INTESA PER IL PREMIO SUPPLEMENTARE SILICOSI NEL COMPARTO PORFIDO


Addì 11 febbraio 2010 presso la Direzione Provinciale per il Trentino dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro si sono incontrati:

• l'INAIL Direzione Provinciale di Trento, rappresentata dal Direttore dott. Fabio Lo Faro;

- Confindustria Trento, rappresentata dal Presidente della Sezione Porfido p.i. Simone Caresia, dal Vicepresidente della Sezione Porfido cav. Marco Stenico e dal rag. Ezio Pisetta con l'assistenza del sig. Gianpietro Magagni;

- l'Associazione degli Artigiani e delle Piccole Imprese della Provincia di Trento rappresentata da suo Presidente sig. Roberto De Laurentis, dal Presidente Categoria Sezione Porfido sig. Ermanno Savoi e dai sigg. Ennio Bordato e Giancarlo Berardi;

per dare continuità applicativa a quanto tra le parti comunemente già definito nella dichiarazione di intenti del 7 giugno 2004 per lo sviluppo di un "Protocollo di intesa" a livello provinciale in merito alle modalità di indagine tecnica e di valutazione ed interpretazione dei dati sul rischio afferenti all'applicazione del premio supplementare silicosi nel comparto del porfido trentino, e quindi estendere la sperimentazione avviata nel 2006 in applicazione dei precedenti protocolli di intesa;
 

PREMESSO CHE:

▪ si intendono in questa sede integralmente richiamate e confermate le premesse della dichiarazione di intenti del 7 giugno 2004 e dei protocolli di intesa del 14.02.2006, dell'1.02.2007, 5.02.2008 e del 15.01.2009;
 

CONSIDERATI

▪ i risultati ottenuti dall'applicazione delle suddette intese negli ultimi 4 anni che evidenziano:
a) una ampia adesione delle ditte del settore;
b) una minore conflittualità nei rapporti tra le ditte e l'Inail;
c) una apprezzabile mappatura della realtà produttiva specifica con riguardo in particolare al rischio silice aerodispersa;
d) resistenza di una problematica tecnica determinata dall'utilizzo di differenti selettori che, come ormai noto nella comunità scientifica, forniscono risultati non sovrapponibili;
e) nell'applicazione delle precedenti intese il confronto dei dati espositivi, anche quando raccolti dalle parti nel pieno rispetto dei parametri procedurali previsti, mostra una sistematica differenza tra i rilevamenti di fonte Inail e quelli dei consulenti datoriali, in particolare per questi ultimi il dato gravimetrico risulta di norma di entità inferiore; tutto ciò comporta che al momento, con riferimento alla valutazione del rischio, i relativi dati espositivi non possono a priori essere considerati totalmente equivalenti;
 

VISTO

▪ quanto emerso ed esposto dalle parti in occasione dei precedenti incontri presso la Direzione Provinciale INAIL;

▪ che le parti sono consapevoli della problematica segnalata al precedente punto d) delle CONSIDERAZIONI e quindi resta inteso che, in attesa di un chiarimento presso la comunità scientifica sulla attendibilità in termini generali delle strumentazioni di campionamento (sono in corso specifici studi e ricerche scientifiche), l'Inail nel corso dell'attività di verifica non potrà attenersi ad una mera ed acritica accettazione dei dati espositivi aziendali;

▪ che le parti concordano sulla natura sperimentale del presente accordo procedimentale, la cui efficacia vogliono, anche per tale motivo, limitata al solo anno 2010, con incontro di verifica programmato a fine novembre 2010;

▪ che le parti concordano, altresì, sulla finalizzazione del presente atto ad una definizione, il più possibile partecipata e condivisa con le parti interessate, dei provvedimenti impositivi dell'Istituto medesimo, nell'intento comune di offrire perfetta, ma anche sollecita, osservanza ai disposti normativi, anche regolamentari o derivanti da istruzioni ministeriali o interne INAIL, via via susseguitisi sull'assai complessa tematica tecnica in esame, e si dichiarano sin d'ora impegnate a rivedere il presente accorda procedimentale, tanto ove qualsivoglia modifica della disciplina del premio supplementare silicosi dovesse intervenire, quanto, altresì, in caso di qualsivoglia richiesta di integrazione e/o modifica al presente accordo dovesse provenire dai competenti organi centrali o periferici INAIL ovvero dalle Associazioni datoriali.

Tutto ciò premesso si conviene di procedere nei termini di seguito indicati per la rilevazione del rischio silice ed il conseguente calcolo del premio supplementare:

1. Le ditte che procederanno ad un autonomo campionamento della silice ne daranno formale segnalazione all'Inail almeno sette giorni prima (via fax 0461374200 all'attenzione Contarp), onde consentire all'Istituto di esercitare le funzioni di vigilanza e controllo di propria competenza, eventualmente inviando propri tecnici per la verifica della congruenza delle procedure di campionamento e, qualora lo ritengano opportuno, eseguirne direttamente altri in parallelo.

Qualora l'Inail voglia provvedere ad un accesso in azienda per l'esecuzione di campionamenti, ne darà analogamente notifica con preavviso di almeno due giorni, onde consentire l'eventuale presenza di tecnici di fiducia della ditta che potranno, se l'azienda lo riterrà opportuno, eseguire campionamenti in parallelo.

Detti campionamenti dovranno essere effettuati entro il 30.10.2010 al fine di garantire la disponibilità dei risultati in tempo utile per permettere all'Inail di effettuare una valida rendicontazione entro la fine del 2010 e per le ditte di procedere alle valutazione del rischio specifico in tempo utile per ottemperare alla prossima autoliquidazione del premio (febbraio 2011)

2. Tutti i risultati raccolti con i citati campionamenti saranno accessibili alle parti direttamente coinvolte (azienda ed Inali), fatto salvo un uso riservato, e reciprocamente scambiati con allegati i certificati di analisi rilasciati dai laboratori.

Per ridurre i tempi ed agevolare lo scambio di informazioni le imprese possono delegare allo scopo direttamente i propri consulenti tecnici di fiducia, inviando copia della delega (via fax) agli uffici Inail.

Lo scambio reciproco dei dati espositivi andrà effettuato nel minor tempo possibile, comunque entro e non oltre il 15.12.2010.

3. Solo per le retribuzioni del'anno 2009, da regolarizzare entro il 16 febbraio 2010, le aziende che non hanno effettuato indagini sul rischio specifico nel periodo 2006/2009 e non ne posseggono di fonte Inail, per lo stesso periodo di riferimento, dovranno valutare il rischio secondo la proposta riportata nello studio di settore della CONTARP Trentino (presentato al 2° Seminario dei Professionisti CONTARP INAIL, Cuneo, gennaio 2001 "Obbligo assicurativo per silicosi (INAIL) per le ditte del settore dell'estrazione e lavorazione del porfido trentino"), e cioè: assenza di rischio per gli addetti alla movimentazione e presenza di rischio per tutti gli altri lavoratori (manovali di cava, piastrellisti, cubettisti, segantini, scalpellini, frantoisti, ecc.). Per questi ultimi il premio supplementare per il rischio silicosi sarà dovuto per il 55% delle retribuzioni, in linea con le considerazioni statistiche generali dello studio citato. Fatto salvo le mansioni che per la specifica ditta hanno avuto formale esenzione con un provvedimento Inail (ad oggi non revocato) non anteriore alla data dell'I.01.2003, allegandone obbligatoriamente copia all'adesione.

4. Le aziende che nel corso del quadriennio 2006/2009 hanno effettuato una o più indagini sul rischio silice o ne possiedono di fonte Inail, per lo stesso periodo di riferimento, per il calcolo del premio supplementare dovranno utilizzare i risultati così ottenuti, purché condivisibili dall'Istituto ed in particolare ottenuti con: procedure e metodi compatibili alle linee guida NIS, valutazione di tutte le mansioni presenti in azienda, un numero di campionamenti che sia statisticamente significativo, tempi di campionamento rappresentativi dell'intera giornata lavorativa, dato di esposizione giornaliero personale calcolato sulla base della concentrazione di quarzo respirabile misurata e della durata effettiva della giornata lavorativa, confronto con il valore di riferimento assicurativo Inail posto pari al momento a 0.05 mg/mc, confronto che deve tenere in debito conto della variabilità statistica del dato e dell'incertezza delle misure.
I dati di cui sopra potranno essere utilizzati purché rientranti nei parametri qualitativi limite (campionamento e determinazione analitica) posti dal laboratorio di analisi utilizzato.

In particolare queste aziende, consapevoli della problematica segnalata al punto d) delle CONSIDERAZIONI iniziali, dovranno riferirsi a tutti i dati espositivi a loro disponibili per il quadriennio in questione sia di fonte aziendale che di fonte Inail (per gli anni dal 2006 al 2009 sulla base dell'applicazione delle intese vi è stato un reciproco scambio di dati).

5. Le/ditte che si avvarranno del punto 4 dovranno altresì inviare entro 30gg dalla presentazione dell'autoliquidazione per i premi del 2010, la relazione tecnica o le relazioni tecniche sulla base della/e quale/i è stata effettuata la valutazione del rischio assicurativo, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 12 e 153 del T.U. (D.P.R. n. 1124/65 e s.m.i.), nella quale sia indicato anche il numero dei lavoratori della ditta distinti per mansione.

L'Inail qualora ravvisi nelle suddette relazioni l'assenza delle informazioni minime indispensabili, potrà richiedere all'azienda in forma scritta una implementazione dei dati. Nel caso la ditta non fornisca queste informazioni suppletive, l'Inail riterrà l'adesione imperfetta e tratterà l'azienda, in assenza di propri dati espositivi, secondo le modalità previste al punto 3.

6. Le ditte che intendono aderire alla presente Intesa dovranno segnalarlo in sede di autoliquidazione, consegnando contestualmente al previsto "modulo Inail per la dichiarazione delle retribuzioni" uno specifico "foglio di adesione" (differenziato a seconda delle modalità di adesione) che andrà compilato e sottoscritto in ogni sua parte (moduli di adesione riportati in allegato).

7. Per eventuali verifiche effettuate dall'INAIL che portino a risultati difformi dall'autoliquidazione eseguita secondo le regole dei punti 3 e 4, le retribuzioni saranno assoggettate alla reciproca regolarizzazione (positiva o negativa) a conguaglio con, nel caso peggiorativo, le cautele sanzionatone di cui al successivo punto.

8. In ossequio alla natura sperimentale di cui in premessa, e nelle more dell'acquisizione delle condizioni integrative d'efficacia (visti ed approvazioni degli indicati organi centrali INAIL) del presente accordo procedimentale, previste dalla dichiarazione d'intenti del 7 Giugno 2004 (sino alla verifica delle quali, le parti sono consapevoli, che lo stesso resterà inefficace), le associazioni imprenditoriali richiedono, sin d'ora, ad INAIL voler dare atto delle oggettive incertezze sulla tematica, inquadrando la presente fattispecie, nella propria circolare n. 73 del 19.12.2003, al capo 4.1 (regime sanzionatorio agevolato per omissioni derivanti da obiettive "complessità della fattispecie" e "difficoltà di interpretazione delle norme di settore"), dando al presente accordo procedimentale, all'atto dell'adesione delle singole imprese come ai punti 6. e 8., e ciò in particolare per l'eventualità non pervengano - o vengano espressamente negate - le precitate condizioni integrative d'efficacia, quanto meno, in relazione alle diverse concrete peculiarità delle imprese aderenti:
a) valore di dichiarazione di variazione di rischio ex artt. 12 e 153 del T.U. (D.P.R. n. 1124/65 e s.m.i.);
b) valore di auto-segnalazione della oggettiva problematica, per ipotetiche situazioni di evasione;
c) comunque, valore di formale richiesta di massima possibile riconduzione delle sanzioni di cui al precitato regime sanzionatorio.

9. Le Associazioni datoriali firmatarie della presente intesa daranno idonea informazione e diffusione della stessa presso le aziende del settore loro associate. Inoltre potranno in loro conto svolgere nei confronti di Inail opera di assistenza e/o supporto nelle more applicative della presente Intesa, ed a tale scopo forniranno entro 31.03.2010 un elenco esaustivo delle aziende associate operanti nel settore ed aderenti all'Intesa che avranno conferito la delega.

Letto, confermato e sottoscritto.

Associazioni datoriali
Inail

Modulo di adesione Intesa settore porfido del 11.02.2010 - Punto 3 e Punto 4 (pdf)

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Fonte INAIL