• Datore di Lavoro
  • Cantiere Temporaneo e Mobile
  • Informazione, Formazione, Addestramento
  • Infortunio sul Lavoro

Responsabilità del legale rappresentante di una s.r.l. e del  direttore del cantiere aperto dalla società presso una scuola elementare, per colpa consistita nella omessa fornitura al personale dipendente di attrezzature adeguate e di informazioni specifiche sui lavori da svolgere.
La legale rappresentante era stata tratta a giudizio anche per aver omesso l'aggiornamento delle procedure di sicurezza.

Era infatti accaduto che un lavoratore, nel corso della installazione di un giunto a T ad un'altezza di circa 2 metri e 30 centimetri dal suolo - lavoro effettuato a mezzo di una scala doppia priva di uno spazio libero idoneo a permettere i normali movimenti all'operatore, nonchè di una chiave inglese lunga centimetri 85, del peso di 5 chilogrammi, e quindi non agevolmente maneggevole - aveva perso l'equilibrio ed era rovinato a terra, decedendo a seguito della violenta caduta - Sussiste.

La Corte afferma che:

"Le critiche relative al merito del giudizio di colpevolezza, articolate nel primo e nel secondo motivo, non hanno fondamento.
Il nucleo argomentativo centrale intorno al quale esse ruotano è la modestia dell'altezza dal suolo alla quale doveva essere eseguita l'operazione e dunque l'insussistenza di qualsivoglia profilo di colpa, sia generica che specifica, nell'aver consentito che il lavoratore, per svolgerla, si avvalesse di una scala doppia.
In definitiva, secondo il punto di vista degli impugnanti, il sinistro, ove non imputabile a un malore del dipendente, sarebbe stato una imprevedibile e disgraziata fatalità.
Il collegio non condivide siffatta impostazione."

"In realtà, trattandosi di un lavoro da svolgere comunque in quota, ancorchè modesta, e la conseguente, pacifica "utilità" dell'uso di un mezzo che ne agevolasse l'espletamento, il rischio di caduta era evidentemente in re ipsa, sicchè le critiche mosse dagli impugnanti all'omesso esame del "necessario profilo della prevedibilità dell'evento" appaiono fuorvianti e speciose.
Per altro verso il decidente, considerato che l'operazione di avvitamento del giunto, a mezzo di una chiave inglese di notevole peso, plausibilmente comportava l'oscillazione del corpo del lavoratore, ha compiutamente esplicitato le ragioni per le quali, a suo giudizio, la scala fornita al D.S. era inadeguata a garantirne la stabilità, per l'insufficiente larghezza degli scalini e l'inesistenza di appoggi ai quali un operatore, che avesse entrambe le mani occupate, potesse aggrapparsi, laddove l'esecuzione in sicurezza dell'incombente avrebbe richiesto, oltre all'apprestamento delle opportune informazioni, l'uso di un qualunque impalcato fisso e con spazio di calpestio idoneo a permettere l'agevole spostamento dei piedi."


 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente -
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) M.A., N. IL (OMISSIS);
2) B.R., N. IL (OMISSIS);
3) MA.SA. S.R.L.;
avverso SENTENZA del 23/04/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMENDOLA ADELAIDE;
Udito il Procuratore Generale, Dott. Bua Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito per le parti civili l'avvocato Maccioni Stefano che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito per il responsabile civile l'avvocato Carriero Marcello, che ha chiesto l'assoluzione degli imputati con la formula "perchè il fatto non costituisce reato" e, in subordine, l'annullamento con rinvio;
Udito per i ricorrenti M. e B. l'avvocato Carmona Angelo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.


FattoDiritto
 
1.1 Con sentenza dell'11 novembre 2002 il Tribunale di Roma dichiarava M.A. e B.R. colpevoli dei reati di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994 artt. 35 e 21 (capi a e b della rubrica), art. 589 c.p., commi 1 e 2, (capo d), e la sola M. anche di quello di cui al D. Lgs. n. 626 del 1994 art. 4 comma 5, lett. b) (capo b) e, concesse agli imputati le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, unificate le fattispecie criminose sotto il vincolo della continuazione, li condannava a pena ritenuta di giustizia nonchè, in solido tra loro e con il responsabile civile MA.SA. s.r.l., al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
 
Proposto gravame dagli imputati e dalle parti civili, la Corte d'appello di Roma, in data 23 aprile 2004, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere a carico dei prevenuti in ordine ai reati di cui ai capi a), b) e c) della rubrica perchè estinti per prescrizione, conseguentemente rideterminando le pene inflitte; confermava nel resto l'impugnata sentenza.
 
Gli imputati erano stati tratti a giudizio con l'accusa che la M., quale legale rappresentante di MA.SA s.r.l., il B., quale direttore del cantiere aperto dalla predetta società presso la scuola elementare (OMISSIS), per colpa consistita nella omessa fornitura al personale dipendente di attrezzature adeguate e di informazioni specifiche sui lavori da svolgere e la M. anche nell'omesso aggiornamento delle procedura di sicurezza, avevano cagionato la morte di D.S.N., avvenuta il (OMISSIS) (alcuni giorni dopo l'incidente occorsogli): questi, invero, nel corso della installazione di un giunto a T ad un'altezza di circa 2 metri e 30 centimetri dal suolo - lavoro effettuato a mezzo di una scala doppia priva di uno spazio libero idoneo a permettere i normali movimenti all'operatore, nonchè di una chiave inglese lunga centimetri 85, del peso di 5 chilogrammi, e quindi non agevolmente maneggevole - aveva perso l'equilibrio ed era rovinato a terra, decedendo a seguito della violenta caduta.

In motivazione osservava il giudicante, per quanto qui interessa, che non erano condivisibili le critiche mosse al convincimento maturato dal giudice di prime cure in ordine all'impossibilità di ricondurre il sinistro a un malore della vittima, essendo tale assunto resistito dai "motivi di natura scientifica e a carattere obbiettivo" esposti nella sentenza impugnata.
Rilevava anche che la scala fornita al D. S. era del tutto inadeguata al lavoro da svolgere, la cui esecuzione in sicurezza avrebbe richiesto l'uso di un impalcato fisso e con spazio di calpestio idoneo a permettere l'agevole spostamento dei piedi.
 
1.2 Avverso la conferma del giudizio di colpevolezza ricorrono per Cassazione, per mezzo del loro difensore, M.A., B. R. nonchè il responsabile civile MA.SA s.r.l. ripercorse le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure e quelle, sostanzialmente conformi, della Corte d'appello, chiedono l'annullamento con ogni conseguente pronuncia della decisione impugnata per i seguenti motivi:
 
1) violazione e/o erronea applicazione degli artt. 589 e 43 c.p., nonchè del D. Lgs. n. 626 del 1994 nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 235 del 2003; vizio di motivazione in punto di pretesa violazione delle regole di prudenza e diligenza formulabili in relazione al caso concreto.
Lamentano segnatamente i ricorrenti la mancata risposta da parte del giudice di appello alle numerose problematiche sollevate nei motivi di gravame, sbrigativamente liquidate con la sola notazione della insufficienza della superficie di appoggio offerta dal gradino della scala utilizzata. Rilevano quindi che, considerata la modestia dell'altezza alla quale doveva essere svolto il lavoro (pari a 2 metri e 30 centimetri, raggiungibile agevolmente anche rimanendo con i piedi a terra, da parte di un operatore dell'altezza del D. S.), nonchè la semplicità dell'operazione di avvitamento del giunto a T, praticabile in pochi secondi e con una sola mano, l'affermazione della loro colpevolezza appariva effettuata sulla base di una norma cautelare formulata ex post, in contrasto con le regole che presidiano la responsabilità colposa e con le emergenze istruttorie, univocamente indicative dell'adempimento dell'obbligo di sorveglianza e della assoluta routinarietà della lavorazione.
Aggiungono che, considerate le circostanze del caso concreto, l'allestimento di un tavolato o piano di calpestio a un'altezza adeguata al comodo espletamento dell'incombente, costituiva onere ancor più pressante di quello prescritto dal D.Lgs. n. 626 del 1994 artt. 36 bis, introdotto nel 2003 ma in vigore dal 19 luglio 2005 (e ora trasfuso nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 111), norma in base alla quale l'utilizzazione di una scala a pioli per lavori in quota è consentita quando quella di altre attrezzature non appare giustificata "a causa del limitato livello di rischio e della breve durata dell'impiego oppure delle caratteristiche" di siti che non sia possibile modificare.
Evidenziano infine che, mentre la scala in uso al momento dell'incidente era sicuramente a norma, l'istruttoria espletata aveva dimostrato come le limitatissime dimensioni del locale non consentissero il ricorso ad alcuno dei trabatelli in dotazione della ditta;
 
2) insufficienza della motivazione in ordine alla riconducibilità del sinistro a malore del lavoratore, pacificamente affetto da arteriosclerosi dell'aorta nel tratto addominale, desumibile anche dalle circostanze della caduta, avvenuta, come emerso dalla compiuta istruttoria, senza opposizione di resistenza, senza emissione di alcun grido e senza che fossero riscontrabili tracce di scivolamento o di attrito della chiave prussiana sul tubo, nonchè nel momento in cui la vittima non stava esercitando sforzi. Evidenziano anche gli impugnanti come, in definitiva, nessuna prova vi fosse che il D.S., al momento del sinistro, stesse effettivamente utilizzando la scala, tenuto conto del fatto che lo stesso, alto 1 metro e 80, aveva in mano una chiave prussiana lunga 80 centimetri;
 
3) violazione degli artt. 546, 568 e 593 c.p.p., insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla esclusione della rilevanza della attribuzione della responsabilità concorrente del D.S. nella causazione del sinistro nella misura del 30% - per tale via pervenendosi alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalle parti civili al fine di sentire eliminare la relativa statuizione - sull'assunto che il convincimento maturato dal giudice di primo grado era rimasto mera opinione priva di effetti sul giudizio di condanna formulato in dispositivo, laddove si era in presenza di una decisione "apportatrice di conseguenze processuali e sostanziali", avendone il decidente tenuto conto nella concessione della attenuanti generiche. In tale prospettiva sostengono i ricorrenti che il motivo di gravame, non che essere dichiarato inammissibile, avrebbe dovuto essere rigettato nel merito.
 
Gli impugnanti hanno poi depositato note di udienza nelle quali hanno ribadito le già esposte censure alla decisione impugnata.
 
2.1 Le critiche relative al merito del giudizio di colpevolezza, articolate nel primo e nel secondo motivo, non hanno fondamento.
Il nucleo argomentativo centrale intorno al quale esse ruotano è la modestia dell'altezza dal suolo alla quale doveva essere eseguita l'operazione e dunque l'insussistenza di qualsivoglia profilo di colpa, sia generica che specifica, nell'aver consentito che il lavoratore, per svolgerla, si avvalesse di una scala doppia.
In definitiva, secondo il punto di vista degli impugnanti, il sinistro, ove non imputabile a un malore del dipendente, sarebbe stato una imprevedibile e disgraziata fatalità.
Il collegio non condivide siffatta impostazione.
Merita preliminarmente ricordare che, per giurisprudenza consolidata di questo Supremo Collegio, allorchè le sentenze di primo e di secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello - tanto più laddove, come nella fattispecie, il giudice del gravame si richiami espressamente e integralmente alla ricostruzione dei fatti operata dal primo decidente, limitandosi all'analisi critica delle doglianze prospettate dall'impugnante - si salda con quella precedente per formare un unico, complesso corpo argomentativo" (Cass. pen., sez. 1, 26 giugno 2000, n.8868).
 
Ciò posto, si osserva quanto segue.
 
Su un piano puramente teorico, non contano le modalità attraverso le quali, in tesi, poteva essere espletato l'incombente, ma quelle, comunque coerenti allo stato dei luoghi, con cui il dipendente ritenne di farvi fronte.
Ne deriva che le argomentazioni difensive volte a prospettare la dipendenza dell'incidente da una serie causale autonoma ed eccezionale non colgono nel segno, a sol considerare che esse non si spingono a formulare una valutazione, peraltro insostenibile, di abnormità dell'uso stesso della scala, quanto piuttosto di imprevedibilità delle conseguenze che da quell'uso, nella fattispecie, derivarono, così finendo per apparire condizionate dall'esito della vicenda, e cioè per essere affette proprio dallo stesso vizio, di apprezzamento basato su un criterio "con valenza ex post, che invece, secondo l'assunto dei ricorrenti, inficerebbe la scelta del giudice di merito.
In realtà, trattandosi di un lavoro da svolgere comunque in quota, ancorchè modesta, e la conseguente, pacifica "utilità" dell'uso di un mezzo che ne agevolasse l'espletamento, il rischio di caduta era evidentemente in re ipsa, sicchè le critiche mosse dagli impugnanti all'omesso esame del "necessario profilo della prevedibilità dell'evento" appaiono fuorvianti e speciose.
Per altro verso il decidente, considerato che l'operazione di avvitamento del giunto, a mezzo di una chiave inglese di notevole peso, plausibilmente comportava l'oscillazione del corpo del lavoratore, ha compiutamente esplicitato le ragioni per le quali, a suo giudizio, la scala fornita al D.S. era inadeguata a garantirne la stabilità, per l'insufficiente larghezza degli scalini e l'inesistenza di appoggi ai quali un operatore, che avesse entrambe le mani occupate, potesse aggrapparsi, laddove l'esecuzione in sicurezza dell'incombente avrebbe richiesto, oltre all'apprestamento delle opportune informazioni, l'uso di un qualunque impalcato fisso e con spazio di calpestio idoneo a permettere l'agevole spostamento dei piedi.
In tale contesto i pur dotti rilievi sulla insussistenza di una norma di prevenzione che, nella fattispecie, vietasse l'uso della scala "a libretto", non hanno pregio, perchè inconferenti rispetto alla niente affatto illogica valutazione in termini di specificità della lavorazione della quale era incaricato il D.S., e, conseguentemente, di inadeguatezza dell'attrezzo che nell'occorrenza gli venne fornito.
A ciò aggiungasi che la pista ricostruttiva del malore del dipendente, come causa, piuttosto che effetto dell'evento letale, lungi dall'essere stata ignorata, è stata scartata sulla base di un esame completo ed esaustivo del materiale istruttorio, e segnatamente dei rilievi formulati dal consulente medico.
Le critiche dell'impugnante non valgono quindi a insidiare la tenuta logica dei criteri di apprezzamento seguiti dal giudice di merito, tanto più che nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si risolvano nella prospettazione di una diversa lettura del contesto probatorio, non essendo la Cassazione giudice delle prove, ma giudice della correttezza dell'interpretazione del materiale istruttorio e dell'esistenza di un plausibile e coerente apparato argomentativo a sostegno della scelta operata in dispositivo dal giudicante.

2.2 Fondate sono invece le critiche sviluppate nel terzo motivo di ricorso.
La sentenza di appello ha negato che in quella di primo grado ci fosse stata pronuncia sul concorso di colpa, per tal via pervenendo alla declaratoria di inammissibilità del gravame col quale le parti civili ne avevano contestato il riconoscimento.
Il collegio non condivide la lettura degli atti processuali che è alla base di siffatta decisione.
In proposito mette conto evidenziare che il carattere unitario della sentenza e il principio della naturale, vicendevole integrazione tra motivazione e dispositivo,comporta che non sempre la divergenza tra l'una e l'altro possa tout court essere risolta con il criterio della prevalenza del secondo sulla prima.
E invero, pur avendo il dispositivo il carattere di immediata espressione della volontà decisoria del giudice, la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (confr. Cass. pen., sez. 4, 13 dicembre 2004, n.7643).
Nella fattispecie alla secca operatività del criterio per cui il dispositivo letto in udienza, in quanto "attuazione della volontà della legge nel caso concreto", rende irrilevanti le statuizioni diverse o comunque ulteriori contenute nella motivazione, si oppone la considerazione che il riconosciuto concorso di colpa della vittima nella causazione dell'incidente ha avuto sicura incidenza nella concessione delle attenuanti generiche e quindi nella individuazione dello stesso trattamento sanzionatorio.
Non appare pertanto condivisibile l'assunto che nella sentenza di primo grado non vi fosse stata pronuncia sul concorso di colpa della persona offesa. Ed è di immediata evidenza l'interesse dei ricorrenti al riconoscimento della sua esistenza.
Consegue da tanto che la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui il giudice del gravame ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti dalle parti civili, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.

I ricorsi devono nel resto essere rigettati.
La parziale, reciproca soccombenza, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado.

P.Q.M.
 
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente il concorso di colpa della vittima, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2008