Con ricorso depositato in data 17.5.2000, C.E., in proprio e quale genitrice esercente la potestà sulle figlie minori M.A. e R., conveniva in giudizio l'INAIL ed esponeva che il (OMISSIS) il proprio coniuge M.A. era deceduto improvvisamente per arresto cardiaco, mentre prestava servizio di vigilanza presso gli uffici del Giudice di Pace di (OMISSIS); il defunto era socio della cooperativa (OMISSIS) ed era stato esposto, nell'adempimento del servizio, a continuo stress psicologico, aveva subito ripetuti atti di intimidazione e nel periodo in cui il decesso si era verificato gravava su (OMISSIS) un'afa eccessiva; inoltre il luogo di lavoro non era dotato di sistemi di aereazione. Deduceva in sostanza che il decesso era da qualificarsi come infortunio sul lavoro, o in ipotesi come conseguenza di malattia contratta a causa di servizio, onde chiedeva la corresponsione delle indennità di legge.
 
Mentre il Tribunale accoglieva la domanda, la Corte d'Appello, successivamente  adita dall'Inail, la respingeva.
 
Ricorrono in Cassazione le tre aventi causa del lavoratore deceduto - Rigetto.
 
La Corte afferma che: "Non è revocabile in dubbio che un infarto, anche in soggetto già sofferente di cuore ed iperteso, possa costituire infortunio sul lavoro, ma occorre la prova che tale evento, normalmente ascrivibile a causa naturale, sia stato causato o concausato da uno sforzo, ovvero dalla necessità di vincere una resistenza inconsueta o un accadimento verificatosi nell'ambito del lavoro il quale abbia richiesto un impegno eccedente la normale adattabilità e tollerabilità (Cass. 29.8.2003 n. 12685).
La Corte di Appello accerta in fatto che non vi è alcuna prova di quanto precede." 
 
     LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso 34963-2006 proposto da:
C.E., M.A., M.R., già elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PISANELLI 2, presso lo studio  dell'avvocato ORLANDO ANGELA, rappresentate e difese dall'avvocato CENTOLA GIUSEPPE VITTORIO, giusta delega a margine del ricorso e da ultimo domiciliate d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrenti -
contro I.N.A.I.L., ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e ROMEO LUCIANA
che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale atto Notar Carlo Federico Tuccari di ROMA del 11/01/07 rep. n. 72597;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3565/2 005 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/12/2005 R.G.N. 410/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;
udito l'Avvocato RASPANTI RITA per delega ROMEO LUCIANA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto


1. Con ricorso depositato in data 17.5.2000, C.E., in proprio e quale genitrice esercente la potestà sulle figlie minori M.A. e R., conveniva in giudizio l'INAIL ed esponeva che il (OMISSIS) il proprio coniuge M.A. era deceduto improvvisamente per arresto cardiaco, mentre prestava servizio di vigilanza presso gli uffici del Giudice di Pace di (OMISSIS); il defunto era socio della cooperativa (OMISSIS) ed era stato esposto, nell'adempimento del servizio, a continuo stress psicologico, aveva subito ripetuti atti di intimidazione e nel periodo in cui il decesso si era verificato gravava su (OMISSIS) un'afa eccessiva; inoltre il luogo di lavoro non era dotato di sistemi di aereazione. Deduceva in sostanza che il decesso era da qualificarsi come infortunio sul lavoro, o in ipotesi come conseguenza di malattia contratta a causa di servizio, onde chiedeva la corresponsione delle indennità di legge.


2. Si costituiva l'INAIL ed eccepiva che non vi era prova del nesso causale tra attività lavorativa ed evento letale, anche perchè il lavoratore era affetto da cardiopatia ipertensiva e broncopneumopatia cronica.
Espletata l'istruttoria, segnatamente mediante duplice consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale accoglieva la domanda.
Proponeva appello l'INAIL e la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda attrice.
Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:
- la morte di M.A. si è effettivamente verificata per arresto cardiaco;
- il predetto M. era affetto da cardiopatia ipertensiva e broncopneumopatia;
- non vi sono prove delle circostanze in cui avvenne la morte, anche se i testi hanno confermato pregresse minacce ed intimidazioni ricevute dal M., nonchè lo stato ansioso in cui egli si trovava;
- peraltro, non è sufficiente che la morte sia intervenuta durante il lavoro, perchè trovi ingresso l'indennizzabilità della stessa come infortunio sul lavoro, occorrendo la prova di un nesso causale e non un semplice collegamento marginale o un rapporto di coincidenza cronologica o topografica;
- deve cioè verificarsi un evento che agisca con forza concentrata e straordinaria, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore;
- in tale definizione non può rientrare uno stress emotivo ricollegabile al lavoro dell'assicurato, se lo stesso non assume la consistenza di un evento eccezionale ed abnorme che determini una rottura dell'equilibrio organico;
- mancando la prova di ciò, conformemente alle conclusioni del consulente tecnico officiato in appello, devesi ritenere che il decesso sia avvenuto per una patologia comune e non possa essere posto in rapporto causale o concausale con l'attività svolta.


3. Hanno proposto ricorso per Cassazione le tre aventi causa del lavoratore deceduto, deducendo due motivi. Resiste con controricorso l'INAIL. Le parti hanno presentato memorie integrative.

 

Diritto


4. Con il primo motivo del ricorso, le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, art. 41 c.p., art. 12 preleggi: in materia di infortuni sul lavoro, la causa violenta richiesta dalla legge può consistere anche in uno sforzo che, pur non straordinario od eccezionale, sia diretto a vincere una resistenza propria della prestazione o dell'ambiente di lavoro (vedi Cass. 9.9.2003 n. 13184).
La Corte di Appello afferma di non avere raggiunto la prova della causa violenta, qualificata come evento straordinario ed imprevedibile, laddove è sufficiente qualsiasi sforzo posto in atto dal lavoratore rispetto alle condizioni ed all'ambiente di lavoro.
Del pari, la Corte di Appello non ha osservato il principio del concorso delle cause, vale a dire le cause preesistenti non escludono il rapporto di causalità tra azione ed evento ( Cass. 16.10.2000 n. 13741).
Anzi, una predisposizione morbosa può far sì che uno sforzo determini la rottura di un equilibrio organico precario (Cass. n. 13741.2000 cit. "ex multis").
La Corte di Appello ha disatteso le prove le quali consigliavano l'accoglimento della domanda per le considerazioni di cui sopra.


5. Con il secondo motivo del ricorso, le ricorrenti deducono omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5:
l'affezione miocardica o infarto può essere determinato o accelerato da altri fattori esterni, a causa di condizioni improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità ( Cass. 29.8.2003 n. 12685).
Nella specie non è stato valutato lo stress psicofisico intenso dovuto al porto di arma da fuoco, le intimidazioni e le minacce subite, la circostanza che il lavoro venisse svolto in solitudine e senza ausilio di un collega.


6. I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi.

Essi risultano infondati.

Non è revocabile in dubbio che un infarto, anche in soggetto già sofferente di cuore ed iperteso, possa costituire infortunio sul lavoro, ma occorre la prova che tale evento, normalmente ascrivibile a causa naturale, sia stato causato o concausato da uno sforzo, ovvero dalla necessità di vincere una resistenza inconsueta o un accadimento verificatosi nell'ambito del lavoro il quale abbia richiesto un impegno eccedente la normale adattabilità e tollerabilità ( Cass. 29.8.2003 n. 12685).
La Corte di Appello accerta in fatto che non vi è alcuna prova di quanto precede, onde entrambe le censure, di cui la prima formulata sotto forma di violazione di legge, si risolvono nella censura di erronea ricostruzione ed apprezzamento del fatto, vizio questo non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della carenza di motivazione; carenza che nella specie non sussiste perchè la ricostruzione del fatto da parte dei giudici di appello è supportata da motivazione adeguata, immune da vizi logici o da contraddizioni, talchè essa si sottrae ad ogni possibilità di riesame e di censura in sede di legittimità.
I giudici di appello mettono in evidenza che "non vi sono prove sulle circostanze in cui avvenne la morte", mentre le circostanze anteriori, riferite dai testi, non risultano "assurgere a cause scatenanti un vero e proprio scompenso morbigeno".
Il riferimento alle condizioni climatiche è rimasto generico e l'asserita insalubrità del posto di lavoro è sfornita di prova.
Sulla base degli accertamenti in fatto, correttamente il giudice di appello si è uniformato alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha citato, finendo per concludere che manca la prova dell'evento anormale, il quale era l'unica possibilità di ricondurre l'infarto a infortunio sul lavoro.


7. Le conclusioni della Corte di Appello - sono conformi alla prima consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado ed a quella espletata in appello; mentre la seconda consulenza risposta dal Tribunale è stata ritenuta "meramente assertiva";


8. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato.
Stante la natura della controversia in relazione alla data di inizio del processo (ricorso depositato in primo grado il 17.5.2000), le spese non sono ripetibili.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2009