Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 4 maggio 1995
Parti: Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

  Contratti di formazione e lavoro (CFL).
Allegato A Tabella dei livelli per l'acquisizione dei quali non è possibile l'attivazione dei contratti di formazione lavoro
 

Allegato B Tabella dei livelli relativi alle professionalità elevate (Cfl - tipologia a2)
Facsimile A
Facsimile B


Accordo interconfederale su CFL

Addì 4 maggio 1995, in Roma, le Confederazioni artigiane Confartigianato, Cna, Casa, Claai e le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil,
- in considerazione di quanto previsto al punto 14, parte II, Accordo interconfederale 2.2.93, che impegnava le parti firmatarie ad incontrarsi per apportare modifiche all'Accordo stesso, qualora fossero intervenuti cambiamenti delle norme di legge che regolamentano l'istituto;
- viste le modifiche alla disciplina legislativa dei CFL introdotte dall'art. 16, legge 19.7.94 n. 451, così come modificato dall'art. 7, comma 1, DL 7.4.95 n. 105;
- nell'intento di continuare ad esercitare il ruolo svolto sul piano della regolamentazione interconfederale di uno dei più importanti strumenti miranti a promuovere l'occupazione giovanile,
hanno convenuto sugli adattamenti della citata regolamentazione interconfederale alla nuova disciplina legislativa, in base ai quali, unicamente alle successive intese applicative raggiunte a livello regionale, le Commissioni bilaterali procederanno a verificare la conformità dei progetti di CFL, presentati dopo il 31.3.95, all'insieme delle norme contrattuali definite in materia. Le parti hanno altresì convenuto sul nuovo testo coordinato dell'Accordo interconfederale che si riporta di seguito.

Contratti di formazione e lavoro (CFL).
1. Le parti riconoscono l'opportunità di utilizzare i CFL in maniera coordinata con la disciplina dell'apprendistato prevista nelle norme legislative e contrattuali.
1.1. Il ricorso ad assunzioni tramite CFL va orientato a qualifiche medio-alte. Per la fascia d'età compresa tra i 15 e i 20 anni va utilizzato normalmente lo strumento dell'apprendistato.
1.2. A norma della legge n. 407/90 la qualificazione dell'istituto della formazione-lavoro comporta l'attivazione di CFL per il conseguimento di tutte le professionalità previste dai CCNL di riferimento, escluse quelle relative ai livelli che contemplano mansioni di manovalanza come da tabella allegata (allegato A).
A norma della vigente legislazione (art. 16, comma 2, legge n. 451/94) possono essere definiti progetti per l'attivazione delle seguenti tipologie di CFL:
- CFL finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate (tipologia a2), per una durata minima di 12 mesi e massima di 24 mesi, con almeno 160 ore di formazione, di cui 140 da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa e 20 ore finalizzate alla verifica da parte del datore di lavoro delle piena autonomia professionale acquisita dal lavoratore. Si ritengono professionalità elevate quelle inquadrate nei livelli alti della classificazione del CCNL applicabile e comunque quelle figure professionali, tecniche o amministrative, le cui mansioni sono connotate da forte autonomia operativa e discrezionalità di poteri, da funzioni di responsabilità, coordinamento e controllo, ovvero da capacità tecniche particolarmente elevate o elevata competenza e professionalità.
Tali professionalità sono quelle ricomprese nei livelli indicati nella tabella allegata (allegato B);
- CFL finalizzati all'acquisizione di professionalità intermedie (tipologia a1):
- con almeno 80 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per una durata minima di 12 mesi e massima di 18 mesi;
- con almeno 80 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per una durata minima di 12 mesi e massima di 24 mesi. In tal caso, al lavoratore verrà riconosciuto, a partire dal 19° mese, il trattamento economico corrispondente a livello d'inquadramento finale previsto dal progetto stesso.
Si ritengono professionalità intermedie quelle inquadrate nei livelli professionali sottostanti a quelli in cui si situano le professionalità elevate;
- CFL, con durata massima di 12 mesi e 20 ore di formazione teorica, mirate ad agevolare l'inserimento professionale attraverso un'esperienza di lavoro che consenta l'adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo (tipologia b).
Per le tipologie a2 e a1, le parti, a livello regionale, sulla base dei predetti criteri generali, preciseranno l'appartenenza delle professionalità previste dai singoli CCNL nell'una o nell'altra delle stesse tipologie.
Nell'ambito dello svolgimento del progetto di CFL di cui al successivo punto 8, i lavoratori saranno inquadrati, in ingresso, ad un livello inferiore a quello per l'acquisizione del quale è finalizzato il CFL
Nel caso in cui l'inquadramento d'ingresso coincida con i livelli di cui alla allegata tabella A, tale inquadramento avrà la durata di 6 mesi.
1.3. Il numero del giovani assunti con CFL non potrà essere superiore al numero dei lavoratori non apprendisti più titolare e coadiuvanti.
1.4 Il ricorso al CFL di tipo a1 e a2 è escluso per i giovani che abbiano già avuto un rapporto di apprendistato, di almeno 1 anno, nell'ambito dello stesso profilo professionale. Il ricorso è possibile se in impresa diversa e dopo 12 mesi dalla cessazione del precedente rapporto di apprendistato.

2. Le parti convengono che l'assunzione di giovani con CFL è cosa diversa da quella effettuata attraverso altri strumenti normativi esistenti quali il contratto a termine o il lavoro stagionale.

3. Le parti concordano di valorizzare appieno le potenzialità occupazionali nei confronti delle fasce deboli del mercato del lavoro.
3.1. Pertanto s'impegnano a favorire il reimpiego dei giovani in mobilità anche attraverso lo strumento dei CFL.
3.2. Nello stesso ambito di cui al punto 3 affermano l'impegno a promuovere l'inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di handicap.

4. Le parti concordano sul recupero e riabilitazione del giovani tossicodipendenti.
4.1. Pertanto s'impegnano a verificare in sede territoriale l'inserimento lavorativo e la qualificazione professionale di giovani recentemente usciti da stato di tossicodipendenza, attraverso CFL.
4.2. Nella stessa direzione in sede territoriale sarà verificata dalle parti la partecipazione delle imprese attraverso assunzioni con CFL a programmi di riabilitazione di tossicodipendenti, concordati preventivamente con istituzioni pubbliche e le comunità terapeutiche specializzate.

5. Le parti convengono sul ruolo dell'artigianato nella promozione e sviluppo dell'occupazione femminile in termini di imprenditoria, coadiuvanza, lavoro dipendente.
5.1. In questo ambito le imprese nella stipula dei CFL si atterranno alle normative relative alla parità.
5.2. In sede territoriale sarà verificata la possibilità di partecipazione delle imprese a programmi di azioni positive anche utilizzando i CFL.

6. Saranno costituite a livello provinciale e/o territoriale, le Commissioni bilaterali tra Confederazioni artigiane e OOSS firmatarie del presente Accordo.
6.1. Laddove non è possibile in sede provinciale e/o territoriale, le Commissioni bilaterali saranno costituite a livello regionale.
6.2. Alle Commissioni bilaterali compete il rilascio della dichiarazione di conformità dei progetti alle norme previste dal presente Accordo e dall'art. 3, ex lege n. 863/84 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base di criteri di omogeneità individuati dalle Commissioni stesse.
6.3. Le Commissioni, inoltre, verificano l'andamento del CFL e la pratica attuazione del progetto da esse validato.
6.4. Alle Commissioni bilaterali le parti, in sede regionale, provinciale e/o territoriale, potranno assegnare ulteriori compiti connessi alla promozione e sostegno dei CFL.
6.5. La Commissione bilaterale trasmetterà ogni 3/6 mesi alla CRI una scheda riepilogativa dell'attività svolta.

7. La dichiarazione di conformità sarà ritenuta valida qualora venga sottoscritta dai rappresentanti delle 3 OOSS firmatarie, o da un unico rappresentante appositamente delegato dalle stesse, unicamente al rappresentante dell'associazione artigiana alla quale l'impresa è iscritta.
7.1. La dichiarazione di conformità s'intende decaduta qualora non abbia luogo la relativa assunzione mediante CFL entro 90 giorni dalla data di arrivo del parere di conformità all'impresa.
7.2. La dichiarazione di conformità dovrà essere attestata da un verbale secondo lo schema allegato (facsimile A - quadro 3).
7.3. Altre procedure di dichiarazione di conformità possono essere definite dalle parti firmatarie a livello regionale (e/o territoriale).

8. Il progetto delle imprese dovrà contenere: la qualifica e l'inquadramento d'ingresso, la durata del CFL, la qualifica e inquadramento al termine del contratto, indicazione della formazione, compresa quella di 1° inserimento, eventuale struttura normativa interessata, i contenuti dell'attività normativa, prospettive occupazionali alla fine del CFL.
8.1. In considerazione della causa mista del rapporto di formazione e lavoro va evitato il ricorso al lavoro straordinario notturno e al lavoro straordinario festivo.
8.2. Abrogato.
8.3. Nel rispetto delle disposizioni amministrative vigenti le durate dei CFL possono essere prorogate per i casi d'interruzione dei contratto dovuti ad assenze di lunga durata e conseguenti a malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, servizio militare o civile ecc.
8.4. Le parti si adopereranno affinché, nel casi di cui al punto 8.3, venga riconosciuta dal legislatore la possibilità di superamento della scadenza del CFL anche oltre il periodo massimo del 24 mesi, ai fini del completamento del progetto formativo.
8.5. Nella definizione del progetto di CFL le imprese si atterranno al modello concordato (facsimile A).
8.6. Copia del progetto sarà consegnata al rappresentanti sindacali almeno 1 settimana prima della riunione della Commissione bilaterale.
8.7. Nel caso in cui il progetto non sia dichiarato conforme, esso sarà ritrasmesso all'azienda tramite la propria associazione.
8.8. Copia del progetto di formazione e lavoro, dichiarato conforme, sarà consegnata dall'impresa ai lavoratori interessati.
8.9. Le parti firmatarie del presente Accordo s'incontreranno a livello territoriale ogni 3 mesi per verificare l'andamento formativo e le prospettive occupazionali dei giovani assunti con CFL in scadenza.

9. I progetti dovranno indicare il percorso formativo, definire i relativi intrecci tra parte teorica e apprendimento pratico, in riferimento al settore di attività in cui opera l'impresa, secondo lo schema del progetto formativo allegato (facsimile A, quadro 2).
9.1. La formazione è prevista nelle quantità stabilite al precedente punto 1.2. Eventuali ore aggiuntive previste dai progetti, devolute alla formazione, non saranno retribuite.
9.2. Nell'ambito della formazione di cui al punto 1.2, va assicurata una quota di formazione teorica, di 1° inserimento, da effettuarsi con strumenti e docenti esterni all'impresa. Tale formazione riguarderà questioni di carattere generale quali diritti e doveri del lavoratore, prevenzione antinfortunistica e ambiente di lavoro.
9.3. La quota di formazione teorica di 1° inserimento ammonta ad un minimo di 20 ore delle quali le ultime 2 verranno utilizzate per la verifica della avvenuta formazione presso la Commissione bilaterale che ha autorizzato il progetto. Le ore di cui sopra debbono essere utilizzate nel 1° periodo del CFL e comunque entro la 1a metà del periodo di durata del contratto stesso.
9.4. Pertanto, ogni impresa che abbia attivato un CFL verserà allo specifico Fondo - costituito presso l'Ente bilaterale regionale - una somma stabilita al livello regionale stesso per le ore di formazione di 1° inserimento, ad eccezione delle ultime 2 ore di verifica, le quali verranno garantite tramite permessi retribuiti, non essendo per esse necessari né materiale didattico né personale docente.
Qualora le imprese utilizzino pacchetti formativi promossi dal Fondi bilaterali regionali per l'intero ammontare delle ore di formazione di cui al precedente punto 1.2, è superata la necessità della quantificazione delle ore di 1° inserimento, ferme restando le 2 ore di verifica di cui al precedente punto 9.3.
Eventuali risorse pubbliche esistenti a livello regionale potranno essere impiegate anche per la formazione di 1° inserimento ad integrazione del contributo dell'impresa, per concorrere alla copertura dei costi preventivati per l'effettuazione del suddetti corsi.
9.4.bis. Le Commissioni bilaterali possono autorizzare progetti di CFL in cui non è specificata la quantificazione delle ore di formazione teorica di 1° inserimento, qualora le imprese presentino progetti di CFL che prevedano il ricorso a pacchetti formativi che utilizzano l'intero ammontare delle ore di formazione di cui al precedente punto 1.2.
Le parti a livello regionale definiranno i criteri ai quali le Commissioni bilaterali si dovranno attenere nella verifica di conformità dei progetti di cui al precedente comma. I suddetti criteri riguarderanno la valutazione del materiale didattico utilizzato, avuto riguardo, in particolare, alle tematiche di 1° inserimento (diritti e doveri, prevenzione e ambiente), e la valutazione dell'autorevolezza, della specializzazione o della professionalità del soggetti ai quali è affidata la realizzazione del percorso formativo.
Una volta completata la formazione di 1° inserimento, verranno utilizzate 4 delle ore complessivamente previste dal pacchetto formativo per la verifica da parte della Commissione bilaterale.
9.5. Qualora il Fondo non sia in grado per comprovati motivi oggettivi di organizzare i corsi di cui al punto precedente, il Fondo stesso provvederà a predisporre il necessario materiale didattico da consegnare al lavoratore per assicurare la formazione teorica secondo il metodo della formazione a distanza, con strumenti, criteri e modalità (ad esempio tutor, dispense, audiovisivi, ecc.) che saranno definiti a livello regionale.
9.5.bis. Qualora i Fondi promuovano pacchetti formativi per l'intero ammontare delle ore di formazione previste, potranno essere utilizzati anche gli strumenti e le metodologie formativi di cui al precedente punto 9.5.
9.6. Il Fondo regionale costituito presso l'Ente bilaterale, nel caso non abbia tempestivamente predisposto il corso per la formazione teorica esterna o in alternativa non abbia predisposto gli strumenti per la formazione a distanza entro la 1a metà del periodo di durata del CFL, è tenuto a restituire all'impresa quanto da essa versato, previa comunicazione alle parti a livello nazionale del motivi che impediscono l'assolvimento dell'obbligo. 9.7. Per la formazione teorica le parti si attiveranno per chiedere alla Regione e agli Enti delegati di predisporre gli interventi formativi necessari.
9.8. Le Confederazioni artigiane s'impegnano a raccogliere a livello territoriale le domande per profili omogenei da trasmettere alla Regione e agli enti delegati ai fini del precedente punto.
9.9. Le parti a livello regionale, per la formazione di cui al punto 9.4, qualora essa sia in tutto o in parte extra-aziendale, concorderanno sui percorsi formativi da realizzarsi a cura di enti professionali individuati congiuntamente.

10. Per effettuare assunzioni tramite CFL, ai sensi del presente Accordo, le imprese associate alle Organizzazioni firmatarie si atterranno alle seguenti procedure.
10.1. Presenteranno richiesta alla propria Organizzazione territoriale (facsimile C).
10.2. Allegheranno alla richiesta il progetto di CFL comprensivo del progetto formativo (facsimile A, quadri 1 e 2).
10.3. Ottenuta la dichiarazione di conformità, la allegheranno alla richiesta di 'nulla osta' agli Uffici circoscrizionali per l'impiego, senza necessità di approvazione preventiva da parte delle CRI.
10.4. Abrogato.
10.5. Consegneranno al giovane assunto copia del CFL, materiale d'informazione legislativa e contrattuale (CCNL applicato, legge n. 863/84 e successive modificazioni e integrazioni, copia del presente Accordo Interconfederale) e la proposta di delega sindacale.
10.6. Attesteranno, in tempo utile e comunque prima della conclusione del CFL, agli Uffici circoscrizionali competenti l'attività svolta e i risultati formativi conseguiti, compreso il livello di qualifica raggiunto dal giovane.

11. Va riconosciuta la qualifica conseguita con il CFL al lavoratore che venga confermato presso la medesima azienda, o assunto entro 1 anno dalla stessa o da altra impresa, per le medesime mansioni svolte durante il CFL.

12. Nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle parti dall'art. 3, comma 3, legge n. 863/84 e successive modificazioni e integrazioni, le parti firmatarie ritengono superata la necessità dell'approvazione preventiva delle CRI, qualora i progetti siano presentati da imprese associate alle Confederazioni stipulanti il presente Accordo e siano dichiarati conformi.
12.1. Ai fini del rilascio della dichiarazione di conformità, le imprese debbono attestare alle Commissioni bilaterali l'integrale applicazione dei CCNL e degli accordi interconfederali.
12.2. Le parti s'impegnano a promuovere in seno alle CRI l'adozione di delibare che assumano, quali parametri per l'esame di progetti ad esse direttamente presentati, gli stessi principi e criteri analoghi a quelli previsti dal presente Accordo.
12.3. Copia del presente Accordo verrà depositata, a cura delle parti, presso il Ministero del lavoro, gli Uffici regionali e provinciali del lavoro, ai fini del rilascio immediato alle aziende associate alle Confederazioni stipulanti, del 'nulla osta' da parte degli Uffici circoscrizionali territorialmente competenti, per le assunzioni nominative in attuazione del disposto dell'art. 3, comma 3, legge n. 863/84 e successive modificazioni e integrazioni.
12.4. Le strutture regionali e territoriali delle parti firmatarie s'incontreranno almeno ogni 6 mesi per verificare l'utilizzo dei CFL e l'impiego del giovani.

13. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di stipula per quelle realtà che hanno già istituito il relativo Fondo. Esso troverà attuazione dalla costituzione del Fondo in quelle realtà regionali ove questo non è ancora stato costituito.
13.1. Abrogato.
13.2. Abrogato.
13.3. Abrogato.
13.4. A livello regionale, le parti, oltre a quanto già ad esse fin qui demandato, dovranno definire l'ammontare della somma di cui al punto 9.4 consensualmente alla costituzione del Fondo, essendo tale definizione condizione per l'operatività del Fondo stesso.
13.5.Abrogato.
13.6.Abrogato.

14. Le parti firmatarie a livello nazionale s'incontreranno per apportare modifiche al presente Accordo, anche nel corso della sua validità, qualora intervenissero cambiamenti nelle norme di legge che regolano il CFL. Saranno altresì oggetto di apposito incontro a livello nazionale interpretazioni e/o disposizioni, in sede legislativa e/o amministrativa, che dovessero sopraggiungere ad ampliare per tutte o alcune delle tipologie di CFL lo spettro delle professionalità per l'acquisizione delle quali diventi possibile l'accensione di un rapporto di formazione e lavoro.
Le stesse inoltre si riuniranno con scadenza trimestrale al fine di valutare congiuntamente l'applicazione corretta, nella sua interezza, del presente Accordo a livello territoriale e tutti gli eventuali problemi che possano insorgere. In particolare, le parti verificheranno la corretta utilizzazione di quanto previsto al punto 9.4 bis.

15. Il presente Accordo si applica a tutte le imprese associate alle Organizzazioni imprenditoriali stipulanti, fermo restando quanto previsto al punto 12.1; ha validità 1 anno e s'intenderà rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza.

Allegato A
Tabella dei livelli per l'acquisizione dei quali non è possibile l'attivazione dei contratti di formazione lavoro

metalmeccanica - installazione
tessile - abbigliamento - calzaturieri
legno E
chimica - gomma plastica - vetro 1°-2°
ceramica G-F
acconciatura
grafica
panificazione A4-B4
orafi
odontotecnici 6°-5°
pulitintolavanderie
autotrasporto conto terzi 6°- 5°
edilizia
alimentazione

Per quanto riguarda i CCNL dei Tessili-Abbigliamento-Calzaturieri, Pulitintolavanderie, Edilizia, Legno-Arredamento, Grafici sono inoltre escluse quelle figure professionali, contenute nel penultimo livello, che esercitano mansioni generiche e ripetitive la cui individuazione è rinviata alle Commissioni bilaterali che esaminano i singoli progetti.

Allegato B
Tabella dei livelli relativi alle professionalità elevate (Cfl - tipologia a2)

metalmeccanica - installazione 1°- 2°
tessile - abbigliamento - calzaturieri 6°S- 6°°
legno AS-A
chimica - gomma plastica - vetro 8°- 7°
ceramica A-B
acconciatura
grafica 1°-A- 1°B
panificazione A1S-A1-B1
orafi 1°-2°
odontotecnici 1°-2°
pulitintolavanderie 6°S-6°
autotrasporto conto terzi Q-1°
edilizia 7°-6°
alimentazione 1°S-1°


FacsimileA

(spazio riservato alla Commissione)

Commissione Bilaterale Territoriale Confartigianato-Cna-Casa-Claai e Cgil-Cisl-Uil di ...................................................................
(in conformità all'Accordo interconfederale 2.2.93 e successive modificazioni e integrazioni)

Progetto N..............................
Protocollo N..............
Denominazione o Ragione Sociale e relativo indirizzo cui ritornare l'esito..............................................................
Pervenuto in data...............

.....................................................................
(Spazio riservato al datore di lavoro)

Alla Commissione Bilaterale Territoriale

via................................
città..............................

OGGETTO: Progetto di formazione (art. 3, legge n. 863/84 e successive modificazioni e integrazioni)

Quadro 1
Denominazione/ragione sociale.............................................
Codice Fiscale/Partita IVA..........................
N. posizione INPS...................................
Iscrizione CCIAA ...................................
Comune Sede legale e Provincia............................................
Comune Sede amministrativa e Provincia....................................
Descrizione attività......................................................
Comune ove hanno sede la/e unità aziendale/i interessate al progetto e Provincia...............................................................
Descrizione attività......................................................
CCNL applicato............................................................

Dipendenti n.

Dirigenti............... impiegati ........ Operai Apprendisti ........... a tempo indeterminato ............... a tempo determinato ................ di cui con CFL........................................... uomini................. donne ...........................

Titolari soci e collaboratori n. ........

Ha già ottenuto in passato autorizzazioni per progetti di formazione e lavoro?

SI
NO

(barrare la casella corrispondente)

Se si: quante autorizzazioni complessivamente? N. ...
di cui contratti di formazione e lavoro ancora in corso N. ...
assunzioni con CFL effettuate N. ...
CFL convertiti a tempo indeterminato N. ...

Nei 24 mesi precedenti sono venuti a scadenza contratti di formazione e lavoro?

SI
NO

(barrare la casella corrispondente)

Se sì: quanti? N. ...

quanti di questi sono stati trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato? N. ...
quali sono le cause della non trasformazione del rapporto di lavoro?....................................................................................................................................................................................................

(spazio riservato al datore di lavoro)

Quadro2
Schema delProgetto Formativo

A) Lavoratori da assumere con CFL N. ... di cui:

1) N. ... per il conseguimento della qualifica di ............. livello
... tipologia CFL A1 A2 B durata del CFL: N. mesi ... durata della
formazione: ore complessive N. .... di cui ore N. ... di formazione teorica di primo inserimento (1)
2) N. ... per il conseguimento della qualifica di ... livello ..
tipologia CFL A1 A2 B durata del CFL: N. mesi ... durata della formazione:
ore complessive N. ... di cui ore N. ... di formazione teorica di primo inserimento (1)
3) N. ... per il conseguimento della qualifica di ... livello ...
tipologia CFL A1 A2 B durata del CFL: N. mesi ... durata della formazione:
ore complessive N. ... di cui ore N. ... di formazione teorica di primo inserimento (1) ecc.

B) Contenuti, modalità e tempi di svolgimento della formazione:
(precisare i contenuti formativi in relazione alle specifiche qualifiche; indicare i/gli incaricato/i della formazione; indicare il luogo dello svolgimento dell'attività normativa; indicare le specifiche attività cui verrà gradualmente adibito il lavoratore)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

C) Inquadramento di ingresso

- per CFL di cui al p. 1), lett. A)
- per CFL di cui al p. 2), lett. A)
- per CFL di cui al p. 3), lett. A)
- ecc.

Il sottoscritto datore di lavoro dichiara di non aver effettuato negli ultimi 12 mesi licenziamenti per riduzione di personale di lavoratori la cui professionalità sia attinente a quella che debbono conseguire i lavoratori da assumere con CFL e di non avere in atto sospensioni ai sensi dell'art. 2, legge n. 675/77 e legge n. 223/91, di lavoratori in possesso della stessa professionalità, di essere in regola con quanto previsto al comma 6, art. 8. legge n. 407/90, così come modificato dal comma .., art. 16, legge n. 451/94.

Il sottoscritto datore di lavoro dichiara di applicare il CCNL nelle diverse articolazioni o trattamenti minimi economici e normativi non inferiori a quelli dei CCNL di categoria. Inoltre si allega fotocopia del versamento relativo al Fondo di tutela della professionalità e al Fondo per la rappresentanza sindacale (ovvero documentazione equipollente attestante i suddetti versamenti).

Data .....
timbro e firma ......................................

Copia del presente progetto dovrà essere consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione da parte del datore di lavoro.

(1) Le ore di formazione teorica di 1° inserimento possono non essere indicate in relazione a quanto previsto dal comma 2, punto 9.4 e dal punto 9.4 bis, Accordo interconfederale 2.2.93 e successive modificazioni e integrazioni.


(Spazio riservato alla Commissione bilaterale territoriale)

Quadro 3

Dichiarazione di conformità

La Commissione bilaterale territoriale, in conformità all'Accordo interconfederale 2.2.93 e successive modificazioni e integrazioni, nella riunione del .... ha assunto la seguente deliberazione in ordine al progetto di formazione sopra descritto.

- APPROVATO come esplicitato al quadro 2
- APPROVATO con modifiche apportate dalla Commissione
..........................................................................
..........................................................................

NON APPROVATO per inesistenza o insufficienza di elementi di valutazione del progetto (in quest'ultimo caso può essere ripresentato alla Commissione un nuovo progetto contenente più precise indicazioni sullo svolgimento dell'attività formativa e lavorativa)

NON APPROVATO per.........................................................

Città .............................

data .....

Il presente progetto di formazione e lavoro è dichiarato conforme all'Accordo interconfederale 2.2.93 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi dell'art. 3, legge 19.12.84 n. 863 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente dichiarazione di conformità s'intenderà decaduta qualora non abbia luogo la relativa assunzione mediante contratto di formazione e lavoro entro 90 giorni dalla data di rilascio.

Le OOAA CONFARTIGIANATO-CNA-CASA-CLAAI

Rappresentate da

Le OOSS CGIL-CISL-UIL

Rappresentate da.................................

Letto, approvato, sottoscritto:
Le OO.AA ...................................................................................... Le OO.SS.......................................................................
 

Facsimile B

Contratto di Formazione e Lavoro

Tra la ditta ........................................ con sede in ...................................................via ........................... esercente l'attività di ..................... e il Sig.......................................... nato a ........................................ via ............................................ è pattuito quanto segue.

1. La ditta, sulla base dell'allegata dichiarazione di conformità rilasciata dalla Commissione bilaterale territoriale di .............. in data ..... assume il Sig .......................... contratto di formazione e lavoro della durata di ................ per il conseguimento della qualifica di ........ livello ........
2. Il rapporto cesserà pertanto il ...... senza necessità di preavviso per nessuna delle due parti. In tempo utile prima della scadenza la ditta provvederà a dare comunicazione in ordine alla trasformazione o meno del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. È stabilito un periodo di prova della durata di ..... ai sensi dell'art. ... del CCNL ..........
4. Al Sig. ............................. viene riconosciuto il trattamento previsto dal vigente CCNL, sarà inquadrato inizialmente nella categoria (o livello) ....... con il conseguente orario di lavoro ...............
5. Fanno parte integrante del presente contratto gli obblighi previsti dalla dichiarazione di conformità rilasciata dalla Commissione bilaterale territoriale in data ...... e dal relativo progetto di formazione che si allegano in copia in esecuzione dell'Accordo interconfederale sui contratti di formazione e lavoro del 2.2.93 e successive modificazioni e integrazioni.

Letto, confermato, sottoscritto.

La Ditta .............................................................
Il Dipendente ..................................................