Tipologia: Ipotesi di accordo per il rinnovo
Data firma: 5 ottobre 1999
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2002
Parti: Ancc, Ancd, Federconsumo, Agci e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Distribuzione, Coop
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Organizzazione del sistema.
Art. 2 - Diritti di informazione.
• A) Livello nazionale.
• B) Livello regionale.
• C) Livello aziendale.
Art. 3 - Partecipazione.
• a) Confronto sui progetti.

• b) Procedure.
• c) Accordi di avvio.
Titolo II - Strumenti delle relazioni sindacali
Art. 6.
• a) Osservatorio

Art. 8 - Comitato misto paritetico nazionale.
Art. 8 bis - Comitati misti paritetici regionali.
Assistenza sanitaria integrativa
Titolo VII - Formazione
Art. 15.
Art. 38 - Conciliazione in sede sindacale.
Art. 41 - Arbitrato irrituale.
Titolo XI - Quadri
Art. 52 - Requisiti di appartenenza.
Titolo XI - Quadri
Art. 58 - Formazione
Titolo XI - Quadri
Art. 60 - Trasferimento.
Art. 61 - Assistenza sanitaria integrativa.
Art.... - Lavoro ripartito.
Titolo XXII - Apprendistato
Art. 63 - Finalità dell'istituto.
Art. 64 - Ammissibilità.
Art. 65 - Limiti numerici e di età per l'assunzione.
Art. 66 - Durata dell'apprendistato.
 Art. 67 - Durata dell'impegno formativo.
Art. 68 - Contenuto della formazione.
Art. 69 - Assunzione.
Art. 70 - Periodo di prova.
Art. 71 - Trattamento normativo.
Art. 72 - Trattamento economico
Art. 73 - Estinzione del rapporto.
Art. 74 - Percentuale di conferma.
Art. 75 - Disposizione finale.
Titolo XXIV - Lavoro a tempo parziale
Art. 77 - Finalità dell'istituto e normativa.
Art. 78 - Contenuto del contratto individuale.
Titolo XXV - Contratti di lavoro a tempo determinato - Contratti di fornitura di lavoro temporaneo

Art. 79 - Contratti di lavoro a tempo determinato. Finalità dell'istituto - Ammissibilità - Limiti.
Art. 80 - Contratti di lavoro a tempo determinato. Procedure.
Art.... - Lavoro ripartito.
Art. 81 - Durata settimanale - Lavoro effettivo.
Art. 84 - Distribuzione dell'orario.
Art. 84 bis - Flessibilità dell'orario.
Art. 84 ter - .
Art. 84 quater - Procedure.
Art. 84 quinquies - Banca delle ore.
Lavoro straordinario
Art. 89 - Decorrenza.
Art. 89 - Decorrenza.Art. 89 - Decorrenza.
Titolo XXXIV - Gravidanza e puerperio
Art. 127 - Astensione dal lavoro e trattamento economico.
Art. 143 - Aumenti minimi tabellari.
Una tantum
Art. 181 - Decorrenza e durata del contratto.
Garanzie di assistenza sanitaria per i quadri dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa
• Elenco grandi interventi chirurgici

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa 5 ottobre 1999
Ancc, Ancd, Federconsumo, Agci, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil

Art. 1 - Organizzazione del sistema.
11. Le parti s'incontreranno periodicamente, di norma ogni 6 mesi o anticipatamente su richiesta, al fine di valutare le relazioni intercorrenti tra la normativa contrattuale e la legislazione emanata o emananda in materia di rapporto di lavoro.

Art. 2 - Diritti di informazione.
1.Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabilità gestionali delle Cooperative e le rispettive distinte responsabilità delle Associazioni cooperative e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano il seguente sistema d'informazione.
2.Al fine di consentire alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL un'adeguata conoscenza delle problematiche relative ai rilevanti fenomeni collegati ai processi di sviluppo e ristrutturazione e alle relative innovazioni tecnico-organizzative, nonché ai loro riflessi sull'organizzazione del lavoro e sui livelli occupazionali e professionali, saranno fornite le informazioni stabilite ai livelli di competenza come sotto specificato (nazionale, regionale, aziendale) allo scopo di consentire anche l'attivazione di un'eventuale fase di confronto sui progetti di cui all'art. 3 (partecipazione).
3.In relazione a quanto sopra, ciascuna delle Associazioni cooperative, In piena autonomia, fornirà alle predette OO.SS. informazioni sulle materie indicate ai livelli e con le procedure stabilite nel presente articolo; per quanto riguarda le informazioni sui progetti con le procedure previste dal punto 3 dell'art. 3.

A) Livello nazionale.
1. Di norma annualmente, entro il 1° quadrimestre, saranno fornite, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali, articolate per tipologia strutturale, riferite alle prospettive del settore, all'evoluzione complessiva del sistema di imprese cooperative associate, agli orientamenti inerenti le modificazioni tecnico- organizzative e ai prevedibili riflessi sugli andamenti occupazionali e sulla struttura dell'occupazione, suddivisa per livelli e per tipologia dei contratti d'assunzione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
2. In questo ambito e nei suoi termini più generali, l'informazione riguarderà inoltre la costituzione di nuove società, i mutamenti degli assetti societari, le affiliazioni, le concentrazioni, le fusioni, le acquisizioni di rilevanti partecipazioni societarie, avverrà nel rispetto dei tempi di decisione delle cooperative e sarà preventiva nei termini di cui al successivo ad. 3, punto 3, lett. a). Tale informazione si riferirà anche alle articolazioni regionali e/o interregionali interessate.
[...]
5. Le Associazioni cooperative nazionali, a fronte di propri progetti strategici di rilevanza nazionale e/o territoriale forniranno nel corso di appositi incontri alle Segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL informazioni relative alle caratteristiche dei progetti, ai piani d'investimento e ai tempi di realizzazione.
Acquisite tali informazioni le parti potranno concordemente dare attuazione alle previsioni e alle procedure di cui all'art. 3, lett. a) e b).
6. Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale e i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario d'apertura dei negozi, anche con riferimento al D.lgs n. 114/98, nonché in tema di mercato de lavoro, come disciplinate dal presente CCNL.

B) Livello regionale (*).
(*) La rappresentanza delle Associazioni delle Cooperative nel confronto a livello regionale sarà quello distrettuale laddove la struttura associativa delle cooperative abbia assunto tale dimensione. Per le provincie di Trento e Bolzano, invece, il livello regionale è sostituito dal livello provinciale.

1.Di norma annualmente, entro il 1° quadrimestre, dalle Associazioni delle Cooperative saranno fornite alle strutture regionali interessate delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite ai processi di sviluppo o di ristrutturazione delle cooperative associate, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti o processi di mobilità dei lavoratori, nonché informazioni sugli andamenti occupazionali e sulla struttura dell'occupazione con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile e sui processi di esternalizzazione.
[...]
Le informazioni di cui sopra, se riferite alle cooperative fino a 50 dipendenti ove anche finalizzate alla contrattazione di 2° livello, saranno necessariamente più articolate e suddivise, con particolare riferimento ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione, nonché alle implicazioni in materia d'organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità.
2.Il suddetto incontro verterà anche sull'opportunità di raccordare la presenza e lo sviluppo della cooperazione distributiva con i programmi degli enti pubblici territoriali e con le necessità complessive del settore distributivo nel territorio, in una prospettiva riformatrice, mettendo in atto iniziative reciproche volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono tale sviluppo.
3.In occasione di prevedibili provvedimenti legislativi e/o amministrativi relativi agli orari degli esercizi commerciali le parti interessate concorderanno incontri specifici prima dell'adozione dei provvedimenti da parte dell'autorità competente.
4.Le parti si danno atto che qualora il diritto d'informazione, per la qualità e la dimensione delle materie, interessi più Regioni, il confronto avverrà fra Associazioni distrettuali e i rappresentanti delle OO.SS. regionali interessate e/o le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL.
5.Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale e i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario d'apertura dei negozi, anche con riferimento al D.lgs n. 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.

C) Livello aziendale.
1.Nelle cooperative con oltre 50 dipendenti saranno fornite alle strutture delle OO.SS. firmatarie del presente contratto e alle RSU di cui all'art. 27, nel corso di un apposito incontro da tenersi di norma entro il 1° quadrimestre dell'anno e comunque su richiesta di una delle parti, informazioni riguardanti le prospettive della cooperativa, del consorzio, o della società da esse costituite o controllate, i programmi di sviluppo e innovazioni tecnologiche e le conseguenti riorganizzazioni aziendali, con particolare riferimento:
I. ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione;
II. agli accordi intervenuti in materia di costituzione di nuove società e/o mutamenti assetti societari, concentrazione, fusioni, acquisizioni di rilevanti partecipazioni societarie;
III. alle prevedibili implicazioni in materia d'organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità;
IV. ai programmi di formazione professionale nelle cooperative con oltre 300 dipendenti secondo la previsione di cui al punto 6 dell'art. 15;
V.effetti legge n. 125/91;
VI. terziarizzazione, affiliazione, utilizzo lavori atipici;
VII.agli inserimenti relativi alle categorie protette.
2. Durante l'incontro saranno fornite, inoltre, informazioni sulla struttura e il funzionigramma aziendale, sulla dinamica e sulla struttura dell'occupazione (a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato), suddivisa per livelli e sui programmi formativi, dati derivanti dal bilancio consuntivo e dalle attività dell'azienda nonché dati riferiti al bilancio preventivo e al suo andamento periodico nell'anno di riferimento.
[...]
4.Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività ai fini dell'utilità del confronto anche in relazione alla possibile attivazione di quanto previsto al successivo art. 3, ivi compreso quanto previsto dalle procedure.
Dichiarazione a verbale.
Le parti concordano che le informazioni fornite ai livelli A), B), C) ad esclusione di quelle aventi carattere strategico fornite alle Segreterie delle OO.SS. firmatari, laddove siano state fornite in forma scritta saranno trasmesse anche all'Osservatorio nazionale ove contribuiranno ad alimentare la banca dati dello stesso.

Art. 3 - Partecipazione.
a) Confronto sui progetti.

1.Con riferimento alle informazioni di maggiore interesse, contenute nel precedente articolo, inerenti i più significativi piani di sviluppo e ristrutturazione, le conseguenti innovazioni tecnico organizzative nei comparti commerciali e loro riflessi sull'organizzazione del lavoro, sui livelli occupazionali e professionali, le OO.SS. competenti per livello potranno avanzare formale richiesta per l'apertura di una fase di confronto.
2.Data la riservatezza delle informazioni che saranno fornite l'uso di esse sarà consentito nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 2105 C.C. (vedi appendice, leggi e regolamenti). Le parti s'impegnano all'obbligo della riservatezza rispetto alle informazioni acquisite. Nel caso di violazione dell'obbligo le parti s'incontreranno per valutare le conseguenze e decidere le opportune iniziative.
3.Rimane inteso che le informazioni relative a tale confronto saranno riferite alla fase successiva l'iter formativo del progetto iniziale proprio delle cooperative, e preventive rispetto alla definizione del progetto finale e del relativo piano di fattibilità in modo da consentire alle OO.SS. e alle RSU e/o RSA un'effettiva partecipazione ai medesimi.
4.In particolare, a seguito della decisione assunta dall'impresa per nuovi investimenti, si concorderanno incontri specifici per dare vita a un confronto sui progetti dell'organizzazione del lavoro funzionale all'investimento, della distribuzione degli orari e della composizione degli organici e delle professionalità.
5.Le parti convengono altresì sull'utilità di pervenire ad intese aziendali che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori stessi ad elementi d'organizzazione del lavoro.

b) Procedure.
1.Relativamente al precedente punto a) si conviene che la richiesta di confronto dovrà essere inoltrata per iscritto all'azienda e all'Associazione cooperativa competente per territorio entro 6 giorni dal momento in cui le informazioni sono state fornite.
2.L'azienda interessata e l'Associazione cooperativa competente per livello, ricevuta la richiesta di cui al comma precedente, attiveranno il confronto con le OO.SS. competenti per livello realizzando concretamente la partecipazione del sindacato sulle problematiche in esame, anche per favorire le occasioni di sviluppo occupazionale o di crescita professionale, di miglioramento delle condizioni complessive di lavoro, nonché per superare i punti di debolezza aziendale, anche attraverso adeguate forme di flessibilità organizzativa e di mobilità, di cui all'art. 20, basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
3.La suddetta fase di confronto dovrà essere attuata entro 10 giorni dalla richiesta e dovrà esaurirsi entro 10 giorni dalla data della riunione in cui il confronto stesso è stato avviato, salvo le proroghe che le parti concorderanno. In ogni caso, fino all'esaurimento della procedura di cui sopra, le OO.SS. non daranno luogo a manifestazioni di conflittualità inerenti gli argomenti in oggetto, né le imprese daranno attuazione ai loro piani e progetti.
4.Nell'ambito della procedura suddetta le parti possono istituire per i livelli di competenza, a partire da quello aziendale, Comitati consultivi paritetici formati per il livello nazionale e/o regionale da rappresentanti delle OO.SS. e dalle Associazioni cooperative competenti per livello e, per il livello aziendale, dalle aziende interessate, dalle RSU e dalle OO.SS. competenti per livello, con il compito di esprimere la valutazione attraverso un parere formale, obbligatorio, ma non vincolante nonché indicazioni di eventuali opzioni o programmi alternativi. Detti Comitati potranno redigere un apposito verbale sottoscritto dai componenti da trasmettere alle rispettive organizzazioni.
5. I Comitati paritetici suddetti, costituiti dai rappresentanti di cui sopra, saranno composti da 6 membri nominati in rappresentanza delle OO.SS. e/o RSU e da 6 membri nominati dall'Associazione cooperativa competente per livello o dall'azienda interessata.

c) Accordi di avvio.
Al fine di favorirne il successo le parti, anche come coerente sviluppo di quanto previsto dai precedenti punti a fronte di nuovi insediamenti e ad ampliamenti di rilevante importanza di insediamenti già esistenti avvieranno confronti preventivi tesi a definire accordi di avvio sulle materie relative all'organizzazione del lavoro e all'utilizzo degli impianti, all'occupazione quali-quantitativa e all'articolazione dell'orario, alle flessibilità organizzative.
Il confronto si dovrà esaurire, di norma, 1 mese prima del nuovo insediamento.

Titolo II - Strumenti delle relazioni sindacali
Art. 6.
a) Osservatorio

1.Al fine di raccogliere, elaborare e utilizzare gli elementi di conoscenza necessari a un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco sotto specificati, le parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale sulla distribuzione cooperativa, secondo le modalità di funzionamento di cui al regolamento allegato con lo scopo precipuo di:
I) confrontare i reciproci orientamenti, individuando eventuali proposte d'approfondimento, in merito all'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria del settore;
II) realizzare un'informazione reciproca in materia di politiche del lavoro e di riforma del sistema distributivo, anche al fine di individuare iniziative nei confronti delle competenti autorità;
III) analizzare la struttura del settore della distribuzione cooperativa nonché di quella dell'occupazione suddivisa per sesso, tipologia di contratto e per livelli d'inquadramento;
IV) seguire l'andamento dell'occupazione femminile e acquisire conoscenze adeguate alla specificità della materia allo scopo di individuare azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità, collaborando a tal fine con la Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità, di cui all'art. 22, comma 2;
V) rilevare eventuali problematiche derivanti dall'inserimento in azienda di lavoratori extracomunitari, tossicodipendenti, etilisti e portatori di handicap e individuare le iniziative che possono concorrere alla loro soluzione;
VI) sviluppare un'analisi generale dei fabbisogni formativi del settore;
VII) svolgere indagini e approfondire lo stato delle relazioni sindacali anche a livello europeo, l'evoluzione e gli esiti della contrattazione collettiva del settore, esaminando le dinamiche contrattuali nel complesso della distribuzione commerciale e quelle del costo del lavoro anche in rapporto alla legislazione e contribuzione sociale;
VIII) seguire lo sviluppo del lavoro interinale nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le parti sociali e dei lavori atipici;
IX) sviluppare analisi sui sistemi di partecipazione nella distribuzione commerciale e cooperativa in Italia e in Europa e sul dialogo sociale europeo;
X) ricevere dalle organizzazioni territoriali, gli accordi realizzati a livello aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge n. 936/86 di riforma del CNEL.
2.A livello nazionale si effettueranno degli incontri al fine di monitorare le politiche del lavoro, quanto previsto in materia d'assistenza sanitaria integrativa, nonché le iniziative formative svolte per la categoria dei Quadri mediante il coinvolgimento di una rappresentanza degli stessi.
3.L'Osservatorio nazionale, istruisce su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali, con riferimento a sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e le altre materie affidate dalle parti.
4.Tutte le elaborazioni e le proposte dell'Osservatorio nazionale saranno presentate nel corso di un apposito incontro alle parti stipulanti il CCNL per consentire anche, attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto, ivi compreso l'individuazione di nuove figure professionali di 2° livello per le quali consentire l'instaurazione del rapporto d'apprendistato.
5.Le parti convengono di effettuare una prima verifica sullo stato di funzionamento e sulla realizzazione delle attività dell'Osservatorio a conclusione del 1° biennio di vigenza del presente CCNL.

Art. 8 - Comitato misto paritetico nazionale (articolo nuovo).
1.A livello nazionale le parti stipulanti costituiranno il "Comitato misto paritetico nazionale", con sede in Roma, composto da 6 rappresentanti delle Associazioni cooperative e da 6 rappresentanti delle OO.SS., nonché eventuali supplenti.
2.Compiti principali di tali Comitati sono:
I. effettuare l'esame dell'andamento del mercato del lavoro, riferito al settore distributivo del terziario;
II. rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese di cui alla sfera d'applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo;
III. incentivare e promuovere studi e ricerche, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
IV. promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, percorsi formativi previsti dal D.lgs. n. 626/94, anche in riferimento all'apprendistato e ai conseguenti possibili stage e tirocini formativi, in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
V. analizzare, progettare e di conseguenza favorire le opportunità d'accesso per la cooperazione ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo;
VI. predisporre progetti pilota di formazione professionale da realizzare a livello nazionale e/o territoriale;
VII. promuovere e coordinare, a livello nazionale e territoriale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con i Ministeri competenti, le Regioni e altri Enti interessati;
VIII. valutare i percorsi formativi previsti dalla legge n. 626/94;
IX. valorizzare in tutti gli ambiti significativi la specificità delle relazioni sindacali della distribuzione cooperativa;
X. promuovere e coordinare a livello nazionale iniziative in materia di formazione e aggiornamento dei promotori del Fondo Previcooper.
Il Comitato misto paritetico nazionale per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra stabilirà un rapporto funzionale, di collaborazione con gli Enti bilaterali confederali (CoopForm nazionali o regionali), in merito alle iniziative individuate.
3.In caso d'assenza o d'inattività dei Comitati misti paritetici regionali o per progetti che interessano più ambiti regionali, il Comitato misto paritetico nazionale può:
I. espletare quanto demandato dall'art. 80 in materia di contratti a termine;
II. espletare quanto previsto dall'accordo quadro sui CFL;
III. può svolgere anche funzioni di promozione delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/97 e del DM 25.5.98;
IV. esprimere parere di conformità su progetti presentati per l'assunzione di apprendisti in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia.
4.Qualora il Comitato di cui al presente articolo sia chiamato ad esprimere pareri di conformità comunque finalizzati, gli stessi s'intenderanno positivamente espressi qualora non siano adottati nel termine di giorni 20 dal ricevimento della formale richiesta.
5.Le parti convengono di definire entro il 30.11.99 di definire il regolamento attuativo del Comitato misto paritetico nazionale di cui al presente articolo.

Art. 8 bis - Comitati misti paritetici regionali.
1. Ove sia più significativa la presenza di imprese cooperative del settore, anche a livello regionale, le parti stipulanti costituiranno i "Comitati misti paritetici" composti da 3 rappresentanti delle Associazioni cooperative e da 3 rappresentanti delle OO.SS.
2. Compiti principali di tali Comitati sono:
I. attivare rapporti con gli enti pubblici sia al fine di migliorare le conoscenze che per favorire la reperibilità sul mercato occupazionale delle figure professionali necessarie alle imprese cooperative del settore;
II. effettuare l'esame dell'andamento del mercato del lavoro, riferito al settore distributivo del terziario;
III. rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese di cui alla sfera d'applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo;
IV. espletare quanto demandato dall'art. 80 in materia di contratti a termine;
V. espletare quanto previsto dall'accordo quadro sui CFL;
VI. svolgere anche funzioni di promozione di convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/97 e del DM 25.5.98;
VII. svolgere quanto previsto in merito ai contratti a tempo parziale di 8 ore settimanali, di cui all'art. 78;
VIII. esprimere parere di conformità su progetti presentati per l'assunzione di apprendisti in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia;
IX. ricevere dalle imprese, che non hanno contrattazione aziendale, i programmi di flessibilità realizzati, curandone la registrazione.
Presso tali Comitati avranno sede le Commissioni di Conciliazione secondo quanto previsto dall'art. 38.
3.Qualora i Comitati di cui al presente articolo siano chiamati ad esprimere pareri di conformità comunque finalizzati, e gli stessi non siano adottati nel termine di giorni 15 dal ricevimento della formale richiesta, s'intenderanno non espressi e quindi rinviati alla competenza del Comitato misto paritetico nazionale per il relativo parere di conformità.
4.I Comitati misti paritetici coordineranno la propria attività con il Comitato misto - Paritetico nazionale e la Commissione prevista dal CCNL per le pari opportunità, stabilendo un rapporto funzionale. e di collaborazione con gli Enti bilaterali confederali regionali (CoopForm), in merito alle iniziative individuate.

Titolo VII - Formazione
Art. 15.

1. Le parti ritengono che la valorizzazione delle risorse umane rivesta importanza strategica ai fini dello sviluppo delle imprese cooperative e dell'occupazione. Convengono che la formazione professionale rivolta all'acquisizione di cultura e conoscenze adeguate anche in relazione alla diffusione delle nuove tecnologie è uno strumento utile negli attuali processi d'innovazione, per contribuire a riqualificare il lavoro e sviluppare te professionalità, nonché per facilitare la mobilità dei lavoratori.
2. Alla luce di questi convincimenti le parti ritengono che i principali obiettivi della formazione consistono nel:
I) porre i lavoratori in condizioni di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalle trasformazioni tecnologiche e organizzative delle imprese;
II) soddisfare le necessità d'aggiornamento professionale dei lavoratori;
III) facilitare il loro reinserimento dopo eventuali periodi d'aspettativa previsti dal presente CCNL e dalle norme di legge.
3. Le parti concordano che la realizzazione di quanto sopra è demandata al confronto aziendale, per l'elaborazione di programmi e di attività formative tra le quali possono essere ricomprese:
[...]
III) formazione riguardante il rapporto di lavoro e le sue regolamentazioni, la legislazione e gli accordi sindacali in riferimento al D.lgs n. 626/94;
[...]
VI) formazione sul ruolo e sull'utilizzazione delle nuove tecnologie;
[...]
VIII) progetti di formazione per apprendistato.
4.In sede aziendale saranno valutati programmi e progetti formativi nonché le possibilità di sperimentare le iniziative proposte dai Comitati paritetici nazionali e regionali. A tal fine le cooperative presenteranno annualmente i programmi formativi in essere, elaborati secondo le finalità del presente articolo, corrispondenti ai fabbisogni rilevati nel quadro della propria politica di valorizzazione delle risorse umane. Modalità, criteri, finalità e risultati di tali programmi formeranno oggetto di valutazione comune tra le parti. La definizione dei programmi esecutivi e la scelta dei docenti ad esclusione di quanto previsto dai punti 4 bis e 4 ter, sono di competenza aziendale.
4.bis) Qualora le parti convengano di far ricorso ai finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari, compresi quelli del Dialogo sociale per la formazione iniziale e continua i programmi e progetti esecutivi saranno esaminati tra le parti stipulanti ai vari livelli di competenza.
4.ter) Per i progetti di cui al precedente punto le parti s'incontreranno a scadenze concordate per verificare lo stato d'avanzamento del progetto formativo e per valutare gli eventuali interventi necessari. A conclusione del singolo programma formativo le parti s'incontreranno per la valutazione complessiva.
5.In questo contesto le parti convengono sull'opportunità che siano realizzati aziendalmente progetti formativi specifici per componenti di RSU e per i lavoratori interessati, finalizzati alla diffusione della cultura inerente le materie di cui all'art. 3 (partecipazione) e alla conoscenza di strumenti finalizzati alla gestione degli accordi aziendali, realizzati o da realizzare, in tema di salario-obiettivi di produttività e redditività nonché progetti specifici volti a promuovere e a diffondere cultura in tema d'ambiente e sicurezza. Tali progetti saranno definiti fra le parti e da queste gestiti.

Art.... - Lavoro ripartito.
[...]
6.Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno al Comitato misto paritetico regionale o nazionale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, s'impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.

Titolo XXII - Apprendistato (testo nuovo)
Art. 63 - Finalità dell'istituto.
[...]
Le parti s'impegnano, nell'ambito del Comitato misto paritetico nazionale, altresì a realizzare e a presentare congiuntamente un progetto pilota, da finanziarsi tramite il Fondo sociale europeo e/o altre risorse nazionali all'uopo stanziate, per la sperimentazione di nuovi modelli formativi dell'apprendistato.
In questo quadro le parti, concordano sulla necessità che il Ministero del lavoro e le Regioni si attivino per un'adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche amministrazioni, e si adopereranno in tal senso.

Art. 64 - Ammissibilità.
[...]
3. Le imprese cooperative che intendono assumere apprendisti debbono presentare, prima dell'inoltro della richiesta dell'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro, domanda ai Comitati misti paritetici, i quali esprimeranno il proprio parere di conformità, secondo quanto previsto dal comma 3, art. 8.
[...]
5. Nel rapporto d'apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della prestazione di cui all'art. 81 del presente CCNL, fermo restando le ore di formazione medie annue di cui al successivo art. 67 e la durata di cui al successivo art. 66.

Art. 65 - Limiti numerici e di età per l'assunzione.
[...]
3. In applicazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, legge n. 196/97 possono essere assunti come apprendisti i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato comma 1 dello stesso art. 16. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i suddetti limiti sono elevati di 2 anni.
[...]

Art. 66 - Durata dell'apprendistato.
[...]
4.Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione o altri enti riconosciuti dalle Regioni in tal senso, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
[...]

Art. 67 - Durata dell'impegno formativo.
La durata dell'impegno formativo dell'apprendista, correlata alla tipologia del titolo di studio o dall'attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, è così convenuta in ore medie annue:

Titolo di studio

Durata

Scuola dell'obbligo
Attestato di qualifica
Diploma di scuola media superiore
Diploma universitario o laurea

120
100
80
60

Al 2° livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
È facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 68 - Contenuto della formazione.
1. Salvo quanto previsto dagli specifici decreti ministeriali emanati o emanandi in attuazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 2, legge n. 196/77, i contenuti delle attività formative esterni all'azienda saranno quelli elaborati a titolo sperimentale delle parti stipulanti il presente CCNL.
2. Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico e operativo, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi. In particolare:
A) Le attività formative per gli apprendisti di cui all'art. 2, lett. a), Decreto Ministero del lavoro 8.4.98, dovranno perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in 4 aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- le misure collettive di prevenzione e sicurezza e ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
B) I contenuti di cui all'art. 2, lett. b) dello stesso Decreto Ministero del lavoro 8.4.98 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
[...]
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari, strumenti di lavoro);
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
[...]
3.Le parti firmatarie del presente contratto potranno altresì considerare valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra gli Enti pubblici territoriali e le Associazioni territoriali datoriali e/o sindacali.
[...]

Art. 69 - Assunzione.
Per l'assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, al quale dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il percorso formativo in cui saranno impegnati e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Art. 71 - Trattamento normativo.
1. L'apprendista ha diritto, durante il periodo d'apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio.
2. Le ore di insegnamento complementare sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 75 - Disposizione finale.
1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia d'apprendistato o di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia (*).
(*) Nota a verbale.
In relazione alla legislazione vigente e alla validità della precedente contrattazione in materia d'apprendistato e di CFL, la normativa del presente contratto riferita a tale istituto continuerà ad essere disciplinata autonomamente nelle province di Trento e Bolzano mediante opportuni incontri tra le parti a livello territoriale (provinciale).

Dichiarazione a verbale.
[...]
2. Le parti, considerato il carattere sperimentale del presente titolo, convengono di affidare al Comitato misto paritetico nazionale la definizione dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti.
[...]

Titolo XXV - Contratti di lavoro a tempo determinato - Contratti di fornitura di lavoro temporaneo
Art. 80 - Contratti di lavoro a tempo determinato. Procedure.

1. L'impresa che intende avvalersi della normativa di cui al precedente art. 79 è tenuta a darne preventiva comunicazione scritta al Comitato misto paritetico territorialmente competente, ovvero in caso di sua assenza o inattività, al Comitato misto paritetico nazionale di cui all'art. 8 e, su richiesta di questo, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a tempo determinato intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del presente contratto. Il Comitato misto paritetico, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro d'utilizzo anomalo dell'Istituto del contratto a tempo determinato, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto. Queste, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a tempo determinato, potranno, quando traggano conferma dell'anomalia segnalata, procedere alla sospensione anche temporanea dell'efficacia delle norme del presente articolo nei confronti delle imprese interessate.
2. All'atto della comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, di cui al presente punto, l'azienda dovrà esibire una dichiarazione relativa all'applicazione del presente CCNL e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione sociale e di legislazione sul lavoro.
[...]

Art.... - Lavoro ripartito.
[...]
12. Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno al Comitato misto paritetico regionale o nazionale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, s'impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.

Art. 81 - Durata settimanale - Lavoro effettivo.
13. L'orario di lavoro effettivo settimanale è: 38 ore settimanali dall'1.1.90.
14. Per lavoro effettivo s'intende ogni lavoro che richieda una applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno delle aziende, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero.
15. L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza (art. 20, legge 17.10.67 n. 977).
[...]

Art. 84 - Distribuzione dell'orario.
1. La distribuzione dell'orario di lavoro sarà concordata in sede aziendale, sulla base di quanto previsto dall'art. 13, al fine di realizzare, nella sua articolazione e tenendo conto degli orari d'apertura, i seguenti obiettivi:
- la migliore utilizzazione dei fattori produttivi e della forza lavoro, per incrementare la competitività e la produttività aziendale;
- il miglioramento del servizio ai consumatori;
- il pieno utilizzo degli impianti;
- il miglioramento delle condizioni complessive di lavoro dei dipendenti, da conseguire anche attraverso il tendenziale restringimento del nastro orario.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra le parti convengono che la distribuzione dell'orario di lavoro di cui al comma 1 si realizzerà, con articolazioni dell'orario di lavoro essenzialmente riscontrabili in turni unici continuati, fasce orarie differenziate e orari spezzati anche diversamente combinati tra loro.
3. A tal fine potranno essere attuate, nell'ambito dell'esercizio della contrattazione aziendale, forme diversificate d'orario di lavoro anche per gruppi di dipendenti e/o per aree professionali in rapporto alle diverse tipologie strutturali. Le articolazioni dell'orario di lavoro di cui sopra saranno attuate in modo da far fronte più efficacemente anche ai periodi di maggiore attività produttiva e agli orari di maggiore concentrazione delle vendite e dei servizi.
4. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni previsti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti o uffici.
5. Nel caso in cui il lavoro sia organizzato in turni, questi devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
6. Sempre nei limiti dell'orario settimanale si potranno concordare prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
7. Si darà luogo alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giornate laddove non sussistano obiettivi impedimenti di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.

Art. 84 bis - Flessibilità dell'orario (articolo nuovo).
1. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 13, e in riferimento all'art. 84, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, le parti potranno realizzare diversi regimi d'orario con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 42 ore settimanali per un massimo di 16 settimane, previa verifica qualitativa e quantitativa degli organici.
2. Diversi limiti dell'orario settimanale e periodi di durata potranno essere concordati nell'ambito del 2° livello di contrattazione, a fronte di specifiche esigenze organizzative, come previsto dal successivo art. 84 ter.
3. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dei 12 mesi successivi all'inizio della flessibilità, e in un periodo di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
[...]

Art. 84 ter - (articolo nuovo).
1. Nell'ambito del 2° livello di contrattazione, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, le parti potranno realizzare accordi sul seguente regime d'orario con il limite di seguito previsto:
- superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. Ai lavoratori cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto in incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, di cui all'art. 83, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
2. Diversi limiti dell'orario settimanale e periodi di durata potranno essere convenuti, a fronte di specifiche esigenze organizzative. Resta inteso che, fino ai limiti di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane, l'incremento del monte ore annuo di permessi retribuiti, di cui all'art. 83, sarà pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
3. Il 50% delle ore di cui al precedente comma sarà articolato secondo il programma di flessibilità definito.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore e utilizzato dal lavoratore in riposi compensativi.

Art. 84 quater - Procedure (articolo nuovo).
1. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dei 12 mesi successivi all'inizio della flessibilità, e in un periodo di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
[...]
4. Al fine di consentire il confronto sulla realizzazione della flessibilità dell'orario le aziende provvederanno a comunicare alle RSU e alle OO.SS. competenti per livello il programma di flessibilità.
5. L'azienda provvederà altresì a comunicare, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati, il programma definito di flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate.
6. In caso di mancata fruizione del riposi compensativi individuali di cui all'art. 84 ter le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore straordinarie corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
7.Le imprese senza contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità al Comitato misto paritetico regionale competente.

Art. 84 quinquies - Banca delle ore (articolo nuovo).
1.Le parti riconoscendo, l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'art. 84 ter, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità:
• il numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione delle ore maturate non dovrà superare il 10% della manodopera presente al lavoro nella singola unità produttiva o reparto ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della manodopera presente al lavoro nella singola unità produttiva o reparti.
6. per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede aziendale (*).
[...]
(*) Nota a verbale.
In relazione alla legislazione vigente e alla validità della precedente contrattazione in materia di flessibilità oraria, la normativa del presente contratto riferita a tale istituto continuerà ad essere disciplinata autonomamente nelle province di Trento e Bolzano mediante opportuni incontri tra le parti a livello territoriale (provinciale).


Lavoro straordinario
Art. 89 - Decorrenza.

[...]
2. Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare obiettiva giustificazione in necessità di ordine tecnico-organizzativo.
3. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
4. Le necessità di ordine tecnico-organizzativo che giustificano il ricorso al lavoro straordinario, saranno preventivamente esaminate tra la Direzione della Cooperativa e la RSU, quando il ricorso ad esso non sia causato da necessità impreviste e indifferibili.
Le prestazioni di lavoro straordinario saranno comunque contenute nei limiti di 150 ore annue riferite al singolo dipendente.
La prestazione straordinaria, su richiesta del lavoratore, potrà essere recuperata in riposi compensativi, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, fermo restando il diritto alla maggiorazione.
5. Per la gestione dei riposi compensativi si fa riferimento all'art. 83, comma 13 del presente CCNL.