Categoria: Cassazione civile
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Con ricorso la soc. ... conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Pinerolo il dipendente addetto allo stabilimento di  laterizi,  per accertare  la  legittimità  del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione della produzione) intimatogli in data 14.2.2000.

Con ricorso del 5.2.2001, il dipendente conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Torino la suddetta società per l'accertamento della nullità del predetto licenziamento e la condanna della società al risarcimento del danno biologico subito per violazione dell'art. 2087 c.c. (mobbing).

La società chiedeva inoltre di poter chiamare in causa la compagnia di assicurazioni con la quale aveva stipulato una polizza per l'assicurazione della responsabilità civile cui fosse tenuta nei confronti dei dipendenti in seguito ad infortuni sul lavoro.

La compagnia di assicurazioni si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda di manleva.

Il Tribunale di Pinerolo, dichiarata la connessione tra le due cause, affermava l'illegittimità del licenziamento e condannava la società a riassumere il lavoratore o in mancanza a risarcirgli i danni patrimoniali e non patrimoniali. Condannava inoltre la compagnia di assicurazione a tenere indenne la società di quanto questa fosse chiamata a pagare al dipendente a titolo di danno biologico nei limiti del massimale.

Proposta impugnazione, la Corte d'Appello respingeva l'appello principale della società e accoglieva invece l'appello incidentale proposto della compagnia assicurativa rigettando la domanda di manleva.


Per la cassazione di tale sentenza, la società ha proposto ricorso - Respinto.

"Questa Corte ha già avuto modo di precisare che per "mobbing", riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c., deve intendersi una condotta nei confronti del lavoratore tenuta dal datore di lavoro, o del dirigente, protratta nel tempo e consistente in reiterati comportamenti ostili, che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente nell'ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell'equilìbrio fisiopsichico e della personalità del medesimo.
E' stato quindi precisato che ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.
E' stato infine ritenuto che la valutazione degli elementi di fatto emersi nel corso del giudizio, ai fini dell'accertamento della sussistenza del mobbing e della derivazione causale da detto comportamento illecito del datore di lavoro di danni alla salute del lavoratore, costituisce apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato".

Quanto poi al concreto apprezzamento dei fatti emersi nel corso del giudizio, va osservato che la Corte territoriale ha dato compiuta ragione della sua decisione partendo da un attento esame di tutte le testimonianze raccolte.
In particolare è emerso che dal 1995, il dipendente fu preso di mira dal direttore dello stabilimento e fatto oggetto di continui insulti e rimproveri, umiliato e ridicolizzato avanti ai colleghi di lavoro, adibito sempre più spesso ai lavori più gravosi (addetto ai forni) rispetto a quelli svolti in passato (addetto alla pulizia degli uffici), nella indifferenza, tolleranza e complicità del legale rappresentate della società.

Inoltre è infondato anche il terzo motivo di ricorso con il quale si afferma il giustificato motivo oggettivo del licenziamento stesso.
"La Corte di Appello ha osservato che la società non aveva provato la riduzione della produzione ed il riassetto organizzativo che aveva posto a base del licenziamento.
Ha rilevato, anzi, che le testimonianze raccolte inducevano a ritenere che nell'anno del licenziamento la crisi del settore edilizio era ormai superata, tanto che la società aveva assunto un altro operaio da adibire ai forni. Ma soprattutto il giudice di appello ha rilevato che la società non aveva in alcun modo provato di non poter utilizzare il lavoratore all'interno dell'azienda in mansioni equivalenti."

Infine per quanto concerne la polizza assicurativa, la Corte afferma che "trattasi dunque di contratto di assicurazione stipulato a norma dell'art. 1917 c.c., per il quale opera la disposizione di cui al primo comma della norma citata, secondo cui dalla copertura assicurativa "sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi"."
A quest'ultima disposizione ha fatto espresso riferimento la Corte di Appello per respingere la domanda di garanzia avanzata dalla società.
La Corte territoriale ha rilevato che dal materiale probatorio emergeva incontestabilmente anche il dolo dell'amministratore unico della società omonima.


 

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