Categoria: 2009
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Tipologia: Accordo RLST
Data firma: 19 novembre 2009
Validità: 31 dicembre 2010
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Trieste
Settori: Edilizia, Trieste
Fonte: FILLEA-CGIL

Sommario:

 

Accordo
Allegati
Allegato 1 - Intesa accordo economico fondo RLST
Allegato 2 - Regolamento operativo RLST
Art. 1- Ambito di attività e attribuzioni

 

Art. 2 - Requisiti, nomina, revoca e decadenza
Art. 3 - Modalità di lavoro e condizioni per l'accesso ai luoghi di lavoro degli RLST
Allegato 3 - Modulo tipo per richiesta visita da RLST a Impresa
Allegato 4 - Modulo tipo per la risposta dell'impresa


Verbale di Accordo
Ance Trieste, [...] ed il Sindacato provinciale Feneal Uil di Trieste [...], il Sindacato provinciale Filca Cisl di Trieste [...], il Sindacato provinciale Fillea Cgil di Trieste [...]

Visti
• il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, Sezione VII, artt. 47, 48 e 50 integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106;
• il CCNL 18 giugno 2008, art. 38 e art. 87;
• il Protocollo provinciale in tema di sicurezza e salute dei lavoratori 11 aprile 2008;
• l'Accordo interconfederale 22 giugno 1995;
convengono e stipulano quanto segue
Ravvisata la necessità di dare attuazione a livello territoriale alle disposizioni contrattuali di cui all'art. 87, comma 5 del CCNL 18 giugno 2008,al Protocollo provinciale in tema di sicurezza e salute dei lavoratori ed alle disposizioni del Testo Unico della sicurezza in tema di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza;
Considerata la volontà di ribadire il reciproco impegno per il costante accrescimento delle condizioni di igiene e sicurezza nei cantieri edili attraverso il consolidamento di un sistema integrato che si fonda sul ruolo degli organismi paritetici del settore ed in particolare del locale Comitato Paritetico Territoriale;
Per tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile di Trieste nelle quali non si sia provveduto all'elezione o designazione all'interno delle RSU o RSA, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le Parti convengono che gli stessi siano individuati nell'ambito territoriale.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale, di seguito denominati RLST, svolgeranno le proprie funzioni esclusivamente con riferimento alle imprese di cui al comma precedente, operanti nella zona di volta in volta loro assegnata.

Considerata la struttura e le dimensioni delle imprese di costruzioni della provincia di Trieste, le Parti, al momento, individuano in un unico soggetto la funzionalità dell'istituto del RLST.
Entro il 31 dicembre 2010 le Parti si incontreranno per valutare l'andamento e l'operatività dell'istituto medesimo e potranno aumentare, sino al massimo di tre, il numero dei RLST in conseguenza della riconsiderazione del numero delle zone di operatività e della capienza del "Fondo RLST".

Le Parti si riservano di individuare entro la medesima data le modalità operative per il rimborso alle imprese da parte della Cassa Edile degli oneri sostenuti per i permessi utilizzati dagli RLS per l'esercizio delle loro funzioni, compresa la formazione obbligatoria.
Le Parti convengono che Il/gli RLST venga eletto o designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, nell'ambito di soggetti in possesso di cognizioni tecnico-operative in materia di sicurezza ed infortunistica nei cantieri edili.
A tale scopo prima dell'inizio della propria attività operativa il RLST riceve, qualora non già effettuata e documentata, una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro di 64 ore iniziali da erogarsi entro due mesi dalla sua nomina.
Le Parti ribadiscono l'incompatibilità con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative come previsto dall'art. 48, comma 8 del T.U. della sicurezza. Il RLST non può quindi, tra l'altro, compiere attività di proselitismo o propaganda,promuovere assemblee,proporre rivendicazioni nei confronti delle imprese; può invece, ove richiesto dai lavoratori delle imprese in relazione alle quali svolge le proprie attribuzioni, partecipare a riunioni riguardanti gli argomenti di sua competenza, secondo le previsioni della normativa vigente e più specificamente del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. e del CCNL 18 giugno 2008.
Le Segreterie provinciali delle OO.SS. dei lavoratori mediante comunicazione a firma congiunta segnalano il nominativo del/dei RLST alle Organizzazioni Datoriali componenti il CPT nonché al CPT medesimo.
Alla formazione provvede l'Organismo paritetico territoriale CPT, per il tramite di Edilmaster. La Scuola edile di Trieste, che rilascerà al termine del percorso formativo apposita certificazione. Il/i RLST dovrà inoltre partecipare a percorsi formativi di aggiornamento annuale di 8 ore. Per i contenuti dei programmi formativi il Comitato Paritetico Territoriale e l'Ente Scuola potranno far riferimento ad eventuali elaborati predisposti dal Formedil Nazionale e/o dal CNCTP.

Per garantire il finanziamento della formazione, dell'attività o di altri eventuali oneri purché connessi alla funzionalità dell'RLST in provincia di Trieste,viene costituito presso la locale Cassa Edile un apposito Fondo separato denominato "Fondo RLST", che verrà alimentato da un contributo annuo a carico delle imprese sprovviste al loro interno della figura dell'RLS, comprovata dal verbale di elezione e dall'attestazione relativa alla formazione, nella misura di 7,75 euro per ogni lavoratore in forza al 31 marzo,da versarsi entro il 15 luglio di ciascun anno.
Detto contributo comprende e sostituisce il versamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod..

La Cassa Edile comunica, con almeno un mese di anticipo, la scadenza e l'ammontare del pagamento dovuto, risultante dal numero di operai iscritti alla Cassa Edile al 31 marzo, a tutte le Imprese che non hanno segnalato, al CPT, l'avvenuta elezione da parte dei lavoratori del RLS, comprovata dal verbale di elezione e dall'attestazione relativa alla formazione.

In sede di prima applicazione per l'anno 2010 detto contributo, determinato a carico delle imprese che alla data di sottoscrizione del presente Accordo non abbiano eletto al loro interno il RLS, verrà versato entro il 15 luglio 2010.
Le imprese non sono tenute al versamento del contributo relativamente ai lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori per i quali il contributo stesso è dovuto. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale le imprese pagheranno il contributo di 7,75 euro per ogni lavoratore in forza al 31 marzo.
Gli importi, come sopra definiti, sono riscossi dalla Cassa Edile e conferiti in un apposito "Fondo RLST " costituito presso la Cassa stessa, le cui entrate ed uscite saranno contabilizzate in apposita gestione autonoma.
La disponibilità di tale gestione autonoma, dovrà' essere utilizzata esclusivamente per le relative prestazioni.
Allo scopo di monitorare il "Fondo RLST", nel quale confluiranno tutti i contributi stabiliti, l'Ufficio di Presidenza del CPT predisporrà una relazione preventiva del fabbisogno annuale e provvedere alla rendicontazione dell'attività e dei costi sostenuti per l'attività del/dei RLST alle parti sociali in collaborazione con la Cassa Edile.
Preso atto che la normativa vigente stabilisce che l'RLST non può essere un funzionario sindacale operativo (D.Lgs. 81/08 e succ. mod., art. 48 comma 8), si concorda sul fatto che per espletare tale compito si ricorrerà all'assunzione, distacco retribuito o altra forma contrattuale idonea di una persona, in fase di prima applicazione, da parte di una delle OO.SS. a rotazione, stabilita tra le stesse.
Per garantire il finanziamento nella fase iniziale e la copertura delle retribuzioni e delle spese sostenute, opportunamente documentate, per espletare la funzione di RLST si allega (allegato 1) al presente accordo l'intesa sul finanziamento siglata da Ance Trieste, Cna, Confartigianato, Feneal Uil provinciale, Filca Cisl provinciale, Fillea Cgil provinciale.

Il CPT segnala il nominativo del/dei RLST alle imprese iscritte alla Cassa Edile con la richiesta di comunicarlo ai lavoratori mediante affissione della medesima circolare del CPT nella bacheca dell'impresa presso la sede amministrativa e/o presso i cantieri edili temporaneamente attivi e contestualmente invia copia del presente accordo, del regolamento operativo ed allegati.
Le competenze e le modalità di svolgimento delle attribuzioni dell'RLST, vengono esercitate in conformità alla normativa vigente e più specificamente all' art. 50 del T.U. della sicurezza, delle disposizioni della contrattazione nazionale e provinciale di categoria nonché del Regolamento operativo allegato alla presente Intesa della quale costituisce parte integrante.

Le Parti si danno atto che ogni controversia insorta tra il RLST e l'impresa sulle materie di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e succ. mod. e alla normativa vigente dovrà essere sottoposta, prima di qualsiasi ulteriore azione, all'Ufficio di Presidenza del CPT di Trieste, quale organo di prima istanza nelle specifiche controversie che vanno segnalate alle Organizzazioni componenti il CPT.

Inoltre, ogni eventuale controversia relativa all'applicazione del presente Accordo e del Regolamento operativo deve essere sottoposta alle Organizzazioni componenti il CPT.
Il presente Accordo, il regolamento operativo allegato e la modulistica che ne fanno parte integrante potranno essere oggetto di modifiche e/o integrazioni alla sopravvenienza di disposizioni legislative,contrattuali ovvero di nuovi accordi interconfederali in materia.
Il presente Accordo avrà validità sino al 31 dicembre 2010 e sarà tacitamente prorogato con valenza annuale, salvo disdetta di una delle Parti da far pervenire con un preavviso di almeno 60 giorni.

Letto, confermato, sottoscritto Trieste, 19 novembre 2009
Ance Trieste OO.SS.: Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil

Allegati
Allegato 1
Intesa per il finanziamento del fondo RLST

Nella fase in cui si prevede un RLST per tutto il comparto edile, Il fondo RLST verrà alimentato a decorrere dal 1° gennaio 2010 con un aliquota pari allo 0,10 % da stornare dal 4,50 % dovuto per il fondo APEO nei contributi di pertinenza della Cassa Edile stessa.
Pertanto dalla data del 1° gennaio 2010 il contributo APE come da art. 25 CCPL del 11/04/2008 diventa 4,40% ed il contributo "fondo RLST" 0,10 % .
Per consentire il più rapido avvio dell'operatività dell'RLST le Parti concordano inoltre di destinare una tantum la somma di € 20.000,00 da prelevare dalla Riserva specifica Ape per alimentare il "Fondo RLST".

Trieste, 19 novembre 2009
Ance OO.SS.: Feneal, Filca, Fillea

Allegato 2
Regolamento operativo RLST
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale


Art. 1- Ambito di attività e attribuzioni
La sede operativa del/dei RLST è presso il CPT della provincia di Trieste, ferma restando la completa autonomia dal medesimo organismo. Il/gli RLST possono avvalersi di strumenti informatici, pubblicazioni predisposti in particolare dal CNCPT e dai CPT favorendo sinergie operative tra gli stessi seppur nella reciproca autonomia.
Per quanto di loro competenza, le imprese dovranno attivare il/i RLST nei casi previsti dalla legge, direttamente, anche con l'assistenza della propria Associazione Datoriale.

In particolare il/i RLST dovranno:
• Esercitare le attribuzioni previste dalla normativa vigente in materia e più specificamente dal Decreto Legislativo 81/08 integrato dal D.lgs. 106/2009 e più particolarmente dalla sezione VII di cui gli articoli da 47 a 52 e art. 87 CCNL 18 giugno 2008.
• Il/i RLST opera esclusivamente nella zona assegnatagli ed in tutte le imprese o unità produttive operanti in tale zona, con esclusione di quelle per le quali il RLS sia stato specificamente eletto o designato, all'interno delle RSU o RSA.
• Il/i RLST nell'entrare in cantiere sarà munito di tesserino di riconoscimento, fornito dalla Cassa Edile, e dai DPI previsti dalla normativa vigente.
• Il suo diritto di accesso nei luoghi di lavoro è esercitato e concordato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni previste dalla legge.
Il CPT mette a diposizione del/i RLST l'anagrafica dei RLS eletti dai lavoratori.
La Cassa Edile mette a disposizione del/i RLST l'anagrafica imprese iscritte e l'elenco delle comunicazioni delle aperture dei cantieri in suo possesso.

Art. 2 - Requisiti, nomina, revoca e decadenza
• Il/i RLST riceve una formazione di 64 ore da portarsi a termine entro due mesi dall'inizio della propria attività e 8 ore di aggiornamento annuale.
• Gli RLST sono al massimo tre e vengono eletti o designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei Lavoratori mediante comunicazione a firma congiunta delle Segreterie Provinciali indirizzata alle Organizzazioni datoriali componenti il CPT nonché al CPT stesso. La durata dell'incarico è triennale eventualmente rinnovabile, salvo dimissioni o revoca congiunta da parte delle OO.SS. che hanno provveduto alla elezione o designazione.
• Il RLST decade dall'incarico qualora ne faccia un uso non strettamente connesso alla sua funzione o in violazione dell'obbligo di riservatezza in ordine ad informazioni, documentazione o notizie di cui sia venuto a conoscenza o che abbia ricevuto in ragione del suo mandato (ai sensi del D.Lgs. 196/2003), ovvero abusi della propria posizione per ottenere benefici per sé o per altri.
• Il/i RLST è tenuto al segreto industriale nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3 - Modalità di lavoro e condizioni per l'accesso ai luoghi di lavoro degli RLST
Il/i RLST esercita le sue funzioni con le seguenti modalità:
1) Verifica preventivamente che nell'impresa interessata dalla visita non sia stato eletto il RLS o designato all'interno delle RSU o RSA;
2) Termine di preavviso: l'RLST prende contatto con il titolare o il legale rappresentante dell'impresa per concordare, con il medesimo o con il responsabile del servizio prevenzione e protezione, la data e l'ora della visita.
Entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta (allegato 3) l'impresa è tenuta a concordare l'appuntamento per l'accesso da effettuare entro i successivi 5 giorni (allegato 4).
Il RLST procederà comunque nell'esercizio delle sue prerogative nei termini temporali sopra previsti anche in caso di mancata conferma ed in caso gli venga negato l'accesso redige un verbale di mancata visita e lo comunica all'Ufficio di Presidenza del CPT;
3) il termine di preavviso non opera in caso di: infortunio grave e di effettivo ed immediato pericolo per la sicurezza e salute dei lavoratori. In tale ipotesi il RLST potrà accedere ai luoghi di lavoro senza osservare i termini e le modalità sopra stabiliti, fermo restando l'obbligo di dare segnalazione per iscritto, in tempi brevi, possibilmente in via preventiva all'Ufficio di Presidenza CPT;
4) chiede all'impresa che in occasione della visita concordata gli venga messa a disposizione, per essere visionata esclusivamente all'interno dell'unità produttiva / o sede visitata la documentazione aziendale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e succ. mod. e dell'art. 87 del CCNL 18/6/2008;
5) chiede all'impresa di far partecipare, ove non ostino impedimenti di carattere organizzativo e/o lavorativo, il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed eventualmente un rappresentante dell'Associazione a cui aderisce o alla quale conferisce mandato;
6) redige un verbale per ogni visita e ne consegna copia ai lavoratori e all'impresa;
7) alla fine di ogni mese redige un rapporto della sua attività, corredato dalle copie dei verbali delle visite effettuate e mancate, e lo consegna al CPT all'attenzione all'Ufficio di Presidenza che relaziona alle parti sociali;
8) in caso di divergenza sorta con l'impresa,in ordine dell'effettuazione della visita nonché sulle materie di cui all'art. 50 del D.Lgs. 81/08, segnala la situazione all'Ufficio di Presidenza del CPT quale prima istanza nelle reciproche controversie.
9) La ripetizione della visita ad un luogo di lavoro entro un breve tempo deve essere giustificata da particolari situazioni e/o motivate richieste di intervento. La visita e le cause che la determinano devono sempre e comunque essere preannunciate all'impresa, tranne i casi di cui al punto 3), ed il RLST ne riporta notizia nel rapporto mensile di cui al punto 7.
Il presente regolamento potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni sulla base delle risultanze di un primo congruo periodo di attività che si individua in 12 mesi di effettivo svolgimento della funzione e di eventuali variazioni contrattuali o normative.
Il RLST non può svolgere attività sindacale, di proselitismo o di propaganda, né promuovere assemblee o proporre rivendicazioni.

Allegato 3)

(Data)
Spett.le Impresa
..............................                            VIA FAX /E-MAIL/ RACCOMANDATA AIR

Oggetto: richiesta di visita
Con la presente, in ottemperanza a quanto disposto dalle leggi e dagli accordi collettivi vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, si richiede di poter visitare la sede dell'attività sita in ............................................ nel comune di .............................................
Si richiede che la visita avvenga alle ore  ....................................................................... del
giorno ....................................... o in altra data da concordare nei termini sotto elencati.
Sarà/nno presente/i il/i sig ..................................................... che nella loro qualità di RLST
intendono svolgere le funzioni a loro assegnate ed in particolare quelle previste dal D.Lgs. 81/2008 e succ. mod..

In quella occasione si richiede di prendere visione esclusivamente all'interno dell'unità produttiva / o sede visitata dei seguenti documenti utili per lo svolgimento delle attribuzioni previste all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed all'art. 87 del CCNL 18/06/2008:
   □ registro infortuni
   □ documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e succ .mod.
   □ piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione
e/o esecuzione per il cantiere sito in............................................  via .................................
   □ il piano operativo di sicurezza relativo al cantiere sito in ............... via ...........................

L'occasione è gradita per ricordarvi che entro 5 giorni dal ricevimento della presente richiesta l'impresa è tenuta a concordare l'appuntamento per l'accesso entro i successivi 5 giorni; il RLST procederà comunque nell'esercizio delle sue prerogative nei termini temporali sopra previsti anche in caso di mancata conferma.
Certi che accoglierete favorevolmente la richiesta, pronti a ogni eventuale ulteriore chiarimento porgiamo distinti saluti.



Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

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Allegato 4)

Spett.le Ufficio RLST - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
c/o CPT via dei Cosulich, 10
34147 Trieste


Oggetto: visita cantiere e messa a disposizione della documentazione.

La sottoscritta impresa segnala con la presente di essere disponibile a concordare l'incontro con il RLST presso il cantiere o presso la propria sede amministrativa come richiesto con lettera raccomandata, fax, e-mail del .................................... e sulla base di quanto stabilito dal accordo del .......................................................................................
Per ragioni organizzative si richiede che la visita avvenga alle ore ................................. del giorno .............................................................................................................................
Per l'impresa sarà/nno presente/i il/i sig ............................................................................
In qualità di .....................................................................................................................
In occasione della visita concordata verrà messa a disposizione, per essere visionata, esclusivamente all'interno dell'unità produttiva/o sede visitata la documentazione aziendale di cui all'art. 50 del decreto Legislativo n° 81/08 e succ. mod. ed all'art. 87 del CCNL 18/06/2008
     □ registro infortuni
     □ documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod.
     □ piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione   e/o esecuzione, per il cantiere sito in ........................................ via ..................................
    □ il piano operativo di sicurezza relativo al cantiere sito in ..............via ..........................
Presso:
gli uffici dell'impresa in....................................... via .........................................................

il cantiere sito in .............................................. via ..........................................................

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

Il Legale rappresentante dell'impresa

.......................................................................