Tipologia: CCNL
Data firma: 24 ottobre 1994
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Ancef e Flai-Cgil, Fisacat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Lavorazione fiori freschi recisi
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto.
Art. 2.
Art. 3 - Relazioni sindacali.
Art. 3 bis - Pari opportunità.
Art. 4 - Classificazione del personale.
Art. 4 bis - Indennità di funzione.
• Assegnazione della qualifica.
Art. 5 - Assunzione.
Art. 6 - Stagionalità.
Art. 7- Indennità percentualizzate.
Art. 7 bis - Premio di stagionalità.
Art. 8 - Diritto di precedenza.
Art. 9 - Periodo di prova.
Art. 10 - Apprendistato.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22 - Orario di lavoro.
Art. 23 - Riduzione di orario di lavoro.
Art. 24 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 25 - Orario supplementare.
Art. 26 - Lavoro straordinario.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30 - Riposo settimanale e festività.
Art. 31.
Art. 32 - Assenze e congedi.
Art. 33.
Art. 33 bis - Congedo per lutto.
Art. 34 - Diritto allo studio.
Art. 35 - Congedo matrimoniale.
Art. 36 - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 37.
Art. 38 - Missioni e trasferte.
Art. 39 - Ritiro patente.
Art. 40.
Art. 41 - Malattie e infortuni.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 45 bis - Ambiente di lavoro.
Art. 46 - Conservazione del posto.
Art. 47.
Art. 47 bis - Aspettative non retribuite.
Art. 48.
Art. 49 - Gravidanza e puerperio.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52 - Sospensione del lavoro.
Art. 53 - Anzianità di servizio.
 Art. 54 - Anzianità convenzionale.
Art. 55 - Passaggio di qualifica.
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58 - Scatti di anzianità.
Art. 59 - Trattamento economico.
Art. 60 - Tabelle retributive. Paga base tabellare.
• Tabelle retributive
o Minimi di retribuzione
o Indennità di contingenza (al 1.1.91)
o Elemento distinto della retribuzione
Art. 61.
Art. 62.
Art. 63.
Art. 64.
Art. 65 - Mensilità supplementari. 13a mensilità.
Art. 66 - 14a mensilità.
Art. 66 bis - Ferie.
Art. 67 - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 68.
Art. 69.
Art. 70.
Art. 71.
Art. 72.
Art. 73 - Preavviso.
Art. 74.
Art. 75 - Trattamento di fine rapporto.
• Retribuzione da considerare.
• Anticipazione.
Art. 76.
Art. 77.
Art. 78.
Art. 79.
Art. 80.
Art. 81.
Art. 82.
Art. 82 bis - Prestazioni integrative.
Art. 83 - Norme disciplinari.
Art. 84.
Art. 85.
Art. 86.
Art. 87.
Art. 88.
Art. 89.
Art. 90 - Alloggio.
Art. 91 - Indumenti di lavoro.
Art. 92 - Delegato aziendale.
Art. 92 bis - Rappresentanza sindacale unitaria.
Art. 93 - Diritti sindacali.
Art. 94.
Art. 95.
Art. 96.
Art. 97.
Art. 98 - Livelli di contrattazione.
Art. 99 - Commissione paritetica e conciliazione delle controversie.
Art. 100 - Fondo di solidarietà e cassa fiori.
Art. 101 - Ente bilaterale.
Art. 101 bis - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 102 - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende esercenti la lavorazione, il commercio, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori freschi recisi e verde ornamentale

Addì 24 ottobre 1994 tra l'Associazione Nazionale Commercianti Esportatori Fiori (Ancef) […] da una parte e dall'altra parte la Flai-Cgil; la Federazione Italiana Sindacati addetti Servizi Commerciali affini e Turismo (Fisascat-Cisl) […]; l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs), […] e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil) […]

Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, in quanto compatibili con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato o stagionale operaio e impiegatizio dipendente da aziende esercenti la lavorazione, il commercio e il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori, recisi e verde o piante ornamentali, in qualunque forma costituita, tanto in imprese commerciali che consortili o cooperative, e il relativo personale dipendente d'ambo i sessi.

Art. 2.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 12.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17.10.67, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge e a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 13.
Per l'assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Art. 16.
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire, nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle ad incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria di corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi all'anno;
e) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento di titolo di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 17.
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. e) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 18.
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lett. d) del precedente art. 16 sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 21.
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e futuri in materia.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare attivamente alla formazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori del commercio esportazione di fiori in collaborazione con le Regioni e gli Enti competenti.

Art. 22 - Orario di lavoro.
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto alla articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 64 ore nell'anno.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimane previste per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.
[…]
L'azienda che vorrà avvalersi di quanto previsto per la flessibilità dell'orario di lavoro dovrà comunicare tale richiesta alla Commissione Paritetica Nazionale o Provinciale laddove costituita, che provvederà a rilasciare l'apposito nulla osta.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale flessibilità, in caso di rapporto di lavoro stagionale, il programma presentato dalle aziende dovrà corrispondere all'orario normale di lavoro previsto dall'art. 20 dell'ex CCNL Ancef, che a seguito del nulla osta necessario della Commissione dovrà essere comunicato dalle stesse ai singoli lavoratori interessati.
L'eventuale interruzione dell'orario di lavoro giornaliero non potrà essere di durata inferiore alle due ore, salvo speciali deroghe già previste o concordate in sede locale.
I turni di lavoro devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

Art. 26 - Lavoro straordinario.
Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 200 ore.

Art. 29.
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro la cui tenuta è obbligatoria e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle organizzazioni, presso la sede della locale Associazione dei Commercianti Esportatori Fiori "Ancef" il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamenti.

Art. 30 - Riposo settimanale e festività.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanali di cui alla legge 22.2.34 n. 370 dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione mensile, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo.
[…]

Art. 45.
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 45 bis - Ambiente di lavoro.
Alle RSU è riconosciuta, previo avviso alla Direzione aziendale, la facoltà di accertamento di analisi, e di controllo delle condizioni ambientali di lavoro ai fini della tutela e prevenzione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
Fatto salvo il rispetto del segreto aziendale le imprese comunicheranno alle RSU l'elenco delle sostanze impiegate nei processi produttivi con le quali il lavoratore può venire a contatto e suscettibili di determinare conseguenze sul suo stato di salute.
L'elenco di cui sopra verrà fornito, dietro richiesta dalle aziende entro sei mesi dalla stipula del presente contratto, verrà successivamente aggiornato in caso di variazioni delle sostanze sopra scritte.
Fermo restando l'impegno delle Aziende di mantenere l'ambiente di lavoro in condizioni di salubrità e di igiene, la direzione aziendale e la RSU in presenza di eventuali riconosciute condizioni nocive, concorderanno provvedimenti che valgano a superare tali fattori di nocività, e, in questo ambito, condizioni transitorie a tutela della salute dei lavoratori.
Tutto quanto sopra nel rispetto e con le modalità stabilite dalle norme vigenti, nonché delle direttive CEE, in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 47.
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC e dello Stato, delle provincie e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza dei quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'idoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'idoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Presidio Sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[…]

Art. 48.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali. Valgono inoltre le norme, in quanto non incompatibili, del CCNL del Terziario.

Art. 49 - Gravidanza e puerperio.
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lett. c).
[…]

Art. 50.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata.
Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 643, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 51.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Art. 84.
È vietato al personale di tornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'azienda, salvo quanto previsto dall'art. 96 del presente contratto.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
[…]
In tale caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno e senza diritto di alcuna maggiorazione.

Art. 86.
[…]
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall'azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.

Art. 87.
[…]
Il licenziamento in tronco si applica altresì in caso di infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto.
[…]

Art. 91 - Indumenti di lavoro.
È istituita un'indennità di vestiario, ad ogni dipendente, nella misura di L. 10.000 all'anno o per stagione.
Le ditte che forniscono ogni stagione due grembiuli, guanti e impermeabili sono esonerate dal pagamento di detta indennità.

Art. 92 - Delegato aziendale.
Nelle aziende che occupano più di 10 dipendenti le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale su indicazioni dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.

Art. 94.
Le parti convengono che nelle unità produttive con più di 10 dipendenti la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil possono costituire, in sostituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, Consigli di delegati alle seguenti condizioni:
1) che il Consiglio sia unitamente costituito;
2) che la sua costituzione, i suoi componenti e i suoi dirigenti siano notificati alla Direzione di ciascuna azienda, congiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Il Consiglio dei delegati così costituito conserva le prerogative e i compiti delle rappresentanze sindacali aziendali, i quali hanno diritto a permessi non retribuiti con i criteri e le modalità previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
I dirigenti dei Consigli dei delegati usufruiranno complessivamente dei permessi retribuiti con i criteri, le modalità e le misure del precedente art. 93 per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 96.
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 10 dipendenti i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti.

Art. 97.
[…]
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 98 - Livelli di contrattazione.
Oltre al presente CCNL le parti stabiliscono, nel rispetto degli accordi interconfederali del luglio 1993, il secondo livello di contrattazione a livello territoriale.
La contrattazione a livello territoriale riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
[…]
L'accordo di secondo livello avrà durata quadriennale.
Nel corso della sua vigenza le parti nei tempi che saranno ritenuti necessari svolgeranno procedure di informazioni, consultazioni, verifica o contrattazione previste dalle leggi, dai CCNL, dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni quali le innovazioni tecnologiche, organizzative e i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione anche in relazione alle leggi sulle pari opportunità.

Art. 99 - Commissione paritetica e conciliazione delle controversie.
È costituita a Sanremo presso la sede dell'Ancef la Commissione Paritetica Provinciale che dovrà esaminare le controversie di interpretazione e applicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali.
La Commissione Paritetica di cui sopra è composta da n. 3 membri effettivi e n. 3 membri supplenti nominati:
- 2 dalla Filcams
- 2 dalla Fisascat
- 2 dalla Uiltucs
- 3 membri effettivi e 3 supplenti nominati dall'Ancef.
La nomina del Presidente avverrà a turno a rotazione fra le Organizzazioni.
Le relative norme di esazione saranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi fra le parti con atti aggiuntivi.
Per tutte le controversie individuali relative all'applicazione del presente contratto, e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione da esperirsi presso la Commissione Paritetica Provinciale Commercianti Esportazione Fiori competente per territorio con l'assistenza:
a) per i datori di lavoro, dalla stessa Ancef;
b) per i prestatori d'opera, dell'organizzazione sindacale locale di una delle Associazioni Nazionali firmatarie del presente contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito il mandato.
Dei servizi svolti dalla Commissione Paritetica Nazionale o sue articolazioni territoriali possono avvalersi tutte le aziende del settore e tutti i lavoratori ai quali si applica il presente contratto.

Art. 101 - Ente bilaterale.
Le parti concordano sulla creazione di un Ente Bilaterale con la finalità di essere un sostegno all'occupazione e all'applicazione del contratto in ogni sua parte, gestione di forme assistenziali e solidaristiche ai lavoratori occupati nel settore, creare forme di incentivazione alla professionalità.
Fermo restando quanto previsto al riguardo della Commissione Paritetica, suo funzionamento e compiti, l'Ente Bilaterale dovrà avere i seguenti scopi e finalità:
[…]
• finanziamento dell'ente, attraverso una quota dello 0,20% a carico del lavoratore e lo 0,20% a carico del datore di lavoro.
Per il suddetto ente le parti si impegnano di verificare lo statuto e il regolamento di attuazione in apposito accordo. Gli Enti Bilaterali dovranno essere costituiti, in ogni territorio interessato alla commercializzazione e all'esportazione del fiore.