Tipologia: CCNL
Data firma: 27 settembre 2005
Validità: al 31.12.2005
Parti: Federcasse, Fabi e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sincra-Ugl, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Bcc-Cra
Fonte: CNEL

Sommario:

Parte Generale
Capitolo I - Area contrattuale

Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto.
Art. 2 - Nozione di controllo.
Art. 3 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni.
• Orari di lavoro.
• Inquadramenti.
Art. 4 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili.
• Contratti complementari.
Art. 5 - Appalti.
Art. 6 - Definizioni contrattuali.
Art. 7 - Condizioni più favorevoli.
Capitolo II - Sistema di relazioni sindacali
Art. 8 - Assetti contrattuali.
Art. 9 - Decorrenze e scadenze.
Art. 10 - Procedura di rinnovo - Indennità di vacanza contrattuale (IVC).
Art. 11 - Incontri a livello di sistema.
Art. 11 bis - Relazioni a livello di gruppo bancario.
Art. 12 - Osservatorio nazionale.
Art. 13 - Osservatori locali.
Art. 14 - Commissione nazionale per la sicurezza.
Art. 15 - Conciliazione e arbitrato.
Art. 16 - Informazioni alle Organizzazioni sindacali.
Art. 17 - Riunioni periodiche.
Art. 18 - Pari opportunità.
Art. 19 - Organismo paritetico sulla formazione.
Art. 20 - Diritti e libertà sindacali.
Art. 21 - Interpretazione del CCNL.
Art. 22 - Prevenzione dei conflitti collettivi.
• Parte prima
• Parte seconda
• Parte terza
Art. 23 - Collocamento lavoratori in mobilità.
Art. 24 - Procedura in tema di orari di lavoro.
Art. 25 - Contratti d'area.
Art. 26 - Promotori finanziari.
Art. 27 - Congedi parentali.
Capitolo III - Contrattazione di 2° livello
Art. 28 - Decorrenza e procedure di rinnovo.
Art. 29 - Materie demandate.
Capitolo IV - Politiche attive per l'occupazione - Assunzioni
Art. 30 - Apprendistato professionalizzante.
• Premessa.
• 1) Inquadramento.
• 2) Durata
• 3) Costituzione.
• 4) Periodo di prova.
• 5) Anzianità.
• 6) Malattia e infortunio.
• 7) Formazione.
• 8) Documentazione.
• 9) Criteri di computo degli apprendisti.
• 10) Rinvii.
• 11)
Art. 31 - Contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e contratti di inserimento.
Art. 31 bis - Distacco.
Art. 31 ter - Rinvio.
Art. 31 quater - Commissione paritetica in materia di contratti di lavoro a tempo parziale e di contratti di lavoro a tempo determinato.
Art. 32 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 33 - Telelavoro.
• 1) Tipologie.
• 2) Costituzione del rapporto di lavoro.
• 3) Prestazione lavorativa - Trattamento economico.
• 4) Rientri in Azienda - Formazione.
• 5) Diritti sindacali - Valutazioni e informative.
• 6) Postazioni e attrezzature di lavoro - Sicurezza del lavoro.
• 7) Sperimentalità della disciplina.
Art. 34 - Limitazioni per assunzioni.
Art. 35 - Modalità delle assunzioni.
Art. 36 - Periodo di prova.
Capitolo V - Doveri e diritti del personale - Provvedimenti disciplinari
Art. 37 - Ruolo del personale.
Art. 38 - Obblighi fondamentali.
Art. 39 - Obblighi per il personale di cassa.
Art. 40 - Incarichi pubblici e sindacali.
Art. 41 - Lavoratore sottoposto a procedimento penale.
Art. 42 - Tutela per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni.
Art. 43 - Responsabilità civile verso terzi.
Art. 44 - Provvedimenti disciplinari.
Capitolo VI - Trattamento economico
Art. 45 - Tabelle retributive e struttura della retribuzione.
Art. 46 - Tredicesima mensilità.
Art. 47 - Assegno di preposto.
Art. 48 - Premio di risultato.
Art. 49 - Indennità modali.
Art. 50 - Sistema incentivante.
Capitolo VII - Riposo settimanale, festività, ferie e assenze
Art. 51 - Riposo settimanale - Festività - Semifestività.
Art. 52 - Ferie.
Art. 53 - Permessi per ex festività.
Art. 54 - Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale.
Capitolo VIII - Malattie, infortuni e maternità
Art. 55 - Malattie e infortuni.
Art. 56 - Maternità.
Art. 57 - Cure termali.
Art. 58 - Controllo sanitario.
Capitolo IX - Servizio militare
Art. 59 - Obblighi di leva - Richiamo alle armi.
Capitolo X - Missioni - Trasferimenti - Mobilità
Art. 60 - Missioni.
Art. 61 - Trasferimenti.
Art. 62 - Mobilità.
Capitolo XI - Formazione - Criteri di sviluppo professionale e di carriera - Valutazione del lavoratore
Art. 63 - Formazione.
Art. 64 - Sviluppo professionale e di carriera.
Art. 65 - Criteri di valutazione professionale.
Art. 66 - Valutazione del lavoratore.
Art. 67 - Coinvolgimento sindacale.
Capitolo XII - Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio

Art. 68 - Lavoratori studenti.
Art. 69 - Indennità annuali.
Capitolo XIII - Sicurezza del lavoro e altre provvidenze
Art. 70 - Misure di sicurezza.
Art. 71 - Assicurazioni infortuni.
Art. 72 - Tutela sanitaria.
Art. 73 - Previdenza complementare.
Capitolo XIV - Cessazione del rapporto di lavoro

Art. 74 - Cause di cessazione - Attestato di servizio.
Art. 75 - Invalidità perdurante.
Art. 76 - Licenziamento per giustificato motivo.
Art. 77 - Licenziamento per giusta causa.
Art. 78 - Disciplina dei licenziamenti.
Art. 79 - Dimissioni volontarie.
Art. 80 - Dimissioni per giusta causa.
Art. 81 - Collocamento a riposo.
Art. 82 - Risoluzione per morte.
Art. 83 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 84 - Preavviso di licenziamento.
Art. 85 - Preavviso di dimissioni.
Art. 86 - Effetti del preavviso.
Capitolo XV - Disposizioni di carattere sociale
Art. 87 - Azioni sociali.
Art. 88 - Provvidenze per i disabili.
Art. 89 - Impegno sociale.
Art. 90 - Unioni di fatto.
Art. 91 - Volontariato.
Art. 92 - Tutela della dignità della persona.
Art. 93 - Rispetto delle convinzioni religiose.
Art. 94 - Molestie sessuali.
Parte Speciale
Quadri direttivi
Capitolo XVI - Quadri direttivi

Art. 95 - Declaratoria generale - Inquadramento.
Art. 96 - Livelli retributivi - Profili professionali.
Art. 97 - Fungibilità - Sostituzioni.
Art. 98 - Prestazione lavorativa.
Art. 99 - Trattamento di reperibilità.
Art. 100 - Trattamento economico.
Art. 101 - Scatti di anzianità.
Art. 102 - Premio di fedeltà.
Art. 103 - Retribuzione giornaliera.
Art. 104 - Sviluppo professionale.
Art. 105 - Applicabilità legge n. 223/91.
Parte Speciale
Aree professionali
Capitolo XVII - Aree professionali

Art. 106 - Sistema di inquadramento del personale.
Art. 107 - 1a Area professionale.
Art. 108 - 2a Area professionale.
Art. 109 - 3a Area professionale.
Art. 110 - Preposti a succursale: inquadramento minimo.
Art. 111 - Assegnazione a mansioni superiori.
Capitolo XVIII - Trattamento economico
Art. 112 - Trattamento economico.
Art. 113 - Scatti di anzianità.
Art. 114 - Retribuzione giornaliera e oraria.
Art. 115 - Automatismi.
Capitolo XIX - Sviluppo professionale
Art. 116 - Sviluppo professionale.
Art. 117 - Rotazioni del personale.
Capitolo XX - Orario di lavoro
Art. 118 - Orario settimanale.
Art. 119 - Orario giornaliero.
Art. 120 - Adibizione a macchine.
Art. 121 - Turni.
Art. 122 - Orario di sportello.
Art. 123 - Intervallo.
Art. 124 - Reperibilità.
Art. 125 - Orario multiperiodale.
Art. 126 - Prestazione lavorativa nei giorni festivi e semifestivi.
Art. 127 - Banca delle Ore - Lavoro straordinario.
• Flessibilità.
• Lavoro straordinario.
• Criteri di recupero.
Art. 128 - Compenso per lavoro festivo, straordinario e notturno.
Art. 129 - Autorizzazioni e controlli.
Allegati
Allegato A Tabella trattamento economico
Allegato B Elenco degli altri organismi destinatari del presente contratto
Allegato C Elenco delle aziende che applicano il presente contratto per decisioni o accordi autonomi
Allegato D Regolamento delle anticipazioni su trattamento di fine rapporto
Art. 1 - Beneficiari.
Art. 2 - Limiti.
Art. 3 - Misura.
Art. 4 - Motivi.
Art. 5 - Criteri.
Art. 6 - Procedimento.
Art. 7 - Documenti.
Art. 8 - Decadenza.
Art. 9 - Detrazione.
Art. 10 - Deroghe.
Allegato E Disciplina del lavoro a tempo parziale
Allegato F Disciplina del premio di risultato
• Allegato A
• Allegato B Scala parametrale
Allegato G Consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Allegato H Apprendistato
• Profili e contenuti formativi per l'apprendistato professionalizzante nel credito cooperativo
o Premessa

o Formazione: profili e contenuti
o Profili formativi per l'apprendistato professionalizzante
o Tutore aziendale
o Capacità formativa interna

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo casse rurali e artigiane

Stipulato in Roma il 27 settembre 2005 tra Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane (Federcasse) e Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi); Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl); Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil); Sincra/Ugl Credito; Uil Credito e Assicurazioni (Uilca)

Testo coordinato elaborato a cura di Federcasse.

Parte Generale
Capitolo I - Area contrattuale
Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto.

Destinatari del presente CCNL sono:
- le Banche di Credito Cooperativo / Casse Rurali e Artigiane, di cui all'art. 33, D.lgs. n. 385/93, e le altre Aziende controllate che svolgono attività creditizia o finanziaria ai sensi dell'art. 1, D.lgs. n. 385/93, o strumentale ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto, che siano aderenti a Federcasse, anche tramite le Federazioni locali;
- le Società facenti parte di gruppo bancario ivi compresa la capogruppo e gli Organismi indicati nell'elenco allegato B).
Il presente contratto contiene una disciplina unitaria e inscindibile dei rapporti di lavoro del personale inquadrato nella categoria dei quadri direttivi e nelle aree professionali.
Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto specifiche regolamentazioni in tema di orario e di inquadramenti al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, a una disciplina coerente con il mercato di riferimento.
Al personale interessato da processi di riorganizzazione/razionalizzazione la cui realizzazione può comportare anche l'eventuale allocazione di personale e di attività a Società non controllate, per le attività di cui all'art. 3 che segue, è garantita l'applicazione del presente contratto con le relative specificità. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l'espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette Società.
Nei casi di cui al precedente comma si darà luogo alla procedura di legge e di contratto che dovrà comunque coinvolgere sia l'Azienda acquirente che alienante nonché l'eventuale ceduta, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali e al mantenimento dei trattamenti economici e normativi. L'Azienda alienante potrà cedere le attività in questione a condizione che l'acquirente si impegni ad applicare il presente contratto con le relative specificità e demandi e a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente.
Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l'applicazione dei contratti complementari che saranno concordati dalle Parti sia l'appalto anche ad aziende che non applichino il presente CCNL in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo art. 4.
Il presente contratto non si applica ai rapporti di lavoro del personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o gestioni speciali, diversi da quelli di esattoria, non aventi diretta relazione con l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Dichiarazione delle Parti.
Le Parti stipulanti si impegnano a confrontarsi, allargando detto confronto anche alle Aziende interessate, per valutare la posizione delle Aziende di cui al 1° capoverso che applicano altro contratto del settore Credito e siano aderenti a Federcasse. Tale valutazione sarà condotta con specifico riferimento ai trattamenti economico-normativi di cui al presente CCNL.
Le Parti stipulanti si impegnano, altresì, in presenza di evoluzioni di assetti societari, ad incontrarsi per esaminare congiuntamente l'appartenenza all'area contrattuale del presente CCNL.

Art. 2 - Nozione di controllo.
Ai fini della valutazione della esistenza del controllo societario, di cui all'art. 1, le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 CC, comma 1, nn. 1 e 3.
È altresì da riconoscere come controllata la Società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con azienda o aziende del Sistema, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
Disposizione di attuazione.
Le Parti stipulanti si riservano di valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina di cui al capitolo I in tema di controllo societario in relazione a quanto disposto dal D.lgs. 1.9.93 n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 3 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni.
Si individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche regolamentazioni di cui ai commi successivi:
(A) intermediazione mobiliare;
(B) leasing e factoring;
(C) credito al consumo;
(D) gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento.
(E) Centri servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo- contabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata (strutture interregionali o locali), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività creditizie:
- nell'area sistema di pagamento: bonifici Italia da/verso clienti; utenze; portafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti; carte di credito e di debito; imposte e tasse; enti previdenziali; assegni circolari/bancari;
- nell'area estero: crediti documentari e portafoglio estero; bonifici estero; girofondi finanziari;
- nell'area finanza: amministrazione e regolamento titoli italiani in portafoglio non residenti; prodotti derivati trattati su mercati regolamentati; prodotti derivati OTC; forex/money market; depositi;
- nell'area titoli: custodia titoli; amministrazione azioni e obbligazioni; regolamenti c/cifra e franco valuta; banca depositaria; fondi di gestione; GPM/risparmio gestito; informativa societaria;
- nell'area supporto: anagrafe; conti correnti;
- nell'area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella fornitori;
(F) gestione amministrativa degli immobili d'uso;
(G) servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile.

Orari di lavoro.
Le specifiche regolamentazioni in materia di orari di lavoro per le attività di cui al comma 1 che precede sono contenute nel capitolo XX del presente contratto.

Art. 4 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili.
Le attività complementari e/o accessorie appaltabili sono identificate, indicativamente, come segue:
(1) servizio portafoglio (escluse quelle di cui all'art. 3, lett. E) e cassa/trattazione assegni; lavorazioni di data entry relative ad attività di back office;
(2) trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, etc.); trattamento della corrispondenza e del materiale contabile; trasporto valori;
(3) attività di supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca telefonica;
(4) gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d'uso); servizi centralizzati di sicurezza; vigilanza.
Chiarimento a verbale.
Per "lavorazioni di data entry relative ad attività di back office" si intendono quelle concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili quali la gestione degli strumenti di pagamento elettronici, il trattamento assegni ed effetti, l'inserimento dati negli archivi informatici.

Contratti complementari.
Le Parti si impegnano a definire, entro 120 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, contratti complementari per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con l'obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento:
- orario di lavoro;
- inquadramento del personale tramite l'applicazione della declaratoria di cui all'articolo che precede (specifiche regolamentazioni);
- tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una riduzione in misura pari al 15%.
Quanto previsto dal 2° e 3° alinea riguarda il personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.
Eventuali future nuove attività, diverse da quelle suindicate, che richiedano, anche in relazione a quanto previsto al punto 15, art. 1, D.lgs. n. 385/93, specifiche regolamentazioni o contratti complementari ai sensi della presente norma, potranno venire individuate, su istanza di ciascuna delle Parti, in successivi momenti di verifica.

Art. 5 - Appalti.
Gli appalti di servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati:
- alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le Federazioni competenti, da parte delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane;
- alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), da parte delle Aziende di cui all'art. 8, comma 1, lett. b).
Nei contratti per gli appalti suddetti vanno sempre inserite clausole che obblighino le Aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al settore di attività proprio delle medesime Aziende.
Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad Enti o a Società esterni all'area contrattuale possono concernere attività complementari e/o accessorie.
L'Azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle RSA di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione.
La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all'affidamento dell'appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità e ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni.
La procedura ha la durata di 15 giorni, al termine dei quali l'Azienda può rendere operativa la decisione.
Entro i primi 3 giorni dopo quello nel corso del quale l'Azienda ha dato la comunicazione di cui al comma 4, le Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l'appalto deciso dalla Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l'avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi 12 giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra.
L'Azienda, la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento del termine della procedura prevista, non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riserva.

Art. 6 - Definizioni contrattuali.
Nell'ambito del presente contratto le disposizioni riferite alle Aziende riguardano tutti gli Organismi destinatari del contratto stesso, mentre quelle riferite alle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane riguardano soltanto le Banche/Casse medesime.
Le Federazioni locali e le Organizzazioni sindacali locali, cui fa riferimento il presente contratto, sono quelle (facenti capo alle Parti stipulanti il presente contratto) esistenti a livello regionale o interregionale, salvo che per le Province autonome di Trento e Bolzano, per cui sono quelle esistenti a livello provinciale.
I termini previsti dal presente contratto che non siano espressamente ordinati sulla base di giorni lavorativi sono da intendere costituiti da giorni di calendario.

Capitolo II - Sistema di relazioni sindacali
Art. 8 - Assetti contrattuali.

In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23.7.93, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:
- il CCNL di categoria che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica;
- un 2° livello di contrattazione:
(a) locale, cioè a livello regionale o interregionale, ovvero a livello provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano, per quanto riguarda il personale delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane e il personale delle altre Aziende - diverse dagli Organismi indicati nell'elenco allegato B) - non comprese nella successiva lett. b) e che non applichino già contrattazione aziendale;
(b) aziendale per quanto riguarda il personale di: Iccrea Holding, Iccrea Banca SpA, Casse Centrali di Trento e di Bolzano, Cedecra, Fondo Comune delle Banche di Credito Cooperativo Trentine, Iside SpA, Banca Sviluppo SpA.
Al 2° livello verranno trattati materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche la tempistica - secondo il principio della autonomia dei cicli negoziali - le materie e le voci nelle quali detta contrattazione integrativa si articola.

Art. 11 - Incontri a livello di sistema.
Al fine di garantire un effettivo coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno negoziato e stipulato il presente contratto nella realizzazione delle linee strategiche del Sistema del Credito Cooperativo, si prevede:
- un incontro, correlato sul piano temporale alla definizione delle linee strategiche del Sistema del Credito Cooperativo, di illustrazione ed approfondimento del relativo piano;
- un incontro annuale per la verifica e il monitoraggio, attraverso l'esame congiunto, dei progetti attuativi delle linee strategiche;
- incontri sui problemi relativi alla occupazione che siano attivati ai sensi dell'art. 22.

Art. 11 bis - Relazioni a livello di gruppo bancario.
Nel caso di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni (ivi comprese le fusioni) - che prefigurino o meno tensioni occupazionali - che coinvolgano 2 o più Aziende, computandosi a tal fine anche la capogruppo se interessata dalle ricadute, facenti parte del medesimo gruppo, si applica la procedura di cui all'art. 22 - in unico grado - direttamente a livello della capogruppo, da esaurirsi nel termine massimo di 50 giorni, salvo diverse intese che si realizzassero fra le Parti.
Tale procedura che coinvolge la capogruppo si svolge tra una delegazione sindacale 'ad hoc' definita nel numero e integrata dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti interessate, con funzioni di coordinamento; la capogruppo ha facoltà di farsi assistere da Federcasse.
Il confronto - che non riguarda gli assetti retributivi - ha come oggetto le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale quali i trasferimenti, i distacchi, i livelli occupazionali, gli interventi formativi e di riqualificazione.
Si prevede, secondo le modalità che saranno definite con la capogruppo, un momento di verifica programmata con la capogruppo stessa e, per quanto di competenza, a livello aziendale, sulla applicazione delle intese eventualmente raggiunte e di quanto realizzato nell'ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.
Anche al di fuori dei casi stabiliti dal presente articolo la capogruppo illustra, nel corso di apposito incontro, i piani industriali alla delegazione sindacale di cui al comma 2.
Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo, l'Azienda cedente e quella cessionaria, nonché quella ceduta, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli Organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi siano ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini della eventuale attivazione della procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
Disposizione transitoria.
Nell'ambito del sistema di relazioni di cui al presente articolo verrà esaminata e avviata a soluzione la posizione delle Aziende del gruppo bancario che applicano altro contratto del settore del Credito, con particolare attenzione alle connesse compatibilità economiche.

Art. 12 - Osservatorio nazionale.
All'Osservatorio nazionale - composto da rappresentanti di entrambe le Parti nel numero massimo di 3 per ogni Organizzazione sindacale dei lavoratori stipulante e nello stesso numero complessivo per Federcasse - sono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:
- dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro e in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro, valutati anche comparativamente ai mercati internazionali di riferimento;
- andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;
- situazione occupazionale nel Credito Cooperativo e relative linee di tendenza con particolare riferimento alla occupazione giovanile e a quella femminile;
- pari opportunità per il personale femminile, in coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legge n. 125/91, anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente;
- sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sulla occupazione e sulla evoluzione delle figure professionali;
- condizioni igienico/ambientali nei posti di lavoro;
- lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione delle previsioni del CCNL;
- problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dalla integrazione europea;
- ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;
- possibilità di intervento su Organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze delle Aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola e dei giovani);
- assetto previdenziale del settore;
- rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una migliore integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;
- trattamento dei dati personali "sensibili" ai fini della corretta applicazione della legge n. 675/96 e delle disposizioni della Autorità garante.
L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e deve riunirsi almeno 2 volte l'anno.

Art. 13 - Osservatori locali.
È costituito, con riferimento a ciascuna Federazione locale, un Osservatorio locale paritetico formato da un numero massimo di 10 membri: 5 designati dalla Federazione locale e gli altri 5 designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti e maggiormente rappresentative a livello locale.
Tale Osservatorio dovrà riunirsi, con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ciascun anno o comunque su richiesta di una delle Parti stipulanti, per esaminare la situazione occupazionale delle Aziende.
Agli Osservatori locali sono attribuite, per quanto di loro competenza, le stesse prerogative dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 12.
L'Osservatorio locale potrà sottoporre alla valutazione dell'Osservatorio nazionale, di cui all'art. 12, le situazioni che necessitino di una particolare attenzione.
L'Osservatorio nazionale, al fine di acquisire elementi utili per le proprie valutazioni, potrà anche disporre una audizione preliminare della Azienda interessata, della Federazione locale competente e delle stipulanti Organizzazioni sindacali locali rappresentate nell'Organismo paritetico.
Dichiarazione delle Parti.
La normativa del presente articolo non si applica alla Federazione Italiana e alle Federazioni locali.

Art. 14 - Commissione nazionale per la sicurezza.
Le Parti stipulanti attiveranno entro il 31.12.05 la Commissione nazionale per la sicurezza costituita ai sensi del D.lgs. n. 626/94.

Art. 16 - Informazioni alle Organizzazioni sindacali.
La Federazione Italiana e le Federazioni locali forniranno, annualmente, alle corrispondenti Organizzazioni sindacali, in apposite riunioni, informazioni riepilogative delle situazioni e delle prospettive del movimento, rispettivamente nell'ambito nazionale e locale, con particolare riferimento ai problemi occupazionali.
Alle Organizzazioni sindacali locali vanno comunicati, inoltre, annualmente:
- la situazione e le prospettive aziendali con riferimento alle linee del sistema del Credito Cooperativo; per la quale, ove richiesto dagli Organismi sindacali locali, si procede ad un esame congiunto che deve esaurirsi entro 10 giorni dall'avvio, ricercando, per quanto riguarda le ricadute sul personale, di convergere verso soluzioni condivise;
- il programma dei corsi di formazione dei nuovi assunti e di aggiornamento e qualificazione per tutto il personale;
- gli elenchi numerici dei nuovi dipendenti, con specificazione delle Aziende presso cui sono stati assunti e delle seguenti condizioni di assunzione: contratto a tempo indeterminato, contratto a termine, contratto a tempo parziale, contratto di apprendistato professionalizzante, contratto di inserimento, inquadramenti;
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato distinti per Azienda;
- i distacchi di personale;
- i trasferimenti avvenuti e i rapporti di lavoro cessati;
[…]
- gli interventi effettuati o previsti per la eliminazione, in occasione di nuove costruzioni o di rilevanti ristrutturazioni di edifici adibiti alla attività aziendale, delle barriere architettoniche che rendono difficoltoso l'accesso ai portatori di handicap.
I dati relativi ad assunzioni, trasferimenti e cessazioni di rapporti di lavoro vanno suddivisi tra personale maschile e personale femminile.

Art. 17 - Riunioni periodiche.
Sono previsti incontri periodici, annuali, per la gestione e il controllo della applicazione del presente contratto, con particolare riguardo alle seguenti materie:
- appalti;
- fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro;
- assunzioni del personale;
- contratti a termine;
- contratti a tempo parziale;
- contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- contratti di apprendistato professionalizzante;
- contratti di inserimento;
- distacchi di personale;
- corsi di formazione;
- rotazione del personale;
- misure di sicurezza e igiene del lavoro;
- innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni;
- controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali;
- esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle Aziende, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
- valutazione delle possibilità - in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e alla informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge;
- determinazioni di cui all'art. 98, comma 3.
Detti incontri avverranno con le Organizzazioni sindacali locali, per quanto riguarda le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane, e con le RSA, per le Aziende destinatarie della contrattazione integrativa aziendale.
Resta inteso che in materia di "fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro" gli Organismi sindacali formulano loro considerazioni nell'ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni, ricercando in questo ambito temporale di convergere verso soluzioni condivise. Esaurita tale procedura l'Azienda adotterà, comunque, le proprie determinazioni.
Chiarimento a verbale.
Nel corso degli incontri periodici previsti nel presente articolo e nell'art. 16 relativo alle informazioni alle Organizzazioni sindacali, si procederà anche ad un esame dell'andamento aziendale, sulla base dei dati comunicati, al fine di prevenire le situazioni di precrisi e crisi e valutare la necessità di adottare specifici strumenti con il ricorso alle procedure di cui all'art. 22.
Al fine di superare eventuali situazioni di gravi e persistenti inadempimenti al sistema di relazioni sindacali a livello locale, le Parti locali possono chiedere un incontro a livello nazionale, tramite le Parti stipulanti.

Art. 19 - Organismo paritetico sulla formazione.
Le Parti locali possono istituire un Organismo paritetico che deve valutare le esigenze formative per le specifiche figure professionali richieste dal mercato del lavoro e può individuare i percorsi formativi del personale, anche neo-assunto, delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane per la cui realizzazione sono da attivare le procedure di accesso ai Fondi comunitari, nazionali, regionali e della Cooperazione.

Art. 20 - Diritti e libertà sindacali.
La materia dei diritti e delle libertà sindacali è ordinata dalle norme di legge e di accordo nazionale.
[…]

Art. 21 - Interpretazione del CCNL.
Sorgendo questioni sulla interpretazione del presente contratto, la Federazione Italiana con propria iniziativa o su richiesta di una delle altre Parti stipulanti, convocherà prontamente tutte le Parti stipulanti del presente contratto, al fine di pervenire, eventualmente, a una interpretazione comune.
Raggiungendosi l'accordo, le conclusioni, verbalizzate e sottoscritte da tutte le Parti stipulanti del presente contratto, saranno vincolanti per tutti i destinatari del medesimo contratto.

Art. 22 - Prevenzione dei conflitti collettivi.
Nel comune intento di prevenire situazioni che, all'interno del sistema del Credito Cooperativo, possano determinare ricadute sulle condizioni di lavoro del personale ed eventuali squilibri occupazionali, le Parti stipulanti convengono sulla opportunità di rafforzare, secondo quanto concordato nel presente articolo, le procedure di informazione, di esame congiunto, di contrattazione e di confronto, anche al fine di elaborare, dove se ne ravvisi la necessità, proposte, concretamente realizzabili, per risolvere positivamente tali ricadute e tali squilibri.
A tal fine viene individuato, nella adozione della procedura preventiva di cui ai commi successivi, lo strumento al quale ricorrere prima della applicazione delle norme di cui all'art. 24, legge 23.7.91 n. 223.
In particolare le Parti stipulanti, anche al fine di prevenire i conflitti collettivi, stabiliscono le seguenti procedure, indipendentemente dalla consistenza numerica del personale occupato.

Parte prima
Nei processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni) che comportino sostanziali modifiche delle prestazioni di lavoro o trasferimenti collettivi in altre unità produttive, le Aziende, anche per il tramite delle Federazioni locali, informano gli Organismi sindacali stipulanti a livello aziendale o locale e, su loro richiesta, procedono all'esame congiunto in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti da tali processi.
Le suddette procedure di informazione e di esame congiunto sono attivate successivamente alla fase decisionale, ma preventivamente rispetto alla attuazione operativa delle ricadute sulle condizioni di lavoro. Detta procedura deve esaurirsi entro 15 giorni dal ricevimento delle informazioni ed è finalizzata alla ricerca di idonee soluzioni.
Nell'ambito di tale procedura possono essere attivati con accordo tra le Parti gli strumenti, coerenti con i suddetti processi, previsti dal "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, della occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo" di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 28.4.00 n. 157 e successive modificazioni e/o integrazioni, con riferimento alle prestazioni ordinarie.

Parte seconda
Nei trasferimenti di azienda, nonché nei processi di fusione, concentrazione e scorporo, al fine di ricercare idonee soluzioni, le Aziende interessate, anche per il tramite della Federazione locale, procedono ad informare preventivamente gli Organismi sindacali aziendali e gli Organismi sindacali locali.
Detta informazione deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima della definitiva approvazione dei suddetti processi.
L'informativa deve riferirsi:
(a) ai motivi del programmato trasferimento d'azienda, o dei processi di fusione, concentrazione e scorporo;
(b) alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
(c) alle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Entro 7 giorni dalla ricezione delle informazioni le Organizzazioni sindacali locali e gli Organismi sindacali aziendali possono chiedere, anche per il tramite della Federazione locale, di attivare la procedura di confronto, con la partecipazione delle Aziende interessate. Detta procedura deve esaurirsi entro 20 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata).
[…]

Art. 24 - Procedura in tema di orari di lavoro.
Nel corso di un apposito incontro vanno comunicate e, su richiesta, discusse con gli Organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l'orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all'interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto, nell'ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. In mancanza di detti Organismi, la comunicazione e l'eventuale discussione avviene in sede locale. In queste sedi potranno essere discusse anche eventuali necessità specifiche del personale.
Ove l'Azienda non ritenga di accogliere le osservazioni formulate dagli Organismi sindacali aziendali, su richiesta delle Organizzazioni sindacali locali, avanzata nel termine di 10 giorni, per iscritto, sarà tenuta riunione sindacale presso la Federazione locale per ricercare soluzione del problema.
Se neppure in questa sede emerge, nel successivo termine di 15 giorni, soluzione comune, la decisione della Azienda diventa operativa.
Nella medesima occasione, le Parti procedono ad un esame dell'andamento della banca delle ore.

Capitolo III - Contrattazione di 2° livello
Art. 29 - Materie demandate.

Le materie demandate alla contrattazione integrativa di 2° livello sono le seguenti:
[…]
- inquadramento del personale dei Centri informatici, sulla base dei sistemi previsti dal presente contratto;
- nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione;
- eventuale previsione e disciplina degli esami di idoneità;
- corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione);
- criteri per promozione di programmi di rotazione;
- sicurezza del lavoro;
- tutela delle condizioni igienico-ambientali;
- ulteriori modalità di utilizzo del lavoro a tempo parziale;
[…]
La contrattazione integrativa di 2° livello deve rispettare i demandi stabiliti dal presente CCNL; pertanto le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano affinché le richieste siano conformi a detti demandi.
A tal fine, dopo gli incontri preliminari e prima dell'inizio della trattativa integrativa, nascendo controversia sulla rispondenza dei contenuti in concreto proposti o denegati per tale trattativa, in relazione alla norma di rinvio di cui sopra, su richiesta della Federazione locale o delle Organizzazioni sindacali locali (ovvero della Azienda e della RSA nei casi in cui è prevista trattativa aziendale) interessate, il problema è esaminato in sede nazionale, dalle Parti stipulanti il presente contratto, al fine di ricercare idonee e coerenti soluzioni; durante lo svolgimento di tale procedura, che deve esaurirsi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui sopra (con possibilità di proroga del termina, concordata), restano sospese trattative ed iniziative unilaterali a livello locale (ovvero aziendale, nei casi anzidetti).
[…]

Capitolo IV - Politiche attive per l'occupazione - Assunzioni
Art. 30 - Apprendistato professionalizzante.
7) Formazione.

Nel rispetto della legislazione vigente, in attesa delle leggi regionali in materia, le Parti condividono la seguente regolamentazione concernente la formazione degli apprendisti:
(a) nei confronti di ciascun apprendista l'Azienda è tenuta ad erogare una formazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale prevista, nel rispetto di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla Azienda, di 120 ore per anno per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali.
La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno della Azienda interessata, presso altro Organismo interno alla categoria del Credito Cooperativo o presso altra struttura di riferimento.
Le ore di formazione possono essere svolte anche in modalità a distanza (e-learning) o in affiancamento sul lavoro (training on the job);
(b) per la formazione degli apprendisti le Aziende - in relazione a quanto previsto dal DM 20.5.99, attuativo dell'art. 16, legge n. 196/97 e fermo restando il predetto raccordo, in materia di profili formativi, con le normative regionali - articoleranno le attività formative in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. a), DM 8.4.98 (contenuti a carattere trasversale), dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel DM 20.5.99, articolati in 4 aree di contenuto:
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro
I contenuti di cui all'art. 2, lett. b) del suddetto DM 8.4.98 (a carattere professionalizzante) e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro devono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi indicati nel DM 20.5.99:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
-conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
-conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro;
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
[…]
(c) ai sensi dell'art. 49, comma 5, lett. e), D.lgs. n. 276/03 e successive modificazioni è necessaria la presenza, per l'erogazione della formazione agli apprendisti, di tutor aziendali aventi formazione e competenze adeguate, nel rispetto delle relative discipline nazionali e regionali;
(d) deve procedersi ad idonea registrazione ed attestazione della formazione effettuata agli apprendisti, anche ai fini del libretto formativo, secondo le discipline nazionali e regionali in materia.
La presente disciplina è integrata da quanto previsto nell'allegato H).

10) Rinvii.
Per quanto non specificamente previsto dalla legge, dalle previsioni regionali, dai punti 1-9 che precedono, si applica il presente CCNL, con esclusione, in particolare, del capitolo XI e di quant'altro incompatibile con tale tipologia contrattuale. Le Parti si incontreranno dopo l'adozione delle previste discipline regionali di cui al citato art. 49, per gli opportuni coordinamenti ai fini applicativi.

Art. 31 - Contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e contratti di inserimento.
[…]
Il contratto di inserimento è regolato dall'Accordo interconfederale 11.2.04.
Dichiarazione di Federcasse.
Federcasse invita le Aziende ad evitare, per quanto possibile, fenomeni di concentrazione di tali tipologie contrattuali.

Art. 31 bis - Distacco.
L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di km. 50 da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Nella ipotesi di distacco contemporaneo di oltre 4 dipendenti, l'Azienda informa preventivamente gli Organismi sindacali aziendali o, in mancanza, locali. Tali Organismi, entro 2 giorni dal ricevimento della informativa, possono chiedere un incontro per l'esame dei contenuti della informativa e formulare proprie considerazioni al riguardo.

Art. 31 ter - Rinvio.
Le parti stipulanti si riservano di regolamentare nel CCNL, dopo il 31.12.05, i seguenti istituti: apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, contratto di somministrazione a tempo indeterminato, lavoro intermittente e lavoro ripartito.

Art. 31 quater - Commissione paritetica in materia di contratti di lavoro a tempo parziale e di contratti di lavoro a tempo determinato.
Le Parti esamineranno entro 60 giorni dalla stipulazione del presente accordo di rinnovo, nell'ambito di una Commissione paritetica, le tematiche del lavoro a tempo parziale e del lavoro a tempo determinato, alla luce delle modifiche legislative intervenute dopo la stipulazione del CCNL 7.12.00.
La Commissione riferirà l'esito dei suoi lavori alle Parti nazionali per le conseguenti determinazioni.
Resta applicabile al lavoro a tempo parziale la disciplina prevista dal CCNL 7.12.00.
A decorrere dal mese successivo alla stipula del presente contratto e fino al 31.12.05 trova applicazione quanto previsto dall'art. 31, CCNL 7.12.00 in materia di lavoro a tempo determinato, con esclusione per i contratti già stipulati a tale data.

Art. 33 - Telelavoro.
Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche consente maggiore flessibilità nel lavoro e può favorire l'efficienza e la produttività delle imprese e rispondere ad esigenze sociali quali la tutela dell'ambiente, il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la migliore gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili.
Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, favorita dalla adozione di strumenti informatici e/o telematici.

1) Tipologie.
Il telelavoro può configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo; la presente disciplina contrattuale riguarda i rapporti di lavoro subordinato instaurati da Aziende che applicano il CCNL.
Il telelavoro può svolgersi, a titolo esemplificativo:
(1) presso il domicilio del lavoratore
(2) in Centri di telelavoro o in postazioni satellite
(3) sotto forma di telelavoro mobile

3) Prestazione lavorativa - Trattamento economico.
La prestazione lavorativa del telelavoratore si svolge nel rispetto dell'orario di lavoro e/o con le relative flessibilità temporali che l'Azienda è tenuta a comunicare preventivamente agli interessati e agli Organismi sindacali aziendali. Modifiche di tale orario possono essere apportate solo d'intesa tra l'Azienda e il lavoratore interessato.
[…]
Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per il lavoratore nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro.
[…]

4) Rientri in Azienda - Formazione.
[…]
L'Azienda fornisce al telelavoratore una formazione adeguata alle specificità del rapporto e pone in essere iniziative per favorire la socializzazione dei telelavoratori.
[…]

5) Diritti sindacali - Valutazioni e informative.
I telelavoratori hanno gli stessi diritti sindacali dei lavoratori che prestano la propria attività con modalità tradizionali. In sede locale possono concordarsi modalità particolari per consentire la partecipazione dei telelavoratori alle assemblee, nel rispetto della specifica normativa nazionale. Le Aziende istituiscono una apposita bacheca elettronica o altro sistema di connessione per le comunicazioni sindacali ai sensi dell'art. 25, legge n. 300 del 20.5.70.
[…]
Nel caso di telelavoro domiciliare, l'Azienda ha facoltà di effettuare visite nei locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, di norma con congruo anticipo, l'interessato.
Nell'ambito dell'incontro annuale, a livello locale, viene fornita una informativa sul numero dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni e trasformazione), sulle loro caratteristiche (attività interessate, orari, modalità di rientro in Azienda, etc.) ed è possibile esaminare congiuntamente eventuali problematiche emerse nella applicazione della presente disciplina.

6) Postazioni e attrezzature di lavoro - Sicurezza del lavoro.
Nel caso di telelavoro domiciliare, l'Azienda provvede ad installare in un locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di lavoro; negli altri casi di telelavoro l'Azienda provvede comunque a dotare il lavoratore delle attrezzature necessarie. La scelta e l'acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete alla Azienda che si fa carico anche delle spese di manutenzione e di esercizio, nonché di ripristino dei locali interessati nello stato in cui erano al momento della installazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di rientro definitivo in Azienda del lavoratore.
Le postazioni e le attrezzature sono fornite al lavoratore in comodato d'uso ex art. 1803 CC e ss., salvo diversa pattuizione fra le Parti.
Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nei quali egli presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni del D.lgs. n. 626/94, tenendo conto delle specificità della prestazione.

7) Sperimentalità della disciplina.
La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti e comunque in occasione della emanazione della prevista legge in materia o dopo 2 anni dalla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 35 - Modalità delle assunzioni.
[…]
Prima della assunzione possono essere disposte visite mediche di controllo delle condizioni del lavoratore, di norma presso Enti di diritto pubblico.
[…]
Raccomandazione.
Le Parti stipulanti del presente contratto raccomandano alle Aziende di favorire, laddove possibile, compatibilmente con organizzazione ed esigenze dei propri uffici, collocamento e condizioni di lavoro dei non vedenti e degli handicappati.

Capitolo VI - Trattamento economico
Art. 49 - Indennità modali.

[…]
Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali ubicati prevalentemente (cioè per oltre metà dell'altezza) al di sotto del livello stradale spetta una indennità nella misura indicata nell'allegato A.
[…]

Capitolo VII - Riposo settimanale, festività, ferie e assenze
Art. 51 - Riposo settimanale - Festività - Semifestività.

Al personale compete un riposo settimanale, che deve normalmente coincidere con la domenica, secondo le norme di legge.
[…]

Art. 52 - Ferie.
[…]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile. Le ferie devono essere usufruite nel corso dell'anno solare cui si riferiscono.
[…]

Capitolo VIII - Malattie, infortuni e maternità
Art. 56 - Maternità.

Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio, la lavoratrice/lavoratore ha diritto di assentarsi dal servizio per un periodo di 5 mesi con il normale trattamento economico, integrando l'Azienda l'indennità corrisposta dall'Inps.
[…]

Art. 58 - Controllo sanitario.
[…]
Il controllo delle assenze per infermità, come pure della idoneità fisica del lavoratore, va effettuato secondo le disposizioni di legge che regolano la materia.

Capitolo XI - Formazione - Criteri di sviluppo professionale e di carriera - Valutazione del lavoratore
Art. 63 - Formazione.

La formazione continua del personale:
- rappresenta strumento essenziale per la tutela della occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali;
- concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia;
- assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane;
- assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale.
Pertanto, le Aziende e/o le Federazioni locali promuovono corsi di formazione professionale secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dall'1.1.01, delle seguenti previsioni:
(a) un "pacchetto formativo" non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro;
(b) un ulteriore "pacchetto" di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in orario di lavoro e le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro.
La formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite autoformazione, con l'ausilio di adeguata strumentazione anche informatica.
A ciascun lavoratore, il quantitativo di formazione di cui alla lett. b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite.
Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono considerate dalla Azienda, su richiesta dei lavoratori, eventuali particolari situazioni personali e/o familiari, con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che ne consentano l'effettuazione.
Dal 2001, a ciascun lavoratore assunto successivamente alla data di stipula del presente accordo è destinato uno specifico pacchetto formativo di 5 ore retribuite.
La formazione al di fuori dell'orario di lavoro, in caso di copertura con finanziamenti da parte di fonti esterne, potrà essere, in tutto o in parte, retribuita.
Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché l'eventuale accorpamento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di ore previsti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito incontro da tenere entro febbraio di ogni anno tra le Parti a livello locale.
Tale incontro viene ripetuto nel corso dell'anno qualora siano apportate sostanziali modifiche in materia.
Nell'ambito del medesimo incontro sono definite le modalità di partecipazione del personale ai corsi predetti.
Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere portati a conoscenza del personale.
Alla attuazione di quanto previsto dalla presente norma può anche procedersi mediante la istituzione di corsi a carattere sia territoriale che aziendale, secondo le necessità collegate a ragioni di carattere tecnico e organizzativo.
Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, sono organizzati - utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal comma 1 del presente articolo - corsi di riqualificazione del personale interessato.
Ulteriori corsi indetti e organizzati per addestramenti professionali si svolgono durante il normale orario di lavoro e la partecipazione dei lavoratori invitati a frequentarli è facoltativa.
L'eventuale riduzione di orario di lavoro da destinare alla formazione può essere definita nell'ambito degli strumenti previsti dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione 22.12.98.
Nei corsi di formazione per nuovi assunti, vanno riservate 2 ore a dirigenti delle Organizzazioni sindacali più rappresentative (o loro raggruppamenti) per trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell'ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nella attività lavorativa.
A livello locale le parti si incontreranno al fine di valutare la possibilità di realizzazione di progetti di formazione ai sensi della vigente normativa UE che consentano di accedere ai relativi finanziamenti.
Ferme restando le previsioni di cui all'art. 22, nei casi di riorganizzazioni, ristrutturazioni, concentrazioni e scorpori, nonché di innovazioni normative, organizzative e tecnologiche che possono riguardare anche l'offerta di prodotti e servizi e che determinino la necessità di adottare un progetto inerente le modalità specifiche di utilizzo dei pacchetti formativi di cui al comma 2 del presente articolo, l'Azienda informa, anche per il tramite della Federazione locale, le Organizzazioni sindacali locali in merito al suddetto progetto.
Il progetto può prevedere diverse modalità, anche temporali, di erogazione della formazione, articolando la fruizione di tale formazione su periodi pluriennali (massimo 3 anni), tenendo conto anche dei diversi fabbisogni formativi correlati alle professionalità individuate nel progetto stesso.
Le Organizzazioni sindacali locali possono chiedere, entro 5 giorni dalla informativa corredata dal relativo progetto, l'attivazione di una procedura di confronto, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni dal ricevimento della informativa, finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni sopra richiamate e alla ricerca di soluzioni condivise.
L'Azienda non può dare attuazione al progetto finché la procedura non si è esaurita.
Dichiarazione delle Parti.
Le Parti ritengono necessario che le Aziende conformino i propri comportamenti ai principi contenuti nella Dichiarazione congiunta delle Parti sociali europee del settore bancario sulla formazione continua, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto.
Chiarimento a verbale.
Le ore di formazione previste dalla contrattazione di 2° livello concorrono al raggiungimento del quantitativo di formazione stabilito nel presente articolo.

Capitolo XIII - Sicurezza del lavoro e altre provvidenze
Art. 70 - Misure di sicurezza.

Le Parti stipulanti del presente contratto si impegnano a coordinare, occorrendo, a livello nazionale, condizioni e programmi di sicurezza del lavoro sulla base anche delle indicazioni fornite dall'Osservatorio nazionale.
In caso di risoluzione del rapporto per morte o invalidità perdurante del dipendente derivante da azione delittuosa a danno della Azienda o per ragioni di lavoro, l'Azienda medesima, nella scelta per assunzione in posto iniziale di carriera, appena vacante, darà preferenza ad un familiare convivente e a carico del dipendente anzidetto.
Non verificandosi o tardando a verificarsi vacanza di posto, il caso sarà segnalato alla Federazione locale.
Dichiarazioni a verbale.
In materia di salute e sicurezza, ex D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, dispone l'Accordo 18.12.96, allegato G al presente contratto.
In ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5.7.91 n. 197, le Aziende interessate comunicheranno annualmente le misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e gli interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato.
Le informazioni fornite potranno formare oggetto di proposta ed esame congiunto con le RSA ovvero, in mancanza, con il personale.
Le Parti si danno atto che le Aziende considereranno il "rischio rapina" ai fini del documento di valutazione di cui all'art. 4, D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche.

Art. 71 - Assicurazioni infortuni.
Il personale deve essere assicurato contro i rischi di morte e invalidità permanente per infortuni, seppure derivanti da rapine, verificatisi sia in attività di lavoro sia in altra attività, nell'arco della intera giornata, secondo le condizioni ordinarie generali di polizza.
[…]
La spesa va integralmente a carico della Azienda. Beneficiari devono essere il lavoratore o, in caso di sua morte, i relativi familiari conviventi e a carico o, in mancanza, i suoi eredi.
Estremi e contenuti delle polizze aziendali vanno portati a conoscenza del personale.

Capitolo XV - Disposizioni di carattere sociale
Art. 87 - Azioni sociali.

Le Parti stipulanti, sensibili ai problemi della tutela dei lavoratori appartenenti alle categorie del disagio sociale, reputano opportuno approfondire l'analisi delle relative tematiche.
Le Aziende prenderanno in considerazione la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura.
Le Aziende in caso di ristrutturazione o nuove costruzioni di sedi bancarie adotteranno le misure che facilitino l'accesso dei lavoratori invalidi al posto di lavoro.

Art. 92 - Tutela della dignità della persona.
Le Parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio UE 29.5.90 e della Raccomandazione CE 27.11.91, ne assumono il valore di indirizzo in materia di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Le Parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando comportamenti offensivi e/o altri atti che possano determinare disagio della persona cui sono rivolti influendo sul rapporto di lavoro e sullo sviluppo professionale.
In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminatori, le Parti stipulanti concordano di effettuare azioni mirate, a livello locale, idonee a rimuovere le condizioni di disagio e a garantire la piena tutela della dignità della persona umana.

Art. 94 - Molestie sessuali.
Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la tematica, successivamente alla emanazione dei provvedimenti di legge in materia.

Parte Speciale
Aree professionali
Capitolo XIX - Sviluppo professionale
Art. 117 - Rotazioni del personale.

Viene riconosciuta la opportunità di avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti.
Al fine di favorire detti avvicendamenti, le Aziende destinatarie promuoveranno, sentiti i lavoratori, programmi di rotazione del personale, secondo criteri ordinati dagli accordi integrativi.
Le Federazioni locali e gli Organismi destinatari di contratti integrativi aziendali esamineranno i citati programmi rispettivamente con le Organizzazioni sindacali locali e con le RSA, con l'impegno di operare insieme per rimuovere eventuali difficoltà.

Capitolo XX - Orario di lavoro
Art. 118 - Orario settimanale.

Con decorrenza 1.1.01 la disciplina dell'orario settimanale è la seguente.
Per il personale inquadrato nelle 3 aree professionali, di cui alla presente Parte Speciale, l'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti.
Per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni l'orario settimanale è fissato in 40 ore.
Il lavoratore all'inizio di ogni anno e per l'anno stesso, può optare per:
- fruire di una riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in 2 giornate;
- continuare ad osservare l'orario settimanale di cui al comma 2 (ovvero, al comma 3 per il personale ivi indicato), riversando nella banca delle ore di cui all'art. 127, la relativa differenza (23 ore annuali).
[…]
L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:
- su 4 (4 giorni per 9 ore) o su 6 (6 giorni per 6 ore) giorni
- dal lunedì pomeriggio al sabato mattina
- comprendente la domenica
- in turni
Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
[…]

Art. 120 - Adibizione a macchine.
Il lavoratore addetto alle macchine contabili non può essere adibito continuamente ed esclusivamente alle medesime per oltre 6 ore al giorno, salvo l'obbligo di completare altrimenti il proprio orario di lavoro.
Per il lavoratore addetto a comuni macchine per scrivere e per calcolo, che venga impiegato in modo esclusivo e continuativo su tali macchine, va disposta interruzione giornaliera di detto lavoro per 1 ora, durante la quale va adibito ad altro lavoro.
Per il personale addetto a macchine perforatrici, per l'intero orario settimanale di lavoro, va disposta pausa giornaliera di 30 minuti, da ripartire in 2 periodi, o altra soluzione equivalente.

Art. 121 - Turni.
Per turni si intendono articolazioni d'orario che iniziano o terminano fuori dell'orario extra standard.
Per le attività appresso indicate l'Azienda ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo:
(1) distribuzione nell'intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a:
(a) sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza;
(b) presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati alla utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica);
(c) servizi di guardiania (vigilanza e custodia);
(d) gestione carte di credito e debito;
(2) distribuzione dal lunedì al sabato nell'intero arco delle 24 ore:
(a) operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi;
(b) sistemi di pagamento;
(3) distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le 23:
(a) intermediazione mobiliare;
(b) servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile, connessi con i servizi di cui alla lett. a) che precede;
(4) distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le 22:
(a) autisti;
(b) Centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a "fusi orari";
(c) banca telefonica;
(d) servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile.
Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), nonché il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. b) e al punto 4, lett. b), c) e d), possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività di presidio "stabile".
[…]
Ai lavoratori che compiono turni continuativi ad orario intero va concessa una pausa di 30 minuti nella giornata, con modalità tali da escludere interruzioni nel funzionamento del servizio.
[…]
Gli addetti alle attività di cui alla lett. d) del punto 4 che precede possono effettuare turni notturni nel limite massimo individuale di 80 giorni all'anno, salvo deroghe da concordare a livello locale (oppure aziendale, per gli Organismi diversi dalle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane).
L'eventuale effettuazione da parte della Azienda di ulteriori distribuzioni in turni dell'orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo può realizzarsi solo previa intesa fra l'Azienda stessa e gli Organismi sindacali aziendali.

Art. 122 - Orario di sportello.
[…]
Il lavoratore può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d'intesa fra l'Azienda e gli Organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le condizioni tecniche e organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
Fra l'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e quello della adibizione allo sportello del dipendente deve intercorrere un periodo minimo di 5 minuti; fra il termine di tale adibizione e la fine dell'orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.
[…]

Art. 123 - Intervallo.
Fatte salve le situazioni in atto, il personale - tranne che nei giorni semifestivi - ha diritto a un intervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto dal comma successivo, fra le ore 13.25 e le ore 14.45.
La durata dell'intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz'ora e fino a 2 ore con intesa tra l'azienda e gli Organismi sindacali aziendali.
Nei casi di orari diversi dal nastro standard, nonché laddove lo giustifichino le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e le esigenze del servizio - in particolare quelle connesse all'orario di sportello - l'intervallo per la colazione può essere attuato (anche mediante l'adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40.

Art. 124 - Reperibilità.
L'Azienda ha facoltà di chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi (personale necessario per l'estrazione dei valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati alla utenza); in tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione alla Azienda, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.
[…]
L'Azienda provvederà a predisporre opportune turnazioni per il personale di cui sopra; nell'ambito dei lavoratori designati dalla Azienda stessa verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.

Art. 125 - Orario multiperiodale.
Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l'Azienda ha facoltà di distribuire l'orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell'anno, l'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell'anno.
In ogni caso:
- l'orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti;
- la prestazione del singolo lavoratore non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi di "minor lavoro" a 5 ore giornaliere e 25 ore settimanali;
- nei periodi di "maggior lavoro" - che non possono superare i 4 mesi nell'anno - è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.
[…]
L'Azienda deve comunicare ai lavoratori con congruo anticipo l'articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l'intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dalla Azienda d'intesa con l'interessato.
In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l'Azienda deve informare preventivamente per il tramite della Federazione locale gli Organismi sindacali in merito alle attività e al numero dei lavoratori ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.
In ogni caso, l'orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2%, con un minimo di 2 addetti, di tutto il personale dipendente dalla Azienda.
L'Azienda, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall'interessato.
[…]

Art. 126 - Prestazione lavorativa nei giorni festivi e semifestivi.
[…]
Il lavoro eventualmente chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale dà diritto a riposo compensativo in altro giorno, oltre che al versamento delle corrispondenti ore di lavoro prestato nella banca delle ore secondo la disciplina di cui all'art. 127.
Nei casi di prestazione in giorni festivi infrasettimanali, il lavoratore può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione della retribuzione e delle relative maggiorazioni contrattualmente previste.
[…]

Art. 127 - Banca delle Ore - Lavoro straordinario.
L'Azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all'orario giornaliero normale del lavoratore nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.
Con decorrenza 1.4.01 la disciplina relativa alle prestazioni aggiuntive di cui al precedente comma è la seguente.

Flessibilità.
Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca delle ore. Tale meccanismo opera - d'intesa fra l'Azienda e il lavoratore - anche tramite una riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all'orario di lavoro normale dell'interessato. Le 23 ore annuali rivenienti dalla riduzione di orario di lavoro, di cui all'art. 118, sono comprese nelle prime 50 ore di flessibilità di cui al presente comma.
Per le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella relativa allo straordinario diurno feriale il lavoratore, per le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive, può scegliere il recupero secondo il meccanismo della banca delle ore che segue, ovvero il compenso per lavoro straordinario.

Lavoro straordinario.
Oltre il limite di cui al comma che precede, le prime 50 ore danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario, a richiesta del lavoratore.
Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario di cui all'art. 128.
Il lavoro eventualmente chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale dà diritto a riposo compensativo in altro giorno, oltre che al compenso di cui all'art. 128.
In ragione della particolare struttura dimensionale e organizzativa del Credito Cooperativo e delle sue Aziende, della diffusione di queste nel territorio e delle disposizioni di cui agli ultimi 2 commi del presente articolo, le Parti fissano in 12 mesi il periodo di riferimento previsto dall'art. 4, D.lgs. 8.4.03 n. 66 per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro - Settore Ispezione del lavoro, competente per territorio.

Criteri di recupero.
[…]
Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 24 mesi dal predetto espletamento. Trascorso tale termine, l'Azienda, nei successivi 6 mesi, fisserà - previo accordo con il lavoratore - il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite. In difetto di accordo l'Azienda provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione.
[…]
Gli accordi locali in atto in materia di banca delle ore verranno riesaminati in tale sede alla luce dei criteri definiti dal presente articolo.
[…]
Le Federazioni locali devono comunicare mensilmente alle Organizzazioni sindacali locali il numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate per singola BCC, nell'ambito di ogni ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni.
[…]

Art. 129 - Autorizzazioni e controlli.
Le prestazioni di lavoro aggiuntive, quelle straordinarie, quelle festive, nonché quelle notturne devono essere autorizzate, di volta in volta, secondo le direttive del Consiglio d'amministrazione, e devono essere annotate giornalmente.
Tali prestazioni devono essere richieste con adeguato preavviso, salvo il ricorso di esigenze immediate.
Le Organizzazioni sindacali locali possono effettuare controlli sulle prestazioni di lavoro di cui al comma 1 mediante membri dei propri direttivi, che all'uopo vanno designati in numero di 2 per ciascuna zona e resi noti alle Federazioni locali.
I controlli anzidetti vanno effettuati previe specifiche comunicazioni alle Federazioni locali.

Allegati
Allegato B Elenco degli altri organismi destinatari del presente contratto

- Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali e Artigiane (Federcasse) (Roma);
- Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria (Cuneo);
- Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo (Milano);
- Federazione Trentina delle Cooperative (Trento);
- Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia (Udine);
- Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo (Padova);
- Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna (Bologna);
- Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo (Firenze);
- Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo (Ancona);
- Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna (Roma);
- Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Abruzzo e del Molise (Pescara);
- Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo (Salerno);
- Associazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata (Bari);
- Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo (Cosenza);
- Federazione Siciliana delle Banche di Credito Cooperativo (Palermo).

Allegato C Elenco delle aziende che applicano il presente contratto per decisioni o accordi autonomi
- Federazione Cooperative Raiffeisen / Raiffeisenverband Südtirol (Bolzano).

Allegato H Apprendistato
Premesso che:
- il D.lgs. 10.9.03 n. 276 ha introdotto una nuova disciplina dell'apprendistato, regolando all'art. 49 la fattispecie dell'apprendistato professionalizzante;
- in particolare, il comma 5 della predetta disposizione ha rimesso la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
- l'art. 30, CCNL 27.9.05, disciplina gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva dal sopracitato art. 49;
- con legge 14.5.05 n. 80, è stato aggiunto al citato art. 49 il seguente comma 5 bis: "Fino alla approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai CCNL di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", si conviene di dare attuazione al citato comma 5 bis ad integrazione della disciplina dell'apprendistato professionalizzante contenuta nel sopracitato art. 30 al fine di consentire alle Aziende destinatarie dello stesso - anche nelle more delle leggi regionali in materia di profili formativi - di assumere lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.
A tal fine le Parti stipulanti condividono quanto segue in merito a:
- profili formativi del settore del credito cooperativo
- requisiti essenziali della figura del tutore
- elementi caratterizzanti la "capacità formativa interna" della Azienda In fase di prima applicazione, nell'ambito di un apposito incontro, l'Azienda fornisce agli Organismi sindacali aziendali indicazioni circa le previsioni di utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante, la dislocazione territoriale degli interessati, i criteri per l'espletamento della formazione, nonché circa la sussistenza degli elementi caratterizzanti la "capacità formativa interna" della Azienda stessa.
Agli apprendisti è data facoltà di partecipare a riunioni promosse, durante l'orario di lavoro, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente verbale di accordo, per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro, con le modalità previste dall'art. 63, comma 16, CCNL 27.9.05.
Le Parti si danno atto che, ai sensi della Disposizione transitoria in calce al sopracitato art. 30, anche quanto convenuto nel presente verbale di accordo ha carattere sperimentale e potrà essere sottoposto a verifica su richiesta di una delle Parti medesime.

Profili e contenuti formativi per l'apprendistato professionalizzante nel credito cooperativo
Premessa
[…]
- "Nel rispetto della legislazione vigente, in attesa delle leggi regionali in materia, le Parti condividono la seguente regolamentazione concernente la formazione degli apprendisti:
(a) nei confronti di ciascun apprendista l'Azienda è tenuta ad erogare una formazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale prevista, nel rispetto di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla Azienda, di 120 ore per anno per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali.
La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno della Azienda interessata, presso altro Organismo interno alla Categoria del Credito Cooperativo o presso altra struttura di riferimento.
Le ore di formazione possono essere svolte anche in modalità a distanza (e-learning) o in affiancamento sul lavoro (training on the job);
(b) per la formazione degli apprendisti le Aziende - in relazione a quanto previsto dal DM 20.5.99, attuativo dell'art. 16, legge n. 196/97 e fermo restando il predetto raccordo, in materia di profili formativi, con le normative regionali - articoleranno le attività formative in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. a), DM 8.4.98 (contenuti a carattere trasversale), dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel DM 20.5.99, articolati in 4 aree di contenuto:
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro
I contenuti di cui all'art. 2, lett. b) del suddetto DM 8.4.98 (a carattere professionalizzante) e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro devono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi indicati nel DM 20.5.99:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro;
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistico/matematiche viene effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti predisposti dalla Azienda;
(c) ai sensi dell'art. 49, comma 5, lett. e), D.lgs. n. 276/03 e successive modificazioni è necessaria la presenza, per l'erogazione della formazione agli apprendisti, di tutor aziendali aventi formazione e competenze adeguate, nel rispetto delle relative discipline nazionali e regionali;
(d) deve procedersi ad idonea registrazione e attestazione della formazione effettuata agli apprendisti, anche ai fini del libretto formativo, secondo le discipline nazionali e regionali in materia."

Formazione: profili e contenuti
Nel sistema suesposto, le Aziende del credito cooperativo, anche in relazione alle previsioni del DM 20.5.99 e fermo restando il raccordo con le normative regionali, articolano le attività formative in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante, secondo quanto previsto dal sopracitato CCNL 27.9.05.
La suddetta formazione formale a carattere trasversale ha contenuti omogenei per tutti gli apprendisti; quella a carattere professionalizzante prevede contenuti specifici in relazione alla qualificazione professionale da acquisire.
Conformemente al citato DM 20.5.99, le competenze di base trasversali richieste sono le seguenti:
(a) competenze relazionali:
- saper valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro e al ruolo professionale;
- saper comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
- saper analizzare e risolvere situazioni problematiche;
- saper definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa;
(b) competenze in materia di organizzazione ed economia:
[…]
(c) competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro:
- conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
- conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro;
(d) competenze in materia di sicurezza sul lavoro:
- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro e alla sicurezza sul lavoro di cui alle lett. c) e d) che precedono sarà - di massima - effettuata nel 1° anno.
La formazione formale, a carattere trasversale e a carattere professionalizzante, è finalizzata al conseguimento di qualificazioni professionali, corrispondenti ai seguenti profili formativi, individuati in coerenza con i principi e le disposizioni della contrattazione collettiva di categoria, nonché con le analisi, gli approfondimenti sui fabbisogni formativi e i profili professionali svolti a livello di categoria, in ambito locale e centrale.
Per ciascun profilo sono elencate qui di seguito le relative competenze di base - trasversali e professionalizzanti - che l'apprendista dovrà acquisire nel corso del rapporto con le Aziende del Credito Cooperativo.
[…]
Il percorso formativo complessivo sarà declinato nel "piano formativo individuale". Per l'intera durata del "piano formativo individuale" dovrà essere garantita - in relazione a quanto previsto dall'art. 30, punto 7, lett. c), CCNL 27.9.05 - la presenza di un tutore aziendale, con formazione e competenze adeguate che vengono di seguito specificate.
Inoltre sono di seguito indicati anche i requisiti condivisi per riconoscere la "capacità formativa interna" di una Azienda.
Al fine di consentire all'interessato conoscenze quanto più complete del lavoro e un maggior interscambio nei compiti e tenuto conto delle previsioni del CCNL in tema di fungibilità, l'Azienda può disporre il passaggio dell'apprendista da un percorso formativo ad un altro, fermi gli obblighi formativi complessivi previsti dalla normativa applicabile e la computabilità della formazione già effettuata.
La formazione interna alla Azienda, effettuata sulla base del percorso previsto dal piano formativo, verrà attestata da una dichiarazione formale della Azienda riferita alle caratteristiche della formazione svolta, secondo le modalità definite dalla normativa in materia.
La formazione effettuata e le competenze acquisite durante l'apprendistato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia.
Per l'espletamento degli aspetti organizzativi e amministrativi, nonché dell'eventuale supporto tecnico nella definizione della attività formativa, l'Azienda potrà essere supportata dalla Federazione locale e/o da altro Organismo interno alla Categoria.

Tutore aziendale
Il tutore aziendale, ferma la normativa in materia, ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, per la durata del piano formativo individuale, al fine di agevolarne l'inserimento all'interno della Azienda.
Nel caso in cui la formazione sia impartita all'apprendista attraverso strumenti di formazione a distanza (e-learning), anche l'attività di accompagnamento svolta dal tutore potrà essere effettuata con modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o video- comunicazione.
Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dalla Azienda al proprio interno che per alcune attività si potrà avvalere della collaborazione di personale, appositamente designato, di Organismo della categoria.
Il lavoratore designato dalla Azienda deve:
- avere formazione e competenze adeguate;
- possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà al termine del periodo di apprendistato;
- svolgere una attività lavorativa preferibilmente coerente con quella dell'apprendista e/o fare parte delle funzioni relative alla gestione del personale, alla formazione, alla organizzazione;
- esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini della attestazione da parte della Azienda.
I tutori aziendali, nel corso del 1° anno, devono partecipare ad una specifica attività formativa destinata agli stessi, di durata non inferiore ad 8 ore e comunque nel rispetto delle eventuali discipline regionali, finalizzata a rafforzare principalmente le seguenti competenze:
- conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
- conoscere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di settore e/o locale in materia di formazione;
- gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in Azienda;
- gestire le eventuali relazioni con i soggetti esterni alla Azienda coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;
- pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
- valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento.
Tale attività formativa nei confronti dei tutori aziendali potrà essere svolta all'interno o all'esterno della Azienda.

Capacità formativa interna
Ai fini della erogazione della formazione agli apprendisti, l'Azienda ha la "capacità formativa interna" necessaria qualora, ferma la normativa in materia, vi siano:
- risorse umane idonee a trasferire competenze;
- tutori con formazione e competenze adeguate secondo quanto stabilito nel presente documento;
- locali idonei in relazione agli obiettivi formativi.