Con ricorso, la ricorrente dottoressa C.G. chiedeva che l'Inail fosse condannato alla costituzione in proprio favore di una rendita, previa declaratoria che la malattia da lei denunziata era stata causata o concausata dalla sua attività lavorativa.
Secondo l'interessata il tumore al seno da cui era stata colpita era collegato all'attività di medico chirurgo svolta presso un reparto chirurgico di un ospedale pubblico.

La domanda è stata respinta dai giudici di merito sia di primo che di secondo grado - Ricorre in Cassazione - Respinto.


"La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta.
La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa.
Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari."
 
La ricorrente avrebbe dovuto dimostrare specificamente l'esistenza di un nesso di causalità, ed è pacifico che non lo ha fatto.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1583/2006 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMEO LUCIANA, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del 06/02/06, rep. 70042;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 243/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/10/2005 R.G.N. 432/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2009 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito l'Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;

udito l'Avvocato ROMEO LUCIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

Con ricorso del 2 maggio 2001, la ricorrente dottoressa C.G. ha proposto giudizio chiedendo che l'Inail fosse condannato alla costituzione in proprio favore di una rendita, previa declaratoria che la malattia da lei denunziata era stata causata o concausata dalla sua attività lavorativa.

Secondo l'interessata la patologia tumorale alla mammella da cui era stata colpita, e per la quale era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di quadrantectomia sx con svuotamento del cavo ascellare, era collegata all'attività di medico chirurgo svolta presso un reparto chirurgico di un ospedale pubblico.

La domanda è stata respinta dai giudici di merito sia di primo che di secondo grado.

Avverso la sentenza di appello, notificata il 16 novembre 2005, l'interessata ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, notificato a mezzo del servizio postale, con plico inviato, in termine, il 3 gennaio 2006, e pervenuto a destinazione il successivo giorno 9 gennaio.

L'Istituto assicuratore ha resistito con proprio controricorso, notificato, in termine, il 13 febbraio 2006.

Il ricorso è stato trasmesso alla Procura Generale che ha chiesto che la Corte, riunita in camera di consiglio, lo rigettasse per manifesta infondatezza.

All'adunanza in camera di consiglio del 10 giugno 2006 la Corte riteneva però che la controversia fosse trattata in pubblica udienza.

Entrambe le parti depositavano memorie, la ricorrente due successive.
 
 
Diritto

1. Nell'unico articolato motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 1124, del D.P.R. 9 giugno 1965, n. 482, del D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336, art. 1, comma 1, nonchè del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12, e degli artt. 116, 421, 434, 437 e 445 c.p.c., e art. 41 c.p., ed, infine, la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria.

Lamenta che la sentenza si era basata sostanzialmente sulle risultanze peritali, ma che da queste ultime era risultato che in realtà la Dott.ssa C. era esposta a radiazioni ionizzanti, e che tale esposizione era immediatamente e necessariamente connessa all'espletamento delle mansioni lavorative.
Perciò - a parere della ricorrente - non si poteva ritenere non sussistente un nesso causale tra l'attività lavorativa svolta ed il carcinoma, con la conseguente necessaria qualificazione della patologia denunziata come tecnopatia indennizzabile.

Sussisteva pertanto una contraddittorietà già all'interno della consulenza tecnica, e questa contraddittorietà si era riflessa sulla contraddittorietà della motivazione della sentenza. Contesta, inoltre, l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui nel caso di specie non sarebbe stato possibile riconoscere un sicuro e dimostrabile nesso causale tra il carcinoma e le radiazioni ionizzanti.

Non si era tenuto conto, però, del fatto che - come previsto dall'art. 41 c.c. - nel procedimento di verifica della sussistenza di un nesso di causalità si doveva dare rilevanza ad ogni antecedente.

2. Il ricorso non è fondato.

La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta.

La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa.

Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari.

3. Nel caso di specie, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, la dr.ssa C. svolge la propria attività professionale di medico chirurgo presso un ospedale pubblico (per l'esattezza l'Ospedale (OMISSIS)), è esposta come tale a radiazioni ionizzanti nel corso dell'attività diagnostica e terapeutica, ed è stata colpita da tumore mammario.

Era necessario determinare l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'insorgenza della malattia, e, comunque, di stabilire se si rientrava nell'ambito delle previsioni della tabella.

Dato che, come si è detto, il ricorso introduttivo è stato presentato il 2 maggio 2001, la tabella apposita, vale a dire quella di cui allegato n. 4 al D.P.R. n. 1124 del 1965, deve essere applicata nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte con il D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336.

Quest'ultima, al n.51, prevede, tra le "malattie" indennizzabili, le "malattie causate da:

a) radiazioni ionizzanti;

b) laser e onde elettromagnetiche con le loro conseguenze dirette";

e, tra le "lavorazioni", le:

"lavorazioni che espongono alle radiazioni ionizzanti, ai raggi laser ed alle onde elettromagnetiche".

Queste indicazioni sono generiche, e lo è in particolare quella relativa alle "lavorazioni".

Ciò significa che, in caso, di contestazione (come appunto nel caso di specie) il fatto che l'attività svolta rientri, o no, tra le lavorazioni che espongono alle radiazioni ionizzanti, ai raggi laser ed alle onde elettromagnetiche deve essere accertato volta per volta nei singoli casi.

In concreto questo costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

4. Evidentemente non può essere fatta rientrare nella tutela assicuraitiva obbligatoria (se non espressamente previsto, ed in questo caso non lo è) qualsiasi esposizione, anche occasionale e marginale, alle radiazioni, nè si può ritenere necessaria una esposizione sistematica e duratura.

Occorre, piuttosto, che vi sia stata una esposizione significativa che possa avere avuto efficacia causale sull'insorgenza della malattia.

Nel caso di specie il giudice di merito, seguendo le indicazioni contenute nella relazione del proprio consulente tecnico medico legale (e riportandone con diligenza nella motivazione i passaggi salienti), ha ritenuto che la dr.ssa C. sia stata effettivamente esposta all'azione di radiazioni ionizzanti, ma che il dosaggio delle radiazioni stesse non avesse superato i limiti di legge previsti dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, art. 4, punto 1.1., (per la precisione, del testo originario della norma, in vigore all'epoca dei fatti, prima che venisse sostituito dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, art. 4).

In questo modo il giudice del merito, seguendo l'indicazione del consulente d'ufficio, si è basato sul criterio del superamento, o meno, dei limiti stabiliti dalla legge come soglia di pericolo.

Proprio perchè si fonda su di una precisa indicazione del legislatore, il criterio appare razionale, nè ne è stato proposto uno diverso che non sia quello, del tutto generico, dell'inclusione nell'ambito della tutela assicurativa di ogni fatto morboso che possa essere stato causato, o concausato, da una qualsiasi forma di esposizione, anche del tutto marginale, a radiazioni avvenuta nel corso dello svolgimento di una attività lavorativa.

Il caso dell'attuale ricorrente non rientra, perciò, tra quelli indicati nella tabella;

5. La sentenza appare perciò del tutto corretta e conforme a diritto.

In un caso come questo non sussiste, infatti, nessuna inversione dell'onere della prova in favore della lavoratrice assicurata.

Non può essere escluso in maniera assoluta che l'attività lavorativa possa avere contribuito all'insorgenza della malattia, ma questo non è sufficiente per l'applicazione della norma di favore.

La ricorrente avrebbe dovuto dimostrare specificamente l'esistenza di un nesso di causalità, ed è pacifico che non lo ha fatto.

Il ricorso pertanto non può che essere rigettato.

6. Dato che il giudizio è stato proposto nel 2001, prima che il testo dell'art. 152 disp. att. c.p.c., venisse modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326), la norma si applica nella sua precedente formulazione, e, di conseguenza, l'assicurata ora ricorrente non può essere assoggettata all'onere delle spese.


P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2009