Tipologia: CCNL
Data firma: 29 febbraio1996
Validità: 01.07.1995 - 30.06.1999
Parti: Uniontessile-Confapi e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Giocattoli, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Parte generale
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo

Art. 1 - Abrogazione dei precedenti contratti, condizioni di miglior favore e inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 2 - Controversie.
A) Controversie individuali.

B) Controversie interpretative e collettive.
Art. 3 - Distribuzione del contratto - Quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.
Art. 4 - Esclusiva di stampa.
Art. 5 - Decorrenza e durata.
Art. 6 - Regolamentazione della contrattazione aziendale.
1 - Soggetti.

2 - Requisiti.
3 - Finalità e contenuti.
4 - Procedure di consultazione e di verifica.
5 - Procedure.
• Norma transitoria n. 1.
• Norma transitoria n. 2.
Art. 7 - Sistema informativo e di relazioni industriali - Formazione professionale - Imprese a dimensione europea.
• Premessa.

• Occupazione - Investimenti - Formazione.
• Imprese a dimensione europea.
Art. 8 - Lavoro esterno.
Art. 9 - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro.
Art. 10 - Mobilità interna della manodopera.
Art. 11 - Mobilità esterna della manodopera.
Art. 12 - Decentramento.
Art. 13 - Rappresentanze Sindacali Unitarie.
1. Costituzione e funzionamento della RSU

2. Componenti e permessi
• Numero dei componenti delle RSU
3. Elezioni
4. Elettorato passivo
5. Compiti e funzioni
6. Modalità delle votazioni e designazioni
7. Comunicazione della nomina
8. Disposizioni varie
Art. 14 - Assemblee.
Art. 15 - Permessi per cariche sindacali e aspettative.
Art. 16 - Affissioni.
Art. 17 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 18 - Patronati.
Art. 19 - Fondo di solidarietà.
Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 20 - Assunzione - Visite mediche.
• Riconoscimento di "alta specializzazione" ai fini del collocamento.
Art. 21 - Periodo di prova.
Art. 22 - Contratto a termine.
Art. 23 - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 24 - Azioni positive per le pari opportunità.
Art. 25 - Inquadramento unico dei lavoratori.
• Commissione paritetica

Art. 26 - Passaggio di qualifica.
Art. 27 - Cumulo di mansioni.
Art. 28 - Orario di lavoro.
• Turni 6 x 6.
Art. 29 - Inizio e fine del lavoro.
Art. 30 - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro.
Art. 31 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 32
Art. 33 - Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 34 - Regime di orario a tempo parziale.
Art. 35 - Lavoro a turni.
Art. 36 - Lavori discontinui.
Art. 37 - Riposo settimanale.
Art. 38 - Festività.
Art. 39 - Andamento attività produttiva.
Art. 40 - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 41 - Minimi contrattuali.
Art. 42 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 43 - Premio di produzione.
Art. 44 - Determinazione della retribuzione oraria.
Art. 45 - Corresponsione della retribuzione.
• Cessione di quote della retribuzione
Art. 46 - Tredicesima mensilità.
Art. 47 - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 48 - Permessi, assenze ed aspettativa.
Art. 49 - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione dalla tossicodipendenza.
Art. 50 - Disabili e invalidi.
Art. 51 - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro.
• Trattamento economico di malattia/cassa integrazione.
Art. 52 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Art. 53 - Tutela della maternità.
• Norma transitoria.
Art. 54 - Congedo matrimoniale.

 

Art. 55 - Servizio militare.
Art. 56 - Diritto allo studio.
Art. 57 - Facilitazioni particolari ai lavoratori studenti.
Art. 58 - Mense aziendali.
Art. 59 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori rappresentanti per la sicurezza.
1. - Premessa - Doveri delle aziende e dei lavoratori.

2 - Rappresentanti per la sicurezza.
3 - Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.
4 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per la sicurezza.
5 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
A - Accesso ai luoghi di lavoro.
B - Modalità di consultazione.
C - Informazioni e documentazione aziendale.
6 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
7 - Riunioni periodiche.
8 - Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio.
9 - Lavoratori addetti ai videoterminali.
10 - (Rinvio)
Art. 60 - Disciplina aziendale.
Art. 61 - Divieti.
Art. 62 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 63 - Visita di inventario e controllo.
Art. 64 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 65 - Multe e sospensioni.
Art. 66 - Licenziamento per mancanze.
Art. 67 - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 68 - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell'azienda.
Art. 69 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro.
Art. 70 - Trattamento di fine rapporto.
• Norma transitoria.
Art. 71 - Indennità in caso di morte.
Art. 72 - Disciplina dell'apprendistato.
• Norma transitoria.
Parte Operai
Art. 73 - Sospensione e interruzione di lavoro.
Art. 74 - Cambio mansioni.
Art. 75 - Trasferte.
Art. 76 - Trasferimento.
Art. 77 - Ferie.
Art. 78 - Trattamento economico di malattia.
• Trattamento economico di malattia/cassa integrazione.
Art. 79 - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 80 - Lavoro a cottimo.
Art. 81 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Parte Intermedi
Art. 82 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 83 - Clausola di rinvio.
Parte Impiegati

Art. 84 - Mutamento di mansioni.
Art. 85 - Lavoratori con funzioni direttive.
Art. 86 - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 87 - Trattamento economico di malattia.
• Trattamento economico di malattia/cassa integrazione.
Art. 88 - Ferie.
Art. 89 - Elementi della retribuzione.
Art. 90 - Trasferta.
Art. 91 - Trasferimenti.
Art. 92 - Alloggio.
Art. 93 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 94 - Previdenza.
Art. 95 - Norme particolari per i quadri.
Allegati
Allegato 1 Tabelle retributive
Allegato 2 Declaratorie ed esemplificazioni (in vigore fino al 30 settembre 1993).
Allegato 2 bis Declaratorie ed esemplificazioni (in vigore dal 1° ottobre 1993).
Allegato 3 Tabella dei valori mensili del premio di produzione
Allegato 4 Aumenti periodici di anzianità
Allegato 5 Regolamento del lavoro a domicilio
1 - Definizione del lavoratore a domicilio.

2 - Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio.
3 - Libretto personale di controllo.
4 - Responsabilità del lavoratore a domicilio.
5 - Retribuzioni.
6 - Maggiorazione della retribuzione.
7 - Sistema di informazioni.
8 - Permessi retribuiti.
9 - Lavoro notturno e festivo.
10 - Pagamento della retribuzione.
11 - Fornitura materiale.
12 - Norme generali.
Protocolli
Protocollo n. 1 Contratto a termine 21 dicembre 1987
Protocollo n. 2 Processi di ristrutturazione contrazione dell'orario di lavoro.
Protocollo n. 3 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (90/C 157/02).


Uniontessile/ Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Tessile e dell'Abbigliamento della Confapi, Confapi, Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende produttrici di giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia 29 febbraio 1996

Parte generale
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo

Art. 2 - Controversie.
A) Controversie individuali.

I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro, con l'intervento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali o del Delegato di Impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all'altra un giudizio di conciliazione e arbitrato.
A tale scopo, entro 15 giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola; entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta l'Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima. Le due Organizzazioni costituiranno - entro i 10 giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino a un massimo di 5 membri, composto rispettivamente da 1 o 2 membri designati dall'Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da 1 o 2 membri designati dall'Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta dovrà essere richiesta la designazione al competente Ufficio del Lavoro.
Il Collegio di conciliazione e arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.

B) Controversie interpretative e collettive.
Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.
Per le controversie relative ai provvedimenti disciplinari si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 64 nonché alle norme di Legge vigenti in materia.

Art. 6 - Regolamentazione della contrattazione aziendale.
1 - Soggetti.

La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato alle Aziende e alle Associazioni imprenditoriali e dell'altro alle Rappresentanze sindacali unitarie e ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese e all'intervento delle Organizzazioni nazionali di categoria.

2 - Requisiti.
[…]
La contrattazione aziendale potrà riguardare le materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro e perseguirà le finalità e assumerà i contenuti di cui al successivo punto 3. Riguarderà pertanto materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione. La contrattazione è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.

4 - Procedure di consultazione e di verifica.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro e alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità per favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e la effettuazione delle verifiche.

Art. 7 - Sistema informativo e di relazioni industriali - Formazione professionale - Imprese a dimensione europea.
Premessa.

Il sistema di relazioni industriali che si configura con il presente contratto recepisce e attua le logiche e i contenuti del Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo del 23 luglio 1993, sottoscritto da Governo, Confindustria e Confederazioni sindacali, nonché dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sulle rappresentanze sindacali unitarie.
Esso pertanto aderisce a una visione di politica dei redditi quale strumento indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell'inflazione e dei redditi nominali.
In questo quadro si colloca l'articolato sistema di informazioni che segue. Attraverso esso si rendono possibili forme sistematiche di consultazione su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la competitività delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, individuando nella comunicazione e nel confronto lo strumento per ricercare posizioni comuni, anche da rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni necessarie per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato sono:
• l'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali e del lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
• il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze e il rispetto delle prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi;
• l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate;
• l'assunzione di un ruolo strategico da parte della formazione, la quale, come fattore determinante nel costruire un rapporto tra imprese, territorio e ambiente scolastico-formativo, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti da norme di legge, di accordi interconfederali e del contratto nazionale, deve poter consentire ai lavoratori di conseguire nuove professionalità, che siano indotte dalla mutata realtà derivante da innovazioni tecniche e organizzative e/o accedere a nuovi sbocchi occupazionali.
Tutto quanto precede si realizza attraverso idonei supporti formativi, atti a favorire lo svolgimento di relazioni partecipative.

Occupazione - Investimenti - Formazione.
Le parti ritengono che il miglioramento e l'approfondimento delle comuni conoscenze della realtà produttiva e occupazionale e la verifica delle rispettive valutazioni costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione del sistema di relazioni industriali e per il miglioramento dei reciproci rapporti.
Questa pratica di consultazione, comunicazione e condivisione ha per scopo - attraverso la ricerca di convergenze nelle analisi dei problemi e l'individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare la potenzialità del sistema produttivo nel suo complesso, al fine di perseguire il miglioramento della produzione nel settore, sia attraverso l'individuazione e la realizzazione delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo, sia attraverso l'apporto delle risorse umane, che rappresentano un fattore strategico.
Sulla base di questa dichiarazione d'intenti, le parti stipulanti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive responsabilità e ruoli e l'indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di favorire, secondo anche le indicazioni contenute negli accordi interconfederali vigenti, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il sistema di informazioni di seguito articolato, volto a evidenziare gli aspetti significativi e la realtà evolutiva del settore:
1. A livello nazionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti, l'Associazione imprenditoriale fornirà alle Organizzazioni sindacali nazionali, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
• alle linee generali dell'andamento economico produttivo (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore, con particolare riferimento all'occupazione;
• all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi interconfederali del 20 gennaio 1993 e del 31 gennaio 1995 sui contratti di formazione e lavoro, all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione delle leggi n. 903/77 e n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni CEE;
• all'evoluzione tecnologica, all'andamento globale dell'occupazione in riferimento all'introduzione di nuove tecnologie che richiedano interventi e/o significative ristrutturazioni aziendali;
• al numero degli addetti suddiviso per sesso, qualifica e classi di età;
[…]
• ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle implicazioni derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie, dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle politiche formative, nonché alle tematiche dell'ambiente e della sicurezza, in armonia con quanto previsto dal d.lgs. n. 626/1994;
• ai programmi di investimento e alle politiche di diversificazione produttiva e di localizzazione nel Mezzogiorno;
[…]
• ai processi di internazionalizzazione.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
• sui livelli occupazionali;
• sulla mobilità della manodopera;
• sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
• sul rapporto che intercorre tra innovazioni tecnologiche e esigenze formative.
Le parti potranno, ove dall'esame di cui sopra se ne ravvisi l'opportunità, istituire una commissione paritetica per compiere le più opportune attività di coordinamento e approfondimento, anche al fine di dar vita all'attivazione congiunta di iniziative di comune interesse nei confronti dei competenti organi pubblici, nonché, per quanto concerne la formazione, della Commissione centrale bilaterale di cui all'accordo interconfederale sulla formazione professionale.
2. A livello regionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale firmataria, unitamente alle Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di categoria e alle sue articolazioni regionali intervenute nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
• alle prospettive produttive;
• ai programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali e a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici e agevolati;
[…]
• al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
• all'andamento dell'occupazione giovanile in relazione agli accordi interconfederali del 20 gennaio 1993 e del 31 gennaio 1995 sui contratti di formazione e lavoro, all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione delle leggi n. 903/77 e n. 125/91 nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni CEE;
[…]
• alle prospettive di fabbisogno di formazione e riqualificazione professionale;
[…]
• alle condizioni ambientali ed ecologiche.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
• sui livelli occupazionali;
• sulla mobilità della manodopera;
• sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno all'Ente Regione tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa dell'occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
• tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro, ecc.;
• iniziative propositive in tema di formazione professionale, da raccordare con l'attività di cui al livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto dagli accordi interconfederali vigenti; ciò al fine di fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici e organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze. Qualora tali iniziative si concretizzino in orientamenti comuni, essi saranno sottoposti all'attenzione degli enti pubblici competenti e agli organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai sensi dell'accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, affinché nella programmazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore;
• iniziative propositive di formazione professionale in materia di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal d.lgs. n. 626/94, utilizzando le risorse rese disponibili dalle Regioni;
• iniziative propositive in tema di azioni positive per le pari opportunità, che saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica nazionale di cui al ......
La presente procedura verrà attuata per le regioni aventi un significativo numero di aziende nei singoli settori e comparti.
3. A livello territoriale (provinciale o comprensoriale), di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti per territorio, nel corso di apposito incontro, quanto previsto al precedente punto 2.
La presente procedura informativa è attuata per le aree territoriali previamente individuate tra le parti, con verifica biennale, a livello regionale o nazionale, in cui si riscontri una concentrazione di aziende del settore produttivo.
Gli incontri di cui ai punti 2. e 3., considerate le peculiari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti di informativa a livello nazionale, rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.
4. Il livello aziendale di informazione è articolato in tre momenti specifici: a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico-sociali dell'impresa; b) informazioni finalizzate alla contrattazione aziendale; c) informazioni riguardanti il sistema di imprese europee. Tale sistema informativo, pur nella distinzione delle diverse finalità, tende a sviluppare, attraverso l'attivazione di adeguati canali di comunicazione bilaterale, un migliore livello di conoscenza della realtà, affermando il processo partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa per le singole aziende.
A livello aziendale, di norma annualmente, tramite l'Associazione territoriale imprenditoriale, le aziende con più di 70 dipendenti, su richieste delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, forniranno, nel corso di un apposito incontro, alle RSU e alle Organizzazioni medesime informazioni riguardanti:
• le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi e alla struttura occupazionale (sesso e qualifica professionale);
• i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali e a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti nonché a miglioramenti delle condizioni ambientali ed ecologiche, specificando l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove produzioni avranno carattere di riservatezza; le modifiche tecnologiche inerenti a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno oggetto di informazioni sommarie;
• il numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate nell'anno precedente;
• il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
• l'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi interconfederali del 20 gennaio 1993 e del 31 gennaio 1995 sui contratti di formazione e lavoro, l'andamento dell'occupazione femminile e lo stato di applicazione delle leggi n. 903/77 e n. 125/91 nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni CEE;
• le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico e organizzativo, nonché dalle tematiche dell'ambiente e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal d.lgs. n. 626/94.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di consentire alla RSU e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all'occupazione, alle problematiche della formazione e alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Per le aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere attuata presso l'Associazione imprenditoriale nazionale.
Dichiarazione congiunta.
Nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di finanziamenti o altre agevolazioni a favore delle imprese, da parte degli enti pubblici a ciò preposti venisse richiesto parere alle competenti Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, le parti stipulanti riconoscono che le Organizzazioni medesime, nel proprio autonomo parere, debbano espressamente richiamare il requisito della applicazione del CCNL di pertinenza.

Imprese a dimensione europea.
In relazione alla direttiva U.E. n. 94/45, le parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro paese.
A tal fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione europea, in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa, demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo contrattuale adottato per il settore, anche alle Organizzazioni sindacali nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui alla direttiva n. 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo, secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.

Art. 8 - Lavoro esterno.
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore a lavorazioni presso terzi, per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi di lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1. Le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato.
2. Le aziende sistematicamente committenti lavoro a terzi, aventi oltre 70 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le rappresentanze sindacali unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale e con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico e sui contratti di lavoro da queste applicati.
3. Le Associazioni industriali e le organizzazioni sindacali territorialmente competenti costituiranno, entro tre mesi dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti:
• acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno.
A tale scopo l'Associazione industriale territoriale metterà a disposizione della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente avente oltre 70 dipendenti l'Associazione territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti.
Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori dal territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
• utilizzare tali dati, insieme a ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso alla applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
• promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
• comprovato il permanere della disapplicazione del CCNL di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
• ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
4. Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso al lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5. A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6. La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7. Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree del Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86) l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno dichiarato di applicare.
Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l'annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8. Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori marcato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela dell'occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle relazioni sociali e industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti, per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale, stipulato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore.
Chiarimento a verbale.
Con l'informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono un'attività funzionale al processo produttivo, sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di leggi e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 10 - Mobilità interna della manodopera.
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, le Aziende con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro il C.d.F. e, tramite l'Associazione imprenditoriale territoriale, le OO.SS. dei lavoratori competenti per territorio, degli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'attività aziendale.
Chiarimento a verbale.
Fermo restando che gli spostamenti del personale saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, le parti riconoscono che il migliore utilizzo delle prestazioni di lavoro, attraverso la mobilità interna, è funzionale al comune obiettivo del raggiungimento di più elevati livelli di produttività, di efficienza aziendale e di professionalità.

Art. 12 - Decentramento.
Le aziende con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente, tramite l'Associazione territoriale imprenditoriale, il sindacato provinciale di categoria su eventuali operazioni di decentramento al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto nel caso in cui tali operazioni influiscano direttamente sui livelli occupazionali.

Art. 13 - Rappresentanze Sindacali Unitarie.
1. Costituzione e funzionamento della RSU

Per la costituzione e il funzionamento della RSU si applica l'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, ed eventuali sue future modifiche, con le specificazioni e integrazioni di seguito riportate.
[…]

5. Compiti e funzioni
La RSU subentra alle RSA di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU è riconosciuta quale soggetto negoziale a livello aziendale per le materie e con le modalità previste dal presente contratto.

Art. 14 - Assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 16 - Affissioni.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti a materia di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 20 - Assunzione - Visite mediche.

[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 22 - Contratto a termine.
Il contratto a termine è consentito - oltre che nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti - secondo la normativa di cui ai commi seguenti.
[…]
L'azienda, a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o a più delle ipotesi concordate, procederà all'assunzione stessa, previa informazione alle rappresentanze sindacali unitarie relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa durata.

Art. 23 - Lavoro delle donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti si rinvia alle disposizioni delle leggi vigenti in materia.

Art. 25 - Inquadramento unico dei lavoratori.
Commissione paritetica

Le parti convengono di istituire una Commissione tecnica paritetica che provvederà a verificare gli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative intervenute nelle realtà aziendali.
La Commissione avrà l'obiettivo di formulare proposte per la modifica della struttura dell'attuale sistema di inquadramento, anche nell'ottica di giungere al superamento degli automatismi.
I risultati cui la Commissione perverrà saranno congiuntamente presentati alle Parti stipulanti, le quali ne valuteranno i contenuti, nonché la possibilità e i tempi di recepimento nell'ambito delle fasi negoziali.

Art. 28 - Orario di lavoro.
La durata dell'orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali di norma distribuite su 5 giorni.
Per il personale addetto a lavorazioni in turni, l'orario contrattuale potrà essere realizzato attraverso turni plurisettimanali.
Restano salve le disposizioni di legge per gli effetti da esse previsti.
Fermo restando l'orario di 40 ore settimanali, la riduzione di orario annuo complessiva sarà pari, a decorrere dal 1° gennaio 1990, a:
• 56 ore in ragione d'anno per i lavoratori giornalieri;
• 52 ore in ragione d'anno per i lavoratori turnisti.
In tale trattamento viene corrispondentemente assorbito quello relativo alla ex festività del 2 giugno.
I lavoratori impegnati in lavoro a turni di 8 ore, se operanti su turno notturno, matureranno al raggiungimento di n. 50 notti l'anno di prestazione effettiva, una ulteriore riduzione di orario pari a 8 ore con decorrenza dal 1° ottobre 1994. Ai fini del riferimento alla acquisizione del diritto si tiene conto della prestazione effettuata nell'anno solare precedente.
Tale pacchetto di ore sarà utilizzato con permessi individuali retribuiti, ciascuno della durata minima di 4 ore, che dovranno essere richiesti per iscritto dal lavoratore con preavviso di almeno 48 ore, e saranno accordati secondo l'ordine di presentazione della richiesta.
Il godimento di tali permessi non dovrà implicare assenze superiori al 4% dei lavoratori normalmente addetti al reparto.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con il C.d.F., modalità di diversa utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
[…]
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.

Turni 6 x 6.
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggior utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
In tal caso non compete la riduzione di orario prevista dal presente articolo. Tuttavia i lavoratori interessati fruiranno di una riduzione annua dell'orario di lavoro di complessive 12 ore, con assorbimento del trattamento economico previsto per le due ex festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre. Tali lavoratori inoltre fruiranno di un'ulteriore riduzione annua di complessive 12 ore, di cui 6 dal 1° gennaio 1995 e 6 dal 1° luglio 1995.
La riduzione di orario di cui al comma precedente dovrà essere fruita con modalità che salvaguardino comunque la continuità produttiva e il pieno utilizzo degli impianti (pari a 144 ore settimanali nel caso di 4 turni giornalieri).
[…]

Art. 30 - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro.
L'orario settimanale di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 29 potrà essere realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l'intera azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40 settimanali e non oltre le 48 settimanali saranno contenute nel limite di 96 per ciascun anno.
Il suddetto regime di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale comporterà prestazioni lavorative superiori all'orario medesimo, cui corrisponderà, nei periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione.
Le ore in tal modo lavorate oltre le 8 giornaliere e le 40 settimanali saranno compensate con le seguenti maggiorazioni:
• 13% per le ore prestate dal lunedì al venerdì;
• 18% per le ore prestate nella giornata del sabato.
Tali maggiorazioni saranno corrisposte con la retribuzione del periodo di paga nel quale le ore suddette sono prestate.
La maggiore e la minore durata della prestazione lavorativa rispetto all'orario contrattuale settimanale non comporteranno modifiche né del divisore di cui all'art. 44 né della retribuzione normale mensile.
La direzione aziendale procederà, di norma annualmente, alla comunicazione al C.d.F. del programma d'orario, con l'indicazione dei periodi previsti di superamento e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'orario contrattuale e all'utilizzo delle corrispondenti riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra direzione e C.d.F.
Gli eventuali spostamenti dal programma saranno portati a conoscenza del C.d.F. in tempo utile.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Dichiarazione a verbale.
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.

Art. 31 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario contrattuale o supplementare il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale giornaliero e settimanale, ad eccezione di quello connesso ai regimi di flessibilità dell'orario di lavoro di cui all'art. 31.
È considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l'orario di legge.
[…]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro 11 limite individuale massimo di 180 ore annue, sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente.
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazioni in corso, allestimento dei campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche), a fronte di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inadeguate, si seguirà la seguente procedura: la direzione ne darà notizia in tempo utile al C.d.F. Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.
Qualora la prestazione di lavoro straordinario sia richiesta a interi reparti l'azienda informerà preventivamente 11 C.d.F.
Su richiesta del C.d.F. le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte-ore aziendale.
Le ore di straordinario prestate tra le 130 e le 180 annue potranno essere recuperate, su richiesta del lavoratore, con riposi compensativi giornalieri non retribuiti, fermo restando che dette prestazioni saranno compensate secondo quanto previsto dal presente articolo.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante del suddetto limite annuo aziendale, si procederà su richiesta, presso la competente sede territoriale degli imprenditori, all'esame della situazione e delle eventuali misure da adottare, compreso l'incremento dell'occupazione.
Dalla regolamentazione di cui ai precedenti commi restano escluse le operazioni inerenti la manutenzione nonché l'attività di attrezzeria e di campionatura che non sia effettuata nei reparti di produzione; in tali casi le prestazioni di lavoro straordinario saranno richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore, fatti salvi i casi di assoluta improrogabile necessità determinata da cause di forza maggiore.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Dichiarazione a verbale.
Richiamandosi all'accordo interconfederale del 26 gennaio 1977, le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano le prestazioni lavorative eccedenti l'orario contrattuale e si impegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la piena osservanza delle norme suddette.
Dichiarazioni a verbale comuni agli artt. 28, 30, 31.
1) Le parti riconoscono che le disposizioni introdotte in materia sia di procedure per il ricorso al lavoro straordinario che di flessibilità dell'orario normale di lavoro sono state concordate al fine di migliorare il livello di competitività delle imprese, anche a sostegno dell'occupazione.
Le parti si danno inoltre atto che l'attuazione della flessibilità dell'orario normale di lavoro potrà favorire il contenimento, nei periodi di superamento dell'orario settimanale, del ricorso al lavoro straordinario o al decentramento anomalo per le fasi di lavorazione interessate.
2) Allo scopo di favorire una corretta applicazione della normativa inerente l'orario di lavoro (riduzione orario, flessibilità, straordinario) le parti convengono di verificarne l'attuazione in occasione dell'incontro previsto nel capitolo "Sistema di informazioni" del presente contratto.
Dichiarazione sul lavoro notturno.
Al fine di rispondere ad eventuali esigenze produttive e organizzative e per favorire l'occupazione femminile e la sua maggiore qualificazione professionale, le parti a livello aziendale si accorderanno per il superamento del divieto di lavoro notturno per quelle lavoratrici che ne dichiareranno singolarmente la disponibilità.
Tale disponibilità dovrà essere accertata nelle sedi istituzionali preposte.

Art. 32 (l'articolo riguardante la "Dichiarazione sul lavoro notturno"viene a far parte integrante del precedente art. 31).

Art. 35 - Lavoro a turni.
Il lavoro prestato dai lavoratori che si avvicendano a una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata, è considerato lavoro a turni.
Nel lavoro a turni deve essere consentito, a termine di legge, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo, che va computata ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale giornaliero, e il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
[…]
Per prestazioni di lavoro giornaliero fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo. La mezz'ora di riposo goduta non concorre al superamento delle sei ore di lavoro richieste. Ai soli fini del diritto alla maturazione della mezz'ore di riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze per permessi retribuiti.

Art. 36 - Lavori discontinui.
La durata dell'orario contrattuale di lavoro degli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia - di cui alla tabella annessa al RD 6 dicembre 1923, n. 2657 - non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.
Per í custodi e i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni a esso pertinenti, tale orario non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
[…]

Art. 37 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.
Il personale non ammesso a fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, dovrà usufruire del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 39 - Andamento attività produttiva.
Le Direzioni Aziendali comunicheranno al C.d.F. annualmente e/o semestralmente, in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
• supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e quantità delle ore necessarie;
• godimento delle ferie collettive e relative modalità;
• collocazione degli eventuali permessi collettivi per ex festività e per riduzione di orario.
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la Direzione e il C.d.F.
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure concordate con il presente contratto (permessi per riduzione di orario, modalità applicative della flessibilità, ex festività, ferie).
Per consentire di considerare adeguatamente le esigenze di fruizione individuale dei permessi retribuiti, tre giornate di permesso per ex festività o per riduzione di orario potranno essere richieste e godute individualmente in ciascun anno a fronte di particolari esigenze del lavoratore, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore e non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali per la specifica mansione del lavoratore richiedente.

Art. 40 - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni seguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione o la sospensione.

Art. 50 - Disabili e invalidi.
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e dei disabili, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne l'idonea collocazione nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra la Direzione aziendale e il C.d.F., saranno verificate le opportunità per attivi inserimenti, al fine di agevolarne la migliore integrazione, anche mediante la frequenza ai corsi di formazione o di riqualificazione professionale promossi o autorizzati dalla Regione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
[…]

Art. 52 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore saranno conservati il posto e l'anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall'apposito certificato definitivo rilasciato dall'Istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell'azienda.
[…]

Art. 53 - Tutela della maternità.
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 6, lett. c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 59 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori rappresentanti per la sicurezza.
1. - Premessa - Doveri delle aziende e dei lavoratori.

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori, così come previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito dello rispettive competenze e responsabilità, per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di igiene e sicurezza.
In particolare:
• Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela come previsto dall'art. 3 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626; in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
• Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati dal comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 relativamente all'osservanza delle disposizioni e istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai fini della protezione collettiva e individuale, e all'utilizzo corretto dei macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivi di sicurezza.
• L'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione individuali e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o da11a consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con i rappresentanti per la sicurezza, deve essere scrupolosamente osservata dai lavoratori interessati.
• Il lavoratore segnalerà, tempestivamente, al proprio capo diretto le anomalie che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature o nello stato di conservazione e condizioni di utilizzo di sostanze nocive e pericolose e ogni altro evento suscettibile di generare situazioni di pericolo.
• Nella valutazione del rischio si terrà conto della documentazione raccolta dalle aziende nel "Registro dei dati ambientali per unità con caratteristiche omogenee" e del "Registro dei dati biostatistici per unità con caratteristiche omogenee".

2 - Rappresentanti per la sicurezza.
In applicazione dell'art. 18 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 rappresentanti per la sicurezza;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti per la sicurezza;
e) unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti: 6 rappresentanti per la sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alla lett. a), limitatamente a quelle che occupano da 5 a 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni di rappresentante per la sicurezza vengono assunti dal delegato di impresa, di cui all'art. ex 14 del vigente contratto nazionale di lavoro, ove tale carica sindacale risulti attivata.
Nelle unità produttive di cui alle lett. b), c), d) ed e) i rappresentanti per la sicurezza sono individuati tra i soggetti eletti nella rappresentanza sindacale unitaria.

3 - Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alla lett. a), fatta eccezione per il caso di assunzione della carica da parte del delegato di impresa, il rappresentante per la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
L'elezione avviene nel corso dell'assemblea prevista dall'art. 14 del vigente CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggiore numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
La durata dell'incarico è di tre anni.
Nelle unità produttive di cui alle lett. b), c), d) ed e) i rappresentanti per la sicurezza vengono eletti in occasione dell'elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria con le modalità previste dal vigente CCNL.
All'atto della costituzione della RSU i candidati a rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU.
Nei casi in cui si è già costituita la RSU, per la designazione dei rappresentanti per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto i rappresentanti per la sicurezza sono designati dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, all'organismo paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sulla costituzione delle RSU.

4 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per la sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alla lett. a), al rappresentante per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a dodici ore annue per anno solare limitatamente alle unità che occupano fino a 5 dipendenti, nonché pari a 30 ore annue nelle rimanenti.
Nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nel caso in cui, in relazione ad avvenute o progettate modificazioni tali da variare significativamente le condizioni del rischio, qualora l'entità dei permessi risulti insufficiente, potrà essere anticipato l'utilizzo di ore di competenza dell'anno solare susseguente, fatti salvi i successivi conguagli.
Nelle unità produttive di cui alla lett. c), per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti per la sicurezza eletti o designati ai sensi de11a presente normativa, oltre i permessi già previsti per le RSU, utilizzano un monte ore specifico pari a 70 ore annue complessive.
Nelle unità produttive di cui alle lett. b), d) ed e), per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti per la sicurezza eletti o designati ai sensi della presente normativa, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
I permessi di cui ai commi precedenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza delle ore di permesso riconosciute al medesimo titolo.
In tutte le unità produttive di cui al paragrafo 2, per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, non vengono utilizzate le ore sopra specificate.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale.

5 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del d.lgs. n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

A - Accesso ai luoghi di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

B - Modalità di consultazione.
Laddove il d.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprio proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del d.lgs. n. 626/94, e comunque non oltre il 30 giugno 1996, nelle realtà in cui non sia stato ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS. aderenti alle Confederazioni firmatarie.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 6 del d.lgs. n. 626/94.

C - Informazioni e documentazione aziendale.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f) del comma 1 dell'art. 19 del citato d.lgs. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4, comma 3, della medesima disposizione di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute la notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure di prevenzione e protezione dei rischi, i rappresentanti per la sicurezza segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro e in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e deduzioni all'Organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, comma 1 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

6 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
• conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
• conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
• metodologie sulla valutazione del rischio;
• metodologie minime di comunicazione.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un'integrazione della formazione.
In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio di cui al vigente CCNL. Per tale utilizzo è escluso il requisito della durata del corso per un numero di ore doppio rispetto a quello prelevato dal monte ore per il diritto allo studio.

7 - Riunioni periodiche.
In applicazione all'art. 11 del d.lgs. 626/94, la riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

8 - Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio.
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, compreso quello dell'evento.
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione a un'assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, integrato dalle disposizioni del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'azienda.

9 - Lavoratori addetti ai videoterminali.
Si intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati dall'art. 51, comma 1, lett. c) del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto a un'interruzione della sua attività mediante pausa ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua attività per almeno 4 ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a lavoro a turni come previsto dal presente CCNL, l'effettivo godimento della mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.

10 - Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e all'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.

Art. 60 - Disciplina aziendale.
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dal rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dal superiori;
[…]

Art. 61 - Divieti.
Durante l'orario di lavoro, nell'interno della fabbrica, sono vietate le collette, le raccolte di firme, le vendite di biglietti, di oggetti e simili.
È proibito fumare nei reparti dello stabilimento e introdurre nella azienda bevande alcoliche senza permesso della Direzione.
[…]

Art. 62 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni, e in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L'azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.

Art. 65 - Multe e sospensioni.
La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alle lett. b) e c) dell'articolo precedente, al lavoratore che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale della azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell'andamento del lavoro;
e) arrechi offese ai compagni di lavoro;
f) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) sia trovato addormentato;
h) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro e alla sicurezza dell'azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
[…]

Art. 66 - Licenziamento per mancanze.
Ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604:
A) Il licenziamento, con preavviso, può essere inflitto al lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nell'art. 65, non sono così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
2) danneggiamento colposo al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;
3) esecuzione senza permesso di lavoro entro l'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego di materiale dell'azienda;
4) diverbio litigioso all'interno dello stabilimento;
5) abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia o controllo;
[…]
7) insubordinazione ai superiori;
8) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 65 quando siano stati comminati negli ultimi due anni provvedimenti disciplinari di cui all'art. 64.
B) Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità del preavviso, al lavoratore che provoca all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
3) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
4) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
5) diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno dello stabilimento;
6) fumare ove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
7) esecuzione senza permesso di lavori entro l'azienda per conto proprio o di terzi con impiego di materiale dell'azienda;
8) grave insubordinazione ai superiori.
[…]

Art. 72 - Disciplina dell'apprendistato.
È apprendista il lavoratore in età compresa fra i 14 e i 20 anni, che venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente a una delle categorie previste, con utilizzo dell'opera nell'azienda stessa.
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia deve lavorare ad economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio, ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[…]
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce all'assunzione e al diritto di adibire al lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l'orario di lavoro e per le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali della Parte Generale e della parte relativa alla qualifica per la quale il rapporto di apprendistato è instaurato.
[…]
La durata massima dell'apprendistato viene così fissata:
• per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nel secondo livello: mesi 12;
• per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nel terzo livello: mesi 24;
• per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nei li velli superiori: mesi 30.
[…]

Parte Operai
Art. 80 - Lavoro a cottimo.

1) Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche. Nel caso in cui la valutazione della prestazione richiesta all'operaio o a una squadra di operai sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro e sia richiesta all'operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, l'operaio o la squadra di operai dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.
[…]
4) L'azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimi e massimi), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, superato il necessario periodo sperimentale, l'azienda procederà alla comunicazione di cui al punto 4). Alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'organizzazione sindacale che rappresenta l'azienda e i sindacati provinciali dei lavoratori.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al comma 1 del punto 4), purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
6) Resta in facoltà dei sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
7) Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza all'inizio dei lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratti di cottimi collettivi o di squadra - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile del cottimo stesso.
[…]
14) I reclami riguardanti le applicazioni delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nei casi in cui il lavoratore ritenga soddisfacente l'esito potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione tramite il C.d.F.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile, comunque non oltre due settimane.
Nel caso di mancato accordo la controversia esaminata entro i quindici giorni successivi in sede sindacale tra le organizzazioni sindacali territoriali rispettive.

Parte Intermedi
Art. 83 - Clausola di rinvio.
Per quanto non contemplato nella presente regolazione si rinvia alla normativa degli impiegati, in quanto applicabile e senza pregiudizio dello stato giuridico degli appartenenti alla categoria.

Allegati
Allegato 5 Regolamento del lavoro a domicilio
1 - Definizione del lavoratore a domicilio.

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di quanto stabilito dall'art. 2094 c.c., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto a osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale, nel completamento dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui al comma precedente, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2 - Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi della opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3 - Libretto personale di controllo.
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1° gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

5 - Retribuzioni.
[…]
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione dì apposite commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento. Le associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee (prevalentemente tra le parti), entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare aziende e C.d.F. di aziende interessate al lavoro a domicilio per acquisire tutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l'altra, potrà chiedere alle organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra previsto.
Esperito senza successo anche questo tentativo, i C.d.F. di singole imprese potranno rivolgersi alla commissione al fine di concordare in quella sede tariffe di cottimo valevoli per l'azienda. Tale livello di contrattazione è esperibile solo laddove la materia non abbia già formato oggetto di accordi di livello territoriale o di zona.

7 - Sistema di informazioni.
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1 del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni d'orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno al C.d.F. e ai Sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere tempestivamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre al C.d.F. tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra il C.d.F. può chiedere alla Direzione aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame il C.d.F. potrà farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per l'Azienda interessata.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacali territoriali.

12 - Norme generali.
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
L'Azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a domicilio dell'applicazione delle norme di cui sopra.

Dichiarazione a verbale.
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle commissioni di cui all'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, oltre che al paragrafo e) dell'art. 5 del presente regolamento e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscono la costituzione delle citate Commissioni.

Protocolli
Protocollo n. 1 Contratto a termine 21 dicembre 1987

[…]
L'Azienda, a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o a più delle ipotesi concordate, procederà all'assunzione stessa, previa informazione alle rappresentanze sindacali aziendali relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa durata.

Protocollo n. 3 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sulla opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività.
A tal fine le parti medesime ritengono che a tutto il personale debba essere assicurato il rispetto della dignità delle persone sotto ogni aspetto, compreso quanto attiene alla condizione sessuale. Eventuali problemi che dovessero insorgere a tale riguardo saranno oggetto di esame tra le parti.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in argomento, le parti convengono di allegare al presente contratto la risoluzione del Consiglio della CEE del 29 maggio 1990.