Tipologia: Accordo
Data firma: 28 gennaio 2010
Parti: Fincantieri e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Cantieristica, Fincantieri
Fonte: FIM-CISL
Sommario:
Dichiarazione Documento contenente le Linee di Applicazione della "Regolamentazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo di cui all'art. 49 D.Lgs. 81/09", predisposto dal gruppo di lavoro paritetico sicurezza, ex Accordo 1 Aprile 2009 e Verbale del 16 Luglio 2009. Ambito di Applicazione Individuazione dei RLS di Sito Produttivo |
Compiti dei RLS di
Sito Produttivo e modalità di svolgimento Formazione dei RLS di Sito Produttivo Verifica Allegato Estratto Decreto Legislativo 81/08 Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza |
Dichiarazione
Con la definizione del testo di regolamentazione allegato alla presente
dichiarazione, il Gruppo di Lavoro Paritetico Sicurezza ritiene conclusa
l'attività allo stesso assegnata, relativamente alla disciplina, all'interno di
Fincantieri, per la l'applicazione dei RLS di Sito Produttivo ex art. 49
D.Lgs. 81/08.
Resto confermato che per quanto concerne le altre tematiche
(Informazione/Formazione - Attribuzioni e Responsabilità dei preposti;
sorveglianza sanitaria; interventi in caso di pericolo grave ed immediato), il
gruppo di lavoro terrà specifiche riunioni per definirne le linee applicative
entro il 31/03/2010.
Roma 28 Gennaio 2010
Documento contenente le Linee di Applicazione della "Regolamentazione dei
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo di cui
all'art. 49 D.Lgs.81/09", predisposto dal gruppo di lavoro paritetico sicurezza,
ex Accordo 1 Aprile 2009 e Verbale del 16 Luglio 2009.
Ambito di Applicazione
Unità Produttive Fincantieri con riferimento sia alle attività aziendali che a
quelle svolte dalle Imprese Appaltatrici.
Individuazione dei RLS di
Sito Produttivo
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo è
individuato, su iniziativa e condivisione delle OO.SS.LL. firmatarie dell'Accordo
1/4/2009 e del
Verbale 16/7/2009, tra i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo in
possesso dei requisiti, congiuntamente sussistenti, di seguito riportati
▪ presenza stabile ed abituale all'interno
del sito produttivo.
▪ conoscenze tecnico/normative, nonché della
struttura organizzativa presente all'interno del sito produttivo di Fincantieri,
necessarie ad intervenire, per la materia specifica, sull'intero ciclo
produttivo.
▪ conoscenza adeguata delle specificità
dell'intero sito produttivo.
Con riferimento al numero di RLS presenti all'interno delle Unità Produttive
Fincantieri, tenuto conto sia di quanto riportato nell'Accordo
del 1/4/09, sia di quanto già previsto nei precedenti accordi
che hanno interessato altri comparti produttivi si è valutata l'opportunità di
individuare il loro numero con riferimento alla media annuale di addetti
complessivamente presenti all'interno del sito produttivo.
Compiti dei RLS di Sito Produttivo e modalità di svolgimento
Per quanto attiene ai compiti dei RLS di Sito Produttivo si fa esplicito
richiamo a quanto previsto dagli art. 49 e 50 del
D.Lgs. 81/08
che si allegano al presente documento.
Inoltre, al fine di consentire ai RLS di sito produttivo di esercitare le
attribuzioni affidate ai RLS in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo
in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza, si conviene che le stesse
possono essere svolte come sotto riportato:
▪ Accessi all'interno delle aree produttive:
potranno avvenire con le medesime modalità con cui oggi operano i RLS di
Fincantieri; tali accessi al fine di garantire la effettività delle verifiche e
degli interventi di miglioramento della sicurezza, dovranno essere effettuati,
di norma, alla presenza del capo cantiere ditta e Servizio di Prevenzione e
Protezione di Fincantieri.
▪ Richiesta di documentazione specifica in
materia di sicurezza - Richiesta di Incontri con RSPP Aziendale - Richiesta di
incontro con Datore di Lavoro
Per le materie in oggetto ed altri adempimenti di natura formale i RLS di sito
produttivo dovranno formalizzare una richiesta al Responsabile dell'imprésa
Appaltatrice, indirizzata p.c. anche a Fincantieri.
L'impresa appaltatrice dovrà dare riscontro a tali richieste entro e non oltre
10 gg. in caso contrario i RLS di sito potranno richiedere l'intervento della
Direzione di Stabilimento per il tramite del Responsabile del Personale.
Nell'ambito del "Sistema Sicurezza" di Fincantieri sono previste, ad
integrazione di quanto già stabilito dalla normativa di riferimento (art. 35 -
D.Lgs. 81/08
"Riunione Periodica"), Sopralluoghi e Riunioni con cadenza settimanale e
quindicinale, mirate ad assicurare il continuo monitoraggio sull'applicazione
delle norme di sicurezza e l'adozione delle misure di prevenzione e protezione
per la riduzione- eliminazione dei rischi presenti nell'ambiente lavorativo
A tale riguardo si opererà suda base dei seguenti criteri guida:
Il numero dei RLS di sito produttivo presenti all'interno degli Stabilimenti
Fincantieri viene individuato con riferimento alla presenza media annuale di
addetti complessivamente presenti all'interno del sito produttivo seguendo il
criterio di seguito indicato
1 RLSS fino a 400 addetti (media annua anno precedente)
3 RLSS da 401 a 2500 addetti (media annua anno precedente)
6 RLSS oltre i 2500 addetti (media annua anno precedente);
In fase di prima applicazione, sulla base dei criteri sopra indicati, il numero
dei RLS di sito produttivo da individuare negli stabilimenti Fincantieri
risulterà il seguente:
Monfalcone n. 6 RLSS, Marghera n. 6 RLSS, Sestri n. 3 RLSS,
Ancona n. 3 RLSS,
Castellammare n. 3 RLSS, Palermo n. 3 RLSS,
Muggiano n. 3 RLSS, Riva Trigoso n.
3 RLSS.
Entro 1 mese dall'approvazione delle parti del suddetto regolamento, vengono
individuati, nell'ambito di una riunione convocata dalle OO.SS.LL Territoriali a
cui prendono parte tutti i RLS delle aziende che operano all'interno dell'Unità
Produttiva Fincantieri, i candidati aventi i requisiti di cui sopra e si
procederà poi alla loro elezione.
Le OO.SS.LL. provvederanno a comunicare formalmente alle organizzazioni
datoriali il nominativo dei RLS di sito produttivo.
Fatte salve diverse modalità di designazione derivanti da modifiche introdotte
dalla Contrattazione Collettiva Nazionale, tale prassi dovrà essere espletata
con le stesse modalità, anche in occasione dei rinnovi delle RSU di Fincantieri,
in modo da procedere ad eventuale nuova nomina dei RLS di sito Produttivo.
A tale riguardo si conviene che i RLS di Sito produttivo abbiano titolo a
prendere parte, unitamente alle altre funzioni aziendali previste (Capo Centro,
Capo Officina, Capi Prodotto, RSPP, RLS, Servizi Generali, ecc.), a tali
attività ed intervenire sulle tematiche riguardanti i rischi interferenziali e
le iniziative mirate alla individuazione delle misure di prevenzione protezione
e degli interventi di sicurezza necessari alla loro eliminazione.
Rientra nel ruolo di RLS di Sito Produttivo lo svolgimento dell'attività di
Coordinamento nei confronti dei RLS appartenenti alle Imprese Appaltatici
presenti all'interno del sito produttivo.
Al fine di consentire tale attività di Coordinamento si prevede di convocare
Riunioni di Coordinamento tra tutti gli RLS del sito produttivo con cadenza
bimestrale. Si prevede altresì che con cadenza di norma semestrale, ad uno degli
incontri suddetti sia prevista la partecipazione anche dei RSPPP delle aziende
che operano all'interno dei Sito Produttivo.
La convocazione di tali incontri di Coordinamento sarà promossa dai RLS di sito
produttivo; Fincantieri si impegna a garantire la logistica degli incontri
all'interno del Stabilimento.
Al fine di assicurare ai RLS di sito produttivo la possibilità di espletare le
loro funzioni, si conviene che le ore necessarie allo svolgimento da parte dei
RLS di Fincantieri del ruolo di RLS di Sito rientrino tra quelle già previste
nel Monte Ore Sindacale di cui agli accordi vigenti.
Formazione dei RLS di Sito
Produttivo
Per quanto attiene all'attività di Formazione prevista per i RLS di sito
produttivo, si prevede quanto segue:
I contenuti della formazione dei RLS aziendali sono quelli fissati dall'art. 37
comma 11 del
D.Lgs. 81/08;
la durata della formazione dei RLS aziendali viene assolta conformemente a
quanto previsto dall'accordo
interconfederale del 22 giugno 1995 in materia di Igiene e
sicurezza sul Lavoro e dal successivo accordo integrativo del 4 Aprile 1996.
In questa prima fase di applicazione dell'Accordo, successivamente alla loro
nomina, i RLS di Fincantieri individuati quali RLS di sito produttivo prederanno
parte nel corso del 2010 a 16 ore di formazione aventi come tema specifico: Il
Ruolo dei RLS di sito produttivo, la Valutazione dei Rischi Interferenziali,
l'attività di Coordinamento. Tempi, modalità e contenuti, riguardanti l'attività
di formazione dei RLS di Sito Produttivo, saranno concordati con le OO.SS.
nazionali di riferimento.
Lo svolgimento dell'attività di formazione in parola dovrà essere programmata
entro il mese di Giugno 2010.
Verifica
Premesso che
▪ La regolamentazione contenuta nel presente
documento è stata adottata con l'obiettivo di dare applicazione preliminare
all'art. 49 del
D.Lgs. 81/08,
attesa l'articolazione delle attività presenti nei contesti produttivi
dell'Azienda,
▪ La regolamentazione sarà sottoposta a
verifica non appena su tale materia saranno intervenute le definizioni a livello
di contrattazione collettiva nazionale e/o interconfederale, alla quale rinvia
il comma 3 del citato art. 49, per gli eventuali adeguamenti e correttivi che si
dovessero rendere necessari.
Ciò premesso si ritiene opportuno prevedere comunque una verifica ad un anno
dall'applicazione della presente regolamentazione al fine di valutarne
funzionamento e congruità dei criteri qualitativi/quantitativi complessivamente
adottati con la regolamentazione stessa.
Roma, 28 Gennaio 2010