• Appalto e Contratto d'opera
  • Cantiere Temporaneo e Mobile 
  • Infortunio sul Lavoro
  • Responsabilità del titolare di un'impresa esecutrice dei lavori di costruzione di un fabbricato a cui viene mosso l'addebito di non aver dotato un punteggio di idonee e specifiche opere provvisionali atte ad eliminare il pericolo di caduta e segnatamente di parapetti regolamentari e di tavole fermapiede.
    Era infatti accaduto che un lavoratore dipendente della ditta R., che aveva ricevuto in subappalto i lavori di tamponamento del manufatto, mentre era intento ad operare sul ponteggio perdeva l'equilibrio e precipitava al suolo con conseguenze letali.

    Ricorre in Cassazione - Rigetto.

    La Corte afferma che: "La pronunzia impugnata evidenzia che la ditta R., presso cui la vittima prestava attività lavorativa e che aveva assunto il subappalto delle opere di tamponamento del manufatto, era una modesta organizzazione artigianale alle cui dipendenze non risultavano che due o tre operai e che non disponeva della pur minima attrezzatura;
    tanto che fu lo stesso imputato a rendere disponibile ogni struttura, compreso il ponteggio che venne materialmente posto in opera dal figlio. Il G., dunque, non poteva in alcun modo confidare che il titolare della ditta che aveva assunto il subappalto fosse in grado di dotare il ponteggio delle opere provvisionali necessarie mettendo in sicurezza i lavoratori addetti ad opere da eseguire collocandosi sul ponteggio medesimo. Egli aveva quindi l'obbligo di assicurarsi che il ponteggio da lui fornito ad una ditta di assoluta modesta idoneità tecnica fosse munito dei necessari presidi antinfortunistici. Tale condotta, secondo la Corte, evidenzia una colpa assai grave per la totale indifferenza dimostrata verso la sicurezza dell'ambiente di lavoro."

    Ancora:
    "il legislatore ha mostrato particolare consapevolezza dei rischi derivanti dall'azione congiunta di diverse organizzazioni e ne ha disciplinato la prevenzione, imponendo un penetrante reciproco obbligo di tutti i soggetti coinvolti di coordinarsi e di interagire con gli altri in modo attento e consapevole, in modo che risulti sempre garantita la sicurezza delle lavorazioni.
    In tale quadro normativo trova razionale giustificazione il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui, in caso di subappalto, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di sicurezza solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia sicchè non possa darsi alcuna ingerenza di un soggetto rispetto all'altro".

     

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    SEZIONE QUARTA PENALE

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
    Dott. RIZZO Aldo Sebastian - Presidente -
    Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
    Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -
    Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
    Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
    ha pronunciato la seguente:
    sentenza

    sul ricorso proposto da:
    1) G.P. N. IL (OMISSIS);
    avverso SENTENZA del 03/05/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
    visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
    udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
    Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

    FattoDiritto

     

    1. A seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Alessandria ha affermato la responsabilità di G.P. in ordine al reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
    La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Torino.
    L'imputazione attiene ad un infortunio sul lavoro.
    Secondo l'ipotesi accusatoria fatta propria dai giudici di merito, un lavoratore intento ad operare su un ponteggio per l'esecuzione del tamponamento esterno di un edificio in costruzione, perdeva l'equilibrio precipitando in terra con conseguenze letali.
    All'imputato, nella veste di proprietario del ponteggio e di titolare dell' impresa esecutrice dei lavori di costruzione del fabbricato, viene mosso l'addebito di non aver dotato lo stesso punteggio di idonee e specifiche opere provvisionali atte ad eliminare il pericolo di caduta e segnatamente di parapetti regolamentari e di tavole fermapiede. Il lavoratore deceduto era dipendente della ditta individuale R.che aveva ricevuto subappalto dei lavori di tamponamento del manufatto in questione.

    2. Ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore deducendo due motivi.

    2.1 Con il primo si lamenta che erroneamente è stata configurata la responsabilità dell'imprenditore appaltante, giacchè essa può essere ritenuta solo nei casi in cui si configuri una ingerenza nell'esecuzione dell'opera posta in essere in subappalto.
    Nel caso di specie la Corte d'appello ha tratto argomento esclusivamente dalla giovane età del titolare della ditta R. e dal fatto che l'azienda in questione aveva una modesta organizzazione ed annoverava alle proprie dipendenze sono due o tre operai; senza considerare che tali circostanze non esoneravano la ditta appaltatrice dal dovere di usare la normale diligenza nell'esecuzione di opere edili.

    2.2 Con il secondo motivo si deduce illogicità della motivazione per ciò che attiene alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
    La Corte d'appello ha negato il beneficio richiesto pur ammettendo che il danno è stato integralmente risarcito e che sono intercorsi sette anni tra l'unico precedente penale e la data della commissione del reato per cui si procede.
     
    3.11 ricorso è infondato.
     
    3.1 La pronunzia impugnata evidenzia che la ditta R., presso cui la vittima prestava attività lavorativa e che aveva assunto il subappalto delle opere di tamponamento del manufatto, era una modesta organizzazione artigianale alle cui dipendenze non risultavano che due o tre operai e che non disponeva della pur minima attrezzatura;
    tanto che fu lo stesso imputato a rendere disponibile ogni struttura, compreso il ponteggio che venne materialmente posto in opera dal figlio.
    Il G., dunque, non poteva in alcun modo confidare che il titolare della ditta che aveva assunto il subappalto fosse in grado di dotare il ponteggio delle opere provvisionali necessarie mettendo in sicurezza i lavoratori addetti ad opere da eseguire collocandosi sul ponteggio medesimo. Egli aveva quindi l'obbligo di assicurarsi che il ponteggio da lui fornito ad una ditta di assoluta modesta idoneità tecnica fosse munito dei necessari presidi antinfortunistici.
    Tale condotta, secondo la Corte, evidenzia una colpa assai grave per la totale indifferenza dimostrata verso la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
    Tale ricostruzione dei fatti, non contestabile nella presente sede di legittimità, fonda correttamente l'affermazione di responsabilità.
    Essa, infatti, confuta la tesi difensiva secondo cui l'attività svolta dalla ditta R. si svolgesse in una sfera di assoluta autonomia, tanto da giustificare l'esonero da responsabilità del titolare della ditta che aveva subappaltato alcune opere.
    A tale riguardo occorre rammentare che nel sistema normativo della sicurezza del lavoro vigente prima del testo unico sulla sicurezza introdotto con il D.Lgs. n. 81 del 2008, il D.Lgs. n. 626 del 1994 conteneva il nucleo centrale ed i principi guida della disciplina della sicurezza del lavoro.
    Tuttavia ad esso si affiancavano discipline di settore, che in parte derogavano o integravano quel nucleo del sistema.
    Una delle discipline di settore era costituita dal D.Lgs. n. 494 del 1996 relativo ai cantieri temporanei o mobili.
    Tale corpo normativo recava disposizioni riferite a figure tradizionali del sistema, come il datore di lavoro delle imprese esecutrici dell'opera (artt. 8, 9, 20), il dirigente ed il preposto (artt. 8 e 20).
    Accanto ad esse si poneva la figura del committente, posta al vertice dell'intreccio di soggetti cui era demandata la gestione della sicurezza del lavoro.
    In particolare il D.Lgs. n. 494 prestava speciale attenzione alle situazioni nelle quali si configura la presenza, nel medesimo cantiere, di più imprese. Esso prevedeva, in alcuni casi, la presenza già nella fase progettuale, di una figura denominata coordinatore per la progettazione. Analogamente, nella fase esecutiva, era prevista la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 3).
    Lo stesso Decreto dettagliatamente definiva, agli artt. 4 e 5, i compiti di tali figure, imponendo particolarmente, nella fase esecutiva, l'obbligo di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti; nonchè quello di organizzare la cooperazione e il coordinamento delle attività nonchè la reciproca informazione (art. 5).
    La particolare attenzione al tema della coordinamento dell'azione delle imprese operanti nel cantiere, al fine di fronteggiare i rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva, era altresì rimarcata nel successivo art. 12 che definiva in dettaglio le caratteristiche del piano di sicurezza e di coordinamento.
    Tale disciplina costituiva specificazione di quella generale contenuta nel D.Lgs. n. 626 del 1994 art. 7, che poneva l'obbligo di cooperazione e di coordinamento tra i datori di lavoro operanti in caso di contratto di appalto.
    In conclusione il legislatore ha mostrato particolare consapevolezza dei rischi derivanti dall'azione congiunta di diverse organizzazioni e ne ha disciplinato la prevenzione, imponendo un penetrante reciproco obbligo di tutti i soggetti coinvolti di coordinarsi e di interagire con gli altri in modo attento e consapevole, in modo che risulti sempre garantita la sicurezza delle lavorazioni.
    In tale quadro normativo trova razionale giustificazione il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui, in caso di subappalto, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di sicurezza solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia sicchè non possa darsi alcuna ingerenza di un soggetto rispetto all'altro (da ultimo Cass. 4^, 5 giugno 2008, Rv. 240314).
    Tale situazione di radicale separazione in effetti, isola, almeno tendenzialmente, le diverse attività e le connesse sfere di responsabilità dei soggetti che ad esse presiedono.
    Nel caso di specie tale radicale separazione con tutta evidenza non sussiste, giacchè l'imputato ha integrato l'attività del subappaltatore nel complessivo contesto del cantiere di edile giungendo sino ad installare il ponteggio che avrebbe dovuto essere utilizzato dallo stesso subappaltatore.
    In conseguenza, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, l'imputato non era per nulla esonerato dall'obbligo di predisporre un ponteggio conforme alla normativa vigente e di assicurare che esso fosse corrispondente alle esigenze imposte dall'attività che era in corso di esecuzione.
     
    3.2 Pure è infondato è il secondo motivo poichè la Corte d'appello, con apprezzamento immune da vizi logici e quindi non sindacabile nella presente sede di legittimità, rimarca la particolare gravità della condotta ed il negativo profilo di personalità che emerge dalla precedente condanna per reato analogo.
    Lo stacco temporale tra le condanne, da solo, non è in grado di vulnerare tale argomentata ponderazione.
    Il gravame deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

    PQM
     
    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
    Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2009.
    Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2009