Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, n. 479 - Regolamento di esecuzione dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, relativo alla periodicità delle visite mediche per i minori occupati in attività non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive.


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 27 settembre 1975


 

Preambolo
Il Presidente della Repubblica:


Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 9 e 10 della legge 7 ottobre 1967, n. 977;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanità, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le partecipazioni statali, per l'agricoltura e le foreste, per la grazia e giustizia;


Decreta:

Articolo 1

L'idoneità dei minori di età occupati in attività non industriali, comprese quelle agricole, anche in aziende a coltivazione diretta, che espongono all'azione delle sostanze indicate nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, deve essere accertata mediante viste mediche periodiche ad intervalli non superiori a quelli indicati nella tabella stessa, salva l'applicazione degli articoli 33, 34 e 35 del suddetto decreto nei casi da essi previsti.

Si applica il numero 55 della tabella di cui al comma precedente a tutte le lavorazioni che comportano l'apprestamento di cure agli animali o il contatto con essi, con i loro rifiuti o con ogni altra materia infetta o contaminata.

(primo comma modificato dall'art. unico, D.P.R. 15 aprile 1977, n. 367)

 

Articolo 2

I minori di età, nonostante eventuali precedenti visite mediche, devono essere sottoposti ad altra visita prima di ogni campagna stagionale relativa alle seguenti attività:

1) lavori in risaia;
2) diserbo dei canali;
3) lavori inerenti alla maturazione artificiale della frutta e degli ortaggi;
4) lavori comportanti la preparazione, la manipolazione e l'applicazione di pesticidi.

(Articolo modificato dall'art. unico, D.P.R. 15 aprile 1977, n. 367)