Tipologia: CCNL
Data firma: 20 dicembre 1994
Validità: 01.07.1994 - 30.06.1998
Parti:
Ancpl-Lega, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Aicpl-Agci e Fim-Cisl,
Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici,
Cooperative
Fonte: CNEL
Sommario:
Campo di applicazione
del contratto |
Art. 1 - Soggetti
destinatari della Parte prima della Disciplina speciale. |
Contratto nazionale di lavoro addetti alle aziende
cooperative metalmeccaniche 20 Dicembre 1994
Oggi, 20 dicembre 1994 in Roma tra l'Associazione Nazionale
delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Lega [...], la Federlavoro e Servizi
- Confcooperative [...] con l'assistenza della Confcooperative [...],
l'Associazione Italiana delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Agci [...] e
la Federazione Italiana Metalmeccanici - Cisl [...] assistita dalla Segreteria
Cisl Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Impiegati
Operai Metallurgici - Cgil [...] assistita dalla Segreteria Cgil -
Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Unione Italiana Lavoratori
Metalmeccanici - Uil [...] assistita dalla Segreteria della Uil - Unione
Italiana del Lavoro è stato stipulato il seguente contratto nazionale di lavoro
per i dipendenti delle aziende cooperative industriali metalmeccaniche associate
all'Ancpl, alla Federlavoro e Servizi, all'Aicpl.
Campo di applicazione del
contratto
Il presente contratto si applica:
a) agli stabilimenti appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico
destinati alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle
quali il metallo ha la prevalenza e alla fabbricazione di manufatti nei quali le
parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro;
b) alle imprese tradizionalmente considerate affini a quelle metalmeccaniche.
Disciplina generale
Sezione prima Sistema dl relazioni sindacali
Premessa
A) Il presente CCNL si inserisce in un quadro di rafforzamento e sviluppo delle
esperienze positive già maturate nel rapporto fra OO.SS. e Movimento Cooperativo
nella direzione di relazioni industriali partecipative, il cui consolidamento ha
trovato espressione prima nel "Protocollo Nazionale di Relazioni Industriali"
del 5 aprile 1990, poi nel "Protocollo sulla politica dei redditi e
dell'occupazione, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema
produttivo" del 23 luglio 1993 fra Governo e parti sociali.
Per quanto di sua competenza, il presente contratto di lavoro di settore intende
realizzare precise finalità e indirizzi in tema di relazioni industriali:
- attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la
gestione delle relazioni di lavoro, ai diversi livelli e con diversi strumenti,
mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, al quale le parti riconoscono un
ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una
dinamica delle relazioni di lavoro tale da consentire ai lavoratori benefici
economici con contenuti non inflazionistici e alle imprese una gestione corretta
e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppo e piena valorizzazione
delle opportunità offerte dalle risorse umane.
A questi fini le parti s'impegnano in nome proprio e per conto degli organismi
territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie costituite ai sensi dell'accordo
interconfederale cooperativo 13 settembre 1994, a che il funzionamento del
sistema di relazioni sindacali e contrattuali contenuto nel presente CCNL si
svolga secondo i termini e le procedure specificatamente indicate, e fatto salvo
quanto previsto dall'art. 4 del citato accordo interconfederale 13 settembre
1994, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione
indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal
presente contratto, entro regole prefissate.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di
rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità,
le norme generali, interconfederali, di settore e aziendali da esso previste. A
tal fine le Associazioni cooperative sono impegnate ad adoperarsi per la loro
osservanza da parte delle aziende associate. Le organizzazioni dei lavoratori si
impegnano a non promuovere e a intervenire perché siano evitate azioni o
rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto compiutamente
definito dalla contrattazione collettiva ai vari livelli;
B) Le organizzazioni firmatarie, ferma restando la reciproca autonomia, nel
quadro di un mutuo riconoscimento degli obiettivi di competitività economica da
una parte e di rispetto dei diritti individuali e sindacali dall'altra,
riconoscono la necessità di consolidare e sviluppare il sistema delle imprese
cooperative di fronte alla prospettiva del mercato globale.
La globalizzazione dei mercati e il pressante ritmo dell'innovazione
tecnologica, impongono alle imprese cooperative la ricerca costante di vantaggi
competitivi, consapevoli che il rispetto dei vincoli di competitività e di
efficienza nonché la valorizzazione del lavoro, rappresentano l'unica via
possibile per la cooperazione per esprimere e rafforzare i suoi tratti
distintivi e peculiari.
Tali obiettivi vanno pertanto perseguiti anche attraverso la ricerca di nuovi
modelli organizzativi che vedano nella partecipazione attiva delle lavoratrici e
dei lavoratori un momento imprescindibile.
C) Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche
peculiari rispetto alle imprese private. Esse si prefiggono, oltre agli
obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra i quali la promozione
dell'occupazione e lo sviluppo professionale dei soci, dei lavoratori e delle
lavoratrici.
In specifico l'azienda cooperativa assegna al socio - lavoratore il peculiare
ruolo di imprenditore collettivo e ciò significa: partecipare alla elaborazione
delle scelte strategiche e alla realizzazione dei processi produttivi e di
sviluppo dell'azienda, condividendo il rischio d'impresa; partecipare ai
risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti e conferire alla
cooperativa la quota sociale, mettendo nel contempo a disposizione le proprie
capacità professionali e la prestazione lavorativa.
Ferme restando pertanto le prerogative statutarie delle cooperative e le
dell'bere delle assemblee sociali, le parti convengono che, per quanto attiene
il trattamento economico complessivo, ivi compresi gli istituti normativi con
effetti economici, dei soci lavoratori nelle cooperative del settore, si faccia
riferimento a quanto previsto dal presente CCNL.
Fatte salve queste premesse, le organizzazioni firmatarie s'impegnano a porre in
essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative permettano una
più giusta valorizzazione dell'impresa cooperativa attraverso un rinnovato ruolo
del socio - lavoratore, accrescendone le responsabilità e le forme di effettiva
gestione e controllo.
Le organizzazioni firmatarie s'impegnano inoltre nei confronti dei lavoratori
occupati, dei soggetti esterni e delle generazioni future, ad adoperarsi per
un'applicazione efficace del principio della "porta aperta", e ciò nel rispetto
delle autonome responsabilità degli organismi sociali delle cooperative.
D) La cooperazione, per realizzare gli obiettivi sociali e di sviluppo, deve
promuovere il coinvolgimento attivo e responsabile dei lavoratori nei processi
aziendali e nell'organizzazione del lavoro. La partecipazione professionale ai
diversi livelli, se coniugata con l'organizzazione efficace ed efficiente dei
diversi ruoli aziendali, è per l'impresa condizione di competitività sui
mercati, così come per i lavoratori è condizione per concorrere attivamente alle
trasformazioni rapide dei sistemi organizzativi e professionali. Le parti
riconoscono che la democrazia economica è un valore proprio dell'impresa
cooperativa che ha nell'autogoverno dei soci e nella partecipazione dei
lavoratori e delle lavoratrici i perni essenziali del suo esercizio.
Nel quadro di una comune correzione dei valori di democrazia industriale, le
parti stipulanti, ferme restando le specifiche autonomie e responsabilità,
nonché le peculiarità delle imprese cooperative, si sentono impegnate a
favorire, nelle aziende del settore, forme di partecipazione dei lavoratori e
delle lavoratrici ai processi di sviluppo aziendale. In tale senso si
individueranno idonei strumenti e procedure.
[...]
Art. 1 - Assetti contrattuali e competenza dei due livelli di contrattazione
Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti il perseguimento
degli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro
cooperativo e riconoscendosi nel titolo 6 del
Protocollo di Relazioni
Industriali del 5 aprile 1990 tra Centrali Cooperative e OO.SS. Nazionali,
realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal
Protocollo del 23 luglio 1993.
A)
Competenze dei Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro svolge il ruolo centrale di guida
dei rapporti sindacali, disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e
costituisce fonte primaria di regolamentazione degli istituti normativi e del
trattamento retributivo, definendo così effetti economici coerenti con i
parametri di riferimento indicati in tal senso dal punto 2 del titolo "Assetti
Contrattuali" del
Protocollo del 23 luglio 1993.
Nell'ambito delle competenze fondamentali assegnate al contratto nazionale
rientrano, in particolare, quelle relative alla regolamentazione delle seguenti
materie:
- relazioni sindacali, sistemi di informazione, procedure e metodologie di
confronto e di partecipazione;
- diritti sindacali;
- regime di orario di lavoro;
- pari opportunità e valorizzazione della differenza sessuale;
- disciplina dell'inquadramento dei lavoratori;
- diritto allo studio e formazione professionale;
- modalità di regolamentazione dei contratti di formazione-lavoro, del part-time
e dei contratti a tempo determinato.
Il contratto nazionale definisce per il livello aziendale le materie e i
soggetti abilitati, prevedendo, altresì, opportune garanzie procedurali di
prevenzione del conflitto.
B) Competenze del
Contratto Aziendale.
La contrattazione a livello aziendale riguarderà materie e istituti diversi e
non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le
materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo
nazionale di lavoro, in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate. In
conseguenza di ciò le materie sono le seguenti:
- le specifiche modalità di fruizione della riduzione di orario, della
flessibilità dei suoi regimi e i calendari annui;
- le specifiche modalità applicative del lavoro a part-time, a tempo determinato
e dei contratti di formazione e lavoro;
- introduzione di nuovi turni di lavoro;
- progetti di formazione continua;
- aspetti applicativi dell'inquadramento;
- ambiente di lavoro e sicurezza;
- modalità di applicazione delle pari opportunità;
- modalità di applicazione del diritto allo studio.
[...]
In applicazione dell'accordo interconfederale del 13 settembre 1994, sono
titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e
con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le Rappresentanze
Sindacali Unitarie costituite ai sensi dell'accordo interconfederale del 13
settembre 1994 e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali
stipulanti.
Le aziende possono essere assistite e rappresentate dalle associazioni
cooperative territoriali.
[...]
Art. 3 - Commissione nazionale per la formazione professionale.
Le parti stipulanti convengono di costituire entro tre mesi dalla data di
sottoscrizione del presente contratto, un gruppo di lavoro paritetico, formato
da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti
con il compito di:
a) individuare le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e
della installazione di impianti, con riferimento all'evoluzione delle tecnologie
impiegate;
b) operare, in collegamento con l'organismo paritetico nazionale di cui
all'accordo interconfederale del 1994, affinché le politiche formative elaborate
in sede legislativa e amministrativa, risultino coerenti con le esigenze di cui
alla precedente lettera a);
c) individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a
favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità.
L'attività di cui alla lettera a) dovrà, salvi i successivi aggiornamenti,
essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 1995 in modo tale che le
parti possano predisporre un primo documento di indirizzo per lo sviluppo delle
politiche formative riferite al settore, disaggregate per regione, da
trasmettere agli organismi paritetici bilaterali costituiti ai sensi
dell'accordo interconfederale del 1994.
Art. 4 - Pari opportunità.
Le parti riconoscono che la discriminazione delle donne nel lavoro rappresenta
la negazione dei diritti costituzionali. Pertanto le parti concordano
nell'impegnarsi singolarmente e/o congiuntamente, anche attraverso iniziative
culturali e formative, per promuovere politiche volte alla piena affermazione
delle pari opportunità e delle azioni positive, agendo innanzitutto sulla
propria rappresentanza.
A) Livello territoriale.
a) Le parti concordano sull'istituzione, nei territori con insediamento
cooperativo significativo, di un Tavolo Territoriale (T.d.P.T.) finalizzato ai
seguenti obiettivi:
- individuare le possibili azioni volte al superamento delle condizioni che
ancora ostano la realizzazione delle pari opportunità;
- promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione di
comportamenti di molestia sul lavoro.
b) Fra le parti si predisporranno piani di ricerche e studi sui seguenti
aspetti:
- la politica delle assunzioni (composizione professionale dell'occupazione
maschile e femminile);
- le politiche d'inquadramento contrattuale (trattamento contrattuale maschile e
femminile a parità di mansione);
- i processi formativi e i percorsi di carriera aziendale degli uomini e delle
donne (partecipazione delle donne alle attività formative e loro presenza ai
livelli di responsabilità).
c) In vista del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto a)
l'organizzazione territoriale fornirà, su richiesta motivata, al T.d.P.T.
informazioni relativamente a:
- l'occupazione femminile per categoria professionale e livello di
inquadramento;
- il numero di lavoratori assunti e la loro ripartizione per sesso, categoria e
livello, nonché i budgets delle assunzioni;
- la scomposizione per sesso dei partecipanti ai corsi di formazione
professionale interni ed esterni all'azienda;
- l'inquadramento contrattuale maschile e femminile a parità di profili
professionali esaminati;
- la presenza femminile nelle sedi di partecipazione aziendale.
In tale senso il T.d.P.T. si esprimerà con suggerimenti e indicazioni
finalizzati ad individuare possibili soluzioni aziendali che consentano la piena
espressione e valorizzazione delle professionalità femminili.
d) I soggetti costituenti il T.d.P.T. sono membri delle rispettive
organizzazioni. Di volta in volta può essere concordata e definita numericamente
la partecipazione al T.d.P.T. di membri delle Direzioni Aziendali e di
lavoratori/trici delle aziende cooperative metalmeccaniche.
e) Nell'arco di vigenza del presente CCNL, le parti realizzeranno
sperimentalmente e di comune accordo, nelle aziende cooperative metalmeccaniche,
almeno un progetto di azioni positive elaborato in sede aziendale.
B) Livello aziendale.
a) In ambito aziendale verranno individuate apposite sessioni di confronto nelle
quali si affronteranno le tematiche indicate al punto c) del Livello
Territoriale sulla base dei relativi dati aziendali.
Dette sessioni, in accordo con il lavoro svolto dal T.d.P.T., elaboreranno
progetti sperimentali di azioni positive, volte a realizzare la parità di
trattamento per quanto attiene l'accesso al lavoro, la promozione e le
condizioni di lavoro.
b) Le parti si impegnano ad esaminare eventuali iniziative formative che:
- favoriscano l'accesso delle donne ai nuovi profili professionali e che
consentano l'espressione di più elevate professionalità;
- consentano il reinserimento delle lavoratrici, dopo il periodo di assenza per
maternità.
Art. 5 - Sistema informativo nazionale.
5.1 - Osservatorio Nazionale.
Le parti convengono di costituire, entro il 31 dicembre 1995, nell'ambito
dell'Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione previsto dal Titolo 5 del
Protocollo di Relazioni
Industriali tra Centrali Cooperative e OO.SS. del 5
aprile 1990, una specifica sezione per il settore Metalmeccanico. Le tematiche
oggetto dei lavoratori della suddetta sezione dell'Osservatorio saranno,
indicativamente, le seguenti:
[...]
2. andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro;
[...]
5. andamento degli orari di fatto;
6. andamento e prospettive della formazione professionale;
7. stato e iniziative delle pari opportunità.
Tali dati, laddove possibile, verranno elaborati in termini disaggregati per le
Regioni ad insediamento cooperativo più significativo.
Entro il 31 marzo 1995 le parti costituiranno una commissione paritetica per
definire le condizioni e le modalità di funzionamento della succitata sezione
dell''Osservatorio. Tale commissione dovrà terminare i propri lavori entro il 30
settembre 1995.
5.2 Convegno biennale.
Le parti promuoveranno, ogni due anni, un convegno nazionale al fine di
focalizzare gli aspetti di maggior attualità e interesse del settore, anche in
rapporto allo sviluppo delle relazioni sindacali e al coinvolgimento, per le
specifiche tematiche, di tutti i soggetti istituzionali. Le parti definiranno,
nella sezione dell'osservatorio Nazionale, gli argomenti da trattare e le
modalità organizzative, sei mesi prima dello svolgimento del Convegno.
5.3 -
Informazione e confronto in sede nazionale.
Entro il 15 luglio di ogni anno, le Associazioni Cooperative forniranno una
informativa a Fim - Fiom - Uilm sui dati aggregati del settore metalmeccanico
relativamente ai seguenti argomenti:
[...]
3. strategie competitive e principali innovazioni di prodotto e di processo;
4. andamenti occupazionali (incrementi o decrementi, uso di CIG ecc.); 5.
mercato del lavoro: occupazione giovanile e femminile, andamenti dei contratti a
tempo determinato e a part-time;
6. politica formativa: fabbisogni emergenti di determinate tipologie di
professionalità e/o qualificazione, andamento dei contratti di formazione e
lavoro;
7. tutela ambientale, sicurezza e organizzazione del lavoro;
8. modifiche di assetti societari, processi di crisi e di ristrutturazione,
politiche di integrazione industriale e produttiva.
Sulla informativa in parola, entro il 31 luglio di ogni anno le parti si
incontreranno per un'analisi e un confronto con eventuali chiarimenti.
Ulteriori incontri di approfondimento sulle stesse materie potranno essere
concordati nelle forme e nei modi che le parti riterranno più opportuni.
Art. 6 - Informazione
in sede territoriale.
A livello territoriale, su richiesta di una delle parti, si svolgeranno, per
aree industrialmente omogenee, incontri che abbiano per oggetto i seguenti
argomenti:
1. mercato del lavoro e mobilità territoriali;
2. interventi nei confronti degli enti e/o Amministrazioni preposte per quanto
attiene a: mercato del lavoro, portatori di handicap, azioni positive, formative
e di riqualificazione professionale;
3. condizioni ambientali;
4. aree di nuovi insediamenti industriali.
Art. 7 - Informazione a
livello aziendale.
Si concorda che a livello aziendale, mediante incontri specifici e nell'ambito
del processo che attiene alle scelte gestionali dell'impresa cooperativa,
vengano fomite le seguenti informazioni:
B) Occupazione e formazione
- andamento e prospettive occupazionali disaggregate per sesso, età e
inquadramento;
- programmi di formazione e di riqualificazione del personale;
- utilizzazione di fatto e programmi previsti per i contratti di part-time,
tempo determinato e di formazione e lavoro;
- iniziative di pari opportunità.
C) Organizzazione
aziendale produttiva
- assetto organizzativo ed eventuali modifiche organizzative e gestionali;
- programmi produttivi, eventualmente disaggregati per linee di prodotto;
- diversificazioni produttive e innovazioni tecnologiche di prodotto e/o di
processo;
- decentramento produttivo (con articolazione ricomprendente le caratteristiche
generali, le valutazioni sulle tipologie delle attività decentrate,
l'indicazione del loro posizionamento e forma - ricorrente od occasionale -
l'eventuale scorporo di intere linee di prodotto e la localizzazione delle zone
fornitrici);
- piani e investimenti a tutela dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro;
- la produzione e lo smaltimento dei rifiuti.
Art. 7/bis -
Strumenti e procedure di partecipazione.
Fermo restando, nell'ambito delle procedure di partecipazione, la pari dignità
fra le parti e l'esercizio del diritto di proposta della Rappresentanza
Sindacale Unitaria, nelle imprese cooperative potrà essere concordata, ove
ritenuto utile alla partecipazione e allo sviluppo di relazioni industriali che
favoriscano la crescita dell'azienda, la costituzione di "Comitato Tecnici
Congiunti" (CTC).
Tali Comitati, hanno compiti istruttori e consultivi e inerenti indicativamente
a problematiche su significative innovazioni tecnologiche e organizzative,
nonché sugli effetti che esse producono sulle condizioni di lavoro e sulla
retribuzione aziendale (ad. es.: individuazione dei parametri di efficienza, Odl,
formazione professionale, ambiente).
- I membri dei CTC saranno paritetici e per la parte rappresentante i lavoratori
essi saranno nominati congiuntamente dai soggetti titolari della contrattazione.
- I CTC, aventi solo compiti istruttori e consultivi e privi di potere
contrattuale,esamineranno e valuteranno soluzioni in ordine a problemi loro
indicati dalle parti e potranno pertanto sottoporre, alle stesse, proposte
comuni o disgiunte.
- Le modalità operative dell'attività dei CTC (es.: tempi, frequenze e orari)
saranno concordati al momento della loro costituzione.
- Ai CTC, nello spirito del sistema informativo previsto dal presente CCNL,
saranno forniti gli elementi conoscitivi utili allo svolgimento dei compiti loro
assegnati.
- Essendo i compiti dei CTC esclusivamente di natura tecnica e propositiva, i
risultati dei lavori da essi svolti saranno portati all'attenzione delle parti.
Successivamente, in caso di mancato accordo tra queste ultime nei termini di
tempo anch'essi concordati al momento della costituzione dei comitati, le parti
saranno libere di procedere.
- I CTC potranno avvalersi dell'apporto di esperti anche esterni se di comune
gradimento. La ripartizione dei costi di tali esperti sarà concordata tra le
parti.
- I membri dei CTC, Cosi come gli eventuali esperti partecipanti, sono vincolati
alla riservatezza.
- Previo accordo aziendale, per la partecipazione dei lavoratori ai CTC, potrà
essere utilizzato uno specifico monte ore di permessi.
Art. 8 -
Mobilità nell'ambito dello stesso stabilimento.
Ferme restando le vigenti normative in materia di salvaguardia dei livelli
professionali e retributivi dei lavoratori interessati, nel caso di spostamenti
di personale aventi carattere collettivo e non meramente temporaneo, l'azienda
cooperativa fornirà preventiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali
Provinciali dei lavoratori e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, le quali
potranno richiedere, entro tre giorni, un incontro allo scopo di esperire al
riguardo un esame congiunto che dovrà essere effettuato entro i cinque giorni
successivi.
Art. 10 - Lavoro a domicilio.
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, entro
tre mesi dalla stipulazione del presente contratto le Associazioni Territoriali
Cooperative di competenza, trasmetteranno al Sindacato Provinciale di categoria
un elenco delle aziende metalmeccaniche associate che si avvalgono di
prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni sei mesi le stesse
Associazioni Territoriali Cooperative di competenza trasmetteranno le eventuali
variazioni del suddetto elenco.
Durante l'incontro di cui all'art. 6, l'Associazione Territoriale darà
informazioni globali di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno
riferito alle aziende metalmeccaniche associate e sui prevedibili riflessi
sull'occupazione.
Art. 13 - Studi, ricerche e
indagini.
Le proposte di iniziative di studio, ricerche e indagini promosse congiuntamente
ai sensi dei precedenti artt. 2, 3 e 4 potranno essere avviate esclusivamente
dopo accordo preventivo fra le parti riguardante l'ammontare dei costi e la
relativa suddivisione a carico di ciascuna di esse.
Disciplina generale
Sezione seconda Diritti sindacali
Premessa
[...]
Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge e/o
per contratto alle rappresentanze sindacali aziendali vengono esercitate dalle
rappresentanze sindacali unitarie. Le stesse risultano pertanto titolari di
tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
[...]
Art. 1 - Assemblea.
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20 maggio
1970, n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
[...]
5 - lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo
comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza
delle persone e la salvaguardia degli impianti. Saranno definite a livello
aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione ai punti
4) e 5). [...]
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con
meno 15 dipendenti, nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non
ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 35 della legge 20 maggio
1970, n. 300. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità
produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.
Art. 2 - Diritto di affissione.
Il diritto d'affissione viene regolato dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970,
n.300 e da quanto previsto dall'art.4 - ultimo comma - dell'accordo
interconfederale del 13 settembre 1994.
Disciplina generale
Sezione terza Disciplina comune del rapporto individuale dl lavoro
Art. 1 - Assunzione
[...]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Art. 1/bis - Contratti di lavoro atipici.
B) Contratto di lavoro
a tempo determinato.
[...]
Circa le assunzioni con contratti a termine da stipulare in virtù del presente
accordo, la direzione comunicherà preventivamente alle rappresentanze sindacali
aziendali il numero dei lavoratori interessati e le fattispecie utilizzate fra
quelle sopra indicate.
Art. 3 - Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione
obbligatoria.
Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è
regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 3/bis - Inserimento al lavoro per casi di emarginazione sociale.
Le parti concordano al fine di realizzare il massimo di efficacia
nell'inserimento di portatori di handicaps fisici e psichici, tossicodipendenti,
soggetti a rischio, casi sociali, etc. di attivare procedure di informazione e
confronto con l'intento di definire sperimentazioni e progetti di inserimento
che tengano conto degli obblighi di legge raccordandoli all'arco di bisogni dei
soggetti e delle loro capacità lavorative acquisite e potenziali.
In questo ambito si individuano come strumenti da percorrere accordi sindacali e
convenzioni che coinvolgano:
- le USL e i Comuni che dovranno individuare e disegnare i bisogni, progettare
le ipotesi di inserimento - recupero, selezionarli, garantire eventuali
interventi tecnici e di Formazione Professionale, verificare gli inserimenti;
- le Associazioni delle categorie protette;
- l'Ufficio Provinciale del Lavoro al quale si chiede di armonizzare la gestione
della legge 482 del 1968 con i progetti di inserimento.
Tali accordi e convenzioni, per ottenere il massimo dei risultati, negli
inserimenti, sia per il soggetto, sia per gli altri lavoratori, sia per
l'impresa, dovranno prevedere adattamenti delle postazioni di lavoro,
apparecchiature particolari necessarie ai soggetti, eventuali abbattimenti di
barriere architettoniche, processi formativi da attivare, profili, condizioni di
lavoro e orari, anche attraverso il ricorso ai finanziamenti previsti dalla CEE
(percorsi di Formazione e Stages) e delle Leggi Regionali in materia.
Nei vari territori le parti si impegnano affinché tra USL, Istituzioni, imprese
e loro Associazioni, Sindacato, si arrivi a convenzioni che agevolino assunzioni
di portatori di handicaps fisici e psichici, soggetti a rischio, casi sociali,
anche attraverso contratti di Formazione Lavoro.
Le parti concordano inoltre sulla possibilità che a livello territoriale si
individuino spazi lavorativi per attività formativo/risocializzanti da mettere a
disposizione delle USL e delle Associazioni volontarie che dovranno operare su
progetti e programmi ben definiti.
[...]
Art. 3/ter - Tossicodipendenti.
Le parti concordano sulla necessità di attivare strumenti e interventi capaci di
contribuire alla riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti, alla
tutela del rapporto di lavoro, alla prevenzione.
A tal fine le parti si impegnano a favorire:
1 - La costituzione, compatibilmente con le esigenze aziendali, di "referenti
interni" disposti ad operare nel sostegno del soggetto tossicodipendente in fase
di reinserimento lavorativo, e capaci di condurre interventi personalizzati nei
confronti dei compagni di lavoro.
2 - La completa applicazione del Testo Unico delle Leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309).
In tale ambito, in caso di accertamento da parte delle strutture sanitarie
competenti dello stato di tossicodipendenza di un lavoratore che individui,
nell'espletamento delle sue mansioni, rischi per la sicurezza, l'incolumità e la
salute dei terzi, la Direzione Aziendale, sentite le RSA, verificherà la
possibilità di affidare al lavoratore mansioni equivalenti che non comportino
tali rischi.
Se la citata verifica risultasse negativa, in conseguenza delle specifiche
esigenze produttive e organizzative dell'azienda, verrà accertata la
disponibilità del lavoratore a venir collocato in aspettativa ai sensi e agli
scopi del primo comma dell'art. 99 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685 così
come modificato dall'art. 29 della Legge 26 giugno 1990, n. 162, in caso di
indisponibilità a ciò da parte del lavoratore, l'azienda potrà procedere alla
risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo.
[...]
3) Un uso appropriato dei provvedimenti disciplinari, che tenga conto della
particolare situazione del tossicodipendente e del programma di inserimento.
[...]
Art. 4 - Classificazione dei lavoratori.
C) Mobilità professionale.
Premesso che:
[...]
2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le
esigenze organizzative ed economico - produttive, possono promuovere lo studio
di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli
obiettivi di cui al punto 1).
Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale,
potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei
risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno
dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione.
L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro
congiunto tra le parti su richiesta anche di una di esse.
3) Per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al
fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado
di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali
specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro.
Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle
capacità professionali dei lavoratori e i loro criteri informatori e applicativi
saranno, a richiesta, oggetto di esame con la Rappresentanza Sindacale Unitaria.
4) Il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle
esigenze organizzative ed economico - produttive dell'azienda e pertanto non
darà luogo ad una dinamica automatica e illimitata.
Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Per la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro viene
istituita la "Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei
lavoratori" formata da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di
sindacati stipulanti (Associazioni Cooperative e Fim - Fiom - Uilm) con il
compito di:
a) compiere attività di ricerca e di confronto intorno alla classificazione dei
lavoratori tenendo conto anche delle esperienze maturate in Italia e nei paesi a
maggiore sviluppo industriale, con l'obiettivo di fornire alle parti stipulanti
contributi finalizzati ad adeguare e/o ad innovare il rapporto fra
classificazione e professionalità dei lavoratori, anche in vista della loro
utilizzazione nelle future relazioni tra le parti. A tal fine la Commissione
potrà promuovere l'audizione di studiosi particolarmente qualificati in materia;
b) esaminare l'evoluzione di profili professionali esemplificativi in rapporto
all'introduzione di tecnologie innovative;
c) proporre alle parti stipulanti integrazioni ai profili professionali e alle
esemplificazioni - di cui alla classificazione dei prestatori di lavoro
disciplinata dall'art. 4, Disciplina generale, Sezione terza del presente
contratto collettivo nazionale di lavoro nonché, in quanto conseguano da tali
integrazioni, ai criteri per la mobilità professionale di cui al punto 3 della
lettera C) del citato Art. 4 - integrazioni correlate alla introduzione di
tecnologie innovative; verificare la possibilità di individuare, nell'ambito
della declaratoria dei quadri di cui al precedente punto A), una articolazione
di un profilo professionale superiore da compensare con una indennità di
funzione più elevata. Le proposte di cui sopra verranno sottoposte alle parti
stipulanti appositamente riunite in delegazione e, una volta concordemente
accolte, integreranno il contratto collettivo di lavoro vigente esclusivamente
per gli effetti dell'addizione introdotta.
La commissione si riunisce di norma trimestralmente, presieduta a turno da uno
dei componenti dei due gruppi e delibera all'unanimità per quanto attiene alla
materia di cui al punto c) e in ordine agli indirizzi e al metodo di lavoro di
cui ai punti a) e b).
Una volta all'anno la Commissione si riunirà con le delegazioni che hanno
stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro per riferire sull'attività
svolta e proporre le integrazioni concordate ai sensi del punto c): in questa
sede verranno presentati tanto i risultati dei lavori intorno ai quali sia stata
raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto di quelli che
costituiscano la posizione di una delle componenti.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto collettivo nazionale di
lavoro la Commissione concluderà la sua attività per quanto attiene al punto a)
e presenterà alle parti stipulanti un rapporto conclusivo intorno agli argomenti
di cui al punto suddetto completo dei materiali elaborati nel corso dei lavori.
Art. 5 - Orario di lavoro
La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore. Ai
soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle
vigenti disposizioni di legge.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla
settimana, la durata normale dell'orario di lavoro risulterà da una media
piurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene
stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con la
Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di
massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività
elencate nell'allegato al presente articolo.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi
secondo le norme di legge.
[...]
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche
se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Le parti convengono che con decorrenza dal 1° luglio 1978 tutti i lavoratori
addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz'ora retribuita per la
refezione nelle ore di presenza in azienda.
Le parti si incontreranno il 1° maggio 1978 per esaminare le modalità di
attuazione che consentano il mantenimento dei livelli esistenti di attività e di
utilizzazione degli impianti.
In occasione di tale incontro saranno anche individuate soluzioni transitorie e
articolate nel tempo, quali recuperi, accantonamenti o altre forme concordate,
per attività le cui condizioni tecnico - organizzative non consentano alla data
del 1° luglio 1978 l'effettivo godimento del beneficio sopra indicato.
I benefici che discendono dalla presente norma verranno assorbiti fino a
concorrenza da eventuali trattamenti particolari vigenti nelle aziende in
materia di intervallo per la refezione.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già
usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite
complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti,
ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il
lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato
sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di numero di
ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla
tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua
assenza possa derivare pregiudizio alla produzione od al lavoro di altri
lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato
per tutta la durata del turno così iniziato. Queste prolungate prestazioni, per
le ore che eccedono l'orario giornaliero determinato in applicazione del comma
terzo, saranno considerate straordinarie e come tali retribuite.
Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le
8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavoratori
successivi alcuna prestazione straordinaria.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo
scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in
ore notturne.
Dichiarazione a verbale
1) Dalla normativa di cui al presente articolo non possono conseguire ai
lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti.
2) Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisca
una innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere l'accertamento
sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.
Allegato all'art. 5
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione degli
impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali
della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti.
Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.
Personale che lavora a turni
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia
saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio
del sabato.
Orario di lavoro nel
settore siderurgico
La durata massima dell'orario normale per gli addetti al settore siderurgico,
salvo quanto previsto dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni,
rimane confermata in 40 ore settimanali fermo quant'altro stabilito dal presente
contratto.
Le parti concordano che per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico,
così come definito nelle norme sul campo di applicazione del contratto, sono
riconosciute - fino al 30 novembre 1985 - 8 ore di riposo supplementare
retribuite ogni 8 settimane (320 ore) di effettivo lavoro.
[...]
Il lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione
lavorativa per le 8 ore del turno successivo, ha la facoltà di effettuare un
riposo compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata seguente.
Nel caso in cui il lavoratore, abbia prolungato la sua prestazione lavorativa di
4 ore, il relativo riposo compensativo non retribuito potrà essere effettuato
entro il mese successivo.
Dichiarazione comune
Le parti prenderanno in considerazione in sede nazionale l'evoluzione della
politica industriale nel Mezzogiorno per esaminare l'applicazione presso i nuovi
insediamenti produttivi di articolazioni e di regimi di orario, diversi da
quelli previsti dall'art. 5, Disciplina generale, Sezione terza, con lo scopo di
assicurare un ampliamento dei livelli di occupazione e una più elevata
utilizzazione degli impianti.
Nota aggiuntiva al protocollo sottoscritto il 1 ° settembre 1983, -
Federmeccanica - stipulata con il CCNL 18 gennaio 1987,- Federmeccanica - al
CCNL 14 dicembre 1990 - Federmeccanica Come modificata dal presente CCNL
In aggiunta a quanto previsto dal
Protocollo 1° settembre 1983, a tutti i
lavoratori - esclusi gli addetti al settore siderurgico così come definito nelle
norme sul campo di applicazione del contratto - verranno riconosciuti:
- due gruppi di 8 ore annue retribuite, con decorrenza 1° gennaio 1989;
- un gruppo di 8 ore annue retribuite, con decorrenza 1° ottobre 1993;
- un gruppo di 8 ore annue retribuite, con decorrenza 1° aprile 1994.
Per i lavoratori dipendenti dalle imprese siderurgiche verranno riconosciute:
- due gruppi di 8 ore annue retribuite, con decorrenza 1° gennaio 1990;
- due gruppi di 8 ore annue retribuite, con decorrenza 1° aprile 1994.
Dette ore sono computate in ragione di anno di servizio e in misura
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno.
Le riduzioni di cui ai commi precedenti verranno fruite dagli interessati
secondo la disciplina indicata nel suddetto Protocollo che viene espressamente
richiamata in tutti i suoi punti ad eccezione di quanto previsto al punto 1.5.
e, per i lavoratori turnisti, di quanto previsto al punto 1.2.
Le parti convengono che il punto 4. del citato Protocollo viene modificato come
segue:
La fruizione di permessi individuali retribuiti di cui al presente protocollo e
di quelli previsti al terzultimo comma degli artt. 7 e 6, Disciplina Speciale,
rispettivamente, Parte prima e Parte terza, avverrà mediante rotazione che non
implichi complessivamente assenza, per i suddetti motivi, superiore ad un tetto
compreso tra l'8,5 e l'11,5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dei
lavoratori normalmente addetti al turno, in relazione alle diverse riduzioni di
orario a regime.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze
Sindacali Unitarie, diverse modalità di utilizzazione delle ore di riduzione
compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
I permessi non fruiti dai lavoratori entro l'anno di maturazione, decadranno e
saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
Fermo restando quanto previsto al punto 1.2. per i lavoratori turnisti e fatte
salve le situazioni in atto, nel caso di innovazioni nella ripartizione
dell'orario di lavoro la cui finalità sia di ottenere un maggiore utilizzo degli
impianti di tipo strutturale e non temporaneo, attraverso l'istituzione di
turnazioni aggiuntive rispetto alla situazione in atto che comportino la
creazione di più di 15 turni di lavoro, tra la Direzione e la Rappresentanza
Sindacale Unitaria sarà effettuato un esame congiunto in merito alla possibilità
di programmare all'interno del nuovo assetto degli orari, tenendo conto delle
esigenze tecniche e impiantistiche, l'utilizzazione delle ore di riduzione
d'orario annuo di cui al presente articolo.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 i gruppi di 8 ore di riduzione di orario annuo
effettivamente fruiti non saranno inferiori al numero di 6.
Le parti, in sede aziendale, procederanno, di norma, nel mese di settembre di
ciascun anno ad una verifica dell'attuazione delle suddette fruizioni.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 la fruizione individuale delle riduzioni di
orario di lavoro annuo, a norma del presente articolo, potrà essere effettuata,
con esclusione del personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con
le esigenze tecnico - organizzative e produttive, anche per gruppi di 4 ore.
Nota a verbale
In deroga alle corrispondenti disposizioni e relativi allegati dell'art. 5 -
Disciplina generale - Sezione Terza, del CCNL 20 dicembre 1994 per i lavoratori
degli stabilimenti con lavorazione a caldo (fonderie di seconda fusione,
metallurgia non ferrosa, fucinatura, forge e presso fusioni) sono previste le
seguenti riduzioni di orario di lavoro:
- con decorrenza 1 ottobre 1988, 16 ore in ragione d'anno, che si aggiungono
alle 48 ore annue già precedentemente in essere;
- con decorrenza 1 aprile 1994, ulteriori 16 ore retribuite in ragione d'anno.
Dette ore (computate in ragione di anno di servizio) sono riconosciute in misura
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno.
Art. 5/bis -
Flessibilità dei regimi di orario.
A fronte di specifiche esigenze tecniche, organizzative e/o produttive (fra le
quali eventi connessi a particolari situazioni di mercato o previsioni di
vendita) e anche in relazione alle finalità di tutela dei livelli occupazioni,
l'orario settimanale di cui all'art.5, comma 1, può essere realizzato (mediante
forme di flessibilità settimanali e/o piurisettimanali dei regimi d'orario)
anche come media in un arco temporale di 12 mesi.
Le necessità di ordine tecnico - organizzativo e/o produttive di cui sopra, che
giustificano il ricorso alle succitate forme di flessibilità dei regimi di
orario, saranno preventivamente esaminate tra la Direzione aziendale e la
Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Tali regimi di orario potranno essere attuati, anche per singole unità
produttive o reparti mediante settimane con prestazioni superiori all'orario
contrattuale compensate da periodi con prestazioni inferiori al medesimo orario.
I periodi con prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella contrattuale
potranno essere realizzati anche mediante l'attribuzione di giornate di riposo
retribuito per singoli lavoratori (con alternanza fra gli addetti del reparto o
unità produttiva) o con il prolungamento dei periodi di ferie collettive.
[...]
In ogni caso l'orario effettuato in regime di flessibilità non potrà essere
considerato come straordinario.
Il riequilibrio fra le settimane con prestazione lavorativa eccedente e le
settimane con prestazione inferiore all'orario contrattuale avverrà di regola
nei 6 mesi successivi a quello nel quale la prestazione in flessibilità si è
realizzata, prorogabili a 12 a fronte di specifiche necessità tecniche,
organizzative e/o produttive da motivare alla Rappresentanza Sindacale Unitaria.
[...]
Ulteriori modalità applicative delle flessibilità orarie, eventualmente
necessarie per cogliere particolari specifici aziendali e coerenti con le
disposizioni del presente articolo, potranno essere verificate e concordate a
livello aziendale. Sempre a livello aziendale, fra cooperativa e Rappresentanza
Sindacale Unitaria, andranno armonizzate le gestioni flessibili dei regimi
d'orario con le Riduzioni dell''orario di lavoro previste dall'art. 5 e
verificate le eventuali esigenze (riferite a lavoratori interessati dalla
flessibilità oraria) di lavoro straordinario a fronte di situazioni particolari
e contingenti.
Art. 6 - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica,
godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere
prefissato.
[...]
Art. 12 -
Indennità di alta montagna e di sottosuolo.
Particolari indennità devono essere fissate tra le Associazioni cooperative e le
Organizzazioni Sindacali provinciali di categoria competenti per territorio per
i lavoratori che esplichino la propria attività in alta montagna (oltre 1.500 mt.
di altezza) o nel sottosuolo o che vi siano trasferiti.
Art. 17 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per
eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie
individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente
in prima istanza tra la Direzione e la Rappresentanza Sindacale Unitaria e, in
difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
In caso di controversie si rimanda, inoltre, all'ultimo comma dell'art. 1 -
Disciplina Generale - Sezione Prima.
Art. 18 - Rapporti in azienda.
[...]
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità
nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza e
rispetto umano nell'ambito dei valori propri della cooperazione.
Comportamenti riconducibili a forme di molestia sessuale - ritenendosi per tali
quelle manifestazioni fisiche e/o verbali offensive per i soggetti destinatari
costituiscono violazione della dignità e del diritto della persona umana.
[...]
Egli [il lavoratore] inoltre deve svolgere le mansioni affidategli, osservare le
disposizioni del presente contratto, nonché quelle attinenti alla organizzazione
cooperativa, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili,
attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.), rispondendo delle perdite,
degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché
delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.
[...]
Art. 22 - Norme speciali.
Oltre che al presente contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi,
nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere
stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni e
limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e dagli
altri accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.
Art. 24 -
Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il
lavoratore che:
a) [...] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo [...];
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne
anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il
materiale in lavorazione;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
[...]
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con
apposito cartello;
i) esegua entro l'officina dell'azienda lavori di lieve entità per conto proprio
o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale
dell'azienda, con uso di attrezzature dell'azienda stessa;
l) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta
qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale,
all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la
sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]
Art. 25 - Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento con preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla
disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di
quelle contemplate nell'art. 24, non siano così gravi da rendere applicabile la
sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al
materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di
terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda;
d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano
specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori
dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
[...]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 24, quando siano
stati applicati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 24, salvo
quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 23.
B) Licenziamento senza
preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave
nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del
rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[...]
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di
lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla
incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento
di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od
alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di
terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;
h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.
Art. 27 - Ambiente di lavoro.
A) In ogni stabilimento o sede, per ogni area omogenea individuale di comune
accordo, viene istituito il registro dei dati ambientali, costituito dalla
raccolta delle rilevazioni.
Le parti concordano che le indagini igienico - ambientali siano effettuate dai
sevizi di medicina preventiva delle Unità Sanitarie Locali e ove non fossero
costituite da Enti Pubblici, all'uopo convenzionati. Si concorda il diritto
delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di individuare con le direzioni
aziendali aree "prioritarie" di rischio su cui effettuare programmi di
intervento con le USL.
In questo ambito le parti concordano, considerando la sempre più estesa
introduzione nelle aziende dei video - terminali, sull'opportunità di contenere
l'esposizione a video particolarmente per quei lavoratori addetti in posizione
continuativa. A livello aziendale, fra le parti si esamineranno gli interventi
necessari volti a definire l'esposizione massima, momenti di pausa, e/o diverse
organizzazioni del lavoro.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le Direzioni aziendali e la
Rappresentanza Sindacale Unitaria sono a carico delle aziende: le risultanze di
esse saranno poste a disposizione delle parti interessate.
Il personale dell'ente che svolge le suddette rilevazioni è tenuto al segreto
professionale sui processi lavorativi di cui viene a conoscenza.
Con le stesse modalità viene istituito parallelamente il registro dei dati
biostatistici (assenza per malattia e infortunio).
L'azienda è tenuta a fornire con periodicità semestrale dati quantitativi
relativi a:
- numero di infortuni per gravità, rischio, frequenza, causa, articolati per
reparto;
- numero invalidi per malattie professionali.
Viene istituito inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui
formulazione verrà definita tra la rappresentanza sindacale dei lavoratori e la
direzione. In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:
1. visite di assunzione;
2. visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge;
3. visite di idoneità compiute da Enti Pubblici ai sensi dell'art 5, comma 3
della legge 20 maggio 1970, n. 300;
4. gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alla
Rappresentanza Sindacale Unitaria di ogni stabilimento l'elenco delle sostanze
presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie
professionali e/o di quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive
e/o periodiche.
L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla stipulazione del
contratto e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso,
in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove
sostanze.
In aggiunta a quanto previsto, le aziende forniranno informazioni deragliate,
articolate per reparti e lavorazioni, sugli effetti delle sostanze sulla salute
e sull'ambiente esterno; ciò anche per le sostanze di nuovo impiego.
A tale scopo le aziende forniranno informazioni alla Rappresentanza Sindacale
Unitaria riguardanti la qualità e quantità dei rifiuti industriali, specificando
la loro suddivisione a norma delle leggi vigenti, e il nominativo della ditta
e/o ditte incaricate dello smaltimento.
I dati informativi inerenti lo stato di salute dei lavoratori e le situazioni di
rischio presenti nei reparti dovranno essere fatti pervertire sia alla
Rappresentanza Sindacale Unitaria che alle Unità Sanitarie Locali.
Su richiesta della Rappresentanza Sindacale Unitaria, le Cooperative forniranno
informazioni sulla attività e sui criteri operativi dei servizi sanitari
aziendali, per i quali saranno convenute in sede aziendale le forme di
coordinamento da parte delle Unità Sanitarie Locali e/o da Enti e/o da medici
dalle stesse indicati.
B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità e in
modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione,
l'illuminazione, la pulizia, e il riscaldamento dei locali stessi e ciò nei
termini di legge; cosi come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a
disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come occhiali, maschere,
zoccoli, scarpe antinfortunistiche, guanti, stivali di gomma, indumenti
impermeabili, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto
fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
C) Diritto di ingresso e di presenza dei patronati Cgil - Cisl - Uil.
I delegati di patronato eletti nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie hanno diritto di intervento per controllare la corretta applicazione
delle leggi sociali e previdenziali per la prevenzione degli infortuni e di
tutti i casi di malattia comprese quelle professionali e da lavoro.
In ragione di una richiesta da parte della Rappresentanza Sindacale Unitaria in
merito ad attività di assistenza e risarcimento per i lavoratori l'azienda
fornirà ai delegati di patronato le informazioni necessarie e i locali idonei a
svolgere la loro attività.
Dichiarazione a verbale
Le parti, considerato il recepimento con decreto legislativo 19 settembre 1994
n. 626 delle direttive CEE riguardanti l'attuazione di misure volte a promuovere
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro, in relazione alle specifiche esigenze che verranno complessivamente
individuate nel settore, convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico
con il compito di avanzare alle parti stipulanti, proposte di adeguamento della
vigente disciplina contrattuale al nuovo quadro normativo, ai fini della
prevenzione dei rischi professionali, dell'eliminazione dei fattori di rischio e
di incidente, dell'informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori e
della formazione dei lavoratori stessi e dei loro rappresentanti.
La Commissione inizierà i propri lavori entro il gennaio 1995 per concluderli
non oltre il 30 giugno 1995.
Art. 28 - Appalti.
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge
in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le
attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di
manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente
debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte
dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il
periodo di vigenza del presente contratto - saranno limitati ai casi imposti da
esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che, su richiesta
delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, potranno formare oggetto di verifica
con la Direzione.
Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano
relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante, e quelli
propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in
cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto
delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende
appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e
antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei
servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda
appaltatrice.
Disciplina speciale
Parte prima
Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte prima della Disciplina speciale.
La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i
requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applicano
le successive Parti seconda e terza della Disciplina speciale e ai quali,
invece, si applicano, fra le altre, le norme previste dal Decreto - legge
luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sulla Cassa integrazione guadagni.
Art. 6 - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 è ammesso il recupero a regime
normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le
interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni Sindacali periferiche o
tra la Direzione e la Rappresentanza Sindacale Unitaria o anche, per casi
individuali, fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto
nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente
successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Art. 8 - Lavoro
straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero
fissato in applicazione del 3° comma dell'art. 5 della Disciplina generale,
Sezione terza, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e
8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, viene fissato un limite massimo
complessivo di 150 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le aziende fino a 200
dipendenti il limite massimo individuale annuo è fissato in 200 ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica nonché per le
operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali suddetti
sono fissati in ore 200. Per l'attività di manutenzione, installazione e
montaggi il limite massimo annuo è fissato in 210 ore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell'azienda darà
informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro,
alla Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di
installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli
stessi organismi a scopo informativo.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario,
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del
mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel
limite di un'ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli
impianti.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro
notturno le donne e i fanciulli.
[...]
Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito
solo nei casi previsti dalla legge.
[...]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro
straordinario, notturno e festivo.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al
venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata
del sabato, nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore
giornaliere qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni
straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la
Rappresentanza Sindacale Unitaria e per esso sarà corrisposta una maggiorazione
nella misura del 50 per cento quando le prestazioni straordinarie superino le 2
ore.
Fermi restando i limiti massimi previsti di 150, 200 e 210 ore annuali di lavoro
straordinario di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, la Direzione
potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di
ventiquattro ore, salvi casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di
lavoro straordinario di produzione, esenti dalla informazione alle
Rappresentanze Sindacali Unitarie di cui al precedente comma sesto, per le
prestazioni da eseguire oltre l'orario giornaliero normale di lavoro ed esenti
dall'accordo con la Rappresentanza Sindacale Unitaria previsto dal comma
precedente, per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la
domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue:
32 ore per i lavoratori turnisti;
32 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende con oltre 200
dipendenti;
40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200
dipendenti.
Ai fini dell'applicazione delle procedure di informazione o, a seconda dei casi,
di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le
"quote esenti" di cui sopra, la Direzione dell'unità produttiva comunicherà ogni
quadrimestre alle Rappresentanze Sindacali Unitarie le ore di lavoro
straordinario produttivo compiuto utilizzando le suddette "quote esenti" di
straordinario.
Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di lavoro
straordinario.
[...]
Art. 10 - Apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio al contratto allegato.
Art. 11 - Cottimi.
Nelle aziende cooperative non sono previste forme di retribuzione a cottimo.
Art. 14 - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda
e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di
ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie
con una indennità pari alla relativa retribuzione.
[...]
Art. 17 - Indumenti di lavoro.
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia
necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve
essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione
presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio,
durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[...]
Art. 18 -
Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,
previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal
presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività
lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio
superiore diretto perche possano essere prestate le previste cure di pronto
soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga
attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente
di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale
deve informare la direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la
denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute
testimonianze.
[...]
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di
assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte
alla propria capacità lavorativa.
[...]
Art. 21 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. [...]
Art. 28 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti:
autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di
trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento,
addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti,
custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro
normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della
pausa per la refezione.
[...]
VII) In riferimento all'art. 17, ai lavoratori che devono svolgere le proprie
mansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in dotazione appositi
indumenti protettivi.
[...]
IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica
nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni
svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari; gli interessati
possono chiedere l'assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.
[...]
Art. 31 - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti
siderurgici.
L'azienda deve provvedere alla sostituzione del lavoratore componente la squadra
di produzione (laminatoi, forni, fucinatura); che fosse assente.
Ove ciò eccezionalmente non possa avvenire e i restanti lavoratori della squadra
provvedano a ripartirsi il lavoro dell'assente, la retribuzione globale di fatto
che sarebbe spettata allo stesso verrà ripartita tra i lavoratori della squadra
che hanno partecipato al lavoro in sostituzione del lavoratore assente.
Chiarimento a verbale
L'eccezionale impossibilità di cui al secondo comma del presente articolo non
può protrarsi, per lo stesso lavoratore, oltre il giorno di lavoro in cui si
verifica l'assenza.
Dichiarazione a verbale
Considerato che l'obiettivo di una migliore utilizzazione degli impianti
nell'intero settore siderurgico corrisponde agli intendimenti delle parti, si
stabilisce che, laddove le esigenze aziendali richiedano una più ampia
utilizzazione, le Direzioni di stabilimento e la Rappresentanza Sindacale
Unitaria si incontreranno per concordare le condizioni e le misure necessarie a
perseguire l'obiettivo sopra ricordato.
Disciplina speciale
Parte seconda
Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte seconda della Disciplina speciale.
La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i
requisiti stabiliti dall'accordo 31 ottobre 1973 intervenuto tra la Federazione
Sindacale dell'Industria Metalmeccanica Italiana e l'Assistal da una parte e: la
Federazione Lavoratori Metalmeccanici che riunisce la Fim-Cisl, Fiom-Cgil e
Uilm-Uil dall'altra.
Art. 4 - Recuperi.
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per causa di forza maggiore e
per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali o tra
le parti interessate si conviene di non modificare la situazione in atto presso
le singole aziende.
Disciplina speciale
Parte terza
Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte terza della Disciplina Speciale.
La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i
requisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 che detta le disposizioni
relative al contratto di impiegato privato.
Art. 7 - Lavoro
straordinario, notturno, festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero
fissato in applicazione del terzo comma dell'art. 5 della Disciplina generale,
Sezione terza, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario,
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e
8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, viene fissato un limite massimo
complessivo di 150 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le aziende fino a 200
dipendenti il limite massimo individuale annuo Þ fissato in 200 ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautiche nonché per le
operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali suddetti
sono fissati in ore 200. Per l'attività di manutenzione, installazione e
montaggi il limite massimo annuo è fissato in 210 ore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell'azienda darà
informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro,
alla Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di
installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli
stessi organismi a scopo informativo.
Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 6 del
mattino.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro
notturno le donne e i fanciulli.
[...]
Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito
solo nei casi previsti dalla legge.
[...]
Nessun lavoratore di cui alla presente Parte terza può rifiutarsi, salvo
giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al
venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata
del sabato e nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore
giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e
manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni
straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la
Rappresentanza Sindacale Unitaria e per esso sarà corrisposta una maggiorazione
nella misura del 50 per cento quando le prestazioni straordinarie superino le 2
ore.
Fermi restando i limiti massimi previsti di 150, 200 e 210 ore annuali di lavoro
straordinario di cui al quarto e quinto comma del presente articolo, la
Direzione potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con
preavviso di ventiquattro ore, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni
individuali di lavoro straordinario di produzione, esenti dalla informazione
alla Rappresentanza Sindacale Unitaria di cui al precedente settimo comma, per
le prestazioni da eseguire oltre l'orario giornaliero normale di lavoro ed
esenti dall'accordo con la Rappresentanza Sindacale Unitaria previsto dal comma
precedente, per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la
domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue:
32 ore per i lavoratori turnisti;
32 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende con oltre 200
dipendenti;
40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200
dipendenti.
Ai fini dell'applicazione delle procedure di informazione o, a seconda dei casi,
di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le
"quote esenti" di cui sopra, la Direzione dell'unità produttiva comunicherà ogni
quadrimestre alla Rappresentanza Sindacale Unitaria le ore di lavoro
straordinario produttivo compiuto utilizzando le suddette "quote esenti" di
straordinario.
Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di lavoro
straordinario.
[...]
Art. 12 - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda
e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di
ferie oltre le 3 settimana, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie
con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le
giornate di ferie non godute.
[...]
Art. 16 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. [...]
Allegati
Allegato 8
Accordo applicativo dei contratti di formazione e lavoro nelle imprese
cooperative metalmeccaniche dl cui al contratto nazionale collettivo dl lavoro
Testo valido sino a recepimento nel settore del previsto accordo
interconfederale per i contratti di formazione e lavoro in cooperazione.
Qualora detto accordo venga stipulato, e comunque entro il 30 settembre 1995, le
parti si incontreranno per definirne il recepimento.
4. Connotati
del progetto di formazione e lavoro.
4.1 All'atto della stipula dei contratto di formazione e lavoro il giovane
riceverà a cura dell'azienda copia del contratto di formazione e lavoro, copia
del progetto di formazione e copia del contratto collettivo di lavoro applicato
nell'azienda stessa.
Il progetto di formazione deve indicare l'obiettivo formativo dei lavoratori
interessati e, quindi, inquadramento di ingresso e quello finale da conseguire
al termine del contratto di formazione e lavoro.
[...]
4.3 Il contratto di formazione e lavoro, col quale possono essere assunti
soggetti in età compresa tra sedici e trentadue anni è definito secondo le
seguenti tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro, di durata non superiore a 24 mesi, mirato
alla:
1 ) acquisizione di professionalità intermedia;
2) acquisizione di professionalità elevate (livelli superiori al 4°);
b) contratto di formazione e lavoro, di durata non superiore a 12 mesi, mirato
ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che
consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e
organizzativo.
Il contratto di formazione e lavoro dovrà comunque prevedere una durata
corrispondente alle effettive esigenze formative e non potrà essere inferiore a
6 mesi.
Per la parte formativa teorica, i contratti di cui alla lettera a) n. 1) e 2)
del primo comma del presente punto dovranno comunque prevedere rispettivamente
almeno ottanta e centotrenta ore.
I contratti di cui alla lettera b) dello stesso comma dovranno prevedere una
formazione teorica minima, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa
non inferiore a 20 ore.
Eventuali ore aggiuntive che si rendessero necessarie oltre quelle indicate al
precedente comma potranno essere svolte fuori dall'orario di lavoro e pertanto
non retribuite.
Alla scadenza dei contratti di formazione e lavoro di cui alla lettera a), il
datore di lavoro deve inviare alla circoscrizione territoriale per l'impiego
idonea certificazione circa i risultati conseguiti dal lavoratore interessato.
Alla scadenza di quello di cui alla lettera b), il datore rilascia al lavoratore
un attestato sulla qualifica di inquadramento conseguita.
4.4 Per i lavoratori operai il progetto di formazione prevederà un periodo
minimo da destinare alla formazione sulla sicurezza nel lavoro.
Le imprese potranno realizzare le parti del percorso formativo che necessitino
di apprendimento anche teorico sia in azienda che presso strutture esterne
pubbliche o private.
5. Trattamento economico e
normativo.
5.1 Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del
presente accordo, verranno applicate le normative degli Accordi Interconfederali
e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative
Metalmeccaniche, salvo quanto esplicitamente e diversamente concordato tra le
parti nel presente accordo.
[...]
5.6 Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato
in attività corrispondenti alla formazione conseguita [...]
6. Inserimento lavorativo.
[...]
L'andamento complessivo dei contratti stipulati ai sensi del presente punto 6)
formerà oggetto di verifica a livello regionale ad opera delle Organizzazioni
stipulanti, trascorsi 12 mesi dalla decorrenza predetta.
All'atto della richiesta di nullaosta per le assunzioni di cui al presente punto
6), l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione
dell'azienda stessa ad una Associazione Cooperativa firmataria del presente
accordo.
Le parti si danno atto che quanto definito nella presente intesa non potrà
essere ridiscusso ad altri livelli di contrattazione e impegnano i propri
rappresentanti nelle Commissioni regionali per l'impiego ad adoperarsi per la
realizzazione dei presupposti necessari per rendere operativa la presente
regolamentazione.
[...]