Tipologia: CCNL
Data firma: 5 luglio 1995
Validità: 01.07.1995 - 31.12.1998
Parti: Ance, Intersind e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili e affini, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Premessa
Sistema di concertazione e di informazione
Osservatorio
Organismi paritetici
Regolamentazione per gli operai
Art. 1 Assunzione e documenti
Art. 2 Periodo di prova
Art. 3 Mutamento di mansioni
Art. 4 Mansioni promiscue
Art. 5 Orario di lavoro
Art. 6 Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 7 Riposo settimanale
Art. 8 Soste di lavoro
Art. 9 Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 10 Recuperi
Art. 11 Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Art. 12 Elemento economico territoriale
Art. 13 Lavoro a cottimo
Art. 14 Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
Art. 15 Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Art. 16 Ferie
Art. 17 Gratifica natalizia
Art. 18 Festività
Art. 19 Accantonamenti presso la cassa edile
Art. 20 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 21 Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 22 Trasferta
• A) Norme generali
• B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario
Art. 23 Trasferimento
Art. 24 Indennità per lavori in alta montagna od in zona malarica
Art. 25 Elementi della retribuzione
Art. 26 Modalità di pagamento
Art. 27 Trattamento in caso di malattia
Art. 28 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 29 Congedo matrimoniale
Art. 30 Anzianità professionale edile
Art. 31 Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli
Art. 32 Obblighi e responsabilità degli autisti
Art. 33 Preavviso
Art. 34 Trattamento di fine rapporto
Art. 35 Indennità in caso di morte
Art. 36 Reclami
Art. 37 Casse edili
Art. 38 Quote sindacali
Art. 39 Accordi locali
Art. 40 Aspettativa
Regolamentazione per gli impiegati
Art. 41 Assunzione
Art. 42 Documenti
Art. 43 Periodo di prova
Art. 44 Orario di lavoro
Art. 45 Elementi del trattamento economico globale
Art. 46 Stipendio minimo mensile
Art. 47 Elemento economico territoriale
Art. 48 Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Art. 49 Mense aziendali
Art. 50 Aumenti periodici di anzianità
Art. 51 Indennità di cassa e di maneggio di denaro
Art. 52 Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato
Art. 53 Indennità per lavori in alta montagna in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Art. 54 Indennità di zona malarica
Art. 55 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 56 Lavori fuori zona
Art. 57 Trasferta
Art. 58 Trasferimento
Art. 59 Alloggio
Art. 60 Mutamento di mansioni
Art. 61 Pagamento della retribuzione
Art. 62 Festività
Art. 63 Ferie
Art. 64 Tredicesima mensilità
Art. 65 Premio annuo
Art. 66 Premio di fedeltà
Art. 67 Trattamento in caso di malattia
Art. 68 Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
Art. 69 Fondo previdenza impiegati
Art. 70 Congedo matrimoniale
Art. 71 Aspettativa
Art. 72 Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Art. 73 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 74 Trattamento di fine rapporto
Art. 75 Indennità in caso di morte o di invalidità permanente
Art. 76 Certificato di lavoro
Art. 77 Quote sindacali
Regolamentazione speciale per quadri
Art. 78 Quadri
• Assicurazione
• Indennità di funzione
• Cambiamento di mansioni
Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 79 Classificazione dei lavoratori
Art. 80 Lavoro a tempo parziale
Art. 81 Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 82 Chiamata e richiamo alle armi
Art. 83 Occupazione femminile e tutela della maternità
Art. 84 Lavoratori extracomunitari
Art. 85 Tutela tossicodipendenti e loro familiari
Art. 86 Portatori di handicap
Art. 87 Igiene e ambiente di lavoro
Art. 88 Sicurezza sul lavoro
• A) Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro - Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni.
• B) Formazione professionale
• C) Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro
• D) Normativa tecnica
• E) Piani di sicurezza
Art. 89 Rappresentante per la sicurezza
Art. 90 Alloggiamenti e cucine
Art. 91 Permessi
Art. 92 Diritto allo studio
Art. 93 Formazione professionale
Art. 94 Disciplina dell'apprendistato
Art. 95 Previdenza complementare
Art. 96 Assenze
Art. 97 Provvedimenti disciplinari
Art. 98 Licenziamenti
Art. 99 Passaggio da operaio ad impiegato
Art. 100 Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
Art. 101 Rappresentanza sindacale unitaria conciliazione delle controversie
Art. 102 Assemblee
Art. 103 Cariche sindacali e pubbliche
Art. 104 Affissioni
Art. 105 Accordi interconfederali
Art. 106 Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 107 Estensione di contratti stipulati con altre associazioni
Art. 108 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali condizioni di miglior favore
Art. 109 Disposizioni generali
Art. 110 Decorrenza e durata
Art. 111 Esclusiva di stampa
Allegati al CCNL
A - Valori mensili ed orari dei minimi di paga base degli operai
B - Stipendi minimi mensili per gli impiegati
C - Regolamento dell'anzianità professionale edile
D - Statuto tipo del CPT
E - Casse Edili
F - Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
G - Protocollo di intesa sul mercato del lavoro
H - Protocollo di intesa sul sistema degli organismi paritetici del settore
I - Regolamento della Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
L - Statuto tipo degli Enti Scuola
M - Accordo per la costituzione della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili
N - Protocollo sul trattamento di malattia e infortunio
O - Protocollo sulla politica degli investimenti, sulla politica industriale e sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni
P - Accordo ai sensi dell'Art. 25, comma II, L. n. 223/91
Q - Dichiarazione comune
R - Dichiarazione congiunta
S - Protocollo per il sistema delle Casse Edili
Altri allegati
Accordo nazionale 12 dicembre 1997 (Casse Edili)
Accordo nazionale 25 luglio 1996 per le modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe
Criteri orientativi per la redazione dei piani di sicurezza
Indice cronologico delle fonti legislative e collettive
1923
R.D.L. 15 marzo, n. 692 - Limitazione dell'orario di lavoro per gli operai e impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura
R.D.L. 10 settembre, n. 1955 - Approvazione del regolamento relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura
R.D. 10 settembre n. 1957 - Approvazione della tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali di lavoro
R.D. 6 dicembre, n. 2657 - Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'Art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n.692
1934
L. 22 febbraio, n.370 - Riposo domenicale e settimanale
1935
L. 10 gennaio, n. 112 - Istituzione del libretto di lavoro
D.M. 22 giugno - Determinazione delle attività alle quali è applicabile l'Art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale (riposo settimanale per turno del personale)
1941
Contratto collettivo 31 maggio 1941 - Congedo matrimoniale degli operai
1943
L. 12 aprile, n. 455 - Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, alla silicosi e all'asbestosi
1946
D.Lgs C.P.S. 13 settembre, n. 303 - Norme in materia di conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva
1949
L. 29 aprile, n. 264 - Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati
L. 27 maggio, n. 260 - Disposizioni in materia di ricorrenze festive
1953
L. 5 gennaio, n. 4 - Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga
L. 28 febbraio, n. 86 - Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo
1954
L. 31 marzo, n. 90 - Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive
1955
L. 19 gennaio, n. 25 - Disciplina dell'apprendistato

 

D.P.R. 27 aprile, n.547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
L. 3 maggio, n. 370 - Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi
L. 30 ottobre, n. 1079 - Modifiche al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro
1956
D.P.R. 7 gennaio, n. 164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
D.P.R. 19 marzo, n. 302 m- Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547
D.P.R. 19 marzo, n. 303 - Norme generali per l'igiene del lavoro
D.P.R. 20 marzo, n. 648 - Norme modificatrici della legge 12 aprile 1943, n.455, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi
D.P.R. 20 marzo, n. 320 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo
D.P.R. 20 marzo, n. 321 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa
Accordo interconfederale 20 aprile - Computabilità dell'indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini degli istituti contrattuali
1958
D.P.R. 5 gennaio, n. 72 - Modificazione delle Tabelle I, II e III approvate con D.M. 22 giugno 1935, indicante le attività nelle quali è ammesso il riposo settimanale per turno
1960
L. 23 ottobre, n. 1369 - Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi
1961
D.P.R. 22 novembre, n. 1192 - Norme per la disciplina dell'impiego della mano d'opera negli appalti concessi dalle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, dei monopoli di Stato e delle poste e telecomunicazioni
1962
L. 18 aprile, n. 230 - Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
1964
D.M. 30 novembre - Nuova tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione
1965
Accordo interconfederale 5 maggio - Licenziamenti per riduzione di personale
D.P.R. 30 giugno, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
1966
L. 15 luglio, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali
1967
L. 17 ottobre, n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
1968
L. 2 aprile, n. 424 - Modifiche ed integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della legge 29 aprile 1949, n. 264
L. 2 aprile, n. 482 - Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private
1969
L. 30 aprile, n. 153 - Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale
1970
L. 20 maggio, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (Statuto dei lavoratori)
L. 14 dicembre, n. 1088 - Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi
1971
L. 30 dicembre, n. 1204 - Tutela delle lavoratrici madri
1973
L. 11 agosto, n. 533 - Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria
1975
L. 6 agosto, n. 419 - Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi
L. 6 agosto, n. 427 - Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini
1976
D.P.R. 20 gennaio, n. 432 - Determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'Art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
D.P.R. 25 novembre, n. 1026 - Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri
1977
L. 5 marzo, n. 54 - Disposizioni in materia di giorni festivi
L. 8 novembre, n. 847 - Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533 e la procedura di cui all'Art. 28 della legge 20 maggio 1970, n.300
L. 9 dicembre, n. 903 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
1978
L. 22 maggio, n. 194 - Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza
1979
L. 13 agosto, n. 384 - Trattamento dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo
1980
L. 29 febbraio, n. 33 - Provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile
1981
D.L. 22 dicembre, n. 791 - Disposizioni in materia previdenziale
L. 26 dicembre, n. 673 - Normativa organica per i profughi
1982
L. 26 febbraio, n. 54 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791 recante disposizioni in materia previdenziale
L. 29 maggio, n. 297 - Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
1984
D.L. 30 ottobre, n. 726 - Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali
L. 19 dicembre, n. 863 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali
1985
L. 25 marzo, n. 121 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede
L. 29 marzo, n. 113 - Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti
L. 13 maggio, n. 190 - Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi D.P.R. 28 dicembre, n. 792 - Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'Art. 6 dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121
1987
L. 28 febbraio, n. 56 - Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro L. 4 marzo, n. 88 - Provvedimenti a favore dei tubercolotici
L. 3 ottobre, n. 398 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 luglio 1987, n. 317. Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali dell'Inps
1988
L. 29 febbraio, n. 48 - Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS
1989
L. 8 marzo, n. 101 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane
1990
L. 19 marzo, n. 55 - Nuove norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale
L. 11 maggio, n. 108 - Disciplina dei licenziamenti individuali
L. 12 giugno, n. 146 - Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge
L. 26 giugno, n. 162 - Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
D.P.R. 9 ottobre, n. 309 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
L. 29 dicembre, n. 407 - Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza 1991-1993
L. 29 dicembre, n. 428 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Legge comunitaria per il 1990)
1991
D.P.C.M. 10 gennaio, n.55 - Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei lavori, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche
D.L. 29 marzo, n. 103 - Disposizioni urgenti in materia previdenziale
L. 10 aprile, n. 125 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna sul lavoro
L. 10 giugno, n.166 - Disposizioni urgenti in materia previdenziale
L. 12 luglio, n. 203 - Provvedimenti Urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa
L. 23 luglio, n. 223 - Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro
1992
L. 20 gennaio, n. 22 - Misure urgenti in materia di occupazione
D.L. 27gennaio, n. 80 - Attuazione della direttiva 80/987/Cee in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro
L. 5 febbraio, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
1993
D.Lgs. 21 aprile, n. 124 - Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'Art. 3, comma 1, lettera v, della legge 23 ottobre 1992, n. 421
L. 19 luglio, n. 236 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione Accordo interconfederale 20 dicembre - Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
1994
L. 26 gennaio, n. 56 - Proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale
D.P.R. 18 aprile, n. 346 - Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero di lavoratori italiani
D.M. 19 aprile, n. 382 - Fissazione del termine per la presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte di aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti
L. 19 luglio, n. 451 - Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali
D.Lgs. 19 settembre, n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
D.M. 28 novembre - Differimento del termine 30 novembre 1994 per la presentazione del rapporto sulla situazione del personale dipendente dalle aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti relativo al biennio 1992-93
D.Lgs. 19 dicembre, n. 758 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
1995
Accordo interconfederale 31 gennaio - Contratti di formazione e lavoro
Accordo interconfederale 22 giugno - Igiene e sicurezza sul lavoro
D.M. 27 maggio - Esclusione dalla base imponibile contributiva dell'importo sostitutivo del servizio di mensa erogato dai datori di lavoro appartenenti al settore edile ed affini
D.P.R. 28 luglio, n. 312 - Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera a) e parzialmente della lettera b) dell'Art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima
D.P.R. 28 luglio, n. 313 - Abrogazione a seguito di referendum popolare, del secondo e terzo comma dell'Art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dell'Art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di contributi sindacali, nonché differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima
L. 8 agosto, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare
L. 8 agosto, n. 341 - Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione
L. 28 dicembre, n. 549 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
1996
D.Lgs 10 marzo, n. 242 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 626/94
L. 29 luglio, n. 402 - Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito
D.Lgs. 14 agosto, n. 494 - Recepimento della direttiva 92/57/CEE riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili


Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995

In Roma, li 5 luglio 1995 tra l'Associazione nazionale costruttori edili - Ance [...]; e con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Cgil) [...], l'Associazione sindacale Intersind [...]; e in ordine alfabetico la Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno (Feneal) - aderente all'Unione Italiana del Lavoro Uil [...]; la Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (Filca) - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Cisl [...]; la Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed Estrattive (Fillea - Costruzioni e Legno) - aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro Cgil [...].

CCNL 5 luglio 1995 per le imprese edili ed affini

Premessa
1) Per l'industria delle costruzioni edilizie ed affini l'articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono ed operano gli organismi e i comitati di cui al contratto medesimo.
Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni dei datori di lavoro sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e territoriale.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto.
Viene stipulato
il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:
Costruzioni edili
Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali), manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro anche artistico di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè, costruzione, manutenzione e restauro di:
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc..
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero della neve dai tetti;
- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;
- disfacimento di opere edili in legno o metalliche.
Costruzioni idrauliche
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimento di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali e ferroviarie - Ponti e viadotti
- Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.
- Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzoiana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell'attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tramvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento armato, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
- Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc..
Costruzioni di linee e condotte
- Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche.
- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
- Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato
Tutte le altre attività

comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.), che vi è addetto, è alle dipendenze di una impresa edile.
Dichiarazione a verbale
a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.
b) Le parti si danno atto che le attività di «costruzioni di linee e condotte» debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.
c) Le Federazioni dei lavoratori edili stipulanti dichiarano che il presente contratto non è applicabile al personale marittimo perché non è da esse rappresentato.
L'Ance dichiara che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari restano unilateralmente impegnate ad applicare inscindibilmente le clausole contenute nel presente contratto anche ai lavoratori suddetti.
Dichiarazione a verbale per le aziende associate all'Intersind
Le parti si danno atto che le società concessionarie di committenza per la realizzazione di opere pubbliche edili, nonché le società di ingegneria finalizzate alla progettazione e/o alla direzione lavori di opere pubbliche edili svolgono, per effetto delle loro caratteristiche strutturali e funzionali, attività tipicamente industriali edili e, pertanto, rientrano nel campo di applicazione del presente contratto.
Nota - Per le Aziende a partecipazione statale, le materie di cui agli artt. 37 lettera c), 38 e 103 lettera b), del presente contratto sono disciplinate dalla Convenzione stipulata il 25 luglio 1996 tra l'Associazione Sindacale Intersind e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del contratto medesimo.
Per dette Aziende tale regolamentazione costituisce parte integrante del contratto e ne segue le sorti.

Sistema di concertazione e di informazione
1.1. Le parti concordano la istituzione di un sistema di concertazione e di informazione, sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla presente disciplina.
Il sistema di concertazione e di informazione, la cui regolamentazione è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, si inserisce nell'ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale.
1.2. Il sistema di concertazione tra le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, è finalizzato ai seguenti obiettivi:
- sviluppare momenti e luoghi di confronto tra le parti sulle dinamiche settoriali del mercato nazionale e dei mercati locali, sulle politiche industriali, su costo e mercato del lavoro e sulla formazione professionale;
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali.
1.3. Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione dei fenomeni del settore, le cui funzioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento.
Per la sua attività l'Osservatorio si avvale della struttura della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili e può ricorrere a soggetti esterni per la predisposizione di rapporti sull'industria delle costruzioni.
1.4. L'Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:
- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;
- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore e di mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo.
1.5. La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali
- A livello nazionale:
In occasione della sessione semestrale di concertazione le parti si confrontano sugli indirizzi generali del settore anche al fine di individuare obiettivi comuni su:
[...]
- politica del lavoro, con riguardo a: [...], lavoro irregolare e adempimenti contributivi; [...]; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità e flessibilità dell'occupazione; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;
- politiche da perseguire attraverso gli enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia di formazione professionale, adempimenti contributivi, sicurezza e prevenzione.
- A livello territoriale:
Nella sessione semestrale territoriale, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalla sessione nazionale e dal rapporto dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;
- mercato locale del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, l'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;
- attività degli enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli adempimenti contributivi, secondo i criteri stabiliti dalle Associazioni nazionali.
1.6. Con periodicità semestrale su richiesta dei sindacati regionali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti, le Organizzazioni regionali dei datori di lavoro aderenti all'Ance si incontreranno con i predetti sindacati dei lavoratori per esaminare congiuntamente la situazione del settore.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni regionali dei datori di lavoro forniranno informazioni globali per la Regione di competenza e sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione nel settore, sulla struttura dell'occupazione per sesso, per età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.
Le informazioni di cui sopra potranno essere distinte in relazione ai seguenti comparti:
- opere pubbliche;
- edilizia non abitativa pubblica e privata;
- edilizia abitativa pubblica e privata.
1.7. Ferma restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori di norma una volta l'anno, nel primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dall'Associazione nazionale imprenditoriale su richiesta delle Associazioni nazionali dei lavoratori, le singole grandi imprese a carattere nazionale - intese per tali quelle la cui sfera normale di attività si proietta sull'intero territorio nazionale e sull'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e per le quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 100 miliardi l'anno - forniranno alle RSU unitamente alle Associazioni nazionali dei lavoratori informazioni su:
- situazione e previsioni, produttive ed occupazionali dell'impresa;
- struttura e andamento dell'occupazione, per età, sesso e categoria;
[...]
- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;
- programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazione delle risorse umane;
- programmi di azione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
La stessa procedura sarà applicata per i consorzi operativi a carattere nazionale aventi le medesime caratteristiche e per i quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 100 miliardi l'anno.
1.8. Ferma restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori di norma una volta l'anno, nel primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro di cui all'Art. 39 aderente all'Ance su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui allo stesso articolo, le singole imprese e i consorzi operativi che svolgono attività nella circoscrizione territoriale di competenza, la cui sfera normale di attività si proietta nell'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e che abbiano normalmente alle dirette dipendenze nella circoscrizione medesima non meno di 120 lavoratori, forniranno alle RSU unitamente alle Organizzazioni sindacali territoriali informazioni per il suddetto ambito territoriale e con riferimento anche ai singoli cantieri.
Le informazioni sono relative a:
- situazioni e previsioni produttive ed occupazionali per età, sesso e categoria;
- struttura dell'occupazione;
- fabbisogni formativi;
- lavorazioni affidate in appalto o subappalto a norma dell'Art. 15;
- attuazioni in materia di sicurezza.
La medesima procedura sarà applicata per l'impresa o consorzio operativo, aggiudicatario di un appalto pubblico di notevole rilevanza e di importo di aggiudicazione non inferiore a 35 miliardi, sempreché l'impresa o il consorzio non rientri nella previsione di cui al punto 1.7.
1.9. Nel caso di richieste o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è automaticamente di competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l'esame e la definizione della controversia interpretativa.

Osservatorio
1. L'Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni ha lo scopo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell'industria delle costruzioni, al fine di accrescerne la conoscenza, nonché di rappresentare un appropriato supporto per l'attuazione ai vari livelli del sistema di concertazione, secondo le modalità e per le materie disciplinate dal CCNL.
2. L'Osservatorio analizza ed elabora, su scala nazionale e territoriale, i seguenti dati aggregati:
[...]
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo.
3. L'Osservatorio metterà in atto un sistema coordinato di raccolta di informazioni che abbia come punti di riferimento, per l'acquisizione e restituzione dei dati, gli Organismi paritetici di settore operanti sul territorio nazionale. A tal fine si procederà alla raccolta ed alla elaborazione delle schede statistiche di cui all'Art. 37 da allegare ai bilanci delle Casse Edili e dei dati desumibili dagli Enti Scuola e dai CPT. Successivamente saranno individuate informazioni più analitiche, sulla base di un programma di lavoro che progressivamente amplierà, standardizzandole, le informazioni che entreranno a far parte dell'Osservatorio nazionale e degli Organismi paritetici territoriali.
Entro sei mesi dalla stipula del CCNL sarà prodotto il primo rapporto in base ai dati acquisiti e sarà predisposto il programma operativo per il primo anno.
In prima istanza i dati da acquisire entro un anno sono:
- distribuzione della occupazione per qualifiche ed età;
- ore lavorate;
- struttura delle imprese per classe di addetti;
- infortuni, malattia, cassa integrazione;
- certificazione ex Art. 18, legge n. 55/90;
- aggiudicazioni da parte delle stazioni appaltanti.
4. L'Osservatorio, per il suo funzionamento, utilizza anche i dati elaborati da ciascuna organizzazione e le informazioni derivanti da Organismi pubblici e privati.
5. L'Osservatorio avrà una sua struttura inserita nella Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.
La Commissione nazionale predetta predisporrà un regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio e il programma operativo individuando entro tre mesi:
- gli obiettivi da raggiungere per fasi progressive;
- le risorse umane dedicate;
- i soggetti esterni per la predisposizione dei rapporti sull'industria delle costruzioni;
- periodicità e livelli dei rapporti;
- il budget di riferimento per ogni anno di attività, nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli Organismi paritetici nazionali.
6. L'Osservatorio si avvale di un Comitato scientifico formato da sei membri designati pariteticamente dall'Ance e dai Sindacati nazionali contraenti. Uno dei componenti di parte imprenditoriale potrà essere designato dall'Associazione sindacale Intersind.
In particolare il Comitato scientifico, all'interno del programma operativo predisposto dalla Ance, approverà:
- la metodologia generale di raccolta, l'elaborazione e confronto delle informazioni in forma ordinaria e appropriata;
- la produzione di rapporti sullo stato e le prospettive del settore.

Organismi paritetici
Le modalità organizzative e funzionali per l'attività degli Organismi nazionali sono disciplinate dagli appositi regolamenti allegati che formano parte integrante del presente contratto.

Nota a verbale
L'Intersind, e la Fillea-Cgil, la Filca-Cisl, la Feneal-Uil, considerata l'opportunità di evitare qualunque sovrapposizione delle disposizioni del presente contratto con quelle, del tutto autonoma, contenute nel Protocollo IRI 16 luglio 1986 e stante l'autonoma valenza di questo nel solo ambito delle relazioni industriali, si danno reciprocamente atto che le norme previste nella parte «sistema di concertazione e di informazione» del presente contratto potranno essere invocate ed applicate solo quando non sia operante, per le stesse materie e con gli stessi soggetti, il citato Protocollo IRI e successive eventuali modifiche, fermo restando che, in caso di controversia, le procedure da applicare saranno individuate secondo le norme di garanzia contenute nello stesso Protocollo.

Regolamentazione per gli operai
Art. 5 Orario di lavoro

A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'Art. 39 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
Nell'effettuare tale ripartizione, le parti, entro i limiti dell'Art. 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, potranno fissare per quattro mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati per gli altri mesi dell'anno.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni di legge di cui al comma precedente, il prolungamento del lavoro, oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale, sopra stabilita, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all'Art. 20 del presente contratto.
L'orario normale contrattuale di lavoro di cui al secondo e terzo comma della presente lett. A) sarà ripartito su cinque giorni per settimana.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'Art. 25.
Resta salvo quanto previsto dall'Art. 10 in materia di recuperi. Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza sindacale unitaria, di cui all'Art. 101, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.
Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'Art. 20 del CCNL.
L'operaio deve prestare l'opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'Art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'Art. 20 del presente contratto.
[...]
Per gli operai discontinui di cui alle lettere a) e b) dell'allegato A nel periodo stabilito dalla precedente lettera b) di questo articolo, l'orario di lavoro è determinato in 45 ore settimanali. Per gli operai discontinui di cui alla lettera c) dell'allegato A, nel periodo predetto l'orario di lavoro è determinato in 55 ore settimanali.
[...]

Art. 6 Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell'Art. 5.
L'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
[...]

Art. 7 Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'Art. 25, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'articolo 20 punto 12).
L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

Art. 10 Recuperi
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione.
In caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 13 Lavoro a cottimo
Nel caso in cui l'impresa intenda far effettuare lavoro a cottimo individuale o collettivo saranno osservate le seguenti norme.
Le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate tra la direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla rappresentanza sindacale aziendale o unitaria, e riguarderanno i seguenti aspetti:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura
f) durata del periodo di assestamento; per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi;
g) individuazione di eventuali lavoratori concottimisti che, pur essendo specificatamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non fanno parte della squadra di cui alla lettera a).
[...]
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Art. 14 Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
È vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.
È altresì vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili e affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo ovvero di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.

Art. 15 Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Restano ferme le norme di legge che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche.
a) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto.
All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'Art. 39 dello stesso.
L'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa Edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L'impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria di cui all'Art. 101 costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'Art. 39 redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
La comunicazione ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata quindici giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e almeno prima dell'inizio medesimo.
c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera b).
d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lettere b) e c), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'Art. 101 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.
f) È compito della rappresentanza sindacale unitaria di cui all'Art. 101 di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto della disciplina sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.
Dichiarazione Comune
Le parti convengono che nell'ambito degli indirizzi di politica industriale di settore la disciplina dell'istituto del subappalto - nel quadro delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali di garanzia e tutela dei diritti dei lavoratori in ordine ai trattamenti economici e normativi, alla sicurezza e agli adempimenti contributivi si configura come uno degli strumenti per l'efficiente organizzazione della produzione, la qualità e la flessibilità dell'impiego delle risorse umane e la continuità dell'occupazione, nonché per la specializzazione dell'impresa, al fine della qualificazione e della razionalizzazione del ciclo produttivo.

Art. 20 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
[...]
Nell'ambito di un massimo di 150 ore all'anno, l'operaio è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare lavoro supplementare, salvo giustificati motivi di impedimento.
La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 7 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro supplementare per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l'impresa fornirà alla rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro supplementare effettuato nel bimestre.
[...]

Art. 21 Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'Art. 25 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:
Tab. Unica Situazioni nazionale extra
Gruppo A) - Lavori vari
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 4 5
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 5
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango 5 12
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario 8 15
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume 8 15
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 8 17
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura negli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio 10 10
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio 10 10
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività 11 17
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12 20
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 13 20
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 13 22
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 16 23
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) 16 28
15) Lavori su scale aeree tipo Porta 17 35
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 17 35
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m 19 35
18) Lavori per fognature nuove in galleria 19 35
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 20 35
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21 40
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m 22 40
22) Lavori in pozzi neri preesistenti 27 55
In situazione extra si trovano le seguenti province:
Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Gruppo B) Lavori in galleria
Al personale addetto a lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Organizzazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 46
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie 26
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili 18
Fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 3 dicembre 1969.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali dell'indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di misure percentuali sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Organizzazioni medesime appropriati al caso di specie.
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
a) da 0 a 10 metri 54
b) da oltre 10 a 16 metri 72
c) da oltre 16 a 22 metri 120
d) oltre 22 metri 180
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15%, da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
Gruppo D) - Lavori marittimi
- Personale imbarcato su natanti con o senza motore - Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
- Lavori sotto acqua: palombari - Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'Art. 25 e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Dichiarazione a verbale
Gli importi previsti dalla soppressa indennità di cui all'articolo 21 - Gruppo E) del CCNL 23 maggio 1991, restano confermati ad personam per gli importi in atto alla data del 30 giugno 1995.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Organizzazioni territoriali per il deferimento alle Associazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Associazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l'eventuale partecipazione delle Organizzazioni territoriali segnalanti.
Qualora le Associazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistano limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Organizzazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'Art. 25.
L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 24 Indennità per lavori in alta montagna od in zona malarica
Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto, localmente concordate dalle competenti Organizzazioni territoriali in applicazione dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le stesse Organizzazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.
Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, le indennità di cui al terzo comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

Art. 31 Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
[...]

Art. 32 Obblighi e responsabilità degli autisti
L'autista è responsabile del veicolo a lui affidato ed è tenuto ad osservare tutte le norme ed i regolamenti sulla circolazione.
Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l'autista è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa ed a riferire immediatamente al suo superiore diretto.
Prima dell'inizio del servizio l'autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.
Il conducente di autobetoniera è altresì responsabile delle alterazioni del materiale durante il trasporto, a lui imputabili, ed è tenuto a farsi controfimare dal consegnatario copia della bolla di consegna del materiale.

Art. 37 Casse edili
a) In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile. Essa è lo strumento per l'attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra l'Ance, l'Intersind e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fille-Cgil nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
I riferimenti alla Casse Edili contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Casse Edili costituite a norma del comma precedente.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al primo comma, non determinano effetti nei confronti delle Casse Edili previste dalla presente disciplina.
L'organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse Edili sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
[...]

Art. 39 Accordi locali
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo.
In conformità all'intesa Governo-Parti sociali del 23 luglio 1993, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1997 e con validità quadriennale:
a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni metereologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'Art. 21;
[...]
e) alle attuazioni di cui all'Art. 19;
[...]
h) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive.
[...]
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre demandato di provvedere:
[...]
4) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'Art. 93;
6) alle determinazioni di cui all'Art. 38, relativo alle quote sindacali.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
[...]

Regolamentazione per gli impiegati
Art. 44 Orario di lavoro

A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.
L'orario normale contrattuale di lavoro sarà ripartito su cinque giorni per settimana. Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'Art. 45.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall'Art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso.
Il prolungamento del lavoro oltre gli orari contrattuali di cui ai precedenti commi, fino alla concorrenza dei maggiori orari previsti dall'Art. 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, dà agli impiegati il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all'Art. 55 del presente contratto.
[...]

Art. 53 Indennità per lavori in alta montagna in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta: a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'Art. 45;
b) per lavori in galleria: una indennità di L. 50.000 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.

Art. 54 Indennità di zona malarica
Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica, è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'Art. 45.
L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.
L'indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

Art. 55 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
[...]
Nessun impiegato tecnico od amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro supplementare, straordinario, notturno o festivo salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro supplementare, straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
[...]

Art. 63 Ferie
[...]
Dato lo scopo igienico-sociale dell'istituto delle ferie, non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.
[...]

Art. 68 Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
[...]
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
Per l'assistenza a favore dell'impiegato si provvede a termine delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.

Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 81 Lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 83 Occupazione femminile e tutela della maternità
Le parti concordano, anche ai fini dell'attuazione dei principi di parità e pari opportunità di cui alle leggi 9 dicembre 1977 n. 903 e 10 aprile 1991, n. 125, di verificare l'andamento dell'occupazione femminile nell'ambito dell'Osservatorio paritetico nazionale e concordano inoltre di demandare al Formedil la formulazione di programmi di formazione professionale da realizzare attraverso gli Enti Scuola di cui all'Art. 93 del CCNL.
Al fine di praticare azioni positive per le lavoratrici già inserite nel settore saranno costituite Commissioni paritetiche costituite dalle Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali stipulanti il presente CCNL.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge. Per il lavoratore padre si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

Art. 84 Lavoratori extracomunitari
Al fine di favorire l'inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti Scuola di cui all'Art. 93 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali. A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti Scuola la presenza di lavoratori extracomunitari.
Al Formedil è demandato di formulare programmi di formazione da realizzare attraverso gli Enti Scuola.

Art. 86 Portatori di handicap
Per quanto riguarda le assenze facoltative di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 ed i permessi, si fa riferimento all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 87 Igiene e ambiente di lavoro
A) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
a) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio lavorativo nel cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali potranno stabilire il numero minimo di dipendenti necessario per gli apprestamenti di cui al presente articolo.
B) È istituito il libretto sanitario e dei dati biostatistici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati da servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'Art. 5 della legge n. 300/1970;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell'Art. 5 della legge n. 300/1970;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattia e infortunio.
Il libretto sarà fornito a cura delle Casse Edili, sulla base di un fac-simile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito in duplice copia di cui una al lavoratore l'altra all'impresa con vincolo di segretezza.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
È istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Organizzazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente punto B) saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo al servizio sanitario nazionale.
C) Per gli addetti ai videoterminali vanno programmati i controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 88 Sicurezza sul lavoro
Le Associazioni nazionali sottoscritte ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro, per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate.
Ritengono pertanto necessaria una politica attiva della sicurezza, mediante lo sviluppo ed il potenziamento delle iniziative finora assunte e l'apprestamento di una pluralità di interventi, tra loro connessi, con l'obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni lavorative ambientali.

A) Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro - Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni.
È demandata alle Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera aderenti alle Associazioni nazionali contraenti la istituzione di un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, i rappresentanti sindacali di cui all'Art. 101, per i cantieri e stabilimenti di rispettiva competenza, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Associazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni indirizzi per l'azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si provvede mediante il contributo di cui all'Art. 93 o, in caso di diversa valutazione delle Organizzazioni territoriali, altro contributo previsto dal presente contratto collettivo nazionale.
La costituzione ed il funzionamento dei Comitati sono disciplinati dal protocollo d'intesa allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.
I Comitati o gli Organismi di cui all'allegato H, lettera g) assumeranno la funzione prevista dall'Art. 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza.
Le parti confermano la validità dello strumento dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Tali Comitati, infatti, laddove operanti, hanno consentito di conseguire sul territorio positivi risultati sul piano della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della diffusione di una più ampia cultura della sicurezza tra gli operatori e gli addetti del settore.
Rilevato che attualmente i Comitati non sono effettivamente presenti in tutto il territorio nazionale, le Associazioni sottoscritte riaffermano l'obbligo per tutte le proprie Organizzazioni aderenti a provvedere all'immediata costituzione del Comitato e a rendere il Comitato concretamente operante nell'area di propria competenza.
Alla determinazione del finanziamento dei Comitati, appositamente individuato, provvedono le competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte.
Le Associazioni nazionali sottoscritte si impegnano entro il 31 ottobre 1995 ad elaborare e concordare uno schema-tipo di statuto dei Comitati territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. In questo contesto, le parti sottolineano l'esigenza del rafforzamento del ruolo affidato alla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, la quale è chiamata a svolgere in modo incisivo il compito di coordinamento dei Comitati esistenti e di supporto alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per il superamento delle eventuali difficoltà che dovessero frapporsi alla generalizzazione dell'istituto su tutto il territorio nazionale.
Le parti, anche alla luce delle positive esperienze maturate nelle singole realtà territoriali, riaffermano il convincimento della necessità di realizzare la diffusione su tutto il territorio nazionale dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

B) Formazione professionale
La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza, nel quale va esercitato il massimo impegno, per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza.
Infatti lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nell`industria delle costruzioni.
La formazione professionale demandata agli Enti Scuola, anche in collaborazione e coordinamento con i Comitati territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, deve pertanto essere potenziata e generalizzata nel territorio nazionale, nel duplice aspetto della formazione specifica per la sicurezza e di quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.
A tal fine è determinante il ruolo del Formedil nazionale, la cui attività va sviluppata nel campo della sicurezza, in coordinamento con la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, al fine di fornire gli opportuni indirizzi ai singoli Enti Scuola Edili e Comitati territoriali paritetici per la prevenzione infortuni.
Le Associazioni nazionali sottoscritte si riservano di approvare, sulla base di un'ipotesi della cui elaborazione è incaricato il Formedil nazionale, uno schema-tipo di statuto degli Enti Scuola di cui all'Art. 93, nel quale si ponga in evidenza anche il ruolo che agli Enti stessi compete nel campo della formazione per la sicurezza.
Le parti individuano quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza quelli rivolti a:
a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro;
c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
d) lavoratori occupati;
e) tecnici dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Il Formedil nazionale, in collaborazione con la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, elaborerà moduli di corsi formativi per la sicurezza, della durata di otto ore retribuite, da svolgere da parte degli Enti Scuola, per i lavoratori di cui alla lettera a) che si inseriscono per la prima volta nel settore, utilizzando anche le ore di cui alla lettera B) dell'Art. 92 del CCNL.
Le modalità attuative sono stabilite dalle competenti Associazioni territoriali.

C) Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro
Le parti rilevano che sull'industria delle costruzioni gravano pesanti oneri impropri anche connessi alla struttura della tariffa dei premi dovuti all'Inail e concordano di assumere nelle sedi competenti le iniziative necessarie per il superamento di tale situazione.

D) Normativa tecnica
Constatato che la specifica disciplina legislativa sulla normativa tecnica per la prevenzione infortuni in edilizia risale al 1956, le parti sono d'accordo sulla esigenza che, in attuazione anche della delega contenuta nell'Art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, venga approvata una nuova regolamentazione che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione produttiva e nell'assetto tecnologico dell'industria delle costruzioni.

E) Piani di sicurezza
In riferimento alle disposizioni contenute nell'Art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e nell'Art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori è il documento, redatto dall'impresa prima dell'inizio dei lavori e adeguato nel corso dei lavori stessi in relazione alle modifiche produttive, nel quale, in relazione alle varie fasi di esecuzione, alle tecnologie prescelte, alle macchine utilizzate, sono riportate le misure che debbono essere osservate al fine di dare concreta applicazione alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Nel caso di lavori complessi e articolati, il piano può essere redatto in fasi successive.
Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto al comma 8 dell'Art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, deve essere consegnato all'amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.
Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
Le parti convengono che il piano di sicurezza è tenuto dall'appaltatore a disposizione della rappresentanza sindacale unitaria di cui all'Art. 101 del CCNL; inoltre il piano di sicurezza, per il tramite delle singole imprese subappaltatrici, è tenuto a disposizione dei dirigenti delle rispettive rappresentanze sindacali unitarie presenti nel cantiere e costituite a norma del primo comma, punto 1 lett. a) dell'Art. 101 del CCNL.
Ove richiesta, l'impresa aggiudicataria o la singola impresa subappaltatrice fornirà alla propria rappresentanza sindacale unitaria chiarimenti sul rispettivo piano adottato, ferme restando le autonome scelte dell'impresa.
Prima dell'inizio delle varie fasi di lavoro e secondo le procedure organizzative adottate dall'impresa, i preposti della stessa sono edotti delle disposizioni del piano concernenti le relative lavorazioni.
Nell'ambito delle loro attribuzioni i preposti di cui sopra rendono edotti i lavoratori, prima dell'inizio delle fasi lavorative cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti e delle correlative misure di sicurezza, previste dalle norme di legge e contenute nel piano di sicurezza.
Al fine di favorire la diffusione nel settore della cultura della sicurezza sul lavoro, è demandato alla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, di elaborare criteri orientativi per la redazione dei piani di sicurezza.

Art. 89 Rappresentante per la sicurezza
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
Nei casi in cui siano ancora operanti le RSA di cui all'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle RSA.
In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno nell'azienda o nell'unità produttiva.
Il rappresentante per la sicurezza di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell'unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate.
In proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. È inoltre informato ai sensi dell'Art. 17 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità.
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto g) del citato Art. 17.
Il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata del cantiere sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all'Art. 11 D.Lgs. n. 626/94.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
Nel caso di rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale del comparto produttivo edile, il numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante medesimo è determinato con riferimento all'occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale e con relativa mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali di cui all'Art. 39.
Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente CCNL utilizza anche i permessi previsti per la RSU o RSA ove esistenti.
I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell'Art. 22 del D.Lgs. 626/94 in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
Alla formazione di cui all'Art. 22 del D.Lgs. n. 626/94 del rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 20 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori.
Ai rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.
Alla formazione del rappresentante per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.Lgs. n. 626/94. Le parti si riservano di regolamentare gli ulteriori aspetti demandati dal suddetto Decreto alla contrattazione collettiva nazionale di categoria.
Dichiarazione a verbale
Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa riferimento all'accordo interconfederale in data 22 giugno 1995.

Art. 90 Alloggiamenti e cucine
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, i lavoratori dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 lavoratori, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 lavoratori che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa.
L'impresa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
Il vitto è somministrato ai lavoratori a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.
La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre lavoratori da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dall'orario di lavoro.

Art. 93 Formazione professionale
Le Associazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso alla formazione professionale dei lavoratori dell'edilizia, per contribuire a migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.
Queste finalità sono attuate attraverso l'attivazione di un sistema formativo nazionale paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, il Formedil nazionale, delle sue articolazioni regionali, della rete di Enti Scuola presenti sul territorio.
È affidato al Formedil nazionale, così come previsto dal relativo Statuto, il compito di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento a livello nazionale dell'attività svolta dagli Enti Scuola, nonché contribuire a risolvere le situazioni di difficoltà che dovessero emergere in sede locale.
I Formedil regionali, articolazione del Formedil nazionale, hanno il compito di:
- coordinare l'attività degli Enti Scuola provinciali;
- svolgere la funzione di rappresentanza nei confronti dell'Ente Regione;
- assumere, per incarico degli Enti Scuola provinciali, funzioni e compiti di orientamento, promozione, progettazione formativa, validazione e diffusione dei supporti didattici, individuazione dei fabbisogni formativi e quant'altro ritenuto utile in ambito regionale per realizzare omogeneità qualitativa e razionalizzazione delle risorse.
Per lo svolgimento delle suddette funzioni il Formedil regionale potrà avvalersi di personale e strutture degli Enti Scuola provinciali, nonché di un finanziamento a carico degli stessi stabilito localmente sulla base degli incarichi di cui sopra.
[...]
Le Organizzazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza curano l'attuazione pratica delle finalità di cui al presente articolo, attraverso l'istituzione di apposito Ente Scuola paritetico, o il suo potenziamento.
Le Associazioni nazionali contraenti, su proposta del Formedil nazionale, approvano lo schema unico di statuto per gli Enti Scuola, sulla base dei principi contenuti nella presente disciplina, entro 30 giorni dalla data di stipula del presente accordo. Le clausole difformi degli statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che costituisce allegato al presente contratto.
Gli Enti Scuola devono sovrintendere agli interventi formativi che interessano la categoria attraverso: adeguate iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore; adeguate iniziative di formazione continua; qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati, tecnici e quadri, secondo le esigenze del mercato del lavoro, con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all'infortunistica ed all'igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. L'attività degli Enti Scuola si realizza attraverso la costituzione di strutture esecutive di formazione professionale, sotto la diretta sorveglianza del Consiglio di amministrazione dell'Ente Scuola; laddove gli Enti Scuola per accertate obiettive difficoltà non possono organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli Enti Scuola stessi - o ad altri Enti Scuola derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro o ad altri organismi appropriati.
L'attività degli Enti Scuola dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nella organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte dal Formedil nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze realizzate dagli Enti Scuola provinciali.
[...]
Con riferimento agli orientamenti del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione rilevati, il Consiglio di amministrazione provvederà annualmente ad approvare un Piano generale delle attività dell'Ente Scuola che individua e programma le attività formative da svolgere, la specifica per singoli progetti e ne indica i costi.
Il Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio, portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil nazionale ed al Formedil regionale.
Gli Enti Scuola e le loro strutture esecutive, in relazione alla necessità e possibilità, potranno essere provinciali e interprovinciali.
[...]
Il Formedil nazionale curerà la predisposizione di uno schema di libretto personale di formazione professionale edile, nel quale verranno annotati i corsi frequentati presso gli Enti Scuola, ai fini anche di successivi inserimenti formativi.
[...]
Il Formedil nazionale predisporrà un questionario di rilevazione delle attività formative che, annualmente, i singoli Enti Scuola sono tenuti a restituire debitamente compilato.

Art. 94 Disciplina dell'apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle disposizioni del presente articolo.
Per l'assunzione in prova dell'apprendista valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43. Il periodo di prova avrà la durata massima di un mese.
Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti, potrà risolvere il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva con il solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestato.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata e delle misure della retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati.
[...]
Le ore destinate all'insegnamento complementare di cui all'Art. 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, da effettuarsi di norma presso le Scuole Edili di cui all'Art. 93, sono stabilite in quattro ore settimanali e possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall'Art. 37 del regolamento della legge sull'apprendistato.
L'orario di lavoro degli apprendisti è di 40 ore settimanali, comprese le ore destinate all'insegnamento complementare.
Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nella lettera B) dell'Art. 5 e nella lettera B) dell'Art. 44.
[...]

Art. 97 Provvedimenti disciplinari
1) Ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall'Art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione, costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1) a 8), dell'Art. 45 e, per gli operai, dagli elementi di cui al punto 3) dell'Art. 25;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni.
2) L'impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
a) ritardi l'inizio del lavoro o la sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[...]
e) introduca bevande alcooliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità procedere al rimprovero verbale o scritto.
[...]

Art. 98 Licenziamenti
Fermo restando l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'Art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
1) per riduzione di personale;
2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'Art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati nel presente punto 3).
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto 3), l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
I casi di cui ai precedenti due commi sono i seguenti:
a) insubordinazione o offese verso i superiori;
b) [...] danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
[...]
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
f) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente.
[...]

Art. 101 Rappresentanza sindacale unitaria conciliazione delle controversie
Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie sottoscritto da Confindustria, Intersind e Cgil, Cisl e Uil, che viene interamente recepito, si conviene quanto segue per il settore edile.
1. a) Nei cantieri di durata superiore a sei mesi, qualora l'impresa principale o aggiudicataria o, in caso di associazione temporanea o consorzio, l'impresa mandataria o capofila, occupi nel cantiere meno di 16 dipendenti si procede alla elezione di un rappresentante sindacale unitario dell'impresa medesima, allorché il numero complessivo dei lavoratori occupati nel cantiere raggiunga il numero di 25, sempreché non sia inferiore a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dell'impresa principale e rispettivamente il numero complessivo dei dipendenti delle imprese subappaltatrici per lavorazioni rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL.
b) Sulla base dei requisiti numerici di cui alla lettera a), il rappresentante sindacale unitario dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila è eletto al loro interno dai lavoratori occupati nel cantiere dipendenti dall'impresa stessa e svolge le proprie funzioni nei confronti di tale impresa per l'unità produttiva medesima.
c) Il rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi precedenti, decade automaticamente quando il numero complessivo dei dipendenti del cantiere, individuato secondo i criteri di cui alla lettera a), scende al di sotto di 20.
d) Nell'ipotesi di cui alla lettera a), in aggiunta al rappresentante sindacale unitario è eletto il rappresentante per la sicurezza dai lavoratori, al loro interno, dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.
[...]
2. È compito della rappresentanza sindacale unitaria di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto delle norme del contratto nazionale e degli accordi locali applicabili nel cantiere a norma dell'Art. 39 e, in particolare, delle discipline:
- sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti;
- sulla prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro, tramite il rappresentante per la sicurezza;
- sul lavoro a cottimo;
- sull'orario di lavoro;
- sulla classificazione dei lavoratori.
3. Qualora insorga controversia individuale o plurima sull'applicazione del presente contratto o degli accordi locali di cui all'Art. 39 e in particolare delle discipline relative alle materie di cui al precedente comma, sarà operato il tentativo di conciliazione tra la rappresentanza unitaria sindacale e la Direzione aziendale. In caso di mancato accordo, la controversia stessa sarà deferita all'esame delle competenti Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il presente contratto, per un ulteriore tentativo di conciliazione, da esperirsi nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Organizzazione territoriale della richiesta avanzata dall'altra Organizzazione territoriale.
[...]
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto non risolte dalle competenti Organizzazioni territoriali saranno demandate alle Associazioni nazionali stipulanti.

Art. 102 Assemblee
A) Nell'unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o filiale o ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall'orario di lavoro, nonché nei limiti di dieci ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.
[...]
B) Nelle unità produttive con almeno 5 dipendenti per le quali non trovi applicazione l'Art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti, nel limite complessivo di otto ore annue, per partecipare ad assemblee a carattere territoriale, fuori dei luoghi di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Il numero dei dipendenti dell'unità produttiva è riferito al momento in cui l'assemblea è indetta.
[...]

Art. 104 Affissioni
La rappresentanza sindacale unitaria ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 105 Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana e dall'Associazione Sindacale Intersind con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nel presente contratto, si considerano parte integrante del contratto medesimo, nei limiti della rispettiva rappresentanza.
[...]

Art. 109 Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di leggi vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge del presente contratto.

Allegati al CCNL
Allegato H
Protocollo di intesa sul sistema degli organismi paritetici di settore

Le parti confermano il comune obiettivo per un sistema unitario degli Organismi paritetici di settore e si impegnano ad assumere iniziative congiunte per la piena realizzazione di tale obiettivo.
Con riferimento alla legge 19 marzo 1990, n. 55, le parti confermano che l'obbligo dell'osservanza della contrattazione collettiva comporta per le imprese esecutrici di opere pubbliche l'integrale applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, del contratto integrativo territoriale e degli obblighi di versamento e accantonamento nei confronti degli Organismi paritetici di settore.
Per la valorizzazione e il pieno sviluppo dell'attività degli Organismi paritetici territoriali di settore, le parti concordano sul ruolo fondamentale che a tali fini compete agli Organismi paritetici a carattere nazionale.
Il sistema degli Organismi paritetici nazionali è articolato su:
- Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili e Osservatorio;
- Formedil nazionale e relative articolazioni;
- Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Le parti concordano sul superamento del Comitato centrale di coordinamento, nei tempi e con le modalità che le parti si riservano di definire entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo.
Nel ruolo assegnato agli Organismi paritetici nazionali assumono rilievo primario i seguenti aspetti:
a) estensione su tutto il territorio nazionale della operatività degli Organismi paritetici territoriali, mediante il superamento delle eventuali difficoltà che possano emergere al livello locale;
b) coordinamento e verifica dell'attività degli Organismi territoriali, le cui scelte operative debbono essere improntate a criteri di efficienza, di produttività della spesa e di puntuale attuazione delle pattuizioni nazionali;
c) armonizzazione e maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio, anche mediante la verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse Edili;
d) uniformità degli adempimenti delle imprese verso gli Organismi paritetici territoriali, anche sul piano della modulistica compresa la certificazione di regolarità contributiva, e indicazioni sull'impiego dei mezzi conformatici, anche agli effetti di un appropriato scambio di informazioni tra gli Organismi medesimi;
e) integrale ed uniforme applicazione degli schemi unitari di bilancio previsti per le Casse Edili e gli Enti Scuola, allo scopo di consentire le opportune verifiche agli Organismi nazionali competenti;
f) adozione di rigorosi criteri di professionalità per la assunzione del personale dipendente degli Organismi paritetici;
g) effettiva operatività del principio che le soluzioni interpretative degli Organismi paritetici nazionali sono vincolanti per gli Organismi territoriali.
Le parti si riservano anche di studiare forme di composizione delle controversie che dovessero insorgere tra singoli Organismi territoriali.
Nelle circoscrizioni territoriali nelle quali non siano ancora costituiti l'Ente Scuola e/o il Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, le competenti Organizzazioni territoriali possono concordare di istituire un unico organismo ovvero di definire forme integrate di operatività dei due Enti.
L'assunzione di tutto il personale degli Organismi paritetici nazionali e territoriali è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti nazionali.
Per il finanziamento della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili e l'Osservatorio, le parti nazionali, previa verifica della situazione finanziaria del fondo autonomo previsto dall'accordo nazionale 8 febbraio 1989 e tenuto conto delle disponibilità del fondo medesimo, provvederanno a definire la decorrenza di un contributo annuo a carico delle Casse Edili pari allo 0,01% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'Art. 25 del CCNL.
Il finanziamento dell'attività del Formedil nazionale è regolamentato dal 6° comma dell'Art. 93. Sulla massa salari di competenza dal 1° ottobre 1995 il contributo dovuto dagli Enti Scuola al Formedil è fissato nella misura dello 0,01% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al comma precedente ed è destinato, salvo successive determinazioni delle parti nazionali in relazione ai progetti presentati, per lo 0,008% all'attività del Formedil e per lo 0,002% all'attività della Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Il contributo dello 0,002% alla Commissione nazionale per la prevenzione infortuni è amministrato dal Formedil con contabilità separata.

Allegato I
Regolamento della commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
1. Il sistema nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro è costituito dalla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni e dai Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Alla Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro sono affidate funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento dei Comitati paritetici territoriali.
Le deliberazioni adottate dalla suddetta Commissione in attuazione di norme obbligatorie di legge e di contratto sono vincolanti per i Comitati paritetici territoriali.
Le parti si riservano di decidere in ordine alla struttura operativa, in relazione ai progetti che verranno presentati dalla Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

2. La Commissione promuove e coordina l'attività dei Comitati paritetici territoriali mediante:
- assistenza tecnica ai Comitati esistenti e supporto a quelli di nuova istituzione;
- diffusione delle normative tecniche;
- informazioni sulla legislazione e giurisprudenza.

3. La Commissione è costituita da 12 componenti, di cui 6 designati dall'Ance e 6 dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni sottoscritte.
Uno dei componenti di parte imprenditoriale potrà essere designato dall'Associazione Sindacale Intersind.
Uno fra i membri nominati dall'Ance assumerà la funzione di Presidente su designazione dell'Ance medesima.
Uno fra i membri nominati dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni sottoscritte assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vicepresidente.
I membri della Commissione restano in carica per un triennio, salvo revoca da parte dell'Organizzazione designante.
4. La Segreteria è assicurata congiuntamente dall'Ance e dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni sottoscritte.