Tipologia: Ipotesi di accordo per il rinnovo
Data firma: 20 febbraio 2010
Validità: 01.01.2010 - 30.04.2013
Parti:
Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,
Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Turismo, Confcommercio
Fonte: FISASCAT-CISL
Sommario:
Indice |
Titolo VI - Trattamento economico
|
Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo 20 febbraio
2010
Il giorno 20 del mese di febbraio 2010, tra la Federazione
delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - Federalberghi; la Federazione
Italiana Pubblici Esercizi - Fipe; la Federazione Italiana delle Associazioni
delle Imprese di Viaggi e Turismo - Fiavet; la Federazione delle Associazioni
Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta - Faita; con la
partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e
Servizi e delle piccole e medie imprese - Confcommercio imprese per l'Italia; la
Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità - Federreti; e la
Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - Filcams Cgil, con
l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil); la
Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo
- Fisascat Cisl, con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati
Lavoratori (Cisl); la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi -
Uiltucs; visto il protocollo interconfederale del 22 gennaio 2009, il CCNL
Turismo 19 luglio 2003, l'accordo 12 giugno 2008 e l'accordo
di rinnovo del CCNL Turismo del 27 luglio 2007 si è stipulata
la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo.
Politiche per il governo del settore
Integrale applicazione
della contrattazione
Le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e
contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali,
comunitarie) nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi
interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o
aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative
nella categoria ed al rispetto della normativa prevista dalla
legge n. 296 del 2006
in materia di trasparenza delle imprese.
Per tal via, le parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione
cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per
tutte le imprese che operando nel settore evitando, per questa via, fenomeni di
dumping, ma anche una unicità di riferimento per i lavoratori che operano nelle
attività del settore e che dal contratto traggono diritti, strumenti di
emancipazione e crescita professionale.
Ristorazione collettiva - appalti
Le Parti, considerato
- il Protocollo di intesa nel CCNL sugli appalti;
- il lavoro svolto a livello europeo nel corso del dialogo sociale con la
definizione da parte di Effat (Federazione europea dei sindacati
dell'alimentare, dell'agricoltura, del turismo ed affini) e Ferco (Federazione
Europea della Ristorazione Collettiva in Appalto) della "guida sull'offerta
economicamente più vantaggiosa", la cui presentazione ufficiale è avvenuta a
Bruxelles, il 24 e 25 gennaio 2006;
- l'emanazione periodica, ai sensi della
legge n. 327 del 2000,
da parte del Ministero del Lavoro dei decreti sulla determinazione del costo
della manodopera utile al committente ad interpretare l'incidenza del costo
della manodopera sul servizio fornito;
nel ritenere necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi
a quelli esistenti, favoriscano la creazione di un mercato nel quale si
affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste,
sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle
norme contrattuali, chiedono alle Istituzioni ai vari livelli:
a) l'adozione di un provvedimento che disciplini le caratteristiche dei soggetti
che operano nel campo della ristorazione collettiva al fine di verificare, da
parte di enti appaltanti, anche attraverso la predisposizione di elenchi o
registri di accreditamento, presso le organizzazioni nazionali di rappresentanza
(Anci, Regioni, etc.) la capacità operativa e finanziaria delle aziende che
intendono partecipare alle gare;
b) che venga inserito nei bandi di gara il riferimento al CCNL applicato
sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello
nazionale e territoriale;
c) l'emanazione di un apposito provvedimento che codifichi le norme per
l'effettuazione del sistema della gara pubblica da indire solo con il criterio
del rapporto qualità/prezzo;
d) il rilascio di una certificazione di ottemperanza attraverso il documento
unico di regolarità contributiva;
e) prevedere, in caso di ATI Consorzi d'imprese e/o cooperative,
l'individuazione preventiva delle percentuali di prestazioni previste in
contratto che saranno assunte dalle imprese facenti parte di detti soggetti
giuridici;
f) l'emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un
apposito DPCM che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara
con offerta economicamente più vantaggiosa, con specifico riferimento agli
obiettivi indicati nel presente protocollo,così come previsto dall'articolo 23,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con la
determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con anche fissati i criteri di
vincolo alla esclusione delle offerte anomale.
Attività in concessione
Le parti condividono che anche il sistema delle concessioni debba trovare nelle
normative precisi riferimenti che vincolino le procedure di assegnazione delle
concessioni a norme ben precise, soprattutto laddove il concedente ha natura
pubblica.
In tali norme vanno introdotte le clausole sociali utili a garantire i livelli
occupazionali e le condizioni contrattuali dei lavoratori già operanti nella
concessione.
Titolo I - Validità e
sfera di applicazione
All'articolo 1, comma 1, del CCNL Turismo 19 luglio 2003, il punto VI)
Imprese di viaggi e turismo è sostituito dal seguente:
IV) Imprese di viaggi e turismo, tour operator e network di agenzie di
viaggi e turismo
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla
definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio
e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi,
Filiali, Succursali, ecc.) le imprese, i tour operator e i network di Agenzie di
Viaggi e turismo che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita di
pacchetti turistici;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose,
studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione
e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
[...]
Titolo II - Relazioni sindacali
Pari opportunità
Dopo l'articolo 7 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, come modificato dall'accordo
di rinnovo del 27 luglio 2007, è inserito il seguente:
Articolo ...
(1) Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità
istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a
termine entro il 30 giugno 2010 l'analisi della evoluzione qualitativa e
quantitativa dell'occupazione femminile nel settore.
(2) Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la
Commissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei
dati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche
disponibili presso gli organismi bilaterali (Osservatorio EBNT, Forte, Fondo
Est, Fondo Fast, Quas, Fonte) nonché presso gli enti pubblici e le
amministrazioni competenti.
(3) L'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo dovrà assicurare in ogni
bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale
analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle parti per
l'individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni
femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.
Secondo livello di contrattazione
L'articolo 10 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, come modificato dall'accordo
di rinnovo del 27 luglio 2007, è sostituito dal seguente:
Articolo 10
(1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
(2) Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a tre anni.
(3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che
abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge:
- a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
- a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti
e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove
nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di
viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale;
- a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo
quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità
produttiva.
(4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle
imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che
ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente
previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti
alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative
congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
[...]
(6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle
strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni
stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
(7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli
comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle
organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole
organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi
negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato
paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
[...]
(10) Le parti condividono l'obiettivo di dare piena attuazione alla
contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino
difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla
presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se
successiva - senza che sia avvenuta l'attivazione del tavolo di trattativa o in
presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle parti potrà chiedere
l'intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Le
organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, a fronte della
richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel
territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della
contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le
condizioni di normalità sindacale di cui al comma 5, per un periodo di sessanta
giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
[...]
Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
[...]
Il comma 1 dell'articolo 13 del CCNL Turismo 27 luglio 2007, è sostituito dal
seguente:
(1) Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto
dell'attuale prassi contrattuale, non potrà avere per oggetto materie già
definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente
stabilito dal presente Contratto.
All'articolo 13, comma 3 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, dopo la lettera aa)
è inserita la seguente:
ab) iniziative volte al prolungamento delle fasi stagionali di attività, anche
mediante l'attivazione degli istituti di cui all'articolo 8 del presente
contratto e degli altri istituti contemplati dalla legge e dalla contrattazione.
[...]
Bilateralità
Dopo l'articolo 21 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, è inserito il seguente:
Articolo ...
(1) Le parti convengono sull'opportunità di svolgere un'analisi approfondita
delle modalità di organizzazione e funzionamento della rete degli enti
bilaterali del turismo.
(2) In tale ambito, particolare attenzione sarà dedicata alle ricognizione delle
risorse disponibili, delle funzioni effettivamente svolte, delle risorse
destinate allo svolgimento di tali funzioni, anche analizzando i servizi
realmente resi dagli enti bilaterali e dai centri di servizio ai lavoratori ed
alle imprese.
(3) Per lo svolgimento di tale analisi, le parti si avvarranno dell'assistenza
tecnica dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, che presenterà un
primo rapporto in tempi utili per consentire alle parti di esaminare i risultati
e di assumere le conseguenti determinazioni entro il 30 giugno 2010.
Tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro
Dopo l'articolo 24 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 è inserito il seguente:
Articolo
(1) E costituita una commissione tecnica che esaminerà - anche avvalendosi del
supporto dell'EBNT - i compiti affidati alle parti sociali dal
decreto legislativo n.
81 del 2008, al fine di individuare e proporre entro il 31
marzo 2010 gli eventuali adattamenti da apportare alle disposizioni contrattuali
vigenti.
Titolo III - Classificazione del personale
Professionalità
Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica per approfondire i
temi connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento
all'esame comparativo con la situazione in atto nei sistemi turistici
dell'Unione europea e dell'area del Mediterraneo ed alla necessità di
adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto
ed ai processi di sviluppo orizzontale e verticale della professionalità. I
risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle
parti stipulanti il CCNL Turismo sei mesi prima della scadenza del presente
contratto.
Titolo IV - Mercato del lavoro
Appalto di servizi
La disciplina dell'appalto di servizi introdotta dall'accordo
di rinnovo del 27 luglio 2007 è modificata come segue:
Capo X - Appalto di servizi
Articolo
(1) L'azienda, quando intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un
servizio in precedenza gestito direttamente, convocherà le RSA o la RSU, che
potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle
parti stipulanti il presente accordo, al fine di informarle in merito ai
seguenti punti:
- attività che vengono conferite in appalto;
- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore e dei conseguenti
obblighi inseriti nel contratto di appalto derivanti dalle norme di legge in
tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro,
di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione
collettiva nazionale;
- esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e del potere
direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
(2) Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al
comma 1.
(3) Entro tale termine, su richiesta delle RSA o della RSU, sarà attivato un
confronto finalizzato a verificare la possibilità di raggiungere intese in
merito alla disponibilità di formule organizzative diverse dall'appalto di
servizi, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al mantenimento
dell'unicità contrattuale nonché al trattamento da applicare ai dipendenti che
già prestavano servizio presso l'azienda appaltante, con particolare riferimento
agli eventuali servizi offerti ai lavoratori della stessa.
(4) Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui
al comma 1. Oltre tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà
d'azione.
(5) Esperite le procedure di cui ai commi precedenti, in relazione agli appalti
di servizi di pulizia e riassetto delle camere, l'appaltante utilizzerà solo
appaltatori che si impegnino a corrispondere, ai lavoratori che già prestavano
servizio con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'azienda
appaltante e che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro,
un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quanto
previsto dal vigente CCNL Turismo, comprensivo dell'assistenza sanitaria
integrativa e di eventuali ulteriori servizi offerti dall'appaltante ai propri
dipendenti (es. vitto) a parità di livello e di mansioni svolte, fermo restando
che, ai sensi dell'articolo 2103 del
codice civile,
l'appaltatore non potrà trasferire il lavoratore da un'unità produttiva ad
un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
(6) Quanto previsto al comma precedente si applica ai suddetti lavoratori anche
in caso di successivi cambi d'appalto sempreché dal libro unico del precedente
appaltatore ne risulti la stabile adibizione all'esecuzione del servizio di cui
trattasi per i sei mesi precedenti il cambio di appalto.
(7) Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano ai villaggi turistici
e ai complessi turistico ricettivi dell'aria aperta.
(8) L'azienda potrà rivolgersi alla commissione paritetica di cui all'articolo
25 o 27 per richiedere di attestare la sussistenza di un appalto genuino.
(9) Ai fini del raggiungimento degli accordi individuali di cui alla lettera a)
del comma 5, il datore di lavoro e il lavoratore potranno rivolgersi alla
Commissione di conciliazione di cui all'articolo 29 del CCNL Turismo 19 luglio
2003, con l'assistenza dell'organizzazione alla quale ciascuna delle parti
aderisce o conferisce mandato.
(10) Sono fatte salve le disposizioni degli accordi territoriali che regolano la
materia disciplinata dal presente articolo.
Telelavoro
Dopo il capo X del CCNL Turismo 19 luglio 2003, come modificato dall'accordo
di rinnovo del 27 luglio 2007, è inserito il seguente:
Capo XI - Telelavoro
Articolo ...
(1) In relazione alla disciplina del telelavoro nel settore Turismo, le parti
concordano nel fare riferimento all'accordo
interconfederale per il recepimento dell'accordo
quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra
Unice/Ueapme, Ceep e Ces del 9 giugno 2004, allegato al presente Contratto.
Lavoratori stranieri
Il capo XI del CCNL Turismo 19 luglio 2003, come modificato dall'accordo
di rinnovo del 27 luglio 2007, è integrato come segue:
Competenze linguistiche
Articolo ...
(1) Le parti si impegnano a promuovere lo svolgimento di piani formativi
settoriali e/o territoriali volti a favorire l'apprendimento della lingua
italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali sarà richiesto il
cofinanziamento del fondo di formazione continua per il settore terziario.
Rinnovo del permesso di soggiorno
Articolo ...
Traduzione del testo contrattuale
Articolo ...
(1) Le parti affidano all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo il
compito di predisporre la traduzione in lingua straniera (inglese, francese,
tedesco, spagnolo, arabo, rumeno) di una sintesi dei principali diritti e doveri
dei lavoratori, che sarà predisposta dalle parti stesse.
Titolo V - Rapporto di lavoro
Modalità di godimento del
riposo settimanale
Dopo l'articolo 115 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 è aggiunto il seguente:
Modalità di godimento del riposo settimanale
Articolo ...
(1) Fermo restando quanto previsto dal presente CCNL in materia di consultazione
e confronto sulle modalità di godimento del riposo settimanale e sulla
distribuzione degli orari e dei turni, salvo diversa previsione della
contrattazione integrativa, qualora il riposo settimanale sia fruito ad
intervalli più lunghi di una settimana, la durata complessiva di esso ogni
quattordici giorni deve corrispondere a non meno di ventiquattro ore consecutive
per ogni sei giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo
giornaliero.
(2) Le parti convengono che le modalità di godimento del riposo settimanale di
cui al comma precedente rispondono ad esigenze oggettive tipiche del settore
turismo in quanto volte a favorire:
- l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con
particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle aziende che
non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
- la conciliazione della vita professionale dei lavoratori con la vita privata e
le esigenze familiari.
(3) Il presente articolo sostituisce la norma transitoria di cui all'accordo
27 luglio 2007, che a decorrere dal 1° gennaio 2010 cessa di
avere applicazione.
Titolo VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Malattie oncologiche
Le disposizioni introdotte dall'accordo
di rinnovo del CCNL Turismo 27 luglio 2007 sono modificate
come segue:
(1) Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da
una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale
territorialmente competente, il periodo di aspettativa generica di cui
all'articolo 166 sarà prorogato anche se eccedente i 120 giorni.
(2) Gli interessati dovranno far pervenire all'azienda, prima della scadenza del
centoventesimo giorno di aspettativa generica, l'ulteriore certificazione medica
a comprova dello stato di salute e della inidoneità alla ripresa del lavoro,
contenente i giorni di proroga concessi dal medico curante o dalla struttura
ospedaliera.
Titolo XII - Pubblici esercizi
Concessioni
Il Capo XV della parte speciale Pubblici esercizi è sostituito dal seguente:
Capo XV - Subentro in rapporti di concessione o in contratti di locazione e/o
affitto di ramo di azienda in centri commerciali
(1) Considerato che il mercato della ristorazione e somministrazione di alimenti
e bevande si svolge anche attraverso attività discendenti da concessioni
pubbliche o private tramite la partecipazione a bandi di gara, e che questi
debbono essere composti e regolamentati, dai soggetti competenti, sulla base di
una serie di procedure finalizzate a garantire condizioni di trasparenza,
un'adeguata qualità del servizio, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il
rispetto degli obblighi previsti dal CCNL e dalla contrattazione integrativa
aziendale / territoriale stipulata dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, nonché a favorire la puntuale osservanza
delle regole in materia di lavoro, con riferimento alle norme sulla sicurezza,
al rispetto dei trattamenti retributivi e normativi esistenti ed agli oneri
previdenziali conseguenti, le parti, nell'obiettivo di favorire la creazione di
un mercato delle concessioni nel quale possano affermarsi soggetti in grado di
offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di
capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, tutelando nel
contempo i lavoratori interessati, convengono di estendere l'area di
applicazione degli articoli da 346 a 354 alle ipotesi di subentro di nuovo
operatore ad altro, in successivi rapporti di concessione e in contratti di
locazione e/o affitto di ramo di azienda in centri commerciali.
Sale bingo
Le parti convengono di istituire una commissione paritetica per approfondire i
temi connessi alla classificazione e alle relative mansioni del personale delle
sale bingo alla luce della delicata evoluzione del settore e del relativo stato
di salute.
Per intanto ai fini del regolamento apprendistato professionalizzante del
settore Turismo, si farà riferimento alle mansioni ed alla classificazione in
essere.
Allegati
Regolamento apprendistato professionalizzante settore turismo
Premesso che:
- l'apprendistato nel settore Turismo rappresenta un importante strumento per
l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un
canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per
l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro;
- l'articolo 2 della
legge 14 febbraio
2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e
mercato del lavoro" che, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma
5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ha previsto il riordino dei rapporti di
lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'apprendimento in azienda
e, in particolare, l'apprendistato quale strumento formativo che contribuisce
alla produttività e qualità del lavoro anche nella prospettiva di una formazione
superiore che integra formazione e lavoro;
- il
decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 ha dato attuazione alle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio
2003, n. 30;
- l'articolo 49, comma 5, del
decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 ha previsto che "la regolamentazione
dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante é rimessa alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano regionale" nel rispetto di alcuni principi e criteri
direttivi fra i quali: "la previsione di un monte ore di formazione formale,
interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la
acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali" e "la presenza di un
tutore aziendale con formazione e competenze adeguate";
- l'articolo 23, comma 2, del
decreto legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito, con modifiche, dalla
legge 6 agosto 2008,
n. 133, ha introdotto all'articolo 49 del
decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, il comma 5 ter che stabilisce che "in
caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma
5.
In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante
sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti
bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione
di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata
e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento
della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel
libretto formativo";
- l'accordo
di rinnovo del CCNL Turismo 27 luglio 2007 ha innovato la
disciplina dell'apprendistato attivando l'apprendistato professionalizzante.
Le Parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, convengono di
attuare quanto disposto dall'articolo 49, comma 5 ter, del
decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le disposizioni di cui alla presente
intesa saranno applicabili, per quanto compatibili e fatte salve successive
intese, anche all'apprendistato per l'esercizio del diritto dovere di istruzione
e formazione (articolo 48,
decreto legislativo n.
276 del 2003) e per l'apprendistato di alta formazione
(articolo 50,
decreto legislativo n.
276 del 2003).
Articolo 1
(1) La formazione aziendale, secondo quanto disposto dall'articolo 49, comma 5
ter, secondo periodo, del
decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, è la formazione svolta secondo i
criteri ed i requisiti stabiliti nel presente regolamento.
(2) Il presente regolamento costituisce un "sistema minimo standard di regole"
per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante in caso di formazione
esclusivamente aziendale, immediatamente applicabile da qualsiasi azienda del
settore Turismo, di qualsiasi dimensione, uniformemente su tutto il territorio
nazionale, con la possibilità di esplicitare la durata e il percorso formativo
adattandolo alle proprie esigenze aziendali e, laddove l'azienda ne ravvisi
l'opportunità, di usufruire dell'assistenza degli enti bilaterali del turismo.
(3) La integrale applicazione delle disposizioni del CCNL Turismo 27 luglio 2007
ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa,
previdenza complementare, enti bilaterali e formazione continua costituisce
condizione indispensabile per l'utilizzo degli strumenti previsti dal presente
regolamento.
Articolo 2
(1) La formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale,
informale e non formale, comprensivi di un monte ore di formazione di base e di
formazione tecnico professionale.
(2) L'attività formativa può essere svolta dal datore di lavoro, anche
avvalendosi di strutture formative esterne organizzate o dell'ente bilaterale.
La formazione può essere svolta anche tramite lo strumento della formazione in
modalità e-learning ed in tal caso anche l'attività di accompagnamento potrà
essere svolta attraverso l'impiego delle tecnologie informatiche e strumenti di
tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.
(3) L'attività formativa può svolgersi anche al di fuori dell'orario di apertura
al pubblico. Qualora l'attività formativa si svolga al di fuori del turno di
lavoro, le ore di formazione saranno retribuite, fermo restando che le stesse
non rientrano nel computo dell'orario di lavoro.
(4) L'azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto di
quanto previsto all'articolo 1, comma 3 della presente intesa, attraverso la
dichiarazione allegata al presente accordo, che andrà inviata all'Ente
bilaterale del turismo competente per territorio (o all'EBNT per le aziende
multilocalizzate), provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza,
assumendone la responsabilità, e attestando la sussistenza dei seguenti
requisiti:
a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore) in possesso di
titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e almeno due anni
di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel
piano formativo individuale;
b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati nel presente accordo
ed esplicitazione, eventuale, delle aree tematiche su cui verte la formazione,
in rapporto alla specifica aziendale e/o del percorso individuale.
c) compilazione della "scheda formativa".
(5) Il datore di lavoro che intenda optare per la formazione esclusivamente
aziendale invierà una comunicazione all'ente
bilaterale del turismo competente per territorio.
Articolo 3
(1) Le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori
aderenti alle parti stipulanti il presente accordo possono altresì concordare di
affidare al sistema degli enti bilaterali, la verifica della conformità dei
piani formativi per la rispondenza alle disposizioni di legge e alle
disposizioni contenute nel presente accordo. Il monitoraggio dell'attuazione del
piano formativo è affidato all'Osservatorio sull'apprendistato che sarà
appositamente costituito all'interno degli enti bilaterali del turismo
competenti per territorio, in composizione paritaria tra le associazioni
datoriali e dei lavoratori, firmatarie del contratto nazionale, che opererà
senza ulteriori costi per le aziende e i lavoratori.
(2) Per le aziende multilocalizzate la verifica di cui al comma 1 è svolta
dall'ente bilaterale nazionale del turismo, al quale è affidato anche il compito
di monitoraggio.
Articolo 4
(1) L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione al livello di
inquadramento, con le seguenti modalità:
- 120 ore medie annue per i livelli secondo e terzo;
- 100 ore medie annue per i livelli quarto, quinto e sesto super;
- 80 ore medie annue per il livello sesto.
(2) Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato
la cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui
ai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base
alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
(3) Qualora l'impresa si avvalga dell'ente bilaterale per la verifica del piano
formativo individuale, l'impegno formativo di cui ai commi precedenti è ridotto
di un quarto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste
dall'articolo 1, comma 3, del presente regolamento.
(4) Per i territori in cui non sia operativo l'ente bilaterale o la commissione
paritetica, la riduzione di cui al comma precedente è comunque applicabile in
relazione agli apprendisti coinvolti in un percorso formativo corrispondente
alle mansioni da svolgere (università, scuola secondaria di secondo grado,
istituto professionale, attinenti al turismo).
Articolo 5
(1) Gli articoli seguenti identificano, per ciascun comparto, i profili
formativi dell'apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi
dell'articolo 49, comma 5 ter, del
decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Nel caso la singola azienda intenda
avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte speciale della
presente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione dell'ente bilaterale
competente. L'ente bilaterale del Turismo competente per territorio invia ogni
sei mesi i nuovi profili formativi all'EBNT per la loro eventuale
formalizzazione nella contrattazione collettiva del settore.
(2) Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa
attestazione nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, l'EBNT potrà stipulare apposita
convenzione con l'Isfol.
(3) Per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento si applicano le
norme del CCNL Turismo 27 luglio 2007.
(4) Le diposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a partire dal
1° gennaio 2010 e, in quanto applicabili, si rivolgono anche agli apprendisti
assunti prima della data di stipula del presente accordo.
Articolo 6
(1) Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, con
riferimento alle aziende alberghiere, ai porti e agli approdi turistici
(articolo 1, comma 1, punti I e VII CCNL Turismo 19 luglio 2003), ai complessi
turistico ricettivi dell'aria aperta (articolo 1, comma 1, punto II CCNL Turismo
19 luglio 2003) e ai rifugi alpini (articolo 1, comma 1, punto VIII CCNL Turismo
19 luglio 2003), in attesa di definire i profili formativi, fermo restando
quanto previsto dal presente regolamento, con particolare riferimento alla
durata della formazione, sono confermate le indicazioni recate dall'Accordo
di rinnovo del CCNL Turismo 27 luglio 2007, per le quali
l'esplicitazione del percorso formativo potrà avvenire anche mediante rinvio ai
profili di seguito elencati, così come delineati dal gruppo di esperti designati
dal Ministero del Lavoro, dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca,
dalle Regioni e dalle Parti Sociali, con il supporto tecnico dell'Isfol.
...omissis...