Tipologia: CCNL
Data firma: 27 luglio 1989
Validità: 01.12.1988 - 30.06.1991
Parti: Fnam, Fnaii, Sira,
Snair, Snamm, Casa, Claii e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici,
Artigianato
Fonte: CNEL
Sommario:
Costituzione delle parti
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Art. 11 Corresponsione della retribuzione reclami sulla paga
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Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori
dipendenti delle imprese artigiane metalmeccaniche e della installazione di
impianti stipulato in Roma, il 6 dicembre 1988 e firmato presso il CNEL il 24
luglio 1989
Costituzione delle parti
Addì 27 luglio 1989, in Roma tra la Federazione Nazionale Artigiani
Metalmeccanici (Fnam) - Confartigianato [...], la Federazione Nazionale
Artigiani Installatori di Impianti (Fnaii) - Confartigianato [...], e con
l'assistenza della Confartigianato [...], la Federazione Nazionale Artigiani
Metalmeccanici (Fnam) ed i Sindacati Nazionali Sira, Snair, Snamm della Cna
[...] assistiti per la Cna [..], la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
(Casa) [...] con l'intervento della Federazione Nazionale di Categoria
Metalmeccanici rappresentata dal Commissario Nazionale [...], la Confederazione
delle Libere Associazioni Artigiane Italia (Claai) [...] e la Fiom-Cgil, la
Fim-Cisl, la Uilm-Uil si stipula il presente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane metalmeccaniche e
della installazione di impianti.
Sfera di applicazione
Per impresa artigiana metalmeccanica ed installatrice di impianti, si intende
l'azienda avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Il presente contratto si applica:
1) ai laboratori od officine appartenenti tradizionalmente al settore
metalmeccanico, destinati alla lavorazione e produzione dei metalli nonché
costruzioni di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore
quantità di lavoro;
alle lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe di metalli non
pregiati;
ai laboratori ed officine tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra le imprese artigiane
metalmeccaniche regolate dal presente contratto i seguenti laboratori ed
officine:
Meccanica di precisione (esclusa la fabbricazione di monete, medaglie,
oreficeria, argenteria, orologi ed affini), tornerie in genere, produzioni varie
in ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non pregiati, di
verniciatura o di saldatura, di costruzione di macchinario, di fabbricazione e
riparazione di strumenti musicali in metallo.
2) Alle modellerie meccaniche, alle fonderie di seconda fusione e di leghe
leggere, come ad esempio: fonderie di bronzo, fonderie di seconda fusione di
ghisa, di metalli non ferrosi e di leghe leggere, fabbricazione di ogni tipo di
modello per fonderie, laboratori galvanici.
3) Alle imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti
elettrici di ascensori idrici, termici e sanitari, radiotecnici e tutte le
attività di riparazione in genere.
4) Ai laboratori addetti ai servizi e lavorazioni varie come ad esempio:
elettrauto, officine per la riparazione ed il caricamento di batterie
elettriche, officine di riparazione veicoli in genere ed autoveicoli,
riparazioni e costruzioni di carrozzerie, servizi di manutenzione di ogni
genere.
5) Alle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di
apparecchiature elettroniche.
Regolamentazione
Parte prima (Comune)
Art. 1 Rapporti sindacali
Premesso che non sono in alcun caso poste in discussione l'autonomia
dell'attività imprenditoriale artigiana le rispettive e distinte responsabilità
di scelta e di decisioni degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni
e del sindacato le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo
dell'imprenditoria artigiana metalmeccanica ha assunto con le sue articolazioni
produttive e di servizio nell'economia genera del settore e del paese,
concordano su un sistema di rapporti sindacali che, tramite esami congiunti
sulle materie di seguito elencate, consentano una più approfondita conoscenza
delle problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento
di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso la realizzazione
di un progetto di sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane,
l'acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture
produttive e della loro autonomia.
Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli che si
traducano in accordi o intese fra le parti saranno proposte alle istituzioni
come criteri di base per la concessione di agevolazioni alle imprese.
Le parti convengono che, ove per realizzare progetti specifici concordati che
derivassero dai confronti sottoindicati fossero richiesti finanziamenti
agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione
professionale da Enti pubblici nazionali e regionali o dalla CEE, sia incluso
tra i requisiti per accedere ad essi l'impegno da parte dell'impresa
all'applicazione delle vigenti norme contrattuali e legge in materia di lavoro,
fatte salve eventuali divergenze interpretative in corso.
Lettera B)
Le parti si impegnano al confronto ed all'esame congiunto a livello regionale,
provinciale o comprensoriale, per la verifica dei piani di investimenti del
complesso delle imprese artigiane presenti nel territorio, anche in rapporto ad
un più adeguato ruolo della regione e degli Enti Locali sui problemi
dell'artigianato.
Le Associazioni artigiane forniranno i piani ed i programmi di investimento in
loro possesso, indicando quelli derivanti da finanziamenti pubblici o realizzati
con i finanziamenti a tassi agevolati previsti da leggi regionali e/o nazionali:
le informazioni suddette avranno particolare riferimento alla localizzazione
degli investimenti ed alla loro suddivisione per comparti produttivi.
Le parti verificheranno congiuntamente che gli investimenti siano effettuati con
il criterio dei credito selezione per settori e che siano principalmente
indirizzati al sostegno ed allo sviluppo dell'autonomia produttiva delle aziende
artigiane, alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione e la
eventuale riconversione della produzione.
A tal fine le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano a dare un
preciso contributo alla discussione in relazione alle informazioni fornite dalle
Associazioni artigiane.
Per contribuire alla realizzazione dei sistema di informazioni, le parti
potranno fare riferimento a tutti i dati possesso compresi quelli disponibili
degli organismi istituzionali: ad esempio la Cpa e la Cra.
Durante questi incontri saranno inoltre esaminati problemi dell'artigianato
metalmeccanico dei servizi in relazione sia alla dislocazione che alla
programmazione territoriale per favorire - garantendo e, ove possibile,
ampliando i livelli occupazionali - un miglior servizio per l'utenza specie nei
centri urbani; si esamineranno inoltre i problemi dell'artigianato delle
installazioni di impianti dando particolare attenzione alla valorizzazione del
ruolo e della funzione dell'artigianato dell'installazione all'interno del
complessivo comparto delle costruzioni.
Vanno inoltre ricercate e favorite, in un confronto con gli Enti Locali, le
condizioni per lo sviluppo di un servizio qualificato all'utenza inserito
funzionalmente nella programmazione territoriale (servizio alle città). Si
assume I'impegno comune tra le parti di contrastare nei modi più efficaci ed
opportuni il fenomeno dell'abusivismo.
Le parti si incontreranno, a livello regionale e territoriale, per verificare i
rapporti tra le aziende a Partecipazione Statale presenti sul territorio e le
imprese del settore artigiano.
In relazione alla importante funzione che le aziende PP.SS. debbono svolgere
nella programmazione della economia del Paese, ed all'inevitabile rapporto
indotto che esse instaurano con la piccola impresa e con l'azienda artigiana,
verranno esaminate - con particolare riguardo - le condizioni di fornitura delle
materie prime, dei semilavorati e delle macchine utensili nonché i flussi di
lavoro indotto regolamentati da quanto previsto alla seguente lettera C).
l confronti sui temi ed ai livelli indicati avranno inoltre come specifico
riferimento le conseguenze occupazionali, le condizioni economiche e quelle
normative dei lavoratori e si svolgeranno, di norma, una volta all'anno su
richiesta scritta di una delle parti.
Lettera C) Decentramento
produttivo
Le imprese artigiane forniranno - nel quadro degli incontri previsti a livello
regionale, provinciale o comprensoriale - informazioni in loro possesso sul
lavoro decentrato alle imprese artigiane divise per settore, con riferimento ai
tipi di lavorazione ed alle aree territoriali.
Le Associazioni artigiane assumeranno iniziative relative allo sviluppo
imprenditoriale nelle imprese artigiane interessate ai processi di
decentramento, nonché alle condizioni dei lavoratori in esse occupati,
promuoveranno iniziative unitarie di ricerca su nuove tecnologie produttive, per
nuove forme di organizzazione del lavoro, per una efficace e dinamica
commercializzazione dei prodotti, ciò al fine di dare un ruolo autonomo alle
aziende artigiane, di favorire la pluricommittenza, di ridurre sensibilmente la
loro subordinazione alle grandi e medie imprese.
In proposito le parti si impegna al confronto ed all'esame congiunto ai livelli
territoriali indicati per definire iniziative coordinate atte a verificare e
garantire la continuità d flusso delle commesse per le aziende di lavorazione
per conto terzi e ad attuare iniziative per Io sviluppo della pluricommittenza
anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle aziende artigiane.
Nello stesso incontro si procederà alla verifica sulla effettiva applicazione
delle leggi vigenti sul lavoro a domicilio all'esame delle relative condizioni
economiche e normative dei lavoratori.
Tale verifica si avvarrà oltre che delle informazioni che parti possono
attingere dalle Commissioni provinciali previste dalla legge del 18/12/1973 n.
887, dei dati forniti dalle Organizzazioni artigiane stipulanti sulle imprese
che utilizza; lavoro a domicilio, delle valutazioni di carattere previsionale
sull'andamento del fenomeno e sui prevedibili riflessi sull'occupazione.
L'incontro avverrà una volta l'anno su richiesta scritta una delle parti.
Lettera D) Governo
del mercato del lavoro
Le Associazioni artigiane forniranno in un confronto livello regionale e
territoriale i dati in loro possesso relativi a consistenza numerica delle
aziende e quelli relativi ai livelli occupazionali divisi per provincia o
comprensorio disaggregati, ove possibile, per classi di età, sesso e qualifiche
per comparti produttivi specificando, per la dinamica occupazionale, la sua
tendenza evolutiva previsionale; saranno altresì comunicati a questi livelli i
dati in loro possesso relativi all'entità e alla struttura delle retribuzioni
contrattuali riferite l'insieme delle imprese presenti nel territorio.
Le Associazioni artigiane forniranno, inoltre, le indicazioni sulle esigenze di
mano d'opera divise per specifiche figure professionali per costruire - in
rapporto con gli enti pubblici previsti per legge - contratti di formazione
lavoro e/o corsi di formazione professionale. Tali incontri avranno lo scopo di
consentire uno scambio reciproco di informazioni e di realizzare una verifica
sull'andamento di tutti gli istituti previsti nel contratto relativi
all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, all'orario di
lavoro e alle sue diverse modalità di effettuazione, alle nocività ambientali
interne ed esterne.
Ciò al fine di poter poi congiuntamente verificare le concrete possibilità di
allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di
assunzione e di riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione
del mercato del lavoro.
Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta scritta di
una delle parti e dovrà prendere in esame per quanto possibile situazioni di
settore, di comparto e/o di aree territoriali omogenee.
Effettuata, negli incontri citati, la verifica sulle potenzialità di
assorbimento della mano d'opera nel settore metalmeccanico artigiano regionale,
si definiranno, a quel livello territoriale, i criteri orientativi atti a
soddisfare le esigenze produttive ed occupazionali presenti sul territorio: ciò
attraverso leggi e accordi vigenti in materia di occupazione giovanile,
formazione professionale, mobilità, ed anche in relazione alle esperienze già
maturate e consolidate in alcune realtà territoriali, di cui all'art. 10.
Nel caso in cui - a livello regionale o territoriale - venga approntata una
lista unica di lavoratori in mobilità contrattata, si farà ad essa un automatico
riferimento facendo le opportune armonizzazioni.
Note a verbale
1) Le parti concordano che quanto previsto alle lettere A), B), C), D), comporta
l'esclusione dell'applicazione di tali procedure a livello delle singole imprese
e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del
confronto e dell'esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento
di valutazioni comuni.
2) Fermi restando i livelli di incontro fissati ed i relativi esami territoriali
e di settore, il confronto potrà essere effettuato dalla istanza superiore in
mancanza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli
richiesti. Per altro, le parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive
autonomie, a dotarsi delle strutture necessarie.
3) Per «comprensorio» le parti hanno inteso indicare un possibile livello
alternativo e non una ulteriore suddivisioni di quello provinciale, essendo
quest'ultimo a volte non rispondente alle reali strutture economiche, produttive
sociali configurate nel territorio.
4) In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto
professionale.
Lettera E)
Le parti concordano nella individuazione di un livello regionale di trattativa,
che terrà conto delle condizioni socio-economiche e delle dinamiche
occupazionali del territorio.
In tale ambito potranno essere affrontate le problematiche connesse allo
sviluppo economico ed occupazionale del settore, anche rispetto agli interventi
di politica economica a esse attribuite in materia di artigianato, e dagli Enti
pubblici ed economici operanti sul territorio, allo scopo di stimolare cogliere
tutte le opportunità e risorse del settore.
In particolare saranno oggetto di trattativa a livello regionale:
- programmi di sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane del settore da
predisporsi da parte dell'ente regione degli enti locali;
- occupazione e mercato del lavoro;
- formazione professionale, con specifici programmi finalizzati, utilizzando
anche istituti o strumenti contrattuali vigenti;
- indotto e subfornitura (decentramento produttivo) con l'intento di garantire
la continuità delle commesse;
- appalti e subappalti;
- ambiente e sicurezza. Per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti (qualità,
quantità, modalità), laddove è necessario la trattativa potrà essere svolta con
il coinvolgimento delle istituzioni.
Gli accordi eventualmente raggiunti a tale livello, salvo espliciti rinvii degli
accordi stessi, escludono qualunque altro livello di trattativa territoriale.
Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale del 27.2.1987
relativamente alla non ripetitività dei livelli di contrattazione, non potranno
essere oggetto di trattativa in sede regionale materie già definite a livello
interconfederale e/o nazionale di categoria.
Lettera F)
Le parti, con riferimento a quanto disposto nel presente articolo, convengono di
istituire un osservatorio nazionale composto, sugli argomenti citati, da
rappresentanti designati di volta in volta da ciascuna di esse.
L'osservatorio si riunisce di norma una volta all'anno o su richiesta di una
delle parti e potrà verificare la corretta applicazione di quanto previsto alla
lettera E).
Art. 2 Accordo interconfederale
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta
nell'Accordo Interconfederale del 21.7.1988 per gli istituti previsti, anche a
modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso
sostituite.
Relazioni sindacali
Confartigianato, Cna, Casa, Claai, Cgil, Cisl e Uil al fine di realizzare gli
impegni congiuntamente assunti nell'Accordo Interconfederale del 27 febbraio
1987 nei termini di cui alla Premessa dello stesso accordo, concordano sulla
individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra
Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una gestione congiunta e
responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici
e sociali.
Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello
nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987
(previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti
pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di
relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno
alla attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze
a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul
territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema
complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con
suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa
delle parti.
Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare momento delle relazioni a
livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed
occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo,
raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dai CCNL;
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo positivo
verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del
lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la
valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato
del lavoro;
c) l'intervento congiunto a sostegno - della politica nazionali comunitaria di
sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza
dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle
varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale con particolare
riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad
adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti
fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare da parte delle
imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali,
contrattuali;
e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno,
congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse,
appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente
concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate
convergenze.
Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le
parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.
A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative
analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla
realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente
regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le
Commissioni bilaterali regionali previsti nell'accordo del 27.2.1987.
Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, Cna, Casa, Claai e le
Confederazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil, concordano sullo sviluppo di un
sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto
di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed
organizzative.
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali riconosciuti dalle OO.SS.
stipulanti, del presente accordo, intendendosi per queste ultime le
organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria,
su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un
determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi
permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanti delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1) verranno esaminate e possibilmente risolte
fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni artigiane
firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o
collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione
dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei settori artigiani, per cui
le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore
livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese
artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando
quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5).
Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con non meno di 5
dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21.12.1983
tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dei settori
artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del
presente accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui al 10 comma
del punto 1) e per quelle di cui al comma 20 dello stesso punto, delle quantità
retributive orari e per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
[...]
6) I bacini di cui al punto 1) saranno determinati in sedi confronto a livello
regionale tra le parti. In via transitoria concorda che i bacini potranno essere
individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti
provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello
regionale al massimo entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto
precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello
regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei
lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione
suddetta non si procederà all'elezione delegati in aziende diverse da quelle
dove attualmente esistono, per quelle dove esistono restano in vigore i
contratti gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito
e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti
previsti dai CCNL artigiani.
Con riferimento a quanto sopra, le OO.SS. e le OO.A esamineranno, in sede
conciliativa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dei
rappresentanti sindacali qualora gli stessi siano stati individuati tra i
lavoratori da imprese artigiane.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento
dell'avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. provvedimento diverrà
esecutivo; analogamente l'assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del
provvedimento.
9) I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil comunque espressi, durano in carica
almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa
vigente in materia (Legge 300/1970 - Legge 604/1966 - Legge 533/1973) e agli
articoli 2118, 2119 Codice Civile.
Dichiarazione a verbale del Ministro
Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le OO.SS. definiscano
autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.
Dichiarazione a verbale di Cisl e Uil
Cisl e Uil dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti sindacali
di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate
alle OO.AA. firmatarie dei presente accordo, data la peculiarità e la dimensione
dell'attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via
continuativa. In questo caso, le strutture Cisl e Uil presenteranno alle aziende
interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la
durata del mandato ricevuto dalle rispettive organizzazioni sindacali.
Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque
garantita la conservazione dei posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 30
e 40 comma dell'art. 31 della Legge 300/70 Statuto dei diritti dei lavoratori.
La Confartigianato, la Cna, la Casa è la Claai prendono atto di tale
dichiarazione.
Dichiarazione a verbale della Cgil
La Cgil dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiuntamente
alle altre OO.SS. i propri rappresentanti.
Dato che l'accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori
dipendenti, la Cgil dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i
loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale
interessato.
La Cgil definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità
della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali. Le OO.AA. ne
prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti.
Nota a verbale
Cgil, Cisl e Uil confermano che, con il presente accordo, non si è voluto
innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui
diritti sindacali.
La Confartigianato, la Cna, la Casa e la Claai prendono atto della nota a
verbale.
Sono tenute all'applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di
bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella
sfera di applicazione del Titolo III della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Norma transitoria
In relazione al punto 7) dell'Accordo Interconfederale 21 luglio 1988, parte
relativa ai rappresentanti sindacali di bacino, non saranno eletti delegati
nelle imprese nelle quali essi non esistessero al momento dell'entrata in vigore
dell'accordo stesso.
Nelle imprese dove i delegati esistevano già alla data del 21 luglio 1988 vale
quanto previsto al punto 7) dell'accordo su richiamato.
Nota a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15
dipendenti compresi gli apprendisti. Sono fatti salvi gli accordi esistenti a
livello territoriale.
[...]
15) Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al fondo con una
quantità pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e
contingenza per dipendente, di cui rispettivamente 8 e 2 saranno iscritte in
capitoli di bilancio separati già richiamati al punto 3) e al punto 4).
[...]
16) Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi
di sostegno al reddito dei lavoratori.
Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani per il sostegno alle
imprese che, a titolo esemplificativo, saranno:
- il ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e
soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali all'impresa, quali l'attività formativa, di diffusione delle
tecnologie, ecc..
[...]
Tutela dei tossicodipendenti
[...]
2.2 Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza in imprese artigiane, che siano
nella fase conclusiva del loro programma recupero, gestito dalle strutture
terapeutiche di cui al punto 2.1 che ne certificheranno la necessità, potranno
essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.
[...]
Lavoratori inabili
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o
territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e
sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane,
e per esaminare i problemi incontrati nel loro inserimento.
In tali sedi, le OO.AA. e le OO.SS. esamineranno le possibili soluzioni atte a
risolvere i problemi comunemente riscontrati e per creare condizioni più
favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o
che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di
strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.
Allegato
Le parti, all'atto della firma dell'Accordo Interconfederale siglato in data
21.7.1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del
Lavoro - che ha dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché Io
stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via
amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le
imprese artigiane.
Art. 5 Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea ore annue di permessi
retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
[...]
Art. 11 Ambiente di lavoro
I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse l'applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni delle malattie professionali e
all'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica
nell'ambiente lavoro; pertanto le parti si impegnano ad operare affinché
l'azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro dell'USL (Unità
Sanitaria Locale) trovi attuazione anche nell'ambiente di lavoro delle imprese
artigiane.
I lavoratori mediante i rappresentanti di cui all'art. 2 o a richiesta delle
maestranze hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
loro salute e la loro integrità fisica.
Per concordare ogni intervento in materia di prevenzione e di igiene ambientale
nelle imprese artigiane, le parti si incontreranno a livello provinciale e
regionale.
Tali incontri, che si terranno di norma una volta all'anno su richiesta di una
delle parti, tenderanno alla stesura delle mappe di rischio locali e alla
determinazione dei relativi interventi delle USL.
L'attuazione degli interventi concordati è di competenza dei servizi di igiene e
di sicurezza del lavoro e di prevenzione delle USL, anche mediante stipula di
apposite convenzioni.
Le Confederazioni artigiane si impegnano a promuovere iniziative con l'ausilio
dell'autorità sanitaria USL, atte a favorire le conoscenze relative alle
sostanze usate nelle lavorazioni artigiane in relazione ai loro effetti sulla
salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.
Art. 16
Orario di lavoro - Lavori a turni - Ex festività
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata in
40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore
giornaliere dal lunedì al venerdì. Per le imprese artigiane classificate ai
punti 3 e 4 della sfera di applicazione del contratto, l'orario settimanale di
40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi.
Lavori a turni
Per le lavorazioni a turni avvicendati, viene istituita una fermata nel corso
del turno di 30 minuti retribuiti per la consumazione del pasto.
Art. 17 Flessibilità
dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche dei settore ed anche allo scopo di
contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro
connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario
contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità
dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà
realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento
dell'orario contrattuale sino ai limite delle 48 ore settimanali, per un massimo
di 64 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un
periodo di sei mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari
entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la
retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di
superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
[...]
L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire
congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati
salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente
normativa è in vigore dal gennaio 1985.
[...]
Dichiarazione di parte
La Fnaii-Cgia ritiene che la possibilità di cui al comma 11 del presente
articolo possa essere finalizzata su richiesta del lavoratore all'aggiornamento
tecnico pratico dei lavoratori.
Art. 23 Enti Bilaterali
Le parti stipulanti il presente CCNL sulla base dell'art. 4 dell'accordo
interconfederale del 21.12.1983 nonché dell'accordo interconfederale del
27.2.1987 si impegnano ad incontrarsi a livello territoriale per esaminare e
risolvere i problemi inerenti la costituzione degli Enti Bilaterali entro 6 mesi
dall'entrata in vigore del presente CCNL.
Parte seconda (ex operai)
Art. 1 Assunzioni
[...]
Prima dell'assunzione l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte
del medico di fiducia dell'impresa.
[...]
Art. 5 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale
coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. I lavoratori che, nei casi
consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo
compensativo in un altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Art. 7 Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui
all'art. 16 part. I (Comune).
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può
rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il lavoro
straordinario notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10
settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di
ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero
nella misura del 20% o quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo
compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre tenendo
conto delle esigenze tecniche aziendali. Detto recupero per le aziende di
installazione, riparazione e servizi si effettuerà nel corso di ogni anno
tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero nei due
casi sopracitati non potrà essere inferiore ad una giornata.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del
mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di
riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 6.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli
operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[...]
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni
(lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario, nella giornata dei sabato;
il lavoro straordinario effettuato nella giornata dei sabato potrà avere durata
superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione dei 25% per le
prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore tutte le ore
successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.
Art. 9 Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio all'accordo che viene
allegato al presente contratto.
Art. 10 Lavoro a cottimo
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a
cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[...]
Art. 12 Ferie
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della
lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento
delle ferie per le giornate di ferie oltre le tre settimane, è peraltro ammessa
la sostituzione dei godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa
retribuzione.
[...]
Art. 15 Igiene e sicurezza
del lavoro
Per l'igiene e la sicurezza del lavoro valgono le norme di legge.
Art. 16 Indumenti di lavoro
Al lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia
necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve
essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione
presso l'impresa.
Art. 19
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[...]
Art. 24
Consegna e conservazione degli utensili personali
Per provvedersi degli utensili e dei materiale occorrente il lavoratore deve
farne richiesta al proprio datore di lavoro.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna
[...]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli
attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a
lui affidato.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in
questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza
autorizzazione. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto
all'impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[...]
Art. 26 Ammonizioni,
multe e sospensioni
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte ai lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[...]
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con
negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di
lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcooliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto
di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina,
alla morale, all'igiene e alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, verrà inflitta la sospensione.
Art. 27 Licenziamento per
mancanze
L'azienda potrà procedere ai licenziamento senza preavviso dell'operaio con la
motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[...]
- rissa all'interno dell'impresa, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con
colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
[...]
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa, senza autorizzazione, di
oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[...]
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamenti
volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al
risarcimento dei danni.
Parte terza (ex impiegati)
Art. 5 Riposo settimanale
L'impiegato ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide
con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
Art. 7 Lavoro
straordinario notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui
all'art. 16 Parte l (Comune).
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può
rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro
straordinario notturno e festivo.
È consentito il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10
settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di
ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero
nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito; il riposo
compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre tenendo
conto delle esigenze tecniche aziendali. Detto recupero per le aziende di
installazione, riparazione e servizi si effettuerà nel corso di ogni anno
tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali.
Comunque il recupero nei due casi sopracitati non potrà essere inferiore ad una
giornata.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del
mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di
riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 6 (Parte terza).
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli
operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[...]
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni
(lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario nella giornata del sabato; il
lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata
superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le
prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore tutte le ore
successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.
Art. 13 Ferie
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in
via del tutto eccezionale, l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie
per giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del
godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla
retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]
Art. 17
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[...]
Art. 19 Doveri dell'impiegato
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
all'applicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni
assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le
disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui
affidati.
Art. 21 Provvedimenti
disciplinari
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità
con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo
superiore a cinque giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le
quali, anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non
siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano
tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle
lettere a), b), c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che commette
infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di
maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c), d), non siano così
gravi da rendere applicabili la sanzione di cui alla lettera f).
L'azienda potrà procedere al licenziamento dell'impiegato di cui ai punti e) e
f) con la motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto.
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l'impiegato che provochi
all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con
lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a
termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle
quali sia incorso l'impiegato.
Art. 27 Igiene e sicurezza
del lavoro
Le imprese manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo
da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione,
l'illuminazione, la pulizia, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei
termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge saranno messi a
disposizione degli impiegati i mezzi protettivi e saranno osservate le norme
circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste
condizioni di nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre
disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
Apprendistato
Regolamentazione Nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende
artigiane metalmeccaniche ed installatrici di impianti.
Art. 1 Norme generali
La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato metalmeccanico e degli
installatori di impianti è regolata dalle norme di legge, dall'accordo
interconfederale del 21.12.1983 e dalle disposizioni della presente
regolamentazione. Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e
dalla suddetta particolare regolamentazione, valgono per gli apprendisti le
norme del CCNL del 14.6.84 per i lavoratori dipendenti dalle imprese
Metalmeccaniche ed Installatrici di Impianti.
Art. 5 Retribuzione
Norma transitoria
Agli apprendisti in forza alla data del 6.12.1988 si applica il trattamento
economico e normativo previsto nel CCNL deL 14.6.1984, di cui all'allegato A.
[...]
Art. 10 Insegnamento
complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi
dell'art. 17 del regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956 n. 1668 - dei
corsi di istruzione complementare verranno concesse 4 ore settimanali retribuite
per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte dell'orario di
lavoro di cui all'art. 16 (parte prima comune) fermo restando il limite legale
delle 44 ore settimanali complessive.
Art. 11 Attribuzione della
qualifica
Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di
Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali
la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
Allegato B Ex art. 5 CCNL 14.6.84
(Valido ai soli effetti di quanto previsto dall'art. 2 punto 7 2° comma
del presente CCNL)
Art. 5 Delegato di impresa
Considerata la particolare struttura delle imprese artigiane del settore, nelle
imprese con almeno 8 dipendenti compresi gli apprendisti viene eletto un
delegato di impresa per garantire il migliore collegamento tra datore di lavoro
e dipendenti dell'impresa.
Il delegato di impresa viene eletto da e tra tutti i dipendenti dell'impresa
artigiana in un'assemblea che potrà tenersi nei locali dell'azienda stessa
previo accordo con il datore di lavoro, per la cui attuazione verrà riconosciuto
un permesso retribuito di 1 ora annua da usufruirsi collettivamente in un'unica
soluzione.
Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore
lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide
l'utilizzazione diretta delle somme accantonate da parte del delegato d'impresa
per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell'azienda
stessa e per un migliore collegamento con il datore di lavoro, ovvero
l'utilizzazione a fini mutualistici attraverso gli Enti bilaterali.
In attuazione di quanto sopra e tenuto conto che l'applicazione dei due sistemi
comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese ed a beneficio
dei lavoratori in relazione alle opzioni esercitate, ove sia eletto il delegato
l'accantonamento di cui al 3° comma sarà utilizzato: per quanto riguarda le
organizzazioni che optano per l'utilizzazione a fini mutualistici, le imprese ad
esse aderenti verseranno tramite gli Enti bilaterali o in loro assenza tramite
le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti; per quanto riguarda le
organizzazioni che optano per l'utilizzazione diretta, le imprese ad esse
aderenti verseranno direttamente al delegato sotto forma di monte ore a sua
disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni.
Opzioni
La Confartigianato (Cgia) dichiara di esercitare la facoltà di opzione prevista
per l'utilizzazione delle somme accantonate indicando per le imprese
l'erogazione in forma mutualistica tramite l'Ente bilaterale o in sua assenza
tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.
Le organizzazioni Cna, Casa, Claai optano per l'utilizzazione diretta da parte
del delegato delle somme accantonate e pertanto le imprese si impegnano a
versare direttamente al delegato il corrispettivo delle ore di permesso da esso
utilizzate per lo svolgimento delle sue funzioni.
La Flm conviene sulle opzioni sopra indicate.
La verifica della gestione di quanto sopra viene demandata a livello
territoriale alle organizzazioni stipulanti.
Eventuali problemi derivanti, nelle singole realtà territoriali, dall'attuazione
del presente articolo verranno affrontati in sede nazionale con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali territoriali interessate.
Nota a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15
dipendenti compresi gli apprendisti.
Il presente articolo è completo ed esaustivo in sé e pertanto non recepisce né
direttamente né in via analogica quanto pattuito sul medesimo argomento in altri
accordi interconfederali ad eccezione di quanto previsto dall'accordo
interconfederale del 21.12.83.
Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale.