Il d.lgs. n. 626/94, oggi D.Lgs. 81/08, nelle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza contempla poteri di segnalazione ma non di diretto intervento.

Vedi ora art. 50 D.Lgs. 81/08.


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE CIRCONDARIALE DI MODENA-SEZIONE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

All'udienza del 28.1.2010 il Tribunale di Modena, in funzione di giudice lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa da:

…. rappresentato e difeso in forza di procura speciale In ricorso dagli Avv. … e domiciliato ex lege presso la cancelleria

 

parte ricorrente

 

CONTRO

 

… spa, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso dall'Avv. …, dall'Avv. ... e dall'Avv. … e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata.

 

parte convenuta

 

Conclusioni di parte ricorrente:

 

dichiararsi nulla la sanzione con condanna alla restituzione del trattenuto, oltre accessori, spese rifuse

 

Conclusioni di parte convenuta costituita:

 

respingersi le domande o in subordine ridursi la sanzione, spese rifuse

 

 

FATTO E DIRITTO

(ex art 132 cpc nuovo testo)

 

Lo spegnimento è incontestato.

 

Incontestata è la "procedura aziendale" di cui ai doc. n. 8 di parte convenuta, alla stregua della quale sono precluse iniziative individuali ed occorre adire la via gerarchica.

 

Il diritto oggettivo ratione temporis vigente, (d.lgs. n. 626/94, ma l'attuale t.u. non se ne discosta), nelle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza contempla poteri di segnalazione e non di diretto intervento, v. art. 19 ed ora art.50 t.u.

 

Non è allegata la sussistenza di una situazione di gravità tale da legittimare procedure extra ordinem, alla stregua del brocardo necessitas legem non habet.

 

Il contestato inadempimento, pertanto, ad avviso del Tribunale, sussiste.

 

Tuttavia in base ai profili soggettivi della condotta in relazione alla funzione di r.l.s., la sanzione appare eccessiva e, come in via gradata dalla convenuta richiesto, v. Cass. n. 8910/07, deve essere ridotta come in calce, con conseguente pronuncia restitutoria in punto alla maggiore somma trattenuta.

 

Le prove costituende proposte dalle parti, per quanto sopra, devono ritenersi inutili.

 

Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza ed alla peculiarità della fattispecie.

 

PQM

 

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta, dichiara illegittima la sanziona de qua, la riduce in quella pari a quattro ore di multa e condanna parte convenuta alla restituzione della maggiore trattenuta effettuata, oltre gli accessori di cui all'art. 428 cpc dal dovuto al saldo.

 

Compensa le spese del giudizio.

 

Modena, 26.1.2010