Tipologia: Accordo Interconfederale
Data firma: 20 dicembre 1993
Parti: Confindustria, Intersind e Cgil, Cisl e Uil
Settori: Industria
Fonte: CGIL
Sommario:
Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 per la
costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Parte Prima
Premessa
Il presente accordo assume la disciplina generale in materia di rappresentanze
sindacali unitarie, contenuta nel
Protocollo
stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993.
Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito ed iniziativa
per la costituzione
Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità
produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa
delle associazioni sindacali firmatarie del
Protocollo 23 luglio
1993.
Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del CCNL
applicato nell'unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla
presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, parte seconda, a
condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del
presente accordo.
L'iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata, congiuntamente o
disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate,
entro tre mesi dalla stipula del presente accordo.
In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine
di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla
RSU e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
2. Composizione
Alla costituzione della RSU si procede, per due terzi dei seggi, mediante
elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il
residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità
produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione,
in proporzione ai voti ricevuti.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi,
le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati
e quadri di cui all'art. 2095
cod. civ.,
nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale
dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della
rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di
genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3. Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel
Protocollo d'intesa
del 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali,
al punto B (vincolo della parità di costi per le aziende), salvo clausole più
favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, il numero dei
componenti le RSU sarà pari almeno a:
a) 3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano fino a
200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che
occupano fino a 3 mila dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei
diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto
delle disposizioni di cui al titolo 3° della
legge n. 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei
confronti delle associazioni sindacali dai CCNL o accordi collettivi di diverso
livello, in materia di numero dei dirigenti della RSA, diritti, permessi e
libertà sindacali.
Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza dei
costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche
in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della RSU.
In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti
definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole
condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali
con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.
In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle
associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva, i
seguenti diritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori
durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a
ciascun lavoratore ex art. 20,
L. n. 300/1970;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24,
L. n. 300/1970.
c) diritto di affissione di cui all'art. 25,
L. n. 300/1970.
5. Compiti e funzioni
Le RSU subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e
nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di
legge.
La RSU e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il
contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure,
modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato
nell'unità produttiva.
6. Durata e sostituzione
nell'incarico
I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali
decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo
stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima
lista.
II componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle
associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da
parte delle stesse associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono
concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU
con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità
previste dal presente accordo.
7. Decisioni
Le decisioni relative a materie di competenza delle RSU sono assunte dalle
stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
8. Clausola di salvaguardia
Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19,
L. 20 maggio 1970, n.
300, che siano firmatarie del presente accordo o comunque,
aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di
elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai
sensi della norma sopra menzionata.
Parte Seconda
Disciplina della elezione della RSU
1. Modalità per indire le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU le associazioni
sindacali di cui al punto 1, parte prima, del presente accordo, congiuntamente o
disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante
comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a
disposizione della RSU e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la
presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte
del quindicesimo giorno.
2. Quorum per la validità
delle elezioni
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo
favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni
elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei
lavoratori aventi diritto al voto. Nei casi in cui detto quorum non sia stato
raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno
ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione
alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva.
3. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova
in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova in
forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4,
la contrattazione di categoria regolerà limiti ed esercizio del diritto di
elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
4. Presentazione delle liste
All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto
costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti
dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri
della Commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto
di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista,
la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste
stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una
delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il
numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.
5. Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione,
nelle singole unità produttive viene costituita una commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla
presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità
produttiva, non candidato.
6. Compiti della Commissione
La Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua
completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste
stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che
dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività
aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al
presente accordo;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i
soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di
liste.
7. Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a
cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto
1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
8. Scrutatori
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per
ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le
ventiquattro ore che precedono l'inizio delle votazioni.
9. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera
nè per interposta persona.
10. Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste
disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà
estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro
preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e
la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal
Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione
della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di
scrittura o analoghi segni di individuazione.
11. Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da
lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta
a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato
preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come
votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il
voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste
differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste
differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di
preferenza.
12. Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione
elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da
permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle
esigenze della produzione.
Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero
richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro
eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza
del voto.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma
contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i
lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno
8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
13. Composizione del seggio
elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte seconda, del
presente accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
14. Attrezzatura del seggio
elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna
elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla
apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori
aventi diritto al voto presso di esso.
15. Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del
seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento
personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del
seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le
operazioni elettorali.
16. Compiti del Presidente
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente punto
14, la firma accanto al suo nominativo.
17. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle
operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello
scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni,
verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi,
ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle
operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente
provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali)
trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU
sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione
aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi.
Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione
elettorale e di un delegato della Direzione.
18. Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della RSU, il numero dei
seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti
perseguiti dalle singole liste concorrenti. Il residuo terzo dei seggi sarà
attribuito in base al criterio di composizione della RSU previsto dall'art. 2,
1° comma, parte prima, del presente accordo.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente
all'attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l'ordine
dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di
voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.
19. Ricorsi alla
Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla
assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni
elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione
stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano
stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende
confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà
atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione
deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la
conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun
rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste
elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma
precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso,
sempre a cura della Commissione elettorale, alla Associazione industriale
territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.
20. Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10
giorni ad apposito Comitato dei garanti.
Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al
ricorso, da un rappresentante dell'associazione industriale locale di
appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21.
Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU, una
volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla
direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione imprenditoriale
d'appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza
dei componenti.
22. Adempimenti della
Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale
l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e
quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni
elettorali.
23. Clausola finale
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti
firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.