LEGGE 26 febbraio 2010, n. 25 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (10G0042) (GU n. 48 del 27-2-2010 - Suppl. Ordinario n.39)

testo in vigore dal: 28-2-2010

 

Giurisprudenza Collegata: Consiglio di Stato n. 1409/2014;

 


 

 


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 5 dell'articolo 1, del comma 4 dell'articolo 3 e del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 febbraio 2010

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano


Avvertenza:
Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2009.
A norma dell'art. 15 comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e oridinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato qui di seguito.


Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194

 

Omissis

 

All'articolo 6:

 

Omissis

9-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi".

 

Omissis