Tipologia: Contratto nazionale per la disciplina
dell'apprendistato
Data firma: 29 maggio 2003
Validità:*
Parti: Unionmeccanica-Confapi e Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, P.M.I.
Fonte: CNEL
Sommario:
Premessa. Art. 1 - Norme generali. Art. 2 - Durata del tirocinio. Art. 3 - Tirocinio presso diverse aziende. Art. 4 - Formazione teorico-pratica e insegnamento pratico. Art. 5 - Organismi paritetici. Art. 6 - Assunzione. Art. 7 - Periodo di prova. |
Art. 8 - Orario di lavoro. Art. 9 - Ferie. Art. 10 - Determinazione della retribuzione. Art. 11 - Gratifica natalizia o tredicesima mensilità. Art. 12 - Trattamento di malattia e di infortunio. Art. 13 - Attribuzione della qualifica professionale. Art. 14 - Decorrenza e durata. |
Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato
nella piccola e media industria metalmeccanica e installazione impianti
Roma, 29 maggio 2003
Premessa.
Le parti si incontreranno entro il 31.3.04, al fine di esaminare quanto previsto
dal D.lgs. 10.9.03 n. 276 e da un eventuale accordo interconfederale al
riguardo.
Art. 1 - Norme generali.
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato
all'acquisizione di una qualifica professionale.
Le qualifiche conseguibili sono articolate in 3 livelli in funzione del loro
contenuto professionale:
- il 1° livello comprende le professionalità definite dalle declaratorie
relative alla 3a categoria, di cui all'art. 6, Disciplina Generale,
CCNL
13.9.94;
- il 2° livello comprende le professionalità definite dalle declaratorie
relative alla 4a categoria di cui al medesimo articolo;
- il 3° livello che comprende gli apprendisti di cui all'ultimo comma del
successivo art. 2, in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un
istituto professionale ovvero di scuola media superiore, inerenti la
professionalità da acquisire; tale livello comprende le professionalità definite
dalle declaratorie relative alla 5a categoria del citato art. 6.
I lavoratori impiegati in possesso di diploma di scuola media superiore possono
essere assunti come apprendisti anche se svolgono attività inerenti al diploma
conseguito.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello di
professionalità devono essere espressamente indicati nella lettera di
assunzione.
Possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai 16 anni,
salvo la deroga prevista dal comma 6, art. 16, legge 24.6.97 n. 196 e non
superiore ai 24 ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del
Regolamento CEE
2081/93 del 20.7.93 e successive modificazioni. I limiti di
età sono elevati di 2 anni qualora l'apprendista sia portatore di handicap.
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad
incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzione in serie anche se svolte
su linea a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano
caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive per abilitarsi alle
quali occorra un breve periodo di pratica e conoscenze di tipo elementare e
comunque non siano ricomprendibili nella declaratoria relativa alla 3a
categoria.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente
contratto, valgono per gli apprendisti le norme del vigente CCNL.
Dichiarazioni a verbale.
1) La presente disciplina dell'apprendistato decorre dall'1.9.97 e si applica ai
contratti stipulati successivamente a tale data, ferma restando l'immediata
operatività della Commissione nazionale e l'immediata attivazione delle
Commissioni paritetiche territoriali di cui al seguente art. 5, per lo
svolgimento dell'attività propedeutica all'avvio di tale nuova disciplina.
2) Le parti si impegnano ad incontrarsi entro 2 mesi dalla approvazione della
legge di riforma dell'apprendistato e della legge sul riordino della formazione
professionale, per armonizzare la disciplina contrattuale con le nuove norme
legislative.
Art. 2 - Durata del tirocinio.
La durata del tirocinio è fissata in:
- 30 mesi per il 1° livello di professionalità
- 48 mesi per il 2° livello di professionalità
Per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un
istituto professionale, ovvero di scuola media superiore o di attestato di
qualifica professionale inerenti la professionalità da acquisire le suddette
durate sono fissate a:
- 24 mesi per il 1° livello di professionalità
- 30 mesi per il 2° livello di professionalità
Nel caso di apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un
istituto professionale ovvero di scuola media superiore, inerenti la
professionalità da acquisire, per i quali l'azienda scelga l'inserimento nel 3°
livello di professionalità, il periodo di tirocinio avrà una durata di 48 mesi.
Art. 3 - Tirocinio
presso diverse aziende.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di
lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime del periodo di
apprendistato, di cui al precedente art. 2, purché non separati da interruzioni
superiori ad 1 anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
A tal fine nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza naturale di
cui all'art. 2, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all'apprendista
un'apposita certificazione che attesti il periodo di tirocinio compiuto, le ore
e le modalità di formazione teorico-pratica effettuata e la qualifica
professionale e il relativo livello di professionalità oggetto
dell'apprendistato.
Tale documentazione deve essere presentata dall'apprendista all'atto
dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di
tirocinio precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre
aziende indipendentemente dai relativi livelli di professionalità, purché
riferiti alla stessa qualifica professionale.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi
di tirocinio, cumulabili ai sensi del comma 1 del presente articolo, è quella
relativa al semestre nel quale il precedente periodo di tirocinio è stato
interrotto.
Art. 4
- Formazione teorico-pratica e insegnamento pratico.
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono previste 160 ore retribuite
in ragione di anno destinate alla formazione teorico-pratica e 40 ore
distribuite in ragione di anno destinate all'insegnamento pratico, computate
nell'orario di lavoro.
Le ore complessive di formazione e insegnamento pratico possono essere
distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato.
Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica, in conformità ai
programmi elaborati secondo quanto previsto all'art. 5, lett. b) e c), presso la
sede aziendale, o nella sede prescelta in caso di costituzione di consorzi di
imprese, ovvero presso strutture esterne pubbliche o private individuate dalle
Commissioni paritetiche ai sensi del successivo art. 5. Nella impossibilità di
effettuare la formazione in sede aziendale o attraverso l'attività consortile ed
in assenza di strutture idonee a garantire una formazione conforme al presente
quadro formativo, la Commissione paritetica territoriale, di cui all'art. 5,
elaborerà congiuntamente all'azienda piani alternativi di addestramento. La
formazione teorico-pratica effettuata nella sede aziendale dovrà essere
realizzata al di fuori dei locali destinati all'attività produttiva.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di
formazione teorico-pratica.
Le ore dedicate all'insegnamento pratico sono svolte in azienda con l'obiettivo
di stabilire un collegamento tra la formazione teorico-pratica e l'addestramento
al lavoro per affiancamento.
Al fine di seguire l'apprendista durante tale periodo di insegnamento pratico,
il datore di lavoro incarica un tutor, scelto tra i dipendenti dell'impresa.
La scelta del tutor deve tenere conto della sua qualificazione e del suo livello
di inquadramento che sarà normalmente di un livello superiore o almeno pari
rispetto a quello in cui il giovane potrà essere inquadrato al termine del
contratto di apprendistato.
Il tutor può essere lo stesso imprenditore.
Di norma annualmente l'azienda farà pervenire alla Commissione paritetica un
rapporto completo, che sarà consegnato anche alle RSU laddove esistenti,
riferito agli apprendisti assunti e alla relativa formazione effettuata.
Art. 5 - Organismi paritetici.
La Commissione nazionale per la formazione professionale di cui all'art. 1,
punto G), Disciplina Generale del CCNL, svolgerà i seguenti compiti con
riferimento all'apprendistato:
- elaborare schemi esemplificativi di programmi di formazione da allegare al
presente contratto;
- monitorare le esperienze svolte nel territorio sulla base della documentazione
pervenuta;
- divulgare nel territorio le esperienze più significative;
- assolvere ai compiti delle Commissioni paritetiche territoriali, di seguito
definite, laddove queste non vengano costituite;
- predisporre il modulo di documentazione di cui al precedente art. 3 del
presente contratto.
Nei territori nei quali non sia prevista la costituzione delle Commissioni
territoriali per la formazione professionale di cui all'art. 1, punto G),
Disciplina Generale del CCNL, le Associazioni territoriali di Unionmeccanica
promuoveranno d'intesa con le strutture territoriali di Fim-Fiom-Uilm, la
costituzione di apposite Commissioni paritetiche.
Le suddette strutture paritetiche territoriali avranno il compito di:
(a) individuare i Centri di formazione professionale e le strutture formative
anche aziendali presso cui si svolgono i corsi di formazione teorico-pratica,
secondo i requisiti indispensabili, indicati nella successiva dichiarazione a
verbale, riferiti sia alle caratteristiche organizzative che alle risorse
impiegate che ai livelli qualitativi di formazione erogata, e anche in relazione
alle professionalità richieste nel territorio;
(b) predisporre, sulla base dei fabbisogni rilevati nel territorio, moduli
formativi standard coerenti con gli schemi esemplificativi elaborati dalla
Commissione nazionale;
(c) verificare che i programmi di formazione predisposti dalle aziende per
qualifiche professionali per le quali la Commissione non abbia elaborato il
modulo formativo, siano coerenti con gli schemi esemplificativi allegati al
presente contratto;
(d) verificare sulla base della documentazione ricevuta che l'attività formativa
si sia svolta secondo i criteri definiti dal precedente art. 4 e conformemente
ai programmi di formazione di cui alle precedenti lett. b) e c);
(e) trasmettere alla Commissione nazionale per la formazione professionale tutta
la documentazione riguardante l'applicazione del contratto di apprendistato nel
territorio;
(f) svolgere compiti di certificazione anche in relazione a quanto previsto
dalla legge.
Le decisioni delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale
verranno assunte con la maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.
Gli Organismi paritetici di cui al presente articolo opereranno in sintonia con
gli Enti bilaterali di cui all'Accordo Interconfederale del 31.3.95, utilizzando
anche le elaborazioni da essi prodotte.
Dichiarazione a verbale.
I centri di formazione esterni all'azienda, individuati dalle Commissioni
paritetiche territoriali secondo quanto previsto alla lett. a), del presente
articolo dovranno avere i seguenti requisiti:
- svolgere attività con finalità di formazione professionale da almeno 3 anni.
Nel caso di strutture di più recente costituzione, saranno opportunamente
valutate tutte le precedenti esperienze professionali di dipendenti,
collaboratori, purché adeguatamente documentate;
- possedere i requisiti previsti per le strutture formative che possono
convenzionarsi con la Regione dalla legge n. 845/78 e successive modificazioni;
- svolgere un'attività formativa che sia in diretta correlazione con la
specificità delle qualificazioni professionali richieste dalle imprese;
- prevedere una articolazione della attività didattica in modo da assicurare lo
svolgimento di più corsi nella stessa giornata;
- disporre di personale docente qualificato in relazione alle materie di
insegnamento;
- disporre di una idonea e aggiornata attrezzatura tecnico-didattica in
relazione alla specificità degli interventi formativi previsti.
Le strutture formative aziendali di cui alla lett. a) debbono possedere i
requisiti previsti dalla legge n. 845/78 per l'ottenimento delle convenzioni
regionali.
Norma transitoria.
La formazione dell'apprendista effettuata all'esterno dell'azienda, in base alle
proposte fatte formalmente alla impresa da parte della amministrazione pubblica
competente, è comunque da considerarsi come svolgimento di iniziative di
formazione ai sensi del CCNL e della legge.
La formazione svolta in base al progetto "ARCA DI NOE'" è da considerarsi come
effettuata ai sensi del presente contratto.
Deve essere considerata alla stessa stregua anche la formazione svolta in base
ad altri analoghi progetti condivisi da Confapi, Cgil, Cisl e Uil e loro istanze
territoriali oppure categoriali nazionali e territoriali.
Quanto sopra troverà attuazione in attesa della piena operatività delle
Commissioni paritetiche nazionali e territoriali, e comunque non oltre il
31.12.00. Dopo tale data troverà applicazione quanto previsto per le suddette
Commissioni, ferma restando la validità della formazione già effettuata o in
corso a tale data, che potrà essere completata ai sensi del presente contratto.
Art. 6 - Assunzione.
Nella lettera di assunzione oltre alle indicazioni di cui all'art. 2, Disciplina
Generale del CCNL, saranno precisate:
- la qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello
professionale da acquisire;
- il programma di formazione e le relative modalità di attuazione.
Art. 8 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 7, Disciplina Generale del presente contratto.
Art. 9 - Ferie.
A norma dell'art. 14, legge 19.1.55 n. 25, gli apprendisti di età non superiore
ai 16 anni matureranno per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito
di 30 giorni di calendario.
Gli apprendisti di età superiore ai 16 anni compiuti matureranno un periodo di
ferie pari a quelle dei lavoratori di cui alla Disciplina Speciale, Parti I e
III.
All'apprendista che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto
all'intero periodo di ferie spetterà per ogni mese di servizio prestato 1/12 dei
suddetti periodi feriali. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà
considerata, a questi effetti, come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto, all'apprendista spetterà il pagamento delle
ferie in proporzione dei 12simi maturati. La frazione di mese superiore ai 15
giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Art. 14 - Decorrenza e durata.
Il presente contratto forma parte integrante del CCNL 29.5.03, di cui segue le
sorti.