Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 21 luglio 1988
Parti:
Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato
Fonte: CNEL
Sommario:
Accordo Interconfederale
La Confartigianato [
], la Confederazione Nazionale dellartigianato - Cna [
],
la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - Casa [
], la Confederazione
delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - Claai [
], Cgil [
], Cisl [
.],
Uil [
].
Viene stipulato il presente Accordo Interconfederale
Relazioni sindacali
Confartigianato, Cna, Casa, Claai, Cgil, Cisl e Uil al fine di realizzare gli
impegni congiuntamente assunti nellaccordo interconfederale del 27 febbraio
1987 nei termini di cui alla Premessa dello stesso accordo, concordano sulla
individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra
Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una gestione congiunta e
responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici
e sociali.
Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello
nazionale, sugli argomenti già delineati nellaccordo del 27 febbraio 1987
(previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti
pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di
relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono limpegno
allattuazione di quanto sopra indicato.
Nellambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze
a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul
territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema
complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con
suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con lintesa
delle parti.
Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a
livello nazionale attraverso:
a. la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed
occupazionale dellartigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo,
raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dai CCNL;
b. la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo
propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e
mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano
con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del
mercato del lavoro;
c. lintervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria di
sviluppo dellartigianato per la valorizzazione della rappresentanza
dellassociazionismo dellimprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle
varie sedi istituzionali;
d. la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare
riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad
adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti
fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte delle
imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali,
contrattuali;
e. la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno,
congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse,
appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f. la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente
concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate
convergenze.
Al fine di verificare lattuazione di quanto previsto al presente capitolo, le
parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.
A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative
analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla
realizzazione delle politiche per lartigianato di competenza dellente
regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le
Commissioni bilaterali regionali previste nellaccordo del 27.2.1987.
Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, Cna, Casa, Claai e le
Confederazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil, concordano sullo sviluppo di un
sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto
di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed
organizzative.
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1. Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS.
stipulanti, del presente accordo, intendendosi per queste ultime le
organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria,
su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un
determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi
permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2. Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte
fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni artigiane
firmatarie, in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali
o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3. Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con larticolazione
dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei settori artigiani, per cui
le parti concordano che esse non comportano listituzione di un ulteriore
livello di contrattazione territoriale.
4. I rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese
artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando
quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5). Detti rappresentanti non
potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5. In relazione ai punti precedenti e a modifica dellaccordo del 21/12/83 tutte
le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dei settori
artigiani, a partire dalla data del suddetto accordo accantoneranno in un fondo
per le attività di cui al 1° comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2°
dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in
forza al momento del versamento.
Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate
rispettivamente:
- a L. 7.500 annue per dipendente per lattività della rappresentanza (1° comma
punto 1);
- a L. 1.500 annue per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali
(2° comma punto 1).
Detti valori varranno per lattuale vigenza contrattuale.
6. I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a
livello regionale tra le parti.
In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla
firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma
restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo
entro un anno.
7. Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto
precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello
regionale, ad una verifica per garantire lunicità della rappresentanza dei
lavoratori.
A partire dallentrata in vigore del presente accordo e fino allarmonizzazione
suddetta non si procederà allelezione di delegati in aziende diverse da quelle
dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i
contratti e gli accordi esistenti.
8. Le parti riconfermano limpegno al pieno e permanente rispetto dello spirito
e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti
previste dai CCNL artigiani.
Con riferimento a quanto sopra, le OO.SS. e le OO.AA. esamineranno, in sede
conciliativa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dei
rappresentanti sindacali qualora gli stessi siano stati individuati tra
lavoratori dipendenti da imprese artigiane.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento
dellavviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà
esecutivo; analogamente lassenza delle OO.AA. comporterà la revoca del
provvedimento.
9. I rappresentanti di Cgil-Cisl-Uil, comunque espressi, durano in carica almeno
un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.
10. Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa
vigente in materia - Legge 300/1970 - Legge 604/1966 - Legge 533/1973 e agli
articoli 2118 e 2119 codice civile.
Dichiarazione a verbale del ministro
Il Ministro dichiara che laccordo prevede che le OO.SS. definiscano
autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.
Dichiarazione a verbale di Cisl e Uil
Cisl e Uil dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti sindacali
di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate
alle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione
dellattività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via
continuativa. In questo caso, le strutture Cisl e Uil presenteranno alle aziende
interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la
durata del mandato ricevuto dalle rispettive organizzazioni sindacali.
Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque
garantita la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 3°
e 4° comma dellart. 31 della Legge 300/70 - Statuto dei diritti dei lavoratori.
Confartigianato, Cna, Casa e Claai prendono atto di tale dichiarazione.
Dichiarazione a verbale della Cgil
La Cgil dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiuntamente
alle altre OO.SS. i propri rappresentanti.
Dato che laccordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori
dipendenti, la Cgil dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i
loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale
interessato.
La Cgil definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità
della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.
Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti.
Protocollo per il
regolamento del fondo
1. Ai fini della gestione dellaccantonamento e della ripartizione delle risorse
di cui al punto 5) del presente accordo interconfederale viene costituito un
fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS.
2. Le imprese verseranno le quote al fondo di cui al punto precedente attraverso
lINPS e secondo modalità previste nella specifica convenzione.
3. In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro tre mesi
dalla data della presente intesa, il versamento sarà effettuato direttamente
dalle imprese artigiane al Fondo regionale.
4. Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo
di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento dellEnte bilaterale,
possono definire modalità equivalenti e sostitutive di quanto stabilito ai punti
precedenti.
5. Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati
relativi ai versamenti di cui sopra.
6. Il fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i
bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente accordo
interconfederale entro 30 giorni dalla data delleffettivo versamento.
7. Il fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per
settore merceologico.
8. Il fondo regionale comunque invia alle organizzazioni nazionali stipulanti i
dati di rendiconto ogni 3 mesi.
9. Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la
prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse
accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse
ai bacini individuati e ai soggetti interessati designati dalla OO.SS. e
previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi.
A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse
parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il
criterio della provenienza territoriale.
10. La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle
designazioni che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA.
firmatarie.
11. A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente
elaborati nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), 2° comma, del
presente accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse
necessarie.
12. Per lattuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello
spirito degli impegni assunti nella prima parte dellaccordo, saranno utilizzate
le risorse come specificamente indicato al punto 5) dello stesso.
13. Nella fase intermedia prevista dal comma 1° del punto 7), resta inteso che
le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non
concorreranno alla costituzione del fondo.
Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del fondo stesso,
quanto versato.
Nota a verbale
Cgil-Cisl-Uil confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare
il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti
sindacali.
Confartigianato, Cna, Casa e Claai prendono atto della nota a verbale.
Le Confederazioni Artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per
questultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive
federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo
economico svolto dal comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare il
patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale,
indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le
specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sullindividuazione
di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i
lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.
A tal fine si conviene quanto segue:
1. Allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio di professionalità
di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti
istituiranno al livello regionale un fondo intercategoriale.
2. Il fondo di cui al punto 1) sarà gestito in maniera paritetica dalle
articolazioni regionali delle OO.AA. e dalle OO.SS. firmatarie, le quali entro
il 30/10/1988 in un apposito incontro definiranno le norme di funzionamento e
gli organi di gestione del fondo medesimo.
3. Il fondo regionale provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al
reddito dei lavoratori delle imprese interessate da sospensioni temporanee delle
attività causate da eventi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà
dellimprenditore, secondo i criteri e le modalità indicati ai punti 7), 9),
11), 12).
4. Il fondo regionale provvederà inoltre ad erogare prestazioni per gli
imprenditori artigiani e per il sostegno alla impresa, secondo i criteri e le
modalità di cui al punto 16) comma 2°.
5. Fermo restando gli scopi solidaristici generali, le parti stipulanti a
livello regionale, laddove ne ravvedano lesigenza e le condizioni, potranno
concordare eventuali articolazioni subregionali del fondo.
6. La presente normativa si applica ai settori coperti da CCNL artigiani
stipulati, ai sensi dellaccordo interconfederale del 21/12/83, dalle
Organizzazioni firmatarie del presente accordo, ad esclusione delledilizia,
dellautotrasporto e della panificazione.
Nota a verbale
Per quanto riguarda il settore della panificazione verrà effettuata una
verifica congiunta entro l1/10/1988.
7. Ferma restando lesclusione di crisi congiunturali anche temporanee, a titolo
esemplificativo gli eventi che potranno dare luogo alle prestazioni del fondo di
cui al punto 2) andranno individuati tra i seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da
richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dellerogazione delle fonti energetiche causata da fattori e
soggetti esterni allimpresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e
soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato.
In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori
eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
8. In caso di articolazione sub-regionale del fondo per aree di produzione
omogenea, ad eccezione di quanto previsto al punto 7), le parti potranno
individuare eventi diversi da quelli sopra indicati, compatibilmente con le
disponibilità economiche.
9. In ogni caso, per tutti gli eventi considerati, la durata degli interventi
del fondo sarà limitata.
Tale durata nonché lentità degli interventi saranno stabilite dalle parti
regionali in apposito regolamento.
10. Il fondo si darà le articolazioni operative al fine di garantire rapidità e
funzionalità degli interventi.
11. Per ogni fondo verrà istituita una Commissione permanente paritetica, che
esaminerà in tempi rapidi le domande di intervento delle imprese interessate,
valutando la conformità degli eventi denunciati e dei loro effetti, alle
finalità per cui il fondo è costituito.
12. Le provvidenze verranno erogate dal fondo allimpresa, e tramite
questultima ai lavoratori interessati.
13. La gestione del fondo predisporrà gli opportuni strumenti di rendicontazione
per controllare lavvenuta erogazione ai soggetti interessati.
14. Entro il 30/9/1988 sarà istituita una Commissione nazionale paritetica che,
entro il 15/11/1988, valuterà i problemi di carattere contributivo, relativi
alle attività di sostegno del fondo e diramerà alle parti regionali le
indicazioni necessarie.
Tale commissione sarà inoltre investita dei compiti di cui ai punti 19), 20) e
fornirà indicazioni per il superamento di eventuali controversie interpretative
che si manifestassero a livello territoriale.
15. Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al fondo con una
quantità pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e
contingenza per dipendente, di cui rispettivamente 8 e 2 saranno iscritte in
capitoli di bilancio separati già richiamati al punto 3) e al punto 4).
La retribuzione di riferimento ai fini della contribuzione al fondo è quella
prevista dal CCNL di appartenenza per loperaio specializzato.
16. Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi
di sostegno al reddito dei lavoratori.
Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno
alle imprese che, a titolo esemplificativo, saranno:
- il ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dellattività produttiva dovute a fattori e
soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali allimpresa, quali attività formative, di diffusione delle
tecnologie, ecc.
17. Il fondo potrà essere accantonato presso gli Enti Bilaterali regionali.
18. Le provvidenze del fondo saranno riservate alle imprese che abbiano
adempiuto agli obblighi previsti dal presente contratto ed alle norme previste
dai regolamenti localmente definiti.
19. Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle
prestazioni di cui ai punti 3 e 4 verrà destinata ad un fondo nazionale di
compensazione suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti,
impresa) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il
funzionamento del predetto fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione
di cui al punto 14.
20. A carico del fondo regionale potranno essere stipulate forme di
assicurazione volte a garantire la continuità degli interventi, secondo gli
orientamenti espressi dalla Commissione di cui al punto 14.
21. A livello regionale, le parti valuteranno la consistenza di eventuali
residui di gestione, al fine di concordare utilizzi aggiuntivi.
22. In sede regionale, le parti potranno altresì attivarsi congiuntamente nei
confronti degli Enti pubblici, per interventi a sostegno delle finalità per cui
il fondo è costituito, fermo restando quanto previsto in termini di gestione al
punto 2).
23. I versamenti annuali di cui al punto 15) avverranno anticipatamente entro il
15 gennaio di ciascun anno.
Il primo di tali versamenti che si riferirà al 1989, sarà effettuato entro il 15
gennaio 1989, e sarà calcolato moltiplicando il numero dei lavoratori dipendenti
occupati al 31/12/88 nella impresa artigiana per le 10 ore previste calcolate
secondo quanto previsto al punto 15 ultimo comma.
24. Il fondo regionale provvederà a fornire alla Commissione di cui al punto 14)
del presente accordo i dati relativi ai rendiconti annuali di bilancio.
A tal fine provvederà ad una contabilizzazione per categorie contrattuali e per
aree territoriali.
25. Nel caso di fondi bilaterali esistenti, per finalità affini a quelle
previste dal presente accordo, le parti regionali si incontreranno per stabilire
- ove vi siano rilevanti differenze negli oneri, e nella qualità delle
provvidenze, e tenendo conto delle esperienze acquisite - le eventuali modalità
di armonizzazione con il fondo di cui al punto 1).
26. Nel caso di provvedimenti legislativi, intervenuti dopo la stipula del
presente accordo e che modifichino le materie da esso trattate, le parti
firmatarie a livello nazionale si incontreranno per gli opportuni adeguamenti.
27. Le erogazioni del fondo regionale di cui al punto 3) hanno carattere di
provvidenze. Esse impegnano il solo fondo ad intervenire per i casi indicati, e
nelle modalità concordate, nel limite delle sue disponibilità economiche ed
escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore, nei confronti
dellimpresa, salvo quanto disposto ai punti 12) e 13).
Non si intende inoltre modificare direttamente o indirettamente col presente
accordo, le normative contrattuali e di legge relative alla disciplina dei
licenziamenti individuali e collettivi.
Occupazione femminile
Le parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di
sperimentare azioni positive.
A tale scopo saranno costituiti comitati paritetici regionali e/o territoriali
tra OO.SS. ed OO.AA. per la progettazione e realizzazione delle suddette
iniziative anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.
Tutela dei tossicodipendenti
1. Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo scopo
di individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine
di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di
tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi socio-sanitari e
inserimento/ mantenimento nella realtà produttiva.
1.1 Tali comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture
pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa esperienza.
1.2 Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la possibilità di
interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla realtà delle imprese
artigiane da sottoporre congiuntamente agli Enti locali.
2. Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti riabilitativi
della USL o di comunità terapeutiche che rispondano ai requisiti di cui al punto
1.1. qualora si rendesse necessario, va concessa laspettativa non retribuita
comunque non influente ai fini dellanzianità, per un periodo ritenuto congruo
dalle suddette strutture, in aggiunta al periodo di comporto.
2.1 Laspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle
strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione della
loro specificità.
2.2 Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che siano
nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle suddette
strutture che ne certificheranno la necessità, potranno essere concessi orari
flessibili o a tempo parziale.
3. Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di tossicodipendenti in comprovata
terapia presso centri pubblici e privati di cui al punto 1.1., per il periodo di
sostegno, espressamente richiesto dalla terapia stessa, potranno essere
accordati, tenendo conto delle esigenze produttive, permessi non retribuiti o
orari particolari.
4. I comitati bilaterali di cui al punto 1), su segnalazione delle strutture
suddette si adopereranno per portare a conoscenza delle imprese artigiane le
esigenze di reinserimento lavorativo di tossicodipendenti per consentire alle
imprese stesse di corrispondere volontaristicamente nel senso auspicato.
5. Nellipotesi di aspettativa non retribuita di cui al punto 2) i lavoratori
interessati potranno essere sostituiti per il periodo di assenza dallimpresa
utilizzando contratti a tempo determinato ai sensi dellart. 23 ex L. 56/87.
Lavoratori inabili
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o
territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sullentità e
sullandamento delloccupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane,
e per esaminare i problemi incontrati nel loro inserimento.
In tali sedi, le OO.AA. e le OO.SS., esamineranno le possibili soluzioni atte a
risolvere i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più
favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o
che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di
strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.
Mercato del lavoro
Le Confederazioni artigiane, e le Confederazioni dei lavoratori, si danno atto
del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del Mercato del
Lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei
tempi più brevi una verifica della situazione complessiva.
In particolare, confermano la validità dellAccordo interconfederale del
27.2.87, nelle parti riguardanti il Mercato del Lavoro, in quanto esso
costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti
operanti nel settore.
In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato
accordo, in particolare, la L. 56/87, le parti ritengono di dover assumere, nei
confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad
ottenere le opportune modifiche allimpianto legislativo, in base ad una più
attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle
imprese artigiane.
Le parti sottolineano altresì che linnalzamento delletà di assunzione degli
apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate,
soprattutto in relazione alletà in cui il periodo di apprendimento andrebbe a
concludersi.
Riguardo allapprendistato, e alla L. 56/87, poi la verifica dovrà tenere conto
di tre fattori essenziali:
- la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo;
- lindividuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per
cui può essere ipotizzabile lapertura di ulteriori opportunità formative;
- la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle
effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti
nel Mercato del Lavoro.
Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopraindicate
consente la ricerca di percorsi sperimentali.
Il presente Accordo interconfederale ha durata triennale. Esso sintende
tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei)
mesi dalla scadenza.
Laccordo ha le caratteristiche dellultrattività, pertanto, nelle more della
disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito solo da un nuovo
accordo.
Roma, 21 luglio 1988
Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il
CNEL.
Allegato
Le parti, allatto della firma dellAccordo interconfederale siglato in data
21.7.1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del
Lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché
lo stesso fornisca - dintesa con gli altri Ministeri interessati - in via
amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace laccordo per tutte le
imprese artigiane.
Dichiarazione congiunta per lattuazione dellaccordo interconfederale
21.7.1988
Le parti nazionali, firmatarie del presente Accordo, convengono di ritrovarsi
entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del
presente Accordo.
Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere
attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme
restando le norme pattizie sottoscritte.
Roma, 4 maggio 1989
Nota a chiarimento del settore edile
A chiarimento dellAccordo Interconfederale del 21/7/88, tenendo conto delle
specificità dellorganizzazione del lavoro presente nei cantieri edili, Cgil
Cisl Uil e le Confederazioni dellartigianato firmatarie dellaccordo sopra
richiamato, dintesa con le rispettive Federazioni nazionali di categoria del
settore edile, precisano quanto segue:
- per il settore delledilizia, nel confermare la validità delle soluzioni
adottate allinterno dellAccordo interconfederale in merito alla rappresentanza
sindacale, e salvaguardando la piena ed integrale applicazione dellaccordo
stesso, si conviene che in sede di trattative di categoria possono essere
individuate diverse modalità applicative, fermo restando quanto previsto al
punto 5) dellAccordo interconfederale, in ordine al punto 2) del relativo
Regolamento, tenuto conto della realtà delle Casse Edili Artigiane e
dellimpegno di una loro estensione su tutto il territorio nazionale secondo
quanto previsto dallaccordo di categoria del 19/3/90.
Roma, 4 aprile 1990
Cgil Cisl Uil Fillea-Cgil Filca-Cisl Feneal-Uil |
Confartigianato Cna Casa Claai Anaepa-Confartigianato Fnae-Cna Fiae-Casa |
Modifiche all'accordo interconfederale 21.7.1988 nella parte relativa al fondo
regionale intercategoriale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità
di lavoro dipendente ed imprenditoriale.
Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil convengono sulle seguenti
modifiche dell'Accordo Interconfederale del 21.7.1988, le quali sono riferite
alla parte che, nel testo dell'accordo, è immediatamente riportata dopo il
"Protocollo per il regolamento del fondo" (di rappresentanza sindacale), la
successiva "Nota a Verbale" di Cgil, Cisl e Uil e la seguente presa d'atto delle
Confederazioni Artigiane della stessa Nota a Verbale.
Primo capoverso
Le Confederazioni Artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per
quest'ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive
federazioni di categoria, ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico
svolto dal comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare l'occupazione ed il
patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale,
indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le
specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione
di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i
lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.
Punto 1)
Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'Occupazione e del patrimonio di
professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane
istituiranno a livello regionale un fondo intercategoriale.
Punto 3)
Il fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale,
provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori
delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea
delle attività secondo i criteri e le modalità indicate ai punti 7), 9,) 11),
12).
Punto 7)
Il fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al
punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno
individuati tra i seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da
richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e
soggetti esterni all'impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e
soggetti esterni non legati al sistema economico, produttivo e di mercato;
- incendio.
In via analogica la commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori
eventi assimilabili per natura a quelli sopra elencati.
Punto 8): da cassare
Punto 9)
Per tutti gli eventi considerati, la durata nonché l'entità degli interventi del
fondo saranno stabiliti dalle parti regionali in apposito regolamento, al fine
di rispondere in modo ottimale alle richieste di intervento.
Punto 15) - cassare l'ultimo comma ed aggiungere:
Fatti salvi gli accordi già intervenuti a livello regionale relativamente alla
contribuzione al Fondo per l'anno 1993 e l'impegno delle parti a costituire il
Fondo in tutte le Regioni entro la stessa data, convenzionalmente la quantità di
cui sopra dall'1.1.1993 fino al 31.12.1994 è fissata in lire 80.000 per ciascun
anno per ogni dipendente.
A partire dall'1.1.1995 e fino al 31.12.1996 tale importo è elevato a lire
84.000 per ciascun anno per ogni dipendente.
Su proposta dei Fondi Regionali, le parti, a livello regionale, potranno
stabilire per i casi di crisi congiunturale, versamenti aggiuntivi sui quali non
opera l'accantonamento del 7% di cui al punto 19).
Punto 16)
Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di
sostegno al reddito dei lavoratori.
Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno
alle imprese, che andranno individuati tra i seguenti:
- il primo ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e
soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali all'impresa, quali attività formative, di diffusione delle
tecnologie, ecc.
Punto 17)
Il fondo sarà collocato all'interno dell'Ente Bilaterale regionale
Punto 19)
Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle
prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un fondo nazionale
collocato all'interno dell'ente bilaterale nazionale, suddiviso nei due capitoli
separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti.
La costituzione ed il funzionamento del predetto fondo nazionale saranno
assicurati dalla Commissione di cui al punto 14).
Punto 25) - cassare la frase contenuta nell'inciso (dalla parola
"ove" fino alla parola "acquisite") e cassare la successiva parola "eventuali"
Roma, 22 giugno 1993