Tipologia: Ipotesi di accordo di rinnovo
Data firma: 21 gennaio 2002
Validità: 01.02.2002 - 31.12.2003
Parti: Fiis-Confcommercio e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Servizi, Impianti sportivi
Fonte: CNEL

Sommario:

 Validità e sfera di applicazione del contratto
Lavoro interinale.
• Casi di ammissibilità.
• Individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale.
• Percentuale di lavoratori assumibili.
• Rinvio alle leggi.
Apprendistato
• Premessa
• Limiti di età
• Sfera di applicazione.
• Assunzione.
• Dichiarazione congiunta.
• Periodo di prova.
• Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato.
• Obblighi del datore di lavoro.
• Doveri dell'apprendista.
• Trattamento normativo.
• Trattamento economico.
• Formazione: durata.
 • Formazione: contenuti.
• Tutor.
• Proporzione numerica.
• Durata.
Art. 30 - Rinvio alla legge.
• Dichiarazione a verbale.
• Dichiarazione a verbale.
Art. 25 - Rapporto a tempo parziale.
• Dichiarazione a verbale.
Art. 31 - Lavoro supplementare.
• Dichiarazione a verbale.
• Dichiarazione congiunta.
Comma 4, art. 15/A (Contratti a tempo determinato), CCNL 22.3.96 [sostituito]
• Dichiarazione a verbale.
Previdenza complementare.
• Nota a verbale.
Dichiarazione congiunta.
Decorrenza

L'anno 2002, il giorno 21 gennaio in Milano tra Federazione Imprenditori Impianti Sportivi (Fiis) Confcommercio […]; con l'assistenza dell'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano [...] e Confcommercio […] e Slc-Cgil […]; Fisascat-Cisl […]; Uilsic-Uil […] si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti degli impianti sportivi che avrà vigore fino al 31 dicembre 2003.

Validità e sfera di applicazione del contratto
Il 5° capoverso è modificato come segue:
1. Centri sportivi polivalenti: strutture complesse che comprendono più impianti di varia tipologia e natura tra quelli di seguito elencati.
2. Palestre: con svolgimento di attività motorie, competitive o non, come ad esempio body building, ginnastica a corpo libero, aerobica, danze, insegnamento arti marziali, boxe di ogni genere, etc.
3. Centri fitness: strutture dedicate allo svolgimento di attività finalizzate prevalentemente alla prevenzione e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona.
4. Centri natatori/piscine: strutture per lo svolgimento di attività motorie in acqua, ludiche o sportive, quali ad esempio: nuoto, nuoto pinnato e sincronizzato, attività subacquee, pallanuoto, tuffi, addestramento al salvataggio, acquafitness, acquagym, idrospinning, etc.
5. Campi da tennis.
6. Campi da squash.
7. Campi da golf e minigolf.
8. Campi da calcio, calcetto, rugby e baseball.
9. Campi da pallavolo, basket e pallamano.
10. Maneggi e centri ippici: dove, oltre alle tradizionali attività si svolgano ponytrekking, attività turistica e ippoterapia.
11. Piste da pattinaggio: sia a rotelle che su ghiaccio, anche per svolgimento di attività di hockey.
12. Campi da bowling e bocce.
13. Sferisteri.
14. Campi per il gioco del pallone elastico e della palla a volo.
15. Laghetti per pesca sportiva.
16. Strutture per tiro a volo, tiro con l'arco, tiro a segno.
17. Centri finalizzati all'attività di orienteering, trekking, arrampicata e mountainbike.
18. Centri per canottaggio, canoa, kayak: svolti su fiumi, torrenti, corsi d'acqua, bacini artificiali, navigli e piscine.
19. Centri per biliardo e tennis da tavolo.
20. Centri per le attività di volo.
21. Centri nautici.

Lavoro interinale.
Casi di ammissibilità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), legge 24.6.97 n. 196, le imprese possono ricorrere ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, in aggiunta ai casi previsti dalla predetta normativa, nelle seguenti ipotesi:
[…]
4) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;
5) assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
6) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.lgs. n. 626/94.

Rinvio alle leggi.
Per quanto non previsto dal presente articolo in tema di lavoro temporaneo, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Apprendistato
Limiti di età.
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, legge n. 196/97, possono essere assunti come apprendisti i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato comma 1, art.16. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.

Assunzione.
Il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che esse potranno conseguire al termine del rapporto.

Obblighi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi d'insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 3 ore settimanali per non più di 8 mesi l'anno;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Doveri dell'apprendista.
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Trattamento normativo.
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento di cui alla lett. d) del precedente art. ___ (Obblighi del datore di lavoro), parte II, sono comprese nell'orario di lavoro.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della prestazione di cui all'art. ____ e seguenti, parte II, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all'art. ____, parte II e le durate di cui agli artt. ____, parte II.
[…]

Formazione: durata.
L'impegno formativo dell'apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire e il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità.

ore di formazione medie annuetitolo di studio
scuola dell'obbligo120
attestato di qualifica professionale100
diploma di scuola media superiore80
diploma universitario60
diploma di laurea60

Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Formazione: contenuti.
Per la formazione degli apprendisti ai sensi del DM 20.5.99, attuativo dell'art. 16, legge n. 196/97, le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), Decreto del Ministro del lavoro 8.4.98, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel DM 20.5.99 e articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
I contenuti di cui all'art. 2, lett. B), Decreto del Ministro del lavoro 8.4.98 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi, individuati nel DM 20.5.99:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
[…]
Le parti firmatarie del presente CCNL considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province e Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti.

Tutor.
Le parti s'impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge n. 196/97 e dell'art. 4, DM 8.4.98, per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, delle imprese con meno di 15 dipendenti.

L'art. 14, parte II del vigente CCNL è sostituito dal seguente:
"Art. 30 - Rinvio alla legge.
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia."

Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che nella provincia di Bolzano l'istituto dell'apprendistato può essere disciplinato da leggi provinciali, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.

L'art. 31 del CCNL è sostituito dal seguente:
Art. 31 - Lavoro supplementare.
[…]
Ai sensi dell'art. 3, D.lgs. n. 61/00 e successive modifiche e integrazioni, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, nella misura di 100 ore annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:
- brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale;
- particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.
[…]