Tipologia: Accordo Interconfederale
Data firma: 27 febbraio 1987
Parti: Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato
Fonte: CNEL
Sommario:
Accordo Interconfederale 27 febbraio 1987
Premessa
Nell'intento di sviluppare nuove e più avanzate relazioni sindacali, tra le
Organizzazioni artigiane, Confartigianato, Cna, Casa, Claai e le Organizzazioni
dei sindacati dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil si concorda quanto stabilito nei
punti specifici del presente protocollo dintesa.
Le parti, ferma restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza,
ritengono valido il confronto svolto, che consentirà ulteriori sviluppi di
relazioni tra le parti. Scopo di tali relazioni dovrà essere il consolidamento e
il rafforzamento dell'autonomia contrattuale, lo sviluppo del comparto artigiano
necessario per creare reali condizioni di crescita delle imprese e nuove
occasioni di occupazione, particolarmente giovanile.
Nuove e adeguate relazioni sindacali vanno rapportate al riconoscimento comune
della funzione positiva svolta dal comparto artigiano nell'economia del Paese e
nello sviluppo delle possibilità di occupazione, e implicano il riconoscimento
reciproco che i ruoli svolti dalle confederazioni artigiane e dalle
confederazioni sindacali sono essenziali in tale processo di crescita.
Le parti convengono che il comune interesse, sul merito delle questioni trattate
nel presente accordo, deve consentire un prosieguo di confronto sia sui problemi
specifici della contrattazione collettiva, sia sul problemi dell'economia e
dello sviluppo nonché sulle questioni sociali nell'interesse delle parti
rappresentate e dell'intero Paese.
Previdenza
Le parti, pur nell'autonomia delle rispettive iniziative e nella diversità
dell'impostazione, concordano sulla necessità di riorganizzare urgentemente il
sistema pensionistico.
Tale riorganizzazione dovrà fondarsi sul seguenti criteri:
a) la separazione fra previdenza e assistenza; la prima con un sistema di
finanziamento di tipo contributivo da parte dei lavoratori che abbiano maturato
il diritto alle prestazioni previste; la seconda, destinata a particolari
categorie di bisogno, finanziata dall'intera collettività attraverso il sistema
fiscale;
b) il principio dell'equilibrio di bilancio nella gestione previdenziale;
c) il progressivo ripianamento dei deficit accumulati dalle gestioni con
l'assunzione a carico dello Stato dei relativi interessi;
d) la definizione di oneri contributivi identici a parità di prestazioni
previdenziali;
e) la costituzione di Fondi integrativi volontari a latere della assicurazione
obbligatoria.
Le parti concordano sulla necessità di arrivare sulla base di questa
impostazione a una rapida conclusione del processo di riforma pensionistica,
tenendo presenti le proposte presentate in maniera autonoma dalle OO.SS. dei
lavoratori e degli artigiani. In questo quadro la specifica situazione che si è
venuta a determinare nella gestione artigiana ormai attiva per più di 1.000
miliardi conferma ancor più la particolare urgenza della riforma.
In questo contesto assumono interesse le proposte e gli obiettivi contenuti
nella piattaforma di riforma e riordino del sistema pensionistico presentata al
governo da Cgil, Cisl, Uil e le indicazioni delle confederazioni artigiane tese
alla trasformazione della pensione contributiva in retributiva, alla
determinazione dei contributi assicurativi in misura percentuale del reddito
d'impresa, alla previsione di minimi di versamento previsto per legge e tetto
massimo entro i limiti previsti per il FPLD, alla parificazione definitiva del
trattamento minimo di pensione con quello in vigore dall'assicurazione generale
obbligatoria; alla definizione dell'età pensionabile rapportata a quella delle
altre gestioni, alla costituzione di un Comitato esecutivo con gli stessi poteri
di quello del FPLD.
Assistenza sanitaria
Le parti convengono sull'obiettivo di migliorare le prestazioni assistenziali
del SSN e renderne più efficiente il suo funzionamento, al fine di corrispondere
alle esigenze dei cittadini tutti.
Le parti si esprimono favorevolmente per la fiscalizzazione del costo del SSN e
ciò contestualmente al riequilibrio nella contribuzione fiscale anche tra lavoro
dipendente e lavoro autonomo.
Politica fiscale
Le parti riconoscono che la diversità dei rispettivi ruoli nonché il formarsi e
il consolidarsi di elaborazioni differenti in materia di politica fiscale non
consentono, nel negoziato attuale, la definizione di proposte convergenti
relative a talune finalità e al riordino della legislazione fiscale vigente.
Le parti tuttavia concordano nell'individuare nella politica fiscale dello Stato
uno degli strumenti fondamentali per determinare positivamente la politica
economica e, in questa, elementi di promozione, qualificazione e sviluppo
dell'apparato produttivo del Paese e dell'artigianato in particolare.
Riconoscono altresì nel principio irrinunciabile della lotta all'evasione
fiscale e nell'obiettivo di perseguire più meditati ed ampi livelli di equità i
presupposti per il miglioramento della politica e della normativa fiscale.
Tali finalità debbono essere perseguite dallo Stato con il riconoscimento della
pari dignità a tutte le parti sociali interessate.
In considerazione di tutto ciò, e riaffermando la comune volontà di favorire,
consolidare ed estendere corrette relazioni sindacali nell'artigianato, le parti
riconoscono l'opportunità politica di continuare a sviluppare l'approfondimento
delle rispettive posizioni in materia di fisco, rifiutando atteggiamenti di
merito propri dell'iniziativa di Torino e di quella prevista a Genova, rispetto
ai quali le parti decisamente si dissociano.
Fondo per l'artigianato
Le parti concordano sull'opportunità che si concluda rapidamente l'iter
parlamentare per l'istituzione del Fondo nazionale per l'artigianato, in
attuazione della legge n. 443/85.
Tali risorse sintendono come aggiuntive rispetto alle risorse destinate dalle
Regioni a sostegno delle imprese. Per il loro impiego si ritengono prioritari
gli scopi di favorire la diffusione delle innovazioni tecnologiche, a partire da
quelle appropriate; le innovazioni per la produzione; lo sviluppo qualitativo e
quantitativo dell'occupazione nell'artigianato; la qualificazione e il sostegno
per il mercato interno e l'esportazione; la creazione di insediamenti attraverso
aree attrezzate; la tutela dell'ambiente.
Per una sua migliore utilizzazione e finalizzazione il Fondo dovrà essere
riservato al comparto artigiano e nella prossima legge finanziaria dovrebbe
esserne congruamente aggiornata la dotazione.
Si ritiene che, nell'ambito della più generale programmazione nazionale e
regionale, la destinazione prevalente del Fondo debba essere quella dintegrare
e potenziare gli stanziamenti regionali sulla base di progetti specifici,
riservando una quota significativa alle aree del Mezzogiorno.
Le parti convengono che per l'utilizzo del Fondo vanno individuati criteri
selettivi e promozionali da parte di organismi e istituzioni quali, per le loro
competenze, i Ministeri interessati e il Consiglio nazionale dell'artigianato.
Le parti concordano che l'accesso al Fondo da parte delle imprese è subordinato
al rispetto delle leggi e dei CCNL.
Artigiancassa
Le parti, riaffermando il ruolo rilevante di Artigiancassa ai fini della
qualificazione e dello sviluppo dell'Artigianato, nonché l'esigenza di
svilupparne ulteriormente le risorse operative e professionali, individuano le
seguenti priorità attinenti il rinnovamento delle funzioni e del meccanismo
dell'Istituto.
1. completamento della regionalizzazione dell'Istituto per adeguarlo ai compiti
assegnati dalla legge n. 443 alle Regioni;
2. prevedere ulteriori meccanismi dintegrazione del credito a medio termine
(revisione del plafond massimo che oggi è di 120 milioni più 60 dintegrazione
regionale);
3. prevedere, oltre alla gestione del prevalente finanziamento pubblico
collegato ai fini istituzionali, la possibilità di ricorrere al mercato;
4. possibilità dintervento in nuovi settori (esempio factoring);
5.coordinamento con altri strumenti dintervento;
6. migliore rapporto tra momento di erogazione e momento istruttorio (effettuato
dalle banche);
7. criteri che rendano più trasparente il rispetto delle norme fiscali,
previdenziali, assicurative e contrattuali da parte delle imprese artigiane
beneficiarie.
Contratti di formazione e
lavoro (CFL)
1. Le parti riconoscono l'opportunità nel comparto artigiano di utilizzare i CFL
in maniera coordinata con la disciplina dell'apprendistato prevista nelle norme
legislative e contrattuali. m
1.1 Nelle imprese artigiane il ricorso ad assunzioni tramite CFL va orientato a
qualifiche medio alte. Per la fascia detà compresa tra i 15 e 20 anni va
utilizzato normalmente lo strumento dell'apprendistato.
1.2 Un ricorso diverso da quanto previsto al precedente punto può essere
effettuato in sede regionale o territoriale sulla base delle condizioni locali.
1.3 Il ricorso a CFL è escluso per i giovani che abbiano avuto già un rapporto
di apprendistato, di almeno 1 anno, nell'ambito dello stesso profilo
professionale.
1.4 Il numero dei giovani assunti con CFL non potrà essere superiore al numero
dei lavoratori non apprendisti più titolare e coadiuvanti.
2. Le parti convengono che l'assunzione dei giovani con CFL è cosa diversa da
quella effettuata attraverso altri strumenti normativi esistenti quali il
contratto a termine o il lavoro stagionale.
3. Le parti concordano di valorizzare appieno le potenzialità dell'impresa
artigiana nei confronti di settori di occupazione svantaggiata.
3.1 Pertanto simpegnano a favorire il reimpiego dei giovani in CIG anche
attraverso lo strumento dei CFL.
3.2 Nello stesso ambito affermano l'impegno a promuovere l'inserimento
lavorativo degli invalidi e dei portatori di handicap.
4. Le parti concordano sulle potenzialità dell'impresa artigiana nel recupero e
nella riabilitazione dei giovani tossicodipendenti.
4.1 Pertanto simpegnano a verificare in sede territoriale l'inserimento
lavorativo e la qualificazione professionale di giovani ex tossicodipendenti
attraverso CFL stipulati da imprese artigiane.
4.2 Nella stessa direzione in sede territoriale sarà verificata dalle parti la
partecipazione delle imprese artigiane attraverso i CFL e programmi di
riabilitazione di tossicodipendenti, concordati preventivamente con le
istituzioni pubbliche e le comunità terapeutiche specializzate.
5. Le parti convengono sul ruolo dell'artigianato nella promozione e sviluppo
dell'occupazione femminile in termini dimprenditoria, coadiuvanza, lavoro
dipendente.
5.1 In questo ambito le imprese artigiane nella stipula dei CFL si atterranno
alle normative relative alla parità.
5.2 In sede territoriale sarà verificata la possibilità di partecipazione delle
imprese artigiane a programmi di azioni positive anche utilizzando i CFL.
6. Saranno costituite a livello provinciale e/o territoriale, le Commissioni
bilaterali tra Confederazioni artigiane e OO.SS. firmatarie del presente
accordo.
6.1 Laddove non è possibile in sede provinciale e/o territoriale, le Commissioni
bilaterali saranno costituite a livello regionale.
6.2 Spetta alle Commissioni bilaterali il rilascio della dichiarazione di
conformità dei progetti presentati dalle imprese artigiane secondo quanto
previsto al punto 8 e seguenti alle norme previste dal presente accordo e
dall'art. 3 ex lege n. 863/84, sulla base di criteri di omogeneità individuati
dalle Commissioni stesse.
6.3 Alle Commissioni bilaterali le parti, in sede regionale, provinciale e/o
territoriali, potranno assegnare ulteriori compiti connessi alla promozione e
sostegno dei CFL.
6.4 La Commissione bilaterale trasmetterà ogni 3/6 mesi alla CRI una scheda
riepilogativa dell'attività svolta.
7. La dichiarazione di conformità sarà ritenuta valida qualora venga
sottoscritta dai rappresentanti delle 3 OO.SS. firmatarie o da un unico
rappresentante appositamente delegato dalle stesse.
7.1 La dichiarazione di conformità sintende decaduta qualora non abbia luogo la
relativa assunzione mediante CFL entro 90 giorni dalla data di arrivo del parere
di conformità all'impresa artigiana.
7.2 La dichiarazione di conformità dovrà essere attestata da un verbale secondo
lo schema allegato (facsimile A).
7.3 Altre procedure di dichiarazione di conformità possono essere definite dalle
parti firmatarie a livello regionale (e/o territoriale).
8. Il progetto delle imprese artigiane dovrà contenere: la qualifica e
l'inquadramento dingresso, la durata del CFL, la qualifica e inquadramento al
termine del contratto, indicazione della formazione teorica e pratica
necessaria, eventuale struttura formativa interessata, i contenuti dell'attività
formativa teorica, prospettive occupazionali alla fine del CFL. La durata del
periodo di prova è quella prevista dai contratti collettivi applicati.
8.1 La durata dei CFL sarà strettamente correlata al tipo di professionalità da
conseguire e sarà non inferiore a 6 mesi e non superiore ai 24 mesi.
8.2 Nella definizione del progetto di CFL le imprese artigiane si atterranno al
modello concordato, allegato.
8.3 Copia del progetto sarà consegnato ai rappresentanti sindacali almeno 1
settimana prima della riunione della Commissione bilaterale.
8.4 Nel caso in cui il progetto non sia dichiarato conforme, esso sarà
ritrasmesso all'azienda tramite la propria associazione.
8.5 Copia del progetto di CFL, dichiarato conforme, sarà consegnata dall'impresa
artigiana ai lavoratori interessati.
8.6 Le parti firmatarie del presente accordo sincontreranno a livello
territoriale ogni 3 mesi per verificare l'andamento formativo e le prospettive
occupazionali dei giovani assunti con CFL in scadenza.
9. I progetti dovranno indicare il percorso formativo, definire i relativi
intrecci tra parte teorica e apprendimento pratico, in riferimento al settore di
attività in cui opera l'impresa artigiana, secondo lo schema del progetto
formativo allegato (facsimile B).
9.1 La formazione teorica non può essere inferiore a 80 ore all'anno.
9.2 Per la formazione teorica le parti si attiveranno per chiedere alla Regione
e agli Enti delegati di predisporre gli interventi formativi necessari.
9.3 Le Confederazioni artigiane simpegnano a raccogliere a livello territoriale
le domande per i profili omogenei da trasmettere alla Regione e agli Enti
delegati ai fini del precedente punto.
9.4 Le parti, nel caso di formazione teorica extraziendale, concorderanno sui
percorsi formativi da realizzarsi a cura di Enti professionali, individuati
congiuntamente. Là dove siano costituiti gli Enti bilaterali potrà essere questa
la sede di definizione di quanto sopra.
10. Le imprese artigiane che vorranno avvalersi del presente accordo per
effettuare assunzioni con CFL si atterranno alle seguenti procedure.
10.1 Presenteranno richiesta alla propria Organizzazione artigiana territoriale
secondo il facsimile C.
10.2 Allegheranno alla richiesta il progetto di CFL comprensivo del progetto
formativo (facsimile B).
10.3 Ottenuta la dichiarazione di conformità, la allegheranno alla richiesta di
nulla osta agli Uffici di collocamento, senza necessità di approvazione
preventiva da parte delle CRI.
10.4 Comunicheranno all'Ispettorato del lavoro competente l'avvenuta assunzione,
depositando copia del CFL (facsimile D).
10.5 Consegneranno al giovane assunto copia del CFL.
10.6 Attesteranno, in tempo utile e comunque prima della conclusione del CFL
agli Uffici di collocamento territoriali l'attività svolta e i risultati
formativi conseguiti, compreso il livello di qualifica raggiunto dal giovane.
11. Va riconosciuta la qualifica conseguita con il CFL al lavoratore che venga
confermato presso la medesima azienda, o assunto entro 1 anno dalla stessa o da
altra impresa artigiana, per le medesime mansioni svolte durante il CFL.
12. Nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle parti dall'art. 3, comma
3, legge n. 863/84, le parti firmatarie ritengono superata la necessità
dell'approvazione preventiva delle CRI, qualora i progetti siano presentati da
imprese artigiane aderenti alle confederazioni stipulanti il presente accordo e
siano dichiarati conformi.
Ai fini della dichiarazione di conformità valgono i Contratti collettivi di
lavoro nazionali, regionali o provinciali di settore del comparto artigiano e,
per i settori non ancora coperti dai suddetti contratti collettivi, vale il
contratto collettivo applicato nell'azienda.
12.1 Copia del presente accordo verrà depositata, a cura delle parti, presso il
Ministero del lavoro, gli Uffici regionali e provinciali, ai fini del rilascio
immediato alle aziende associate alle Confederazioni artigiane stipulanti, del
nulla osta da parte degli Uffici di collocamento territorialmente competenti,
per le assunzioni nominative in attuazione del disposto dell'art. 3, comma 3,
legge n. 863/84.
12.2 Le strutture regionali e territoriali delle parti firmatarie
sincontreranno almeno ogni 6 mesi per verificare l'utilizzo dei CFL e
dell'impiego dei giovani.
12.3 Ai giovani assunti con CFL, all'atto della stipula del contratto le OO.SS.
consegneranno: contratto applicato legge n. 863, copia accordo nazionale sul CFL.
Le imprese artigiane con la retribuzione del 2° mese dall'assunzione,
inseriranno la delega sindacale nella busta paga.
13. Le parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e
lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali e dei contratti collettivi
di lavoro vigenti per i settori di appartenenza delle singole aziende.
14. Le disposizioni dei CCNL si applicano ai CFL, salvo quanto esplicitamente
previsto nella presente regolamentazione.
15. Il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro viene disciplinato
come segue.
In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio
non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo complessivo di 120 giorni di calendario nell'arco
dell'intera durata del rapporto di formazione e lavoro.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario
nell'arco dell'intera durata del rapporto nei seguenti casi:
a) unica malattia di durata non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il
periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione della
malattia stessa;
b) pluralità di malattie per una durata complessiva non superiore a 120 giorni
con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti
dalla cessazione dell'ultima di tali malattie e di cui la ricaduta costituisce
continuazione.
I periodi di conservazione del posto previsti come sopra sintendono riferiti a
CFL di 24 mesi e vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi
durata inferiore a 24 mesi.
16. Lazienda garantirà a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualifica
di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto
un trattamento economico pari al:
a) 60% della retribuzione dal 4° al 20° giorno;
b) 75% della retribuzione dal 21° giorno in poi.
Il trattamento di cui sopra è assorbito fino a concorrenza delle prestazioni
economiche di malattia corrisposte dagli istituti assicurativi ai lavoratori che
vi abbiano diritto durante il periodo di conservazione del posto di cui al
precedente punto.
Per quanto riguarda i primi 3 giorni di malattia (carenza) vengono fatte salve
le norme previste dai CCNL.
17. Sarà operata la sospensione e il relativo prolungamento del CFL per il
corrispondente periodo di malattia di lunga durata, ferma restando la non
obbligatorietà della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla
scadenza della proroga.
18. Con riferimento alla disciplina in caso di malattia e infortunio non sul
lavoro, di cui sopra, vengono fatte salve le condizioni di miglior favore in
atto.
19. Le parti sincontreranno a livello nazionale per verificare l'andamento dei
CFL stipulati a norma del presente accordo, 1 mese prima della scadenza dello
stesso.
20. Il presente accordo ha validità 1 anno e sintenderà rinnovato di anno in
anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti almeno 3 mesi prima
della scadenza.
Nota a verbale
Al fine di valorizzare il ruolo negoziale delle rispettive strutture regionali,
anche in relazione alla funzione che il presente accordo riconosce alla
negoziazione territoriale, le parti simpegnano a rispettare la scadenza
naturale degli accordi raggiunti sul territorio in merito ai CFL.
Inoltre le parti, individuando congiuntamente nel livello regionale la sede più
idonea a cogliere le specificità locali del mercato del lavoro, le
caratteristiche di sviluppo dell'insieme delle imprese artigiane, e le
condizioni reali dincremento occupazionale, concordano nel sollecitare le
rispettive strutture affinché nei negoziati per la gestione del presente accordo
vengano colti tutti gli spazi in esso previsti per meglio aderire alle concrete
condizioni presenti nei vari territori regionali.
Le parti simpegnano infine ad intervenire per risolvere congiuntamente gli
eventuali problemi che si verificassero nella gestione territoriale del presente
accordo, anche allo scopo di favorire una positiva evoluzione delle relazioni
sindacali attualmente in essere.
Facsimile A
VERBALE DI APPROVAZIONE PROGETTO DI
FORMAZIONE LAVORO(art. 3, comma 3, legge 19.12.84 n. 863) PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE
........................................................................................................................................ |
SCHEMA DEL PROGETTO FORMATIVO |
ALLASSOCIAZIONE/UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI ...................(1) |
|
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO |
1. La ditta, sulla base dell'allegata
dichiarazione di conformità rilasciata dalla Commissione bilaterale
di........................................................................................
in data....................................assume il Sig..............................................................
con contratto di formazione e lavoro della durata
di.............................................per il conseguimento
della qualifica di
........................................................................... |
Qualificazione e assorbimento di lavoratori in eccedenza (CIG e mobilità) presso
imprese artigiane
1. Le parti valutano positivamente il ruolo del comparto artigiano nella
promozione di nuova occupazione sia di lavoro dipendente che autonomo;
riconoscono le potenzialità formative delle imprese artigiane per vari profili
lavorativi;
sollecitano la necessità di riforma della CIGS e la definizione della disciplina
della mobilità, anche al fine di contrastare abusivismo professionale e lavoro
sommerso;
ritengono indispensabile offrire concrete prospettive di riqualificazione e
ricollocazione delle eccedenze strutturali derivanti dalle trasformazioni
produttive in corso.
2. Per le imprese artigiane che assumono lavoratori in mobilità ai fini del
presente accordo va previsto lo sgravio contributivo pari a quello concesso per
gli apprendisti dalla legge n. 25, 19.1.55 e successive modifiche per (24) mesi.
3. Concordano di sostenere l'impegno delle imprese artigiane ad assumere a tempo
indeterminato lavoratori in mobilità o a promuovere il lavoro autonomo non
appena definita la relativa disciplina legislativa in materia di Cassa
integrazione e mobilità.
3.1 Le assunzioni saranno tese alla specializzazione e riqualificazione
professionale ai fini del rapporto dipendente o alla promozione di lavoro
autonomo.
3.2 Per l'assunzione di lavoratori in mobilità ai fini precedenti va previsto
l'utilizzo di quote dindennità di mobilità per un periodo massimo coincidente
con la durata del regime di mobilità così come definito nella legislazione;
comunque la durata sarà proporzionale alle esigenze formative teoriche e
pratiche.
3.3 Lincentivo precedente sarà erogato in base a uno specifico progetto di
specializzazione, riqualificazione e formazione lavoro concordato tra le parti
firmatarie di tale intesa.
Le parti ritengono opportuna l'adozione di procedure di approvazione di tali
progetti analoghe a quelle previste dalla legislazione in materia di CFL.
3.4 Il progetto formativo dovrà indicare: la durata del periodo, la qualifica e
l'inquadramento, l'indicazione della formazione teorica e pratica necessaria, i
contenuti dell'attività formativa teorica.
Ovunque esistano, ai fini formativi va previsto l'apporto delle strutture
pubbliche (Regione ed Enti delegati) o di strutture formative promosse o
riconosciute dalle parti che eroghino processi formativi attinenti alla
riqualificazione e specializzazione del lavoratore assunto.
3.5 Lopzione del lavoratore per il lavoro autonomo dovrà essere manifestata
preferibilmente all'inizio del progetto formativo o comunque entro i primi 6
mesi.
4. Le parti sollecitano Governo e Parlamento affinché siano previste
legislativamente le condizioni necessarie all'attuazione della presente intesa.
5. Le parti firmatarie di tale intesa sincontreranno a livello nazionale dopo
l'entrata in vigore della nuova legislazione sulla mobilità per un accordo che
definisca contrattualmente le modalità attuative della normativa di legge.
5.1 Nell'accordo sarà prevista la costituzione di Commissioni paritetiche
regionali o territoriali con la funzione prevalente di:
- definire la destinazione di dette assunzioni verso settori e profili
professionali particolarmente qualificati, nonché verso spazi occupazionali
presenti sul mercato del lavoro locale;
- individuare i fabbisogni professionali delle imprese;
- individuare i settori artigiani;
- valutare il progetto formativo delle imprese.
6. Nel caso di perdita del posto di lavoro, i lavoratori conserveranno il
diritto al rientro nelle liste di mobilità, come previsto per i lavoratori
assunti a tempo determinato.
7. Le imprese artigiane che superati i 3 mesi dall'assunzione procederanno al
licenziamento di lavoratori assunti dalle liste di mobilità non potranno
assumere altri lavoratori in mobilità per mansioni analoghe e per un periodo di
tempo non inferiore a 12 mesi dal licenziamento.
Tale norma non si applica in caso di licenziamento per motivi disciplinari
contrattualmente previsti.
Contrattazione
Le Organizzazioni artigiane e Cgil, Cisl e Uil concordano sull'importanza
dell'attuale confronto che attraverso la ricerca delle massime convergenze
possibili, riconosce il ruolo e l'autonomia della contrattazione artigiana, già
sancita dagli Accordi interconfederali del 1964, del 1975 e del
1983
e dai CCNL di settore.
Da tale impostazione emerge l'esigenza di coordinare e razionalizzare i processi
contrattuali ai vari livelli.
La contrattazione artigiana dovrà essere indirizzata a una sempre maggiore
aderenza alle peculiarità produttive, occupazionali e di mercato del comparto
artigiano.
Le parti ritengono che debbano essere salvaguardati e sviluppati il ruolo e la
funzione della contrattazione interconfederale e di categoria, sulla base delle
più recenti esperienze negoziali, assumendo l'orientamento della non
ripetitività dei contenuti ai vari livelli.
Le parti convengono sulla necessità che i processi sopra delineati, per quanto
in fase di sperimentazione, siano oggetto di continua e sempre più aggiornata
valutazione, a cominciare dalla prossima tornata di rinnovi contrattuali.
Settori scoperti
Le parti hanno esaminato le condizioni attuali della copertura contrattuale nei
vari settori artigiani.
Nell'impegno di favorire e completare l'estensione della contrattazione autonoma
ai vari settori scoperti, le parti hanno:
a) registrato l'impegno ad aprire in tempi brevi il tavolo negoziale per il
contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del
settore alimentare;
b) concordato sull'organizzazione di un incontro con le rispettive
organizzazioni di categoria del settore grafico da realizzarsi entro 2 mesi
dall'accordo, per individuare concretamente i percorsi che conducono alla
copertura contrattuale;
c) concordato dincontrarsi entro il mese di aprile '87, congiuntamente alle
rispettive istanze di categoria, per definire i percorsi di copertura
contrattuale, anche attraverso eventuali accorpamenti, dei mestieri e delle
lavorazioni non coperte;
d) concordato per i mestieri che non si prestano, a causa di evidente difetto di
analogia all'operazione di cui al punto c) di realizzare comunque una copertura
contrattuale.
Enti bilaterali
Le Organizzazioni artigiane e Cgil, Cisl, Uil allo scopo di favorire i negoziati
nei territori sugli Enti bilaterali, e facilitare il passaggio alla fase di
attuazione pratica degli accordi, convengono di fornire agli interessati le
seguenti indicazioni:
- a differenza di quanto indicato in proposito all'art. 4 del citato accordo
interconfederale, viene privilegiato il livello regionale di confronto. Si
concorda pertanto dindividuare come sede centrale di trattativa il livello
regionale;
- tale sede tenderà anche ad essere privilegiata come sede di costituzione
dell'Ente; le parti tuttavia convengono che il livello di costituzione dell'Ente
dovrà essere valutato dalle parti sulla base delle esigenze locali e delle
verifiche congiunte di fattibilità;
- è opinione delle parti che la struttura dell'Ente dovrà essere di norma
intercategoriale, con gestioni separate per le singole categorie, sulla base
delle valutazioni di carattere economico e gestionale che restano di competenza
delle parti costituenti. Le parti hanno altresì esaminato in sede tecnica alcuni
problemi connessi alla veste giuridica, e agli adempimenti fiscali e
previdenziali degli Enti bilaterali.
Si conviene pertanto che lo status più idoneo sia quello di libere
Associazioni con adesione volontaria, e senza fini di lucro, con la struttura
amministrativa tipica di tale società e con una responsabilità verso terzi
esercitata in solido dal Consiglio direttivo.
Si manifesta preferenza per la distinzione fra soci fondatori (le OO.SS. e le
Organizzazioni artigiane) e iscritti ovvero imprese e lavoratori, che
contribuiscono all'Ente.
Per quanto riguarda l'aspetto previdenziale, si ritiene che viste le funzioni
prevalenti dell'Ente, che assicura la mutualizzazione di alcuni trattamenti
contrattuali sia da escludersi un prelievo parafiscale sui contributi all'Ente
da parte degli iscritti, mentre per cautelarsi si consiglia alle parti
interessate la contribuzione sulle prestazioni in uscita.
Dal punto di vista fiscale, l'assenza di scopi di lucro esclude di norma
adempimenti in materia di IRPEG, ILOR e IVA, come illustrato nella
documentazione allegata al protocollo d'intesa (allegato 2).
Per quanto riguarda l'assetto statutario, le parti hanno esaminato uno schema di
statuto tipo di carattere indicativo e non vincolante per le rispettive
articolazioni territoriali, che viene presentato in allegato al presente
protocollo (allegato 1).
Applicazione CCNL
Le parti concordano sulla necessità di affrontare in occasione dei rinnovi
contrattuali di categoria il problema di territori e settori ove per cause
comunemente individuate si è determinata una prassi di inapplicazione
contrattuale.
Le parti simpegnano ad azioni comuni o congiunte tese a rimuovere le cause in
questione anche con interventi dei livelli nazionali delle rispettive
organizzazioni.
Le parti avranno cura di non assecondare comportamenti tendenti a introdurre o
consolidare situazioni di concorrenzialità sleale, nel mercato interno fra aree
geografiche nell'ambito di settori produttivi omogenei.
Le parti concordano nel definire nei settori e nei territori in questione un
percorso graduale che conduca progressivamente dette realtà all'applicazione dei
contratti collettivi.
In sede locale le categorie interessate partendo dall'individuazione delle
imprese coinvolte, stabiliranno procedure di controllo del percorso concordato.
Le parti simpegnano inoltre ad individuare le soluzioni tecniche che consentano
nel periodo di progressivo avvicinamento ai livelli retributivi contrattuali, di
realizzare le condizioni affinché alle imprese in questione possano essere
riconosciuti la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi.
Le parti concordano dincontrarsi entro 4 mesi per una verifica dello stato di
attuazione dei vari punti del presente accordo.
Le parti concordano di promuovere in forma organica e continuata sedi dincontro
e di consultazione bilaterali a livello regionale in merito alle politiche per
il settore, con particolare attinenza a quanto concerne l'attuazione della legge
n. 443/85.
Allegato 1
Protocollo sugli Enti bilaterali
Bozza di statuto
Art. 1 - Costituzione
È costituita tra le Organizzazioni dell'Artigianato Confartigianato, Cna, Casa,
Claai, e le Organizzazioni dei sindacati dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil, una
libera Associazione ai sensi del capo 11, titolo 11 c.c., denominata Ente
Bilaterale.
Art. 2 - Scopo e finalità
LEnte bilaterale, costituito in applicazione dell'art. 4 dell'Accordo
interconfederale 22.12.83, non ha fini di lucro e si propone
lo scopo di promuovere la mutualizzazione delle prestazioni previste dai CCNL a
favore dei dipendenti delle imprese artigiane associate alle Confederazioni
Confartigianato, Cna, Casa, Claai, e loro organizzazioni aderenti.
In particolare, l'Ente bilaterale potrà:
a) gestire, con criteri di mutualizzazione, lerogazione delle prestazioni
previste dai CCNL (malattia, maternità, infortunio, ecc.);
b) promuovere corsi di formazione professionale e manageriale d'intesa con gli
Enti competenti;
c) svolgere compiti di natura mutualistica aggiuntivi a quelli previsti al punto
a) e stabiliti contrattualmente dalle parti.
Art. 3 - Sede
LEnte bilaterale avrà sede in
............ e potrà istituire sedi
secondarie.
Art. 4 - Durata
L'Ente bilaterale avrà durata indeterminata.
Art. 5 - Soci, Associati,
Iscritti
Sono soci alla costituzione, di seguito chiamati Soci fondatori:
- le Organizzazioni dell'Artigianato Confartigianato, Cna, Casa, Claai;
- le OO.SS. dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil.
Tali soci manterranno, anche in futuro, la qualifica di Soci fondatori.
Potranno partecipare all'Ente bilaterale in qualità di Associati, per
successiva ammissione, le Organizzazioni dell'Artigianato e dei Sindacati dei
lavoratori fra quelle sopra indicate che ne avranno fatto richiesta e non
abbiano partecipato alla costituzione in qualità di Soci fondatori.
Potranno aderire all'Ente bilaterale mediante iscrizione, le imprese artigiane,
e forme associate, aventi i requisiti di cui alla legge n. 443/85, che risultino
iscritte a una delle 4 Organizzazioni dell'Artigianato fondatrici o associate.
Il Consiglio direttivo di cui ai successivi artt. 8, 11 e 12, potrà peraltro
decidere all'unanimità l'iscrizione di imprese non aderenti a una delle 4
organizzazioni fondatrici, stabilendo l'importo della quota discrizione annua.
Sono altresì iscritti all'Ente bilaterale, a cura dei datori di lavoro, i
dipendenti delle imprese artigiane, iscritte secondo le modalità sopra indicate,
che non abbiano espressamente manifestato il loro dissenso in proposito.
Art. 6 - Cessazione
dell'iscrizione
Liscrizione all'Ente bilaterale cessa con:
a) lo scioglimento, la liquidazione, o comunque la cessazione per qualsiasi
causa dell'Ente bilaterale;
b) la cessazione, per qualsiasi causa, dell'impresa artigiana iscritta;
c) il decesso del dipendente iscritto;
d) la cessazione dell'assistenza gestita dall'Ente bilaterale;
e) il passaggio del lavoratore alle dipendenze ad altro datore di lavoro che non
eserciti l'impresa artigiana, o ad impresa artigiana non iscritta all'ente;
f) cessazione del rapporto di lavoro per invalidità, vecchiaia e pensionamento;
g) recesso dell'impresa artigiana o del lavoratore.
In caso di cessazione dell'iscrizione, gli iscritti non avranno diritto ad alcun
rimborso per contributi versati.
Art. 7 - Contributi e
versamenti
LEnte bilaterale trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
a) dalla contribuzione a carico delle imprese artigiane iscritte, da calcolarsi
mensilmente sulla retribuzione corrisposta secondo i criteri che saranno
stabiliti dal regolamento di attuazione, per la gestione, in forma mutualizzata,
delle prestazioni previste ai vari livelli della contrattazione;
b) dalla contribuzione, in misura più limitata, a carico dei dipendenti;
c) da eventuali contributi pubblici e privati;
d) da eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;
e) dalla contribuzione relativa ai compiti di natura mutualistica aggiuntivi di
cui alla lett. c) dell'art. 2. Il Consiglio direttivo determinerà l'ammontare di
tale contribuzione tenuto conto degli accordi intervenuti in sede negoziale
anche relativi alla ripartizione della contribuzione medesima.
Art. 8 - Organi
dell'Associazione
Sono Organi dell'Ente bilaterale:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Presidente e il Vice Presidente.
Art. 9 - Assemblea
LAssemblea è costituita dai Soci fondatori, aventi diritto di voto, ed è
ordinaria e straordinaria.
LAssemblea ordinaria è convocata (mediante avviso contenente l'ordine del
giorno, la data e il luogo della riunione affisso all'albo sociale presso la
sede nonché mediante raccomandata inviata ai Soci entro 10 giorni dalla data
dell'Assemblea) una volta l'anno dal Consiglio direttivo entro 6 mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale e delibera:
a) sulla relazione del Consiglio direttivo relativa all'attività svolta
dall'Ente bilaterale;
b) sul bilancio dell'esercizio sociale;
c) sulla nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori
dei Conti;
d) sugli altri argomenti proposti dal Consiglio direttivo.
LAssemblea straordinaria è convocata (mediante avviso contenente l'ordine del
giorno, la data e il luogo della riunione, affisso all'albo sociale presso la
sede nonché mediante raccomandata inviata ai Soci entro 10 giorni dalla data
dell'Assemblea) ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.
Essa delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento
dell'Associazione.
Art. 10 - Deliberazioni
Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, i Soci fondatori che hanno diritto
di voto, e in veste di osservatori gli Associati, che non hanno diritto di voto.
I Soci fondatori esprimeranno i loro voti come segue:
l'Assemblea ordinaria e straordinaria sia in 1a che in 2a
convocazione, è validamente costituita con la presenza di
almeno......rappresentanti dei Soci fondatori.
La 2a convocazione dovrà essere indetta almeno 24 ore dopo la 1a.
LAssemblea, sia in 1a sia in 2a convocazione, delibererà
validamente col voto favorevole di.......rappresentanti dei Soci fondatori.
LAssemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza dal Vice
Presidente, e in mancanza di entrambi, da persona designata dallAssemblea
stessa.
LAssemblea potrà tenersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in
Italia.
Art. 11
Consiglio direttivo e Comitato esecutivo
LEnte bilaterale è retto da un Consiglio direttivo, composto da membri eletti
dall'Assemblea ordinaria che ne determina il numero, i quali durano in
carica.......anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui un Consigliere cessi, per qualsiasi causa, dalla carica, prima
della scadenza, esso può essere sostituito con un altro Consigliere nominato dal
Consiglio stesso che durerà in carica fino alla prossima Assemblea.
Il Consiglio direttivo potrà nominare un Comitato Esecutivo costituito dal
Presidente, dal Vice Presidente e da altri membri.
Esso durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio e ad esso sono
delegati tutti i poteri, salvo quelli riservati al Consiglio dallo Statuto e
dalla Legge.
In particolare il Comitato stabilirà le norme per le erogazioni da effettuarsi
sempre nell'ambito statutario.
Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione anche informale del Presidente
presso la sede sociale o altrove purché in Italia, ed è validamente costituito
con la presenza di almeno......dei suoi membri.
Il Presidente del Comitato, che sarà il Presidente del Consiglio, potrà nominare
un segretario anche estraneo al Comitato.
Art. 12 Poteri del
Consiglio direttivo
Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'Associazione.
Art. 13 - Membri del Consiglio
Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente in designazione dei
Soci Confartigianato, Cna, Casa, Claai, il Vice Presidente in designazione dei
Soci Cgil, Cisl, Uil, il Tesoriere e un Segretario anche estraneo al Consiglio.
Art. 14 - Rappresentanza legale
La legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio
spetta al Presidente e in caso di suo impedimento o assenza al Vice Presidente.
Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio direttivo sono anche Presidente
e Vice Presidente dell'Ente bilaterale.
Art. 15 - Deliberazioni
del Consiglio
Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente o, su loro
incarico, dal Segretario, mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio
da ciascuno indicato, spedito almeno 7 giorni prima dell'adunanza e contenente
l'ordine del giorno.
Esso deve inoltre essere convocato quando almeno......dei Consiglieri ne faccia
richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di Consiglieri.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice
Presidente e in mancanza di entrambi, da chi sia nominato dalla maggioranza dei
Consiglieri presenti.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di.........
Art. 16 - Verbalizzazione
Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, del Consiglio
direttivo e del Comitato esecutivo dovranno risultare da Verbali redatti dai
rispettivi Segretari.
Art. 17 - Esercizio sociale
Lesercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno e il Bilancio predisposto
dal Consiglio è esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti che riferisce
all'Assemblea.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di......... membri, anche non soci,
viene eletto dallAssemblea dei Soci e rimane in carica
. anni.
Art. 18 - Avanzi di gestione
Gli avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio, determinati dopo le
eventuali destinazioni al Fondo di dotazione, saranno erogati entro l'esercizio
successivo e destinati ai fini dell'Associazione.
Il Fondo di dotazione potrà essere utilizzato esclusivamente su delibera del
Consiglio direttivo.
Art. 19 - Scioglimento
Cessazione
In caso di scioglimento dell'Ente bilaterale o, comunque, di una sua cessazione
per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali
passività, sarà devoluto dall'Assemblea, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso
ai Soci, Associati ed Iscritti.
Allegato 2
Enti bilaterali - Nota tecnica
Esaminato lo schema di Statuto e di Regolamento di un Ente bilaterale si rileva
che, dagli effetti dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG)
tale Ente è inquadrabile in quelli non commerciali di cui agli artt. 19 e
seguenti, DPR n. 598 del 29.9.73.
Il reddito di tali Enti è formato dai redditi fondiari (terreni e fabbricati),
da quelli di capitale o derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività
commerciali, ovunque prodotti e indipendentemente dalla loro destinazione.
Le somme versate dagli associati o partecipanti non concorrono a formare il
reddito imponibile degli Enti di cui si tratta, ad eccezione delle somme
corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di
attività commerciali: da tali prestazioni si escludono quelle effettuate, in
conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e
di categoria, religiose, assistenziali e previdenziali, promuovere corsi di
formazione e riqualificazione professionale.
Linsieme di queste finalità istituzionali non può assolutamente qualificarsi
come attività commerciale nel quadro dell'art. 2195 c.c.
Nel caso in cui l'Ente dovesse svolgere, anche occasionalmente, attività
commerciale, l'imposta sarebbe applicata soltanto per questa sulla base dei
ricavi e dei costi risultanti da apposita contabilità separata.
Con la circolare ministeriale n. 21/RT del 12.4.75 il Ministero delle finanze ha
precisato che gli obblighi contabili ricorrono soltanto per le attività da cui
derivano redditi dimpresa; in assenza di tali redditi e di altri (fondiari, di
capitale, etc.) o del possesso dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo dimposta, non ricorre l'obbligo della dichiarazione. In questo
quadro il DPR n. 60 del 28.3.75 stabilisce che la ritenuta d'imposta sugli
interessi da depositi bancari viene considerata non di acconto, ma a titolo
definitivo (e quindi da non dichiarare, così come è disposto per le persone
fisiche).
Imposta sul Valore Aggiunto
In quanto all'imposta sul valore aggiunto occorre fare riferimento all'art. 1,
DPR n. 633/72, che dichiara soggette al tributo le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di
arti e professioni.
Pertanto, come si è visto per lIRPEG, occorre che le dette operazioni rientrino
nell'attività dimpresa, ossia commerciale, intendendosi per tali anche le
prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di
corrispettivi specifici, escluse le prestazioni effettuate da associazioni anche
assistenziali secondo le finalità istituzionali.
Negli Enti bilaterali per ottenere le varie prestazioni previste statutariamente
non sono previsti contributi specifici, ma quote associative o contributi che
affluiscono a un Fondo mediante il quale si provvede a realizzare tutte le
prestazioni dovute per Statuto (in genere sussidi).
Inoltre la voce 23 dell'art. 10 del predetto DPR n. 633 esonera dall'IVA le
prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente.
Roma, 27 febbraio 1987