• Delega di Funzione

Sussiste la colpevolezza del delegante, quando lo stesso è consapevole delle inadempienze del delegato e non ha provveduto all'adempimento ovvero quando, pur potendo sottoporre a controllo l'operato del medesimo, lo ha volontariamente omesso;

Giurisprudenza collegata:
Cass. pen. 19642/2003 ;


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Ferruccio SCORZELLI Presidente
" Giorgio SANTACROCE Consigliere
" Antonio MORGIGNI Rel. "
" Andrea COLONNESE "
" Vito SAVINO "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da
<P. M. S.>, n. 3.11.68 Taranto

avverso la sentenza 12 maggio 1997 della corte d'appello di Lecce;

Udita la relazione fatta dal consigliere <A. M.>

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dr. BRUNO
RANIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Uditi i difensori

Fatto

Il 12 maggio 1997 la corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del pretore di Taranto, che il 29 gennaio 1997 aveva condannato alla pena di mesi uno d'arresto e lire due milioni d'ammenda <M. P.>, ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 915 del 1982, per inosservanza continuata delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione ad effettuare operazioni di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, in Statte il 24 aprile 1993. Ricorre l'imputata, deducendo: 1) interpretazione analogica in malam partem, avendo i giudici del territorio applicato i criteri della materia antinfortunistica; 2) contraddittorietà di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Diritto

Il ricorso è infondato.
La prima censura è pretestuosa, poiché il criterio adottato dai giudici di merito è conforme all'orientamento prevalente di questa corte, che ha accolto in subiecta materia una interpretazione volta all'applicazione del principio del favor rei.
Secondo quest'orientamento, in materia di smaltimento di rifiuti, i compiti e le funzioni dell'amministratore di un'impresa possono essere delegati soltanto in presenza di determinate condizioni, tra le quali vanno annoverate, in primis le dimensioni rilevanti dell'azienda.
In tal caso, infatti, è ovvio che il soggetto non può seguire contemporaneamente i numerosissimi adempimenti ai quali dovrebbe sovrintendere, per la regola logica, prima ancora che giuridica, secondo cui ad impossibilia nemo tenetur.
In questa ipotesi soltanto il rappresentante legale può delegare ad altri in tutto o in parte le sue mansioni. La giurisprudenza, tuttavia, anche qui ha individuato una serie di limiti, proprio al fine di evitare facili fughe dalla responsabilità penale. In particolare sussiste la colpevolezza dell'amministratore, quando lo stesso è consapevole delle inadempienze del delegato e non ha provveduto all'adempimento ovvero quando, pur potendo sottoporre a controllo l'operato del medesimo, lo ha volontariamente omesso.
Nella specie, correttamente i giudici del territorio sono pervenuti all'affermazione di responsabilità dell'imputata, poiché hanno logicamente ritenuto che le modeste dimensioni dell'impresa consentivano una costante verifica della condotta del direttore tecnico, coniuge della stessa.
Con ragionamento ineccepibile la corte ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Al riguardo ha tenuto presente la gravità della concreta violazione commessa e la ha rapportata alla "incongrua" pena irrogata. Si tratta di una scelta compiuta dal giudice di merito, motivata coerentemente, e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 4 settembre 1997.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 29 OTT. 1997