Tipologia: Accordo
Data firma: 15 marzo 2006
Validità: 14.03.2010
Parti: Banca Popolare di Bari e Fabi, Sinfub
Settori: Credito Assicurazioni, Banca Popolare di Bari
Fonte: FABI

Sommario:

 Premessa
Modalità di accesso ai luoghi di lavoro - Registrazione degli spostamenti - e rimborso da parte della banca
Permessi retribuiti
 Formazione
Disposizioni varie
Lettera a latere all'accordo RLS 626/1994 del 15 marzo 2006

Verbale di accordo

Il giorno 15 marzo 2006 tra la Banca Popolare di Bari […] e la Delegazione Sindacale formata dalle seguenti Organizzazioni: Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) […], Federazione Sindacati Autonomi Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni (Sinfub) […]

Premesso che
- il 4° comma dell'art. 18 del D.Lgs. n. 626/94 rinvia alla contrattazione collettiva la definizione del numero, delle modalità di designazione, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;
- gli Accordi Nazionali del 12.3.1997 hanno definito il numero dei permessi orari da riconoscere annualmente per l' espletamento delle funzioni, nonché il numero delle giornate da destinare alla formazione degli stessi rappresentanti;
- i predetti accordi rinviano alla sfera aziendale le modalità di accesso ai luoghi di lavoro e di registrazione degli spostamenti da parte dei RLS nonché i limiti in cui la Banca è tenuta a concorrere alle spese effettivamente sopportate e documentate, sostenute dai rappresentanti per l'esercizio delle funzioni;
- ai rappresentanti per la sicurezza (RLS) - i cui nomi (uno per ogni sigla sindacale firmataria del presente accordo) saranno formalizzati all'azienda dalle OO.SS. con apposita comunicazione scritta - vengono riconosciute le attribuzioni stabilite dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626;
le parti convengono quanto segue
Il presente accordo ha durata quadriennale e scadrà il 14.03.2010.
Resta inteso che i rappresentanti per la sicurezza in carica, scaduto il suddetto termine, mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all'entrata in vigore del nuovo accordo e, comunque, sino all'entrata in carica dei nuovi rappresentati.

Modalità di accesso ai luoghi di lavoro - Registrazione degli spostamenti - e rimborso da parte della banca
L'accesso agli ambienti di lavoro da parte dei RLS, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, di riservatezza e di quant'altro previsto dall'art. 5, 1° comma, degli Accordi del 12/03/1997, avverrà previa comunicazione via fax al Responsabile del Servizio Personale o a un addetto da questi delegato e alla direzione dell'unità operativa interessata, indicante l'argomento della visita. Nei confronti della Banca il RLS è tenuto ad indicare - su apposito registro - gli spostamenti necessari all'esercizio del suo mandato.
Della visita agli ambienti di lavoro sarà redatto verbale a cura del RLS.
In attuazione di quanto previsto dagli art. 18, 4° comma e 19, 2° e 3° comma, del D.Lgs. 626/94, la Banca dovrà fornire ai RLS gli strumenti necessari per l' espletamento delle relative funzioni, quali la facoltà di affissione di comunicati in un albo accessibile a tutti i lavoratori, la possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche e via fax, nonché l'utilizzo - su richiesta e laddove esistenti - dei locali per le RSA.
La Banca, al fine di favorire l'accesso del RLS ai luoghi di lavoro concorrerà, secondo modalità concordate con l'interessato a sollevare il medesimo dalle maggiori spese - rispetto a quelle normalmente sostenute nell'abituale sede di lavoro - effettivamente sopportate e sostenute . In relazione ad eventuali trasferte necessarie per l'espletamento delle funzioni presso le unità produttive situate al di fuori del comune dove il RLS lavora, sarà riconosciuto a quest'ultimo quanto segue:
- rimborso, nella stessa misura aziendalmente prevista per il personale in trasferta, delle spese sostenute e documentate per l'utilizzo dell'auto aziendale o dell'uso, ove autorizzato, dell'auto propria.

Permessi retribuiti
In considerazione delle premesse e per la vigenza del presente accordo, viene stabilito quanto segue.
Vengono concessi permessi retribuiti nel limite di ore 65 annue per ciascun RLS con l'esclusione delle ore utilizzate per l'espletamento dei compiti indicati all'art. 19 D.Lgs. n. 626/94 lett. b), c), d), i), limitatamente alle visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti e lett. l).
Le richieste di permesso devono essere presentate per iscritto alla Direzione Aziendale con un preavviso di norma di 48 ore.
I RLS potranno conferire con i lavoratori in modo da non recare pregiudizio al normale svolgimento dell'attività lavorativa ed in particolare da non provocare interruzioni nel servizio alla clientela.

Formazione
Le parti concordano sulla necessità che ai RLS sia fornita una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 626/94. Verranno, pertanto, organizzati corsi di formazione con appropriata metodologia didattica, secondo quanto previsto dagli art. 19 e 22 del citato decreto.
Il corso riguarderà sostanzialmente:
1. conoscenze delle principali disposizioni contenute nel D.P.R. n. 547/1955, nel D.P.R. n. 303/1956 e nel D.Lgs. N. 277/1991 e nel D.P.R. n. 1124/1965;
2. conoscenze ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (e nei successivi provvedimenti di modifica o di rettifica del medesimo) con particolare riguardo: a) alle disposizioni generali (Titolo I), b) ai luoghi di lavoro (Titolo II), c) all'uso dei dispositivi di protezione individuale (Titolo V), d) alla movimentazione manuale dei carichi (Titolo V), e) all'uso di attrezzature munite di videoterminali (Titolo VI);
3. metodologie di valutazione dei rischi e illustrazione dei rischi specifici cui possono essere esposti i lavoratori dell'Azienda e nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione degli stessi;
4. nozioni sulle norme riguardanti la prevenzione degli incendi e le misure per limitarne le conseguenze, nonché sulle modalità di evacuazione dei locali in caso di incendio ed in situazioni di emergenza; cognizione dei principali elementi in materia di attrezzature e di organizzazione delle procedure di pronto soccorso; 5. nozioni sugli enti di normazione tecnica riconosciuti (UNI, CEI, IMQ, ecc.) e sulle norme dagli stessi elaborate, nonché sulla "certificazione di qualità" per consentire la conoscenza dei concetti fondamentali sui quali si fonda la "buona tecnica" e la garanzia della qualità e sicurezza dei prodotti, con particolare riferimento alle situazioni specifiche del settore creditizio.
In presenza dell'insorgenza di nuovi rischi o dell'introduzione di nuove tecnologie o di nuove attrezzature, alla formazione dei RLS, sarà annualmente destinata una giornata lavorativa con la fruizione di permessi aggiuntivi.
Per eventuali ulteriori esigenze formative, derivanti da nuove normative, le parti concorderanno la destinazione di ulteriori giornate di formazione, con fruizione di permessi aggiuntivi.

Disposizioni varie
Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.Lgs. 626/94 e dell'art. 30 del contratto collettivo nazionale 19/12/1999, così come novellato dall'Accordo di rinnovo del CCNL del 12 febbraio 2005, i RLS devono rispettare rigorosamente il segreto in ordine ai processi lavorativi ed a qualsiasi notizia comunque ad essi attinente di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni espletate. Resta fermo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94.
Inoltre, la Banca si impegna ad informare preventivamente il RLS nei casi di nuove installazione di misura antirapina.
Per quant'altro non disciplinato dal presente accordo si applicano le previsioni del menzionato D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni.

L.C.S.


Banca popolare di Bari
Fabi
Sinfub

Lettera a latere all'accordo RLS 626/1994 del 15 marzo 2006
Fermi restando i diritti e le prerogative previste dal dettato del D.Lgs. 626/1994, allo scopo di disciplinare le procedure di intervento da parte dei lavoratori, le Parti convengono quanto segue:
le OO.SS., qualora siano venute a conoscenza direttamente di qualsiasi circostanza in cui si presupponga motivo di accertamento e/o denuncia, per palesi violazioni della normativa di riferimento, interesseranno per iscritto la struttura dei RLS per l'attivazione dei sopralluoghi e delle procedure connesse. In tale evenienza gli RLS ed il Delegato Aziendale per la Sicurezza interverranno al fine di rimuovere i disagi evidenziati, indicando i tempi e le modalità di intervento.
Le parti, fatte salve le reciproche sfere di autonomia e competenza, si danno reciprocamente atto della opportunità di dotare la struttura dei RLS di adeguato regolamento organizzativo/operativo.

L.C.S.

Banca popolare di Bari
Fabi
Sinfub