Tipologia: Regolamentazione nazionale apprendistato
Data firma: 16 giugno 1989
Parti: Fenaodi, Sno, Casa, Claai e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Odototecnici, Artigianato
Fonte: CNEL
Sommario:
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Tirocinio presso diverse imprese
Art. 4 - Durata
dell'apprendistato e percentuali retributive
Norma transitoria
Art. 5 - Malattia e infortuni
Art. 6 - Minimi di paga
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Gratifica natalizia
Art. 9 - Insegnamento complementare
Art. 10 - Attribuzione della qualifica
Art. 11 - Inscindibilità
Regolamentazione nazionale per la disciplina
dell'apprendistato nelle imprese odontotecniche per gli assunti a partire dal
16.06.1989
Art. 1 - Norme generali
La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato odontotecnico è regolata dalle
norme di Legge, dalle disposizioni della presente regolamentazione e
dell'accordo interconfederale del 22.12.1983.
Art. 3 - Tirocinio presso
diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso
altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente
regolamentazione, purché non separate da interruzioni superiori ad un anno e
sempreché si riferiscono alla stessa attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio
precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare,
all'atto dell'assunzione, periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei
corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per Legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno
all'apprendista, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e
le attività per le quali sono stati effettuati. [
]
Art. 4
- Durata dell'apprendistato e percentuali retributive
1) L'inquadramento degli apprendisti per il settore odontotecnico è riferito al
1° gruppo previsto dall'accordo interconfederale del 22.12.1983, che ne
definisce le durate in rapporto all'età di assunzione.
[
]
Norma transitoria
Per gli apprendisti assunti dall'1.03.1984 al 31.01.1985 ai sensi della
normativa prevista dal CCNL in vigore in quel periodo, si applica il trattamento
economico e normativo del presente accordo.
[
]
Art. 7 - Ferie
A norma dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955 n. 25, agli apprendisti di età
non superiore ai sedici anni verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo
feriale retributivo di 30 giorni di calendario e agli apprendisti che abbiano
superato il sedicesimo anno di età saranno adeguate a quelle degli operai con un
minimo di 4 (quattro) settimane all'anno (160 ore).
Art. 9 - Insegnamento
complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi
dell'art. 17 del Regolamento approvata con DPR 30 dicembre 1956 n. 1668 - dei
corsi di istruzione complementare verranno concesse quattro ore settimanali
retribuite per tutta la durata dei corsi. Tali ore non fanno parte dell'orario
di lavora di cui all'art. 19 parte seconda ferma restando il limite legale delle
44 ore settimanali complessive.