Tipologia: CCNL
Data firma: 27 giugno 1996
Validità: 01.07.1996 - 30.06.1999
Parti:
Anpo e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Ombrelli, Industria
Fonte: CNEL
Sommario:
Parte generale |
5. Attribuzioni del
rappresentante per la sicurezza |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti
delle manifatture di ombrelli e ombrelloni fabbricati con qualsiasi materia
prima 27 giugno 1996
Addi, 27 giugno 1996, a Milano tra l'Associazione nazionale
produttori ombrelli [
] con la partecipazione della delegazione industriale [
]
con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana [
] la
Federazione italiana dei lavoratori tessili e dell'abbigliamento (Filta) [
] con
l'assistenza della Confederazione italiana sindacato lavoratori (Cisl), la
Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Filtea) [
] con
l'assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), l'Unione
italiana lavoratori tessili abbigliamento (Uilta) [
] con l'assistenza della
Unione italiana del lavoro (Uil) è stato stipulato il presente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per
le Aziende che producono ombrelli e ombrelloni fabbricati con qualsiasi materia
prima.
Le parti si danno atto di avere tenuto presente, nella redazione del presente
contratto, gli accordi interconfederali vigenti, le cui norme, anche se non
esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.
Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 3 - Interpretazione del
contratto
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del
presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni
legislative ed agli accordi interconfederali riguardanti sia il contratto che il
rapporto di lavoro.
Art. 4 - Controversie
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere
interpretativo, saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e
datore di lavoro con l'intervento della Rappresentanza Sindacale Unitaria o
della Commissione interna o del Delegato di Impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia
potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti
Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del
presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per
l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni
nazionali, le seconde a quelle territoriali.
Capitolo II Sistema d'informazioni
Art. 8 - Sistema informativo e di relazioni industriali - Formazione
professionale
Premessa
Il sistema di relazioni industriali che si configura con il presente contratto
recepisce ed attua le logiche ed i contenuti del "Protocollo sulla politica dei
redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del
lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23 luglio 1993, sottoscritto
da Governo, Confindustria e Confederazioni sindacali, nonché dell'Accordo
interconfederale 20 dicembre 1993 sulle Rappresentanze sindacali unitarie.
Esso pertanto aderisce ad una visione di politica dei redditi quale strumento
indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente
equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento
dell'inflazione e dei redditi nominali.
In questo quadro si colloca l'articolato sistema di informazioni che segue.
Attraverso di esso si rendono possibili forme sistematiche di consultazione su
temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la
competitività delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione,
individuando nella comunicazione e nel confronto lo strumento per ricercare
posizioni comuni, anche da rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni necessarie per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato
sono:
- l'attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione
primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni
sindacali e del lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con
diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle
prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi
collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a
favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una
gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente
le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate;
- l'assunzione di un ruolo strategico da parte della formazione, la quale, come
fattore determinante nel costruire un rapporto tra imprese, territorio e
ambiente scolastico/formativo, nel rispetto delle reciproche competenze e
responsabilità derivanti da norme di legge, di Accordi Interconfederali e del
contratto nazionale, deve poter consentire ai lavoratori di conseguire nuove
professionalità, che siano indotte dalla mutata realtà derivante da innovazioni
tecniche e organizzative e/o accedere a nuovi sbocchi occupazionali. Tutto
quanto precede si realizza attraverso idonei supporti formativi, atti a favorire
lo svolgimento di relazioni partecipative.
Occupazione -
Investimenti- Formazione
Le parti ritengono che il miglioramento e l'approfondimento delle comuni
conoscenze della realtà produttiva ed occupazionale e la verifica delle
rispettive valutazioni costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione
del sistema di relazioni industriali e per il miglioramento dei reciproci
rapporti.
Questa pratica di consultazione, comunicazione e condivisione ha per scopo -
attraverso la ricerca di convergenze nelle analisi dei problemi e la
individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare le potenzialità del
sistema produttivo nel suo complesso, al fine di perseguire il miglioramento
della produzione nel settore, sia attraverso l'individuazione e la realizzazione
delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo, sia attraverso l'apporto
delle risorse umane, che rappresentano un fattore strategico.
Sulla base di questa dichiarazione d'intenti, le parti stipulanti, ferme
restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive responsabilità
e ruoli e l'indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di
favorire, secondo anche le indicazioni contenute negli accordi interconfederali
vigenti, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il
sistema di informazioni di seguito articolato, volto a evidenziare gli aspetti
significativi e la realtà evolutiva del settore:
1 - A livello Nazionale, di norma annualmente, o su richiesta di
una delle parti stipulanti, l'Associazione imprenditoriale fornirà alle
Organizzazioni sindacali nazionali, nel corso di un apposito incontro,
informazioni globali in merito:
- alle linee generali dell'andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi
insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore (e dei
comparti in cui si articolerà), con particolare riferimento all'occupazione;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi
interconfederali del
20.1.1993 e del
31.1.1995 sui contratti di formazione e
lavoro, all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione
delle leggi n. 903/77 e n. 125/ 1991 nonché delle eventuali future specifiche
disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea
con le raccomandazioni CEE;
- all'evoluzione tecnologica;
- all'andamento globale dell'occupazione in riferimento all'introduzione di
nuove tecnologie che richiedano interventi e/o significative ristrutturazioni
aziendali;
- al numero degli addetti suddiviso per sesso e qualifica e classi di età;
[
]
- ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, con particolare
riferimento alle implicazioni derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie,
dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle
politiche formative, nonché alle tematiche dell'ambiente e della sicurezza, in
armonia con quanto previsto dal D.Lgt. n. 626/1994;
- ai programmi di investimento e alle politiche di diversificazione produttiva e
di localizzazione nel Mezzogiorno;
[
]
- ai processi di internazionalizzazione.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo
scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- sul rapporto che intercorre tra innovazioni tecnologiche ed esigenze
formative.
Le parti potranno, ove dall'esame di cui sopra se ne ravvisi l'opportunità,
istituire una commissione paritetica per compiere le più opportune attività di
coordinamento ed approfondimento, anche al fine di dar vita all'attivazione
congiunta di iniziative di comune interesse nei confronti dei competenti organi
pubblici, nonché, per quanto concerne la formazione, della Commissione centrale
bilaterale di cui all'Accordo Interconfederale sulla formazione professionale.
2 - A livello Regionale, di norma annualmente, o su richiesta di
una delle parti, l'Associazione imprenditoriale firmataria, unitamente alle
Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di
categoria e alle sue articolazioni regionali intervenute nel corso di un
apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a
rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando
l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici e agevolati;
[
]
- al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi
interconfederali del
20.1.1993 e del
31.1.1995 sui contratti di formazione e
lavoro, all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione
delle leggi n. 903/77 e n. 125/ 1991 nonché delle eventuali future specifiche
disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea
con le raccomandazioni CEE;
[
]
- alle prospettive di fabbisogno di formazione e riqualificazione professionale;
[
]
- alle condizioni ambientali ed ecologiche.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo
scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno all'Ente Regione tutte le indicazioni necessarie per le
attività di competenza dell'Ente stesso a favore del settore, con particolare
riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa
dell'occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive
Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche
attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro ecc.;
- iniziative propositive in tema di formazione professionale, da raccordare con
l'attività di cui al livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto dagli
Accordi interconfederali vigenti; ciò al fine di fornire ai lavoratori
conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per
consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle
nuove esigenze. Qualora tali iniziative si concretizzino in orientamenti comuni,
essi saranno sottoposti alla attenzione degli Enti pubblici competenti ed agli
Organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai
sensi dell'Accordo interconfederale 20
gennaio 1993 e successive intese,
affinché nella programmazione dei loro interventi tengano conto delle
prospettate esigenze del settore;
- iniziative propositive di formazione professionale in materia di ambiente di
lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.Lgt. 626/1994,
utilizzando le risorse rese disponibili dalle Regioni;
- iniziative propositive in tema di azioni positive per le pari opportunità, che
saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica
nazionale di cui all'art. 24.
La presente procedura verrà attuata per le regioni aventi un significativo
numero di aziende nei singoli settori e comparti.
3 - A livello Territoriale (Provinciale o Comprensoriale), di
norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, le Associazioni
imprenditoriali territoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori competenti per territorio, nel corso di un apposito incontro, quanto
previsto al precedente punto 2).
La presente procedura informativa è attuata per le aree territoriali previamente
individuate tra le parti, con verifica biennale, a livello regionale o
nazionale, in cui si riscontri una concentrazione di Aziende del settore
produttivo.
Gli incontri di cui ai punti 2) e 3), considerate le peculiari caratteristiche
del settore, potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti di
informativa a livello nazionale, rispettando le obiettive esigenze di
disaggregazione dei dati.
4 - Il livello aziendale di informazione è articolato in tre
momenti specifici:
a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico-sociali
dell'impresa;
b) informazioni finalizzate alla contrattazione aziendale; c) informazioni
riguardanti il sistema di imprese europee. Tale sistema informativo, pur nella
distinzione delle diverse finalità, tende a sviluppare, attraverso l'attivazione
di adeguati canali di comunicazione bilaterale, un migliore livello di
conoscenza delle realtà, affermando il processo partecipativo dei lavoratori e
della loro rappresentanza, come risorsa per le singole aziende.
A livello aziendale, di norma annualmente, tramite l'Associazione territoriale
imprenditoriale, le Aziende con più di 70 dipendenti, su richiesta delle
Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, forniranno, nel
corso di un apposito incontro, alle RSU ed alle Organizzazioni medesime
informazioni riguardanti:
- le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi ed alla
struttura occupazionale (sesso e qualifica professionale);
- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a
rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti nonché a
miglioramenti delle condizioni ambientali ed ecologiche, specificando
l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui
programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove
produzioni avranno carattere di riservatezza, le modifiche tecnologiche inerenti
a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno
oggetto di informazioni sommarie;
- il numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate
nell'anno precedente;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi
interconfederali del
20.1.1993 e del
31.1.1995 sui contratti di formazione e
lavoro, l'andamento dell'occupazione femminile e lo stato di applicazione delle
leggi n. 903/77 e n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche
disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea
con le raccomandazioni CEE;
- le eventuali esigenze formative indotte dai processi di
riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo,
nonché dalle tematiche dell'ambiente e sicurezza, in armonia con quanto previsto
dal D.Lgt. 626/1994.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo
di consentire alla RSU e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali di
categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all'occupazione,
alle problematiche della formazione ed alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Per le aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio
nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere attuata presso
l'Associazione Imprenditoriale Nazionale.
Dichiarazione congiunta
Nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di
finanziamenti o altre agevolazioni a favore delle imprese, da parte degli Enti
pubblici a ciò preposti venisse richiesto parere alle competenti Organizzazioni
sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, le parti stipulanti riconoscono
che le Organizzazioni medesime, nel proprio autonomo parere, debbano
espressamente richiamare il requisito dell'applicazione del CCNL di pertinenza.
Art. 9 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore a
lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel
ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi
debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di
eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del
contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti
esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi,
nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace
tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per
conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo
restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere
incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica
responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di
commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel
territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro.
Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto
collettivo di lavoro da loro applicato.
2) Le aziende sistematicamente committenti lavoro a terzi, aventi oltre 70
dipendenti, e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a
richiesta, di norma annualmente, le Rappresentanze Sindacali Unitarie sulle
previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo
aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui
nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno
precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati.
3) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente
competenti costituiranno, entro 3 mesi dalla richiesta di queste ultime, una
Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti
compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla
valutazione del fenomeno.
A tale scopo l'Associazione industriale territoriale metterà a disposizione
della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi
relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale e
l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda
committente avente oltre 70 dipendenti l'Associazione territoriale fornirà alla
Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei
12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla
localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di
competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la
loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per
individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi
sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più
opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della
situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far
regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la
Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale
problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende
committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche
settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni
aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o
riduzioni di personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure
di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 ed alla legge 23 luglio
1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia,
dell'eventuale ricorso al lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo
delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del
fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il
contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì,
quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In
caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli
obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione
territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si
intendono per aree del Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86)
l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con
l'indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno
dichiarato di applicare.
Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a
disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle
aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con la annotazione
del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino
per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e
delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace
possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo
scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere
iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela
della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle
relazioni sociali ed industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante
l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le
Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti,
per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale
normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale, stipulato dalle
Organizzazioni sindacali firmatarie dei presente contratto, con le altre
Organizzazioni imprenditoriali del settore.
Chiarimento a verbale
Con la informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti
hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al
lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo
occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono
una attività funzionale al processo produttivo, sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al
lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte
committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di
leggi e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento
previste dalle norme esistenti.
Art. 11 - Mobilità
interna della manodopera
La Direzione delle unità produttive con più di 90 dipendenti informerà
preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non
temporanei nell'ambito dello stabilimento di gruppi di lavoratori nei casi in
cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali
esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'attività aziendale.
La RSU potrà richiedere alla Direzione un esame congiunto che avrà luogo entro 3
giorni dall'avvenuta informazione.
Eventuali comportamenti anomali che violassero lo spirito della norma saranno
esaminati a livello territoriale.
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 13 - Rappresentanze sindacali unitarie
1. Costituzione e
funzionamento della RSU
Per la costituzione ed il funzionamento della RSU si applica l'Accordo
interconfederale 20 dicembre 1993, ed eventuali sue future modifiche, con le
specificazioni ed integrazioni di seguito riportate.
[
]
5. Compiti e funzioni
La RSU subentra alle RSA di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300 ed ai loro
dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi
spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU è riconosciuta quale soggetto negoziale a livello aziendale per le
materie e con le modalità previste dal presente contratto.
Art. 14 -
Commissioni interne - Delegato di Impresa
Per quanto riguarda la Commissione interna o il Delegato di Impresa si fa
riferimento agli Accordi Interconfederali che disciplinano la materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste
dall'Accordo Interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti il
Delegato di impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
Art. 18 - Assemblee
I lavoratori, compresi i lavoranti a domicilio, hanno diritto di riunirsi nelle
unità produttive per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto
di lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazione unitaria o singola delle
Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto.
[
]
Art. 19 - Affissioni
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi
spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili
a tutti i lavoratori all'interno della unità produttiva, pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati Provinciali di categoria
aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere
in apposite bacheche comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei
Sindacati medesimi.
Consentiranno, altresì, l'affissione nelle bacheche della stampa sindacale
periodica, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità, trasmessa a firma
degli stessi Segretari responsabili.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti attinenti ai rapporti
sindacali.
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 23 -
Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
L'ammissione al lavoro delle donne e dei minori deve avvenire in conformità
delle leggi vigenti in materia.
Art. 25 - Contratto a termine
[
]
L'Azienda, a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo
determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o a più delle ipotesi
concordate, procederà all'assunzione stessa, previa informazione alla
Rappresentanza sindacale unitaria relativamente al numero dei rapporti a
termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa
durata.
[
]
Art. 26 - Orario di lavoro
La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali
per tutti i lavoratori dipendenti.
L'orario settimanale verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della
settimana; altre distribuzioni di orario, per singoli reparti o per
stabilimento, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane,
saranno concordate tra le direzioni aziendali e le rappresentanze sindacali dei
lavoratori.
[
]
Art. 27 - Lavoro a turni
Il lavoro prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o
nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata,
è considerato lavoro a turni.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi
compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in cinque giorni, in relazione
alle norme di cui all'art. 26. Altre distribuzioni di orario per singoli reparti
o per stabilimento, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più
settimane, saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le Rappresentanze
sindacali dei lavoratori. La distribuzione dell'orario di lavoro viene
comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello
stabilimento.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 26 - Parte Generale - l'orario
ordinario contrattuale sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di
mezz'ora di riposo, il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezz'ora di riposo
goduto, una mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di
effettivo lavoro.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di
lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo
stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliero fino a 6 ore non è previsto l'intervallo
di riposo. La mezz'ora di riposo goduta non concorre al superamento delle sei
ore di lavoro richieste. Ai soli fini del diritto alla maturazione della
mezz'ora di riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze
per permessi retribuiti.
Fermo restando per i minori l'osservanza delle disposizioni di legge che rendono
obbligatorio il godimento della mezz'ora di riposo, le eventuali prestazioni del
personale che eccedono le ore 7 e 30' giornaliere di lavoro effettivo saranno
compensate con la retribuzione per il tempo eccedente, aumentata della
maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso
collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel
caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire -
all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se
compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo
delle squadre e inoltre il suo inizio o il suo termine coincidano con l'inizio e
col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di
uno spostamento massimo di trenta minuti.
[
]
Chiarimento a verbale
Qualora nella mezz'ora di riposo effettuata fuori dall'ambiente di lavoro le
macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che
dovessero derivare ai lavoratori saranno esaminate prima in sede aziendale e
poi, occorrendo, in sede territoriale.
Art. 28 -
Orario di lavoro in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno o
dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a
fluttuazioni di mercato, determinate anche da fattori climatici.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno realizzare orari settimanali
di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli
reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale
di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 96
ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali,
ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore
intensità produttiva.
In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con
prestazioni lavorative superiori all'orario di lavoro contrattuale e settimane
lavorative con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario
settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una
maggiorazione della retribuzione di fatto pari a:
- 13% per le ore prestate dal lunedì al venerdì;
- 18% per le ore prestate nella giornata di sabato.
Tali maggiorazioni saranno corrisposte con la retribuzione del periodo di paga
nel quale le ore suddette saranno prestate.
Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di
flessibilità, le aziende daranno informazione previsionale alla RSU, nel corso
di un apposito incontro, indicando i periodi previsti di maggiore e di minore
intensità produttiva e le ore necessarie.
Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'orario
contrattuale ed il godimento dei relativi riposi, saranno definiti
contestualmente in tempo utile in sede di esame tra Direzione e RSU, tenuto
conto delle esigenze tecnico produttive ed organizzative aziendali.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori
interessati, salvo deroghe individuali ed eccezionali a fronte di comprovati
impedimenti.
Dichiarazione a verbale
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il
diritto di disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per
far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a
rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo
dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.
Art. 29 - Lavoro straordinario
È considerato straordinario contrattuale o supplementare il lavoro prestato
oltre l'orario contrattuale giornaliero e settimanale, ad eccezione di quello
connesso ai regimi di flessibilità dell'orario di lavoro di cui all'art. 28.
È considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l'orario
di legge.
La prestazione di lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere
effettuata nel limite massimo individuale di 200 ore annue, e quando riguardi
gruppi di lavoratori formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale
e Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Fatto salvo il limite di cui sopra l'esame preventivo non avrà luogo solo nei
casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e
comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore.
Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di manutenzione e
inventario e le ore di straordinario lavorate oltre il limite individuale annuo
di 200 ore potranno, a richiesta del lavoratore, essere recuperate con il
godimento di altrettanti riposi compensativi non retribuiti da fruire d'accordo
tra le parti. Le ore straordinarie per le quali si farà luogo a riposi
compensativi saranno retribuite senza le maggiorazioni dovute per il lavoro
straordinario.
Le prestazioni di lavoro straordinario per manutenzione e inventario potranno
essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore.
[
]
Art. 30 - Lavoro
notturno, domenicale e festivo
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22 e le ore 6.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate domenicali e festive
previste dall'art. 32 parte generale del presente contratto.
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o
festive dovrà essere preavvisato il giorno precedente tranne casi urgenti.
Si intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire
a lavoro notturno le donne e i minori.
[
]
Art. 32 - Giorni
festivi - Riposo settimanale
[
]
3) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo
che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo
compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso
in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla
legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato
entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con
diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non
effettuato.
[
]
Art. 33 - Lavoro discontinuo
Per i lavoratori discontinui, intendendo per questi ai fini della presente
normativa esclusivamente i portinai e i custodi che non svolgono altre mansioni,
l'orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere e di 50 settimanali.
Per i custodi e portieri fruenti di alloggio nello stabilimento o nelle
immediate adiacenze, l'orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere e di 60
settimanali.
[
]
Art. 39 - Abiti da lavoro
L'azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nei casi in cui gli stessi
si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il
lavoro, nonché quando essa ne prescriva comunque l'adozione.
La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione all'usura
determinata dalla natura della lavorazione.
Art. 46 - Andamento
attività produttiva
Le Direzioni Aziendali comunicheranno alla RSU, annualmente e/o semestralmente,
in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento
alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e quantità delle
ore necessarie;
- godimento delle ferie collettive e relative modalità;
- collocazione degli eventuali permessi collettivi per ex festività e per
riduzione di orario.
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati
congiuntamente tra la Direzione e la RSU.
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure
concordate con il presente contratto (permessi per riduzione di orario, modalità
applicative della flessibilità, ex festività, ferie).
Per consentire di considerare adeguatamente le esigenze di fruizione individuale
dei permessi retribuiti, tre giornate di permesso per ex festività o per
riduzione di orario potranno essere richieste e godute individualmente in
ciascun anno a fronte di particolari esigenze del lavoratore, a condizione che
la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore e
non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del
personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità
aziendali per la specifica mansione del lavoratore richiedente.
Art. 48 - Handicappati e invalidi
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi
e degli handicappati, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di
lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di
favorirne la idonea collocazione nelle strutture aziendali, anche con contratto
di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative
delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra la Direzione
aziendale e la RSU, saranno verificate le opportunità per attivi inserimenti, al
fine di agevolarne la migliore integrazione, anche mediante la frequenza ai
corsi di formazione o di riqualificazione professionale promossi dalla Regione,
senza alcun onere per l'azienda.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea
occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni
interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato
l'avviamento in altra unità produttiva.
[
]
Art. 49 - Recuperi
Le ore di lavoro perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti
possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: il recupero
deve essere contenuto nel limite massimo di un'ora giornaliera oltre il normale
orario contrattuale, o in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore
nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso
potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Tale recupero potrà essere effettuato solo entro i 30 giorni immediatamente
successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute
possono essere recuperate a regime normale con modalità preventivamente
stabilite d'intesa con la Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Art. 51 - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del
materiale
Quanto affidato al lavoratore per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili,
parti di ricambio, modelli, disegni, ecc.) dovrà essere usato con la cura e gli
accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture e deterioramenti. Per
garantire la conservazione del predetto materiale il lavoratore dovrà disporre
di mezzi adatti, in difetto dei quali egli potrà declinare la propria
responsabilità, mediante tempestiva dichiarazione alla direzione dell'azienda.
Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa od a negligenza del
lavoratore, potrà essere chiamato a rispondere nei limiti del danno accertato.
Parimenti egli risponderà dello smarrimento degli oggetti e del materiale avuto
in consegna, sia che lo smarrimento venga constatato durante il rapporto di
lavoro oppure al momento della riconsegna, in caso di dimissioni o di
licenziamento.
Gli utensili da impiegare nella lavorazione all'interno della fabbrica dovranno
essere forniti dal datore di lavoro. Parimenti dovrà essere fornito dal datore
di lavoro il materiale da impiegare nella lavorazione stessa (filato cucirino,
aghi, spilli, ecc.).
Delle macchine, utensili, strumenti materiali che gli sono affidati per il suo
lavoro il lavoratore non potrà fare uso diverso da quello che gli è indicato per
l'esecuzione del lavoro stesso.
A maggior ragione egli non potrà asportarli dallo stabilimento né assoggettarli
a modifiche ed a trasformazioni non esplicitamente autorizzate.
[
]
Art. 54 -
Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattie professionali al lavoratore non
in prova saranno conservati il posto e l'anzianità, a tutti gli effetti
contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall'apposito
certificato definitivo rilasciato dall'Istituto assicuratore. In tale caso, ove
per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il
precedente lavoro l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla
sua capacità lavorativa.
[
]
Art. 58 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori -
Rappresentanti per la sicurezza
1. Premessa -
Doveri delle aziende e dei lavoratori
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto
delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e
dei lavoratori, così come previsto dagli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 19
settembre 1994 n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità,
per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di
igiene e sicurezza.
In particolare:
- Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela
come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; in
relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari.
- Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria
salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In
particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati dal 2° comma
dell'art. 5 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 relativamente all'osservanza
delle disposizioni ed istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai
fini della protezione collettiva ed individuale, ed all'utilizzo corretto dei
macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei
preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro,
nonché dei dispositivi di sicurezza.
- L'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione
individuali e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla
consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con i rappresentanti
per la sicurezza, deve essere scrupolosamente osservata dai lavoratori
interessati.
- Il lavoratore segnalerà, tempestivamente, al proprio capo diretto le anomalie
che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti,
macchinari ed attrezzature o nello stato di conservazione e condizioni di
utilizzo di sostanze nocive e pericolose, ed ogni altro evento suscettibile di
generare situazioni di pericolo.
2. Rappresentanti per la
sicurezza
In applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e
dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, i rappresentanti per la sicurezza
sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive,
in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante per la
sicurezza;
b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 rappresentante per la
sicurezza;
c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 rappresentanti per
la sicurezza;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti per
la sicurezza;
e) unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti: 6 rappresentanti per la
sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), limitatamente a quelle che
occupano da 5 a 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni di rappresentante per
la sicurezza vengono assunti dal delegato di impresa, di cui all'art. 14 del
vigente contratto nazionale di lavoro, ove tale carica sindacale risulti
attivata.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e) i rappresentanti per
la sicurezza sono individuati tra i soggetti eletti nella rappresentanza
sindacale unitaria.
3. Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), fatta eccezione per il caso di
assunzione della carica da parte del delegato di impresa, il rappresentante per
la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
L'elezione avviene nel corso dell'assemblea prevista dall'art. 18 del vigente
CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche
per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il
maggiore numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio
elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere
il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di
lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono
essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo
indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
La durata dell'incarico è di tre anni.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e) i rappresentanti per
la sicurezza vengono eletti in occasione della elezione della Rappresentanza
Sindacale Unitaria con le modalità previste dal vigente CCNL.
All'atto della costituzione della RSU i candidati a rappresentanti per la
sicurezza vengono indicati specificatamente tra i candidati proposti per
l'elezione della RSU.
Nei casi in cui si è già costituita la RSU, per la designazione dei
rappresentanti per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto i
rappresentanti per la sicurezza sono designati dai componenti della RSU al loro
interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei
lavoratori.
Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le
proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale
ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua
funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per la
sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le
procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti
inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve
essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne dà comunicazione,
per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, all'organismo
paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista
dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sulla costituzione delle RSU.
4. Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per la
sicurezza
Nelle unita produttive di cui alla lettera a), al rappresentante per la
sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a dodici ore annue per
anno solare limitatamente alle unità che occupano fino a 5 dipendenti, nonché
pari a 30 ore annue nelle rimanenti.
Nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nel caso in cui, in
relazione ad avvenute o progettate modificazioni tali da variare
significativamente le condizioni del rischio, l'entità dei permessi risulti
insufficiente, potrà essere anticipato l'utilizzo di ore di competenza dell'anno
solare susseguente, fatti salvi i successivi conguagli.
Nelle unità produttive di cui alla lettera c), per l'espletamento dei compiti
previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti
per la sicurezza eletti o designati ai sensi della presente normativa, oltre i
permessi già previsti per le RSU, utilizzano un monte ore specifico pari a 70
ore annue complessive.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), d) ed e), per l'espletamento dei
compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i
rappresentanti per la sicurezza eletti o designati ai sensi della presente
normativa, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi
retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
I permessi di cui ai commi precedenti potranno essere assorbiti fino a
concorrenza delle ore di permesso riconosciute al medesimo titolo.
In tutte le unità produttive di cui al paragrafo 2, per l'espletamento degli
adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed 1) dell'articolo 19 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non vengono utilizzate le ore
sopra specificate.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello
aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del
rischio ambientale.
5. Attribuzioni
del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui
disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94, le parti
concordano sulle seguenti indicazioni.
A) Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle
esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro
le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del
servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
B) Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la
consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in
modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su
tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento
consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo
necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche
oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della
consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal
rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo
la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 626/94, e comunque non oltre il 30
giugno 1996, nelle realtà in cui non sia stata ancora individuata la
rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle
rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS., aderenti alle Confederazioni
firmatarie.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più
soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18,
comma 6 del D.Lgs. n. 626 del 1994.
C) Informazioni e
documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la
documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art.19
del citato D.Lgs. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei
rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai
sensi dell'art. 4 comma 3 della medesima disposizione di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le
informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono
quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e
sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un
uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto
industriale.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure
di prevenzione e protezione dei rischi, i rappresentanti per la sicurezza
segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di
lavoro ed in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e
deduzioni all'organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, comma 1
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
6) Formazione
dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art.
19, comma 1, lett. 9) del D.Lgs. n. 626 del 1994.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del
datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a
quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle
aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli;
tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in
materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di
prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano
rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,
prevede una integrazione della formazione.
In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato
ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere
definiti progetti privilegiando l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio
di cui al vigente CCNL. Per tale utilizzo è escluso il requisito della durata
del corso per un numero di ore doppio rispetto a quello prelevato dal monte ore
per il diritto allo studio.
7) Riunioni periodiche
In applicazione all'art. 11 del decreto legislativo 626/94, le riunioni
periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno cinque giorni
lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione
periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di
significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
8)
Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente
gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza del lavoro superiore a 3
giorni, compreso quello dell'evento.
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di
abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto
conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione
dell'organo di vigilanza.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e
partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione
e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 27 della
Legge 23 dicembre 1978 n. 833 integrato dalle disposizioni del decreto
legislativo 19 settembre 1994 n. 626. La cartella sanitaria e di rischio viene
custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella
vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato
può prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico
curante o dello specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'azienda.
9) Lavoratori addetti ai
videoterminali
S'intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati
dall'art. 61, primo comma, lett. c) del decreto legislativo 19 settembre 1994 n.
626.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione della sua
attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua
attività per almeno 4 ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo
di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha
diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa
al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a
lavoro a turni come previsto dal presente CCNL, l'effettivo godimento della
mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla
presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire
delle pause cumulativamente all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
10) Per quanto non espressamente regolamentato
dal presente articolo, si fa riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed
all'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
Art. 59 - Regolamento interno
In ciascuna azienda può essere redatto ed esposto in luogo chiaramente visibile,
un regolamento interno. La redazione o gli eventuali aggiornamenti saranno
esaminati e discussi tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza Sindacale
Unitaria o la Commissione Interna o il Delegato di Impresa, preventivamente
all'attuazione, a termine dell'art. 3 punto 3 dell'Accordo Interconfederale
19.4.1966; il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme
legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.
Art. 60 - Provvedimenti
disciplinari
Quando la condotta del lavoratore all'interno della fabbrica risulti censurabile
dal punto di vista disciplinare saranno, in diversa misura a seconda della
recidività della infrazione, adottati nei suoi confronti provvedimenti che
avranno in un primo tempo lo scopo di richiamarlo al compimento dei suoi doveri
e successivamente, ove l'ammonizione risultasse inefficace, lo scopo essenziale
di ripristinare l'ordine disciplinare nella sua sostanza e nella sua forma.
I provvedimenti che si indicano in appresso costituiscono soltanto una obiettiva
indicazione, nel senso di garantire, nell'adozione della sanzione, un rapporto
quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
L'ammonizione verbale che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto
o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno
verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore, siano
riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio
dovere. All'ammonizione scritta si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi,
tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile
del rimprovero verbale più gravi sanzioni.
Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto, potrà
essere inflitta al lavoratore la multa fino ad un importo equivalente a 2 ore di
paga compresa la indennità di contingenza e successivamente in caso di reiterata
recidiva la sospensione dal lavoro per un massimo di 3 giorni.
A titolo indicativo si stabilisce che sarà adottato prima il provvedimento della
multa e successivamente quello della sospensione al lavoratore che:
[
]
b) che nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto senza tuttavia
recar grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del
materiale eventualmente impiegato;
c) che a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità dell'andamento del
lavoro, non avverta il proprio superiore diretto;
[
]
e) che contravvenga il divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove
tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[
]
Per recidività si intende la ripetizione di mancanze contemplate ai punti a),
b), c), d), e), nei sei mesi successivi alla applicazione della prima sanzione.
Art. 62 - Norme per il
licenziamento
Il licenziamento con preavviso può essere inflitto per notevole inadempimento
degli obblighi contrattuali dei prestatori d'opera.
Il licenziamento con immediata cessazione del rapporto di lavoro e della
retribuzione non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2129 del
c.c.
Agli effetti del licenziamento con preavviso per notevole inadempimento degli
obblighi contrattuali possono essere prese in considerazione solo quelle
mancanze facenti capo alle sanzioni previste ai punti a), b), c) del presente
articolo che siano state commesse nei 12 mesi precedenti la data di risoluzione
del rapporto di lavoro.
Si conviene che costituiscono legittimo motivo di licenziamento con la perdita
dell'indennità di preavviso:
a) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione di
lavoro o di ordini, che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone od
alla sicurezza degli impianti;
b) litigi di particolare gravità o seguiti da vie di fatto, entro il recinto
dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti
violenti;
[
]
g) in caso di insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da
essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o
l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti o per la pronta e sincera
resipiscenza dell'insubordinato, non abbia nuociuto alla disciplina della
fabbrica;
h) in generale, quando la gravità della mancanza o delle mancanze, l'esistenza
del dolo o del danno rilevante, rendano impossibile, per colpa esclusiva del
lavoratore, la prosecuzione del rapporto di lavoro;
[
]
Art. 65 - Regolamentazione della contrattazione aziendale
Soggetti
La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato
alle aziende ed alle Associazioni imprenditoriali territoriali e dall'altro alle
Rappresentanze Sindacali Unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori
aderenti alle Organizzazioni che hanno stipulato il presente contratto.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel
settore, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all'intervento
delle Organizzazioni nazionali di categoria. In ogni caso, la contrattazione
economica a livello aziendale non potrà essere attivata prima del 31.12.1997,
fermo restando che, comunque, i relativi effetti non potranno avere decorrenza
da data anteriore.
Requisiti
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico -
nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle
stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà concernere le materie delegate dal contratto
collettivo nazionale di lavoro secondo le specifiche clausole contrattuali di
rinvio, e riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a
quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri
livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni
previste dal presente contratto.
Parte Operai
Art. 68 -
Inizio e fine del lavoro e pulizia posto di lavoro
[
]
La pulizia del posto, delle macchine o degli utensili di lavoro, con le modalità
indicate dalla direzione dell'azienda, sarà fatta normalmente prima
dell'anzidetto segnale di cessazione. Se venisse compiuta oltre l'orario normale
di cui all'art. 26 Parte Generale, sarà considerata prestazione straordinaria.
Art. 70 - Lavoro a cottimo
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo in
relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni ed ai sistemi in uso
nei vari settori. Ogni qualvolta in conseguenza dell'organizzazione del lavoro
nell'azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o
quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle
misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a
cottimo.
Nel caso che le lavorazioni siano organizzate in linee a catena o a flusso
continuo, con prestazioni vincolate all'osservanza di un ritmo predeterminato
che richieda un rendimento superiore a quello richiesto dal lavoro a economia,
l'operaio dovrà essere retribuito a cottimo, sempreché questo sistema sia
praticabile.
[
]
d) Prima dell'inizio delle singole lavorazioni, dovranno essere comunicati ai
lavoratori interessati mediante affissione o con altro mezzo di comunicazione
scritta:
1) le indicazioni del lavoro da eseguire;
[
]
f) L'azienda comunicherà alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o alla
Commissione Interna e, tramite la propria Associazione Territoriale, ai
Sindacati provinciali dei lavoratori all'atto di introduzione dei nuovi sistemi
di cottimo o di incentivo o nel caso di modifiche ai sistemi in vigore solo i
criteri generali applicati.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti
minimo e massimo di maggiorazione dei tempi esecutivi e ai metodi di calcolo
dell'utile di cottimo.
Nel caso di introduzione di lavorazioni a catena o a flusso continuo di cui al
secondo comma del precedente punto a), le comunicazioni saranno fatte tenendo
conto della diversa denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informative essendo ammesse solo
contestazioni di carattere applicativo.
[
]
i) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro
dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti.
A questo effetto la dipendenza di un operaio da un altro può essere intesa
soltanto come rapporto tecnico e disciplinare nell'ambito dell'azienda.
[
]
n) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell'ambito aziendale - sia
per i cottimi e gli incentivi già in atto, sia per quelli di nuova introduzione
- riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti
determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte
delle competenti organizzazioni territoriali.
o) Le decisioni assunte decorreranno dalla data di presentazione del reclamo.
Art. 74 - Maternità
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla
tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri [
]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento dei pesi nonché a lavori
pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 del D.P.R. 25.7.1976 n. 1026
e nei casi di uso di sostanze tossiche le lavoratrici durante il periodo di
gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abitudinali
conserveranno la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente
svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale la
disposizione dell'art. 6 lettera C della legge 30.12.1971, n. 1204 sulla tutela
delle lavoratrici madri.
[
]
Art. 77 - Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del
lavoratore a domicilio
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel
proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto
accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione
di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o
più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie
o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di
quanto stabilito dall'articolo 2094 c.c., ricorre quando il lavoratore a
domicilio è tenuto a osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità
di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo
lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera
lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni
di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso
imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso
esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
2. Non
ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali
comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o
l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[
]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di
mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone
alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli
effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del
quale hanno svolto la loro attività.
3. Libretto personale di
controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1°
gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno
speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne
ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti
contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente
legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni
sociali.
5. Retribuzioni
[
]
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento, in
esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera con la partecipazione
di rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i
particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato
ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno
dell'azienda o delle aziende interessate.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti
potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si
riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione
delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali
territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di
funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a
livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti, entro 9 mesi
dall'entrata in vigore del presente CCNL.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare aziende e RSU di aziende
interessate al lavoro a domicilio per acquisire tutti gli elementi utili al fine
di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la
costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle
parti, dopo aver avvertito l'altra, potrà richiedere alle Organizzazioni
nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di
rimuovere le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra
previsto.
Esperito senza successo anche questo tentativo le RSU di singole imprese
potranno rivolgersi alla Commissione al fine di concordare in quella sede
tariffe di cottimo valevoli per l'azienda. Tale livello di contrattazione è
esperibile solo laddove la materia non abbia già formato oggetto di accordi a
livello territoriale o di zona.
Conformemente a quanto previsto dal precedente punto c) del presente articolo,
le parti stipulanti il CCNL presenteranno, entro un anno, una proposta sui tempi
tecnici di lavorazione che tenga conto delle reali modalità di svolgimento del
lavoro a domicilio.
7. Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali
l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto
1 del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori
dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alla RSU e ai Sindacati provinciali i dati, quantità e
tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che
effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno
essere periodicamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre alla RSU tutti i
dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze Sindacali Unitarie
potranno richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al
lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui
livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame la Rappresentanza Sindacale Unitaria potrà
farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli
che esplicano la loro opera continuativamente per l'azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra saranno
riconosciute 16 ore annue pro-capite, con possibilità di cumulo qualora la
designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna Organizzazione sindacale, che
verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità
di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli
Organismi sindacali territoriali.
Nota a verbale
A livello nazionale è prevista la costituzione di una commissione paritetica
composta da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali degli
imprenditori e dei lavoratori, con il compito di seguire l'evoluzione del
fenomeno e della situazione tariffaria sulla base di idonea documentazione.
11. Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione
del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal
presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili
con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le
disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente
legislazione in materia e relativi regolamenti.
L'azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a
domicilio dell'applicazione delle norme di cui sopra.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca
comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all'art. 5 della legge
18.12.1973 n. 877 oltre che al paragrafo e) dell'art. 5 del presente regolamento
e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscano
la costituzione delle citate Commissioni.
Parte Intermedi
Art. 80 - Ferie
[
]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa delle ferie.
[
]
Art. 82 - Maternità
Fermo restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri [
]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento dei pesi nonché a lavori
pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 del D.P.R. 25.7.1976 n. 1026
e nei casi di uso di sostanze tossiche le lavoratrici durante il periodo di
gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abitudinali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale la
disposizione dell'art. 6 lettera C della legge 30.12.1971, n. 1204 sulla tutela
delle lavoratrici madri.
Parte Impiegati
Art. 91 - Ferie
[
]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa delle ferie.
[
]
Art. 93 - Maternità
Fermo restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri [
]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento dei pesi nonché ai lavori
pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 del D.P.R. 25.7.1976, n. 1026
e nei casi di uso di sostanze tossiche le lavoratrici durante il periodo di
gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abitudinali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale la
disposizione dell'art. 6 lettera C della legge 30.12.1971, n. 1204 sulla tutela
delle lavoratrici madri.
Parte Generale
Capitolo V
Art. 98 - Inquadramento unico dei lavoratori
Commissione paritetica
Le parti convengono di istituire una Commissione tecnica paritetica, che
provvederà a verificare gli effetti delle innovazioni tecnologiche ed
organizzative intervenute nelle realtà aziendali.
La Commissione avrà l'obiettivo di formulare proposte per la modifica della
struttura dell'attuale sistema di inquadramento, anche nell'ottica di giungere
al superamento degli automatismi.
I risultati cui la Commissione perverrà saranno congiuntamente presentati alle
Parti stipulanti, le quali ne valuteranno i contenuti, nonché le possibilità ed
i tempi di recepimento nell'ambito delle fasi negoziali.
Protocolli
Protocollo n. 10 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sulla opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un
ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività.
A tal fine le parti medesime ritengono che a tutto il personale debba essere
assicurato il rispetto della dignità delle persone sotto ogni aspetto, compreso
quanto attiene alla condizione sessuale. Eventuali problemi che dovessero
insorgere a tale riguardo saranno oggetto di esame tra le parti. Al fine di
favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in argomento, le parti
convengono di allegare al presente contratto la
risoluzione del
Consiglio della CEE del 29/5/90.