Tipologia: Protocollo
Data firma: 24 novembre 1999
Parti:
Confartigianato Regionale - Federazione Friuli-Venezia Giulia. Confederazione
Nazionale dellArtigianato e delle Piccole Imprese - Cna Regionale del
Friuli-Venezia Giulia e Cgil Regionale FVG, Cisl Regionale FVG, Uil Regionale
FVG
Settori: Artigianato FVG
Fonte: EBIART FVG
Sommario:
Protocollo Allegati Comitato Paritetico Regionale Artigianato (CPRA) Organismo Paritetico Territoriale (OPTA) |
Regolamentazione per il
funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza costituiti ai
sensi dellA.I. 3/9/96. A) Rappresentante Territoriale per la Sicurezza (Imprese fino a 15 dipendenti, esclusi apprendisti e assunti con CFL). B) Rappresentante Aziendale per la Sicurezza (Imprese con più di 15 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con CFL). |
Protocollo attuativo per la regione Friuli Venezia Giulia dell'accordo
applicativo 3.9.1996 del D.Lgs.vo n. 626/94 così come modificato dal D.Lgs.vo n.
242/96
In Udine, il 24 novembre 1999 tra la Confartigianato Regionale
- Federazione Friuli-Venezia Giulia [
]; la Confederazione Nazionale
dellArtigianato e delle Piccole Imprese - Cna Regionale del Friuli-Venezia
Giulia [
] e la Cgil Regionale FVG [
]; la Cisl Regionale FVG [
], la Uil
Regionale FVG [
], è stato stipulato il presente Accordo Attuativo Regionale
dellAccordo
Applicativo Interconfederale del 3 settembre 1996,
relativo al Capo V del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626.
Visto lAccordo
Interconfederale Nazionale sottoscritto in data 3/9/96,
applicativo del Capo V del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
Concordano, con la sottoscrizione del presente atto, di recepire il contenuto di
tale accordo per la sua attuazione nel territorio della Regione Friuli Venezia
Giulia, con le precisazioni e le integrazioni che seguono.
Pertanto
Convengono
1 - di costituire, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente
Accordo, il Comitato Paritetico Regionale Artigianato, di seguito denominato
CPRA (All.
1 - atto di costituzione).
1. Il CPRA ha sede presso lEBIART, che ne curerà la segreteria tecnica.
2. LOrganismo regionale è paritetico. È composto da 6 membri di cui nr. 3
espressi dalle Associazioni datoriali e nr. 3 espressi dalle Organizzazioni
sindacali firmatarie del presente accordo. I nominativi dovranno essere
formalizzati dalle parti alla segreteria tecnica entro la data indicata al punto
1.
3. La carica dei componenti dei CPRA ha durata triennale.
2 - di definire lambito territoriale per la costituzione degli Organismi
Paritetici Territoriali Artigianato, di seguito denominati OPTA.
Nellimmediato si fa riferimento agli ambiti territoriali già definiti per le
sedi di Bacino, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a
livello regionale.
1. Tali Organismi paritetici territoriali sono costituiti entro 60 giorni dalla
firma del presente Accordo (All.
2 - atto di costituzione).
2. LOrganismo territoriale è composto da 6 membri espressi pariteticamente
dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali nelle stesse
misure previste per il CPRA. I nominativi dovranno essere formalizzati dalle
parti alla segreteria tecnica presso lEBIART entro la data indicata al punto
2.1. La riunione di insediamento dellOPTA sarà promossa dal CPRA dintesa con
le parti territoriali. La carica dei componenti dellOPTA ha durata triennale.
3 - di istituire, nellambito territoriale definito per gli OPTA, i
Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RTS), formalizzati
dalle OO.SS. firmatarie dellA.I.
del 3/9/96, intendendosi per queste ultime le
Organizzazioni Confederali unitamente alle rispettive Federazioni di categoria.
4 - di definire che il funzionamento dellattività degli organismi di cui sopra
verrà garantito dallEBIART.
Per gli anni 1999 e 2000 lEBIART assicurerà il funzionamento delle strutture
gestionali ed operative del CPRA e dellOPTA, nonché lagibilità dei RTS,
impegnando risorse tratte dalle riserve del capitolo relativo al Fondo Sostegno
al Reddito e gestite in un capitolo di spesa denominato Fondo Sistema Sicurezza
nellArtigianato (FSSA).
Dallanno 2001, per il finanziamento dellattività degli OPTA e del RTS, il FSSA
sarà alimentato da un versamento a carico delle imprese interessate con le
seguenti modalità:
1. Per le imprese fino a 15 dipendenti la quota annua è pari a Lit. 10.000 per
ciascun dipendente (compresi gli apprendisti ed i lavoratori assunti con
contratto di formazione), di cui Lit. 8.000 per lattività del rappresentante
dei lavoratori alla sicurezza territoriale e Lit. 2.000 per strutturare e
rendere funzionali i rapporti tra RTS e OPTA ed il funzionamento delle
segreterie operative degli OPTA.
2. Le imprese fino a 15 dipendenti non artigiane o operanti in settori nei quali
non siano stati stipulati CCNL specifici dellartigianato, associate alle
Confederazioni firmatarie dellA.I.
3/9/96, sono tenute al versamento di una quota
annua pari a Lit. 30.000 di cui Lit. 10.000 (distribuite come sopra, da versare
presso il FSSA) per la agibilità dei Rappresentanti Territoriali alla Sicurezza
ed il funzionamento degli OPTA, e Lit. 20.000 da versare presso il Fondo
Sostegno al Reddito.
3. Ogni impresa è tenuta al versamento entro il 20 dicembre di ogni anno con
riferimento al numero dei dipendenti in forza al giorno 30 del precedente mese
di novembre.
4. Le imprese non sono tenute al versamento delle quote relative a lavoranti a
domicilio ed ai lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di
lavoratori per i quali è dovuto il contributo. Per i lavoratori con contratto
part-time il contributo è dovuto in misura intera.
5. Le imprese che, alla data del versamento, hanno in forza esclusivamente
lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali
è dovuto il contributo, rientrano nellattività dei Rappresentanti Territoriali
per la Sicurezza.
Il finanziamento dellattività del RTS e degli OPTA verrà garantito dal FSSA in
misura tale da assicurare il funzionamento delle strutture gestionali ed
operative di ogni singolo Bacino territoriale, sulla base del numero delle
imprese con dipendenti desumibili dalla banca dati in possesso dellEBIART.
Il FSSA si doterà di apposito regolamento per la gestione delle somme.
5 - di provvedere al finanziamento delle attività formative, in attuazione del
D.Lgs.vo n. 626/94, sia con risorse eventualmente previste dal sistema degli
enti, sia attraverso lindividuazione di forme di finanziamento pubblico.
Le parti, sulla base di programmi formativi riferiti ai rappresentanti
territoriali alla sicurezza, concordano di finanziarli, sulla base delle
esigenze individuate dal CPRA e dagli OPTA, con risorse impegnate a tale scopo
dal FSSA.
6 - laccordo si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a
Confartigianato e CNA e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle
Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dellaccordo. Sono pertanto
interessate al versamento tutte le imprese, anche non artigiane, associate alle
Confederazioni firmatarie del protocollo e rientranti nel numero dei dipendente
previsto dalla norma. Per le imprese del settore edile valgono le norme previste
dal CCNL e i versamenti a favore dei rappresentante alla sicurezza non vengono
effettuati tramite lEnte Bilaterale.
7 - in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, i lavoratori a
domicilio, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.
8 - Per le imprese di cui al punto 6. dellA.I.
3/9/96 (imprese con più di 15 dipendenti), in
applicazione al comma 6.3, si conviene che le OO.SS. comunichino, con un
preavviso di almeno 3 gg., alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di
svolgimento dellassemblea aziendale per lelezione del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza allinterno dellazienda.
9 - Le Parti contraenti si incontreranno entro la fine dellanno 2000 per una
verifica dellapplicazione del presente Accordo Interconfederale.
10 - Per quanto non previsto dal presente protocollo si fa riferimento allA.I.
3/9/96.
Allegati
Comitato
Paritetico Regionale Artigianato (CPRA)
È costituito in data odierna, tra le parti firmatarie del presente Accordo, il
Comitato Paritetico Regionale
Artigianato, di seguito chiamato CPRA.
Il CPRA ha sede presso lEBIART, che ne curerà la segreteria tecnica.
Tale Organismo, in tema di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nelle
imprese, avrà il compito di:
- promuovere, monitorare e coordinare lattività degli organismi paritetici
territoriali;
- individuare in ambito regionale , con lapporto sistematico degli organismi
paritetici territoriali e dellosservatorio regionale, i fabbisogni, al fine di
proporre le iniziative conseguenti, raccogliere e archiviare le esperienze
territoriali di prevenzione, sicurezza, tutela della salute, al fine della loro
diffusione;
- raccogliere i nomi dei rappresentanti alla sicurezza trasmessi dallOPTA;
- raccogliere ed archiviare gli atti di costituzione degli OPTA e degli altri
adempimenti formali che le parti regionali dovessero decidere;
- promuovere e programmare lattività formativa degli OPTA e delle
rappresentanze alla sicurezza;
- proporre moduli formativi dedicati ai lavoratori o ai datori di lavoro;
- interloquire con gli enti istituzionali preposti per promuovere e qualificarne
le azioni, anche al fine di ricercare forme di sostegno economico finalizzato ai
programmi di risanamento ambientale e per la sicurezza, soprattutto quelli
concordati tra le parti regionali e per favorire ladozione di criteri omogenei
di intervento, compresa lattività di vigilanza;
- effettuare il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in
ambito regionale;
- fornire, anche sulla base delle indicazioni dei CPNA, orientamenti
applicativi;
- comporre eventuali controversie non risolte a livello territoriale, sottoposte
dallOPTA o da una delle parti componenti lOPTA;
- attuare tutto ciò che in campo di prevenzione, igiene, sicurezza, tutela della
salute nelle imprese, le parti regionali congiuntamente decidano di demandare.
Il CPRA è composto da 6 membri espressi pariteticamente dalle Organizzazioni
Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. I membri durano in
carica per un triennio.
Il Comitato, nellambito delle sue funzioni, potrà anche avvalersi della
consulenza tecnica di esperti del settore.
Il Comitato è coordinato da un membro di espressione delle Organizzazioni
Artigiane in qualità di coordinatore e da un membro di espressione delle
Organizzazioni Sindacali in qualità di vicecoordinatore, che vengono designati a
partire dalla prima riunione utile per linsediamento dellOrganismo regionale.
Organismo Paritetico
Territoriale (OPTA)
2.1. È costituito, in data odierna, tra le Associazioni dei datori di lavoro e
le Organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente Accordo lOrganismo Paritetico Territoriale Artigianato,
di seguito chiamato OPTA. LOPTA ha sede presso il Bacino Territoriale che ne
curerà la segreteria.
2.1.1. Tale Organismo ha il compito di promuovere la prevenzione, anche con
azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza in specifici comparti
produttivi.
Ha funzioni di orientamento e di promozione di iniziative anche formative nei
confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e
dei datori di lavoro.
Programma i fabbisogni e gli obiettivi della formazione e li verifica in sede di
CPRA.
2.1.2. LOPTA procede allanalisi del bacino di utenza, sulla base dei dati
forniti dagli Enti preposti e dagli Osservatori, con riferimento alle tipologie
aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, allanalisi dei dati
infortunistici e delle malattie professionali.
2.1.3. LOPTA è la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e
consultazione ai sensi del presente Accordo tra le parti, applicativo del
decreto legislativo n. 626/94; al fine di facilitare lesercizio degli obblighi
da parte delle imprese, adotta gli schemi e le procedure definite a livello
regionale; effettua, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli
osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e
protezione interni ed esterni o promossi dalle Organizzazioni Artigiane.
2.1.4. LOPTA, inoltre, può fornire alle Aziende per i Servizi Sanitari (ASS)
indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela
della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dei compiti,
compresa la vigilanza, tenga conto della specifica realtà produttiva delle
piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti
territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di
prevenzione e protezione.
2.1.5. LOPTA riceve, con relativa comunicazione, lelenco dei responsabili (del
servizio prevenzione e protezione, dellevacuazione, dellantincendio, del
pronto soccorso) e degli addetti, nonché dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza; riceve le designazioni dei medici competenti effettuate dalle
imprese che non si avvalgono dei servizi organizzati dalle OO.AA., altresì le
Organizzazioni Datoriali trasmetteranno lelenco delle imprese assistite da
specifico servizio di medico competente.
2.1.6. Lesercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, lettera a) dellart.
19, Decreto leg.vo n. 626/94 (accesso ai luoghi di lavoro) da parte del
Rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza (RTS), avviene alla
presenza di un delegato dellAssociazione, membro dellOPTA, cui limpresa è
iscritta o alla quale conferisce mandato, ovvero persona dalla stesso designata
. A tal fine il RTS deve comunicare per iscritto alla componente datoriale
dellOPTA le aziende interessate, in modo da consentire quanto previsto al
seguente punto.
A questo scopo la componente datoriale indicherà uno o più referenti.
2.1.7. LAssociazione a cui limpresa è iscritta o ha dato mandato dovrà
confermare la propria disponibilità entro 7 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione di cui sopra. I termini temporali per laccesso allimpresa
non potranno superare i successivi 20 giorni. Il rappresentante territoriale per
la sicurezza procederà comunque nellesercizio delle sue prerogative in caso di
mancata conferma, nei termini temporali di cui al punto precedente.
2.1.8. Fermo restando i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi
di pericolo grave ed immediato, i termini complessivi delle precedenti procedure
sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della
sicurezza dei lavoratori.
2.1.9. Le parti infine concordano, per le imprese di cui al punto 6 dellA.I.
3/9/96 (imprese con più di 15 dipendenti), in
applicazione al comma 6.3, che le OO.SS. comunichino, con un preavviso di almeno
3 gg., alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento
dellassemblea aziendale per lelezione del rappresentante sindacale alla
sicurezza.
2.2. Per i servizi esterni promossi dalle OO.AA. territoriali, le stesse
provvedono a dare opportuna comunicazione allOPTA circa lorganizzazione di
tali servizi.
2.2.1. Nel caso in cui le imprese aderiscano ai servizi esterni non promossi
dalle Associazioni territoriali, lOrganismo paritetico riscontra la conformità
del contenuto della comunicazione circa lorganizzazione e la qualificazione di
tale servizio.
2.2.2. Le aziende con servizio interno provvedono a fornire la relativa
comunicazione allOrganismo paritetico direttamente o attraverso lAssociazione
territoriale di appartenenza.
2.2.3. LOPTA è prima istanza di riferimento in merito a eventuali controversie
sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dal presente
Accordo.
2.2.4. LOPTA è composto da 6 membri espressi pariteticamente dalle
Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali. I membri durano in
carica per un triennio.
2.2.5. LOrganismo è coordinato da un membro di espressione delle Organizzazioni
Artigiane in veste di coordinatore e da un membro di espressione delle
Organizzazioni Sindacali in veste di vicecoordinatore, che vengono designati a
partire dalla prima riunione utile per linsediamento dellOPTA.
Regolamentazione per il funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori alla
Sicurezza costituiti ai sensi dellA.I. 3/9/96.
A) Rappresentante Territoriale per la Sicurezza (Imprese fino a 15 dipendenti,
esclusi apprendisti e assunti con CFL).
1. Nellambito territoriale definito per gli OPTA, vengono istituiti i
Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RTS), formalizzati
dalle OO.SS. firmatarie dellA.I.
3/9/96, intendendosi per queste ultime le
Organizzazioni Confederali unitamente alle rispettive Federazioni di Categoria.
I rappresentanti territoriali per la sicurezza potranno essere designati o
eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese territorialmente interessate.
2. Le parti firmatarie del presente accordo, nel ribadire che il sistema di
rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole imprese
e che in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera
generalizzata, concordano che nelle imprese fino a 15 dipendenti potrà essere
individuato un rappresentante aziendale per la sicurezza.
3. Concorrono al finanziamento del RTS le imprese fino a 15 dipendenti nelle
quali non sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza, in
applicazione delle procedure previste dallAccordo
Interconfederale 3/9/96.
4. Le risorse necessarie per lo svolgimento dellattività prevista per i RTS,
derivano dallutilizzo di una parte (Lit. 8.000) delle Lit. 10.000, versate
dalle imprese ai sensi dei punto 4.11 dellA.I.
3/9/96.
5. I RTS, trascorsa la fase transitoria, pur rientrando nel sistema generale di
rappresentanza dei lavoratori delle imprese che occupano fino a 15 dipendenti,
non possono identificarsi nei rappresentanti sindacali di bacino previsti
dallA.I. 21/7/88.
6. I RTS, qualora siano lavoratori in forza, non potranno essere scelti in
aziende con meno di 5 dipendenti.
7. Per quanto riguarda la valutazione del rischio e documento programmatico, ai
sensi di quanto previsto allart. 19 comma b, D.Lgs. 626/94, i servizi di
prevenzione promossi dalle OO.AA. presentano preventivamente in sede di
organismo paritetico territoriale i criteri e le metodologie adottate per
effettuare le valutazioni del rischio, ove diverse da quelle stabilite in sede
di Comitato Paritetico Regionale, con la partecipazione degli osservatori
regionali di categoria secondo le indicazioni nazionali.
8. I RTS sono consultati (sulle materie previste dal D.Lgs. n. 626/94) nella
sede dellOPTA, tramite lAssociazione cui limpresa è iscritta o alla quale
conferisce mandato o tramite i vari soggetti qualificati e delegati dal datore
di lavoro.
9. Le informazioni, la documentazione, le misure di prevenzione, i dati inerenti
le sostanze, le macchine, gli impianti pericolosi nonché i risultati finali
delle valutazioni del rischio, previsti dalla legge, a richiesta del RTS, sono
trasmessi entro 7 giorni presso la sede degli organismi paritetici anche tramite
i servizi di prevenzione, al fine dellesercizio da parte della rappresentanza
territoriale alla sicurezza, nella stessa sede, dei compiti di informazione,
consultazione, formulazione dei pareri, negli ambiti previsti dallart. 19 comma
C e seguenti, D.Lgs. 626/94, secondo schemi o progetti concordati a livello
regionale.
10. Laccesso ai luoghi di lavoro del RTS avviene in presenza del delegato
dellAssociazione, membro dellOPTA, cui limpresa è iscritta o alla quale
conferisce mandato, ovvero di persona dallo stesso designata. A tal fine il RTS
deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dellOPTA le aziende
interessate, per permettere alla componente datoriale stessa di indicare una o
più persone delegate allaccesso ai luoghi di lavoro assieme al RTS. Entro 7
giorni dal ricevimento della richiesta scritta lAssociazione a cui limpresa
interessata è iscritta o ha dato mandato deve confermare la propria
disponibilità e laccesso allimpresa dovrà avvenire entro i successivi 20
giorni. In caso di mancata conferma il RTS procederà comunque nellesercizio
delle sue prerogative nei termini temporali sopra previsti. I termini
complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che
attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori, fermi restando i
diritti dei lavoratori in casi di pericolo grave ed immediato.
11. Il RTS esercita le proprie attribuzioni di conoscenza, di consultazione e di
formulazione di pareri (previste dallart. 19 del Decreto) presso la sede
dellOPTA.
12. Qualora i RTS siano dipendenti delle imprese, hanno diritto ad un periodo di
aspettativa non retribuita, per lintera durata del loro mandato, con richiesta
avanzata dalle OO.SS. che li hanno formalizzati; al lavoratore RTS viene
garantita la conservazione del posto.
B) Rappresentante Aziendale per la Sicurezza (Imprese con più di 15 dipendenti,
esclusi gli apprendisti e gli assunti con CFL).
1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno allazienda (di
seguito denominato RAS) è eletto dai lavoratori nellambito delle RSA, o, in
assenza, fra gli stessi lavoratori.
2. Le OO.SS. comunicano, con un preavviso di almeno 3 giorni, alle OO.AA.
costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dellassemblea aziendale per
lelezione del rappresentante aziendale alla sicurezza.
3. Lelezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
4. Per lelezione i lavoratori nominano il segretario di seggio che redige anche
il verbale delle elezioni e lo invia al datore di lavoro.
5. Il datore di lavoro comunica allOPTA il nominativo del RAS eletto.
6. Al RAS vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue. Il RAS
deve comunicare al datore di lavoro, con almeno 48 ore di anticipo, fatti salvi
i casi di forza maggiore, lutilizzo del permesso. Non vengono calcolate nel
monte ore, le ore autorizzate per gli adempimenti previsti dallart. 19 del
Decreto lettere b, c, d, g, i, I.
7. Per lespletamento del proprio incarico lazienda dovrà fornire al RAS le
informazioni richieste e permettere la consultazione del documento sulla
valutazione dei rischi. Di tali notizie il RAS è tenuto a fare un uso
strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale
(art. 19 del 626/94 comma 1 lettere e ed f). Il RAS può formulare proprie
proposte che devono risultare nel modulo della consultazione.
8. Il RAS può chiedere la convocazione della riunione periodica prevista
dallart. 11 comma 1 del Decreto in presenza di gravi e motivate situazioni di
rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in
azienda. Di norma le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni
lavorativi di preavviso e con un ordine dei giorno scritto.