Decreto Ministeriale 4 marzo 1982 - Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati.


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 marzo 1982


 

 

Preambolo
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:


Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia dei nuovi mezzi e sistemi di sicurezza;
Visto l'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il potere di stabilire l'obbligo e di fissare le modalità per i collaudi e le verifiche delle attrezzature per l'edilizia ed i ponteggi;
Visti gli articoli 39 e seguenti del decreto di cui al precedente comma, che stabiliscono le caratteristiche costruttive e di impiego dei ponteggi sospesi;
Considerata la necessità di disciplinare in forma organica e dettagliata, ai fini della sicurezza dei lavoratori, i ponteggi sospesi motorizzati;
Ritenuto che, ai medesimi fini di cui sopra, sia necessario che le predette attrezzature siano sottoposte a verifiche periodiche nonché a collaudo;
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;


Decreta:

Articolo 1

é riconosciuta l'efficacia, ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dei mezzi e sistemi di sicurezza specificati nell'allegato A al presente decreto in deroga alle norme di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, per quanto attiene alla costruzione ed all'impiego dei ponteggi sospesi motorizzati.

Articolo 2

I ponteggi di cui al presente decreto devono essere costruiti ed installati come stabilito dalle specifiche tecniche contenute nel succitato allegato A .
Inoltre essi, ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, devono essere collaudati (1) prima della loro messa in servizio e verificati ogni due anni per accertarne lo stato di funzionalità e di manutenzione ai fini della sicurezza dei lavoratori, conformemente a quanto disposto nell'allegato A già in precedenza richiamato.
Le funi dei ponteggi sospesi motorizzati devono essere sottoposte a verifiche trimestrali.
Il collaudo e le verifiche biennali sono affidate all'ispettorato del lavoro; le verifiche trimestrali sono effettuate a cura dei datori di lavoro, a mezzo di personale specializzato da essi scelto.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 maggio 1982, n. 146]

Articolo 3

Ogni apparecchio deve essere munito di una targhetta di identificazione e di un libretto di immatricolazione, redatto in conformità all'allegato B del presente decreto.
Il libretto è compilato in due copie delle quali una deve restare presso l'ufficio incaricato delle verifiche e l'altra presso l'impianto.
Su entrambi devono essere riportati i risultati del collaudo e delle verifiche biennali; quelli delle verifiche trimestrali possono essere riportati solo sul libretto presso l'impianto.

Articolo 4

La richiesta di collaudo va presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
La periodicità delle verifiche decorre dalla data di immatricolazione riportata nel libretto e l'utente dell'attrezzatura dovrà farne richiesta al competente ispettorato del lavoro almeno venti giorni dalla scadenza.
Qualora, alla data prevista per l'effettuazione della verifica biennale, l'apparecchio non sia verificabile perché fuori esercizio l'utente dovrà informarne l'ispettorato del lavoro. In tal caso, la verifica biennale sarà effettuata all'atto della successiva messa in esercizio.
Se, trascorsi quaranta giorni dalla richiesta di collaudo l'organo pubblico non vi abbia provveduto, l'apparecchio potrà essere egualmente messo in servizio previa effettuazione del collaudo di cui all'art. 2 da parte di ingegnere o architetto abilitati a norma di legge, il quale dovrà inoltre provvedere alla regolarizzazione delle due copie del libretto.

Articolo 5

Gli apparecchi in esercizio alla data del presente decreto dovranno adottare i sistemi di cui è riconosciuta l'efficacia ai sensi del decreto stesso -- ove non già rispondenti al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 -- entro un anno dalla medesima data.
Gli utenti che non otterranno dai costruttori dei ponteggi sospesi motorizzati l'adeguamento di cui sopra, dovranno provvedere in proprio -- entro il medesimo termine -- a tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto, ivi compresa la richiesta del libretto di immatricolazione.

Articolo 6

Sono approvati la specifica tecnica ed il modello del libretto di immatricolazione che fanno parte integrante del presente decreto.

Allegato 1
Allegato unico.
(Si omettono gli allegati).