• Datore di Lavoro
  • Dispositivi di Protezione Individuale
  • Lavoratore
  • Infortunio sul Lavoro
 
Responsabilità del legale rappresentante di una S.r.l., società esecutrice di lavori per il consolidamento della parete rocciosa prospiciente una spiaggia e di R., perchè avevano omesso di pretendere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche che imponevano di rimuovere le corde utilizzate per la salita e discesa dalla parete rocciosa alla fine della giornata lavorativa ed in particolare per avere omesso di dotare il F. di un idoneo sistema di protezione e di trattenuta nel caso di rottura improvvisa della fune; di avere omesso di vigilare perchè rispettasse i sistemi di protezione.
Era così successo che il predetto lavoratore, impegnato con altri nell'installazione della rete metallica di protezione della parete rocciosa, cadesse da circa 70 metri dal suolo per il cedimento della corda che lo reggeva e riportasse gravissime lesioni che lo conducevano a morte.
Assolto R., la Corte d'Appello dichiarava prescritto il reato nei confronti del legale rappresentante.
 
Ricorre quest'ultimo in Cassazione - Inammissibile.
 
La Corte afferma che:
"La disposizione di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 10 impone l'uso della cintura collegata alla fune di trattenuta mediante bretelle e tale norma non è venuta meno a seguito del D.P.R. n. 758 del 1994 che non ha abrogato le precedenti disposizioni, ma ha anzi dettagliato la previsione degli obblighi del datore di lavoro, tenuto anche in forza dell'art. 2087 c.c.. 
Peraltro, l'adozione della seconda fune era prevista anche nel piano di sicurezza sottoscritto dal L. e dal (OMISSIS) e la sua necessità fu ribadita dal medico dell'ASL che svolse le indagini sull'infortunio a tutelare l'integrità fisica del lavoratore.
Quanto alle cause della rottura della fune,la corte d'appello precisa che dalle indagini era emerso che non vi fu un taglio netto dei fili elementari, bensì di uno solo, per cui era da escludersi il taglio con una taglierina, mentre la presenza,sul luogo, di cocci di vetro e di lattine rendeva plausibile che la rottura fosse dipesa da tali elementi, oppure dalla sovrapposizione del cavo d'acciaio ruvido e tagliente,in seguito all'esposizione alle intemperie sulla corda.
Escluso il fatto doloso del terzo ed anche quello colposo da parte degli addetti al lavoro (in questo secondo caso per altro, essendo un rischio prevedibile, l'imputato non andava ritenuto esente da responsabilità perchè l'azione sarebbe stata riconducibile al suo mancato controllo) il giudice d'appello escludeva anche che il fatto fosse addebitabile al comportamento del lavoratore,in quanto anche di fronte a sua imprudenza essa rientrava nella previsione dei comportamenti che l'adozione delle misure antinfortunistiche mirano a contenere.
In ordine al tema della responsabilità dell'evento lesivo del L., i giudici di merito hanno fondato la medesima sulla posizione di garanzia dello stesso assunta con la sua qualità di legale rappresentante della società datrice di lavoro, in mancanza di una delega espressa ad altri.
In ogni caso, l'imputato era venuto meno all'obbligo di controllare l'adozione delle misure protettive; obbligo che persiste anche quando vi siano altri soggetti preposti al cantiere."

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente -
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) L.R., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 9161/2004 CORTE APPELLO di ROMA, del 18/01/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIANA CAMPANATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Sandro Anna Maria, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

FattoDiritto
 
L.R. e R.F. venivano imputati del reato di omicidio colposo in danno di F.C. perchè il primo in qualità di legale rappresentante della ALPI DE.C.O.S.r.l., società esecutrice di lavori per il consolidamento della parete rocciosa prospiciente la spiaggia "(OMISSIS)" in (OMISSIS) e R. (OMISSIS), unitamente a P., (OMISSIS), giudicato a parte, avevano omesso di pretendere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche che imponevano di rimuovere le corde utilizzate per la salita e discesa dalla parete rocciosa alla fine della giornata lavorativa onde evitarne il degrado dovuto all'azione di animali o agenti atmosferici ed in particolare avere omesso di dotare il F. di un idoneo sistema di protezione e di trattenuta nel caso di rottura improvvisa della fune; di avere omesso di vigilare perchè rispettasse i sistemi di protezione.
Era così successo che il giorno (OMISSIS) il predetto lavoratore, impegnato con altri nell'installazione della rete metallica di protezione della parete rocciosa, cadesse da circa 70 metri dal suolo per il cedimento della corda che lo reggeva e riportasse gravissime lesioni che lo conducevano a morte.
Ritenuti responsabili del reato loro ascritto dal Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, proposto appello, la corte di Roma, con sentenza pronunciata il 18.1.2007, assolveva il R. e dichiarava prescritto il reato nei confronti del L., previo giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche già concesse con conferma delle statuizioni civili a favore dei congiunti della vittima costituitisi parte civile.

Avverso questa decisione il L. propone ricorso per cassazione e deduce nullità del decreto di citazione a giudizio per violazione dell'art. 522 c.p.p., commi 1, sub c) e 2 in quanto le tre omissioni contestate nel capo di imputazione non sono omogenee e le prime due contrastano con la terza, il che determina incertezza ed indeterminazione della contestazione.
Parimenti censura di contraddittorietà le circostanze contestate su richiesta del PM all'udienza del 29.1.2003 e sostiene che il bisogno di contestazione suppletiva dimostra l'incertezza sulla materialità delle condotte e la genericità, contraddittorietà del decreto di citazione.

Con il secondo motivo deduce carenza assoluta di motivazione in ordine ai motivi di appello formulati sulla dichiarazione di prescrizione delle contravvenzioni per le quali era stata chiesta l'assoluzione nel merito.

Con il terzo motivo deduce l'illogicità della motivazione e violazione dell'art. 27 Cost. perchè si afferma la responsabilità penale in forza della sua posizione di garanzia, mentre nella stessa sentenza si assolve il R. sul presupposto che egli non era (OMISSIS), ma tali funzioni venivano svolte da tale S. M..
Pertanto la qualifica di tale soggetto esonerebbe il ricorrente che non risulta essersi interessato della gestione del cantiere, dal momento che il piano di sicurezza era stato firmato anche dal (OMISSIS).
Affermare diversamente significa addebitare la responsabilità sulla base di una colpa oggettiva.

Con il quarto motivo si censura la mancata assunzione di una prova decisiva essendo stata respinta la richiesta di nomina di un perito che accertasse le modalità di rottura della fune in oggetto, posto che il tipo di taglio faceva ritenere che fosse intervenuto il fatto di un terzo.

Con il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 74 c.p. contestando la legittimazione a costituirsi parte civile da parte dei germani della vittima.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
 
Il ricorso è assolutamente infondato e va dichiarato inammissibile.
 
La corte d'appello nell'esaminare l'eccepita nullità del decreto di citazione a giudizio, afferma che il capo A dell'imputazione indica correttamente le disposizioni di legge violate, sia con riferimento alle norme del codice penale, che a quelle sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro,' descrive le qualità e le funzioni degli imputati e le singole condotte omissive, mentre la pretesa contraddittorietà può riguardare il merito dell'imputazione, ma non integra la nullità di cui all'art. 552 c.p.p., comma 2.
Quanto all'imputazione suppletiva,essa è stata formulata correttamente, non riguardava fatti nuovi, trattandosi solo di una specificazione della colpa e la difesa ha goduto di un termine con facoltà di articolare prove a riguardo.
Ciò premesso, non sussiste la nullità dedotta, non risultando violato in concreto il diritto di difesa, dovendosi richiamare i principi espressi sul punto da questa Corte in base ai quali "l'imputato non può essere giudicato e condannato per fatti relativamente ai quali non sia stato in condizione di difendersi, fermo restando che la contestazione del fatto non deve essere ricercata solo nel capo di imputazione, ma deve essere vista con riferimento ad ogni altra integrazione dell'addebito che venga fatto nel corso del giudizio e sulla quale l'imputato sia stato in grado di opporre le proprie deduzioni" (Cass. pen. Sez. 6 5 maggio 2004, Farad, rv. 229021).
Le omissioni sono state contestate in modo chiaro ed il L. ha svolto le sue difese in modo completo.
Quanto alla questione attinente alla rottura della corda, la corte territoriale si sofferma sulle modalità operative del lavoro che consisteva nel posizionamento di una rete metallica di protezione della parete rocciosa.
Nell'esecuzione di tale lavoro, che veniva effettuato a 70 metri dal suolo tutti i lavoratori si muovevano sulla parete agganciati ad un'unica fune discendente, assicurata ad un moschettone ancorato ad un anello posto al suolo, a monte della parete.
Vi erano delle logge, vale a dire piccole corde annodate all'imbracatura, dotate in cima di un moschettone che consentiva l'ancoraggio a diversi punti della parete, ma che non costituivano misure di sicurezza, poichè erano utilizzate solo per gli spostamenti orizzontali, mentre per la discesa la corda era unica, partiva da quattro metri dal bordo della parete, prima di scendere in verticale e scorreva sopra una rete plastificata.
Pertanto mancava un sistema di trattenuta, che limitasse la caduta a non oltre m. 1,5, come previsto dalle disposizioni antinfortunistiche.
Secondo la corte territoriale, i lavoratori avrebbero dovuto essere dotati di cinture di sicurezza o di altri mezzi di protezione.
La disposizione di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 10 impone l'uso della cintura collegata alla fune di trattenuta mediante bretelle e tale norma non è venuta meno a seguito del D.P.R. n. 758 del 1994 che non ha abrogato le precedenti disposizioni, ma ha anzi dettagliato la previsione degli obblighi del datore di lavoro, tenuto anche in forza dell'art. 2087 c.c..
Peraltro, l'adozione della seconda fune era prevista anche nel piano di sicurezza sottoscritto dal L. e dal (OMISSIS) e la sua necessità fu ribadita dal medico dell'ASL che svolse le indagini sull'infortunio a tutelare l'integrità fisica del lavoratore.
Quanto alle cause della rottura della fune,la corte d'appello precisa che dalle indagini era emerso che non vi fu un taglio netto dei fili elementari, bensì di uno solo, per cui era da escludersi il taglio con una taglierina, mentre la presenza,sul luogo, di cocci di vetro e di lattine rendeva plausibile che la rottura fosse dipesa da tali elementi, oppure dalla sovrapposizione del cavo d'acciaio ruvido e tagliente,in seguito all'esposizione alle intemperie sulla corda.
Escluso il fatto doloso del terzo ed anche quello colposo da parte degli addetti al lavoro (in questo secondo caso per altro, essendo un rischio prevedibile, l'imputato non andava ritenuto esente da responsabilità perchè l'azione sarebbe stata riconducibile al suo mancato controllo) il giudice d'appello escludeva anche che il fatto fosse addebitabile al comportamento del lavoratore,in quanto anche di fronte a sua imprudenza essa rientrava nella previsione dei comportamenti che l'adozione delle misure antinfortunistiche mirano a contenere.
In ordine al tema della responsabilità dell'evento lesivo del L., i giudici di merito hanno fondato la medesima sulla posizione di garanzia dello stesso assunta con la sua qualità di legale rappresentante della società datrice di lavoro, in mancanza di una delega espressa al (OMISSIS).
In ogni caso, l'imputato era venuto meno all'obbligo di controllare l'adozione delle misure protettive; obbligo che persiste anche quando vi siano altri soggetti preposti al cantiere.
Tutte le suesposte ragioni fondanti il giudizio di colpevolezza non vengono intaccate dalle censure del ricorrente.
La corte territoriale ha spiegato in modo esaustivo le ragioni per cui ha escluso il fatto doloso del terzo e le ragioni per le quali ravvisa la responsabilità del ricorrente, nonostante l'assoluzione del R..
In sostanzia presenza di un (OMISSIS) non esclude il ruolo di garanzia del datore di lavoro in mancanza di una delega espressa in tema di sicurezza ed inoltre non esclude l'obbligo di controllo in ordine all'applicazione delle regole previste dal piano di sicurezza per fronteggiare i rischi del lavoro che veniva svolto a settanta metri di altezza.
La corte richiama il contenuto delle norme ed i principi che disciplinano la responsabilità del datore di lavoro in modo corretto e percorre un tipo di ragionamento che è esente da vizi logici.
Sulla base di questa motivazione corretta anche l'applicazione della prescrizione in ordine ai reati contravvenzionali, essendo per implicito affermata la sussistenza delle predette violazioni.
In ordine alla mancata disposizione di una perizia da parte del giudice d'appello, questi motiva ragionevolmente sulla superfluità della medesima.
Inoltre ripetutamente questa Corte ha affermato che l'accertamento peritale, mezzo di prova neutro, non può essere ricondotto al concetto di "prova decisiva", la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione a sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d) (Cass. Pen. Sez. 4 4 aprile 2003, n. 17629, Zandri. Rv. 226809).
Infine, assolutamente infondata è l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione alla costituzione di parte civile dei germani, poichè dalla stessa lettura dell'art. 74 c.p.p. questo diritto non compete solo agli eredi universali, ma a chiunque abbia subito un danno dal fatto costituente reato, in quanto questi agisce non "iure ereditatis" ma "iure proprio" (Cass. Pen. sez. 4 21 ottobre 2005, n. 38809, Giuliano ed altri).
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo fissare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero dalla colpa che ha dato causa alla predetta dichiarazione, alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.
 
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2009