Tipologia: Contratto nazionale apprendistato
Data firma: 7 luglio 1999
Validità:*
Parti: Unionmeccanica e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa.
Art. 1 - Norme generali.
Art. 2 - Durata del tirocinio.
Art. 3 - Tirocinio presso diverse aziende.
Art. 4 - Formazione teorico-pratica ed insegnamento pratico.
Art. 5 - Organismi paritetici.
Art. 6 - Assunzione.
Art. 7 - Periodo di prova.
 

Art. 8 - Orario di lavoro.
Art. 9 - Ferie.
Art. 10 - Determinazione della retribuzione.
Art. 11 - Gratifica natalizia o tredicesima mensilità.
Art. 12 - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 13 - Attribuzione della qualifica professionale.
Art. 14 - Decorrenza e durata.


Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica e installazione impianti

Roma, 7 luglio 1999

Premessa.
In applicazione di quanto stabilito nelle dichiarazioni a verbale all'art. 1 del contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica e installazione di impianti 6.2.97 e al punto 1 del Verbale di accordo 30.7.97, Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm hanno proceduto all'armonizzazione tra le norme in materia di apprendistato contenute nel CCNL citato e l'art. 16, legge 24.6.97 n. 196, in considerazione dei chiarimenti forniti dalla circolare del Ministero del lavoro 2.12.97 n. 126.
Preso atto che la circolare sopracitata chiarisce quali delle "rilevanti modificazioni alla disciplina dell'apprendistato", apportate dalla legge, "sono applicabili fin dalla entrata in vigore della legge stessa"; e in particolare, preso atto che, relativamente al campo di applicazione della legge, la circolare evidenzia una profonda innovazione "nel carattere generale della funzione dell'apprendistato allo scopo di consentire l'assunzione in qualità di apprendisti dei giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale anche omogenei rispetto all'attività da svolgere", le parti hanno concordato quanto segue.

Art. 1 - Norme generali.
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale.
Le qualifiche conseguibili sono articolate in 3 livelli in funzione del loro contenuto professionale:
- il 1° livello comprende le professionalità definite dalle declaratorie relative alla 3a categoria, di cui all'art. 6, Disciplina generale, CCNL 13.9.94;
- il 2° livello comprende le professionalità definite dalle declaratorie relative alla 4a categoria di cui al medesimo articolo;
- il 3° livello che comprende gli apprendisti di cui all'ultimo comma del successivo art. 2, in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale ovvero dì scuola media superiore, inerenti la professionalità da acquisire; tale livello comprende le professionalità definite dalle declaratorie relative alla 5a categoria del citato art. 6.
I lavoratori impiegati in possesso di diploma di scuola media superiore possono essere assunti come apprendisti anche se svolgono attività inerenti al diploma conseguito.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello di professionalità devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione.
Possono essere assunti come apprendisti giovani d'età non inferiore ai 16 anni, salvo la deroga prevista dal comma 6, art. 16, legge 24.6.97 n. 196 e non superiore ai 24 ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081 del 20.7.93 e successive modificazioni.
I limiti d'età sono elevati di 2 anni qualora l'apprendista sia portatore di handicap.
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzione in serie anche se svolte su linea a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive per abilitarsi alle quali occorra un breve periodo di pratica e conoscenze di tipo elementare e comunque non siano ricomprendibili nella declaratoria relativa alla 3a categoria.
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del vigente CCNL.

Dichiarazioni a verbale.
1. La presente disciplina dell'apprendistato decorre dall'1.9.97 e si applica ai contratti stipulati successivamente a tale data, ferma restando l'immediata operatività della Commissione nazionale e l'immediata attivazione delle Commissioni paritetiche territoriali di cui al seguente art. 5, per lo svolgimento dell'attività propedeutica all'avvio di tale nuova disciplina.
2. Le parti s'impegnano ad incontrarsi entro 2 mesi dall'approvazione della legge di riforma dell'apprendistato e della legge sul riordino della formazione professionale, per armonizzare la disciplina contrattuale con le nuove norme legislative.

Art. 2 - Durata del tirocinio.
La durata del tirocinio è fissata in:
- 30 mesi per il 1° livello di professionalità;
- 48 mesi per il 2° livello di professionalità.
Per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore o di attestato di qualifica professionale inerenti la professionalità da acquisire le suddette durate sono fissate a:
- 24 mesi per il 1° livello di professionalità;
- 30 mesi per il 2° livello di professionalità.
Nel caso di apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale ovvero di scuola media superiore, inerenti la professionalità da acquisire, per i quali l'azienda scelga l'inserimento nel 3° livello di professionalità, il periodo di tirocinio avrà una durata di 48 mesi.

Art. 3 - Tirocinio presso diverse aziende.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime del periodo di apprendistato, di cui al precedente art. 2, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
A tal fine nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza naturale di cui all'art. 2, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all'apprendista un'apposita certificazione che attesti il periodo di tirocinio compiuto, le ore e le modalità di formazione teorico-pratica effettuata e la qualifica professionale e il relativo livello di professionalità oggetto dell'apprendistato.
Tale documentazione deve essere presentata dall'apprendista all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre aziende indipendentemente dai relativi livelli di professionalità, purché riferiti alla stessa qualifica professionale.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio, cumulabili ai sensi del comma 1 del presente articolo, è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di tirocinio è stato interrotto.

Art. 4 - Formazione teorico-pratica ed insegnamento pratico.
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono previste 160 ore retribuite in ragione di anno destinate alla formazione teorico-pratica e 40 ore distribuite in ragione di anno destinate all'insegnamento pratico, computate nell'orario di lavoro.
Le ore complessive di formazione e insegnamento pratico possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato.
Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica, in conformità ai programmi elaborati secondo quanto previsto all'art. 5, lett. b) e c), presso la sede aziendale, o nella sede prescelta in caso di costituzione di consorzi di imprese, ovvero presso strutture esterne pubbliche o private individuate dalle Commissioni paritetiche ai sensi del successivo art. 5. Nell'impossibilità di effettuare la formazione in sede aziendale o attraverso l'attività consortile e in assenza di strutture idonee a garantire una formazione conforme al presente quadro formativo, la Commissione paritetica territoriale, di cui all'art. 5, elaborerà congiuntamente all'azienda piani alternativi di addestramento.
La formazione teorico-pratica effettuata nella sede aziendale dovrà essere realizzata al di fuori dei locali destinati all'attività produttiva.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di formazione teorico-pratica.
Le ore dedicate all'insegnamento pratico sono svolte in azienda con l'obiettivo di stabilire un collegamento tra la formazione teorico-pratica e l'addestramento al lavoro per affiancamento.
Al fine di seguire l'apprendista durante tale periodo di insegnamento pratico, il datore di lavoro incarica un tutor, scelto tra i dipendenti dell'impresa.
La scelta del tutor deve tenere conto della sua qualificazione e del suo livello d'inquadramento che sarà normalmente di un livello superiore o almeno pari rispetto a quello in cui il giovane potrà essere inquadrato al termine del contratto di apprendistato.
Il tutor può essere lo stesso imprenditore.
Di norma annualmente l'azienda farà pervenire alla Commissione paritetica un rapporto completo, che sarà consegnato anche alle RSU laddove esistenti, riferito agli apprendisti assunti e alla relativa formazione effettuata.

Art. 5 - Organismi paritetici.
La Commissione nazionale per la formazione professionale di cui all'art. 1, punto G), Disciplina generale del CCNL, svolgerà i seguenti compiti con riferimento all'apprendistato:
- elaborare schemi esemplificativi di programmi di formazione da allegare al presente contratto;
- monitorare le esperienze svolte nel territorio sulla base della documentazione pervenuta;
- divulgare nel territorio le esperienze più significative;
- assolvere ai compiti delle Commissioni paritetiche territoriali, di seguito definite, laddove queste non vengano costituite;
- predisporre il modulo di documentazione di cui al precedente art. 3 del presente contratto.
Nei territori nei quali non sia prevista la costituzione delle Commissioni territoriali per la formazione professionale di cui all'art. 1, punto G), Disciplina generale del CCNL, le Associazioni territoriali di Unionmeccanica promuoveranno d'intesa con le strutture territoriali di Fim-Fiom-Uilm, la costituzione di apposite Commissioni paritetiche.
Le suddette strutture paritetiche territoriali avranno il compito di:
a) individuare i centri di formazione professionale e le strutture formative anche aziendali presso cui si svolgono i corsi di formazione teorico-pratica, secondo i requisiti indispensabili, indicati nella successiva dichiarazione a verbale, riferiti sia alle caratteristiche organizzative che alle risorse impiegate che ai livelli qualitativi di formazione erogata, e anche in relazione alle professionalità richieste nel territorio;
b) predisporre, sulla base dei fabbisogni rilevati nel territorio, moduli formativi standard coerenti con gli schemi esemplificativi elaborati dalla Commissione nazionale;
c) verificare che i programmi di formazione predisposti dalle aziende per qualifiche professionali per le quali la Commissione non abbia elaborato il modulo formativo, siano coerenti con gli schemi esemplificativi allegati al presente contratto;
d) verificare sulla base della documentazione ricevuta che l'attività formativa si sia svolta secondo i criteri definiti dal precedente art. 4 e conformemente ai programmi di formazione di cui alle precedenti lett. b) e c);
e) trasmettere alla Commissione nazionale per la formazione professionale tutta la documentazione riguardante l'applicazione del contratto di apprendistato nel territorio;
f) svolgere compiti di certificazione anche in relazione a quanto previsto dalla legge.
Le decisioni delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale verranno assunte con la maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.
Gli organismi paritetici di cui al presente articolo opereranno in sintonia con gli Enti bilaterali di cui all'Accordo interconfederale 31.3.95, utilizzando anche le elaborazioni da essi prodotte.

Dichiarazione a verbale.
I centri di formazione esterni all'azienda, individuati dalle Commissioni paritetiche territoriali secondo quanto previsto alla lett. a) del presente articolo dovranno avere i seguenti requisiti:
- svolgere attività con finalità di formazione professionale da almeno 3 anni. Nel caso di strutture di più recente costituzione, saranno opportunamente valutate tutte le precedenti esperienze professionali di dipendenti, collaboratori, purché adeguatamente documentate;
- possedere i requisiti previsti per le strutture formative che possono convenzionarsi con la Regione dalla legge 21.12.78 n. 845 e successive modificazioni;
- svolgere un'attività formativa che sia in diretta correlazione con la specificità delle qualificazioni professionali richieste dalle imprese;
- prevedere un'articolazione dell'attività didattica in modo da assicurare lo svolgimento di più corsi nella stessa giornata;
- disporre di personale docente qualificato in relazione alle materie d'insegnamento;
- disporre di un'idonea e aggiornata attrezzatura tecnico- didattica in relazione alla specificità degli interventi formativi previsti.
Le strutture formative aziendali di cui alla lett. a) devono possedere i requisiti previsti dalla legge 21.12.78 n. 845 per l'ottenimento delle convenzioni regionali.

Norma transitoria.
La formazione dell'apprendista effettuata all'esterno dell'azienda, in base alle proposte fatte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente, è comunque da considerarsi come svolgimento di iniziative di formazione ai sensi del CCNL e della legge.
La formazione svolta in base al progetto "ARCA DI NOE" è da considerarsi come effettuata ai sensi del presente contratto.
Deve essere considerata alla stessa stregua anche la formazione svolta in base ad altri analoghi progetti condivisi da Confapi, Cgil, Cisl e Uil e loro istanze territoriali oppure categoriali nazionali e territoriali.
Quanto sopra troverà attuazione in attesa della piena operatività delle Commissioni paritetiche nazionali e territoriali, e comunque non oltre il 31.12.00. Dopo tale data troverà applicazione quanto previsto per le suddette Commissioni, ferma restando la validità della formazione già effettuata o in corso a tale data, che potrà essere completata ai sensi del presente contratto.

Art. 6 - Assunzione.
Nella lettera di assunzione oltre alle indicazioni di cui all'art. 2, Disciplina generale del CCNL, saranno precisate:
- la qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello professionale da acquisire;
- il programma di formazione e le relative modalità di attuazione.

Art. 8 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.

Art. 9 - Ferie.
A norma dell'art. 14, legge 19.1.55 n. 25, gli apprendisti d'età non superiore ai 16 anni matureranno per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario.
Gli apprendisti d'età superiore ai 16 anni compiuti matureranno un periodo di ferie pari a quelle dei lavoratori di cui alla Disciplina speciale, Parte I e III.
All'apprendista che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà per ogni mese di servizio prestato 1/12 dei suddetti periodi feriali. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto, all'apprendista spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei 12simi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Art. 14 - Decorrenza e durata.
Il presente contratto forma parte integrante del CCNL 7.7.99, di cui segue le sorti.