Categoria: 1993
Visite: 15803

Tipologia: CCNL
Data firma: 26 luglio 1993
Validità: 01.03.1993 - 31.12.1996
Parti: Fenaodi-Confartigianto, Sno-Cna, Casa, Claii e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Odototecnici, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Sfera di applicazione del contratto
Parte prima (Comune)
Art. 1 - Rapporti sindacali
• Premessa
• Relazioni sindacali
Art. 2 - Accordo interconfederale del 21.7.1988
• Relazioni sindacali
• Norma transitoria
• Norma a verbale
Art. 3 - Sistema contrattuale
• Livello nazionale di categoria

• Livello decentrato di categoria
• Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
o Livello nazionale di categoria
o Indennità di vacanza contrattuale
o Livello decentrato di categoria
o Contrattazione regionale in vigenza del presente CCNL
Art. 4 - Delega sindacale
Art. 5 - Permessi retribuiti
Art. 6 - Diritto di assemblea
Art. 7 - Protocollo sulle modalità di effettuazione delle ritenute della quota contrattuale ordinaria per attività svolte per la realizzazione del testo contrattuale e sua diffusione.
Art. 8 - Lavoratori studenti
Art. 9 - Diritto allo studio
Art. 10 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 11 - Classificazione dei lavoratori profili e declaratorie
A) Mobilità professionale
C) Classificazione unica
Art. 12 - Ex indennità di contingenza
Art. 13 - Definizione delle voci retributive
Art. 14 - Trasferte
Art. 15 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 16 - Reclami sulla retribuzione
Art. 17 - Decorrenza a durata
Art. 18 - Incrementi retributivi
Tabella A)
Tabella B)
Art. 19 - Una tantum
Art. 20 - Orario di lavoro
Art. 21 - Festività
Art. 22 - Festività abolite
Art. 23 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 24 - Lavoro a tempo parziale
Art. 25 - Contratto a tempo determinato
Art. 26 - Tirocinio
Art. 27 - Igiene, sicurezza e ambiente di lavoro
Art. 28 - Previdenza complementare
Art. 29 - Enti bilaterali
Parte seconda (Operai)
Art. 1 -Assunzioni
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Sospensione del lavoro
Art. 5 - Riposo settimanale
Art. 6 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 7 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria

 

Art. 8 - Apprendistato
Art. 9 - Corresponsione della retribuzione reclami sulla busta paga
Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Gratifica natalizia
Art. 12 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 13 - Indumenti di lavoro
Art. 14 - Trattamento in caso di malattia o infortunio
Art. 15 - Congedo matrimoniale
Art. 16 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 17 - Servizio militare
Art. 18 - Divieti
Art. 19 - Consegna e conservazione degli utensili personali
Art. 20 - Assenze
Art. 21 - Permessi
Art. 22 - Custodia metalli preziosi
Art. 23 - Provvedimenti disciplinari
Art. 24 - Ammonizioni multe e sospensioni
Art. 25 - Licenziamento per mancanze
Art. 26 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 27 - Indennità di anzianità e trattamenti di fine rapporto
Art. 28 - Indennità in caso di morte
Art. 29 - Reclami e controversie
Art. 30 - Cessione, trasformazione o trapasso di azienda
Parte terza (impiegati)

Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Sospensione del lavoro
Art. 5 - Riposo settimanale
Art. 6 - Cumulo di mansioni
Art. 7 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 8 - Aumenti periodici di anzianità
• Norma transitoria
Art. 9 - Festività
Art. 10 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Calcolo per ferie non godute, festività lavorate e straordinario
Art. 13 - Corresponsione della retribuzione
Art. 14 - Tredicesima mensilità
Art. 15 - Indennità maneggio denaro-cauzione
Art. 16 - Trattamento di malattia o infortunio
Art. 17 - Congedo matrimoniale
Art. 18 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 19 - Servizio militare
Art. 20 - Doveri del lavoratore
Art. 21 - Assenze e permessi
Art. 22 - Provvedimenti disciplinati
Art. 23 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 24 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto
Art. 25 - Indennità in caso di morte
Art. 26 - Trasformazione - trapasso - cessione - cessazione e fallimento dell'impresa
Art. 27 - Certificato di lavoro
Allegati
Allegato A Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende odontotecniche per gli assunti a partire dal 16.06.89
Allegato B


Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 26 luglio 1993 per i lavoratori dipendenti delle imprese odontotecniche

Tra: la Federazione Nazionale Odontotecnici Italiani Fenaodi della Confartigianato […] con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (Confartigianato) […], Sindacato Nazionale odontotecnici (Cna) […] assistiti dalla […] Cna […], la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casa) […] e con l'intervento della Federazione Nazionale di categoria degli odontotecnici […], la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - Claai […] in rappresentanza anche dell'Associazione Nazionale Titolari di Laboratorio Odontotecnico - Antlo […] e la Fiom-Cgil […], la Fim-Cisl […], Uilm-Uil […]

Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese che esercitano la loro attività nel settore odontotecnico ai sensi della legge 23/06/27 n. 1264 e R.D. 31/5/28 n. 1334, comprese le imprese artigiane definite ai sensi della L. 443/85.

Parte prima (Comune)
Art. 1 - Rapporti sindacali
Relazioni sindacali
a) In ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese odontotecniche, alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'occupazione nel settore e nel territorio le parti si impegnano ad un confronto per l'esame congiunto su scala nazionale, regionale, provinciale, di iniziative congiunte che favoriscano prospettive di sviluppo alle imprese odontotecniche.
Si conviene che il confronto dovrà tener conto della peculiarità che lega l'impresa odontotecnica nell'ambiente socioeconomico nel quale sorge ed al quale è connessa in modo essenziale per il proprio sviluppo.
Si tenderà quindi ad un impegno comune finalizzato a sviluppare, in stretto collegamento con la programmazione territoriale l'imprenditorialità artigiana ampliandola nelle realtà più deboli ed in primo luogo nel Mezzogiorno.
In particolare le parti si impegnano a confrontarsi di norma ogni sei mesi e comunque ogni qualvolta si ritenga necessario, su richiesta scritta di una delle parti, per la verifica e la assunzione di eventuali iniziative comuni, su:
[…]
b) Impegno delle parti al confronto ed all'esame congiunto a livello regionale e provinciale per la verifica dei piani di investimento del complesso delle imprese presenti nel territorio, anche in rapporto ad un più adeguato ruolo delle Regioni e degli Enti Locali sui problemi dell'artigianato, ad investimenti agevolati del credito selezionato e principalmente indirizzato al sostegno ed allo sviluppo dell'autonomia produttiva delle imprese odontotecniche, alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione finalizzata a nuove metodologie.
Per quanto riguarda il livello regionale le parti si impegnano a concorrere con azioni congiunte verso le Regioni, di interventi di carattere programmatorio atti a:
[…]
b2) individuare le linee quantitative e strutturali, legate ai processi di istituzione scolastica e di formazione rivolta sia alla qualificazione e/o riqualificazione con particolare attenzione agli eventuali interventi per le finalità di cui al punto b1 della lettera b.
Le parti concordano che il confronto e l'impegno comune sui temi ed i livelli sopra indicati avrà specifico riferimento alle conseguenze occupazionali, alle condizioni economiche e normative dei lavoratori, nonché alla realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione dell'impresa, con particolare riguardo alle aree e realtà più deboli del territorio ed in primo luogo del Mezzogiorno.
Le parti si impegnano a confrontarsi di norma ogni sei mesi comunque ogni qualvolta si ritenga necessario, su richiesta scritta di una delle parti per la verifica e l'assunzione di iniziative comuni atte al raggiungimento delle finalità individuate ai punti b1 e b2 della lettera b.

c) Impegno delle parti per una indagine conoscitiva a livello regionale e provinciale per un confronto in ordine alle tendenze della organizzazione e strutturazione produttiva delle imprese odontotecniche.
Per contribuire alla realizzazione del sistema di informazioni, le parti potranno fare riferimento a tutti i dati, compresi quelli disponibili presso gli organismi istituzionali - ad esempio la CPA e la CRA - con la possibilità di opportune integrazioni.

d) Osservatori
Le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali all'acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive, i processi legislativi ed amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese odontotecniche.
Pertanto le parti individuano nella costituzione dell'"Osservatorio Nazionale" e degli "Osservatori Regionali" strumenti utili a favorire anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista da presente CCNL, rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte di politica economica.
Quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree sistema).
Compiti degli osservatori saranno l'acquisizione di informazioni, anche attingendo dagli enti bilaterali, e l'esame su:
- la consistenza del settore, nonché le prospettive e le tendenze di fondo registrate e prevedibili;
- l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove possibile, per classi d'età, sesso, qualifiche, specificando le tendenze evolutive previsionali;
- il mercato del lavoro, con particolare riferimento ai CFL, al part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento della legislazione nazionale e regionale in materia sanitaria, nonché sulle produzioni sanitarie, infermieristiche e riabilitative tecniche;
- l'esame delle problematiche inerenti le pari opportunità;
- l'andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione, all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi di orario;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento di enti pubblici;
- esame dei finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;
- esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale regionale, finalizzato ad un diretto intervento delle parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.
Gli osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L'Osservatorio Nazionale verrà costituito entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.
Nota a verbale
Le parti concordano che l'acquisizione dei dati e/o delle informazioni non comporta alcuna procedura a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale. Lo spirito del confronto e dell'esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.

Art. 2 - Accordo interconfederale del 21.7.1988
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale del 21.7.1988 per gli istituti previsti, anche a modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.

Norma transitoria
In relazione al punto 7) dell'Accordo Interconfederale 21 luglio 1988, parte relativa ai rappresentanti sindacali di bacino, non saranno eletti delegati nelle imprese nelle quali essi non esistessero al momento dell'entrata in vigore dell'accordo stesso.
Nelle imprese dove i delegati esistevano già alla data del 21 luglio 1988 vale quanto previsto al punto 7 dell'accordo su richiamato.

Norma a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti. Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale.
I versamenti per l'attività del delegato d'impresa, sino alla sua decadenza, non si cumuleranno con quello del rappresentante sindacale di bacino. Pertanto le imprese in questione recupereranno dal Fondo quanto versato per il rappresentante di bacino (punto 13 del Regolamento del Fondo).

Art. 3 - Sistema contrattuale
Livello nazionale di categoria
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria
- sistema di classificazione
- retribuzione
- durata del lavoro
- normative sulle condizioni di lavoro
- azioni positive per le pari opportunità
- altre materie tipiche dei CCNL
- costituzione di eventuali fondi di categoria

Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema regionale artigiano, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.

Art. 6 - Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di Diritto di Assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruire collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
[…]

Art. 15 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
[…]
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la Formazione Professionale da Enti Pubblici Nazionali o Regionali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
[…]

Art. 20 - Orario di lavoro
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite in 5 giorni sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.
Dichiarazione
Per quanto concerne la ripartizione dell'orario settimanale di lavoro, le Confederazioni datoriali come sopra costituite, d'intesa con le rispettive Federazioni di categoria aderenti, dichiarano che la ripartizione dell'orario stesso, così come articolato nel CCNL di settore, è la trasposizione di una situazione di fatto obiettivamente riscontrata nella specifica attività.

Art. 23 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 152 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un periodo di 12 mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Le parti convengono che a decorrere dall'1.7.1989 l'indennità pari a 16 ore annue prevista dal medesimo articolo, 9° comma, CCNL 23.1.85, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale.
Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte utilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore.
Qualora a decorrere dalla data dell'1.1.1993 venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 48 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore.

Art. 27 - Igiene, sicurezza e ambiente di lavoro
Per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente di lavoro valgono le norme di legge nazionali e regionali ove vigenti, per tutelare e salvaguardare l'integrità fisica del lavoratore.

Art. 29 - Enti bilaterali
Le parti stipulanti il presente CCNL, sulla base dell'Accordo Interconfederale 3 agosto - 3 dicembre 1992 si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per esaminare le possibilità e le opportunità si costituire appositi fondi di categoria da collocare all'interno degli Enti Bilaterali.

Parte seconda (Operai)
Art. 1 -Assunzioni

[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa.
[…]

Art. 5 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale, il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.

Art. 6 - Lavoro straordinario notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 20 parte comune.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo.
È consentito il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di 230 ore per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura massima del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo semestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero sopracitato non potrà essere inferiore a una giornata.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 21 parte comune.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[…]
È ammesso il lavoro straordinario nella giornata del sabato: il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con la maggiorazione del 25% per le prime 3 ore nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore e tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.
Inoltre le parti convengono che, fermi restando i limiti per l'effettuazione di prestazioni oltre il normale orario contrattuale, non hanno inteso superare le disposizioni di legge vigenti in materia le quali si riferiscono unicamente ad una prestazione lavorativa oltre le 48 ore settimanali. Pertanto qualsiasi denominazione attribuita al lavoro prestato oltre quello normale contrattuale e fino alle 48 settimanali è stata adottata ai soli fini della individuazione delle percentuali di maggiorazione.

Art. 8 - Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio all'accordo che viene allegato al presente contratto.

Art. 10 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad inscindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie oltre le tre settimane, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione.
[…]

Art. 13 - Indumenti di lavoro
Al lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità dì usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso l'impresa.

Art. 16 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 19 - Consegna e conservazione degli utensili personali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrenti il lavoratore deve farne richiesta al proprio datore di lavoro.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio. È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli armadietti, i disegni in genere tutto quanto è a lui affidato.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza autorizzazione. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto alla impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 24 - Ammonizioni multe e sospensioni
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto senza giustificato motivo;
[…]
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto di Lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.

Art. 25 - Licenziamento per mancanze
L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[…]
- rissa all'interno dell'impresa, furto o frodi e danneggiamento volontario con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
[…]
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa senza autorizzazione di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
- assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 24 quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo.
[…]

Art. 29 - Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione alle competenti Associazioni Sindacali Territoriali degli Artigiani e dei Lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del Contratto, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, la vertenza sarà demandata all'esame delle parti stipulanti il presente Contratto.

Parte terza (impiegati)
Art. 5 - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto ad un risposto settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.

Art. 10 - Lavoro straordinario notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 20 parte comune.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario notturno e festivo.
È consentito il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di 230 ore per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo potrà essere effettuato nel corso di ogni singolo semestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero nei due casi sopraindicati non potrà essere inferiore ad una giornata.
Per lavoro notturno s'intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per il lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 21 parte comune.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[…]
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (lunedì venerdì) è ammesso il lavoro straordinario nella giornata di sabato; il lavoro straordinario effettuato nelle giornate del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime 3 ore e tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.
[…]

Art. 11 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie nonché per giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 18 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 20 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
5) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati;
6) il lavoratore deve astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, azioni che possano distoglierlo dall'espletamento delle mansioni affidategli.

Allegati
Allegato B

(Ai soli effetti di quanto previsto all'art. 2, punto 7, 2° comma del presente CCNL)

Ex Art. 5 - Delegato di impresa
Considerata la particolare struttura delle imprese artigiane del settore, nelle imprese con almeno 8 dipendenti compresi gli apprendisti viene eletto un delegato di impresa per garantire il migliore collegamento tra datore di lavoro e dipendenti dell'impresa. Il delegato di impresa viene eletto da e tra tutti i dipendenti dell'impresa artigiana in un'assemblea che potrà tenersi nei locali dell'azienda stessa previo accordo con il datore di lavoro, per la cui attuazione verrà riconosciuto un permesso retribuito di 1 ora annua da usufruirsi collettivamente in un'unica soluzione.
Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide l'utilizzazione diretta delle somme accantonate da parte del delegato d'impresa per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell'azienda stessa e per un migliore collegamento con il datore di lavoro, ovvero l'utilizzazione a fini mutualistici attraverso gli Enti bilaterali.
In attuazione di quanto sopra e tenuto conto che l'applicazione dei due sistemi comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese ed a beneficio dei lavoratori in relazione alle opzioni esercitate, ove sia eletto il delegato l'accantonamento di cui al 3° comma sarà utilizzato.
Per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione a fini mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite gli Enti bilaterali o in loro assenza tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti; per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione diretta, le imprese ad esse aderenti verseranno direttamente al delegato sotto forma di monte ore a sua disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni.

Opzioni
La Confartigianato (Cgia) dichiara di esercitare la facoltà di opzione prevista per l'utilizzazione delle somme accantonate indicando per le imprese l'erogazione in forma mutualistica tramite l'Ente bilaterale o in sua assenza tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.
Le organizzazioni Cna, Casa, Claai optano per l'utilizzazione diretta da parte del delegato delle somme accantonate e, pertanto, le imprese si impegnano a versare direttamente al delegato il corrispettivo delle ore di permesso da esso utilizzate per lo svolgimento delle sue funzioni. La Flm conviene sulle opzioni sopra indicate. La verifica della gestione di quanto sopra viene demandata a livello territoriale alle organizzazioni stipulanti.
Eventuali problemi derivanti, nelle singole realtà territoriali, dall'attuazione del presente articolo verranno affrontati in sede nazionale con la partecipazione delle rappresentanze sindacali territoriali interessate.

Nota a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti.
Il presente articolo è completo ed esaustivo in sé e, pertanto non recepisce né direttamente né in via analogica quanto pattuito sul medesimo argomento in altri accordi interconfederali ad eccezione di quanto previsto dall'accordo interconfederale del 21/12/1983. Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale.