Tipologia: Accordo
Data firma: 22 dicembre 2006
Parti: Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo SpA e Dircredito-Fd, Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Fonte: FISAC-CGIL

Sommario:

 Premessa
1. Ambiti Territoriali
2. Regolamento Elettorale
 3. Concorso alle maggiori spese sostenute
4. Formazione ex art. 8 Accordo nazionale 12/03/97
5. Permessi ex art. 6 Accordo nazionale 12/03/97

Verbale di accordo

In data 22 dicembre 2006, in Padova, tra la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo SpA e le Organizzazioni Sindacali Aziendali Dircredito-Fd, Fabi, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Ugl Credito, Uilca

premesso che
- l'art. 18, comma 4, del D.Lgs. 626/94 rinvia alla contrattazione collettiva la definizione del numero, delle modalità di designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS), nonché del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni dei medesimi;
- gli Accordi siglati in sede nazionale il 12/03/97 hanno disciplinato l'intera materia demandando alla sede aziendale la definizione di alcuni ulteriori aspetti quali l'individuazione degli ambiti territoriali di competenza degli RLS, il regolamento per l'elezione dei medesimi, nonché la misura del concorso aziendale alle maggiori spese - rispetto a quelle sostenute nella abituale sede di lavoro - effettivamente sopportate e documentate per l'esercizio del mandato;
- l'Azienda ha espletato la verifica di congruità di cui all'art. 4 del citato Accordo 12/03/97 sul regolamento elettorale sottoposto dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie delle presenti intese;

si conviene quanto segue
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1. Ambiti Territoriali
Gli ambiti territoriali degli RLS sono suddivisi come segue:

Ambitonr. RLS
1) Province di Padova - Rovigo6
2) Province di Vicenza - Verona - Trento - Bolzano1
3) Province di Treviso - Belluno1
Per un totale di nr. 8 RLS 

2. Regolamento Elettorale
Le elezioni degli RLS avvengono con applicazione del regolamento elettorale allegato al presente Accordo di cui costituisce parte integrante.

3. Concorso alle maggiori spese sostenute
L'Azienda concorre alle maggiori spese sostenute dagli RLS in occasione della fruizione delle 50 ore di permesso, che sono inerenti l'espletamento del mandato attraverso l'accesso ai luoghi di lavoro, nella seguente misura:
• rimborso delle spese di viaggio, opportunamente documentate, con utilizzo dei mezzi pubblici (ferrovia, autobus di linea, ecc.) secondo le modalità previste dalla vigente contrattazione integrativa aziendale per i quadri direttivi e le aree professionali, con esclusione del taxi;
• in caso di accesso a luoghi di lavoro situati in località non adeguatamente servite dai mezzi pubblici deve essere concordato con l'Azienda l'utilizzo dell'autovettura. In tal caso viene applicata per la tratta compresa dalla sede di lavoro (o di residenza) a quella dell'intervento, la tariffa "spese vive" pro tempore vigente in Cassa e si rimborsano eventuali pedaggi autostradali dietro presentazione dei relativi giustificativi;
• viene riconosciuto a titolo di contributo pasto un importo pari al 50% di un terzo della diaria nella misura prevista per la categoria di appartenenza nel caso di permanenza fuori dalla piazza di lavoro (o di residenza) superiore a 10 ore in occasione dell'espletamento del mandato.
In ogni caso non viene erogato più di un contributo pasto per singola giornata.
Quanto sopra viene applicato anche in occasione della riunione annuale di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 626/94, nonché per eventuali riunioni convocate su iniziativa dell'Azienda in applicazione del medesimo articolo.
Ove l'espletamento dei compiti indicati all'art. 19 del D.Lgs. 626/94, lett. b), c), d), i) - per quest'ultima fattispecie limitatamente alle visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti -avvenga fuori dalla piazza di lavoro o di residenza, agli RLS vengono rimborsate le spese di viaggio con le modalità di cui al primo e secondo alinea della presente norma.

4. Formazione ex art. 8 Accordo nazionale 12/03/97
Agli RLS viene riconosciuto il trattamento stabilito per il Personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Azienda.

5. Permessi ex art. 6 Accordo nazionale 12/03/97
La fruizione dei permessi di cui all'art. 6 dell'Accordo nazionale 12/03/97 eventualmente non effettuata nell'anno di competenza può essere differita, a richiesta del RLS, fino al 1° quadrimestre dell'anno successivo nel limite massimo di 10 ore.

Le Parti si danno reciprocamente atto che:
• a cura della Cassa viene predisposta una specifica comunicazione illustrativa dei contenuti delle presenti intese, comprensiva della necessaria modulistica, anche con riferimento all'applicazione dell'Accordo 12/03/97, da diffondere alle strutture aziendali;
• tenuto conto delle caratteristiche della rete operativa della Cassa gli RLS saranno sensibilizzati dalle parti medesime affinché nell'espletamento delle loro funzioni di accesso ai luoghi di lavoro procurino di attuare, per quanto possibile, una pianificazione di interventi di congrua durata e tali da evitare un'eccessiva parcellizzazione dei medesimi;
• in caso di accesso ai luoghi di lavoro resi necessari da particolari situazioni di emergenza l'Azienda consente l'intervento anche con tempi di preavviso più abbreviati rispetto a quelli previsti dall'Accordo 12/03/97.
Le presenti intese hanno carattere sperimentale e saranno sottoposte a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti decorsi comunque 2 anni dalla data odierna.
Per tutto quanto non previsto si applica l'Accordo nazionale 12/03/97.