Tipologia: Ipotesi di accordo (bozza)
Data firma: 9 maggio 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: Aneioa e Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Aziende ortofrutticole
Fonte: CNEL

Sommario:

  Art. 4 - Diritti di informazione.
Artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Relazioni sindacali
Art. 15 - Assemblee.
Art. 32 - Mercato del lavoro.
Art. 22 - Infortunio.
Art. 25 - Inquadramento professionale.
• Istituzione del nuovo livello 7
Salario
Art. 17 - Previdenza complementare.
Nuovo articolo - Assistenza sanitaria integrativa.
Art. 77 - Lavoro nelle celle frigorifere.
  Adeguamenti normativi
Art. 52 - Permessi retribuiti - Congedi parentali.
Art. 51- Festività 2 giugno .
Art. 45/47 - Orario di lavoro e straordinario - Norma transitoria.
Art. 28 - Contratto a termine.
Articolo nuovo - Adeguamento normativo - Formazione continua.
Ambiente di lavoro e sicurezza
Delibere
Decorrenza e durata
Dichiarazione Aneioa.
Dichiarazione comune delle parti.

Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende ortofrutticole e agrumarie bozza di ipotesi d'accordo

L'anno 2003 il giorno 9 maggio, in Cesena presso la sede dell'Associazione Esportatori Ortofrutticoli di Cesena e Circondario, via Q. Bucci 115 tra Associazione Nazionale Esportatori Importatori Ortofrutticole e Agrumari (Aneioa) [...] e Flai/Cgil [...]; Fisascat/Cisl [...]; Uiltucs/Uil [...] si è concordata la seguente bozza di accordo per il rinnovo del CCNL 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2002 per i dipendenti da aziende ortofrutticole e agrumarie.

Art. 4 - Diritti di informazione.
Le parti s'impegnano ad esaminare e attuare protocolli per dare concreta attuazione ai diritti di informazione previsti dall'art. 4 del CCNL.

Artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Relazioni sindacali.
In riferimento a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 in materia di informazioni e relazioni sindacali, le parti s'impegnano a svilupparle a livello nazionale, territoriale e aziendale. A tal fine s'impegnano, a richiesta di una delle parti, a costituire quanto già previsto nel contratto sulla base di progetti-programmi nell'interesse dei lavoratori e delle imprese.

Art. 15 - Assemblee.
Aneioa, riconoscendo l'importanza della presenza sindacale nelle aziende, garante di un corretto svolgersi dei rapporti tra le parti sociali, riconosce il diritto alle OOSS di effettuare 2 ore di assemblee retribuite annuali (1 gennaio - 31 dicembre) da suddividersi nei 2 semestri, nelle unità aziendali con meno di 15 dipendenti al fine di trattare problemi d'interesse sindacale e del lavoro.

Art. 77 - Lavoro nelle celle frigorifere.
Le parti concordano che al personale adibito ai lavori di facchinaggio e stivaggio, in modo non occasionale giornalmente, all'interno delle celle frigorifere sarà corrisposta una maggiorazione del 10% sull'intera paga giornaliera relativa alla base di calcolo per il lavoro straordinario. A livello di bacino saranno discusse quelle realtà che sono difformi dalla presente norma.

Art. 45/47 - Orario di lavoro e straordinario - Norma transitoria.
Le parti, visto il recente varo di legislazione innovativa in materia di orario, concordano di reincontrarsi per definire complessivamente tale materia entro il 30.10.03. Nelle more della definizione di tale accordo, in via sperimentale, con decadenza al 31.12.03 le parti concordano che:
(1) il limite massimo di prestazione lavorativa giornaliera è fissato in 10 ore (comprensivo dell'orario ordinario e del possibile orario straordinario);
(2) il limite massimo della prestazione lavorativa straordinaria settimanale è fissato in 10 o 12 ore a seconda della diversa distribuzione contrattuale dell'orario di lavoro;
(3) il periodo su cui calcolare la media dell'orario settimanale di 48 ore lavorate è distribuito nell'arco di 6 mesi a partire dalla stipula del presente contratto.

Articolo nuovo - Adeguamento normativo - Formazione continua.
In virtù del ruolo fondamentale che la formazione riveste come investimento strategico per il miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro, dei prodotti e dei processi, nonché della crescita individuale e collettiva dei lavoratori, le Parti s'impegnano a rispettare il diritto dei lavoratori a "proseguire i percorsi formativi per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenza e competenza professionali" (art. 6, legge n. 53/00) e a promuovere programmi e percorsi formativi in tutte le aziende del settore, sia per i lavoratori a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato.
In sede di bacino di cui all'art. 7 vanno definite specifiche quote d'orario di lavoro retribuite dedicate alla formazione continua e permanente dei lavoratori, la quale sarà oggetto di studio e programmazione delle parti, anche attraverso l'utilizzo di risorse appositamente previste.

Ambiente di lavoro e sicurezza
Le parti s'impegnano a valorizzare il ruolo del RLS e di rendere effettiva la sua partecipazione alla definizione della mappa dei rischi aziendale.
S'impegnano inoltre a rendere operativi gli Organi paritetici di cui all'art. 7, Accordo 24.5.96.
Le parti con il presente accordo intendono precisare quanto contenuto nell'allegato 12 in merito all'elezione del RLS e cioè:
il RLS viene eletto dalle assemblee dei lavoratori appositamente convocate dalle OOSS territoriali.

Delibere
Il nuovo testo contrattuale recepisce il contenuto degli accordi tra le parti firmati il 27.7.01 e il 20.9.01 in materia di:
- TFR - modifica lett. C), art. 64
- bacini - interpretazione autentica dell'art. 74, comma 4
- bacini - evoluzione o istituzione di nuovi bacini
- lavoro interinale