Tipologia: CCNL
Data firma: 16 giugno 1989
Validità: 01.07.1989 - 30.06.1992
Parti: Fenaodi, Sno, Casa, Claai e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Odototecnici, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Sfera di applicazione del contratto
Parte comune
Art. 1 - Rapporti sindacali
• Premessa
• Regioni sindacali
d) Osservatori
e) Livello regionale di trattativa
Art. 2 - Accordo interconfederale del 21.07.1988
Accordo interconfederale del 21.07.1988
Art. 3 - Delega sindacale
Art. 4 - Permessi retribuiti
Art. 5 - Diritto di assemblea
Art. 6 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 7 - Protocollo sulle modalità di effettuazione delle ritenute della quota contrattuale ordinaria per attività svolte per la realizzazione del testo contrattuale e sua diffusione
Art. 8 - Lavoratori studenti
Art. 9 - Diritto allo studio
Art. 10 - Classificazione dei lavoratori profili e declaratorie
A) Mobilità professionale
B) Classificazione unica
Art. 11 - Indennità di contingenza
Art. 12 - Definizione delle voci retributive
Art. 13 - Struttura della paga tabellare livelli retributivi
Art. 14 - Trasferte
Art. 15 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto trattamento di miglior favore
Art. 16 - Reclami sulla retribuzione
Art. 17 - Decorrenza e durata
Art. 18 - Tabelle retributive in vigore dal 1° luglio 1989
Art. 19 - Una tantum
Art. 20 - Orario di lavoro
Art. 21 - Festività
Art. 22 - Festività abolite
Art. 23 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 24 - Lavoro a tempo parziale
Art. 25 - Igiene, sicurezza e ambiente di lavoro
Art. 26 - Enti bilaterali
Parte Operai
Art. 1 - Assunzioni
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Sospensione del lavoro
Art. 5 - Riposo settimanale
Art. 6 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 7 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Art. 8 - Apprendistato
Art. 9 - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Gratifica natalizia
Art. 12 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 13 - Indumenti di lavoro
Art. 14 - Trattamento in caso di malattia o infortunio
Art. 15 - Congedo matrimoniale
Art. 16 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 17 - Servizio militare
Art. 18 - Divieti
Art. 19 - Consegna e conservazione degli utensili personali
Art. 20 - Assenze

 

Art. 21 - Permessi
Art. 22 - Custodia di metalli preziosi
Art. 23 - Provvedimenti disciplinari
Art. 24 - Ammonizioni multe e sospensioni
Art. 25 - Licenziamento per mancanze
Art. 26 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 27 - Indennità di anzianità e trattamenti di fine rapporto
Art. 28 - Indennità in caso di morte
Art. 29 - Reclami e controversie
Art. 30 - Cessione, trasformazione o trapasso d'azienda
Parte Impiegati

Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Sospensione del lavoro
Art. 5 - Riposo settimanale
Art. 6 - Cumulo di mansioni
Art. 7 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 8 - Aumenti periodici di anzianità
• Norma transitoria
Art. 9 - Festività
Art. 10 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Calcolo per ferie non godute festività lavorate e straordinario
Art. 13 - Corresponsione della retribuzione
Art. 14 - Tredicesima mensilità
Art. 15 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 16 - Trattamento di malattia o infortunio
Art. 17 - Congedo matrimoniale
Art. 18 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 19 - Servizio militare
Art. 20 - Doveri del lavoratore
Art. 21 - Assenze e permessi
Art. 22 - Provvedimenti disciplinari
Art. 23 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 24 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto
Art. 25 - Indennità in caso di morte
Art. 26 - Trasformazione - Trapasso - Cessione cessazione e fallimento dell'impresa
Art. 27 - Certificato di lavoro
Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende odontotecniche per gli assunti a partire dal 16.06.1989

Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Tirocinio presso diverse imprese
Art. 4 - Durata dell'apprendistato e percentuali retributive
• Norma transitoria
Art. 5 - Malattia e infortuni
Art. 6 - Ferie
Art. 7 - Gratifica natalizia
Art. 8 - Insegnamento complementare
Art. 9 - Attribuzione della qualifica
Art. 10 - Inscindibilità
Allegati
Allegato A
Allegato B Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle imprese odontotecniche per gli assunti a partire dal 16.06.1989

 


Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese che esercitano la loro attività nel settore odontotecnico ai sensi della legge 23/06/'27 n. 1264 e R.D. 31 /05/'28 n. 1334.

Roma, lì 16 giugno 1989 tra la Federazione Nazionale Odontotecnici Italiani (Fenaodi) […], con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato [….], il Sindacato Nazionale Odontotecnici (Sno) [….] assistiti dal [...]la Federazione Italiana Attività Tecnico Sanitarie (Fiats) […] nonché dal […]la Cna […], la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casa) […] e con l'intervento della Federazione Nazionale di Categoria dei Metalmeccanici - Sezione Odontotecnici […], la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane Claai […], la Fim-Cisl, Federazione Italiana Metalmeccanici […], la Fiom - Federazione Operai Impiegati Metallurgici […], la Uilm - Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici [...] assistito dalla Segreteria della Uil - Unione Italiana del Lavoro.

Parte comune
Art. 1 - Rapporti sindacali
d) Osservatori

Le parti individuano nella costituzione di "Osservatori Nazionali e regionali" di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate. Gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando le parti a livello regionale ne ravvedono l'esigenza.
Compiti dell'Osservatorio saranno:
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica per l'artigianato, con dati disaggregati per comparto.
- L'acquisizione di informazioni sull'andamento della legislazione Nazionale e Regionale in materia sanitaria, nonché sulle produzioni sanitarie, infermieristiche e riabilitative tecniche.
- L'attivazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopradescritto, nei confronti di Enti pubblici, Istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.
- Lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione.
- La valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale.
- L'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica.
- Ambiente, con analisi complessiva delle verifiche e dei controlli periodici sugli addetti e sull'ambiente di lavoro.
L'osservatorio è costituito dalle parti e si riunisce almeno una volta l'anno o quando ne faccia richiesta una delle parti.

e) Livello regionale di trattativa
Le parti concordano nella individuazione di un livello regionale di trattativa, che terrà conto delle condizioni socio-economiche e delle dinamiche occupazionali del territorio, relative ai comparti odontotecnici e in tale ambito potranno essere affrontate le problematiche connesse allo sviluppo economico ed occupazionale del settore, anche rispetto agli interventi specifici posti in essere dalle regioni sulla base delle competenze ad esse attribuite in materia di artigianato, e dagli Enti pubblici ed economici operanti sul territorio, allo scopo di stimolare e cogliere tutte le opportunità e risorse del settore.
In particolare potranno essere oggetto di trattativa a livello regionale i seguenti argomenti:
- progetti per la formazione professionale;
- gestione dell'Accordo Interconfederale del 27.02.1987 relativamente a contratti formazione lavoro, mobilità, ecc.;
- eventuale gestione di quanto esplicitamente demandato da leggi, accordi interconfederali e nazionali di categoria a livello regionale o territoriale;
- occupazione e mercato del lavoro.
Le parti, nello stabilire tali procedure, individueranno regionalmente tempi e modalità degli incontri.
Gli accordi eventualmente raggiunti a tale livello escludono qualunque altro livello di trattativa territoriale. Fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale del 27.02.1987 relativamente alla non ripetitività dei livelli di contrattazione, non potranno essere oggetto di trattativa in sede regionale materie già definite o livello interconfederale e/o nazionale di categoria.
Trattative a qualunque altro livello territoriale non possono realizzarsi se non dopo aver verificato l'impossibilità di trattative a livello regionale.
Le parti, a livello regionale, di comune accordo, possono demandare la trattazione di specifiche materie ai livelli territoriali.
Nota a verbale
1) Le parti concordano che quanto previsto ai punti a), b), c), d) ed e) comporta l'esclusione dell'applicazione di tali procedure a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale.
Lo spirito del confronto e dell'esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
2) Ferma restando i livelli di incontro fissati, il confronta potrà essere effettuato dalla istanza superiore in mancanza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli indicati.
Le richieste di incontro dovranno essere inviate per conoscenza alle organizzazioni nazionali contraenti.

Art. 2 - Accordo interconfederale del 21.07.1988
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale del 21.07.1988 per gli istituti previsti, anche a modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.

Art. 5 - Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di Diritto di Assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruire collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio a alla fine dello stesso.
[…]

Art. 20 - Orario di lavoro
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite in 5 giorni sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.
Dichiarazione
Per quanto concerne la ripartizione dell'orario settimanale di lavoro, le Confederazioni datoriali come sopra costituite, d'intesa con le rispettive Federazioni di categoria aderenti, dichiarano che la ripartizione dell'orario stesso, così come articolato nel CCNL di settore, è la trasposizione di una situazione di fatto obiettivamente riscontrata nella specifica attività.

Art. 23 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un periodo di 12 mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
[…]
L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovanti impedimenti. La presente normativa è in vigore dal febbraio 1985.
[…]

Art. 25 - Igiene, sicurezza e ambiente di lavoro
Per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente di lavoro valgono le norme di legge nazionali e regionali, ove vigenti, per tutelare e salvaguardare l'integrità fisica del lavoratore.

Art. 26 - Enti bilaterali
Le parti stipulanti il presente CCNL si impegnano, sulla base dell'art. 4 dell'Accordo Interconfederale del 21.12.1983 nonché dell'Accordo Interconfederale del 27.02.1987 ad incontrarsi a livello territoriale per esaminare e risolvere i problemi inerenti la costituzione degli Enti Bilaterali entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL.

Parte Operai
Art. 1 - Assunzioni

[…]
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi di categoria.
[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa.
[…]

Art. 5 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.

Art. 6 - Lavoro straordinario notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 20 parte comune. Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo.
È consentito il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di 230 ore per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura massima del 20% quale riposa compensativo non retribuito. Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo semestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero sopracitato non potrà essere inferiore a una giornata.
Per lavoro notturno si intende quella effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche a nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 21 parte comune.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[…]
È ammesso il lavoro straordinario nella giornata del sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuita con la maggiorazione del 25% per le prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore e tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.
[…]

Art. 8 - Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio all'accordo che viene allegato al presente contratto.

Art. 10 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad inscindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie oltre le tre settimane, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione.
[…]

Art. 13 - Indumenti di lavoro
Al lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso l'impresa.

Art. 16 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 19 - Consegna e conservazione degli utensili personali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve farne richiesta al proprio datore di lavoro.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli armadietti, i disegni in genere tutto quanto è a lui affidato.
Il lavoratore risponderà delle perdite e agli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza autorizzazione. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 24 - Ammonizioni multe e sospensioni
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina a al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcooliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto di Lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.

Art. 25 - Licenziamento per mancanze
L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[…]
- rissa all'interno dell'impresa, furto o frodi e danneggiamento volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
[…]
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[…]

Art. 29 - Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione alle competenti Associazioni Sindacali Territoriali degli Artigiani e dei Lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del Contratto, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, la vertenza sarà demandata all'esame delle parti stipulanti il presente Contratto.

Parte Impiegati
Art. 5 - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.

Art. 7 - Passaggio temporaneo di mansioni
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti alla categoria ed al gruppo a cui è stato assegnato.
In relazione alle esigenze aziendali, il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'impresa.
[…]

Art. 10 - Lavoro straordinario notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 20 parte comune.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario notturno e festivo.
È consentito il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di 230 ore per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo potrà essere effettuato nel corso di ogni singolo semestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali.
Comunque il recupero nei due casi sopraindicati non potrà essere inferiore ad una giornata.
Per lavoro notturno s'intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per il lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche a nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 21 parte comune.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[…]
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (lunedì - venerdì) è ammesso il lavoro straordinario nella giornata di sabato; il lavoro straordinario effettuato nelle giornate del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime 3 ore; tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.
[…]

Art. 11 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie nonché per giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 18 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. […]

Art. 20 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
5) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati;
6) il lavoratore deve astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, azioni che possano distoglierlo dall'espletamento delle mansioni affidategli.

Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende odontotecniche per gli assunti a partire dal 16.06.1989
Art. 1 - Norme generali

La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato odontotecnico è regolata dalle norme di Legge, dalle disposizioni della presente regolamentazione e dell'accordo interconfederale del 22.12.1983.

Art. 3 - Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente regolamentazione, purché non separate da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscono alla stessa attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per Legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati. La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quello relativo al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Art. 4 - Durata dell'apprendistato e percentuali retributive
1) La durata del tirocinio degli apprendisti per il settore odontotecnico assunti dalla data di stipula del presente accordo è fissata in 5 anni.
[…]

Norma transitoria
Agli apprendisti in forza alla data del 15.06.1989 si applica il trattamento economico e normativo previsto dal precedente CCNL del 25.01.1985, come da allegata B.
2) Le parti, nel concorde intento di dare applicazione al 5° comma dell'art. 21 della L. 56/87 ed in considerazione delle peculiarità del settore cui si applicano le presenti disposizioni, convengono quanto segue:
a) Elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino al compimento del 23° anno di età.
b) in sede regionale le parti potranno verificare la possibilità di elevare l'età di assunzione fino a 29 anni per giovani inabili ed ex-tossicodipendenti.
[…]
Alla luce di quanto espresso in premessa le parti concordano di procedere all'ingresso dei lavoratori per le figure e nei limiti di età di cui al presente articolo, esclusivamente facendo ricorso all'apprendistato e non anche attraverso i contratti di formazione e lavoro. L'esclusione del ricorso al CFL per detti lavoratori non sarà operante qualora non risulti ammissibile il rapporto di apprendistato di cui alla Legge 56/87 articolo 21, 5° comma. La presente normativa decorre a tutti gli effetti dal 16.06.1989.

Art. 6 - Ferie
A norma dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955 n. 25, agli apprendisti di età non superiore ai sedici anni verrà concessa per ogni anno di servizio un periodo feriale retributivo di 30 giorni di calendario e agli apprendisti che abbiano superato il sedicesimo anno di età saranno adeguate a quelle degli operai con un minimo di 4 (quattro) settimane all'anno (160 ore).

Art. 8 - Insegnamento complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 del Regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956 n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare verranno concesse quattro ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi. Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 parte seconda fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.

Allegati
Allegato A

(Ai soli effetti di quanto previsto all'art. 2, punto 7, 2° comma del presente CCNL)
Ex Art. 5 - Delegato di impresa
Considerata la particolare struttura delle imprese artigiane del settore, nelle imprese con almeno 8 dipendenti compresi gli apprendisti viene eletto un delegato di impresa per garantire il migliore collegamento tra datore di lavoro e dipendenti dell'impresa. Il delegato di impresa viene eletto da e tra tutti i dipendenti dell'impresa artigiana in un'assemblea che potrà tenersi nei locali dell'azienda stessa previo accordo con il datore di lavoro, per la cui attuazione verrà riconosciuto un permesso retribuito di 1 ora annua da usufruirsi collettivamente in un'unica soluzione.
Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide l'utilizzazione diretta delle somme accantonate da parte del delegato d'impresa per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell'azienda stessa e per un migliore collegamento con il datore di lavoro, ovvero l'utilizzazione a fini mutualistici attraverso gli Enti bilaterali.
In attuazione di quanto sopra e tenuto conto che l'applicazione dei due sistemi comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese ed a beneficio dei lavoratori in relazione alle opzioni esercitate, ove sia eletto il delegato l'accantonamento di cui al 3° comma sarà utilizzato:
- per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione a fini mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite gli Enti bilaterali o in loro assenza tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti;
- per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione diretta, le imprese ad esse aderenti verseranno direttamente al delegato sotto forma di monte ore a sua disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni.

Opzioni
La Confartigianato (Cgia) dichiara di esercitare la facoltà di opzione prevista per l'utilizzazione delle somme accantonate indicando per le imprese l'erogazione in forma mutualistica tramite l'Ente bilaterale a in sua assenza tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.
Le organizzazioni Cna, Casa, Claai optano per l'utilizzazione diretta da parte del delegato delle somme accantonate e pertanto le imprese si impegnano a versare direttamente al delegato il corrispettivo delle ore di permesso da esso utilizzate per lo svolgimento delle sue funzioni. La Flm conviene sulle opzioni sopra indicate. La verifica della gestione di quanto sopra viene demandata a livello territoriale alle organizzazioni stipulanti.
Eventuali problemi derivanti, nelle singole realtà territoriali, dall'attuazione del presente articolo verranno affrontati in sede nazionale con la partecipazione delle rappresentanze sindacali territoriali interessate.
Nota a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 o 15 dipendenti compresi gli apprendisti.
Il presente articolo è completo ed esaustivo in sé e pertanto non recepisce né direttamente né in via analogica quanto pattuito sul medesimo argomento in altri accordi interconfederali ad eccezione di quanto previsto dall'accordo interconfederale del 21.12.1983. Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale.