Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 21 dicembre 1983
Parti: Cgia, Cna, Claai, Casa e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato
Fonte: CNEL
Sommario:
Accordo interconfederale 21 dicembre 1983 tra la
Federazione Cgil-Cisl-Uil e le Confederazioni delle Imprese Artigiane (Cgia-Cna-Claai-Casa).
Art. 1 - Entrata in vigore
Le clausole del presente accordo interconfederale sono tra loro inscindibili ed
entrano in vigore, salvo quanto previsto all'art. 6, a far data dal rinnovo dei
contratti collettivi dei settori artigiani (metalmeccanici, argentieri, orafi,
odontotecnici, tessili, abbigliamento, edili, legno, ceramica, ecc.) da portare
a compimento entro il 31 gennaio 1984.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 10 febbraio 1984 per verificare
l'applicabilità del presente accordo ai settori artigiani attualmente non
coperti da normativa contrattuale (grafico, tipografico, alimentari ecc.).
Art. 2 - Diritti Sindacali
Assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi
retribuiti per ogni dipendente.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali della impresa, ma può svolgersi
anche all'interno previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori.
Delegato d'impresa
Il Delegato d'impresa viene eletto nelle imprese artigiane con almeno 8
dipendenti compresi gli apprendisti per garantire miglior collegamento tra i
datori di lavoro e i dipendenti dell'impresa stessa.
Il delegato d'impresa viene eletto da e tra tutti i dipendenti dell'impresa
artigiana in una assemblea che potrà tenersi nei locali dell'azienda stessa
previo accordo con il datore di lavoro, per la cui attuazione verrà riconosciuto
un permesso retribuito di una ora da usufruire collettivamente in una unica
soluzione.
Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a due ore
lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annuo) ed in sede di
contratto nazionale le Confederazioni potranno decidere l'utilizzazione diretta
delle somme accantonate da parte del delegato di impresa per una migliore tutela
degli interessi dei lavoratori dipendenti dell'azienda stessa e per un miglior
collegamento con il datore di lavoro ovvero, l'utilizzazione a fini mutualistici
attraverso gli Enti bilaterali.
Le modalità di scelta tra i due sistemi per le singole realtà territoriali sono
fissate in sede nazionale con la partecipazione delle rappresentanze sindacali
territoriali.
Nota a verbale
La Confartigianato (Cgia) dichiara e le OO.SS. dei lavoratori ne prendono atto,
di esercitare la facoltà di opzione prevista per l'utilizzazione delle somme
accantonate indicando l'erogazione in forma mutualistica tramite l'Ente
bilaterale o in sua assenza tranne le organizzazioni territoriali delle parti
stipulanti.
Art. 3 - Licenziamenti
individuali
Si prevedono due fasi di verifica:
1° livello in sede sindacale.
2° livello in altra sede.
Viene istituita una commissione composta da un rappresentante di ciascuna delle
associazioni sindacali di appartenenza, con l'assistenza del Direttore
dell'Ufficio Provinciale del Lavoro competente per territorio, o di persona da
questi designata.
All'avvenuta conciliazione si può dare efficacia esecutiva ai sensi dell'art.
411 c.p.c.
Tali procedure non si applicano in caso di licenziamento di apprendisti con meno
di 1 anno di anzianità, di operai con meno di tre mesi di anzianità, di
contratto a termine, e si applicano nelle aziende che abbiano almeno 8
dipendenti compresi gli apprendisti.
In sede conciliativa potrà essere proposta una indennità complementare ai soli
fini del TFR non inferiore a 70 ore e non superiore a 180 ore di retribuzione
contrattuale.
Per le modalità di esercizio del tentativo di conciliazione, i termini e gli
altri aspetti tecnici vengono definiti in sede sindacale.
Art. 4 - Enti bilaterali
Le parti si danno atto del comune interesse per la costituzione ed il più ampio
sviluppo degli enti bilaterali al livello territoriale, privilegiando il livello
provinciale.
Agli enti bilaterali potranno aderire volontariamente le imprese artigiane ad
esclusione di quelle edili.
Entro sei mesi dalla firma del presente accordo, le Organizzazioni firmatarie
promuoveranno incontri, a livello delle rispettive rappresentanze territoriali,
per esaminare la possibilità di costituire l'ente bilaterale verificandone le
modalità di realizzazione.
Le parti firmatarie si impegnano politicamente, ciascuno nel rispetto della
propria autonomia organizzativa, alla più efficace azione di sostegno e di
promozione degli enti bilaterali a livello territoriale. Detti enti, una volta
che ne sia verificata la fattibilità, anche in termini economici, saranno a
gestione mista ed a composizione paritetica degli organi.
La contribuzione sarà a carico dei datori di lavoro e, in misura più limitata,
dei lavoratori.
Resta salva l'autonomia delle strutture costituite su base non bilaterale.
Gli enti bilaterali potranno:
- intervenire con criteri di mutualizzazione per l'erogazione delle principali
prestazioni integrative contrattualmente dovute ai lavoratori (malattia,
maternità, infortunio, etc.);
- impostare e gestire corsi di formazione professionale e manageriale d'intesa
con gli enti locali competenti.
In caso di crisi strutturali di settore e/o di aree territoriali, o di calamità
naturali dalle quali possano conseguire riduzioni di orario di lavoro, le
Organizzazioni firmatarie si impegnano a promuovere ai livelli territoriali
interessati incontri tra le parti per la ricerca di possibili soluzioni, da
confrontare eventualmente con le istituzioni pubbliche ed enti interessati per
un loro coinvolgimento.
Le Organizzazioni firmatarie procederanno annualmente, su richiesta di una delle
parti, ad un esame dello sviluppo degli enti bilaterali nelle diverse realtà
territoriali.
Dichiarazione congiunta:
In considerazione del fatto che attualmente in alcuni enti bilaterali vengono
assoggettate a contribuzione sia la quota di mutualizzazione versata
dall'imprenditore all'ente, sia l'erogazione dovuta dall'ente al lavoratore, le
parti firmatarie sottolineano la necessità che il Ministero del Lavoro provveda
ad eliminare tale distorsione, ritenendo che la contribuzione debba avvenire
solo al momento dell'erogazione della prestazione al lavoratore.
Art. 5 - Apprendistato
A seconda del contenuto professionale si distinguono tre gruppi:
1° Gruppo: lavorazioni ad alto contenuto professionale e mestieri artistici.
Durata: fino ad un massimo di 5 anni per gli apprendisti di età inferiore ai 18
anni e di 4 anni per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni.
2° Gruppo: medio contenuto professionale.
Durata: fino ad un massimo di 3 anni e 4 mesi per gli apprendisti di età
inferiore ai 18 anni e di 2 anni e 6 mesi per gli apprendisti di età superiore
ai 18 anni.
3° Gruppo: basso contenuto professionale.
Durata: fino ad un massimo di 18 mesi per gli apprendisti di età inferiore ai 18
anni e di 12 mesi per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni.
Appartenenza ai vari gruppi
L'appartenenza ai gruppi 1° 2° e 3° sarà definita nei contratti collettivi di
categoria.
Salvo diversa determinazione in detta sede, è stabilito un periodo iniziale di
apprendistato determinato come segue:
Apprendisti di età superiore ai 18 anni:
18 mesi per il 1° gruppo
12 mesi per il 2° gruppo
6 mesi per il 3° gruppo
Apprendisti di età inferiore ai 18 anni:
24 mesi per il 1° gruppo
12 mesi per il 2° gruppo
6 mesi per il 3° gruppo
Retribuzione
La retribuzione globale degli apprendisti di età inferiore ai 18 anni non potrà
essere inferiore nel periodo iniziale al 58%, né superiore nel periodo finale
all'85% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali,
prevista dai contratti collettivi di lavoro per l'operaio qualificato.
La retribuzione globale degli apprendisti di età superiore ai 18 anni non potrà
essere inferiore, nel periodo iniziale, al 62% né superiore nel periodo finale
all'85% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali,
prevista dai contratti collettivi di lavoro per l'operaio qualificato.
La progressione economica, salvo diversa determinazione in sede di contratti di
categoria, è fissata per i periodi, successivi a quello iniziale con cadenza
semestrale.
Formazione professionale
Le ore destinate all'insegnamento complementare degli apprendisti in base alla
legge 19.1.1955 n. 25 sono determinate come segue:
1° gruppo 6 ore settimanali fino ad un massimo di 150 ore annuali.
2° gruppo 4 ore settimanali fino ad un massimo di 120 ore annuali.
3° gruppo 2 ore settimanali fino ad un massimo di 80 ore annuali.
Art. 6 - Norma transitoria
A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo interconfederale e
per 12 mesi successivi (fino al 20.12.84) gli imprenditori artigiani che
risolvono il rapporto di lavoro nei confronti degli apprendisti nel corso del
primo anno di anzianità, non potranno procedere a nuove assunzioni di
apprendisti nell'arco del periodo suddetto.
Fino a 12 mesi dalla decorrenza dell'accordo l'imprenditore artigiano che
proceda a risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di apprendisti nel
corso del loro primo anno di anzianità dopo aver effettuato assunzioni di
apprendisti secondo il nuovo regime, dovrà versare una somma pari al 40% della
differenza definitiva dei due regimi per ogni mese che intercorre fra la data
del licenziamento e quella della fine del periodo transitorio.
Tale somma sarà versata al CUAF salvo diversa definizione in sede contrattuale.
Art. 7 - Apprendisti
attualmente in forza
Restano fermi i trattamenti di miglior favore per gli apprendisti in forza alla
data di entrata in vigore del presente accordo.
Art. 8
- Contributi sindacali: modalità per la riscossione
Le modalità per la riscossione dei contributi sindacali degli iscritti e delle
quote volontarie di contribuzione per i servizi contrattuali sono definite nei
contratti collettivi nazionali.
Le parti si incontreranno dopo la firma del presente accordo al fine di
pervenire all'elaborazione di uno schema di regolamentazione da sottoporre a
titolo indicativo ai diversi tavoli di categoria allo scopo di assicurare il
massimo possibile di omogeneità nella riscossione.
Art. 9 - Corretta applicazione dell'accordo impegno ad intervenire
Le Organizzazioni Sindacali Imprenditoriali assumono l'impegno di intervenire
presso i rispettivi associati nel caso in cui si verificasse un applicazione
distorta del presente contratto ai danni degli apprendisti attualmente in forza.
Comunicato stampa
Il Ministro del Lavoro, Gianni De Michelis, ha espresso la propria soddisfazione
per la positiva conclusione della vertenza per il rinnovo del contratto degli
artigiani. Dopo un lungo e serrato confronto si chiude una trattativa che
riguarda 700 mila lavoratori del settore.
Il Ministro ha preso atto dell'alto senso di responsabilità di tutte le
organizzazioni artigiane e dei sindacati che renderanno così meno problematiche
il confronto nell'ambito delle trattative sull'accordo del 22 gennaio.
Si deve peraltro tener presente che il «lodo» siglato ieri non ha assolutamente
modificato le attuali norme dello Statuto dei lavoratori in tema di relazioni
sindacali.
(Diramato il 22. 12. 1983).