Responsabilità, del datore di lavoro della ditta RI.CO., per mancata redazione del POS a tutela della sicurezza e dell'integrità fisica dei lavoratori impegnati nella esecuzione dei lavori presso l'Università di Cassino, concernenti il completamento della nuova sede dei corsi di laurea in Economia e Commercio e Giurisprudenza - Corpo B ed aree esterne - Sussiste.

Afferma il Tribunale che: "Tale condotta integra, con luminosa evidenza, la fattispecie tipica riportata in contestazione, oggi sussunta, con piena continuità normativa, negli artt. 18 comma 1 lett. p) e 55 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Trattasi di paradigma normativo strutturato, sotto il profilo tecnico - giuridico, alla stregua di un reato omissivo proprio".

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE PENALE

 

Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Angelo Valerio Lanna, all'udienza tenuta in data 29 giugno 2009, con l'intervento del Pubblico Ministero, dott. Vincenzo Parlavecchio, VPO, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente


SENTENZA


nei confronti di:

PA.GI., nato ad Acerra, il (...), residente a Casoria, alla via (...), libero, contumace, difeso d'ufficio dall'avv. Ma.Lu.Ab., del Foro di Cassino, presente,

IMPUTATO

Del reato p. e p. dagli artt. 4 c. 2 e 89 D.Lgs. 626/1994, perché quale responsabile della ditta RI.CO. di Pa.Gi., nella esecuzione dei lavori presso l'Università di Cassino, concernenti il completamento della nuova sede dei corsi di laurea in Economia e Commercio e Giurisprudenza - Corpo B ed aree esterne, non ha redatto il piano operativo di sicurezza (POS) a tutela della sicurezza e dell'integrità fisica dei lavoratori impegnati nella esecuzione della suddetta opera.

In Cassino il (...).

CONCLUSIONI DELLE PARTI.

ACCUSA: mesi tre di arresto.

DIFESA: assoluzione.

FattoDiritto

A seguito di decreto di citazione a giudizio, emesso dal P.M. in data 8 febbraio 2008, si procedeva nei confronti di Pa.Gi., in epigrafe generalizzato, chiamandolo a rispondere del reato sopra rubricato. In dibattimento, ammesse ex art. 495 c.p.p. le prove richieste, rendeva testimonianza Lu.Sa., Ispettore in servizio presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Frosinone; all'esito, conclusa l'istruttoria dibattimentale e dichiarata, a norma dell'art. 511 c.p.p., l'utilizzabilità degli atti inseriti nell'incarto processuale, le parti formulavano ed illustravano le conclusioni sopra trascritte.

Milita, a carico del prevenuto, un compendio probatorio di rara consistenza.

La natura articolata ed adeguatamente analitica del capo d'imputazione delinea in maniera soddisfacente, sotto il profilo storico ed oggettivo, la condotta ascritta al prevenuto. Giova solo precisare, allora, che il teste escusso, il quale è apparso particolarmente qualificato, in ragione della sopra ricordata carica pubblica e della cui attendibilità non esiste motivo alcuno di dubitare, stante la coerente e particolareggiata esposizione diacronica resa, ha dettagliatamente riferito circa la violazione della quale l'imputato, nella veste di legale rappresentante della ditta R.V., si rese protagonista.

La verifica effettuata dall'Ispettorato del Lavoro, infatti, riguardò un cantiere condotto dalla ditta sopra detta, in relazione a lavori di realizzazione di nuove aree presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cassino.
Fu così accertato che la ditta sopra detta era priva del Piano Operativo di sicurezza. Tanto vero che tale documento risulta formato e prodotto circa un anno dopo l'accertamento per il quale si procede.

Tale condotta integra, con luminosa evidenza, la fattispecie tipica riportata in contestazione, oggi sussunta, con piena continuità normativa, negli artt. 18 comma 1 lett. p) e 55 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Trattasi di paradigma normativo strutturato, sotto il profilo tecnico - giuridico, alla stregua di un reato omissivo proprio, contenente la prescrizione di una forma di cautela obbligatoria, finalizzata proprio a prevenire l'insorgenza di pericoli per l'incolumità personale, necessariamente connessi e connaturati ad una determinata attività.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, sarà dunque affermata la penale responsabilità dell'imputato.
Quanto alla sanzione finale da irrogare, valutati i criteri di commisurazione di cui all'art. 133 c.p., lo scrivente stima equo e conforme a giustizia condannare il prevenuto alla pena di Euro 1.400 di ammenda (P.B. = Euro 2.100,00, ridotta ex art. 62 bis c.p. = P.F.).
La condanna al pagamento delle spese processuali segue ex lege.
Essendo stata irrogata una non elevata sanzione, di sola natura pecuniaria, si reputa preferibile non concedere la sospensione condizionale della pena.

Si può infine riservare, per la stesura della motivazione, un termine maggiore di quello ordinario.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara Pa.Gi. colpevole del reato a lui ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di Euro 1.400,00 (millequattrocento/00) di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Motivi in 60 gg.

Così deciso in Cassino, il 29 giugno 2009.

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2009.