Tipologia: CCNL
Data firma: 15 maggio 2002
Validità: 15.05.2002 - 15.05.2006
Parti: Confdent, Alp e Ugl-Terziario, Aipao
Settori: Servizi, Studi professionali, Odontoiatri
Fonte: CNEL

Sommario:

 Capitolo I - Premessa
Art. 1 - Quadro generale.
Art. 2 - Finalità del contratto collettivo nazionale.
Art. 3 - Rapporti di relazioni sindacali a livello nazionale.
• Osservatorio nazionale
• Ente Bilaterale Nazionale.
Art. 4 - Relazioni sindacali a livello territoriale.
Capitolo II - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 5 - Sfera di applicazione del contratto.
Art. 6 - Decorrenza e durata del contratto.
Art. 7 - Classificazione del personale.
Art. 8 - Assunzione ordinaria.
• Documentazione.
Art. 9 - Periodo di prova.
Art. 10 - Apprendistato.
Art. 11 - Periodo di prova.
Art. 12 - Assunzione.
Art. 13 - Precedenti periodi di apprendistato.
Art. 14 - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 15 - Trattamento normativo.
Art. 16 - Trattamento economico.
Art. 17 - Malattia e infortunio.
Art. 18 - Durata dell'apprendistato.
Art. 19 - Doveri dell'apprendista.
Art. 20 - Rapporto a tempo parziale.
Art. 21 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 22 - Esclusione del part-time.
Art. 23 - Contratti di Formazione Lavoro (CFL).
Art. 24 - Durata dei contratti di formazione lavoro.
Art. 25 - Orario di lavoro.
Art. 26 - Riposo settimanale.
Art. 27 - Lavoro straordinario.
Art. 28 - Giorni festivi.
Art. 29 - Indumenti da lavoro.
Art. 30 - Diritto e computo delle ferie.
Art. 31 - Richiamo del lavoratore in ferie.
Art. 32 - Ferie per motivi religiosi.
Art. 33 - Malattia durante il periodo feriale.
Art. 34 - Aspettativa.
Art. 35 - Congedi.
Art. 36 - Permessi retribuiti.
Art. 37 - Chiamata alle armi e servizio civile.
Art. 38 - Richiamo alle armi.
Art. 39 - Malattia.
Art. 40 - Trattamento economico di malattia.
 Art. 41 - Trattamento economico di malattia per lavoratori a tempo determinato.
Art. 42 - Gravidanza e puerperio.
Art. 43 - Trattamento economico durante la gravidanza e il puerperio.
Art. 44 - Sospensione del lavoro.
Art. 45 - Anzianità di servizio.
Art. 46 - Passaggi di qualifica.
Art. 47 - Scatti di anzianità.
Art. 48 - Trattamento economico.
• Normale retribuzione.
Art. 49 - Retribuzione di fatto.
Art. 50 - Retribuzione mensile.
Art. 51 - Quota giornaliera.
Art. 52 - Quota oraria.
Art. 53 - Paga base tabellare.
Art. 54 - Assorbimenti.
Art. 55 - Aumenti di merito.
Art. 56 - Mensilità supplementari.
• Tredicesima mensilità.
Art. 57 - Quattordicesima mensilità.
Capitolo III - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 58 - Recesso ex art. 2118 cc.
Art. 59 - Recesso ex art. 2119 cc.
Art. 60 - Licenziamento simulato.
Art. 61 - Nullità del licenziamento per matrimonio.
Art. 62 - Dimissioni per matrimonio.
Art. 63 - Indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 64 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 65 - Corresponsione del TFR.
Art. 66 - Decesso del lavoratore.
Capitolo IV - Codice disciplinare e diritti sindacali
Art. 67 - Doveri del dipendente.
Art. 68 - Sanzioni e procedure disciplinari.
Art. 69 - Tentativo obbligatorio di conciliazione.
Art. 70 - Licenziamenti individuali (legge n. 108/90).
Art. 71 - Collegio arbitrale.
Art. 72 - Pronunciamento del Collegio arbitrale.
Art. 73 - Diritti sindacali.
Art. 74 - Rappresentante per la sicurezza
Art. 75 - Trattenuta sindacale.
Capitolo V - Modalità di attuazione delle relazioni sindacali
Art. 76 - Accordi integrativi regionali.
Art. 77 - Attuazione delle relazioni sindacali.
Art. 78 - Pensione integrativa.
Nota a verbale.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti da studi odontoiatrici

Il giorno 15 maggio 2002, in Roma presso l'Unione Generale del Lavoro (Ugl), via Margutta 19, 00187 tra Confederazione Dentale (Confdent) […]; Associazione Liberi Professionisti (Alp) […] e Unione Generale del Lavoro (Ugl), Federazione Nazionale Terziario, […] con l'assistenza della Ugl Confederazione […]; Associazione Italiana Personale Ausiliario Odontoiatrico (Aipao) […] si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti da studi odontoiatrici, composto da 5 capitoli, 78 articoli e 2 allegati, letti approvati e sottoscritti.

Capitolo I - Premessa
Art. 3 - Rapporti di relazioni sindacali a livello nazionale.

Confdent e le OOSS firmatarie del presente CCNL sono convinte dell'utilità di regolamentare nel modo ottimale i rapporti di dipendenza, attraverso relazioni sindacali che si basino sempre su un alto profilo di conoscenza e di comprensione degli scenari dinamici che regolano il particolare settore del comparto.
Confdent e le OOSS firmatarie del presente CCNL condividono l'impegno di confrontarsi con i cambiamenti e con le regolamentazioni europee di vario ordine e livello, al fine di garantire ai beneficiari delle prestazioni una maggiore qualità del servizio.
Le Parti quindi, auspicano che le future relazioni sindacali siano improntate alla comprensione delle rispettive esigenze, confermando l'intendimento di rimuovere ogni ostacolo che si frapponga al necessario sviluppo del settore attraverso una politica di conoscenza e di interventi anche congiunti.
In tale prospettiva nasce l'esigenza di una corretta e realistica visione del ruolo del comparto odontoiatrico e delle individuazione delle problematiche che lo riguardano.
Le Parti convengono sulla opportunità dell'attivazione di tutti gli strumenti contrattuali allo scopo di fornire adeguate e tempestive risposte alle succitate esigenze del settore che consentano il naturale evolversi del rapporto di lavoro.
Tra gli elementi posti in essere, la formazione professionale assume concretamente un ruolo preminente in virtù della singolare prestazione erogata dai soggetti beneficiari del presente contratto; tenendo, oltremodo realisticamente conto della particolare realtà degli studi odontoiatrici, che operano sul territorio nazionale.
Le Parti, sottoscrittori del presente contratto, intendono sottolineare:
- l'importanza della trasparenza dei rapporti tra le Parti, rafforzando il sistema delle relazioni sindacali;
- l'importanza della formazione e dell'aggiornamento professionale come unico momento qualificante in termini di crescita professionale per meglio affrontare le naturali sfide a cui è sottoposto l'impiego privato; anche attraverso la costituzione dell'Ente Bilaterale;
- l'importanza della prevenzione dei conflitti, attraverso un processo di raffreddamento, atto a garantire i principi fondamentali dei diritti e dei doveri eliminando quei processi discriminatori di qualsiasi natura;
[…]

Osservatorio nazionale
Le Parti, firmatarie del presente contratto CCNL, si danno atto di costituire l'Osservatorio Nazionale Paritetico che avrà compiti di monitoraggio e analisi, mediante appositi incontri a carattere quadrimestrale su materie quali:
- dinamica occupazionale;
- apprendistato;
- contratti di formazione lavoro;
- occupazione femminile;
- innovazione tecnologica e relative ricadute occupazionali;
- analisi di studi di settore delle leggi esistenti ed eventuali proposte di modifica in attuazione delle Direttive europee;
- responsabili per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
affrontare e definire materie di:
[…]
- formazione e riqualificazione del personale;
- figure professionali non previste nel presente CCNL, seguito di processi di innovazione.

Ente Bilaterale Nazionale.
Al fine di meglio concretizzare quanto espresso, le Parti si danno atto di istituire l'Ente Bilaterale degli Studi Odontoiatrici (Ebiso) con scopi e funzionamento così come previsto dall'allegato A.
Le Parti, in armonia con quanto previsto nella premessa, concordano di costituire l'Ebiso.
Su mandato delle Parti stipulanti il presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale in coordinamento con l'Organismo Paritetico Nazionale, attua e concretizza le seguenti iniziative:
(a) gestione e divulgazione delle relazioni predisposte dall'Osservatorio nazionale relative a situazioni macroeconomiche e settoriali di prospettive di sviluppo occupazionale del settore;
(b) organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale, i progetti formati delle figure professionali previste e/o prevedibili;
(c) predispone progetti e può stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, collegi professionali e Ministeri abilitati alle attività di cui ai punti a) e b);
(d) organizza e gestisce le adesioni all'Ente Bilaterale e la divulgazione del testo contrattuale;
(e) le Parti intendono utilizzare lo strumento della formazione lavoro al fine di meglio promuovere l'occupazione nel settore, specie quella femminile.

Art. 4 - Relazioni sindacali a livello territoriale.
Le Parti concordano di assegnare alle rispettive strutture territoriali la gestione della conciliazione delle controversie cosi come previste dalla legge n. 108/90.
Le Parti, inoltre, al fine di rafforzare le relazioni sindacali, concordano di assegnare alle strutture territoriali il ruolo di istanza dove praticare il tentativo di conciliazione in forma obbligatoria nelle modalità di seguito indicate al capitolo IV.

Capitolo II - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 5 - Sfera di applicazione del contratto
.
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra tutti gli studi odontoiatrici, viciniori e/o associati e il personale loro dipendente.

Art. 10 - Apprendistato.
L'apprendistato è ammesso per le mansioni appartenenti al livello 1.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni così come previsti dalla legge 24.6.97 n. 196.

Art. 14 - Obblighi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire o di fare impartire nel suo studio, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato; di accordare all'apprendista, senza ritenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi d'insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 3 ore settimanali per non più di 8 mesi l'anno; di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 24 ore annue; di informare ad intervalli non superiori a 6 mesi, la famiglia dell'apprendista o di chi esercita la patria podestà, dei risultati dell'apprendimento.

Art. 15 - Trattamento normativo.
L'apprendista, durante il periodo di apprendistato, ha diritto allo stesso trattamento economico normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.


Art. 19 - Doveri dell'apprendista.
L'apprendista deve seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della formazione e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti; deve inoltre prestare la sua opera con massima diligenza; frequentare corsi con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare; osservare le norme generali previste dal presente contratto.

Art. 23 - Contratti di Formazione Lavoro (CFL).
Le Parti convengono sull'utilizzo dell'istituto dei CFL al fine di promuovere la formazione e l'occupazione nel settore.
In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 451 del 19.7.94, il progetto formativo elaborato dallo studio odontoiatrico, fermo restando l'approvazione dalle Parti a livello nazionale, attraverso la modulistica da concordare.
Al lavoratore in CFL vanno applicati tutti gli istituti contrattuali previsti dal presente CCNL.
Qualora all'interno dello studio odontoiatrico non si organizzassero programmi di formazione teorica, il lavoratore usufruirà di un monte ore di permessi retribuiti, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro, per partecipare a programmi esterni di formazione teorica.
Gli accordi applicativi inerenti i contratti di formazione lavoro, dovranno essere notificati, a cura delle parti, dal Ministero del lavoro e agli Uffici regionali e provinciali del lavoro per il relativo 'nulla osta' alle assunzioni da parte delle Sezioni circoscrizionali competenti.

Art. 25 - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
Per lavoro effettivo s'intende anche la pausa che intercorre tra gli appuntamenti fissati ai pazienti.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il datore di lavoro fisserà orari di lavoro armonizzando le esigenze del territorio in cui opera, le istanze dei lavoratori e le esigenze dell'azienda.
L'articolazione dell'orario di lavoro, deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato, così come previsto dalle disposizioni di legge.

Art. 26 - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
I lavoratori che lavorino la domenica godranno dei prescritto riposo in altro giorno della settimana che deve essere prefissato.

Art. 27 - Lavoro straordinario.
È facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, di richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità. L'eventuale rifiuto dei lavoratore, per prestazioni di lavoro straordinario, deve essere giustificato. Il lavoratore non può compiere il lavoro straordinario se non autorizzato dal datore di lavoro.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, valgono le vigenti norme di legge in materia di orario di lavoro e orario di lavoro straordinario.

Art. 30 - Diritto e computo delle ferie.
Fermo restando il diritto alla irrinunciabilità di tale istituto […]

Art. 41 - Trattamento economico di malattia per lavoratori a tempo determinato.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, valgono le norme del presente contratto nei limiti di scadenza del contratto stesso.

Art. 42 - Gravidanza e puerperio.
La lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio nei seguenti periodi:
(a) nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
(b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
(c) per i 3 mesi dopo il parto;
(d) per un periodo ulteriore di mesi 6 (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lett. c).
Il godimento dei periodi di cui alle lett. a) e c) può, mediante presentazione di idonea certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale, essere così diversamente articolato:
(a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza;
(b) per i 4 mesi dopo il parto.
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della retribuzione; essi comportano il diritto della lavoratrice ad assentarsi dal posto di lavoro.
[…]

Capitolo III - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 59 - Recesso ex art. 2119 cc.

Ai sensi dell'art. 2119 cc, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere fatta per iscritto, a mezzo lettera raccomandata r/r o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al comma 1 del presente articolo:
- diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività;
- insubordinazione verso superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
[…]
- danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
[…]
- comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/o da molestie sessuali.

Capitolo IV - Codice disciplinare e diritti sindacali
Art. 67 - Doveri del dipendente.

Il dipendente deve prestare la sua attività lavorativa con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento dell'attività dello studio odontoiatrico, anteponendo l'osservanza della legge e l'interesse della collettività agli interessi privati propri e altrui.
Il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia del proprio lavoro nel rispetto dello studio e dei pazienti.
Nel perseguimento di tali finalità e al fine di migliorare costantemente la qualità del servizio, il dipendente deve, in particolare:
- collaborare con diligenza osservando le norme del presente contratto e le disposizioni impartite dal datore di lavoro per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e ambiente di lavoro;
- rispettare l'orario di lavoro, adempiendo alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del datore di lavoro;
- mantenere nei rapporti interpersonali, una condotta corretta, astenendosi da comportamenti lesivi alla dignità della persona;
- avere massima cura dei locali o di altri beni strumentali affidati;
[…]

Art. 73 - Diritti sindacali.
Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 300/70 in materia di diritti del lavoratore, le Parti dandosi atto della particolare natura del rapporto di lavoro tra dipendenti e datori di lavoro, si accordano di definire successivamente attraverso le Commissioni paritetiche, e comunque entro e non oltre 4 mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL, l'istituzione di Rappresentanze Sindacali di Coordinamento Territoriale.

Art. 74 - Rappresentante per la sicurezza.
Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 626/94, le Parti dandosi atto della particolare condizione dei luoghi di lavoro, si accordano di definire successivamente attraverso le Commissioni paritetiche, e comunque entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL, la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Capitolo V - Modalità di attuazione delle relazioni sindacali
Art. 76 - Accordi integrativi regionali.

In sede di incontro regionale, le Parti firmatarie del presente CCNL potranno stipulare appositi contratti integrativi regionali per le materie che gli accordi sulla Politica dei Redditi delegano alla contrattazione di 2° livello.
Analogamente, nella stessa sede si potranno stipulare accordi di gestione sulle materie rientranti nel passaggio di competenze tra l'Amministrazione dello Stato e le Regioni autonome e ordinarie.