In conformità all'art. 34 della legge 689/81, sono espressamente escluse dalla depenalizzazione tutte le leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro.

Nel caso in esame, di reato contravvenzionale in materia di lavoro, si applica l'art. 24 D.lgs. 758/1994, che prevede una particolare modalità di estinzione del reato se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine fissato e provvede al pagamento, previsto dall'art. 21, comma 2, in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MONZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Giani,

sentite le parti e sulle conclusioni da esse precisate, a seguito di discussione orale ex art. 23 L. n. 689/81 ha pronunziato la seguente

SENTENZA


che forma parte integrante dell'odierno verbale,

nella causa iscritta al n. 9908 del Ruolo Generale del 2009 promossa da:

P.G.,

elettivamente domiciliato in Bergamo, via (omissis), presso lo studio degli Avv.ti F.T. e G.S., che lo rappresentano e difendono, in forza di procura a margine del ricorso;

ricorrente

nei confronti di

Asl di Milano, servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di Lavoro, in persona del legale rappresentante,

resistente

 
FattoDiritto
 
Il sig. P.G. ha proposto opposizione avverso la sanzione di cui al verbale di contestazione emanato dall'Asl di Milano, concernente le ipotesi contravvenzionali di cui agli artt. 4 e 7 D.lgs 626/94.

L'opposizione è inammissibile perché:

le violazioni contestate nel verbale impugnato prevedono, quali sanzioni, dei reati contravvenzionali puniti alternativamente con l'arresto o l'ammenda, che esulano dall'ambito di operatività della legge 689/81.
Infatti l'art. 32 L. n. 689/81 prevede che sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro "le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda".

In conformità all'art. 34 L. cit., sono comunque espressamente escluse dalla depenalizzazione tutte le leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro.

Nel caso in esame, di reato contravvenzionale in materia di lavoro, si applica l'art. 24 D.lgs. 758/1994, che prevede una particolare modalità di estinzione del reato se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine fissato e provvede al pagamento, previsto dall'art. 21, comma 2, in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.

Il verbale di contravvenzione impugnato è stato elevato, dunque, in presenza di un'ipotesi di illecito penale configurante reato contravvenzionale, punito con pena detentiva, alternativa a quella pecuniaria, sottratta alla cognizione del giudice civile, che conosce esclusivamente degli illeciti di natura amministrativa di cui alla L. n. 689/81 c.d. di depenalizzazione (Cass. pen. n. 1037/2000).

Le contestate violazioni delle norme di reato in materia di igiene e sicurezza del lavoro costituiscono notizie di reato iscritte nel registro e, a norma dell'art. 23 comma 1 d.lgs. 758/94, sospese, in attesa dell'eventuale definizione alternativa rimessa alla volontà del contravventore.

Alla stregua di quanto considerato, l'opposizione va pertanto dichiarata inammissibile.

Tenuto conto della rinuncia alla condanna alle spese da parte dell'Asl, da un lato, e della verosimile buona fede del ricorrente, tratto in errore dal riferimento al pagamento in sede amministrativa, dall'altro, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.
 
Il Tribunale di Monza, definitivamente decidendo la causa promossa da P.G. nei confronti di Asl di Milano servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di Lavoro, in persona del legale rappresentante, dichiara inammissibile l'opposizione.

Compensa integralmente le spese del giudizio.

Così deciso in Monza l'11 gennaio 2010.

Depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2010.