Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390 - Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 luglio 1982

Decreto convertito in
L. 12 agosto 1982, n. 597
 
Vedi, anche, DM 14 luglio 1982, L. 21 giugno 1986, n. 317, DM 16 novembre 1992, n. 568, art. 32, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 441

 Giurisprudenza Collegata: Corte Cost. 58/93;


Preambolo

Il Presidente della Repubblica:
 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare le funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana il seguente decreto:

Articolo 1

Qualora alla data del 1° luglio 1982 le unità sanitarie locali non abbiano iniziato l'esercizio effettivo delle funzioni dell'ANCC, dell'ENPI e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, loro trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, il prefetto, con proprio decreto, nomina un commissario, il quale esercita, nel territorio della provincia, i compiti già svolti dai predetti enti ed organi, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, convertito nella legge 23 marzo 1982, n. 97.
Il commissario di cui al precedente comma cessa, con decreto del prefetto, dalle sue funzioni al momento in cui le unità sanitarie locali inizieranno l'effettivo esercizio delle funzioni loro trasferite e comunque entro il 31 dicembre 1982.
Fino alla data del 31 dicembre 1982 le regioni possono chiedere ai commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC l'effettuazione di attività connesse all'esercizio, da parte delle unità sanitarie locali, delle funzioni di cui ai precedenti commi, assumendone gli oneri a carico degli stanziamenti alle regioni assegnati sul fondo sanitario nazionale.
Fermo il disposto di cui al primo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1982, riguardo ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature dell'ENPI e dell'ANCC, salvo quelli necessari per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del successivo art. 2 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441.

(Articolo abrogato dall' D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, art. 5)
 

Articolo 2

Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1982, all'ISPESL la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali, nonché il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato.
Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai fini della qualità dei prodotti.
Con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono essere autorizzati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma anche laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei, nonchè l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici limitatamente alla conformità dei prodotti di serie.
Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentito l'ISPESL.
Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma precedente, l'ISPESL opera alla stregua delle procedure e tariffe vigenti presso le amministrazioni attualmente competenti.
L'omologazione di impianti ed apparecchiature ai fini del contenimento dei consumi energetici e dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili resta disciplinata dall'art. 22 della legge 29 maggio 1982, n. 308. Restano ferme anche le competenze in materia di omologazione di materiali, impianti, apparecchiature e dispositivi ai fini antincendi attribuite dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

(Terzo e quinto comma abrogati dall'D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, art. 5; sesto comma soppresso dalla legge di conversione)

Giurisprudenza Collegata: Corte Cost. 233/1992;

Articolo 3

I provvedimenti di cui agli articoli 17 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, riguardo al personale ed ai beni dell'ANCC e dell'ENPI sono adottati di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto anche delle competenze attribuite all'ISPESL ai sensi del precedente art. 2.
In attesa che l'ISPESL inizi ad esercitare le competenze attribuite dal precedente art. 2, i commissari liquidatori dell'ANCC e dell'ENPI possono essere autorizzati, con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentito l'ISPESL, ad esercitare sino al 31 dicembre 1982 le funzioni omologative già loro spettanti ai sensi delle rispettive competenze istituzionali, nonchè adempimenti di gestione di competenza dell'ISPESL, all'uopo avvalendosi di personale compreso nel contingente da assegnare all'ISPESL ai sensi del precedente comma, ovvero, in via provvisoria, di personale compreso nel contingente da assegnare alle unità sanitarie locali, e ponendo altresì gli oneri finanziari, a carico delle rispettive gestioni, cui continueranno ad affluire, per l'anno 1982, i proventi delle attività svolte. L'ISPESL provvederà a rimborsare gli oneri stessi sullo stanziamento di cui al capitolo 6000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

(Comma abrogato dall'D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, art. 5)
 

Articolo 4

L'ISPESL, limitatamente all'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 2, primo comma, è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.
I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono, su conforme parere del comitato amministrativo dell'ISPESL, istituire, con decreto interministeriale, di concerto con il Ministro del tesoro, dipartimenti periferici dell'Istituto in ragione della dislocazione territoriale, della densità e del rilievo economico e produttivo delle imprese industriali utenti dell'attività omologativa. A integrazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 è istituito un dipartimento autonomo per l'esercizio delle attività di omologazione di cui al precedente art. 2, primo comma.
Il comitato amministrativo dell'ISPESL di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai seguenti componenti:
un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, designati dai rispettivi Ministri; tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, tra cui quelle delle aziende a partecipazione statale.
Il comitato esecutivo dell'ISPESL di cui all', è integrato dai membri del comitato amministrativo rappresentanti, rispettivamente, il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro e il Ministero delle partecipazioni statali, nonchè da due dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali.
Il comitato tecnico-scientifico dell'ISPESL, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai seguenti componenti:
un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un esperto designato dall'ENEL;
un esperto designato dall'ENI;
un esperto designato dall'IRI.

(Terzo, quarto e quinto comma abrogati dall'D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, art. 5)
 

Articolo 4 Bis

I decreti previsti dal presente decreto-legge sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Articolo 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.