Tipologia: CCNL
Data firma: 20 dicembre 1994
Validità: 01.07.1994 - 30.06.1998
Parti: Ancpl-Lega, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Aicpl-Agci e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Cooperative
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Campo di applicazione del contratto
Disciplina generale
Sezione prima Sistema dl relazioni sindacali

Premessa
Art. 1 - Assetti contrattuali e competenza dei due livelli di contrattazione
A) Competenze dei Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
B) Competenze del Contratto Aziendale.
Art. 2 - Formazione professionale.
Art. 3 - Commissione nazionale per la formazione professionale.
Art. 4 - Pari opportunità.
A) Livello territoriale.
B) Livello aziendale.
C) Permessi non retribuiti all'anno per padre e madre con figli fino a 5 anni.
Art. 5 - Sistema informativo nazionale.
5.1 - Osservatorio Nazionale.

5.2 Convegno biennale.
5.3 - Informazione e confronto in sede nazionale.
Art. 6 - Informazione in sede territoriale.
Art. 7 - Informazione a livello aziendale.
A) Andamenti economici
B) Occupazione e formazione
C) Organizzazione aziendale produttiva
Art. 7/bis - Strumenti e procedure di partecipazione.
Art. 8 - Mobilità nell'ambito dello stesso stabilimento.
Art. 9 - Mobilità interaziendale.
Art. 10 - Lavoro a domicilio
Art. 11 - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro.
Art. 12 - Istituzioni interne a carattere sociale.
Art. 13 - Studi, ricerche e indagini.
Disciplina generale
Sezione seconda Diritti sindacali

Premessa
Art. 1 - Assemblea.
Art. 2 - Diritto di affissione.
Art. 3 - Locali.
Art. 4 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive.
Art. 5 - Tutela dei componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 7 - Affissione del contratto.
Disciplina generale
Sezione terza Disciplina comune del rapporto individuale dl lavoro
Art. 1 - Assunzione
Art. 1/bis - Contratti di lavoro atipici.
A) Contratto di lavoro part-time.
B) Contratto di lavoro a tempo determinato.
Art. 1/ter - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 2 - Documenti, residenza e domicilio.
Art. 3 - Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria.
Art. 3/bis - Inserimento al lavoro per casi di emarginazione sociale.
Art. 3/ter - Tossicodipendenti.
Art. 4 - Classificazione dei lavoratori.
A) Declaratorie, esemplificazioni dei profili ed esempi.
B) "Quadri"
C) Mobilità professionale
• Norma transitoria
• Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Art. 5 - Orario di lavoro
• Allegato all'art. 5
• Orario di lavoro nel settore siderurgico
• Protocollo sottoscritto il 1° settembre 1983 fra le parti stipulanti il CCNL 1° settembre Federmeccanica e ad esso allegato ad ogni effetto
• Nota aggiuntiva al protocollo sottoscritto il 1 ° settembre 1983, - Federmeccanica - stipulata con il CCNL 18 gennaio 1987,- Federmeccanica - al CCNL 14 dicembre 1990 - Federmeccanica Come modificata dal presente CCNL
Art. 5/bis - Flessibilità dei regimi di orario.
Art. 6 - Riposo settimanale.
Art. 7 - Anzianità dei lavoratori.
Art. 8 - Forme di retribuzione.
Art. 9 - Premio di risultato.
Art. 10 - Reclami sulla retribuzione.
Art. 11 - Mense aziendali.
Art. 11/bis - Indennità di mensa.
Art. 12 - Indennità di alta montagna e di sottosuolo.
Art. 13 - Indennità per disagiata sede.
Art. 14 - Nuove mansioni.
Art. 15 - Cumulo di mansioni.
Art. 16 - Trasferimenti.
Art. 17 - Reclami e controversie.
Art. 18 - Rapporti in azienda.
Art. 19 - Divieti.
Art. 20 - Vendita di libri e riviste.
Art. 21 - Visite di inventario e di controllo.
Art. 22 - Norme speciali.
Art. 23 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 24 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Art. 25 - Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento con preavviso.
B) Licenziamento senza preavviso.
Art. 26 - Sospensione cautelare non disciplinare.
Art. 27 - Ambiente di lavoro.
Art. 28 - Appalti.
Art. 29 - Diritto allo studio.
Art. 30 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti.
Art. 31 - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 32 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 33 - Certificato di lavoro.
Art. 34 - Indennità in caso di morte.
Art. 35 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore.
Art. 36 - Decorrenza e durata.
Art. 37 - Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
• Norme transitorie
Art. 38 - Procedura di rinnovo degli accordi aziendali.
Art. 39 - Distribuzione del contratto.
Disciplina speciale
Parte prima

 

Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte prima della Disciplina speciale.
Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3 - Entrata e uscita.
Art. 4 - Sospensione e interruzione del lavoro.
Art. 5 - Sospensioni e riduzioni di lavoro.
Art. 6 - Recuperi.
Art. 7 - Festività.
Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9 - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 10 - Apprendistato.
Art. 11 - Cottimi.
Art. 12 - Mensilizzazione.
Art. 13 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 14 - Ferie.
Art. 14/bis - Aspettativa.
Art. 15 - Gratifica natalizia.
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norme transitorie
Art. 17 - Indumenti di lavoro.
Art. 18 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 19 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
• Norma transitoria
Art. 20 - Congedo matrimoniale.
Art. 21 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 22 - Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo.
Art. 23 - Assenze.
Art. 24 - Permessi di entrata e uscita.
Art. 25 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 26 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 27 - Trasferte.
• Trattamento economico di trasferta.
• Trattamento per il tempo di viaggio.
• Malattia e infortunio.
• Rimborso spese viaggio.
• Permessi.
Art. 28 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Art. 29 - Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici.
Art. 30 - Variazioni nelle squadre ai forni e ai treni negli stabilimenti siderurgici.
Art. 31 - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici.
Art. 32 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria.
Art. 33 - Indennità di contingenza.
Disciplina speciale
Parte seconda

Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte seconda della Disciplina speciale.
Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla Parte prima alla Disciplina di cui alla Parte seconda.
Art. 3 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 4 - Recuperi.
Art. 5 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norme transitorie
Art. 6 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 7 - Condizioni di miglior favore.
Art. 8 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria.
Art. 9 - Indennità di contingenza.
Art. 10 - Clausola di rinvio.
Disciplina speciale
Parte terza

Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte terza della Disciplina Speciale.
Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla Parte prima alla Disciplina di cui alla Parte terza.
Art. 3 - Passaggio del lavoratore di cui alla Parte seconda alla Disciplina di cui alla Parte terza.
Art. 4 - Periodo di prova.
Art. 5 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 6 - Festività.
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 8 - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norme transitorie
Art. 10 - Indennità maneggio denaro. Cauzione.
Art. 11 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 12 - Ferie.
• Norme transitorie
Art. 12/bis - Aspettativa.
Art. 13 - Tredicesima mensilità.
Art 14 - Trattamento malattia e infortunio.
• Norma transitoria
Art. 15 - Congedo matrimoniale
Art. 16 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 17 - Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo
Art. 18 - Assenze e permessi.
Art. 19 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 20 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 21 - Trasferte.
Art. 22 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria.
Art. 23 - Indennità di contingenza.
Tabelle dei minimi contrattuali
• Tabella A
• Tabella B
• Tabella C
Tabella dell'indennità' dl contingenza
Allegati
Allegato 1 Dichiarazione comune
Allegato 2 Dichiarazione fra le parti
Allegato 3 Recepimento Accordo 31 ottobre 1973
Allegato 4 Quote di servizio sindacale Fim - Fiom - Uilm.
Allegato 5 Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti cooperative
Allegato 6 Una tantum
Allegato 7 Intesa in materia di previdenza complementare
Allegato 8 Accordo applicativo dei contratti di formazione e lavoro nelle imprese cooperative metalmeccaniche dl cui al contratto nazionale collettivo dl lavoro
1. Premessa
2. Procedura per la verifica di conformità.
3. Periodo di validità della dichiarazione di conformità.
4. Connotati del progetto di formazione e lavoro.
5. Trattamento economico e normativo.
6. Inserimento lavorativo.
Allegato 8 - bis Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Unitarie


Contratto nazionale di lavoro addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche 20 Dicembre 1994

Oggi, 20 dicembre 1994 in Roma tra l'Associazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Lega [...], la Federlavoro e Servizi - Confcooperative [...] con l'assistenza della Confcooperative [...], l'Associazione Italiana delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Agci [...] e la Federazione Italiana Metalmeccanici - Cisl [...] assistita dalla Segreteria Cisl Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Impiegati Operai Metallurgici - Cgil [...] assistita dalla Segreteria Cgil - Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici - Uil [...] assistita dalla Segreteria della Uil - Unione Italiana del Lavoro è stato stipulato il seguente contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende cooperative industriali metalmeccaniche associate all'Ancpl, alla Federlavoro e Servizi, all'Aicpl.

Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica:
a) agli stabilimenti appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico destinati alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza e alla fabbricazione di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro;
b) alle imprese tradizionalmente considerate affini a quelle metalmeccaniche.

Disciplina generale
Sezione prima Sistema dl relazioni sindacali
Premessa

A) Il presente CCNL si inserisce in un quadro di rafforzamento e sviluppo delle esperienze positive già maturate nel rapporto fra OO.SS. e Movimento Cooperativo nella direzione di relazioni industriali partecipative, il cui consolidamento ha trovato espressione prima nel "Protocollo Nazionale di Relazioni Industriali" del 5 aprile 1990, poi nel "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993 fra Governo e parti sociali.
Per quanto di sua competenza, il presente contratto di lavoro di settore intende realizzare precise finalità e indirizzi in tema di relazioni industriali:
- attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro, ai diversi livelli e con diversi strumenti, mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici e alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppo e piena valorizzazione delle opportunità offerte dalle risorse umane.
A questi fini le parti s'impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle Rappresentanze Sindacali Unitarie costituite ai sensi dell'accordo interconfederale cooperativo 13 settembre 1994, a che il funzionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali contenuto nel presente CCNL si svolga secondo i termini e le procedure specificatamente indicate, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del citato accordo interconfederale 13 settembre 1994, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro regole prefissate.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, le norme generali, interconfederali, di settore e aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni cooperative sono impegnate ad adoperarsi per la loro osservanza da parte delle aziende associate. Le organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto compiutamente definito dalla contrattazione collettiva ai vari livelli;
B) Le organizzazioni firmatarie, ferma restando la reciproca autonomia, nel quadro di un mutuo riconoscimento degli obiettivi di competitività economica da una parte e di rispetto dei diritti individuali e sindacali dall'altra, riconoscono la necessità di consolidare e sviluppare il sistema delle imprese cooperative di fronte alla prospettiva del mercato globale.
La globalizzazione dei mercati e il pressante ritmo dell'innovazione tecnologica, impongono alle imprese cooperative la ricerca costante di vantaggi competitivi, consapevoli che il rispetto dei vincoli di competitività e di efficienza nonché la valorizzazione del lavoro, rappresentano l'unica via possibile per la cooperazione per esprimere e rafforzare i suoi tratti distintivi e peculiari.
Tali obiettivi vanno pertanto perseguiti anche attraverso la ricerca di nuovi modelli organizzativi che vedano nella partecipazione attiva delle lavoratrici e dei lavoratori un momento imprescindibile.
C) Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto alle imprese private. Esse si prefiggono, oltre agli obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra i quali la promozione dell'occupazione e lo sviluppo professionale dei soci, dei lavoratori e delle lavoratrici.
In specifico l'azienda cooperativa assegna al socio - lavoratore il peculiare ruolo di imprenditore collettivo e ciò significa: partecipare alla elaborazione delle scelte strategiche e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, condividendo il rischio d'impresa; partecipare ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti e conferire alla cooperativa la quota sociale, mettendo nel contempo a disposizione le proprie capacità professionali e la prestazione lavorativa.
Ferme restando pertanto le prerogative statutarie delle cooperative e le dell'bere delle assemblee sociali, le parti convengono che, per quanto attiene il trattamento economico complessivo, ivi compresi gli istituti normativi con effetti economici, dei soci lavoratori nelle cooperative del settore, si faccia riferimento a quanto previsto dal presente CCNL.
Fatte salve queste premesse, le organizzazioni firmatarie s'impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative permettano una più giusta valorizzazione dell'impresa cooperativa attraverso un rinnovato ruolo del socio - lavoratore, accrescendone le responsabilità e le forme di effettiva gestione e controllo.
Le organizzazioni firmatarie s'impegnano inoltre nei confronti dei lavoratori occupati, dei soggetti esterni e delle generazioni future, ad adoperarsi per un'applicazione efficace del principio della "porta aperta", e ciò nel rispetto delle autonome responsabilità degli organismi sociali delle cooperative.
D) La cooperazione, per realizzare gli obiettivi sociali e di sviluppo, deve promuovere il coinvolgimento attivo e responsabile dei lavoratori nei processi aziendali e nell'organizzazione del lavoro. La partecipazione professionale ai diversi livelli, se coniugata con l'organizzazione efficace ed efficiente dei diversi ruoli aziendali, è per l'impresa condizione di competitività sui mercati, così come per i lavoratori è condizione per concorrere attivamente alle trasformazioni rapide dei sistemi organizzativi e professionali. Le parti riconoscono che la democrazia economica è un valore proprio dell'impresa cooperativa che ha nell'autogoverno dei soci e nella partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici i perni essenziali del suo esercizio.
Nel quadro di una comune correzione dei valori di democrazia industriale, le parti stipulanti, ferme restando le specifiche autonomie e responsabilità, nonché le peculiarità delle imprese cooperative, si sentono impegnate a favorire, nelle aziende del settore, forme di partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici ai processi di sviluppo aziendale. In tale senso si individueranno idonei strumenti e procedure.
[...]

Art. 1 - Assetti contrattuali e competenza dei due livelli di contrattazione
Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti il perseguimento degli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro cooperativo e riconoscendosi nel titolo 6 del Protocollo di Relazioni Industriali del 5 aprile 1990 tra Centrali Cooperative e OO.SS. Nazionali, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.

A) Competenze dei Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro svolge il ruolo centrale di guida dei rapporti sindacali, disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte primaria di regolamentazione degli istituti normativi e del trattamento retributivo, definendo così effetti economici coerenti con i parametri di riferimento indicati in tal senso dal punto 2 del titolo "Assetti Contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993.
Nell'ambito delle competenze fondamentali assegnate al contratto nazionale rientrano, in particolare, quelle relative alla regolamentazione delle seguenti materie:
- relazioni sindacali, sistemi di informazione, procedure e metodologie di confronto e di partecipazione;
- diritti sindacali;
- regime di orario di lavoro;
- pari opportunità e valorizzazione della differenza sessuale;
- disciplina dell'inquadramento dei lavoratori;
- diritto allo studio e formazione professionale;
- modalità di regolamentazione dei contratti di formazione-lavoro, del part-time e dei contratti a tempo determinato.
Il contratto nazionale definisce per il livello aziendale le materie e i soggetti abilitati, prevedendo, altresì, opportune garanzie procedurali di prevenzione del conflitto.

B) Competenze del Contratto Aziendale.
La contrattazione a livello aziendale riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro, in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate. In conseguenza di ciò le materie sono le seguenti:
- le specifiche modalità di fruizione della riduzione di orario, della flessibilità dei suoi regimi e i calendari annui;
- le specifiche modalità applicative del lavoro a part-time, a tempo determinato e dei contratti di formazione e lavoro;
- introduzione di nuovi turni di lavoro;
- progetti di formazione continua;
- aspetti applicativi dell'inquadramento;
- ambiente di lavoro e sicurezza;
- modalità di applicazione delle pari opportunità;
- modalità di applicazione del diritto allo studio.
[...]
In applicazione dell'accordo interconfederale del 13 settembre 1994, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le Rappresentanze Sindacali Unitarie costituite ai sensi dell'accordo interconfederale del 13 settembre 1994 e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti.
Le aziende possono essere assistite e rappresentate dalle associazioni cooperative territoriali.
[...]

Art. 3 - Commissione nazionale per la formazione professionale.
Le parti stipulanti convengono di costituire entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, un gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti con il compito di:
a) individuare le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e della installazione di impianti, con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate;
b) operare, in collegamento con l'organismo paritetico nazionale di cui all'accordo interconfederale del 1994, affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa e amministrativa, risultino coerenti con le esigenze di cui alla precedente lettera a);
c) individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità.
L'attività di cui alla lettera a) dovrà, salvi i successivi aggiornamenti, essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 1995 in modo tale che le parti possano predisporre un primo documento di indirizzo per lo sviluppo delle politiche formative riferite al settore, disaggregate per regione, da trasmettere agli organismi paritetici bilaterali costituiti ai sensi dell'accordo interconfederale del 1994.

Art. 4 - Pari opportunità.
Le parti riconoscono che la discriminazione delle donne nel lavoro rappresenta la negazione dei diritti costituzionali. Pertanto le parti concordano nell'impegnarsi singolarmente e/o congiuntamente, anche attraverso iniziative culturali e formative, per promuovere politiche volte alla piena affermazione delle pari opportunità e delle azioni positive, agendo innanzitutto sulla propria rappresentanza.

A) Livello territoriale.
a) Le parti concordano sull'istituzione, nei territori con insediamento cooperativo significativo, di un Tavolo Territoriale (T.d.P.T.) finalizzato ai seguenti obiettivi:
- individuare le possibili azioni volte al superamento delle condizioni che ancora ostano la realizzazione delle pari opportunità;
- promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione di comportamenti di molestia sul lavoro.
b) Fra le parti si predisporranno piani di ricerche e studi sui seguenti aspetti:
- la politica delle assunzioni (composizione professionale dell'occupazione maschile e femminile);
- le politiche d'inquadramento contrattuale (trattamento contrattuale maschile e femminile a parità di mansione);
- i processi formativi e i percorsi di carriera aziendale degli uomini e delle donne (partecipazione delle donne alle attività formative e loro presenza ai livelli di responsabilità).
c) In vista del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto a) l'organizzazione territoriale fornirà, su richiesta motivata, al T.d.P.T. informazioni relativamente a:
- l'occupazione femminile per categoria professionale e livello di inquadramento;
- il numero di lavoratori assunti e la loro ripartizione per sesso, categoria e livello, nonché i budgets delle assunzioni;
- la scomposizione per sesso dei partecipanti ai corsi di formazione professionale interni ed esterni all'azienda;
- l'inquadramento contrattuale maschile e femminile a parità di profili professionali esaminati;
- la presenza femminile nelle sedi di partecipazione aziendale.
In tale senso il T.d.P.T. si esprimerà con suggerimenti e indicazioni finalizzati ad individuare possibili soluzioni aziendali che consentano la piena espressione e valorizzazione delle professionalità femminili.
d) I soggetti costituenti il T.d.P.T. sono membri delle rispettive organizzazioni. Di volta in volta può essere concordata e definita numericamente la partecipazione al T.d.P.T. di membri delle Direzioni Aziendali e di lavoratori/trici delle aziende cooperative metalmeccaniche.
e) Nell'arco di vigenza del presente CCNL, le parti realizzeranno sperimentalmente e di comune accordo, nelle aziende cooperative metalmeccaniche, almeno un progetto di azioni positive elaborato in sede aziendale.

B) Livello aziendale.
a) In ambito aziendale verranno individuate apposite sessioni di confronto nelle quali si affronteranno le tematiche indicate al punto c) del Livello Territoriale sulla base dei relativi dati aziendali.
Dette sessioni, in accordo con il lavoro svolto dal T.d.P.T., elaboreranno progetti sperimentali di azioni positive, volte a realizzare la parità di trattamento per quanto attiene l'accesso al lavoro, la promozione e le condizioni di lavoro.
b) Le parti si impegnano ad esaminare eventuali iniziative formative che:
- favoriscano l'accesso delle donne ai nuovi profili professionali e che consentano l'espressione di più elevate professionalità;
- consentano il reinserimento delle lavoratrici, dopo il periodo di assenza per maternità.

Art. 5 - Sistema informativo nazionale.
5.1 - Osservatorio Nazionale.

Le parti convengono di costituire, entro il 31 dicembre 1995, nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione previsto dal Titolo 5 del Protocollo di Relazioni Industriali tra Centrali Cooperative e OO.SS. del 5 aprile 1990, una specifica sezione per il settore Metalmeccanico. Le tematiche oggetto dei lavoratori della suddetta sezione dell'Osservatorio saranno, indicativamente, le seguenti:
[...]
2. andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro;
[...]
5. andamento degli orari di fatto;
6. andamento e prospettive della formazione professionale;
7. stato e iniziative delle pari opportunità.
Tali dati, laddove possibile, verranno elaborati in termini disaggregati per le Regioni ad insediamento cooperativo più significativo.
Entro il 31 marzo 1995 le parti costituiranno una commissione paritetica per definire le condizioni e le modalità di funzionamento della succitata sezione dell''Osservatorio. Tale commissione dovrà terminare i propri lavori entro il 30 settembre 1995.

5.2 Convegno biennale.
Le parti promuoveranno, ogni due anni, un convegno nazionale al fine di focalizzare gli aspetti di maggior attualità e interesse del settore, anche in rapporto allo sviluppo delle relazioni sindacali e al coinvolgimento, per le specifiche tematiche, di tutti i soggetti istituzionali. Le parti definiranno, nella sezione dell'osservatorio Nazionale, gli argomenti da trattare e le modalità organizzative, sei mesi prima dello svolgimento del Convegno.

5.3 - Informazione e confronto in sede nazionale.
Entro il 15 luglio di ogni anno, le Associazioni Cooperative forniranno una informativa a Fim - Fiom - Uilm sui dati aggregati del settore metalmeccanico relativamente ai seguenti argomenti:
[...]
3. strategie competitive e principali innovazioni di prodotto e di processo;
4. andamenti occupazionali (incrementi o decrementi, uso di CIG ecc.); 5. mercato del lavoro: occupazione giovanile e femminile, andamenti dei contratti a tempo determinato e a part-time;
6. politica formativa: fabbisogni emergenti di determinate tipologie di professionalità e/o qualificazione, andamento dei contratti di formazione e lavoro;
7. tutela ambientale, sicurezza e organizzazione del lavoro;
8. modifiche di assetti societari, processi di crisi e di ristrutturazione, politiche di integrazione industriale e produttiva.
Sulla informativa in parola, entro il 31 luglio di ogni anno le parti si incontreranno per un'analisi e un confronto con eventuali chiarimenti.
Ulteriori incontri di approfondimento sulle stesse materie potranno essere concordati nelle forme e nei modi che le parti riterranno più opportuni.

Art. 6 - Informazione in sede territoriale.
A livello territoriale, su richiesta di una delle parti, si svolgeranno, per aree industrialmente omogenee, incontri che abbiano per oggetto i seguenti argomenti:
1. mercato del lavoro e mobilità territoriali;
2. interventi nei confronti degli enti e/o Amministrazioni preposte per quanto attiene a: mercato del lavoro, portatori di handicap, azioni positive, formative e di riqualificazione professionale;
3. condizioni ambientali;
4. aree di nuovi insediamenti industriali.

Art. 7 - Informazione a livello aziendale.
Si concorda che a livello aziendale, mediante incontri specifici e nell'ambito del processo che attiene alle scelte gestionali dell'impresa cooperativa, vengano fomite le seguenti informazioni:

B) Occupazione e formazione
- andamento e prospettive occupazionali disaggregate per sesso, età e inquadramento;
- programmi di formazione e di riqualificazione del personale;
- utilizzazione di fatto e programmi previsti per i contratti di part-time, tempo determinato e di formazione e lavoro;
- iniziative di pari opportunità.

C) Organizzazione aziendale produttiva
- assetto organizzativo ed eventuali modifiche organizzative e gestionali;
- programmi produttivi, eventualmente disaggregati per linee di prodotto;
- diversificazioni produttive e innovazioni tecnologiche di prodotto e/o di processo;
- decentramento produttivo (con articolazione ricomprendente le caratteristiche generali, le valutazioni sulle tipologie delle attività decentrate, l'indicazione del loro posizionamento e forma - ricorrente od occasionale - l'eventuale scorporo di intere linee di prodotto e la localizzazione delle zone fornitrici);
- piani e investimenti a tutela dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro;
- la produzione e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 7/bis - Strumenti e procedure di partecipazione.
Fermo restando, nell'ambito delle procedure di partecipazione, la pari dignità fra le parti e l'esercizio del diritto di proposta della Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle imprese cooperative potrà essere concordata, ove ritenuto utile alla partecipazione e allo sviluppo di relazioni industriali che favoriscano la crescita dell'azienda, la costituzione di "Comitato Tecnici Congiunti" (CTC).
Tali Comitati, hanno compiti istruttori e consultivi e inerenti indicativamente a problematiche su significative innovazioni tecnologiche e organizzative, nonché sugli effetti che esse producono sulle condizioni di lavoro e sulla retribuzione aziendale (ad. es.: individuazione dei parametri di efficienza, Odl, formazione professionale, ambiente).
- I membri dei CTC saranno paritetici e per la parte rappresentante i lavoratori essi saranno nominati congiuntamente dai soggetti titolari della contrattazione.
- I CTC, aventi solo compiti istruttori e consultivi e privi di potere contrattuale,esamineranno e valuteranno soluzioni in ordine a problemi loro indicati dalle parti e potranno pertanto sottoporre, alle stesse, proposte comuni o disgiunte.
- Le modalità operative dell'attività dei CTC (es.: tempi, frequenze e orari) saranno concordati al momento della loro costituzione.
- Ai CTC, nello spirito del sistema informativo previsto dal presente CCNL, saranno forniti gli elementi conoscitivi utili allo svolgimento dei compiti loro assegnati.
- Essendo i compiti dei CTC esclusivamente di natura tecnica e propositiva, i risultati dei lavori da essi svolti saranno portati all'attenzione delle parti. Successivamente, in caso di mancato accordo tra queste ultime nei termini di tempo anch'essi concordati al momento della costituzione dei comitati, le parti saranno libere di procedere.
- I CTC potranno avvalersi dell'apporto di esperti anche esterni se di comune gradimento. La ripartizione dei costi di tali esperti sarà concordata tra le parti.
- I membri dei CTC, Cosi come gli eventuali esperti partecipanti, sono vincolati alla riservatezza.
- Previo accordo aziendale, per la partecipazione dei lavoratori ai CTC, potrà essere utilizzato uno specifico monte ore di permessi.

Art. 8 - Mobilità nell'ambito dello stesso stabilimento.
Ferme restando le vigenti normative in materia di salvaguardia dei livelli professionali e retributivi dei lavoratori interessati, nel caso di spostamenti di personale aventi carattere collettivo e non meramente temporaneo, l'azienda cooperativa fornirà preventiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, le quali potranno richiedere, entro tre giorni, un incontro allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto che dovrà essere effettuato entro i cinque giorni successivi.

Art. 10 - Lavoro a domicilio.
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto le Associazioni Territoriali Cooperative di competenza, trasmetteranno al Sindacato Provinciale di categoria un elenco delle aziende metalmeccaniche associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni sei mesi le stesse Associazioni Territoriali Cooperative di competenza trasmetteranno le eventuali variazioni del suddetto elenco.
Durante l'incontro di cui all'art. 6, l'Associazione Territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno riferito alle aziende metalmeccaniche associate e sui prevedibili riflessi sull'occupazione.

Art. 13 - Studi, ricerche e indagini.
Le proposte di iniziative di studio, ricerche e indagini promosse congiuntamente ai sensi dei precedenti artt. 2, 3 e 4 potranno essere avviate esclusivamente dopo accordo preventivo fra le parti riguardante l'ammontare dei costi e la relativa suddivisione a carico di ciascuna di esse.

Disciplina generale
Sezione seconda Diritti sindacali
Premessa

[...]
Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge e/o per contratto alle rappresentanze sindacali aziendali vengono esercitate dalle rappresentanze sindacali unitarie. Le stesse risultano pertanto titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
[...]

Art. 1 - Assemblea.
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
[...]
5 - lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione ai punti 4) e 5). [...]
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con meno 15 dipendenti, nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.

Art. 2 - Diritto di affissione.
Il diritto d'affissione viene regolato dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n.300 e da quanto previsto dall'art.4 - ultimo comma - dell'accordo interconfederale del 13 settembre 1994.

Disciplina generale
Sezione terza Disciplina comune del rapporto individuale dl lavoro
Art. 1 - Assunzione

[...]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 1/bis - Contratti di lavoro atipici.
B) Contratto di lavoro a tempo determinato.

[...]
Circa le assunzioni con contratti a termine da stipulare in virtù del presente accordo, la direzione comunicherà preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali il numero dei lavoratori interessati e le fattispecie utilizzate fra quelle sopra indicate.

Art. 3 - Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria.
Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3/bis - Inserimento al lavoro per casi di emarginazione sociale.
Le parti concordano al fine di realizzare il massimo di efficacia nell'inserimento di portatori di handicaps fisici e psichici, tossicodipendenti, soggetti a rischio, casi sociali, etc. di attivare procedure di informazione e confronto con l'intento di definire sperimentazioni e progetti di inserimento che tengano conto degli obblighi di legge raccordandoli all'arco di bisogni dei soggetti e delle loro capacità lavorative acquisite e potenziali.
In questo ambito si individuano come strumenti da percorrere accordi sindacali e convenzioni che coinvolgano:
- le USL e i Comuni che dovranno individuare e disegnare i bisogni, progettare le ipotesi di inserimento - recupero, selezionarli, garantire eventuali interventi tecnici e di Formazione Professionale, verificare gli inserimenti;
- le Associazioni delle categorie protette;
- l'Ufficio Provinciale del Lavoro al quale si chiede di armonizzare la gestione della legge 482 del 1968 con i progetti di inserimento.
Tali accordi e convenzioni, per ottenere il massimo dei risultati, negli inserimenti, sia per il soggetto, sia per gli altri lavoratori, sia per l'impresa, dovranno prevedere adattamenti delle postazioni di lavoro, apparecchiature particolari necessarie ai soggetti, eventuali abbattimenti di barriere architettoniche, processi formativi da attivare, profili, condizioni di lavoro e orari, anche attraverso il ricorso ai finanziamenti previsti dalla CEE (percorsi di Formazione e Stages) e delle Leggi Regionali in materia.
Nei vari territori le parti si impegnano affinché tra USL, Istituzioni, imprese e loro Associazioni, Sindacato, si arrivi a convenzioni che agevolino assunzioni di portatori di handicaps fisici e psichici, soggetti a rischio, casi sociali, anche attraverso contratti di Formazione Lavoro.
Le parti concordano inoltre sulla possibilità che a livello territoriale si individuino spazi lavorativi per attività formativo/risocializzanti da mettere a disposizione delle USL e delle Associazioni volontarie che dovranno operare su progetti e programmi ben definiti.
[...]

Art. 3/ter - Tossicodipendenti.
Le parti concordano sulla necessità di attivare strumenti e interventi capaci di contribuire alla riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti, alla tutela del rapporto di lavoro, alla prevenzione.
A tal fine le parti si impegnano a favorire:
1 - La costituzione, compatibilmente con le esigenze aziendali, di "referenti interni" disposti ad operare nel sostegno del soggetto tossicodipendente in fase di reinserimento lavorativo, e capaci di condurre interventi personalizzati nei confronti dei compagni di lavoro.
2 - La completa applicazione del Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
In tale ambito, in caso di accertamento da parte delle strutture sanitarie competenti dello stato di tossicodipendenza di un lavoratore che individui, nell'espletamento delle sue mansioni, rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, la Direzione Aziendale, sentite le RSA, verificherà la possibilità di affidare al lavoratore mansioni equivalenti che non comportino tali rischi.
Se la citata verifica risultasse negativa, in conseguenza delle specifiche esigenze produttive e organizzative dell'azienda, verrà accertata la disponibilità del lavoratore a venir collocato in aspettativa ai sensi e agli scopi del primo comma dell'art. 99 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685 così come modificato dall'art. 29 della Legge 26 giugno 1990, n. 162, in caso di indisponibilità a ciò da parte del lavoratore, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo.
[...]
3) Un uso appropriato dei provvedimenti disciplinari, che tenga conto della particolare situazione del tossicodipendente e del programma di inserimento.
[...]

Art. 4 - Classificazione dei lavoratori.
C) Mobilità professionale.

Premesso che:
[...]
2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico - produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1).
Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione.
L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le parti su richiesta anche di una di esse.
3) Per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro.
Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori e i loro criteri informatori e applicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con la Rappresentanza Sindacale Unitaria.
4) Il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico - produttive dell'azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica e illimitata.

Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Per la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro viene istituita la "Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori" formata da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (Associazioni Cooperative e Fim - Fiom - Uilm) con il compito di:
a) compiere attività di ricerca e di confronto intorno alla classificazione dei lavoratori tenendo conto anche delle esperienze maturate in Italia e nei paesi a maggiore sviluppo industriale, con l'obiettivo di fornire alle parti stipulanti contributi finalizzati ad adeguare e/o ad innovare il rapporto fra classificazione e professionalità dei lavoratori, anche in vista della loro utilizzazione nelle future relazioni tra le parti. A tal fine la Commissione potrà promuovere l'audizione di studiosi particolarmente qualificati in materia;
b) esaminare l'evoluzione di profili professionali esemplificativi in rapporto all'introduzione di tecnologie innovative;
c) proporre alle parti stipulanti integrazioni ai profili professionali e alle esemplificazioni - di cui alla classificazione dei prestatori di lavoro disciplinata dall'art. 4, Disciplina generale, Sezione terza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro nonché, in quanto conseguano da tali integrazioni, ai criteri per la mobilità professionale di cui al punto 3 della lettera C) del citato Art. 4 - integrazioni correlate alla introduzione di tecnologie innovative; verificare la possibilità di individuare, nell'ambito della declaratoria dei quadri di cui al precedente punto A), una articolazione di un profilo professionale superiore da compensare con una indennità di funzione più elevata. Le proposte di cui sopra verranno sottoposte alle parti stipulanti appositamente riunite in delegazione e, una volta concordemente accolte, integreranno il contratto collettivo di lavoro vigente esclusivamente per gli effetti dell'addizione introdotta.
La commissione si riunisce di norma trimestralmente, presieduta a turno da uno dei componenti dei due gruppi e delibera all'unanimità per quanto attiene alla materia di cui al punto c) e in ordine agli indirizzi e al metodo di lavoro di cui ai punti a) e b).
Una volta all'anno la Commissione si riunirà con le delegazioni che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro per riferire sull'attività svolta e proporre le integrazioni concordate ai sensi del punto c): in questa sede verranno presentati tanto i risultati dei lavori intorno ai quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto di quelli che costituiscano la posizione di una delle componenti.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro la Commissione concluderà la sua attività per quanto attiene al punto a) e presenterà alle parti stipulanti un rapporto conclusivo intorno agli argomenti di cui al punto suddetto completo dei materiali elaborati nel corso dei lavori.

Art. 5 - Orario di lavoro
La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore. Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale dell'orario di lavoro risulterà da una media piurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con la Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività elencate nell'allegato al presente articolo.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
[...]
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Le parti convengono che con decorrenza dal 1° luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
Le parti si incontreranno il 1° maggio 1978 per esaminare le modalità di attuazione che consentano il mantenimento dei livelli esistenti di attività e di utilizzazione degli impianti.
In occasione di tale incontro saranno anche individuate soluzioni transitorie e articolate nel tempo, quali recuperi, accantonamenti o altre forme concordate, per attività le cui condizioni tecnico - organizzative non consentano alla data del 1° luglio 1978 l'effettivo godimento del beneficio sopra indicato.
I benefici che discendono dalla presente norma verranno assorbiti fino a concorrenza da eventuali trattamenti particolari vigenti nelle aziende in materia di intervallo per la refezione.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione od al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l'orario giornaliero determinato in applicazione del comma terzo, saranno considerate straordinarie e come tali retribuite.
Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavoratori successivi alcuna prestazione straordinaria.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.
Dichiarazione a verbale
1) Dalla normativa di cui al presente articolo non possono conseguire ai lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti.
2) Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisca una innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere l'accertamento sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.

Allegato all'art. 5
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti.
Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.
Personale che lavora a turni
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.

Orario di lavoro nel settore siderurgico
La durata massima dell'orario normale per gli addetti al settore siderurgico, salvo quanto previsto dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni, rimane confermata in 40 ore settimanali fermo quant'altro stabilito dal presente contratto.
Le parti concordano che per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito nelle norme sul campo di applicazione del contratto, sono riconosciute - fino al 30 novembre 1985 - 8 ore di riposo supplementare retribuite ogni 8 settimane (320 ore) di effettivo lavoro.
[...]
Il lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione lavorativa per le 8 ore del turno successivo, ha la facoltà di effettuare un riposo compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata seguente.
Nel caso in cui il lavoratore, abbia prolungato la sua prestazione lavorativa di 4 ore, il relativo riposo compensativo non retribuito potrà essere effettuato entro il mese successivo.
Dichiarazione comune
Le parti prenderanno in considerazione in sede nazionale l'evoluzione della politica industriale nel Mezzogiorno per esaminare l'applicazione presso i nuovi insediamenti produttivi di articolazioni e di regimi di orario, diversi da quelli previsti dall'art. 5, Disciplina generale, Sezione terza, con lo scopo di assicurare un ampliamento dei livelli di occupazione e una più elevata utilizzazione degli impianti.

Nota aggiuntiva al protocollo sottoscritto il 1 ° settembre 1983, - Federmeccanica - stipulata con il CCNL 18 gennaio 1987,- Federmeccanica - al CCNL 14 dicembre 1990 - Federmeccanica Come modificata dal presente CCNL
In aggiunta a quanto previsto dal Protocollo 1° settembre 1983, a tutti i lavoratori - esclusi gli addetti al settore siderurgico così come definito nelle norme sul campo di applicazione del contratto - verranno riconosciuti:
- due gruppi di 8 ore annue retribuite, con decorrenza 1° gennaio 1989;
- un gruppo di 8 ore annue retribuite, con decorrenza 1° ottobre 1993;
- un gruppo di 8 ore annue retribuite, con decorrenza 1° aprile 1994.

Per i lavoratori dipendenti dalle imprese siderurgiche verranno riconosciute:
- due gruppi di 8 ore annue retribuite, con decorrenza 1° gennaio 1990;
- due gruppi di 8 ore annue retribuite, con decorrenza 1° aprile 1994.

Dette ore sono computate in ragione di anno di servizio e in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno.
Le riduzioni di cui ai commi precedenti verranno fruite dagli interessati secondo la disciplina indicata nel suddetto Protocollo che viene espressamente richiamata in tutti i suoi punti ad eccezione di quanto previsto al punto 1.5. e, per i lavoratori turnisti, di quanto previsto al punto 1.2.
Le parti convengono che il punto 4. del citato Protocollo viene modificato come segue:
La fruizione di permessi individuali retribuiti di cui al presente protocollo e di quelli previsti al terzultimo comma degli artt. 7 e 6, Disciplina Speciale, rispettivamente, Parte prima e Parte terza, avverrà mediante rotazione che non implichi complessivamente assenza, per i suddetti motivi, superiore ad un tetto compreso tra l'8,5 e l'11,5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dei lavoratori normalmente addetti al turno, in relazione alle diverse riduzioni di orario a regime.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze Sindacali Unitarie, diverse modalità di utilizzazione delle ore di riduzione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
I permessi non fruiti dai lavoratori entro l'anno di maturazione, decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
Fermo restando quanto previsto al punto 1.2. per i lavoratori turnisti e fatte salve le situazioni in atto, nel caso di innovazioni nella ripartizione dell'orario di lavoro la cui finalità sia di ottenere un maggiore utilizzo degli impianti di tipo strutturale e non temporaneo, attraverso l'istituzione di turnazioni aggiuntive rispetto alla situazione in atto che comportino la creazione di più di 15 turni di lavoro, tra la Direzione e la Rappresentanza Sindacale Unitaria sarà effettuato un esame congiunto in merito alla possibilità di programmare all'interno del nuovo assetto degli orari, tenendo conto delle esigenze tecniche e impiantistiche, l'utilizzazione delle ore di riduzione d'orario annuo di cui al presente articolo.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 i gruppi di 8 ore di riduzione di orario annuo effettivamente fruiti non saranno inferiori al numero di 6.
Le parti, in sede aziendale, procederanno, di norma, nel mese di settembre di ciascun anno ad una verifica dell'attuazione delle suddette fruizioni.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 la fruizione individuale delle riduzioni di orario di lavoro annuo, a norma del presente articolo, potrà essere effettuata, con esclusione del personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnico - organizzative e produttive, anche per gruppi di 4 ore.

Nota a verbale
In deroga alle corrispondenti disposizioni e relativi allegati dell'art. 5 - Disciplina generale - Sezione Terza, del CCNL 20 dicembre 1994 per i lavoratori degli stabilimenti con lavorazione a caldo (fonderie di seconda fusione, metallurgia non ferrosa, fucinatura, forge e presso fusioni) sono previste le seguenti riduzioni di orario di lavoro:
- con decorrenza 1 ottobre 1988, 16 ore in ragione d'anno, che si aggiungono alle 48 ore annue già precedentemente in essere;
- con decorrenza 1 aprile 1994, ulteriori 16 ore retribuite in ragione d'anno.
Dette ore (computate in ragione di anno di servizio) sono riconosciute in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno.

Art. 5/bis - Flessibilità dei regimi di orario.
A fronte di specifiche esigenze tecniche, organizzative e/o produttive (fra le quali eventi connessi a particolari situazioni di mercato o previsioni di vendita) e anche in relazione alle finalità di tutela dei livelli occupazioni, l'orario settimanale di cui all'art.5, comma 1, può essere realizzato (mediante forme di flessibilità settimanali e/o piurisettimanali dei regimi d'orario) anche come media in un arco temporale di 12 mesi.
Le necessità di ordine tecnico - organizzativo e/o produttive di cui sopra, che giustificano il ricorso alle succitate forme di flessibilità dei regimi di orario, saranno preventivamente esaminate tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Tali regimi di orario potranno essere attuati, anche per singole unità produttive o reparti mediante settimane con prestazioni superiori all'orario contrattuale compensate da periodi con prestazioni inferiori al medesimo orario.
I periodi con prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella contrattuale potranno essere realizzati anche mediante l'attribuzione di giornate di riposo retribuito per singoli lavoratori (con alternanza fra gli addetti del reparto o unità produttiva) o con il prolungamento dei periodi di ferie collettive.
[...]
In ogni caso l'orario effettuato in regime di flessibilità non potrà essere considerato come straordinario.
Il riequilibrio fra le settimane con prestazione lavorativa eccedente e le settimane con prestazione inferiore all'orario contrattuale avverrà di regola nei 6 mesi successivi a quello nel quale la prestazione in flessibilità si è realizzata, prorogabili a 12 a fronte di specifiche necessità tecniche, organizzative e/o produttive da motivare alla Rappresentanza Sindacale Unitaria.
[...]
Ulteriori modalità applicative delle flessibilità orarie, eventualmente necessarie per cogliere particolari specifici aziendali e coerenti con le disposizioni del presente articolo, potranno essere verificate e concordate a livello aziendale. Sempre a livello aziendale, fra cooperativa e Rappresentanza Sindacale Unitaria, andranno armonizzate le gestioni flessibili dei regimi d'orario con le Riduzioni dell''orario di lavoro previste dall'art. 5 e verificate le eventuali esigenze (riferite a lavoratori interessati dalla flessibilità oraria) di lavoro straordinario a fronte di situazioni particolari e contingenti.

Art. 6 - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
[...]

Art. 12 - Indennità di alta montagna e di sottosuolo.
Particolari indennità devono essere fissate tra le Associazioni cooperative e le Organizzazioni Sindacali provinciali di categoria competenti per territorio per i lavoratori che esplichino la propria attività in alta montagna (oltre 1.500 mt. di altezza) o nel sottosuolo o che vi siano trasferiti.

Art. 17 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la Rappresentanza Sindacale Unitaria e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
In caso di controversie si rimanda, inoltre, all'ultimo comma dell'art. 1 - Disciplina Generale - Sezione Prima.

Art. 18 - Rapporti in azienda.
[...]
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza e rispetto umano nell'ambito dei valori propri della cooperazione.
Comportamenti riconducibili a forme di molestia sessuale - ritenendosi per tali quelle manifestazioni fisiche e/o verbali offensive per i soggetti destinatari costituiscono violazione della dignità e del diritto della persona umana.
[...]
Egli [il lavoratore] inoltre deve svolgere le mansioni affidategli, osservare le disposizioni del presente contratto, nonché quelle attinenti alla organizzazione cooperativa, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.
[...]

Art. 22 - Norme speciali.
Oltre che al presente contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni e limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e dagli altri accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.

Art. 24 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) [...] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo [...];
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
[...]
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
i) esegua entro l'officina dell'azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda, con uso di attrezzature dell'azienda stessa;
l) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 25 - Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento con preavviso.

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 24, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda;
d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
[...]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 24, quando siano stati applicati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 24, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 23.

B) Licenziamento senza preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[...]
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;
h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

Art. 27 - Ambiente di lavoro.
A) In ogni stabilimento o sede, per ogni area omogenea individuale di comune accordo, viene istituito il registro dei dati ambientali, costituito dalla raccolta delle rilevazioni.
Le parti concordano che le indagini igienico - ambientali siano effettuate dai sevizi di medicina preventiva delle Unità Sanitarie Locali e ove non fossero costituite da Enti Pubblici, all'uopo convenzionati. Si concorda il diritto delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di individuare con le direzioni aziendali aree "prioritarie" di rischio su cui effettuare programmi di intervento con le USL.
In questo ambito le parti concordano, considerando la sempre più estesa introduzione nelle aziende dei video - terminali, sull'opportunità di contenere l'esposizione a video particolarmente per quei lavoratori addetti in posizione continuativa. A livello aziendale, fra le parti si esamineranno gli interventi necessari volti a definire l'esposizione massima, momenti di pausa, e/o diverse organizzazioni del lavoro.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le Direzioni aziendali e la Rappresentanza Sindacale Unitaria sono a carico delle aziende: le risultanze di esse saranno poste a disposizione delle parti interessate.
Il personale dell'ente che svolge le suddette rilevazioni è tenuto al segreto professionale sui processi lavorativi di cui viene a conoscenza.
Con le stesse modalità viene istituito parallelamente il registro dei dati biostatistici (assenza per malattia e infortunio).
L'azienda è tenuta a fornire con periodicità semestrale dati quantitativi relativi a:
- numero di infortuni per gravità, rischio, frequenza, causa, articolati per reparto;
- numero invalidi per malattie professionali.
Viene istituito inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verrà definita tra la rappresentanza sindacale dei lavoratori e la direzione. In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:
1. visite di assunzione;
2. visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge;
3. visite di idoneità compiute da Enti Pubblici ai sensi dell'art 5, comma 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
4. gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alla Rappresentanza Sindacale Unitaria di ogni stabilimento l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o di quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze.
In aggiunta a quanto previsto, le aziende forniranno informazioni deragliate, articolate per reparti e lavorazioni, sugli effetti delle sostanze sulla salute e sull'ambiente esterno; ciò anche per le sostanze di nuovo impiego.
A tale scopo le aziende forniranno informazioni alla Rappresentanza Sindacale Unitaria riguardanti la qualità e quantità dei rifiuti industriali, specificando la loro suddivisione a norma delle leggi vigenti, e il nominativo della ditta e/o ditte incaricate dello smaltimento.
I dati informativi inerenti lo stato di salute dei lavoratori e le situazioni di rischio presenti nei reparti dovranno essere fatti pervertire sia alla Rappresentanza Sindacale Unitaria che alle Unità Sanitarie Locali.
Su richiesta della Rappresentanza Sindacale Unitaria, le Cooperative forniranno informazioni sulla attività e sui criteri operativi dei servizi sanitari aziendali, per i quali saranno convenute in sede aziendale le forme di coordinamento da parte delle Unità Sanitarie Locali e/o da Enti e/o da medici dalle stesse indicati.

B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità e in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia, e il riscaldamento dei locali stessi e ciò nei termini di legge; cosi come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come occhiali, maschere, zoccoli, scarpe antinfortunistiche, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.

C) Diritto di ingresso e di presenza dei patronati Cgil - Cisl - Uil.
I delegati di patronato eletti nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali Unitarie hanno diritto di intervento per controllare la corretta applicazione delle leggi sociali e previdenziali per la prevenzione degli infortuni e di tutti i casi di malattia comprese quelle professionali e da lavoro.
In ragione di una richiesta da parte della Rappresentanza Sindacale Unitaria in merito ad attività di assistenza e risarcimento per i lavoratori l'azienda fornirà ai delegati di patronato le informazioni necessarie e i locali idonei a svolgere la loro attività.

Dichiarazione a verbale
Le parti, considerato il recepimento con decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 delle direttive CEE riguardanti l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, in relazione alle specifiche esigenze che verranno complessivamente individuate nel settore, convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico con il compito di avanzare alle parti stipulanti, proposte di adeguamento della vigente disciplina contrattuale al nuovo quadro normativo, ai fini della prevenzione dei rischi professionali, dell'eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, dell'informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori e della formazione dei lavoratori stessi e dei loro rappresentanti.
La Commissione inizierà i propri lavori entro il gennaio 1995 per concluderli non oltre il 30 giugno 1995.

Art. 28 - Appalti.
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza del presente contratto - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che, su richiesta delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante, e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.

Disciplina speciale
Parte prima
Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte prima della Disciplina speciale.

La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applicano le successive Parti seconda e terza della Disciplina speciale e ai quali, invece, si applicano, fra le altre, le norme previste dal Decreto - legge luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sulla Cassa integrazione guadagni.

Art. 6 - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni Sindacali periferiche o tra la Direzione e la Rappresentanza Sindacale Unitaria o anche, per casi individuali, fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero fissato in applicazione del 3° comma dell'art. 5 della Disciplina generale, Sezione terza, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, viene fissato un limite massimo complessivo di 150 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo individuale annuo è fissato in 200 ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica nonché per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali suddetti sono fissati in ore 200. Per l'attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 210 ore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell'azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli stessi organismi a scopo informativo.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario, rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un'ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[...]
Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito solo nei casi previsti dalla legge.
[...]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore giornaliere qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e per esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50 per cento quando le prestazioni straordinarie superino le 2 ore.
Fermi restando i limiti massimi previsti di 150, 200 e 210 ore annuali di lavoro straordinario di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, la Direzione potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di ventiquattro ore, salvi casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario di produzione, esenti dalla informazione alle Rappresentanze Sindacali Unitarie di cui al precedente comma sesto, per le prestazioni da eseguire oltre l'orario giornaliero normale di lavoro ed esenti dall'accordo con la Rappresentanza Sindacale Unitaria previsto dal comma precedente, per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue:
32 ore per i lavoratori turnisti;
32 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende con oltre 200 dipendenti;
40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200 dipendenti.
Ai fini dell'applicazione delle procedure di informazione o, a seconda dei casi, di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le "quote esenti" di cui sopra, la Direzione dell'unità produttiva comunicherà ogni quadrimestre alle Rappresentanze Sindacali Unitarie le ore di lavoro straordinario produttivo compiuto utilizzando le suddette "quote esenti" di straordinario.
Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di lavoro straordinario.
[...]

Art. 10 - Apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio al contratto allegato.

Art. 11 - Cottimi.
Nelle aziende cooperative non sono previste forme di retribuzione a cottimo.

Art. 14 - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione.
[...]

Art. 17 - Indumenti di lavoro.
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[...]

Art. 18 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perche possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[...]
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[...]

Art. 21 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. [...]

Art. 28 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
[...]
VII) In riferimento all'art. 17, ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.
[...]
IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari; gli interessati possono chiedere l'assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.
[...]

Art. 31 - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici.
L'azienda deve provvedere alla sostituzione del lavoratore componente la squadra di produzione (laminatoi, forni, fucinatura); che fosse assente.
Ove ciò eccezionalmente non possa avvenire e i restanti lavoratori della squadra provvedano a ripartirsi il lavoro dell'assente, la retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata allo stesso verrà ripartita tra i lavoratori della squadra che hanno partecipato al lavoro in sostituzione del lavoratore assente.
Chiarimento a verbale
L'eccezionale impossibilità di cui al secondo comma del presente articolo non può protrarsi, per lo stesso lavoratore, oltre il giorno di lavoro in cui si verifica l'assenza.
Dichiarazione a verbale
Considerato che l'obiettivo di una migliore utilizzazione degli impianti nell'intero settore siderurgico corrisponde agli intendimenti delle parti, si stabilisce che, laddove le esigenze aziendali richiedano una più ampia utilizzazione, le Direzioni di stabilimento e la Rappresentanza Sindacale Unitaria si incontreranno per concordare le condizioni e le misure necessarie a perseguire l'obiettivo sopra ricordato.

Disciplina speciale
Parte seconda
Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte seconda della Disciplina speciale.

La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dall'accordo 31 ottobre 1973 intervenuto tra la Federazione Sindacale dell'Industria Metalmeccanica Italiana e l'Assistal da una parte e: la Federazione Lavoratori Metalmeccanici che riunisce la Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil dall'altra.

Art. 4 - Recuperi.
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali o tra le parti interessate si conviene di non modificare la situazione in atto presso le singole aziende.

Disciplina speciale
Parte terza
Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte terza della Disciplina Speciale.

La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 che detta le disposizioni relative al contratto di impiegato privato.

Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero fissato in applicazione del terzo comma dell'art. 5 della Disciplina generale, Sezione terza, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario, rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, viene fissato un limite massimo complessivo di 150 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo individuale annuo Þ fissato in 200 ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautiche nonché per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali suddetti sono fissati in ore 200. Per l'attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 210 ore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell'azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli stessi organismi a scopo informativo.
Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 6 del mattino.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[...]
Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito solo nei casi previsti dalla legge.
[...]
Nessun lavoratore di cui alla presente Parte terza può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato e nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e per esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50 per cento quando le prestazioni straordinarie superino le 2 ore.
Fermi restando i limiti massimi previsti di 150, 200 e 210 ore annuali di lavoro straordinario di cui al quarto e quinto comma del presente articolo, la Direzione potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di ventiquattro ore, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario di produzione, esenti dalla informazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria di cui al precedente settimo comma, per le prestazioni da eseguire oltre l'orario giornaliero normale di lavoro ed esenti dall'accordo con la Rappresentanza Sindacale Unitaria previsto dal comma precedente, per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue:
32 ore per i lavoratori turnisti;
32 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende con oltre 200 dipendenti;
40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200 dipendenti.
Ai fini dell'applicazione delle procedure di informazione o, a seconda dei casi, di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le "quote esenti" di cui sopra, la Direzione dell'unità produttiva comunicherà ogni quadrimestre alla Rappresentanza Sindacale Unitaria le ore di lavoro straordinario produttivo compiuto utilizzando le suddette "quote esenti" di straordinario.
Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di lavoro straordinario.
[...]

Art. 12 - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le 3 settimana, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 16 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. [...]

Allegati
Allegato 8
Accordo applicativo dei contratti di formazione e lavoro nelle imprese cooperative metalmeccaniche dl cui al contratto nazionale collettivo dl lavoro


Testo valido sino a recepimento nel settore del previsto accordo interconfederale per i contratti di formazione e lavoro in cooperazione.
Qualora detto accordo venga stipulato, e comunque entro il 30 settembre 1995, le parti si incontreranno per definirne il recepimento.

4. Connotati del progetto di formazione e lavoro.
4.1 All'atto della stipula dei contratto di formazione e lavoro il giovane riceverà a cura dell'azienda copia del contratto di formazione e lavoro, copia del progetto di formazione e copia del contratto collettivo di lavoro applicato nell'azienda stessa.
Il progetto di formazione deve indicare l'obiettivo formativo dei lavoratori interessati e, quindi, inquadramento di ingresso e quello finale da conseguire al termine del contratto di formazione e lavoro.
[...]
4.3 Il contratto di formazione e lavoro, col quale possono essere assunti soggetti in età compresa tra sedici e trentadue anni è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro, di durata non superiore a 24 mesi, mirato alla:
1 ) acquisizione di professionalità intermedia;
2) acquisizione di professionalità elevate (livelli superiori al 4°);
b) contratto di formazione e lavoro, di durata non superiore a 12 mesi, mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo.
Il contratto di formazione e lavoro dovrà comunque prevedere una durata corrispondente alle effettive esigenze formative e non potrà essere inferiore a 6 mesi.
Per la parte formativa teorica, i contratti di cui alla lettera a) n. 1) e 2) del primo comma del presente punto dovranno comunque prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore.
I contratti di cui alla lettera b) dello stesso comma dovranno prevedere una formazione teorica minima, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore.
Eventuali ore aggiuntive che si rendessero necessarie oltre quelle indicate al precedente comma potranno essere svolte fuori dall'orario di lavoro e pertanto non retribuite.
Alla scadenza dei contratti di formazione e lavoro di cui alla lettera a), il datore di lavoro deve inviare alla circoscrizione territoriale per l'impiego idonea certificazione circa i risultati conseguiti dal lavoratore interessato.
Alla scadenza di quello di cui alla lettera b), il datore rilascia al lavoratore un attestato sulla qualifica di inquadramento conseguita.
4.4 Per i lavoratori operai il progetto di formazione prevederà un periodo minimo da destinare alla formazione sulla sicurezza nel lavoro.
Le imprese potranno realizzare le parti del percorso formativo che necessitino di apprendimento anche teorico sia in azienda che presso strutture esterne pubbliche o private.

5. Trattamento economico e normativo.
5.1 Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del presente accordo, verranno applicate le normative degli Accordi Interconfederali e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Metalmeccaniche, salvo quanto esplicitamente e diversamente concordato tra le parti nel presente accordo.
[...]
5.6 Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita [...]

6. Inserimento lavorativo.
[...]
L'andamento complessivo dei contratti stipulati ai sensi del presente punto 6) formerà oggetto di verifica a livello regionale ad opera delle Organizzazioni stipulanti, trascorsi 12 mesi dalla decorrenza predetta.
All'atto della richiesta di nullaosta per le assunzioni di cui al presente punto 6), l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione dell'azienda stessa ad una Associazione Cooperativa firmataria del presente accordo.
Le parti si danno atto che quanto definito nella presente intesa non potrà essere ridiscusso ad altri livelli di contrattazione e impegnano i propri rappresentanti nelle Commissioni regionali per l'impiego ad adoperarsi per la realizzazione dei presupposti necessari per rendere operativa la presente regolamentazione.
[...]