Tipologia: CCNL
Data firma: 26 luglio 1993
Validità: 01.03.1993 - 31.12.1996
Parti:
Fenaodi-Confartigianto, Sno-Cna, Casa, Claii e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici,
Odototecnici, Artigianato
Fonte: CNEL
Sommario:
Sfera di applicazione
del contratto |
Art. 8 - Apprendistato |
Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 26
luglio 1993 per i lavoratori dipendenti delle imprese odontotecniche
Tra: la Federazione Nazionale Odontotecnici Italiani Fenaodi
della Confartigianato [
] con l'assistenza della Confederazione Generale
Italiana dell'Artigianato (Confartigianato) [
], Sindacato Nazionale
odontotecnici (Cna) [
] assistiti dalla [
] Cna [
], la Confederazione Autonoma
Sindacati Artigiani (Casa) [
] e con l'intervento della Federazione Nazionale di
categoria degli odontotecnici [
], la Confederazione delle Libere Associazioni
Artigiane Italiane - Claai [
] in rappresentanza anche dell'Associazione
Nazionale Titolari di Laboratorio Odontotecnico - Antlo [
] e la Fiom-Cgil [
],
la Fim-Cisl [
], Uilm-Uil [
]
Sfera di applicazione del
contratto
Il presente contratto vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti
delle imprese che esercitano la loro attività nel settore odontotecnico ai sensi
della legge 23/06/27 n. 1264 e R.D. 31/5/28 n. 1334, comprese le imprese
artigiane definite ai sensi della L. 443/85.
Parte prima (Comune)
Art. 1 - Rapporti sindacali
Relazioni sindacali
a) In ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese
odontotecniche, alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'occupazione nel settore
e nel territorio le parti si impegnano ad un confronto per l'esame congiunto su
scala nazionale, regionale, provinciale, di iniziative congiunte che favoriscano
prospettive di sviluppo alle imprese odontotecniche.
Si conviene che il confronto dovrà tener conto della peculiarità che lega
l'impresa odontotecnica nell'ambiente socioeconomico nel quale sorge ed al quale
è connessa in modo essenziale per il proprio sviluppo.
Si tenderà quindi ad un impegno comune finalizzato a sviluppare, in stretto
collegamento con la programmazione territoriale l'imprenditorialità artigiana
ampliandola nelle realtà più deboli ed in primo luogo nel Mezzogiorno.
In particolare le parti si impegnano a confrontarsi di norma ogni sei mesi e
comunque ogni qualvolta si ritenga necessario, su richiesta scritta di una delle
parti, per la verifica e la assunzione di eventuali iniziative comuni, su:
[
]
b) Impegno delle parti al confronto ed all'esame congiunto a livello regionale e
provinciale per la verifica dei piani di investimento del complesso delle
imprese presenti nel territorio, anche in rapporto ad un più adeguato ruolo
delle Regioni e degli Enti Locali sui problemi dell'artigianato, ad investimenti
agevolati del credito selezionato e principalmente indirizzato al sostegno ed
allo sviluppo dell'autonomia produttiva delle imprese odontotecniche, alla
creazione di adeguate strutture per la qualificazione finalizzata a nuove
metodologie.
Per quanto riguarda il livello regionale le parti si impegnano a concorrere con
azioni congiunte verso le Regioni, di interventi di carattere programmatorio
atti a:
[
]
b2) individuare le linee quantitative e strutturali, legate ai processi di
istituzione scolastica e di formazione rivolta sia alla qualificazione e/o
riqualificazione con particolare attenzione agli eventuali interventi per le
finalità di cui al punto b1 della lettera b.
Le parti concordano che il confronto e l'impegno comune sui temi ed i livelli
sopra indicati avrà specifico riferimento alle conseguenze occupazionali, alle
condizioni economiche e normative dei lavoratori, nonché alla realizzazione di
un progetto di sviluppo e qualificazione dell'impresa, con particolare riguardo
alle aree e realtà più deboli del territorio ed in primo luogo del Mezzogiorno.
Le parti si impegnano a confrontarsi di norma ogni sei mesi comunque ogni
qualvolta si ritenga necessario, su richiesta scritta di una delle parti per la
verifica e l'assunzione di iniziative comuni atte al raggiungimento delle
finalità individuate ai punti b1 e b2 della lettera b.
c) Impegno delle parti per una indagine conoscitiva a livello regionale e
provinciale per un confronto in ordine alle tendenze della organizzazione e
strutturazione produttiva delle imprese odontotecniche.
Per contribuire alla realizzazione del sistema di informazioni, le parti
potranno fare riferimento a tutti i dati, compresi quelli disponibili presso gli
organismi istituzionali - ad esempio la CPA e la CRA - con la possibilità di
opportune integrazioni.
d) Osservatori
Le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di
partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali all'acquisizione di
dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive, i processi
legislativi ed amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese
odontotecniche.
Pertanto le parti individuano nella costituzione dell'"Osservatorio Nazionale" e
degli "Osservatori Regionali" strumenti utili a favorire anche il funzionamento
della struttura contrattuale prevista da presente CCNL, rappresentando altresì
un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte
di politica economica.
Quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli osservatori
possono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia
giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree
sistema).
Compiti degli osservatori saranno l'acquisizione di informazioni, anche
attingendo dagli enti bilaterali, e l'esame su:
- la consistenza del settore, nonché le prospettive e le tendenze di fondo
registrate e prevedibili;
- l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove possibile,
per classi d'età, sesso, qualifiche, specificando le tendenze evolutive
previsionali;
- il mercato del lavoro, con particolare riferimento ai CFL, al part-time,
all'occupazione femminile, all'apprendistato;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento della legislazione nazionale e
regionale in materia sanitaria, nonché sulle produzioni sanitarie,
infermieristiche e riabilitative tecniche;
- l'esame delle problematiche inerenti le pari opportunità;
- l'andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione,
all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi di
orario;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di
legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare,
anche con il coinvolgimento di enti pubblici;
- esame dei finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;
- esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale
regionale, finalizzato ad un diretto intervento delle parti in funzione delle
esigenze produttive e del mercato del lavoro;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di
informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di
ricerca pubblici e privati, ecc.
Gli osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la
possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse,
definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per
lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L'Osservatorio Nazionale verrà costituito entro sei mesi dalla stipula del
presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per
la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la
programmazione dell'attività.
Nota a verbale
Le parti concordano che l'acquisizione dei dati e/o delle informazioni non
comporta alcuna procedura a livello delle singole imprese e che le stesse non
saranno oggetto di esame individuale. In riferimento a quanto sopra resta
salvaguardato il vincolo del segreto professionale. Lo spirito del confronto e
dell'esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di
valutazioni comuni.
Art. 2 - Accordo
interconfederale del 21.7.1988
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta
nell'Accordo Interconfederale del 21.7.1988 per gli istituti previsti, anche a
modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso
sostituite.
Norma transitoria
In relazione al punto 7) dell'Accordo Interconfederale 21 luglio 1988, parte
relativa ai rappresentanti sindacali di bacino, non saranno eletti delegati
nelle imprese nelle quali essi non esistessero al momento dell'entrata in vigore
dell'accordo stesso.
Nelle imprese dove i delegati esistevano già alla data del 21 luglio 1988 vale
quanto previsto al punto 7 dell'accordo su richiamato.
Norma a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15
dipendenti compresi gli apprendisti. Sono fatti salvi gli accordi esistenti a
livello territoriale.
I versamenti per l'attività del delegato d'impresa, sino alla sua decadenza, non
si cumuleranno con quello del rappresentante sindacale di bacino. Pertanto le
imprese in questione recupereranno dal Fondo quanto versato per il
rappresentante di bacino (punto 13 del Regolamento del Fondo).
Art. 3 - Sistema contrattuale
Livello nazionale di categoria
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le
materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi
settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno
dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria
- sistema di classificazione
- retribuzione
- durata del lavoro
- normative sulle condizioni di lavoro
- azioni positive per le pari opportunità
- altre materie tipiche dei CCNL
- costituzione di eventuali fondi di categoria
Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle
organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà
regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che
tenga conto della situazione del sistema regionale artigiano, rilevata
attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di
settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della
titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture
territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale
non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa
trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle
strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento,
le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano
comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.
Art. 6 - Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di Diritto di Assemblea 10 ore annue di permessi
retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruire collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le
assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
[
]
Art. 15 -
Inscindibilità delle disposizioni del contratto
[
]
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati
e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la Formazione
Professionale da Enti Pubblici Nazionali o Regionali o dalla CEE, sia compreso
l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge
in materia di lavoro.
[
]
Art. 20 - Orario di lavoro
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata in
40 ore distribuite in 5 giorni sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al
venerdì.
Dichiarazione
Per quanto concerne la ripartizione dell'orario settimanale di lavoro, le
Confederazioni datoriali come sopra costituite, d'intesa con le rispettive
Federazioni di categoria aderenti, dichiarano che la ripartizione dell'orario
stesso, così come articolato nel CCNL di settore, è la trasposizione di una
situazione di fatto obiettivamente riscontrata nella specifica attività.
Art. 23 - Flessibilità
dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di
contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro
connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario
contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità
dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà
realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento
dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo
di 152 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un
periodo di 12 mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità
di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario
contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la
maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire
congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati
salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Le parti convengono che a decorrere dall'1.7.1989 l'indennità pari a 16 ore
annue prevista dal medesimo articolo, 9° comma, CCNL 23.1.85, venga di norma
fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno
utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze
tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di
contrazione dell'attività aziendale.
Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno
utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte
utilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore.
Qualora a decorrere dalla data dell'1.1.1993 venga attuato dal singolo
lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 48 ore, allo stesso
lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene
riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore.
Art. 27 - Igiene,
sicurezza e ambiente di lavoro
Per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente di lavoro valgono le norme di legge
nazionali e regionali ove vigenti, per tutelare e salvaguardare l'integrità
fisica del lavoratore.
Art. 29 - Enti bilaterali
Le parti stipulanti il presente CCNL, sulla base dell'Accordo Interconfederale 3
agosto - 3 dicembre 1992 si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per
esaminare le possibilità e le opportunità si costituire appositi fondi di
categoria da collocare all'interno degli Enti Bilaterali.
Parte seconda (Operai)
Art. 1 -Assunzioni
[
]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da
parte del medico di fiducia dell'impresa.
[
]
Art. 5 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale, il riposo settimanale
coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno
il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana, che deve
essere prefissato.
Art. 6 - Lavoro
straordinario notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui
all'art. 20 parte comune.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può
rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro
straordinario, notturno e festivo.
È consentito il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10
settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di
230 ore per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero
nella misura massima del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo
compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo semestre tenendo
conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero sopracitato non
potrà essere inferiore a una giornata.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del
mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di
riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 21 parte comune.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai
lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[
]
È ammesso il lavoro straordinario nella giornata del sabato: il lavoro
straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore
alle 2 ore e sarà retribuito con la maggiorazione del 25% per le prime 3 ore nel
caso che la prestazione superi le prime 3 ore e tutte le ore successive saranno
retribuite con una maggiorazione del 50%.
Inoltre le parti convengono che, fermi restando i limiti per l'effettuazione di
prestazioni oltre il normale orario contrattuale, non hanno inteso superare le
disposizioni di legge vigenti in materia le quali si riferiscono unicamente ad
una prestazione lavorativa oltre le 48 ore settimanali. Pertanto qualsiasi
denominazione attribuita al lavoro prestato oltre quello normale contrattuale e
fino alle 48 settimanali è stata adottata ai soli fini della individuazione
delle percentuali di maggiorazione.
Art. 8 - Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio all'accordo che viene allegato
al presente contratto.
Art. 10 - Ferie
[
]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie. Ove per cause dovute ad inscindibili esigenze tecniche della lavorazione
ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie,
nonché per le giornate di ferie oltre le tre settimane, è peraltro ammessa la
sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa
retribuzione.
[
]
Art. 13 - Indumenti di lavoro
Al lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia
necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve
essere data la possibilità dì usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione
presso l'impresa.
Art. 16 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[
]
Art. 19
- Consegna e conservazione degli utensili personali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrenti il lavoratore deve
farne richiesta al proprio datore di lavoro.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed
in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il
servizio. È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le
macchine e gli attrezzi, gli armadietti, i disegni in genere tutto quanto è a
lui affidato.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in
questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza
autorizzazione. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto
alla impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[
]
Art. 24 - Ammonizioni
multe e sospensioni
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto senza giustificato motivo;
[
]
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con
negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di
lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto
di Lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina,
alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
Art. 25 - Licenziamento per
mancanze
L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei
seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[
]
- rissa all'interno dell'impresa, furto o frodi e danneggiamento volontario con
colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
[
]
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa senza autorizzazione di
oggetti per proprio uso o per conto terzi;
- assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei
giorni successivi al festivo nel periodo di un anno;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 24 quando siano
stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo.
[
]
Art. 29 - Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate,
qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa
dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione alle
competenti Associazioni Sindacali Territoriali degli Artigiani e dei Lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del Contratto, prima di
adire l'Autorità Giudiziaria, la vertenza sarà demandata all'esame delle parti
stipulanti il presente Contratto.
Parte terza (impiegati)
Art. 5 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un risposto settimanale. Il riposo settimanale
coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
Art. 10 - Lavoro
straordinario notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui
all'art. 20 parte comune.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può
rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro
straordinario notturno e festivo.
È consentito il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 ore
settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di
230 ore per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero
nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo
compensativo potrà essere effettuato nel corso di ogni singolo semestre tenendo
conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero nei due casi
sopraindicati non potrà essere inferiore ad una giornata.
Per lavoro notturno s'intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del
mattino.
Per il lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni
di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 21 parte comune.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai
lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[
]
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (lunedì
venerdì) è ammesso il lavoro straordinario nella giornata di sabato; il lavoro
straordinario effettuato nelle giornate del sabato potrà avere durata superiore
alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime 3 ore e
tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.
[
]
Art. 11 - Ferie
[
]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in
via del tutto eccezionale, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle
ferie nonché per giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la
sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva,
corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[
]
Art. 18 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[
]
Art. 20 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla
esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[
]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni
assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le
disposizioni impartite dai superiori;
[
]
5) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui
affidati;
6) il lavoratore deve astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro,
azioni che possano distoglierlo dall'espletamento delle mansioni affidategli.
Allegati
Allegato B
(Ai soli effetti di quanto previsto all'art. 2, punto 7, 2° comma del
presente CCNL)
Ex Art. 5 - Delegato di impresa
Considerata la particolare struttura delle imprese artigiane del settore, nelle
imprese con almeno 8 dipendenti compresi gli apprendisti viene eletto un
delegato di impresa per garantire il migliore collegamento tra datore di lavoro
e dipendenti dell'impresa. Il delegato di impresa viene eletto da e tra tutti i
dipendenti dell'impresa artigiana in un'assemblea che potrà tenersi nei locali
dell'azienda stessa previo accordo con il datore di lavoro, per la cui
attuazione verrà riconosciuto un permesso retribuito di 1 ora annua da
usufruirsi collettivamente in un'unica soluzione.
Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore
lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide
l'utilizzazione diretta delle somme accantonate da parte del delegato d'impresa
per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell'azienda
stessa e per un migliore collegamento con il datore di lavoro, ovvero
l'utilizzazione a fini mutualistici attraverso gli Enti bilaterali.
In attuazione di quanto sopra e tenuto conto che l'applicazione dei due sistemi
comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese ed a beneficio
dei lavoratori in relazione alle opzioni esercitate, ove sia eletto il delegato
l'accantonamento di cui al 3° comma sarà utilizzato.
Per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione a fini
mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite gli Enti bilaterali
o in loro assenza tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti;
per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione diretta, le
imprese ad esse aderenti verseranno direttamente al delegato sotto forma di
monte ore a sua disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni.
Opzioni
La Confartigianato (Cgia) dichiara di esercitare la facoltà di opzione prevista
per l'utilizzazione delle somme accantonate indicando per le imprese
l'erogazione in forma mutualistica tramite l'Ente bilaterale o in sua assenza
tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.
Le organizzazioni Cna, Casa, Claai optano per l'utilizzazione diretta da parte
del delegato delle somme accantonate e, pertanto, le imprese si impegnano a
versare direttamente al delegato il corrispettivo delle ore di permesso da esso
utilizzate per lo svolgimento delle sue funzioni. La Flm conviene sulle opzioni
sopra indicate. La verifica della gestione di quanto sopra viene demandata a
livello territoriale alle organizzazioni stipulanti.
Eventuali problemi derivanti, nelle singole realtà territoriali, dall'attuazione
del presente articolo verranno affrontati in sede nazionale con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali territoriali interessate.
Nota a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15
dipendenti compresi gli apprendisti.
Il presente articolo è completo ed esaustivo in sé e, pertanto non recepisce né
direttamente né in via analogica quanto pattuito sul medesimo argomento in altri
accordi interconfederali ad eccezione di quanto previsto dall'accordo
interconfederale del 21/12/1983. Sono fatti salvi gli accordi esistenti a
livello territoriale.