Tipologia: CCNL
Data firma: 7 maggio 1996
Validità: 01.05.1996 - 31.12.1999
Parti:
Anpo-Confartigianto, Cna, Claai, Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili,
Occhialeria, Artigianato
Fonte: CNEL
Sommario:
Titolo I - Clausole riguardanti il
contratto collettivo Art. 1 - Contratto. Art. 2 - Validità e sfera di applicazione. Art. 3 - Inscindibilità disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore. Art. 4 - Reclami e controversie. Art. 5 - Esclusività di stampa. Art. 6 - Decorrenza e durata. Titolo II - Relazioni sindacali Premessa. Art. 7 - Osservatori. Art. 8 - Governo del mercato del lavoro. Art. 9 - Lavoro esterno. Art. 10 - Lavoro a domicilio. Art. 11 - Sistema contrattuale. Livello nazionale di categoria. Livello decentrato di categoria. Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati. o Livello nazionale di categoria. o Indennità di vacanza contrattuale. o Livello decentrato di categoria. o Livello regionale di trattativa. Titolo III - Istituti di carattere sindacale Art. 12 - Accordo interconfederale. Relazioni sindacali. Art. 13 - Distribuzione del contratto. Art. 14 - Assemblea. Art. 15 - Permessi retribuiti per cariche sindacali. Art. 16 - Delega sindacale. Titolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro Art. 17 - Assunzione. Art. 18 - Contratto a termine. Progetti speciali Art. 19 - Periodo di prova. Art. 20 - Definizione ed elementi della retribuzione. Art. 21 - Corresponsione della retribuzione. Art. 22 - Determinazione della retribuzione oraria. Art. 23 - Orario di lavoro. Art. 24 - Flessibilità dell'orario di lavoro. Art. 25 - Lavoro straordinario. Art. 26 - Lavoro notturno, domenicale e festivo. Art. 27 - Lavoro a squadre. Art. 28 - Lavoro a tempo parziale. Art. 29 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti. Art. 30 - Permessi. Art. 31 - Ferie. Art. 32 - Aspettativa. Art. 33 - Congedo matrimoniale. Art. 34 - Maternità. Art. 35 - Servizio militare. Art. 36 - Trasferte. Art. 37 - Mezzi di trasporto per servizio. Art. 38 - Cessione, trasformazione, trapasso d'impresa. Art. 39 - Indennità in caso di morte. Art. 40 - Disciplina del lavoro. |
Art. 41 - Trattenute per il
risarcimento. Art. 42 - Provvedimenti disciplinari. Rimprovero, multa, sospensione. Licenziamento. Prescrizione delle sanzioni. Art. 43 - Preavviso di licenziamento o dimissioni. Art. 44 - Tutela dei licenziamenti individuali. Art. 45 - Aumenti periodici di anzianità. Art. 46 - Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio. Art. 47 - Inquadramento unico. Art. 48 - Commissione paritetica per l'inquadramento. Art. 49 - Pluralità e mutamento di mansioni. Art. 50 - Passaggio di qualifica. Art. 51 - Ambiente di lavoro. Art. 52 - Diritto allo studio. Art. 53 - Lavoratori studenti. Art. 54 - Assunzioni di giovani con diploma o attestato di qualifica. Art. 55 - Apprendistato. Regolamento (Apprendistato). Durata dell'apprendistato e progressione della retribuzione. Dichiarazione delle parti. Apprendistato "ultra ventenni". Titolo V - Parte operai Art. 56 - Sospensioni e riduzione del lavoro. Art. 57 - Gratifica natalizia. Art. 58 - Trattamento dì fine rapporto (TFR). Art. 59 - Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro. Art. 60 - Malattia professionale e infortunio sul lavoro. Art. 61 - Festività - Trattamento economico. Art. 62 - Regolamento del lavoro a domicilio. 1. Definizione del lavoro a domicilio. 2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio. 3. Libretto personale di controllo. 4. Responsabilità del lavoratore a domicilio. 5. Retribuzione. 6. Maggiorazione della retribuzione. Titolo VI - Parte Quadri - Impiegati Art. 63 - Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro. Art. 64 - Indennità per maneggio denaro - Cauzione. Art. 65 - Trattamento economico per le festività. Art. 66 - Tredicesima mensilità. Art. 67 - Trattamento di fine rapporto (TFR). Art. 68 - Trattamento economico per malattia e infortunio. Art. 69 - Normativa quadri. Norma transitoria. Art. 70 - Classificazione del personale. Parte retributiva Art. 71 - Incrementi retributivi. Tabella A Tabella B Art. 72 - Valori della ex indennità di contingenza. Art. 73 - Previdenza complementare. Art. 74 - Quota di servizio contrattuale. |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori
dipendenti delle imprese artigiane del settore dell'occhialeria
Roma, 7 maggio 1996
Tra Associazione Nazionale Produttori Occhiali -
Confartigianato, [
] con l'assistenza di Confartigianato [
], Cna nazionale [
],
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casa) [
], Confederazione delle
Libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai) [
] e Federazione Italiana dei
Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (Filta) [
] e con l'assistenza della
Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (Cisl), Federazione Italiana
Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filtea) [
], Unione Italiana Lavoratori
Tessili e Abbigliamento (Uilta) [
] con l'assistenza della Unione Italiana del
Lavoro (Uil).
Titolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 2 - Validità e sfera
di applicazione.
Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese
artigiane di cui alla legge n. 443/85:
- che producono in prevalenza occhiali o articoli inerenti l'occhialeria
(montatura, lenti, minuterie, galvanica, coloritura, astucci, ecc.);
- che svolgono l'attività di ottica.
Art. 4 - Reclami e controversie.
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale,
ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, in
caso di mancato accordo, si ricorrerà ad incontri a livello territoriale tra le
organizzazioni artigiane e dei lavoratori per dirimere le controversie.
Titolo II - Relazioni sindacali
Premessa.
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia
dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte
responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro
organizzazioni e del sindacato, le parti, valutata l'importanza dello sviluppo
dell'imprenditoria artigiana dei settori dell'Occhialeria e dell'Ottica; avuto
riguardo altresì all'attuale situazione del comparto, concordano su un sistema
di rapporti sindacali che consenta una più approfondita conoscenza delle
problematiche che investono l'artigianato, e in particolare il settore in
oggetto, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli
occupazionali anche attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e
qualificazione dell'artigianato, l'acquisizione di tecnologie più avanzate e il
consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli come previsto
dai successivi articoli, che si traducano in accordi o intese fra le parti,
saranno proposte alle istituzioni come criteri di base per la concessione di
agevolazioni alle imprese.
Art. 7 - Osservatori.
Le parti individuano nella costituzione di Osservatori nazionali e regionali di
settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopra indicate.
Gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando
ciò è giustificato da particolari situazioni produttive e occupazionali
(aree-sistema) e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'Osservatorio saranno:
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti e alle scelte di
politica economica per l'artigianato, con dati disaggregati per comparto;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, sui
flussi occupazionali, apprendistato, contratti di formazione lavoro, occupazione
femminile, lavoro a domicilio; contratti a termine;
- l'attivazione di iniziative, autonome e congiunte, per ampliare il flusso di
informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, Istituti di
ricerca pubblici o privati, ecc.;
- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a
qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e
la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi d'innovazione
tecnologica;
- ambiente.
Gli Osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la
possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse,
definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per
lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro 6 mesi dalla stipula del
presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per
la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della 1a riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la
programmazione dell'attività.
Art. 8 - Governo del
mercato del lavoro.
Le Associazioni artigiane forniranno in un confronto a livello regionale i dati
in loro possesso anche sulla base dell'attività conoscitiva di cui alle leggi
regionali per l'artigianato, relativi alla consistenza numerica delle aziende e
quelli relativi ai livelli occupazionali divisi per provincia o comprensorio
disaggregati, ove possibile, per classi d'età, sesso e qualifiche e per comparti
produttivi specificando, per la dinamica occupazionale, la sua tendenza
evolutiva previsionale; saranno altresì comunicati a questo livello i dati in
loro possesso relativi all'entità e alla struttura delle retribuzioni
contrattuali riferite all'insieme delle imprese presenti nel territorio.
Le Associazioni artigiane forniranno, inoltre, le indicazioni sulle esigenze di
manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire - in
rapporto con gli enti pubblici previsti per legge - contratti di formazione
lavoro e/o corsi di formazione professionale.
Tali incontri avranno lo scopo di consentire uno scambio reciproco di
informazioni e di realizzare una verifica sull'andamento di tutti gli istituti
previsti nel contratto relativi all'organizzazione del lavoro e alla
qualificazione professionale, all'orario di lavoro e alle sue diverse modalità
di effettuazione, alle nocività ambientali interne ed esterne.
Ciò al fine di poter poi congiuntamente verificare le concrete possibilità di
allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di
assunzione e di riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione
del mercato del lavoro.
Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta scritta di
una delle parti e dovrà prendere in esame per quanto possibile situazioni di
settore, di comparto, e/o di aree territoriali omogenee.
Effettuata, negli incontri citati, la verifica sulle potenzialità di
assorbimento della manodopera nel settore si definiranno, a livello
territoriale, i criteri orientativi atti a soddisfare le esigenze produttive ed
occupazionali presenti sul territorio; ciò attraverso leggi e accordi vigenti in
materia di occupazione giovanile, formazione professionale, mobilità.
Art. 9 - Lavoro esterno.
Le parti, nel prendere atto della possibilità di ricorrere, nell'ambito del
settore dell'Occhialeria, a lavorazione presso terzi, affermano che il lavoro in
conto terzi - sia ricevuto che commesso da aziende artigiane - debba avvenire
nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi. In presenza di eventuali
situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto
collettivo di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro
rifiuto di tali forme e s'impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle loro
competenze per il superamento di dette situazioni.
A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e
dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il
contenimento e il superamento delle situazioni irregolari.
Riconoscono altresì che contribuisca a tale fine l'azione autonoma delle
organizzazioni e delle aziende artigiane terziste nei confronti delle industrie
committenti, per conseguire contratti di committenza che garantiscano
all'impresa la possibilità di coprire i costi aziendali in connessione con il
rispetto dei contratti e della legge.
Per esprimere questa volontà e per consentire una migliore applicazione delle
normative sia contrattuali che di legge:
1) le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di commessa
apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici operanti nel territorio
nazionale l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi
sul lavoro;
2) a livello regionale, di norma annualmente o su richiesta di una delle parti,
si procederà ad un confronto per una valutazione globale dei processi di
decentramento produttivo, dell'articolazione del lavoro esterno, dei flussi
delle commesse in entrata e in uscita, della tipologia delle lavorazioni, della
localizzazione sul territorio di tali fenomeni.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese del
settore il confronto di cui sopra potrà avvenire tra le strutture territoriali,
su richiesta delle stesse e su esplicita delega delle strutture regionali.
Le Associazioni artigiane metteranno a disposizione in maniera articolata gli
elementi utili e conoscitivi, in loro possesso, relativi a tali fenomeni.
L'utilizzazione dei dati complessivamente raccolti, insieme ad ogni altro
elemento conoscitivo che emerga dal confronto, sarà finalizzata - sempre nel
rispetto dell'autonomia delle parti - ad iniziative tendenti a portare e a
mantenere i processi sopra indicati nell'ambito del rispetto delle leggi e dei
contratti esistenti.
Nota a verbale.
In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto
professionale previsto dalla legge.
Art. 10 - Lavoro a domicilio.
Le parti convengono sull'opportunità di favorire ogni forma occupazionale
regolare, compreso il lavoro a domicilio. Le parti concordano di dar luogo al
necessario sistema di confronti e verifiche per una piena attuazione dei
disposti contrattuali in materia.
[
]
Le Associazioni artigiane forniranno i dati in loro possesso, relativi al lavoro
a domicilio, alle Commissioni paritetiche, che potranno essere definite a
livello provinciale o territoriale dalle parti stipulanti il presente contratto
o al sindacato territoriale, specificando nominativi e indirizzi dei lavoratori
assunti, articolati per singola azienda.
(Per il regolamento sul lavoro a domicilio vedi art. 62)
In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto
professionale.
Art. 11 - Sistema contrattuale.
Livello nazionale di categoria.
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le
materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi
settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno
dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
- sistema di classificazione;
- retribuzione;
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche del CCNL;
- costituzione di eventuali Fondi di categoria.
Di norma i CCNL stipulati a tale livello hanno durata di 4 anni.
Livello decentrato di
categoria.
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle
organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà
regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che
tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata
attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di
settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della
titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture
territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale
non previsti dal contratto regionale integrativo (CCRIL) vigente, la relativa
trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle
strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento,
le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano
comunque avviate in ogni Regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.
Titolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Accordo
interconfederale.
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta
nell'Accordo interconfederale 21.7.88 per gli istituti previsti, anche a
modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che s'intendono da
esso sostituite.
Art. 14 - Assemblea.
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi
retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
[
]
Titolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione.
[
]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Art. 18 - Contratto a termine.
In considerazione dei particolari profili organizzativi e produttivi delle
imprese artigiane del settore e in considerazione dell'opportunità creata
dall'art. 23 della legge 28.2.87 n. 56 le parti convengono di valorizzare nel
massimo grado le opportunità occupazionali che si creano nel settore
dell'Occhialeria artigiana.
[
]
L'assunzione di lavoratori a termine nelle aziende artigiane secondo le norme
sopra richiamate è possibile solo quando vi sia il rispetto integrale dei
contratti collettivi artigiani.
Art. 23 - Orario di lavoro.
La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali;
questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni della settimana fatto
salvo quanto previsto dall'art. 24 e i casi di quelle imprese che hanno rapporti
diretti con il pubblico od orari regolamentati dagli Enti locali.
[
]
Art. 24 - Flessibilità
dell'orario di lavoro.
Considerate le particolari caratteristiche del settore e anche allo scopo di
contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario e a sospensioni del lavoro
connesso a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario
contrattuale di lavoro.
Per fare fronte alle variazioni d'intensità dell'attività lavorativa
dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di
orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino
al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro
un periodo di 6 mesi e in periodi di minore intensità produttiva, una pari
entità di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario
contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la
maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
Modalità applicative, relative alla retribuzione delle ore nel periodo di
recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per
iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati
salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.
Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello
regionale, ferme restanti le quantità già definite a livello nazionale, viene
prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali
riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente
articolo.
Art. 25 - Lavoro straordinario.
È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre
le 8 ore giornaliere o le 40 settimanali.
La prestazione di lavoro straordinario verrà concordata tra il datore di lavoro
e il lavoratore con un limite massimo individuale di 220 ore annue di cui 1/3
recuperabile tramite riposi compensativi non retribuiti, fruibili in ragione
della effettuazione di almeno 24 ore di straordinario.
La data di godimento dei riposi compensativi maturati verrà concordata tenendo
conto delle necessità tecnico-produttive dell'impresa e delle esigenze del
lavoratore.
[
]
Art. 26 - Lavoro
notturno, domenicale e festivo.
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22 e le 6.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate domenicali, festive,
o di riposo compensativo (ad esclusione di quelle previste dall'art. 29, punti C
e D).
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o
festive dovrà essere preavvisato 24 ore prima, salvo casi urgenti ed
eccezionali.
S'intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire
a lavoro notturno le donne e i minori.
[
]
Art. 27 - Lavoro a squadre.
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano
ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore. L'orario
ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il
riposo, la cui durata è di mezz'ora. La distribuzione dell'orario di lavoro
viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. 23 e
comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggere all'entrata dello
stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 23, l'orario ordinario contrattuale
sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito per ogni turno l'intervallo di
mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di
riposo.
Nel caso d'introduzione di un'organizzazione del lavoro, finalizzata al maggiore
utilizzo degli impianti, che comporti la distribuzione della prestazione singola
su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario settimanale contrattuale è di
36 ore con la retribuzione di 40 ore.
Per i turni fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo. Le eventuali
prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornaliere di lavoro effettivo
saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente aumentate
della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere comunicate 24 ore prima mediante avviso
collocato in luogo chiaramente visibile salvo i casi di forza maggiore. Nel caso
di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto
del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle
norme di cui all'art. 23.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà
corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
[
]
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al
comma 1 del presente articolo è stata determinata attuando la facoltà prevista
dalla legge in materia.
Art. 29 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi
retribuiti.
A) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
B) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori la domenica, godrà
oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal presente
contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della
settimana da concordare.
[
]
Art. 31 - Ferie.
[
]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di
giustificato impedimento il godimento del periodo di ferie può essere
completato, entro il mese di aprile dell'anno successivo, a quello di
maturazione.
Art. 34 - Maternità.
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla
tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Art. 40 - Disciplina del lavoro.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza
richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse dell'azienda e della produzione
e deve osservare le disposizioni nell'esecuzione per la disciplina del lavoro
stesso. La consumazione dei cibi e bevande nei locali dell'azienda deve essere
disciplinata.
Art. 42 - Provvedimenti
disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto possono essere punite:
a) con il rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) con multa fino ad una misura massima di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non
superiore ai 3 giorni;
e) con il licenziamento senza preavviso ma con il solo TFR.
I provvedimenti disciplinari adottati devono essere portati a conoscenza degli
interessati, per iscritto, con la precisa indicazione dell'infrazione commessa.
Rimprovero, multa, sospensione.
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti al lavoratore:
- che abbandona il proprio posto senza giustificato motivo o senza
l'autorizzazione prescritta;
[
]
- che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione
senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
- che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione,
oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità
nell'andamento del lavoro.
La sospensione può essere inflitta a coloro che risultano essere recidivi in una
delle mancanze sopra elencate e l'applicazione delle norme deve essere adeguata
alla minore o alla maggiore gravità della mancanza.
Licenziamento.
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione senza
preavviso ma con TFR, può essere comminato:
- per litigio con vie di fatto in azienda;
[
]
- per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
[
]
- per dolo o colpa grave;
- per danneggiamenti volontari, [
] lavorazioni per conto proprio o di terzi con
danno all'azienda;
[
]
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel paragrafo "Rimprovero,
multa e sospensione", di cui al presente articolo, quando siano già stati
comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso paragrafo.
Art. 48 -
Commissione paritetica per l'inquadramento.
Viene costituita una Commissione nazionale paritetica per l'inquadramento.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) individuare e procedere all'inquadramento di mansioni nuove nonché di quelle
che in seguito ad innovazioni tecnologiche, di prodotto o a fronte di nuove
organizzazioni del lavoro, abbiano subìto trasformazioni tali da far assumere
una diversa tipologia;
b) la Commissione si riunirà a richiesta di una delle parti;
c) la Commissione esaminerà le relative esemplificazioni e procederà
all'individuazione dei criteri, anche con eventuale ricorso ad elementi di
valutazione concordemente ritenuti idonei.
Le conclusioni, cui la Commissione perverrà di comune accordo, saranno
sottoposte alle organizzazioni stipulanti per la ratifica e, una volta che
saranno state concordemente accolte, saranno recepite dal successivo CCNL.
Inoltre, la Commissione potrà condurre uno studio analitico e propositivo anche
sulle declaratorie e i livelli.
1 volta all'anno la Commissione riferirà in apposite riunioni alle parti
stipulanti sui risultati degli studi compiuti ed eventuali proposte.
6 mesi prima della scadenza contrattuale la Commissione presenterà un rapporto
conclusivo.
3 mesi prima della scadenza contrattuale le parti s'incontreranno per una
verifica relativa ai risultati della Commissione paritetica per l'inquadramento.
Art. 51 - Ambiente di lavoro.
I lavoratori - tramite le loro rappresentanze sindacali - hanno diritto di
controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica.
Per concordare l'intervento di ricerca a livello territoriale le parti
s'incontreranno a livello provinciale e regionale (detto incontro può avvenire
anche nell'ambito degli incontri fissati dall'art. 7 del presente CCNL) di norma
1 volta l'anno o su richiesta di una delle parti, per l'attuazione degli
interventi nell'ambito della operatività della legge n. 833/78 e successive.
Possono essere utilizzate le strutture di Patronato delle organizzazioni
contraenti per stipulare convenzioni con la USL e con gli Enti pubblici e Centri
di ricerca.
Le organizzazioni contraenti s'impegnano a promuovere tutte le iniziative atte a
diffondere una precisa informativa sulle sostanze usate nelle lavorazioni in
relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.
Art. 55 - Apprendistato.
La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato dell'Occhialeria e dell'Ottica
è regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni
del presente contratto.
È considerato apprendista il lavoratore in età e ai sensi della legge che venga
assunto dall'impresa per conseguire, attraverso un addestramento pratico, la
qualifica professionale.
[
]
Gli eventuali periodi d'addestramento effettivamente compiuti presso altre
imprese verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del
concepimento del periodo prescritto, sempreché si riferiscano alla stessa
attività di produzione e non siano intercorse, tra l'uno e l'altro periodo,
interruzioni superiori ai 18 mesi.
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, al
divieto di adibire a lavoro straordinario, per gli apprendisti valgono le norme
di legge qualora risultino più favorevoli a quelle del presente contratto. Per
quanto altro non previsto dal presente articolo e ove vi siano specificazioni
valgono le norme contrattuali applicabili per qualifica di appartenenza.
Regolamento (Apprendistato).
Data la particolare struttura dell'impresa artigiana, si riconosce che la
qualificazione dell'apprendista passa necessariamente anche attraverso
esperienze che consentano una conoscenza complessiva della lavorazione per cui
viene qualificato.
Dichiarazione delle parti.
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle provincie di
Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali
la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
Apprendistato "ultra ventenni".
Le parti concordano sulla necessità di realizzare, attraverso l'attuazione e la
sperimentazione di tutti gli strumenti previsti dalle leggi vigenti, un'attenta
gestione del mercato del lavoro, coerente con le specifiche esigenze delle
imprese artigiane.
In tale ambito di intenti si colloca, anche ai sensi dell'Accordo
interconfederale 21.7.88, l'attuazione della legge n. 56/87, art. 21, comma 5.
A tal fine le parti concordano di sperimentare l'applicazione del citato
disposto, convenendo sui seguenti criteri attuativi:
A) elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 22 anni compiuti;
B) individuazione dei seguenti tassativi profili di professionalità superiore,
ai quali applicare quanto previsto al punto A):
- impiegati tecnici ed amministrativi;
- addetto alla realizzazione attrezzature per pantografi, iniettato e metallo;
- addetto all'esecuzione di campioni e modelli;
- addetto al ciclo completo produttivo delle lenti (collaudo e classificazione
delle lenti, sbozzatura delle lenti, lappatura delle lenti);
- controllo finale del prodotto in tutti i suoi livelli, componenti e qualità.
[
]
Le parti concordano di procedere, 6 mesi prima della scadenza del presente CCNL,
a una verifica a livello nazionale, anche sulla base degli elementi conoscitivi
degli Osservatori e delle esperienze dei rapporti sul territorio.
Titolo V - Parte operai
Art. 62 - Regolamento del lavoro a domicilio.
1. Definizione del lavoro a
domicilio.
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel
proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto
accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con
l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per
conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e
attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il
tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento, ricorre quando il
lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore
circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da
eseguire, e il suo lavoro consiste nell'esecuzione parziale nel completamento o
nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore
committente. Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti
considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque
esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di
pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei
mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di
qualsiasi natura.
2. Non
ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali
comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o
l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[
]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di
mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone
alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli
effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del
quale hanno svolto la loro attività.
3. Libretto personale di
controllo.
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1.1.35
n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto
di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne
ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti
contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente
legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni
sociali.
5. Retribuzione.
[
]
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento in
esecuzione degli accordi di cui sopra s'intendono devolute alle associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera ivi compresi i
rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i
particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato
ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno
dell'azienda o delle aziende interessate.
Queste saranno definite entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente
contratto.
A tal fine: nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti
potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si
riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione
delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le associazioni territoriali degli imprenditori e le OO.SS. territoriali dei
lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali
Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a
livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare le parti idonee a fornire tutti
gli elementi al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo
pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la
costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle
parti, dopo aver avvertito l'altra, potrà richiedere alle organizzazioni
nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di
rimuovere le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra
previsto.