Tipologia: Accordo
Data firma: 1 febbraio 2002
Parti: Banca Antoniana Popolare Veneta e Fabi, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sindirigenticredito, Sinfub, Uilca, Silcea, Ugl-Credito
Settori: Credito Assicurazioni, Banca Antoniana Popolare Veneta
Fonte: FABI

Sommario:

 Premessa
Ambiti
Permessi per lo svolgimento delle elezioni
Spese per l'esercizio delle funzioni di RLS
Accesso ai luoghi di lavoro
Formazione del RLS
Permessi spettanti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 1 - Diritto di voto
 Art. 2 - Comitato elettorale
Art. 3 - Seggi elettorali
Art. 4 - Svolgimento delle elezioni
Art. 5 - Liste dei candidati
Art. 6 - Validità delle elezioni
Art. 7 - Modalità di esercizio del voto
Art. 8 - Scrutinio
Art. 9 - Durata del mandato di RLS
Art. 10 - Elezioni successive

Accordo sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Il giorno 1 febbraio 2002 tra la Banca Antoniana Popolare Veneta Scparl e le Delegazioni Sindacali

Premesso che
In sede ABI, nell'intento di adottare soluzioni attuative del D.Lgs. n. 626/94 coerenti con le specificità del comparto creditizio/finanziario, sono stati stipulati gli accordi del 12 marzo 1997 e del 12 maggio 1997 in materia di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);

Considerati
I rinvii ad intese aziendali di cui agli artt. 4 comma IV, e 5, comma I, di tali intese;
il regolamento elettorale predisposto dalle OO.SS. nel rispetto dei suddetti Accordi e e la cui congruità rispetto agli accordi di cui sopra è stata verificata da parte della Banca;

si conviene quanto segue:

Gli ambiti in cui si articola la distribuzione territoriale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed il relativo numero sono definiti come di seguito indicato:

Ambito "A" - Direzione generale
Considerata la particolare specificità della articolazione aziendale riveniente dall’attuale struttura bipolare della Direzione Generale, le Parti convengono che il relativo complesso di Roma costituisca ambito territoriale autonomo rispetto a quello di Padova, nel quale ultimo sono ricomprese le risorse delocalizzate.

Di conseguenza
• nell’ambito “A” – Padova risulteranno eleggibili n. 6 RLS,
• nell’ambito “A” – Roma risulteranno eleggibili n. 6 RLS;

Ambito B) - Rete produttiva
Gli ambiti in cui si articola la distribuzione territoriale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed il relativo numero sono definiti, in considerazione della distribuzione dell’organico presso la rete produttiva, come di seguito indicato:

AmbitoNumero di RLS
Piemonte, Valle d’Aosta
Lombardia
Veneto (rete)
Friuli V.G.
Liguria, Toscana, Emilia Romagna
Marche
Lazio (rete)
Campania
Molise, Abruzzo, Puglia
Calabria, Basilicata, Sicilia

Totale

1
2
3
1
2
1
1
1
1
1

14


 Si fa altresì espresso rinvio alle norme contenute nei suddetti Accordi del 12.3.1997 e del 12.5.1997 ed alle successive modifiche ed integrazioni che venissero concordate a livello nazionale per quanto concerne:
• la fornitura dei mezzi strettamente necessari per lo svolgimento delle elezioni (art. 4, VIII comma);
• i permessi retribuiti spettanti ai RLS per l'esercizio del relativo mandato (art. 6), salvo quanto stabilito nella successiva norma transitoria;
• i compiti di cui all'art. 9 della legge n. 300/70 (art. 11).

Permessi per lo svolgimento delle elezioni
Ai membri del Comitato Elettorale e a quelli di ciascun Seggio Elettorale spettano permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Spese per l'esercizio delle funzioni di RLS
Allo scopo di sollevare ciascun RLS dalle maggiori spese – rispetto a quelle normalmente sostenute nell’abituale sede di lavoro – effettivamente sopportate e documentate per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, si conviene sui seguenti rimborsi:
• in caso di spostamento nel territorio comunale sede di lavoro le spese di viaggio sostenute utilizzando il mezzo pubblico;
• in caso di spostamento al di fuori del territorio comunale di cui sopra ed in un raggio di 100 Km. dallo stesso il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando il mezzo pubblico, nonché il rimborso delle spese documentate per il pasto, nel limite massimo di € 15;
• in caso di spostamento in un raggio superiore a 100 Km. il rimborso delle spese per il viaggio con utilizzo del mezzo pubblico, di quelle relative ai pasti nel limite massimo complessivo di € 30, nonché il rimborso delle eventuali spese di pernottamento, se preventivamente autorizzate dalla Banca.
In tutti i suddetti casi, in comprovata assenza di collegamenti con mezzi pubblici o di obiettiva difficoltà nell’utilizzo degli stessi, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza potrà chiedere di essere autorizzato all'uso della propria autovettura ed in tal caso l'Azienda riconoscerà il rimborso chilometrico nella misura di 0,15 €.

Accesso ai luoghi di lavoro
L'Azienda si impegna a garantire al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'accesso ad ogni luogo di lavoro, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, di riservatezza e di quant'altro previsto dall'art. 5, primo comma, degli accordi del 12.3.1997 e del 12.5.1997, previa comunicazione via fax alla Funzione Prevenzione e Protezione della Direzione Immobili e Provveditorato ed alla Direzione dell’ unità operativa interessato.

Formazione del RLS
L'Azienda darà tempestivamente corso agli interventi di formazione nei confronti dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che risulteranno eletti, giusta quanto previsto dall'art. 8 degli accordi del 12.3.97 e del 12.5.97.

Permessi spettanti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Oltre a quanto previsto dall’art. 6 degli accordi del 12.03.1997 e del 12.05.1997, a ciascun RLS spettano permessi retribuiti per:
• il tempo di viaggio occorrente per il raggiungimento del luogo di lavoro a cui intende accedere;
• la verifica degli interventi eseguiti a fronte di significativi rilievi effettuati.

L'accordo segue, per la scadenza, le sorti delle corrispondenti intese a livello nazionale.
Le parti si incontreranno al termine del primo biennio di applicazione del presente accordo per verificarne l'andamento.

Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza presso la Banca Antoniana Popolare Veneta, redatto unitariamente dagli Organi di Coordinamento delle RRSSAA Fabi, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sindirigenticredito, Sinfub, Uilca, Silcea, Ugl-Credito
Sottoposto alla verifica di congruità da parte della Banca

Art. 1 - Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti i dipendenti della Banca Antoniana Popolare Veneta in servizio alla fine del mese precedente la data delle elezioni, sulla base degli elenchi forniti dall'Azienda.

Art. 2 - Comitato elettorale
Presso la Direzione Generale, nella sede di Padova, verrà costituito il "Comitato Elettorale".
Il Comitato Elettorale sarà costituito previa designazione di un membro da parte di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente Regolamento, individuato dalle Segreterie degli Organi di coordinamento delle RR.SS.AA. Fabi, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sindirigenticredito, Sinfub, Uilca, Silcea e Ugl-Credito.
In caso di impedimento o rinuncia da parte dei membri così designati dalle OO.SS., le stesse provvederanno alle relative sostituzioni.
I componenti il Comitato non possono essere candidati all'elezione a RLS.
I componenti il Comitato provvedono all'elezione, a maggioranza assoluta, del Presidente e del Segretario.
Il Comitato ha il compito di:
• stabilire la data delle elezioni d'intesa con l'Azienda, la quale fornirà allo stesso gli elenchi degli aventi diritto al voto, suddivisi per Direzione Generale (Padova e Roma) per il Centro Elettronico (Sarmeola e Roma) e per ogni struttura di rete suddivisa per Aree e Gruppi;
• predisporre ed inoltrare tutto il materiale occorrente per le votazioni, raccordandosi tempestivamente con le competenti Funzioni Aziendali;
• dirimere con decisione inappellabile le controversie in materia elettorale. Le decisioni vengono assunte a maggioranza, con la presenza di almeno il 50% dei componenti il Comitato. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente;
• promulgare i risultati delle elezioni e procedere alla proclamazione degli eletti;
• procedere ad ogni altro eventuale adempimento connesso con le elezioni.

Art. 3 - Seggi elettorali
In ogni “ambito territoriale” è istituito un Seggio Elettorale composto da 3 dipendenti designati dalle locali RR.SS.AA.
In presenza di particolari situazioni logistiche, il Comitato Elettorale potrà costituire altri Seggi Elettorali, designando altresì i relativi componenti.
I Seggi Elettorali provvederanno a verificare, al momento della ricezione, le apposite schede per le votazioni, curando che venga apposta la sigla da parte di tutti i membri che compongono i singoli Seggi.
Ciascun Seggio Elettorale procederà poi:
• alla verifica del corretto ricevimento dei plichi contenenti le schede per le votazioni relative all’ambito territoriale di competenza;
• per consentire il voto nelle singole Filiali/Uffici, all'invio del materiale elettorale il giorno precedente alla votazione, curando di garantire la segretezza e la unicità del voto dei singoli lavoratori interessati;
• alle operazioni di voto, così come successivamente definite;
• allo scrutinio delle schede, a ricevimento ultimato di tutte le schede ed a tutte le operazioni ad esso connesse (verifiche, verbalizzazioni, ecc.);
• a garantire la tempestiva comunicazione dei risultati della votazione al Comitato Elettorale.

Art. 4 - Svolgimento delle elezioni
Le elezioni si svolgeranno nella data e negli orari che verranno stabiliti dal Comitato Elettorale.
In considerazione della dislocazione territoriale delle strutture produttive di rete, nonché per il personale in missione, è ammesso il voto per corrispondenza.
I Seggi Elettorali adotteranno un'opportuna organizzazione per le votazioni nelle Unità nelle quali si svolgono turni di lavoro.
Non è ammesso il voto per delega.
Considerata la particolare distribuzione delle Filiali in tutto il territorio nazionale, l'Azienda si impegna a favorire la partecipazione al voto di tutti i lavoratori.

Art. 5 - Liste dei candidati
Le candidature saranno presentate al "Comitato Elettorale" dalle Segreterie degli Organi di coordinamento delle OO.SS. e le stesse dovranno pervenire almeno 15 giorni prima delle elezioni.
Per ciascun Ambito territoriale il Comitato Elettorale provvederà a redigere l’elenco dei candidati in ordine alfabetico.
Le liste verranno affisse negli Albi della Banca, a cura del "Comitato Elettorale" e dei Seggi Elettorali di ciascun Ambito, almeno 5 giorni prima della data delle elezioni.

Art. 6 - Validità delle elezioni
Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti.

Art. 7 - Modalità di esercizio del voto
La votazione avverrà a scrutinio segreto.
Ogni lavoratore riceverà la scheda contenente i nominativi dei candidati del proprio Ambito territoriale ed esprimerà il voto per tanti nominativi quanti sono i rappresentanti se si tratta di coprire uno o due posti.
Qualora i rappresentanti da eleggere siano 3 o più, le preferenze verranno espresse per un massimo di due terzi dei rappresentanti da eleggere.
L'elettore dovrà inserire la scheda votata nella apposita busta a lui già pervenuta intestata al Seggio di competenza che sarà rimessa tempestivamente attraverso la posta interna al Seggio medesimo.

Art. 8 - Scrutinio
Ogni seggio elettorale provvede allo scrutinio, redigendo apposito verbale dal quale risultino i voti riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e di quelle nulle.
I verbali e le schede scrutinate dovranno essere immediatamente trasmessi al Comitato Elettorale cui si invierà anche copia del verbale da affiggersi negli albi degli Ambiti territoriali di riferimento.
Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
Eventuali reclami avverso la proclamazione degli eletti, da presentare entro 5 giorni dall'affissione agli albi, saranno esaminati entro i 5 giorni successivi dal Comitato Elettorale che comunicherà le proprie decisioni ai presentatori.

Art. 9 - Durata del mandato di RLS
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza durano in carica 4 anni. Scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all'entrata in carica di nuovi rappresentanti.
Nel caso in cui durante il quadriennio il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza venga a cessare dall'incarico per qualunque causa esso è sostituito dal primo dei non eletti nel medesimo Ambito territoriale; ove ciò non fosse possibile si procederà a nuova elezione del RLS nell'Ambito territoriale interessato.
I sostituti restano in carica fino al termine del mandato del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sostituito e subentrano nella spettanza del monte ore di permessi annuali, per la quota ancora non utilizzata.

Art. 10 - Elezioni successive
Le elezioni successive alla prima dovranno essere indette almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato.