Tipologia: CCNL
Data firma: 3 novembre 2005
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Aran e OO.SS.
Comparti: Sanità, P.A., Area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo
Fonte: ARAN

Sommario:

 

Indice
Parte I - Normativa
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I

Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Titolo II - Relazioni e Diritti Sindacali
Capo I : Obiettivi e strumenti

Art. 3 Relazioni sindacali
Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5 Tempi e procedure per la stipulazione e il rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art. 6 Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche
A) Informazione
B) Concertazione
C) Consultazione
Capo II : Forme di partecipazione
Art. 7 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
Capo III : Prerogative e diritti sindacali
Art. 8 Norma di rinvio ed integrazioni
Art. 9 Coordinamento regionale
Titolo III- Rapporto di lavoro
Capo I - Struttura del rapporto

Art. 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologici, chimici, fisici, psicologi e farmacisti.
Art. 11 Modifiche ed integrazioni
Art. 12 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa
Art. 13 Rapporti di lavoro ad esaurimento
Capo II - Orario di lavoro
Art. 14 Orario di lavoro dei dirigenti
Art. 15 Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
Art. 16 Servizio di guardia
Art. 17 Pronta disponibilità
Art. 18 Integrazione dell’art. 55 del CCNL 8 giugno 2000
Capo III - Istituti di peculiare interesse
Art. 19 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
Art. 20 Comitato dei garanti
Art. 21 Copertura assicurativa
Art. 22 Disciplina transitoria della mobilità
Art. 23 Formazione ed ECM
Art. 24 Disposizioni particolari
Capo IV - Verifica e valutazione dei dirigenti
Art. 25 La verifica e valutazione dei dirigenti
Art. 26 Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti
Art. 27 Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti
Art. 28 Effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti
Art. 29 La valutazione negativa
Art. 30 Effetti della valutazione negativa dei risultati
Art. 31 Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti
Art. 32 Norma finale del sistema di valutazione
Parte II - Trattamento economico Biennio economico 2002 - 2003
Titolo I - Trattamento economico
Capo I - Struttura della retribuzione

Art. 33 Struttura della retribuzione dei dirigenti
Art. 34 Indennità integrativa speciale
Capo II : Trattamento economico dei dirigenti biologici, chimici, psicologici e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo nonché degli altri dirigenti del ruolo sanitario e dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
Art. 35 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2002 - 2003
Art. 36 Indennità
Capo III : Biennio 2002 - 2003 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo

 

Art. 37 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo
Art. 38 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo
Capo IV: Biennio 2002 - 2003 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti del ruolo sanitario e dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
Art. 39 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti dei ruoli tecnico e professionale
Art. 40 La retribuzione di posizione per i dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo
Capo V: Nuovi stipendi tabellari e retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti dei quattro ruoli dal 31 dicembre 2003

Art. 41 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo. Conglobamenti
Art. 42 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo tecnico e professionale. Conglobamenti
Art. 43 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo amministrativo e delle professioni sanitarie (art. 41 CCNL 10 febbraio 2004). Conglobamenti
Art. 44 La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti dei quattro ruoli dal 31 dicembre 2003. Rideterminazione
Art. 45 La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo. dal 31 dicembre 2003. Rideterminazione
Capo VI: Biennio 2002 - 2003 Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo parziale mantenuti ad esaurimento

Art. 46 Norma dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro tempo parziale mantenuti ad esaurimento
Capo VII - Indennità
Art. 47 Indennità per turni notturni e festivi
Capo VIII
Art. 48 Effetti dei benefici economici
Capo IX - Fondi aziendali
Art. 49 Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa
Art. 50 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
Art. 51 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
Art. 52 Fondi per la dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica
Art. 53 Risorse economiche regionali
Art. 54 Norma finale
Parte III - Norme finali e transitorie
Art. 55 Conferme
Art. 56 Disapplicazioni
Allegati
Allegato 1 : Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Articolo 1 Disposizioni di carattere generale
Articolo 2 Principi
Articolo 3 Regali e altre utilità
Articolo 4 Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
Articolo 5 Trasparenza negli interessi finanziari
Articolo 6 Obbligo di astensione
Articolo 7 Attività collaterali
Articolo 8 Imparzialità
Articolo 9 Comportamento nella vita sociale
Articolo 10 Comportamento in servizio
Articolo 11 Rapporti con il pubblico
Articolo 12 Contratti
Articolo 13 Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7
Dichiarazioni a verbale e congiunte


Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003.

In data 3 novembre 2005 alle ore 11,30 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell’area dirigenziale III, nelle persone di:
Per l’Aran: [...]
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali: Cgil Fp, Cisl Fps-Cosiadi, Uil Fpl, Cida-Sidirss, Sinafo, Aupi, Confedir sanità, Snabi Sds
Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cida, Confedir

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto.
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003.

Parte I
Titolo I Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di cui al CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale. applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definiti dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 dell’art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 (riproposto dall’art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997) e dall’art. 63, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.
4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine “dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Nel ruolo sanitario, ove non diversamente specificato, sono compresi i dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, disciplinati dal CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come “d.lgs. n. 502 del 1992” e “d.lgs. n. 165 del 2001”. Quest’ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato ulteriormente integrato con la legge n. 145 del 2002. L’atto aziendale di cui all’art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 è riportato come “atto aziendale”.
6. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle ARPA ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del presente contratto come “aziende ed enti”.
7. Nel testo del presente contratto con il termine di “articolazioni aziendali” si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. n. 502 del 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini “u-nità operativa”, “strut-tu-ra organizzativa” o “servizi” si indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti, così come individuate dall’atto aziendale, dai rispettivi ordinamenti e dalle leggi regionali di organizzazione, cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie di incarico si fa rinvio all’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
8. Il riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre 1996 è comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data relativo al II biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 4 marzo, del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme dei predetti contratti non disapplicate né modificate dal presente, il riferimento ai dirigenti di II livello va inteso come “Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” e quello di dirigente di I livello va inteso con riferimento agli incarichi di dirigente di cui all’art. 27 lett. b), c) e d). Il CCNL 8 giugno 2000, relativo al quadriennio normativo 1998 - 2001, I biennio economico 1998 - 1999, nel testo è indicato come CCNL 8 giugno 2000. Il CCNL dell’8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 - 2001, è indicato come CCNL 8 giugno 2000, II biennio. Per la semplificazione del testo la dizione “dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” nel presente contratto è indicata anche con le parole “dirigente di struttura complessa” “di direttore” dizione quest’ultima indicata dal d.lgs. n. 254 del 2000.
9. I dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del ruolo sanitario regolate dall’art. 41 del CCNL 10 febbraio 2004, nel testo, sono indicate come “dirigenti delle professioni sanitarie”.

Titolo II Relazioni e diritti sindacali
Capo I Obiettivi e strumenti
Art. 3 Relazioni sindacali

1. Si riconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dall’art. 3 e dagli artt. da 8 a 12 del CCNL dell’8 giugno 2000 e dagli artt. 2, 3 e 4 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che sostituiscono, modificano od integrano la predetta disciplina.

Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa
[...]
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:
[...]
C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione continua comprendente l’aggiornamento e la formazione dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del d.lgs. 502 del 1992;
D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
[...]
3. Per le materie di cui alle lettere C) e G) si richiama quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lett. b) ed i).
4. Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art. 11, sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni.
5. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
6. Il presente articolo sostituisce l’art. 4 del CCNL 8 giugno 2000.

Art. 6 Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche
1. Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinati:
A) Informazione:
• L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
• Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l' informazione dovrà essere preventiva o successiva.
• Ai fini di una più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.

B) Concertazione
• I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie:
- affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
- articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
- criteri generali di valutazione dell'attività dei dirigenti di cui all’art 25, comma 5;
- articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze;
- condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale. • La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.

C) Consultazione
• La consultazione dei soggetti di cui alla lettera A), prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa e si estende anche ai casi ove tali atti discendano da articolazioni strutturali legate a nuovi modelli organizzativi operanti in ambiti territoriali sovra aziendali. La consultazione si svolge obbligatoriamente su:
a) organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all’art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni”.
2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività dell'azienda è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Presso ciascuna Regione è costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei Direttori generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, almeno due volte l'anno in relazione alle specifiche competenze regionali in materia di programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione, dell'occupazione e l'andamento della mobilità. La Conferenza procede anche al monitoraggio del fenomeno del mobbing sulla base delle risultanze che i Comitati paritetici predispongono appositamente in occasione di almeno una delle due verifiche annuali ad essa demandate.
4. É costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'Aran della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione di esso con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione e dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
5. Il presente articolo sostituisce l’art. 6 del CCNL 8 giugno 2000.

Capo II Forme di partecipazione
Art. 7 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

1. Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute fisica e psichica o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e psichica del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 sono pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing nei confronti dei dirigenti in relazione alle materie di propria competenza nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dirigente interessato;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione, previsti dagli artt. 32 e 18, rispettivamente, dei CCNL 5 dicembre 1996 e 10 febbraio 2004 nonché dall’art. 23 del presente contratto, idonei interventi formativi e di aggiornamento dei dirigenti, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dirigenti e dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.
6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali della presente area, firmatarie del CCNL, e da un pari numero di rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle aziende o enti, il Vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
7. Le aziende o enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.

Titolo III Rapporto di lavoro
Capo II Orario di lavoro
Art. 14 Orario di lavoro dei dirigenti

1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda, tutti i dirigenti dei quattro ruoli assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall’art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l’impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. In particolare per i dirigenti del ruolo sanitario, i volumi prestazionali richiesti all’equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell’art. 62, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell’assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L’impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l’orario dovuto di cui al comma 2 è concordato con le procedure e per gli effetti dell’art. 62, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa.
2. L’orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari, amministrativi , tecnici e professionali per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali correlate all’incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all’impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente con le procedure ed ai fini di cui al comma 7 dell’art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Nello svolgimento dell’orario di lavoro previsto per i Dirigenti del comma 1, quattro ore dell’ora-rio settimanale sono destinate ad attività quali l’aggior-namento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, l’ECM ecc., tra le quali non rientra in ogni caso, per il ruolo sanitario, l’attività assistenziale. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di lavoro, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l’aggiornamento facoltativo, in aggiunta alle assenze di cui all’art. 22, comma 1, primo alinea, del CCNL 5.12.1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all’aggiornamento sono dimezzate.
5. L’azienda, con le procedure di budget del comma 1, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, previste per i dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti dal comma precedente, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente al fine di ridurre le liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e sanitari definiti con le medesime procedure. Analogamente si può procedere per i dirigenti degli altri ruoli per il perseguimento degli obiettivi di loro pertinenza.
6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, per i dirigenti del ruolo sanitario biologi, fisici, chimici, psicologi e farmacisti sia necessario un impegno aggiuntivo, l’azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell’art. 4, comma 2, lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare, per tali prestazioni, è di € 60,00 lordi. Nell’individuazione dei criteri generali per l’adozione di tale atto dovrà essere indicato che l’esercizio dell’attività libero professionale di cui all’art. 55 comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
7. Sono individuati in sede aziendale, con le procedure di cui al comma 1, i particolari servizi ospedalieri e territoriali ove sia necessario assicurare la presenza dei Dirigenti sanitari nell’arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, nel rispetto dell’organizzazione del lavoro in caso di equipes pluriprofessionali, ai sensi dell’art 16. Con l’ar-ticolazione del normale orario di lavoro nell’arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza dei predetti dirigenti è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario.
8. I dirigenti sanitari con rapporto di lavoro non esclusivo, già di I e II livello dirigenziale, sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 .
9. Tutti i dirigenti sanitari di cui al comma 1, indipendentemente dall’esclusività del rapporto, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt. 16 e 17.
10. Con l’entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l’art. 16 del CCNL 8 giugno 2000.

Art. 16 Servizio di guardia
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/ emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante i servizi di guardia o di pronta disponibilità dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardia è svolto all’interno del normale orario di lavoro. Sino all’entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 - 2005, le guardie espletate fuori dell’orario di servizio possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario, alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall’art. 50, ovvero con il recupero orario. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 18.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all’art. 9, comma 1 lett. g), le parti a titolo esemplificativo rinviano all’allegato n.2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia di unità operativa tenuto conto delle attività di competenza della presente area.
5. In coerenza con quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lett. f) e g) e con la finalità di valorizzare le aree del disagio le parti si impegnano altresì a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie in orario o fuori dell’orario di lavoro, con il contratto del II biennio economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell’Aran, entro un mese dalla sigla dell’ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
6. Con l'entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l’art. 18 del CCNL 5 dicembre 1996.

Art. 17 Pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lett. B), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. Il servizio di pronta disponibilità è sostitutivo dei servizi di guardia.
3. Sulla base del piano del comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa - in servizio presso unità operative con attività continua e nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure di cui al comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità ovvero se, in relazione, alla dotazione organica possa essere previsto, in via eccezionale, il servizio di pronta disponibilità sostitutiva anche per i dirigenti di struttura complessa con il loro assenso.
4. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi ed è organizzato utilizzando di norma dirigenti della stessa unità operativa e disciplina tenuto conto delle attività di appartenenza della presente area.
5. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci pronte disponibilità nel mese.
6. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
7. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
8. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell' art. 50.
9. Le parti concordano che nell’ambito dei criteri generali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g) sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nelle aree di competenza.
10. Con l’entrata in vigore del presente contratto è disapplicato l’art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996.

Art. 18 Integrazione dell’art. 55 CCNL 8 giugno 2000
1. Con l’entrata in vigore del presente contratto, dopo il comma 2 dell’art. 55 del CCNL 8 giugno 2000, è aggiunto il seguente:
“2 bis. Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all’art. 14, comma 6 - rientrino i servizi di guardia notturna, l’applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lett. g), che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. È inoltre necessario che:
- sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell’azienda per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;
- siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
- sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
- la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00 lordi ”.
2. La presente disciplina, che decorre dall’entrata in vigore del presente contratto, ha carattere sperimentale ed è soggetta a verifiche e monitoraggio secondo quanto stabilito nelle linee di indirizzo di cui all’art. 9, comma 1, lett. g).

Biennio economico 2002 - 2003
Parte II Trattamento Economico
Titolo I Trattamento Economico
Capo VII Indennità
Art. 47 Indennità per turni notturni e festivi

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’ indennità per lavoro notturno dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti di cui all’art. 8, comma 1 del CCNL 10 febbraio 2004 è rideterminata in € 2,74 (pari a L. 5.300) lordi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’ indennità per lavoro festivo dei dirigenti di cui all’art. 8, comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004 è rideterminata in € 17,82 (pari a L. 34.500) lordi, nella misura intera, e in € 8,91 (pari a L.17.250) lordi, nella misura ridotta.

Parte III Norme finali e transitorie
Art. 55 Conferme

1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le disposizioni riguardanti l’orario di lavoro e l’orario notturno nonché l’art. 63 comma 1 del CCNL 8 giugno 2000:
- CCNL del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994 - 1997 per la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la parte economica;
- CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al II biennio economico 1996 - 1997;
- CCNL integrativo del 4 marzo 1997;
- CCNL integrativo del 1 luglio 1997;
- CCNL integrativo del 5 agosto 1997;
- CCNL 8 giugno 2000, quadriennio 1998 - 2001 per la parte normativa e I biennio 1998 - 1999 per la parte economica;
- CCNL 8 giugno 2000, II biennio 2000 - 2001 per la parte economica;
- CCNL integrativo del 22 febbraio 2001, confermato per quanto riguarda i destinatari, anche dopo l’entrata in vigore della legge 138 del 2004;
- CCNL sull'interpretazione autentica dell'art. 61 comma 2 lett. a) del CCNL 1994-1997 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN del 5 dicembre 1996;
- CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.

Allegati
Allegato n. 2

In riferimento all’art. 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza, le parti si danno atto che la guardia di unità operativa (ex divisionale) dovrebbe essere prevista per la parte afferente il presente contratto, nel laboratorio analisi e radiodiagnostica degli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di I e II livello.
Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee ex interdivisionale può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l’equipe.
Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia necessari all’applicazione degli artt. 17 e 18.

Dichiarazioni
Dichiarazione congiunta n. 5
Con riguardo al comma 1 dell’art. 9 le parti precisano che il termine “confronto” non indica un nuovo livello di relazioni sindacali rispetto a quelli previsti dall’art. 3, ma solo una modalità di svolgimento dei rapporti con le OO.SS. firmatarie del CCNL, che valorizza il sistema partecipativo cui è improntato il modello delle relazioni sindacali nella riforma del pubblico impiego anche nei casi in cui non siano previsti livelli negoziali.

Dichiarazione a verbale n. 1
Le parti esprimono il parere che al personale dirigenziale operante nei SERT venga erogata “l’indennità SERT”.
Ciò in analogia con quanto previsto dal CCNL di lavoro del comparto Sanità (ex area livelli).
Preso atto della attuale indisponibilità economica, le parti concordano di prevedere tale beneficio al secondo biennio economico 2004 - 2005.

Cgil Fp
Cisl Fps-Cosiadi
Uil Fpl
Aupi
Sinafo
Confedir sanità
Cida - Sidirss

Dichiarazione a verbale Aupi n. 16
In considerazione della bassa soglia di rischio psicofisico cui sono soggetti i Dirigenti e gli operatori che operano nei Servizi dedicati ad una utenza particolarmente debole (SERT, DSM, Assistenza Domiciliare, Oncologia, Hospice ecc….) ed al fine di riconoscere, la natura e qualità particolare dell’impegno professionale profuso, si ritiene necessario costituire nelle Aziende un gruppo pluridisciplinare formato da medici - psicoterapeuti, psicologi - psicoterapeuti e personale delle professioni sanitarie infermieristiche, per fornire agli operatori consulenza ed eventuale sostegno nei casi di empairment (deterioramento, riduzione) delle capacità professionali.
Questo a tutela della salute psichica degli operatori e per garantire uno standard ottimale di prestazioni professionali agli utenti.

Aupi