Tipologia: Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato
Data firma: 9 luglio 1994
Validità:*
Parti: Intersind e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Fismic, Failm
Settori: Metalmeccanici PP.SS.
Fonte: CNEL

Sommario:

  Nota di intenti
Art. 1. - Norme generali
Art. 2. - Periodo di prova
Art. 3. - Tirocinio presso diverse aziende
Art. 4. - Durata del tirocinio
Art. 5. - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria
Art. 6. - Lavoro a cottimo o ad incentivo
  Art. 7. - Orario di lavoro
Art. 8. - Ferie
Art. 9. - Gratifica natalizia
Art. 10. - Insegnamento complementare
Art. 11. - Attribuzione della qualifica
Art. 12. - Inscindibilità
Art. 13. - Decorrenza

Contratto nazionale 9 luglio 1994 per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende metalmeccaniche aderenti all'Intersind.

Nota di intenti
Le parti valutata l'opportunità di rilanciare l'istituto dell'apprendistato al fine di un maggiore utilizzo dello stesso, nell'auspicare una revisione della materia da parte del legislatore, convengono di costituire un gruppo di lavoro per la formulazione di una specifica disciplina concernente detto istituto assumendo come orientamento la normativa concordata per il settore artigiano metalmeccanico.

Art. 1. - Norme generali
La disciplina dell'apprendistato nelle aziende metalmeccaniche aderenti all'Intersind è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del CCNL 9 luglio 1994.
[…]

Art. 3. - Tirocinio presso diverse aziende
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all'apprendista sarà rilasciato dall'azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di tirocinio è stato interrotto.

Art. 4. - Durata del tirocinio
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall'apprendista in scuole statali o parificate sono stabilite nella tabella seguente.
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l'apprendista, all'atto dell'assunzione o all'atto del conseguimento del titolo scolastico se conseguito durante il periodo di tirocinio, dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.
Gli apprendisti saranno inquadrati nella 3acategoria professionale alla scadenza dei periodi di tirocinio indicati nella tabella che segue:
Tabella della durata del periodo di tirocinio

  Età di assunzione
Titolo di studio 15 16 17 18 19
A) Scuola d'obbligo + diploma di istituto professionale specifico - - 3 mesi 3 mesi 3 mesi
B) Scuola d'obbligo + corso generico di formazione professionale - 1 anno 1 anno 1 anno 1 anno
C) Scuola elementare + licenza di scuola media unificata 18 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi

Eventuali scuole o corsi riconosciuti potranno essere esaminati dalle arti stipulanti per determinarne concordemente la validità ai fini della riduzione del periodo di apprendistato e dell'eventuale incasellamento nei vari gruppi.

Art. 6. - Lavoro a cottimo o ad incentivo
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzioni in serie.

Art. 7. - Orario di lavoro
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.

Art. 8. - Ferie
Agli apprendisti di età non superiore ai 16 anni verrà concesso, a norma dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario per ogni anno di servizio. Gli apprendisti di età superiore ai 16 anni compiuti matureranno un periodo di ferie pari a quelle dei lavoratori di cui alla Parte Speciale, Sez. C) del CCNL 9 luglio 1994.
All'apprendista che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetteranno tanti dodicesimi dei periodi suddetti per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
In caso di licenziamento o di dimissioni, all'apprendista spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Art. 10. - Insegnamento complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 del Regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare, sono concesse tre ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 7 fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.

Art. 13. - Decorrenza
Il presente contratto forma parte integrante del Contratto nazionale 9 luglio 1994 di cui segue le sorti.