Tipologia: CCNL
Data firma: 16 giugno 1989
Validità: 01.07.1989 - 30.06.1992
Parti:
Fenaodi, Sno, Casa, Claai e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici,
Odototecnici, Artigianato
Fonte: CNEL
Sommario:
Sfera di applicazione
del contratto |
Art. 21 - Permessi |
Sfera di
applicazione del contratto
Il presente contratto vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti
delle imprese che esercitano la loro attività nel settore odontotecnico ai sensi
della legge 23/06/'27 n. 1264 e R.D. 31 /05/'28 n. 1334.
Roma, lì 16 giugno 1989 tra la Federazione Nazionale
Odontotecnici Italiani (Fenaodi) [
], con l'assistenza della Confederazione
Generale Italiana dell'Artigianato [
.], il Sindacato Nazionale Odontotecnici (Sno)
[
.] assistiti dal [...]la Federazione Italiana Attività Tecnico Sanitarie (Fiats)
[
] nonché dal [
]la Cna [
], la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
(Casa) [
] e con l'intervento della Federazione Nazionale di Categoria dei
Metalmeccanici - Sezione Odontotecnici [
], la Confederazione delle Libere
Associazioni Artigiane Italiane Claai [
], la Fim-Cisl, Federazione Italiana
Metalmeccanici [
], la Fiom - Federazione Operai Impiegati Metallurgici [
], la
Uilm - Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici [...] assistito dalla
Segreteria della Uil - Unione Italiana del Lavoro.
Parte comune
Art. 1 - Rapporti sindacali
d) Osservatori
Le parti individuano nella costituzione di "Osservatori Nazionali e regionali"
di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate.
Gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando le
parti a livello regionale ne ravvedono l'esigenza.
Compiti dell'Osservatorio saranno:
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di
politica economica per l'artigianato, con dati disaggregati per comparto.
- L'acquisizione di informazioni sull'andamento della legislazione Nazionale e
Regionale in materia sanitaria, nonché sulle produzioni sanitarie,
infermieristiche e riabilitative tecniche.
- L'attivazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di
informazioni sopradescritto, nei confronti di Enti pubblici, Istituti di ricerca
pubblici o privati, ecc.
- Lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a
qualificare il settore e sviluppare l'occupazione.
- La valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e
la formazione professionale.
- L'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione
tecnologica.
- Ambiente, con analisi complessiva delle verifiche e dei controlli periodici
sugli addetti e sull'ambiente di lavoro.
L'osservatorio è costituito dalle parti e si riunisce almeno una volta l'anno o
quando ne faccia richiesta una delle parti.
e) Livello regionale di
trattativa
Le parti concordano nella individuazione di un livello regionale di trattativa,
che terrà conto delle condizioni socio-economiche e delle dinamiche
occupazionali del territorio, relative ai comparti odontotecnici e in tale
ambito potranno essere affrontate le problematiche connesse allo sviluppo
economico ed occupazionale del settore, anche rispetto agli interventi specifici
posti in essere dalle regioni sulla base delle competenze ad esse attribuite in
materia di artigianato, e dagli Enti pubblici ed economici operanti sul
territorio, allo scopo di stimolare e cogliere tutte le opportunità e risorse
del settore.
In particolare potranno essere oggetto di trattativa a livello regionale i
seguenti argomenti:
- progetti per la formazione professionale;
- gestione dell'Accordo Interconfederale del 27.02.1987 relativamente a
contratti formazione lavoro, mobilità, ecc.;
- eventuale gestione di quanto esplicitamente demandato da leggi, accordi
interconfederali e nazionali di categoria a livello regionale o territoriale;
- occupazione e mercato del lavoro.
Le parti, nello stabilire tali procedure, individueranno regionalmente tempi e
modalità degli incontri.
Gli accordi eventualmente raggiunti a tale livello escludono qualunque altro
livello di trattativa territoriale. Fermo restando quanto previsto dall'accordo
interconfederale del 27.02.1987 relativamente alla non ripetitività dei livelli
di contrattazione, non potranno essere oggetto di trattativa in sede regionale
materie già definite o livello interconfederale e/o nazionale di categoria.
Trattative a qualunque altro livello territoriale non possono realizzarsi se non
dopo aver verificato l'impossibilità di trattative a livello regionale.
Le parti, a livello regionale, di comune accordo, possono demandare la
trattazione di specifiche materie ai livelli territoriali.
Nota a verbale
1) Le parti concordano che quanto previsto ai punti a), b), c), d) ed e)
comporta l'esclusione dell'applicazione di tali procedure a livello delle
singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale.
Lo spirito del confronto e dell'esame congiunto non intende necessariamente il
raggiungimento di valutazioni comuni.
2) Ferma restando i livelli di incontro fissati, il confronta potrà essere
effettuato dalla istanza superiore in mancanza delle strutture organizzative
delle parti contraenti ai livelli indicati.
Le richieste di incontro dovranno essere inviate per conoscenza alle
organizzazioni nazionali contraenti.
Art. 2 - Accordo
interconfederale del 21.07.1988
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta
nell'Accordo Interconfederale del 21.07.1988 per gli istituti previsti, anche a
modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso
sostituite.
Art. 5 - Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di Diritto di Assemblea 10 ore annue di permessi
retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruire collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le
assemblee si terranno all'inizio a alla fine dello stesso.
[
]
Art. 20 - Orario di lavoro
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata in
40 ore distribuite in 5 giorni sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al
venerdì.
Dichiarazione
Per quanto concerne la ripartizione dell'orario settimanale di lavoro, le
Confederazioni datoriali come sopra costituite, d'intesa con le rispettive
Federazioni di categoria aderenti, dichiarano che la ripartizione dell'orario
stesso, così come articolato nel CCNL di settore, è la trasposizione di una
situazione di fatto obiettivamente riscontrata nella specifica attività.
Art. 23 - Flessibilità
dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di
contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro
connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario
contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità
dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà
realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento
dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo
di 96 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un
periodo di 12 mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità
di riposi compensativi.
[
]
L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire
congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati
salvo deroghe individuali a fronte di comprovanti impedimenti. La presente
normativa è in vigore dal febbraio 1985.
[
]
Art. 25 - Igiene,
sicurezza e ambiente di lavoro
Per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente di lavoro valgono le norme di legge
nazionali e regionali, ove vigenti, per tutelare e salvaguardare l'integrità
fisica del lavoratore.
Art. 26 - Enti bilaterali
Le parti stipulanti il presente CCNL si impegnano, sulla base dell'art. 4
dell'Accordo Interconfederale del 21.12.1983 nonché dell'Accordo
Interconfederale del 27.02.1987 ad incontrarsi a livello territoriale per
esaminare e risolvere i problemi inerenti la costituzione degli Enti Bilaterali
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL.
Parte Operai
Art. 1 - Assunzioni
[
]
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle
disposizioni di legge e da eventuali accordi di categoria.
[
]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da
parte del medico di fiducia dell'impresa.
[
]
Art. 5 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale
coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno
il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana, che deve
essere prefissato.
Art. 6 - Lavoro
straordinario notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui
all'art. 20 parte comune. Il lavoro straordinario deve avere carattere
eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di
impedimento di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo.
È consentito il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10
settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di
230 ore per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero
nella misura massima del 20% quale riposa compensativo non retribuito. Il riposo
compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo semestre tenendo
conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero sopracitato non
potrà essere inferiore a una giornata.
Per lavoro notturno si intende quella effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del
mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche a nei giorni di
riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 21 parte comune.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai
lavoratori che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[
]
È ammesso il lavoro straordinario nella giornata del sabato; il lavoro
straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore
alle 2 ore e sarà retribuita con la maggiorazione del 25% per le prime 3 ore e
nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore e tutte le ore successive
saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.
[
]
Art. 8 - Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio all'accordo che viene allegato
al presente contratto.
Art. 10 - Ferie
[
]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie. Ove per cause dovute ad inscindibili esigenze tecniche della lavorazione
ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie,
nonché per le giornate di ferie oltre le tre settimane, è peraltro ammessa la
sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa
retribuzione.
[
]
Art. 13 - Indumenti di lavoro
Al lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia
necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve
essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione
presso l'impresa.
Art. 16 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[
]
Art. 19
- Consegna e conservazione degli utensili personali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve
farne richiesta al proprio datore di lavoro.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed
in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il
servizio.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli
attrezzi, gli armadietti, i disegni in genere tutto quanto è a lui affidato.
Il lavoratore risponderà delle perdite e agli eventuali danni agli oggetti in
questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza
autorizzazione. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto
all'impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[
]
Art. 24 - Ammonizioni
multe e sospensioni
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[
]
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con
negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina a al materiale di
lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcooliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto
di Lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina,
alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
Art. 25 - Licenziamento per
mancanze
L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei
seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[
]
- rissa all'interno dell'impresa, furto o frodi e danneggiamento volontari o con
colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
[
]
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa senza autorizzazione, di
oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[
]
Art. 29 - Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate,
qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa
dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione alle
competenti Associazioni Sindacali Territoriali degli Artigiani e dei Lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del Contratto, prima di
adire l'Autorità Giudiziaria, la vertenza sarà demandata all'esame delle parti
stipulanti il presente Contratto.
Parte Impiegati
Art. 5 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale
coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
Art. 7 - Passaggio
temporaneo di mansioni
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti alla categoria ed al
gruppo a cui è stato assegnato.
In relazione alle esigenze aziendali, il lavoratore può essere assegnato
temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché
ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale
della sua posizione morale nei riguardi dell'impresa.
[
]
Art. 10 - Lavoro
straordinario notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui
all'art. 20 parte comune.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può
rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro
straordinario notturno e festivo.
È consentito il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 ore
settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di
230 ore per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero
nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo
compensativo potrà essere effettuato nel corso di ogni singolo semestre tenendo
conto delle esigenze tecniche aziendali.
Comunque il recupero nei due casi sopraindicati non potrà essere inferiore ad
una giornata.
Per lavoro notturno s'intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del
mattino.
Per il lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche a nei giorni
di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 21 parte comune.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai
lavoratori che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[
]
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (lunedì -
venerdì) è ammesso il lavoro straordinario nella giornata di sabato; il lavoro
straordinario effettuato nelle giornate del sabato potrà avere durata superiore
alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime 3 ore;
tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.
[
]
Art. 11 - Ferie
[
]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in
via del tutto eccezionale, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle
ferie nonché per giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la
sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva,
corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[
]
Art. 18 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. [
]
Art. 20 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[
]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni
assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le
disposizioni impartite dai superiori;
[
]
5) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui
affidati;
6) il lavoratore deve astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro,
azioni che possano distoglierlo dall'espletamento delle mansioni affidategli.
Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende
odontotecniche per gli assunti a partire dal 16.06.1989
Art. 1 - Norme generali
La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato odontotecnico è regolata dalle
norme di Legge, dalle disposizioni della presente regolamentazione e
dell'accordo interconfederale del 22.12.1983.
Art. 3 - Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso
altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente
regolamentazione, purché non separate da interruzioni superiori ad un anno e
sempreché si riferiscono alla stessa attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio
precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare,
all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei
corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per Legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno
all'apprendista, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e
le attività per le quali sono stati effettuati. La retribuzione iniziale
dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre
imprese è quello relativo al semestre nel quale il precedente periodo è stato
interrotto.
Art. 4 - Durata dell'apprendistato e percentuali
retributive
1) La durata del tirocinio degli apprendisti per il settore odontotecnico
assunti dalla data di stipula del presente accordo è fissata in 5 anni.
[
]
Norma transitoria
Agli apprendisti in forza alla data del 15.06.1989 si applica il trattamento
economico e normativo previsto dal precedente CCNL del 25.01.1985, come da
allegata B.
2) Le parti, nel concorde intento di dare applicazione al 5° comma dell'art. 21
della L. 56/87 ed in considerazione delle peculiarità del settore cui si
applicano le presenti disposizioni, convengono quanto segue:
a) Elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino al compimento del
23° anno di età.
b) in sede regionale le parti potranno verificare la possibilità di elevare
l'età di assunzione fino a 29 anni per giovani inabili ed ex-tossicodipendenti.
[
]
Alla luce di quanto espresso in premessa le parti concordano di procedere
all'ingresso dei lavoratori per le figure e nei limiti di età di cui al presente
articolo, esclusivamente facendo ricorso all'apprendistato e non anche
attraverso i contratti di formazione e lavoro. L'esclusione del ricorso al CFL
per detti lavoratori non sarà operante qualora non risulti ammissibile il
rapporto di apprendistato di cui alla Legge 56/87 articolo 21, 5° comma. La
presente normativa decorre a tutti gli effetti dal 16.06.1989.
Art. 6 - Ferie
A norma dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955 n. 25, agli apprendisti di età
non superiore ai sedici anni verrà concessa per ogni anno di servizio un periodo
feriale retributivo di 30 giorni di calendario e agli apprendisti che abbiano
superato il sedicesimo anno di età saranno adeguate a quelle degli operai con un
minimo di 4 (quattro) settimane all'anno (160 ore).
Art. 8 - Insegnamento
complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi
dell'art. 17 del Regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956 n. 1668 - dei
corsi di istruzione complementare verranno concesse quattro ore settimanali
retribuite per tutta la durata dei corsi. Tali ore non fanno parte dell'orario
di lavoro di cui all'art. 19 parte seconda fermo restando il limite legale delle
44 ore settimanali complessive.
Allegati
Allegato A
(Ai soli effetti di quanto previsto all'art. 2, punto 7, 2° comma del
presente CCNL)
Ex Art. 5 - Delegato di impresa
Considerata la particolare struttura delle imprese artigiane del settore, nelle
imprese con almeno 8 dipendenti compresi gli apprendisti viene eletto un
delegato di impresa per garantire il migliore collegamento tra datore di lavoro
e dipendenti dell'impresa. Il delegato di impresa viene eletto da e tra tutti i
dipendenti dell'impresa artigiana in un'assemblea che potrà tenersi nei locali
dell'azienda stessa previo accordo con il datore di lavoro, per la cui
attuazione verrà riconosciuto un permesso retribuito di 1 ora annua da
usufruirsi collettivamente in un'unica soluzione.
Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore
lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide
l'utilizzazione diretta delle somme accantonate da parte del delegato d'impresa
per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell'azienda
stessa e per un migliore collegamento con il datore di lavoro, ovvero
l'utilizzazione a fini mutualistici attraverso gli Enti bilaterali.
In attuazione di quanto sopra e tenuto conto che l'applicazione dei due sistemi
comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese ed a beneficio
dei lavoratori in relazione alle opzioni esercitate, ove sia eletto il delegato
l'accantonamento di cui al 3° comma sarà utilizzato:
- per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione a fini
mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite gli Enti bilaterali
o in loro assenza tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti;
- per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione diretta,
le imprese ad esse aderenti verseranno direttamente al delegato sotto forma di
monte ore a sua disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni.
Opzioni
La Confartigianato (Cgia) dichiara di esercitare la facoltà di opzione prevista
per l'utilizzazione delle somme accantonate indicando per le imprese
l'erogazione in forma mutualistica tramite l'Ente bilaterale a in sua assenza
tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.
Le organizzazioni Cna, Casa, Claai optano per l'utilizzazione diretta da parte
del delegato delle somme accantonate e pertanto le imprese si impegnano a
versare direttamente al delegato il corrispettivo delle ore di permesso da esso
utilizzate per lo svolgimento delle sue funzioni. La Flm conviene sulle opzioni
sopra indicate. La verifica della gestione di quanto sopra viene demandata a
livello territoriale alle organizzazioni stipulanti.
Eventuali problemi derivanti, nelle singole realtà territoriali, dall'attuazione
del presente articolo verranno affrontati in sede nazionale con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali territoriali interessate.
Nota a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 o 15
dipendenti compresi gli apprendisti.
Il presente articolo è completo ed esaustivo in sé e pertanto non recepisce né
direttamente né in via analogica quanto pattuito sul medesimo argomento in altri
accordi interconfederali ad eccezione di quanto previsto dall'accordo
interconfederale del 21.12.1983. Sono fatti salvi gli accordi esistenti a
livello territoriale.