Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio sul lavoro - Con ricorso depositato in data 30 dicembre 2003 Di.An. conveniva in giudizio Su. S.r.l. e deduceva di esser rimasto vittima di infortunio lavorativo allorquando, - comandato "di rimuovere 4 lastre di marmo a mezzo del carro ponte", - le sue gambe erano rimaste schiacciate "sotto il peso delle lastre per circa mezz'ora" a causa del loro ribaltamento; che, pertanto, l'esclusiva responsabilità datoriale (nella causazione dell'evento) doveva, nella fattispecie, correlarsi alla violazione delle cautele prevenzionali imposte dall'operazione.
 
Costituitasi in giudizio la Su. S.r.l. resisteva al ricorso e, spiegando riconvenzionale di condanna per il risarcimento di danni da lite temeraria, per suo conto deduceva come (insussistente lo stesso nesso causale con le ex adverso denunciate lesioni che, per converso, andavano ascritte ad errori diagnostici e di cura) l'intera seriazione causale dell'evento dovesse ascriversi al fatto proprio del lavoratore.
 
Il Giudice rigetta le domande.
 
"le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono, in effetti, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose e, perciò, dirette a tutelare il lavoratore dagli incidenti derivanti (non solo dalla sua disattenzione, ma anche) da imperizia, negligenza ed imprudenza, così che la responsabilità del datore di lavoro (per l'omessa l'adozione di idonee misure protettive ovvero per omissione di controllo, e di vigilanza, sull'effettivo uso da parte del dipendente di dette misure) deve ritenersi esclusa (con interruzione del rapporto causale) solo per quelle situazioni in cui la condotta del lavoratore risulti del tutto avulsa dal procedimento predisposto nell'organizzazione del lavoro".
 
"Orbene pare allora evidente al Giudice che la serie causale che, nell'occasione in discorso, ha dato origine all'evento di danno interamente debba risolversi nell'anomala (e, ancor più, inusitata ed imprevedibile) condotta del lavoratore (così come dallo stesso interessato riferita e riportata, poi, al contesto lavorativo ricavabile dagli altri elementi di valutazione sopra riassunti), se è vero che, - del tutto indifferente la condizione dei cavi di acciaio del carro ponte (la cui tenuta non è in discussione) e lo stesso mancato funzionamento del sistema di allarme (che, peraltro, il lavoratore non era in condizione di poter attivare, se non soltanto dopo essersi liberato del carico delle lastre che lo avevano schiacciato in terra), - l'operazione di movimentazione delle lastre di marmo avrebbe potuto svolgersi in (assoluta) sicurezza sol se rispettato il comune (ed usuale) procedimento lavorativo (connotato, come premesso, dall'acquisizione della previa disponibilità del materiale, i cd. distanziatori, che si sarebbe dovuto impiegare per rendere possibile, giustappunto in sicurezza, la fase di sganciamento dei cavi di acciaio dal carico movimentato, e senza, dunque, dover ricorrere ad "ardite" manovre con diretta esposizione a pericolo della propria integrità personale); in buona sostanza la fonte del danno (e del pericolo) nella fattispecie identificandosi con una condotta lavorativa che, nel (più generale) contesto della normale (ed ordinaria) professionalità del lavoratore, veniva a derogare (non solo ai contenuti propri di quella professionalità, - sotto il profilo della pratica lavorativa acquisita e delle relative usuali modalità di svolgimento, - ma anche) ad accorgimenti di sicurezza del tutto evidenti e sperimentati, così quella condotta risolvendosi in una imprevedibile (quanto nemmeno necessaria) scelta del lavoratore che si poneva (del tutto) al di fuori dell'usuale procedimento lavorativo."

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Cassino, dr. Liberato Paolitto, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 568/2003 R.G.M.L., promossa con ricorso depositato in data 30 dicembre 2003

da

Di.An., elettivamente domiciliato in Cassino, alla P.za (omissis), presso lo studio dell'avv. Ma.Pi. che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso,

Attore

nei confronti di

Su. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Roma ed elettivamente domiciliata in Cassino, al C.so (omissis), presso lo studio dell'avv. Ar.Ca. che la rappresenta e difende per mandato a margine della memoria difensiva,

Convenuto

con l'intervento di

Al. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cassino, alla P.za (omissis), presso lo studio degli avv.ti Fr.As. e Pa.As. che la rappresentano e difendono per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa,

Terzo chiamato


Fatto

Con ricorso depositato in data 30 dicembre 2003 Di.An. conveniva in giudizio Su. S.r.l. e, svolgendo le conclusioni in epigrafe trascritte, così deduceva di esser rimasto vittima (il 1 agosto 1996) di infortunio lavorativo allorquando, - comandato "di rimuovere 4 lastre di marmo delle dimensioni ciascuna di cm. 2,70 x 80 x 3 circa, da una parte all'altra del piazzale, a mezzo del carro ponte;...", - nello svolgimento di siffatta operazione le sue gambe erano rimaste schiacciate "sotto il peso delle lastre per circa mezz'ora" a causa del loro ribaltamento; che, pertanto, l'esclusiva responsabilità datoriale (nella causazione dell'evento) doveva, nella fattispecie, correlarsi alla violazione delle cautele prevenzionali imposte dall'operazione eseguita e, nello specifico, al difetto di idonea (e preventiva) formazione alle mansioni, al mancato funzionamento del sistema di allarme (del carro ponte), alle stesse (tipiche) modalità di svolgimento (in sicurezza) di quel lavoro (partecipazione di almeno due addetti, fornitura di distanziatori idonei a garantire la liberazione del cavo di acciaio del carro ponte, idoneità di quegli stessi cavi al trasporto di carichi).

Costituitasi in giudizio la Su. S.r.l. resisteva al ricorso e, spiegando riconvenzionale di condanna per il risarcimento di danni da lite temeraria, per suo conto deduceva come (insussistente lo stesso nesso causale con le ex adverso denunciate lesioni che, per converso, andavano ascritte ad errori diagnostici e di cura) l'intera seriazione causale dell'evento dovesse ascriversi al fatto proprio del lavoratore che, nell'eseguire l'operazione comandata, aveva omesso ogni (sia pur generico e di semplice esecuzione) approntamento di sicurezza, in specie, così, procedendo allo sgancio del carico movimentato senza prima assicurarsi (della sua stabilità, nel punto di deposito, e, in particolare) di poter eseguire in sicurezza (dietro impiego di distanziatori) lo svincolo dei cavi di acciaio dal carico sollevato (in buona sostanza il lavoratore, oltretutto assumendo una posizione scorretta, avendo impiegato un palanchino per distanziare le lastre movimentate da quelle sulle quali le prime erano state poggiate, dalla forza così impressa essendo, perciò, conseguito il ribaltamento delle lastre movimentate).
Autorizzatane la chiamata in causa si è costituita in giudizio Al. S.p.A. che, nell'aderire alle difese svolte dalla convenuta (in punto di ricostruzione fattuale dell'accidente lesivo), ha comunque dedotto di dover rispondere nei soli limiti in polizza assicurativa tra le parti convenuti.

Assunta in corso di istruttoria la prova per interrogatorio e per testi "hinc et inde" capitolata nonché una C.T.U. medico legale (e successivi chiarimenti scritti) la causa, sulla documentazione dalle parti prodotta, è stata quindi discussa e decisa, con lettura del dispositivo, all'udienza del 25 giugno 2009.


Diritto

Il ricorso è destituito di fondamento e va senz'altro disatteso.
Converrà accedere alla disamina dei dati fattuali rilevanti ai fini della ricostruzione delle contestate responsabilità prendendo le mosse dalla stessa viva voce del ricorrente che (nel corso di indagini preliminari svolte nel procedimento aperto dalla locale Procura della Repubblica) aveva (già) dichiarato che "... All'epoca dell'infortunio lavoravo alle dipendenze della ditta Di. da circa sei anni con qualifica di conduttore macchine operatrici VII livello.
Il giorno dell'infortunio mi era stato ordinato dal sig. Di. di spostare delle lastre di marmo con l'ausilio del carroponte ... dopo aver spostato quattro lastre di marmo, dello spessore di circa tre cm. e di dimensioni di circa 200 cm. x 80 cm. ... ero intento a togliere le imbracature quando, a causa di una delle funi di acciaio che era rimasta incastrata, nel tentativo di sfilarla dalle lastre rimanevo con le gambe sotto le stesse lastre che si erano improvvisamente inclinate verso di me.
Precisamente, dopo aver sfilato la prima corda di acciaio, stavo tentando di togliere la seconda, facendo leva con un pezzo di ferro dietro le lastre per mantenerle sollevate, poiché le stesse erano già posizionate sulle traverse di legno ed appoggiate alle altre lastre...
Avevo svolto molte volte questa operazione di spostamento di lastre da un punto all'altro con l'uso del carroponte. Avevo operato sempre da solo ...".

Dichiarazioni, queste, che (nel corso del suo interrogatorio) il ricorrente ha (in buona sostanza) ribadito, e precisato, riferendo (ancora) che "... Preciso che per collocare le lastre sul cavalletto vengono utilizzati dei distanziatori in legno e ciò per consentire l'operazione di sfilamento dei due cavi di acciaio d'imbracatura che sostengono la lastra al carroponte. .. Quando arrivai con il carroponte all'altezza del cavalletto dove dovevo appoggiare la lastra notai che non c'erano i distanziatori.

Prima di effettuare lo spostamento delle lastre non avevo controllato se in prossimità vi fossero i distanziatori, né se c'erano davanti al laboratorio ... il giorno del mio incidente nelle vicinanze del cavalletto non ne vidi, quindi utilizzai come distanziatori pezzetti di marmo. ..
Io riuscii a sfilare un solo cavo; per l'altro utilizzai un palanchino perché si era incastrato tra marmo e marmo ... quando allentai la tensione del cavo di acciaio, questo si arricciò e quindi era più difficile sfilarlo.
Per cui mentre tentavo con il palanchino di distanziare la lastra di marmo questa mi cadde addosso. Preciso che mentre stavo eseguendo questa operazione mi trovavo davanti alla lastra spostato verso l'estremità.
Mentre ero intento a sfilare il cavo con una mano e a distanziare la lastra con il palanchino, mi aiutavo con l'anca per tenere la lastra che poi si è sbilanciata e mi è caduta sulle gambe.
Il cavo dei comandi del carroponte era comunque distanziato da me per cui io non potetti azionarlo in alcun modo.
In quel momento sul piazzale non c'era nessuno; io sono rimasto schiacciato dalla lastra per circa mezz'ora. Mi sono liberato da solo riuscendo ad avvicinare il cavo dei comandi che trascinai a me utilizzando il cavo già sfilato. Azionai il carroponte che sollevò la lastra e mi liberai così.
Provai a suonare l'allarme ma non venne nessuno".

Deve, ora, rilevarsi come gli esiti istruttori rinvenienti dalla prova (orale e documentale) in corso di causa assunta abbiano esplicitato rispettivamente:
1) che il ricorrente era (specificamente) formato alle mansioni dal cui svolgimento l'accidente lesivo in cognizione ebbe a conseguire, per dir meglio venendo, così, in rilievo un'attività (movimentazione, con macchina operatrice, di carichi costituiti da lastre di marmo) che costituiva (proprio) la professionalità dal lavoratore promessa (e impegnata) nello svolgimento del rapporto di lavoro (cfr., - oltre alle sopra riportate dichiarazioni, ed ai testi Ru.En., Va.Gu., Ca.Al., Mi.An., Ve.Gi., - la sentenza del Giudice del lavoro di questo Tribunale pronunciata, in distinto giudizio, il 12/16 giugno 2000);
2) che la stessa operazione in discorso (nell'ambito di azienda di lavorazione, e di commercializzazione, di prodotti del marmo) costituiva attività di natura (assolutamente) rutinaria e (abitualmente) svolta (dallo stesso ricorrente) secondo specifiche di sicurezza (legate, cioè, al "modus agendi") consolidate (in particolare con impiego di c.d. distanziatori per consentire lo svincolo dei cavi di acciaio del carro ponte dalle lastre di marmo movimentate, una volta queste lastre posate in appoggio contro cavalletti o altre lastre già in posa; cfr., in particolare, i testi Va.Gu., Ca.Al., Ve.Gi.);
3) che il carro ponte risultava periodicamente (anche a cavallo dell'evento lesivo in cognizione) sottoposto a verifica, e sempre con riscontro positivo sul suo corretto funzionamento (cfr. i verbali di verifica periodica al fascicolo di parte convenuta).

Rileva, quindi, il Giudice che la responsabilità del datore di lavoro (ai sensi dell'art. 2087 cod. civ.) ha fondamento contrattuale, - perché così posta una (autonoma) obbligazione di sicurezza che (secondo quel meccanismo, tipico del rapporto di lavoro subordinato, costituito dall'integrazione del contenuto contrattuale, - che non è interamente rimesso alla disciplina convenzionale delle parti, - ai sensi degli artt. 1322 e 1374 cod. civ.) va ricondotta allo stesso contratto (quale obbligazione ulteriore, di fonte legale, che integra il contenuto delle pattuizioni individuali e che ne costituisce minimo di tutela non derogabile), così che, in caso di inadempimento (da parte del debitore di sicurezza, il datore di lavoro), trova applicazione l'art. 1218 cod. civ. e, cioè, una presunzione legale di colpa (in quanto sullo stesso debitore grava l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per adempiere, cioè che l'inadempimento è "stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"; cfr., ex plurimis, Cass. 19 luglio 2007 n. 16003, Cass. 25 maggio 2006 n. 12445), - e che, così ricostruita, quella "... non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento .." (cfr., nei termini, Cass. 25 agosto 2003 n. 12467 cui adde, ex plurimis, Cass. 18 febbraio 2000 n. 1886, Cass. 5 febbraio 2000 n. 1307, Cass. 20 ottobre 1998 n. 10405); ed ancora che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono, in effetti, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose e, perciò, dirette a tutelare il lavoratore dagli incidenti derivanti (non solo dalla sua disattenzione, ma anche) da imperizia, negligenza ed imprudenza, così che la responsabilità del datore di lavoro (per l'omessa l'adozione di idonee misure protettive ovvero per omissione di controllo, e di vigilanza, sull'effettivo uso da parte del dipendente di dette misure) deve ritenersi esclusa (con interruzione del rapporto causale) solo per quelle situazioni in cui la condotta del lavoratore risulti del tutto avulsa dal procedimento predisposto nell'organizzazione del lavoro
(si è soliti, perciò, far riferimento ai concetti di abnormità, e assoluta imprevedibilità, della condotta del lavoratore; cfr., tra le tante, Cass. 23 marzo 2007 n. 7127, Cass. 13 settembre 2006 n. 19559, Cass. 25 maggio 2006 n. 12445, Cass. 28 luglio 2004 n. 14270, Cass. 24 marzo 2004 n. 5920, nella giurisprudenza penale della Corte cfr. poi, ex plurimis, Cass. 13 marzo 2008, Pi., Cass. 29 febbraio 2008, Ra., Cass. 26 ottobre 2006, Pa., Cass. 7 giugno 2005, Pi., Cass. 3 novembre 2004, Vo., Cass. 7 luglio 2003, Ma.).

Orbene pare allora evidente al Giudice che la serie causale che, nell'occasione in discorso, ha dato origine all'evento di danno interamente debba risolversi nell'anomala (e, ancor più, inusitata ed imprevedibile) condotta del lavoratore (così come dallo stesso interessato riferita e riportata, poi, al contesto lavorativo ricavabile dagli altri elementi di valutazione sopra riassunti), se è vero che, - del tutto indifferente la condizione dei cavi di acciaio del carro ponte (la cui tenuta non è in discussione) e lo stesso mancato funzionamento del sistema di allarme (che, peraltro, il lavoratore non era in condizione di poter attivare, se non soltanto dopo essersi liberato del carico delle lastre che lo avevano schiacciato in terra), - l'operazione di movimentazione delle lastre di marmo avrebbe potuto svolgersi in (assoluta) sicurezza sol se rispettato il comune (ed usuale) procedimento lavorativo (connotato, come premesso, dall'acquisizione della previa disponibilità del materiale, i cd. distanziatori, che si sarebbe dovuto impiegare per rendere possibile, giustappunto in sicurezza, la fase di sganciamento dei cavi di acciaio dal carico movimentato, e senza, dunque, dover ricorrere ad "ardite" manovre con diretta esposizione a pericolo della propria integrità personale); in buona sostanza la fonte del danno (e del pericolo) nella fattispecie identificandosi con una condotta lavorativa che, nel (più generale) contesto della normale (ed ordinaria) professionalità del lavoratore, veniva a derogare (non solo ai contenuti propri di quella professionalità, - sotto il profilo della pratica lavorativa acquisita e delle relative usuali modalità di svolgimento, - ma anche) ad accorgimenti di sicurezza del tutto evidenti e sperimentati, così quella condotta risolvendosi in una imprevedibile (quanto nemmeno necessaria) scelta del lavoratore che si poneva (del tutto) al di fuori dell'usuale procedimento lavorativo.

Ove, poi, va ribadita la completa indifferenza causale (nella seriazione di danno) delle altre (pur reclamate) deficienze prevenzionistiche posto che, da un lato, la condizione dei cavi di acciaio non si presentava ("ex se") quale fonte di pericolo nello svolgimento dell'incarico assegnato (come dire che, una volta correttamente eseguita la procedura finalizzata allo sganciamento dei cavi dal carico movimentato, sol per questo si sarebbe ultimato in sicurezza quell'incombente lavorativo) e, dall'altro, che il corretto funzionamento del sistema di allarme del carro ponte (il cui allegato malfunzionamento è contraddetto, però, dalla accertata obiettiva funzionalità del carro ponte ad opera degli organi pubblici ispettivi) in alcun modo avrebbe potuto impedire l'evento (ovvero ridurne le conseguenze dannose), ed una volta che il lavoratore dovette trovarsi nelle condizioni di attivare quell'allarme solo dopo essersi liberato delle lastre che gli erano cadute addosso (così interamente esaurendo la loro azione lesiva).

Nelle sopra svolte ragioni di rigetto rimanendo assorbito l'esame di ogni altra questione, così come pur tra le parti controversa, ritiene il Giudice che, - esclusa ogni ipotesi di responsabilità processuale aggravata che non può (all'evidenza) correlarsi al mero dato dell'esito (negativo) del giudizio (specie ove, così come nella vicenda in cognizione, un siffatto esito attenga a fattispecie non agevolmente ricostruibile e sul piano fattuale e su quello della sistemazione concettuale), in disparte poi che la domanda di risarcimento del danno (ai sensi dell'art. 96 c.p.c.) pur sempre postula che la parte "abbia quanto meno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentirne al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa" (cfr. Cass. 12 dicembre 2005 n. 27383, Cass. S.U. 20 aprile 2004 n. 7583, Cass. 19 luglio 2004 n. 13355, Cass. 9 settembre 2004 n. 18169), - le spese del giudizio debbano interamente compensarsi tra le parti (per giusti motivi correlati alla obiettiva controvertibilità delle questione trattate), solo quelle di C.T.U. rimanendo a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Di.An. nei confronti di Su. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con l'intervento di Al. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., così provvede:

1. rigetta le proposte domande;

2. compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;

3. pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di C.T.U. separatamente liquidate.

Così deciso in Cassino il 25 giugno 2009.

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2009.