Tipologia: Accordo Interconfederale
Data firma: 27 febbraio 1987
Parti: Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Premessa
Previdenza
Assistenza sanitaria
Politica fiscale
Fondo per l'artigianato
Artigiancassa
Contratti di formazione e lavoro (CFL)
Facsimile A
Facsimile B
Facsimile C
Facsimile D
Qualificazione e assorbimento di lavoratori in eccedenza (CIG e mobilità) presso imprese artigiane
Contrattazione
Settori scoperti
Enti bilaterali
Applicazione CCNL
Allegato 1 Protocollo sugli Enti bilaterali
Bozza di statuto

Art. 1 - Costituzione
Art. 2 - Scopo e finalità

 

Art. 3 - Sede
Art. 4 - Durata
Art. 5 - Soci, Associati, Iscritti
Art. 6 - Cessazione dell'iscrizione
Art. 7 - Contributi e versamenti
Art. 8 - Organi dell'Associazione
Art. 9 - Assemblea
Art. 10 - Deliberazioni
Art. 11 - Consiglio direttivo e Comitato esecutivo
Art. 12 - Poteri del Consiglio direttivo
Art. 13 - Membri del Consiglio
Art. 14 - Rappresentanza legale
Art. 15 - Deliberazioni del Consiglio
Art. 16 - Verbalizzazione
Art. 17 - Esercizio sociale
Art. 18 - Avanzi di gestione
Art. 19 - Scioglimento Cessazione
Allegato 2 Enti bilaterali - Nota tecnica
Imposta sul Valore Aggiunto


Accordo Interconfederale 27 febbraio 1987

Premessa
Nell'intento di sviluppare nuove e più avanzate relazioni sindacali, tra le Organizzazioni artigiane, Confartigianato, Cna, Casa, Claai e le Organizzazioni dei sindacati dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil si concorda quanto stabilito nei punti specifici del presente protocollo d’intesa.
Le parti, ferma restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza, ritengono valido il confronto svolto, che consentirà ulteriori sviluppi di relazioni tra le parti. Scopo di tali relazioni dovrà essere il consolidamento e il rafforzamento dell'autonomia contrattuale, lo sviluppo del comparto artigiano necessario per creare reali condizioni di crescita delle imprese e nuove occasioni di occupazione, particolarmente giovanile.
Nuove e adeguate relazioni sindacali vanno rapportate al riconoscimento comune della funzione positiva svolta dal comparto artigiano nell'economia del Paese e nello sviluppo delle possibilità di occupazione, e implicano il riconoscimento reciproco che i ruoli svolti dalle confederazioni artigiane e dalle confederazioni sindacali sono essenziali in tale processo di crescita.
Le parti convengono che il comune interesse, sul merito delle questioni trattate nel presente accordo, deve consentire un prosieguo di confronto sia sui problemi specifici della contrattazione collettiva, sia sul problemi dell'economia e dello sviluppo nonché sulle questioni sociali nell'interesse delle parti rappresentate e dell'intero Paese.

Previdenza
Le parti, pur nell'autonomia delle rispettive iniziative e nella diversità dell'impostazione, concordano sulla necessità di riorganizzare urgentemente il sistema pensionistico.
Tale riorganizzazione dovrà fondarsi sul seguenti criteri:
a) la separazione fra previdenza e assistenza; la prima con un sistema di finanziamento di tipo contributivo da parte dei lavoratori che abbiano maturato il diritto alle prestazioni previste; la seconda, destinata a particolari categorie di bisogno, finanziata dall'intera collettività attraverso il sistema fiscale;
b) il principio dell'equilibrio di bilancio nella gestione previdenziale;
c) il progressivo ripianamento dei deficit accumulati dalle gestioni con l'assunzione a carico dello Stato dei relativi interessi;
d) la definizione di oneri contributivi identici a parità di prestazioni previdenziali;
e) la costituzione di Fondi integrativi volontari ‘a latere’ della assicurazione obbligatoria.
Le parti concordano sulla necessità di arrivare sulla base di questa impostazione a una rapida conclusione del processo di riforma pensionistica, tenendo presenti le proposte presentate in maniera autonoma dalle OO.SS. dei lavoratori e degli artigiani. In questo quadro la specifica situazione che si è venuta a determinare nella gestione artigiana ormai attiva per più di 1.000 miliardi conferma ancor più la particolare urgenza della riforma.
In questo contesto assumono interesse le proposte e gli obiettivi contenuti nella piattaforma di riforma e riordino del sistema pensionistico presentata al governo da Cgil, Cisl, Uil e le indicazioni delle confederazioni artigiane tese alla trasformazione della pensione contributiva in retributiva, alla determinazione dei contributi assicurativi in misura percentuale del reddito d'impresa, alla previsione di minimi di versamento previsto per legge e tetto massimo entro i limiti previsti per il FPLD, alla parificazione definitiva del trattamento minimo di pensione con quello in vigore dall'assicurazione generale obbligatoria; alla definizione dell'età pensionabile rapportata a quella delle altre gestioni, alla costituzione di un Comitato esecutivo con gli stessi poteri di quello del FPLD.

Assistenza sanitaria
Le parti convengono sull'obiettivo di migliorare le prestazioni assistenziali del SSN e renderne più efficiente il suo funzionamento, al fine di corrispondere alle esigenze dei cittadini tutti.
Le parti si esprimono favorevolmente per la fiscalizzazione del costo del SSN e ciò contestualmente al riequilibrio nella contribuzione fiscale anche tra lavoro dipendente e lavoro autonomo.

Politica fiscale
Le parti riconoscono che la diversità dei rispettivi ruoli nonché il formarsi e il consolidarsi di elaborazioni differenti in materia di politica fiscale non consentono, nel negoziato attuale, la definizione di proposte convergenti relative a talune finalità e al riordino della legislazione fiscale vigente.
Le parti tuttavia concordano nell'individuare nella politica fiscale dello Stato uno degli strumenti fondamentali per determinare positivamente la politica economica e, in questa, elementi di promozione, qualificazione e sviluppo dell'apparato produttivo del Paese e dell'artigianato in particolare.
Riconoscono altresì nel principio irrinunciabile della lotta all'evasione fiscale e nell'obiettivo di perseguire più meditati ed ampi livelli di equità i presupposti per il miglioramento della politica e della normativa fiscale.
Tali finalità debbono essere perseguite dallo Stato con il riconoscimento della pari dignità a tutte le parti sociali interessate.
In considerazione di tutto ciò, e riaffermando la comune volontà di favorire, consolidare ed estendere corrette relazioni sindacali nell'artigianato, le parti riconoscono l'opportunità politica di continuare a sviluppare l'approfondimento delle rispettive posizioni in materia di fisco, rifiutando atteggiamenti di merito propri dell'iniziativa di Torino e di quella prevista a Genova, rispetto ai quali le parti decisamente si dissociano.

Fondo per l'artigianato
Le parti concordano sull'opportunità che si concluda rapidamente l'iter parlamentare per l'istituzione del Fondo nazionale per l'artigianato, in attuazione della legge n. 443/85.
Tali risorse s’intendono come aggiuntive rispetto alle risorse destinate dalle Regioni a sostegno delle imprese. Per il loro impiego si ritengono prioritari gli scopi di favorire la diffusione delle innovazioni tecnologiche, a partire da quelle appropriate; le innovazioni per la produzione; lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell'occupazione nell'artigianato; la qualificazione e il sostegno per il mercato interno e l'esportazione; la creazione di insediamenti attraverso aree attrezzate; la tutela dell'ambiente.
Per una sua migliore utilizzazione e finalizzazione il Fondo dovrà essere riservato al comparto artigiano e nella prossima legge finanziaria dovrebbe esserne congruamente aggiornata la dotazione.
Si ritiene che, nell'ambito della più generale programmazione nazionale e regionale, la destinazione prevalente del Fondo debba essere quella d’integrare e potenziare gli stanziamenti regionali sulla base di progetti specifici, riservando una quota significativa alle aree del Mezzogiorno.
Le parti convengono che per l'utilizzo del Fondo vanno individuati criteri selettivi e promozionali da parte di organismi e istituzioni quali, per le loro competenze, i Ministeri interessati e il Consiglio nazionale dell'artigianato.
Le parti concordano che l'accesso al Fondo da parte delle imprese è subordinato al rispetto delle leggi e dei CCNL.

Artigiancassa
Le parti, riaffermando il ruolo rilevante di Artigiancassa ai fini della qualificazione e dello sviluppo dell'Artigianato, nonché l'esigenza di svilupparne ulteriormente le risorse operative e professionali, individuano le seguenti priorità attinenti il rinnovamento delle funzioni e del meccanismo dell'Istituto.
1. completamento della regionalizzazione dell'Istituto per adeguarlo ai compiti assegnati dalla legge n. 443 alle Regioni;
2. prevedere ulteriori meccanismi d’integrazione del credito a medio termine (revisione del plafond massimo che oggi è di 120 milioni più 60 d’integrazione regionale);
3. prevedere, oltre alla gestione del prevalente finanziamento pubblico collegato ai fini istituzionali, la possibilità di ricorrere al “mercato”;
4. possibilità d’intervento in nuovi settori (esempio factoring);
5.coordinamento con altri strumenti d’intervento;
6. migliore rapporto tra momento di erogazione e momento istruttorio (effettuato dalle banche);
7. criteri che rendano più trasparente il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, assicurative e contrattuali da parte delle imprese artigiane beneficiarie.

Contratti di formazione e lavoro (CFL)
1. Le parti riconoscono l'opportunità nel comparto artigiano di utilizzare i CFL in maniera coordinata con la disciplina dell'apprendistato prevista nelle norme legislative e contrattuali. m
1.1 Nelle imprese artigiane il ricorso ad assunzioni tramite CFL va orientato a qualifiche medio alte. Per la fascia d’età compresa tra i 15 e 20 anni va utilizzato normalmente lo strumento dell'apprendistato.
1.2 Un ricorso diverso da quanto previsto al precedente punto può essere effettuato in sede regionale o territoriale sulla base delle condizioni locali.
1.3 Il ricorso a CFL è escluso per i giovani che abbiano avuto già un rapporto di apprendistato, di almeno 1 anno, nell'ambito dello stesso profilo professionale.
1.4 Il numero dei giovani assunti con CFL non potrà essere superiore al numero dei lavoratori non apprendisti più titolare e coadiuvanti.
2. Le parti convengono che l'assunzione dei giovani con CFL è cosa diversa da quella effettuata attraverso altri strumenti normativi esistenti quali il contratto a termine o il lavoro stagionale.
3. Le parti concordano di valorizzare appieno le potenzialità dell'impresa artigiana nei confronti di settori di occupazione svantaggiata.
3.1 Pertanto s’impegnano a favorire il reimpiego dei giovani in CIG anche attraverso lo strumento dei CFL.
3.2 Nello stesso ambito affermano l'impegno a promuovere l'inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di handicap.
4. Le parti concordano sulle potenzialità dell'impresa artigiana nel recupero e nella riabilitazione dei giovani tossicodipendenti.
4.1 Pertanto s’impegnano a verificare in sede territoriale l'inserimento lavorativo e la qualificazione professionale di giovani ex tossicodipendenti attraverso CFL stipulati da imprese artigiane.
4.2 Nella stessa direzione in sede territoriale sarà verificata dalle parti la partecipazione delle imprese artigiane attraverso i CFL e programmi di riabilitazione di tossicodipendenti, concordati preventivamente con le istituzioni pubbliche e le comunità terapeutiche specializzate.
5. Le parti convengono sul ruolo dell'artigianato nella promozione e sviluppo dell'occupazione femminile in termini d’imprenditoria, coadiuvanza, lavoro dipendente.
5.1 In questo ambito le imprese artigiane nella stipula dei CFL si atterranno alle normative relative alla parità.
5.2 In sede territoriale sarà verificata la possibilità di partecipazione delle imprese artigiane a programmi di azioni positive anche utilizzando i CFL.
6. Saranno costituite a livello provinciale e/o territoriale, le Commissioni bilaterali tra Confederazioni artigiane e OO.SS. firmatarie del presente accordo.
6.1 Laddove non è possibile in sede provinciale e/o territoriale, le Commissioni bilaterali saranno costituite a livello regionale.
6.2 Spetta alle Commissioni bilaterali il rilascio della dichiarazione di conformità dei progetti presentati dalle imprese artigiane secondo quanto previsto al punto 8 e seguenti alle norme previste dal presente accordo e dall'art. 3 ex lege n. 863/84, sulla base di criteri di omogeneità individuati dalle Commissioni stesse.
6.3 Alle Commissioni bilaterali le parti, in sede regionale, provinciale e/o territoriali, potranno assegnare ulteriori compiti connessi alla promozione e sostegno dei CFL.
6.4 La Commissione bilaterale trasmetterà ogni 3/6 mesi alla CRI una scheda riepilogativa dell'attività svolta.
7. La dichiarazione di conformità sarà ritenuta valida qualora venga sottoscritta dai rappresentanti delle 3 OO.SS. firmatarie o da un unico rappresentante appositamente delegato dalle stesse.
7.1 La dichiarazione di conformità s’intende decaduta qualora non abbia luogo la relativa assunzione mediante CFL entro 90 giorni dalla data di arrivo del parere di conformità all'impresa artigiana.
7.2 La dichiarazione di conformità dovrà essere attestata da un verbale secondo lo schema allegato (facsimile A).
7.3 Altre procedure di dichiarazione di conformità possono essere definite dalle parti firmatarie a livello regionale (e/o territoriale).
8. Il progetto delle imprese artigiane dovrà contenere: la qualifica e l'inquadramento d’ingresso, la durata del CFL, la qualifica e inquadramento al termine del contratto, indicazione della formazione teorica e pratica necessaria, eventuale struttura formativa interessata, i contenuti dell'attività formativa teorica, prospettive occupazionali alla fine del CFL. La durata del periodo di prova è quella prevista dai contratti collettivi applicati.
8.1 La durata dei CFL sarà strettamente correlata al tipo di professionalità da conseguire e sarà non inferiore a 6 mesi e non superiore ai 24 mesi.
8.2 Nella definizione del progetto di CFL le imprese artigiane si atterranno al modello concordato, allegato.
8.3 Copia del progetto sarà consegnato ai rappresentanti sindacali almeno 1 settimana prima della riunione della Commissione bilaterale.
8.4 Nel caso in cui il progetto non sia dichiarato conforme, esso sarà ritrasmesso all'azienda tramite la propria associazione.
8.5 Copia del progetto di CFL, dichiarato conforme, sarà consegnata dall'impresa artigiana ai lavoratori interessati.
8.6 Le parti firmatarie del presente accordo s’incontreranno a livello territoriale ogni 3 mesi per verificare l'andamento formativo e le prospettive occupazionali dei giovani assunti con CFL in scadenza.
9. I progetti dovranno indicare il percorso formativo, definire i relativi intrecci tra parte teorica e apprendimento pratico, in riferimento al settore di attività in cui opera l'impresa artigiana, secondo lo schema del progetto formativo allegato (facsimile B).
9.1 La formazione teorica non può essere inferiore a 80 ore all'anno.
9.2 Per la formazione teorica le parti si attiveranno per chiedere alla Regione e agli Enti delegati di predisporre gli interventi formativi necessari.
9.3 Le Confederazioni artigiane s’impegnano a raccogliere a livello territoriale le domande per i profili omogenei da trasmettere alla Regione e agli Enti delegati ai fini del precedente punto.
9.4 Le parti, nel caso di formazione teorica extraziendale, concorderanno sui percorsi formativi da realizzarsi a cura di Enti professionali, individuati congiuntamente. Là dove siano costituiti gli Enti bilaterali potrà essere questa la sede di definizione di quanto sopra.
10. Le imprese artigiane che vorranno avvalersi del presente accordo per effettuare assunzioni con CFL si atterranno alle seguenti procedure.
10.1 Presenteranno richiesta alla propria Organizzazione artigiana territoriale secondo il facsimile C.
10.2 Allegheranno alla richiesta il progetto di CFL comprensivo del progetto formativo (facsimile B).
10.3 Ottenuta la dichiarazione di conformità, la allegheranno alla richiesta di ‘nulla osta’ agli Uffici di collocamento, senza necessità di approvazione preventiva da parte delle CRI.
10.4 Comunicheranno all'Ispettorato del lavoro competente l'avvenuta assunzione, depositando copia del CFL (facsimile D).
10.5 Consegneranno al giovane assunto copia del CFL.
10.6 Attesteranno, in tempo utile e comunque prima della conclusione del CFL agli Uffici di collocamento territoriali l'attività svolta e i risultati formativi conseguiti, compreso il livello di qualifica raggiunto dal giovane.
11. Va riconosciuta la qualifica conseguita con il CFL al lavoratore che venga confermato presso la medesima azienda, o assunto entro 1 anno dalla stessa o da altra impresa artigiana, per le medesime mansioni svolte durante il CFL.
12. Nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle parti dall'art. 3, comma 3, legge n. 863/84, le parti firmatarie ritengono superata la necessità dell'approvazione preventiva delle CRI, qualora i progetti siano presentati da imprese artigiane aderenti alle confederazioni stipulanti il presente accordo e siano dichiarati conformi.
Ai fini della dichiarazione di conformità valgono i Contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali o provinciali di settore del comparto artigiano e, per i settori non ancora coperti dai suddetti contratti collettivi, vale il contratto collettivo applicato nell'azienda.
12.1 Copia del presente accordo verrà depositata, a cura delle parti, presso il Ministero del lavoro, gli Uffici regionali e provinciali, ai fini del rilascio immediato alle aziende associate alle Confederazioni artigiane stipulanti, del ‘nulla osta’ da parte degli Uffici di collocamento territorialmente competenti, per le assunzioni nominative in attuazione del disposto dell'art. 3, comma 3, legge n. 863/84.
12.2 Le strutture regionali e territoriali delle parti firmatarie s’incontreranno almeno ogni 6 mesi per verificare l'utilizzo dei CFL e dell'impiego dei giovani.
12.3 Ai giovani assunti con CFL, all'atto della stipula del contratto le OO.SS. consegneranno: contratto applicato legge n. 863, copia accordo nazionale sul CFL. Le imprese artigiane con la retribuzione del 2° mese dall'assunzione, inseriranno la delega sindacale nella busta paga.
13. Le parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali e dei contratti collettivi di lavoro vigenti per i settori di appartenenza delle singole aziende.
14. Le disposizioni dei CCNL si applicano ai CFL, salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione.
15. Il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro viene disciplinato come segue.
In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 120 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di formazione e lavoro.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto nei seguenti casi:
a) unica malattia di durata non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione della malattia stessa;
b) pluralità di malattie per una durata complessiva non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione dell'ultima di tali malattie e di cui la ricaduta costituisce continuazione.
I periodi di conservazione del posto previsti come sopra s’intendono riferiti a CFL di 24 mesi e vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore a 24 mesi.
16. L’azienda garantirà a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualifica di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto un trattamento economico pari al:
a) 60% della retribuzione dal 4° al 20° giorno;
b) 75% della retribuzione dal 21° giorno in poi.
Il trattamento di cui sopra è assorbito fino a concorrenza delle prestazioni economiche di malattia corrisposte dagli istituti assicurativi ai lavoratori che vi abbiano diritto durante il periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto.
Per quanto riguarda i primi 3 giorni di malattia (carenza) vengono fatte salve le norme previste dai CCNL.
17. Sarà operata la sospensione e il relativo prolungamento del CFL per il corrispondente periodo di malattia di lunga durata, ferma restando la non obbligatorietà della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della proroga.
18. Con riferimento alla disciplina in caso di malattia e infortunio non sul lavoro, di cui sopra, vengono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.
19. Le parti s’incontreranno a livello nazionale per verificare l'andamento dei CFL stipulati a norma del presente accordo, 1 mese prima della scadenza dello stesso.
20. Il presente accordo ha validità 1 anno e s’intenderà rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza.

Nota a verbale
Al fine di valorizzare il ruolo negoziale delle rispettive strutture regionali, anche in relazione alla funzione che il presente accordo riconosce alla negoziazione territoriale, le parti s’impegnano a rispettare la scadenza naturale degli accordi raggiunti sul territorio in merito ai CFL.
Inoltre le parti, individuando congiuntamente nel livello regionale la sede più idonea a cogliere le specificità locali del mercato del lavoro, le caratteristiche di sviluppo dell'insieme delle imprese artigiane, e le condizioni reali d’incremento occupazionale, concordano nel sollecitare le rispettive strutture affinché nei negoziati per la gestione del presente accordo vengano colti tutti gli spazi in esso previsti per meglio aderire alle concrete condizioni presenti nei vari territori regionali.
Le parti s’impegnano infine ad intervenire per risolvere congiuntamente gli eventuali problemi che si verificassero nella gestione territoriale del presente accordo, anche allo scopo di favorire una positiva evoluzione delle relazioni sindacali attualmente in essere.

Facsimile A

VERBALE DI APPROVAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE LAVORO(art. 3, comma 3, legge 19.12.84 n. 863)


Addì............. del mese di.............................. dell'anno............................................
presso la sede della...................................................................................................
in....................................................................la............................................................
rappresentata da........................................................................................................
e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL rappresentate dai
sigg..............................................................................................................................

PREMESSO

che hanno preso in esame il progetto di formazione lavoro predisposto dalla
Ditta..................................................................in data.................................................
(allegato al presente verbale)

CONVENGONO QUANTO SEGUE

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................


Letto, approvato e sottoscritto                                    LE OO.SS. CGIL CISL UIL

........................................................                                 ...............................................

Facsimile B

SCHEMA DEL PROGETTO FORMATIVO

1. L’azienda artigiana.......................(1) della zona di.............................................. (2) rappresentata
dall'Associazione/Unione artigiani di ............................................... (3) assumerà con contratti di  formazione e lavoro della durata di mesi ...............................N.................... (4) giovani da avviare,  rispettivamente:

A) .............    N.                     alla qualifica di .....................................................................
B) .............     N.                        “       “          “ ....................................................................
C) .............     N                         “       “          “ ....................................................................
D) .............     N                        “       “           “ ....................................................................
E) .............      N                       “        “           “ ...............................................................(5)


2. I periodi di formazione e lavoro prevedono una fase di formazione teorica (aziendale o  extraziendale) e una di addestramento pratico mediante affiancamento a personale esperto.

3. L’attività formativa teorica relativamente alle qualifiche

di cui ai punti....................sarà svolta da.......................................................................
di cui ai punti....................sarà svolta da.......................................................................
di cui ai punti..............(6) sarà svolta da.......................................................................
.......................................................................................................................................(7)


4. Relativamente alla qualifica di cui al punto ............ ..........................................................................................(8) sarà impartito un insegnamento (9)
……….....……............…………………………………........................................................................... ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................


5. Relativamente alla qualifica di cui al punto.............................................................. sarà impartito
un insegnamento.................................................................................

l'addestramento pratico sarà
della durata di mesi......................... per la qualifica/che di...........................................
n.................ore settimanali;
della durata di mesi..........................per la qualifica/che di...........................................
n.................ore......................................................................................(etc) (10).


6. L’attività formativa teorica di cui al punto (3) che precede sia così quantificata:

qualifica di cui al punto......................................................ore complessive
      “          “                “    .................................................................... “
      “           “               “     .....................................................................“
      “           “               “     ..................................................................... “
detta attività verrà svolta per.....................................................................ore settimanali a partire
dal...............al.............................per le qualifiche di cui al punti.......................................................e
per..........................................................ore settimanali dal..................................al..............................
per le qualifiche di cui ai punti ......................................................................................................(11)

7. Copia del presente progetto dovrà essere consegnata al lavoratore all'atto dell'assunzione e
notificata all'Ispettorato del lavoro unitamente al contratto di assunzione.

Note
(1) Precisare la categoria/settore merceologico/denominazione dell'azienda nel caso di progetto individuale.
(2) Indicare l'area interessata, comprensorio, mandamento, comune, provincia.
(3) Completare la denominazione.
(4) Indicare il numero dei mesi e il numero dei giovani complessivamente interessati.
(5) Specificare il numero di giovani per qualifica o profilo professionale.
(6) Richiamare in ordine i punti A, B, C, ecc. di cui all'articolo.
(7) Specificare il personale interno o l’eventuale struttura formativa incaricata della formazione.
(8) Vedi nota (6).
(9) Descrivere sinteticamente il contenuto dell'insegnamento.
(10) Completare per ciascuna qualifica la durata della prima fase e il numero delle ore
settimanali di formazione addestramento.
(11) Completare per ciascuna qualifica con l'indicazione delle ore complessive per tutta la durata del CFL con le ore settimanali e con il periodo di svolgimento dei corsi.

Facsimile C

ALL’ASSOCIAZIONE/UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI…………...................(1)


La sottoscritta ditta....................................con sede in .................................................
via......................................................esercente l'attività di..............................................
con la seguente struttura occupazionale

                                  titolari                                             n..................................................................
                                  familiari collaboratori                   n..................................................................
                                  impiegati direttivi                         n..................................................................
                                  impiegati                                        n..................................................................
          (2)                   operai specializzati                        n..................................................................
                                  operai qualificati                           n..................................................................
                                  operai comuni                               n..................................................................
          (3)                   lavoratori in formazione               n..................................................................
                                 apprendisti                                     n..................................................................

Intende assumere n...............lavoratori con contratto di formazione e lavoro
n..............di sesso maschile e n......................di sesso femminile

1. N.................lavoratori verranno avviati alla qualifica di...........................................
2. N.................    “                     “              “                 “          ...........................................
3. N.................    “                     “              “                 “          .......................................(4)


Si precisa che detti aspiranti lavoratori possiedono in relazione alle qualifiche sopra individuate, il seguente livello di formazione e hanno/non hanno precedenti lavorativi.

N. 1  ................    ....................    ...................    .......................     ...................
N. 2  ................    ....................    ...................     ......................     ...................
N. 3  .................   ....................    ...................     .......................     ................(5)

In relazione a ciascuna qualifica l'azienda ritiene necessaria la seguente formazione teorica:

Qualifica   ................................                    ...............................................................................
        “         ................................                    ...............................................................................
        “         ................................                    .........................................................................(6)

La sottoscritta azienda ritiene presumibilmente di poter confermare a tempo indeterminato il..................% dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

La sottoscritta azienda dichiara di non avere in corso sospensioni dal lavoro ai sensi dell'art. 2, legge 12.8.77 n. 675, né di aver proceduto a licenziamenti per riduzione di personale nei 12 mesi precedenti relativamente a professionalità uguali o analoghe a quelle per cui si chiedono i contratti di formazione e lavoro.

La sottoscritta azienda s’impegna ad applicare ai contratti di formazione e lavoro l'accordo quadro nazionale sui CFL del .....................e, per quanto non disciplinato dal medesimo, e dalla legge n. 863/84, la regolamentazione prevista dal contratto collettivo ................................(7) in vigore per tutti i propri dipendenti.

In presenza di eventuali osservazioni nella dichiarazione di conformità, la sottoscritta azienda, qualora intenda comunque procedere all'assunzione, s’impegna ad accogliere le osservazioni stesse, onde evitare la presentazione di un nuovo progetto formativo.

Note
(1) Indicare la provincia.
(2) Includere i lavoratori specializzati provetti e le figure operaie di altissima professionalità.
(3) Includere i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro.
(4) Indicare il profilo professionale desumendolo dalla classificazione unica.
(5) Precisare per ciascuno il livello di formazione raggiunto secondo la seguente scala:

- nessuno
- anni..................di apprendistato (precisare il numero)
- ultimato il periodo di apprendistato
- ....................anni di scuola o di corso di formazione per la qualifica che s’intende ottenere alla fine del contratto di formazione e lavoro (precisare il numero)
- titolo di studio in relazione alla qualifica che s’intende ottenere alla fine del con tratto di formazione e lavoro: diploma di qualifica; attestato di qualifica; perito ecc.

(6) Indicare la qualifica e la disciplina teorica che si ritiene necessaria.
(7) Indicare il contratto collettivo applicato nell'azienda ai sensi del punto 12, Accordo 27.2.87.

Facsimile D

CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO

Tra la ditta..........................................con sede in ........................................................
via........................................esercente l'attività di.......................................................e
il Sig.........................................................nato a............................................................il
...............residente in.............................................via...................................................è
pattuito quanto segue.
 

1. La ditta, sulla base dell'allegata dichiarazione di conformità rilasciata dalla Commissione bilaterale di........................................................................................ in data....................................assume il Sig.............................................................. con contratto di formazione e lavoro della durata di.............................................per il conseguimento della qualifica di ...........................................................................

2. Il rapporto cesserà pertanto il.........................................................senza necessità di preavviso per nessuna delle 2 parti. In tempo utile prima della scadenza la ditta provvederà a dare comunicazione in ordine alla trasformazione o meno del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. È stabilito un periodo di prova della durata di..............................................ai sensi dell'art................del CCNL ......................................................................................

4. Al Sig.....................................................................viene riconosciuto il trattamento previsto dal vigente CCNL........................................................................................ sarà inquadrato inizialmente nella categoria (o livello) ............................................ con il conseguente orario di lavoro............................................................................

5. Fanno parte integrante del presente contratto gli obblighi previsti dal verbale di accordo...............................................................................e dal relativo progetto di formazione che si allegano in copia in esecuzione dell'accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro nelle aziende artigiane.


6. Copia del presente contratto, della dichiarazione di conformità, del progetto di cui al punto “5” verranno inoltrati al competente Ispettorato del lavoro, e alla Commissione bilaterale.


Letto, confermato, sottoscritto.

Data........................................

   La Ditta                                                                                                                 Il dipendente

.......................                                                                                                         .............................

Qualificazione e assorbimento di lavoratori in eccedenza (CIG e mobilità) presso imprese artigiane
1. Le parti valutano positivamente il ruolo del comparto artigiano nella promozione di nuova occupazione sia di lavoro dipendente che autonomo;
riconoscono le potenzialità formative delle imprese artigiane per vari profili lavorativi;
sollecitano la necessità di riforma della CIGS e la definizione della disciplina della mobilità, anche al fine di contrastare abusivismo professionale e lavoro sommerso;
ritengono indispensabile offrire concrete prospettive di riqualificazione e ricollocazione delle eccedenze strutturali derivanti dalle trasformazioni produttive in corso.
2. Per le imprese artigiane che assumono lavoratori in mobilità ai fini del presente accordo va previsto lo sgravio contributivo pari a quello concesso per gli apprendisti dalla legge n. 25, 19.1.55 e successive modifiche per (24) mesi.
3. Concordano di sostenere l'impegno delle imprese artigiane ad assumere a tempo indeterminato lavoratori in mobilità o a promuovere il lavoro autonomo non appena definita la relativa disciplina legislativa in materia di Cassa integrazione e mobilità.
3.1 Le assunzioni saranno tese alla specializzazione e riqualificazione professionale ai fini del rapporto dipendente o alla promozione di lavoro autonomo.
3.2 Per l'assunzione di lavoratori in mobilità ai fini precedenti va previsto l'utilizzo di quote d’indennità di mobilità per un periodo massimo coincidente con la durata del regime di mobilità così come definito nella legislazione; comunque la durata sarà proporzionale alle esigenze formative teoriche e pratiche.
3.3 L’incentivo precedente sarà erogato in base a uno specifico progetto di specializzazione, riqualificazione e formazione lavoro concordato tra le parti firmatarie di tale intesa.
Le parti ritengono opportuna l'adozione di procedure di approvazione di tali progetti analoghe a quelle previste dalla legislazione in materia di CFL.
3.4 Il progetto formativo dovrà indicare: la durata del periodo, la qualifica e l'inquadramento, l'indicazione della formazione teorica e pratica necessaria, i contenuti dell'attività formativa teorica.
Ovunque esistano, ai fini formativi va previsto l'apporto delle strutture pubbliche (Regione ed Enti delegati) o di strutture formative promosse o riconosciute dalle parti che eroghino processi formativi attinenti alla riqualificazione e specializzazione del lavoratore assunto.
3.5 L’opzione del lavoratore per il lavoro autonomo dovrà essere manifestata preferibilmente all'inizio del progetto formativo o comunque entro i primi 6 mesi.
4. Le parti sollecitano Governo e Parlamento affinché siano previste legislativamente le condizioni necessarie all'attuazione della presente intesa.
5. Le parti firmatarie di tale intesa s’incontreranno a livello nazionale dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione sulla mobilità per un accordo che definisca contrattualmente le modalità attuative della normativa di legge.
5.1 Nell'accordo sarà prevista la costituzione di Commissioni paritetiche regionali o territoriali con la funzione prevalente di:
- definire la destinazione di dette assunzioni verso settori e profili professionali particolarmente qualificati, nonché verso spazi occupazionali presenti sul mercato del lavoro locale;
- individuare i fabbisogni professionali delle imprese;
- individuare i settori artigiani;
- valutare il progetto formativo delle imprese.
6. Nel caso di perdita del posto di lavoro, i lavoratori conserveranno il diritto al rientro nelle liste di mobilità, come previsto per i lavoratori assunti a tempo determinato.
7. Le imprese artigiane che superati i 3 mesi dall'assunzione procederanno al licenziamento di lavoratori assunti dalle liste di mobilità non potranno assumere altri lavoratori in mobilità per mansioni analoghe e per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi dal licenziamento.
Tale norma non si applica in caso di licenziamento per motivi disciplinari contrattualmente previsti.

Contrattazione
Le Organizzazioni artigiane e Cgil, Cisl e Uil concordano sull'importanza dell'attuale confronto che attraverso la ricerca delle massime convergenze possibili, riconosce il ruolo e l'autonomia della contrattazione artigiana, già sancita dagli Accordi interconfederali del 1964, del 1975 e del 1983 e dai CCNL di settore.
Da tale impostazione emerge l'esigenza di coordinare e razionalizzare i processi contrattuali ai vari livelli.
La contrattazione artigiana dovrà essere indirizzata a una sempre maggiore aderenza alle peculiarità produttive, occupazionali e di mercato del comparto artigiano.
Le parti ritengono che debbano essere salvaguardati e sviluppati il ruolo e la funzione della contrattazione interconfederale e di categoria, sulla base delle più recenti esperienze negoziali, assumendo l'orientamento della non ripetitività dei contenuti ai vari livelli.
Le parti convengono sulla necessità che i processi sopra delineati, per quanto in fase di sperimentazione, siano oggetto di continua e sempre più aggiornata valutazione, a cominciare dalla prossima tornata di rinnovi contrattuali.

Settori scoperti
Le parti hanno esaminato le condizioni attuali della copertura contrattuale nei vari settori artigiani.
Nell'impegno di favorire e completare l'estensione della contrattazione autonoma ai vari settori scoperti, le parti hanno:
a) registrato l'impegno ad aprire in tempi brevi il tavolo negoziale per il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del settore alimentare;
b) concordato sull'organizzazione di un incontro con le rispettive organizzazioni di categoria del settore grafico da realizzarsi entro 2 mesi dall'accordo, per individuare concretamente i percorsi che conducono alla copertura contrattuale;
c) concordato d’incontrarsi entro il mese di aprile '87, congiuntamente alle rispettive istanze di categoria, per definire i percorsi di copertura contrattuale, anche attraverso eventuali accorpamenti, dei mestieri e delle lavorazioni non coperte;
d) concordato per i mestieri che non si prestano, a causa di evidente difetto di analogia all'operazione di cui al punto c) di realizzare comunque una copertura contrattuale.

Enti bilaterali
Le Organizzazioni artigiane e Cgil, Cisl, Uil allo scopo di favorire i negoziati nei territori sugli Enti bilaterali, e facilitare il passaggio alla fase di attuazione pratica degli accordi, convengono di fornire agli interessati le seguenti indicazioni:
- a differenza di quanto indicato in proposito all'art. 4 del citato accordo interconfederale, viene privilegiato il livello regionale di confronto. Si concorda pertanto d’individuare come sede centrale di trattativa il livello regionale;
- tale sede tenderà anche ad essere privilegiata come sede di costituzione dell'Ente; le parti tuttavia convengono che il livello di costituzione dell'Ente dovrà essere valutato dalle parti sulla base delle esigenze locali e delle verifiche congiunte di fattibilità;
- è opinione delle parti che la struttura dell'Ente dovrà essere di norma intercategoriale, con gestioni separate per le singole categorie, sulla base delle valutazioni di carattere economico e gestionale che restano di competenza delle parti costituenti. Le parti hanno altresì esaminato in sede tecnica alcuni problemi connessi alla veste giuridica, e agli adempimenti fiscali e previdenziali degli Enti bilaterali.
Si conviene pertanto che lo “status” più idoneo sia quello di libere Associazioni con adesione volontaria, e senza fini di lucro, con la struttura amministrativa tipica di tale società e con una responsabilità verso terzi esercitata in solido dal Consiglio direttivo.
Si manifesta preferenza per la distinzione fra soci fondatori (le OO.SS. e le Organizzazioni artigiane) e iscritti ovvero imprese e lavoratori, che contribuiscono all'Ente.
Per quanto riguarda l'aspetto previdenziale, si ritiene che viste le funzioni prevalenti dell'Ente, che assicura la mutualizzazione di alcuni trattamenti contrattuali sia da escludersi un prelievo parafiscale sui contributi all'Ente da parte degli iscritti, mentre per cautelarsi si consiglia alle parti interessate la contribuzione sulle prestazioni in uscita.
Dal punto di vista fiscale, l'assenza di scopi di lucro esclude di norma adempimenti in materia di IRPEG, ILOR e IVA, come illustrato nella documentazione allegata al protocollo d'intesa (allegato 2).
Per quanto riguarda l'assetto statutario, le parti hanno esaminato uno schema di statuto tipo di carattere indicativo e non vincolante per le rispettive articolazioni territoriali, che viene presentato in allegato al presente protocollo (allegato 1).

Applicazione CCNL
Le parti concordano sulla necessità di affrontare in occasione dei rinnovi contrattuali di categoria il problema di territori e settori ove per cause comunemente individuate si è determinata una prassi di inapplicazione contrattuale.
Le parti s’impegnano ad azioni comuni o congiunte tese a rimuovere le cause in questione anche con interventi dei livelli nazionali delle rispettive organizzazioni.
Le parti avranno cura di non assecondare comportamenti tendenti a introdurre o consolidare situazioni di concorrenzialità sleale, nel mercato interno fra aree geografiche nell'ambito di settori produttivi omogenei.
Le parti concordano nel definire nei settori e nei territori in questione un percorso graduale che conduca progressivamente dette realtà all'applicazione dei contratti collettivi.
In sede locale le categorie interessate partendo dall'individuazione delle imprese coinvolte, stabiliranno procedure di controllo del percorso concordato.
Le parti s’impegnano inoltre ad individuare le soluzioni tecniche che consentano nel periodo di progressivo avvicinamento ai livelli retributivi contrattuali, di realizzare le condizioni affinché alle imprese in questione possano essere riconosciuti la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi.
Le parti concordano d’incontrarsi entro 4 mesi per una verifica dello stato di attuazione dei vari punti del presente accordo.
Le parti concordano di promuovere in forma organica e continuata sedi d’incontro e di consultazione bilaterali a livello regionale in merito alle politiche per il settore, con particolare attinenza a quanto concerne l'attuazione della legge n. 443/85.

Allegato 1
Protocollo sugli Enti bilaterali


Bozza di statuto
Art. 1 - Costituzione
È costituita tra le Organizzazioni dell'Artigianato Confartigianato, Cna, Casa, Claai, e le Organizzazioni dei sindacati dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil, una libera Associazione ai sensi del capo 11, titolo 11 c.c., denominata “Ente Bilaterale”.

Art. 2 - Scopo e finalità
L’Ente bilaterale, costituito in applicazione dell'art. 4 dell'Accordo interconfederale 22.12.83, non ha fini di lucro e si propone lo scopo di promuovere la mutualizzazione delle prestazioni previste dai CCNL a favore dei dipendenti delle imprese artigiane associate alle Confederazioni Confartigianato, Cna, Casa, Claai, e loro organizzazioni aderenti.
In particolare, l'Ente bilaterale potrà:
a) gestire, con criteri di mutualizzazione, l’erogazione delle prestazioni previste dai CCNL (malattia, maternità, infortunio, ecc.);
b) promuovere corsi di formazione professionale e manageriale d'intesa con gli Enti competenti;
c) svolgere compiti di natura mutualistica aggiuntivi a quelli previsti al punto a) e stabiliti contrattualmente dalle parti.

Art. 3 - Sede
L’Ente bilaterale avrà sede in …………............ e potrà istituire sedi secondarie.

Art. 4 - Durata
L'Ente bilaterale avrà durata indeterminata.

Art. 5 - Soci, Associati, Iscritti
Sono soci alla costituzione, di seguito chiamati “Soci fondatori”:
- le Organizzazioni dell'Artigianato Confartigianato, Cna, Casa, Claai;
- le OO.SS. dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil.
Tali soci manterranno, anche in futuro, la qualifica di “Soci fondatori”.
Potranno partecipare all'Ente bilaterale in qualità di “Associati”, per successiva ammissione, le Organizzazioni dell'Artigianato e dei Sindacati dei lavoratori fra quelle sopra indicate che ne avranno fatto richiesta e non abbiano partecipato alla costituzione in qualità di Soci fondatori.
Potranno aderire all'Ente bilaterale mediante iscrizione, le imprese artigiane, e forme associate, aventi i requisiti di cui alla legge n. 443/85, che risultino iscritte a una delle 4 Organizzazioni dell'Artigianato fondatrici o associate.
Il Consiglio direttivo di cui ai successivi artt. 8, 11 e 12, potrà peraltro decidere all'unanimità l'iscrizione di imprese non aderenti a una delle 4 organizzazioni fondatrici, stabilendo l'importo della quota d’iscrizione annua.
Sono altresì iscritti all'Ente bilaterale, a cura dei datori di lavoro, i dipendenti delle imprese artigiane, iscritte secondo le modalità sopra indicate, che non abbiano espressamente manifestato il loro dissenso in proposito.

Art. 6 - Cessazione dell'iscrizione
L’iscrizione all'Ente bilaterale cessa con:
a) lo scioglimento, la liquidazione, o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell'Ente bilaterale;
b) la cessazione, per qualsiasi causa, dell'impresa artigiana iscritta;
c) il decesso del dipendente iscritto;
d) la cessazione dell'assistenza gestita dall'Ente bilaterale;
e) il passaggio del lavoratore alle dipendenze ad altro datore di lavoro che non eserciti l'impresa artigiana, o ad impresa artigiana non iscritta all'ente;
f) cessazione del rapporto di lavoro per invalidità, vecchiaia e pensionamento;
g) recesso dell'impresa artigiana o del lavoratore.
In caso di cessazione dell'iscrizione, gli iscritti non avranno diritto ad alcun rimborso per contributi versati.

Art. 7 - Contributi e versamenti
L’Ente bilaterale trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
a) dalla contribuzione a carico delle imprese artigiane iscritte, da calcolarsi mensilmente sulla retribuzione corrisposta secondo i criteri che saranno stabiliti dal regolamento di attuazione, per la gestione, in forma mutualizzata, delle prestazioni previste ai vari livelli della contrattazione;
b) dalla contribuzione, in misura più limitata, a carico dei dipendenti;
c) da eventuali contributi pubblici e privati;
d) da eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;
e) dalla contribuzione relativa ai compiti di natura mutualistica aggiuntivi di cui alla lett. c) dell'art. 2. Il Consiglio direttivo determinerà l'ammontare di tale contribuzione tenuto conto degli accordi intervenuti in sede negoziale anche relativi alla ripartizione della contribuzione medesima.

Art. 8 - Organi dell'Associazione
Sono Organi dell'Ente bilaterale:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 9 - Assemblea
L’Assemblea è costituita dai Soci fondatori, aventi diritto di voto, ed è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata (mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione affisso all'albo sociale presso la sede nonché mediante raccomandata inviata ai Soci entro 10 giorni dalla data dell'Assemblea) una volta l'anno dal Consiglio direttivo entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:
a) sulla relazione del Consiglio direttivo relativa all'attività svolta dall'Ente bilaterale;
b) sul bilancio dell'esercizio sociale;
c) sulla nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) sugli altri argomenti proposti dal Consiglio direttivo.
L’Assemblea straordinaria è convocata (mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione, affisso all'albo sociale presso la sede nonché mediante raccomandata inviata ai Soci entro 10 giorni dalla data dell'Assemblea) ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.
Essa delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 10 - Deliberazioni
Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, i Soci fondatori che hanno diritto di voto, e in veste di osservatori gli Associati, che non hanno diritto di voto.
I Soci fondatori esprimeranno i loro voti come segue:
l'Assemblea ordinaria e straordinaria sia in 1a che in 2a convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno......rappresentanti dei Soci fondatori.
La 2a convocazione dovrà essere indetta almeno 24 ore dopo la 1a.
L’Assemblea, sia in 1a sia in 2a convocazione, delibererà validamente col voto favorevole di.......rappresentanti dei Soci fondatori.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, e in mancanza di entrambi, da persona designata dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea potrà tenersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in Italia.

Art. 11 – Consiglio direttivo e Comitato esecutivo
L’Ente bilaterale è retto da un Consiglio direttivo, composto da membri eletti dall'Assemblea ordinaria che ne determina il numero, i quali durano in carica.......anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui un Consigliere cessi, per qualsiasi causa, dalla carica, prima della scadenza, esso può essere sostituito con un altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso che durerà in carica fino alla prossima Assemblea.
Il Consiglio direttivo potrà nominare un Comitato Esecutivo costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri membri.
Esso durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio e ad esso sono delegati tutti i poteri, salvo quelli riservati al Consiglio dallo Statuto e dalla Legge.
In particolare il Comitato stabilirà le norme per le erogazioni da effettuarsi sempre nell'ambito statutario.
Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione anche informale del Presidente presso la sede sociale o altrove purché in Italia, ed è validamente costituito con la presenza di almeno......dei suoi membri.
Il Presidente del Comitato, che sarà il Presidente del Consiglio, potrà nominare un segretario anche estraneo al Comitato.

Art. 12 – Poteri del Consiglio direttivo
Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Art. 13 - Membri del Consiglio
Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente in designazione dei Soci Confartigianato, Cna, Casa, Claai, il Vice Presidente in designazione dei Soci Cgil, Cisl, Uil, il Tesoriere e un Segretario anche estraneo al Consiglio.

Art. 14 - Rappresentanza legale
La legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente e in caso di suo impedimento o assenza al Vice Presidente.
Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio direttivo sono anche Presidente e Vice Presidente dell'Ente bilaterale.

Art. 15 - Deliberazioni del Consiglio
Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente o, su loro incarico, dal Segretario, mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, spedito almeno 7 giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.
Esso deve inoltre essere convocato quando almeno......dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di Consiglieri.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in mancanza di entrambi, da chi sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di.........

Art. 16 - Verbalizzazione
Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo dovranno risultare da Verbali redatti dai rispettivi Segretari.

Art. 17 - Esercizio sociale
L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno e il Bilancio predisposto dal Consiglio è esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti che riferisce all'Assemblea.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di......... membri, anche non soci, viene eletto dall’Assemblea dei Soci e rimane in carica …. anni.

Art. 18 - Avanzi di gestione
Gli avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio, determinati dopo le eventuali destinazioni al Fondo di dotazione, saranno erogati entro l'esercizio successivo e destinati ai fini dell'Associazione.
Il Fondo di dotazione potrà essere utilizzato esclusivamente su delibera del Consiglio direttivo.

Art. 19 - Scioglimento Cessazione
In caso di scioglimento dell'Ente bilaterale o, comunque, di una sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dall'Assemblea, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai Soci, Associati ed Iscritti.

Allegato 2
Enti bilaterali - Nota tecnica

Esaminato lo schema di Statuto e di Regolamento di un Ente bilaterale si rileva che, dagli effetti dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) tale Ente è inquadrabile in quelli “non commerciali” di cui agli artt. 19 e seguenti, DPR n. 598 del 29.9.73.
Il reddito di tali Enti è formato dai redditi fondiari (terreni e fabbricati), da quelli di capitale o derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività commerciali, ovunque prodotti e indipendentemente dalla loro destinazione.
Le somme versate dagli associati o partecipanti non concorrono a formare il reddito imponibile degli Enti di cui si tratta, ad eccezione delle somme corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di attività commerciali: da tali prestazioni si escludono quelle effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e previdenziali, promuovere corsi di formazione e riqualificazione professionale.
L’insieme di queste finalità istituzionali non può assolutamente qualificarsi come attività commerciale nel quadro dell'art. 2195 c.c.
Nel caso in cui l'Ente dovesse svolgere, anche occasionalmente, attività commerciale, l'imposta sarebbe applicata soltanto per questa sulla base dei ricavi e dei costi risultanti da apposita contabilità separata.
Con la circolare ministeriale n. 21/RT del 12.4.75 il Ministero delle finanze ha precisato che gli obblighi contabili ricorrono soltanto per le attività da cui derivano redditi d’impresa; in assenza di tali redditi e di altri (fondiari, di capitale, etc.) o del possesso dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, non ricorre l'obbligo della dichiarazione. In questo quadro il DPR n. 60 del 28.3.75 stabilisce che la ritenuta d'imposta sugli interessi da depositi bancari viene considerata non di acconto, ma a titolo definitivo (e quindi da non dichiarare, così come è disposto per le persone fisiche).

Imposta sul Valore Aggiunto
In quanto all'imposta sul valore aggiunto occorre fare riferimento all'art. 1, DPR n. 633/72, che dichiara soggette al tributo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni.
Pertanto, come si è visto per l’IRPEG, occorre che le dette operazioni rientrino nell'attività d’impresa, ossia commerciale, intendendosi per tali anche le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, escluse le prestazioni effettuate da associazioni anche assistenziali secondo le finalità istituzionali.
Negli Enti bilaterali per ottenere le varie prestazioni previste statutariamente non sono previsti contributi specifici, ma quote associative o contributi che affluiscono a un Fondo mediante il quale si provvede a realizzare tutte le prestazioni dovute per Statuto (in genere sussidi).
Inoltre la voce 23 dell'art. 10 del predetto DPR n. 633 esonera dall'IVA le “prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente”.

Roma, 27 febbraio 1987