Tipologia: CCNL
Data firma: 18 gennaio 1989
Validità: 01.01.1989 - 31.12.1991
Parti: Federazione Nazionale Pulitintolavanderie artigiane-Confartigianato, Satla-Fnaa-Cna, Casa, Claii e Filtea-Cgil, Filta-Cisl, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Lavanderie, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Data di stipulazione e costituzione delle parti
Parte generale
Titolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo

Art. 1 - Contratto
Art. 2 - Categorie soggette ad efficacia del contratto
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - trattamento di miglior favore
Art. 4 - Reclami e controversie
Art. 5 - Esclusività di stampa
Art. 6 - Decorrenza e durata
Titolo II - Relazioni sindacali
Premessa
Art. 7 - Osservatori
Art. 8 - Livello regionale di trattativa
Art. 9 - Protocollo di intesa 6.5.1986
Art. 10 - Lavoro esterno
Art. 11 - Lavoro a domicilio
Titolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Accordo interconfederale
Relazioni sindacali
Art. 13 - Distribuzione del contratto
Art. 14 - Assemblea
Art. 15 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
Art. 16 - Delega sindacale
Titolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione
Art. 18 - Contratto a termine
Art. 19 - Periodo prova
Art. 20 - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 21 - Corresponsione della retribuzione
Art. 22 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 23 - Orario di lavoro
Art. 24 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 25 - Lavoro straordinario
Art. 26 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
Art. 27 - Lavoro a squadre
Art. 28 - Lavoro a tempo parziale
Art. 29 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi retributivi
Art. 30 - Permessi
Art. 31 - Ferie
Art. 32 - Congedo matrimoniale
Art. 33 - Maternità
Art. 34 - Servizio militare
Art. 35 - Trasferte
Art. 36 - Mezzi di trasporto per servizio
Art. 37 - Cessione trasformazione o trapasso di impresa
Art. 38 - Indennità in caso di morte
Art. 39 - Disciplina del lavoro
Art. 40 - Trattenute per il risarcimento danni
Art. 41 - Provvedimenti disciplinari
• Rimprovero, multa, sospensione
• Prescrizione delle sanzioni
• Licenziamento
Art. 42 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 43 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 44 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 45 - Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio
Art. 46 - Inquadramento unico

 

Art. 47 - Commissione paritetica per l'inquadramento
Art. 48 - Pluralità e mutamento di mansioni
Art. 49 - Passaggio di qualifica
Art. 50 - Ambiente di lavoro
Art. 51 - Diritto allo studio
Art. 52 - Lavoratori studenti
Art. 53 - Assunzioni di giovani con diploma o attestato di qualifica
Art. 54 - Apprendistato
• Formazione professionale (Insegnamento complementare)
• Regolamento (Apprendistato)
• Progressione della retribuzione
• Apprendistato «ultraventenni»
Parte Operai
Titolo V

Art. 55 - Sospensione e riduzione del lavoro
Art. 56 - Gratifica natalizia
Art. 57 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 58 - Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 59 - Malattia professionale e infortunio sul lavoro
Art. 60 - Festività - Trattamento economico
Art. 61 - Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoro a domicilio

2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
3. Libretto personale di controllo
4. Responsabilità del lavoratore a domicilio
5. Retribuzione
6. Maggiorazione della retribuzione
Parte Quadri
Impiegati-Intermedi
Titolo VI

Art. 62 - Sospensione e riduzione del lavoro
Art. 63 - Indennità per maneggio denaro - Cauzione
Art. 64 - Trattamento economico per le festività
Art. 65 - Tredicesima mensilità
Art. 66 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 67 - Trattamento economico per malattia ed infortunio
Art. 68 - Normativa quadri
• Norma transitoria
Inquadramento
• Esemplificazioni (Operai)
Parte retributiva
Aumenti salariali
Arretrati
Quote di servizio contrattuale
Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.
Allegati
Allegato n. 1 - Norme transitorie di applicazione CCNL 12.2.85
• Progressione della retribuzione
• Dichiarazione delle parti
Allegato n. 2 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 - Disciplina TFR
Allegato n. 3 - Accordo interconfederale del 21.12.83
Allegato n. 4 - Accordo interconfederale del 27 febbraio 1987 tra le Organizzazioni artigiane Confartigianato, Cna, Casa, Claai e le Organizzazioni dei lavoratori Cgil, Cisl Uil.
Allegato n. 5 - Legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Organizzazione mercato lavoro
Allegato n. 6 - Legge 8 agosto 1985, n. 443 - Legge quadro artigianato


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese artigiane del settore lavanderie, puliture a secco, tintorie di abiti ed indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere stipulato in Roma il 18 gennaio 1989

Data di stipulazione e costituzione delle parti
Addì 18 gennaio 1989 in Roma tra: la Federazione Nazionale Pulitintolavanderie artigiane (Confartigianato) […]; il Sindacato Nazionale Artigiani Tintorie Lavanderie e Affini (Satla) della Federazione Nazionale Artigiani dell'Abbigliamento (Fnaa) istanza sindacale settoriale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato (Cna) […]; assistiti per la Cna […], la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani […] con l'intervento della Federazione Artigiana Nazionale Tintorie e Lavanderie (Fantel) […], la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai) […], a Federazione Italiana Lavoratori Tessili-Abbigliamento (Filtea) […] e con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil), Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell' Abbigliamento (Filta) […] con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (Cisl), l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta) è stato stipulato il presente: Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Parte generale
Titolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 2 - Categorie soggette ad efficacia del contratto

Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane appartenenti al settore lavanderia, puliture a secco, tintoria di abiti e indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere, comprese quelle operanti conto terzi.
Per imprese artigiane si intendono le aziende aventi i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443.
In considerazione dell'entrata in vigore della legge n. 443 dell'8 agosto 1985 le parti convengono che per le imprese aventi i requisiti previsti dalla Legge suddetta, confermati con il riconoscimento della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ma provenienti da diversa regolamentazione contrattuale, si procederà alla stipula di specifica intesa sulle condizioni contrattuali tra le organizzazioni sindacali e le associazioni artigiane a livello regionale.

Art. 4 - Reclami e controversie
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, ferma restando la possibilità di intervento del delegato o, qualora questo non sia previsto, l'accordo diretto tra le parti interessate, in caso di mancato accordo, si ricorrerà ad incontri a livello territoriale, per dirimere le controversie.
Le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle organizzazioni nazionali stipulanti per la loro definizione,

Titolo II - Relazioni sindacali
Premessa

Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiane le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo della imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia generale del Paese, avuto riguardo altresì alla attuale situazione del comparto, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, ed in particolare il settore in oggetto, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali anche attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione dell'artigianato, la acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia, nell'ambito dell'auspicata specifica legislazione in materia.
Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli come previsti dai successivi articoli, che si traducano in accordo o intese fra le parti, saranno proposte alle istituzioni come criteri di base per la concessione di agevolazioni alle imprese.
Le parti concordano che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale da Enti pubblici Nazionali o Regionali o della CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme contrattuali e di legge in materia di lavoro, fatte salve le divergenze interpretative.

Art. 7 - Osservatori
Le parti individuano nella costituzione di «Osservatori Nazionali e regionali» di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate. Gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree sistema) e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'Osservatorio saranno:
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica per l'artigianato, con dati disaggregati per comparto;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del Mercato del Lavoro, sui flussi occupazioni, apprendistato, C.f.L., occupazione femminile, lavoro a domicilio;
- l'attivazione di iniziative, autonome e congiunte, per ampliare flusso di informazioni sopradescritto, nei confronti di Enti pubblici, Istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- ambiente.

Art. 8 - Livello regionale di trattativa
Le parti concordano nella individuazione di un livello regionale di trattativa, che terrà conto delle condizioni socio-economiche e delle dinamiche occupazionali del territorio.
In tale ambito potranno essere affrontate le problematiche connesse allo sviluppo economico ed occupazionale del settore, anche rispetto agli interventi di politica economica e finanziaria posti in essere dalle regioni sulla base delle competenze ad esse attribuite in materia di artigianato, e dagli Enti pubblici ed economici operanti sul territorio, allo scopo di stimolare e cogliere tutte le opportunità e risorse del settore.
In particolare potranno essere oggetto di trattativa a livello regionale i seguenti argomenti:
- piani decentrati di utilizzo per la formazione professionale;
[…]
- gestione dell'Accordo Interconfederale del 27.2.1987 relativamente a contratti formazione lavoro, mobilità, ecc.;
- eventuale gestione di quanto esplicitamente demandato da leggi accordi interconfederali e nazionali di categoria a livello regionale o territoriale.
Le parti, nello stabilire tali procedure, individueranno regionalmente tempi e modalità degli incontri.
Gli accordi eventualmente raggiunti a tale livello escludono qualunque altro livello di trattativa territoriale. Fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale del 27.2.87 relativamente alla non ripetitività dei livelli di contrattazione, non potranno essere oggetto di trattativa in sede regionale materie già definite a livello interconfederale e/o nazionale di categoria.
Trattative a qualunque altro livello territoriale non possono realizzarsi se non dopo aver verificato l'impossibilità di trattative a livello regionale.
Le parti, a livello regionale, di comune accordo, possono demandare la trattazione di specifiche materie ai livelli territoriali.

Art. 9 - Protocollo di intesa 6.5.1986
Le parti si danno atto nel recepire il Protocollo d'Intesa 6.5.1986.
premesso
- che si sono conclusi gli incontri in attuazione della normativa contrattuale relativa al sistema di informazioni prevista dal CCNL dei dipendenti da imprese artigiane dei settori Tessili, Abbigliamento, Calzaturiero (CCNL 6/6/84 - Titolo Il);
- che negli incontri effettuati sono stati presi in esame in particolare l'andamento economico ed occupazionale dei comparti produttivi e lo stato di applicazione territoriale dei CCNL;
- che fra le parti, in prima analisi, si é verificato che:
- l'applicazione del contratto di lavoro si è estesa durante l'attuale vigenza rispetto alle precedenti: - rimangono aree territoriali dove i fenomeni di inapplicazione del CCNL investono numerose aziende; tale realtà trova origine, oltre che nella dialettica sociale, in fattori inerenti la debolezza delle strutture aziendali e del tessuto socio-economico complessivo.
Essendo le parti comunemente interessate a rimuovere le suddette situazioni, in quanto costituiscono trattamenti economico/normativi ingiusti per i lavoratori e contemporaneamente fenomeni di concorrenza sleale fra le imprese.
si concorda
1) che il livello di intervento principale, anche in relazione alle nuove competenze assegnate alle Regioni dalla legge 483/85, debba essere quello regionale;
2) di promuovere pertanto una serie di incontri tra le rispettive strutture regionali (o territoriali) finalizzati in:
a) verificare l'andamento occupazionale nel settore con particolare riferimento a:
- apprendistato (dato sull'andamento dell'applicazione della normativa contrattuale);
- formazione professionale;
- contratti di formazione lavoro;
- mobilità finalizzata anche al recupero occupazionale;
b) realizzare una rilevazione sullo stato di applicazione del CCNL ed intervenire, anche con azioni congiunte, per rimuovere le condizioni che diano luogo a situazioni di non rispetto contrattuale;
c) individuare forze di sperimentazione affinché le Associazioni artigiane sviluppino iniziative, per le imprese che operano conto terzi, tendenti a realizzare criteri, strumenti e regole comuni per rafforzare sul mercato l'autonomia delle imprese anche in rapporto ai costi-commesse;
d) presentare congiuntamente, qualora si raggiungano posizioni comuni, proposte alle Regioni finalizzate alla qualificazione degli interventi di politica settoriale (credito, formazione professionale, servizi reali alle imprese, ecc.) dando attuazione alla normativa contrattuale (art. 7 - titolo II parte generale CCNL 6/6/84 settore TAC), la quale prevede che tra i requisiti necessari ad ottenere agevolazioni pubbliche debba essere previsto quello dell'impegno al rispetto del CCNL e delle leggi in materia di lavoro;
e) il calendario degli incontri sarà stabilito di comune accordo ed in alcune regioni, al fine di avviare positivamente il confronto, potrà essere utile la presenza anche delle strutture nazionali;
3) di costituire una commissione per affrontare le questioni inerenti il lavoro a domicilio.

Art. 10 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto delle possibilità di ricorso nell'ambito del settore a lavorazioni presso terzi, affermano che il lavoro in conto terzi - sia ricevuto che commesso da aziende artigiane - debba avvenire nel rispetto delle leggi e del contratto di pertinenza dell'impresa assuntrice di commessa. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle loro competenze per il superamento di dette situazioni.
A livello nazionale, le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento ed il superamento delle situazioni irregolari.
Riconoscono altresì che contribuisca a tale fine l'azione autonoma delle organizzazioni e delle aziende artigiane terziste nei confronti delle industrie committenti, per conseguire contratti di committenza che garantiscano all'impresa la possibilità di coprire i costi aziendali.
Le parti convengono quanto segue:
1) Le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici operanti nel territorio nazionale, l'impegno alla applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e delle leggi sul lavoro.
2) A livello territoriale e ove non possibile a livello regionale di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, si procederà ad un confronto per una valutazione globale dell'articolazione del lavoro esterno.
Le associazioni artigiane metteranno a disposizione in maniera articolata gli elementi utili e conoscitivi, in loro possesso, relativi a tale fenomeno.
L'utilizzazione dei dati complessivi raccolti, insieme ad ogni altro elemento conoscitivo che emerga dal confronto, sarà finalizzato - sempre nel rispetto della autonomia delle parti - ad iniziative tendenti a portare e a mantenere i processi sopra indicati nell'ambito del rispetto delle leggi e dei contratti esistenti.
Nota a verbale
In riferimento a quanto sopra resta salva guardato il vincolo del segreto professionale previsto dalla legge.

Art. 11 - Lavoro a domicilio
Le parti, nel sottolineare il ruolo propulsivo sociale ed occupazionale del sistema di imprese artigiane del settore lavanderie convengono sulla opportunità di favorire ogni forma occupazionale regolare, compreso il lavoro a domicilio.
Le parti concordano di dar luogo al necessario sistema di confronti e verifiche per una piena attuazione dei disposti contrattuali in materia.
[…]
Le associazioni artigiane forniranno i dati in loro possesso relativi al lavoro a domicilio alle commissioni paritetiche, che potranno essere definite a livello provinciale e territoriale dalle parti stipulanti il presente contratto o al sindacato territoriale, specificando nominativi ed indirizzi dei lavoratori assunti articolati per singola azienda, (Per il regolamento sul lavoro a domicilio vedi Art. 61).
In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale.

Titolo III
Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Accordo interconfederale

Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'accordo interconfederale del 21.7.1988 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esse sostituite.

Art. 14 - Assemblea
Vengono riconosciute, a titolo di diritto di assemblea, 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
[…]

Titolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione

[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 18 - Contratto a termine
L'assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo indeterminato.
Il Contratto a termine è consentito solo nelle circostanze e con le modalità fissate dalle vigenti leggi.

Art. 23 - Orario di lavoro
La durata dell'orario contrattuale é di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali; questo verrà distribuito normalmente sui primi cinque giorni della settimana fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 e i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico o orari regolamentati dagli enti locali.
[…]

Art. 24 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di 4 mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall'inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità é impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.
A titolo informativo ed a consuntivo, le imprese, anche tramite le OO.AA., comunicheranno alle OO.SS. territoriali le intese raggiunte in materia di flessibilità.
Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello regionale, fermo restando le quantità già definite a livello nazionale, viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente CCNL.

Art. 25 - Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario ai soli fini contrattuali la prestazione eccedente l'orario giornaliero e settimanale contrattuale.
Il lavoro straordinario ha carattere volontario; fanno eccezione, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, le ore straordinarie richieste nei casi di manutenzione, fuori servizio di impianti, inventario.
La prestazione di lavoro straordinario verrà concordata tra il datore di lavoro ed il lavoratore con un limite massimo individuale di 190 ore annue di cui un terzo recuperabile, tramite riposi compensativi non retribuiti, fruibili in ragione della effettuazione di almeno 24 ore di straordinario.
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]

Art. 26 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22 e le 6.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate domenicali, festive, o di riposo compensativo (ad esclusione di quelli previsti all'Art. 29 punti CD).
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne domenicali o festive dovrà essere preavvisato 24 ore prima, salvo casi urgenti ed eccezionali.
Si intendono qui richiamare le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne ed i minori.
[…]

Art. 27 - Lavoro a squadre
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore. L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di otto ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora. La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilità in conformità con le disposizioni di cui all'art. 23, e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggere all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 23 l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito per ogni turno l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per i turni fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.
Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente aumentata della maggiorazione di straordinario. Le modificazioni dei turni devono essere comunicate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile salvo i casi di forza maggiore.
Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme di cui all'art. 23.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1 ,05% della retribuzione di fatto.
[…]
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al 1° comma del presente articolo è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla legge in materia.

Art. 29 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi retributivi
a) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
b) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori la domenica, godrà oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal presente contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare.
[…]

Art. 33 - Maternità
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 39 - Disciplina del lavoro
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse dell'azienda e della produzione e deve osservare le disposizioni nella esecuzione per la disciplina del lavoro stesso.
La consumazione dei cibi e bevande nei locali dell'azienda deve essere disciplinata.

Art. 41 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente contratto possono essere punite:
a) con il rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) con multa fino ad una misura massima di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai tre giorni;
e) con il licenziamento senza preavviso ma con il solo TFR..
I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli interessati, per iscritto, con la precisa indicazione dell'infrazione commessa.

Rimprovero, multa, sospensione
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti al lavoratore:
- che abbandona il proprio posto senza giustificato motivo o senza l'autorizzazione prescritta:
[…]
- che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
- che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro.
La sospensione può essere inflitta a coloro che risultano essere recidivi in una delle mancanze sopra elencate e l'applicazione delle norme deve essere adeguata alla minore o alla maggiore gravità della mancanza.

Prescrizione delle sanzioni
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi i sei mesi dalla loro applicazione.

Licenziamento
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione, senza preavviso, ma con TFR può essere comminato:
- per litigio con vie di fatto in azienda;
[…]
- per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
[…]
- per dolo o colpa grave;
- per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro, trafugamenti di disegni e campionatura, lavorazioni per conto proprio o di terzi con danno all'azienda;
[…]

Art. 47 - Commissione paritetica per l'inquadramento
Viene costituita una Commissione nazionale paritetica per l'inquadramento.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) individuare e procedere all'inquadramento di mansioni nuove nonché di quelle che in seguito ad innovazioni tecnologiche, di prodotto, o a fronte di nuove Organizzazioni del lavoro, abbiano subito trasformazioni tali da far assumere una diversa tipologia;
b) la Commissione si riunirà a richiesta di una delle parti;
c) la Commissione esaminerà le relative esemplificazioni e procederà all'individuazione dei criteri, anche con eventuale ricorso ad elementi di valutazione concordemente ritenuti idonei.
Le conclusioni, cui la Commissione perverrà di comune accordo, saranno sottoposte alle Organizzazioni stipulanti, per la ratifica e una volta che saranno state concordemente accolte, saranno recepite dal successivo CCNL.
Inoltre, la Commissione, potrà condurre uno studio analitico e propositivo anche sulle declaratorie e livelli.
Una volta all'anno la Commissione riferirà in apposite riunioni alle parti stipulanti sui risultati degli studi compiuti ed eventuali proposte.
Sei mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà un rapporto conclusivo.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale le parti si incontreranno per una verifica relativa ai risultati della Commissione paritetica per l'inquadramento.

Art. 50 - Ambiente di lavoro
I lavoratori - tramite le loro rappresentanze sindacali - hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, la elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Per concordare l'intervento di ricerca a livello territoriale, le parti si incontreranno a livello provinciale e regionale (detto incontro può avvenire anche nell'ambito degli incontri fissati all'art. 7 del presente CCNL), di norma una volta l'anno o su richiesta di una delle parti, per l'attuazione degli interventi nell'ambito della operatività della legge 833 e delle competenze delle USL. Possono essere utilizzate le strutture di Patronato delle organizzazioni contraenti per stipulare convenzioni con la USL e con gli enti pubblici e centri di ricerca.
Le organizzazioni contraenti si impegnano a promuovere tutte le iniziative atte a diffondere una precisa informativa sulle sostanze usate nelle lavorazioni in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.

Art. 54 - Apprendistato
La disciplina dell'apprendistato nel settore lavanderie è regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
È considerato apprendista il lavoratore in età ed ai sensi della legge che venga assunto dall'impresa per conseguire, attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale.
[…]
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre imprese verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché si riferiscano alla stessa attività di produzione e non siano intercorse, tra l'uno e l'altro periodo, interruzioni superiori ai 18 mesi.
[…]
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, al divieto di adibire a lavoro straordinario, per gli apprendisti valgono le norme di legge qualora risultino più favorevoli e quelle del presente contratto. Per quanto altro non previsto dal presente articolo e ove vi siano specificazioni valgono le norme contrattuali applicabili per qualifica di appartenenza.

Formazione professionale (Insegnamento complementare)
Le ore destinate all'insegnamento complementare degli apprendisti in base alla legge 19.1.1955 n. 25 sono determinate come segue:
- 2° gruppo 4 ore settimanali fino ad un massimo di 120 ore annuali.

Parte Operai
Titolo V
Art. 61 - Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoro a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ricorre quando il lavoratore a domicilio é tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi del l'opera di mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3. Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1 gennaio 1935 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

5. Retribuzione
[…]
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento in esecuzione degli accordi di cui sopra si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera ivi compresi i rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente i particolari caratteri e le varie produzioni - e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
Queste saranno definite entro 9 mesi dalla entrata in vigore del presente contratto.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti. Le commissioni di cui sopra potranno convocare le parti idonee a fornire tutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l'altra, potrà richiedere alle Organizzazioni Nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra previsto.

Allegati
Allegato n. 1 - Norme transitorie di applicazione CCNL 12.2.85

1) Agli apprendisti assunti dal 1.6.84 e fino alla data del 3.1.85 si applica il trattamento economico e normativo del presente accordo,
[…]

Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.