Con ricorso Te.Or. conveniva in giudizio una S.p.A. deducendo di aver lavorato alle sue dipendenze con mansioni di addetto alle macchine di rettifica degli anelli di cuscinetti dal 1970 al 1999: durante tale periodo, erano accaduti due infortuni.
In particolare per quanto concerne il secondo infortunio, egli ascrive tutta la responsabilità al datore di lavoro per insussistenza di dispositivi di sicurezza della macchina nonché per colpevole omissione tanto dell'informazione sui rischi specifici della lavorazione quanto di dispositivi di protezione individuale (guanti).
Il ricorrente chiede dunque che da una siffatta responsabilità (contrattuale) di controparte consegua il suo diritto all'integrale risarcimento del danno (patrimoniale differenziale, biologico, morale ed esistenziale) conseguito dai denunciati (ed in ambito INAIL indennizzati) infortuni lavorativi.

Il ricorso è fondato.

Il Giudice così ricostruisce la vicenda:

1)  il primo accidente lesivo (quello del 23 gennaio 1987) da subito rivestiva i caratteri dell'evento traumatico: per stessa deduzione del ricorrente, egli, intento alla messa a punto di una macchina, era scivolato (cadendo su di una cassetta "svedese") a causa della "presenza di olio sul piano di calpestio"; dalla caduta conseguiva una grave lesione alla gamba sinistra con iponotrofia e, successivo, deficit flessorio del ginocchio;
2) l'infortunio del 26 ottobre 1992 si verificava quando il lavoratore era addetto a macchina ("in funzione nello stabilimento dal settembre 1976") che, - alimentata automaticamente "attraverso un condotto obbligato... tramite un sistema di controlama e contromola che accostano la colonna degli anelli alla mola...", - "provvede a diametrare la parte esterna dell'anello esterno dei singoli cuscinetti";
3) in particolare, l'evento traumatico di danno conseguiva da un intervento del lavoratore volto a risolvere "l'inceppamento" della macchina per consentire "l'avanzamento degli anelli" , intervento, questo, effettuato a macchina in movimento perché i sistemi di protezione erano idonei a prevenire ogni contatto ma non anche ad assicurare il blocco (in automatico) degli organi della macchina  in movimento;
4) che la cennata problematica della procedura lavorativa cui, giustappunto, conseguiva la necessità dell'intervento manuale da parte dell'operatore di macchina costituiva accadimento tutt'altro che occasionale;
5) che, da ultimo, la posizione di lavoro in discorso (dal lavoratore occupata con maturata esperienza ultraventennale) era segnalata (attraverso apposita cartellonistica) per le procedure da seguire in caso di intervento diretto sulla macchina (con invito ad assicurarsi del previo arresto degli organi di movimento;).

Orbene, tanto premesso, pare al Giudice di poter (conseguentemente) rilevare:

a) che tanto le caratteristiche strutturali della macchina, - utilizzata in condizioni operative che, per difetto di ogni approntamento tecnico, consentivano il diretto accesso agli organi in movimento (e, per dir meglio, questo accesso né precludevano né sterilizzavano col previo arresto di quegli organi; cfr., anche, le prescrizioni di cui all'
art. 72 del D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955),- quanto la stessa tipologia delle lavorazioni realizzate, - e, con questa, la frequenza degli interventi diretti sulla macchina cui l'operatore era chiamato per risolvere le complicazioni del processo automatizzato (con specifico riferimento, proprio, alla eventualità di interruzione dell'alimentazione degli anelli in lavorazione), - integravano, nella fattispecie, grave rischio per il conduttore della macchina che, una volta posto di fronte alla cennata eventualità, non altrimenti avrebbe potuto provvedere se non proprio direttamente manovrando per consentire la ripresa della diametrazione degli anelli;
b) che un siffatto rischio, - quale pericolo di grave danno alla persona per chi si fosse venuto a trovare a contatto con organi in movimento della macchina, - poteva essere prevenuto con l'adozione di accorgimenti tecnici volti ad evitare il contatto con gli organi in movimento della macchina;
c) che l'accorgimento tecnico in questione, pertanto, avrebbe potuto prevenire ogni forma di disattenzione (o di imprudenza) degli stessi addetti, misura prevenzionale, quella in discorso, che si presentava, perciò, come la più idonea;
d) che, peraltro, l'adozione da parte del lavoratore di un modulo operativo, non solo oggettivamente pericoloso, - e in quanto tale non seguito dagli altri colleghi di lavoro, - ma anche vietato dall'azienda (e, deve ritenersi, contrario alle regole di prudenza che concorrevano ad integrare la professionalità di un lavoratore specificamente preparato alla funzione e, perciò, particolarmente esperto di quella lavorazione) non può non rilevare sul piano del concorso di colpa che, - ricondotto all'ipotesi della cooperazione colposa caratterizzata dal concorso di autonome condotte nella reciproca consapevolezza di contribuire all'azione o all'omissione altrui - va graduato, alla stregua dei rilievi in svolgimento, nella misura del 20%."



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Cassino,
Dr. Liberato Paolitto,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA


nella causa iscritta al n. 370/2003 R.G.M.L., promossa con ricorso depositato in data 30 settembre 2003 da Te.Or., elettivamente domiciliato in Cassino, al C.so (...), presso lo studio dell'avv. Sa.Sa. che, in unione all'avv. Ma.Pa., lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso e della memoria del 1° febbraio 2007,

ATTORE

nei confronti di SK.In. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Torino ed elettivamente domiciliata in Cassino, alla via (...), presso lo studio dell'avv. Pi.Au.Ra. che, in unione all'avv. Va.Fe., la rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata del ricorso,

CONVENUTO

Fatto


Con ricorso depositato in data 30 settembre 2003 Te.Or. conveniva in giudizio SK.In. S.p.A. e, svolgendo le conclusioni in epigrafe trascritte, deduceva nell'ordine:
1) di aver lavorato alle dipendenze della convenuta nel periodo dal 17 luglio 1970 al 29 febbraio 1999 con mansioni di addetto alle macchine di rettifica degli anelli di cuscinetti;
2) che il 23 gennaio 1987, intento alla messa a punto di una macchina, era scivolato (cadendo su di una cassetta "svedese") a causa della "presenza di olio sul piano di calpestio" (così riportando grave lesione alla gamba sinistra con iponotrofia e deficit flessorio del ginocchio);
3) che, ancora, il 26 ottobre 1992 (nel mentre tentava "di sbloccare un anello che si era bloccato all'interno della macchina") aveva subito altro infortunio lavorativo dal quale erano conseguiti "un deficit flessorio delle dita lunghe della mano sinistra e la perdita anatomica delle prime due falangi dell'indice e della prima falange del medio";
4) che l'infortunio da ultimo indicato doveva ascriversi ad esclusiva responsabilità datoriale per insussistenza di dispositivi di sicurezza della macchina (solo dopo l'accidente lesivo applicato "il dispositivo di blocco automatico della macchina all'atto della apertura del coperchio di segregazione") nonché per colpevole omissione tanto dell'informazione sui rischi specifici della lavorazione quanto di dispositivi di protezione individuale (guanti);
5) che, da ultimo, da una siffatta responsabilità (contrattuale) di controparte conseguiva il suo diritto all'integrale risarcimento del danno (patrimoniale differenziale, biologico, morale ed esistenziale) conseguito dai denunciati (ed in ambito INAIL indennizzati) infortuni lavorativi.
Costituitasi in giudizio SK.In. S.p.A. resisteva al ricorso contestandone la fondatezza nel merito (e pur svolgendo eccezione di prescrizione quanto all'accidente lesivo ex adverso dedotto con riferimento
all'evento infortunistico del 23 gennaio 1987).
Assunta in corso di istruttoria la prova per testi "hinc et inde" capitolata, nonché una C.T.U. medico legale, la causa, sulla documentazione dalle parti prodotta, è stata quindi discussa e decisa, con lettura del
dispositivo, all'udienza del 5 febbraio 2009.

Diritto


Il ricorso è fondato, e va accolto, nei limiti di quanto in appresso esplicitato.


Prima ancora di procedere alla disamina dei dati istruttori che rilevano nella vicenda in cognizione pare opportuno al Giudice di premettere (a fronte delle difese dalle parti svolte, anche nelle memorie
autorizzate) il complessivo quadro di riferimento della disciplina (e dei relativi principi regolatori) applicabile alla lite contestata, e per rilevare rispettivamente:

I) che quando viene denunciata una compromissione delle condizioni di salute ("id est" una lesione dell'integrità psicofisica) in conseguenza dello (ed in relazione allo) svolgimento delle mansioni cui il lavoratore sia stato addetto nell'esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato, la relativa responsabilità datoriale può ascriversi ad inadempimento contrattuale (a fronte della generale obbligazione datoriale di tutela delle condizioni di lavoro, e quindi dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro; art. 2087 cod. civ.) ovvero alla violazione del (più ampio e) generale precetto del "neminem laedere" (lesione del diritto alla integrità personale quale conseguenza di illecito extracontrattuale; art. 2043 cod. civ.), azioni queste alle quali si correla un diverso regime a riguardo, tra l'altro, dell'elemento soggettivo, degli oneri probatori e di prescrizione estintiva (decennale o quinquennale) del diritto al risarcimento del danno;

II) che, poi, l'opzione qualificatoria per l'azione di responsabilità extracontrattuale va privilegiata (solo) quando non emerga una precisa scelta in favore della diversa azione di responsabilità contrattuale, restando, perciò, irrilevante il mero richiamo alla prescrizione di cui all'art. 2087 cod. civ. (indicazione questa di per se neutra siccome la violazione di quella norma potendo integrare anche la stessa responsabilità da reato) e necessario, dunque, che (così come nella fattispecie) vi sia stata allegazione dell'inosservanza di una precisa obbligazione contrattuale (cfr., "ex plurimis", Cass. S.U. 25 luglio 2002 n. 10956, Cass. S.U. 14 dicembre 1999 n. 900, Cass. S.U. 25 maggio 1999 n. 291, Cass. S.U. 28 luglio 1998 n. 7394, Cass. S.U. 4 novembre 1996 n. 9522, Cass. S.U. 2 agosto 1995 n. 8459; cfr., anche, Cass. SS.UU. 8 luglio 2008 n. 18623, 4 marzo 2008 n. 5785, 7 febbraio 2006 n. 2507, 2 luglio 2004 n. 12137);

III) che, - posta, come premesso (ai sensi dell'art. 2087 cod. civ.), una (autonoma) obbligazione di sicurezza che (secondo quel meccanismo, proprio del rapporto di lavoro subordinato, che si identifica nell'integrazione del contenuto contrattuale, - che non è interamente rimesso alla disciplina convenzionale delle parti, - ai sensi degli artt. 1322 e 1374 cod. civ.) va ricondotta allo stesso contratto (quale obbligazione ulteriore, di fonte legale, che integra il contenuto delle pattuizioni individuali e che ne costituisce minimo di tutela non derogabile), - in caso di inadempimento (da parte del debitore di sicurezza, il datore di lavoro) trova applicazione l'art. 1218 cod. civ. e, cioè, una presunzione legale di colpa (in quanto sullo stesso debitore grava l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per adempiere, cioè che l'inadempimento è "stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"; cfr., ex plurimis, Cass. 19 luglio 2007 n. 16003, Cass. 25 maggio 2006 n. 12445);

IV) che, peraltro (e come per tutte le ipotesi di inadempimento di prestazioni contrattuali), il creditore è tenuto a provare (non già l'inadempimento, ma) il fatto costitutivo dell'illecito contrattuale (per dir meglio la situazione di fatto cui quell'obbligazione di sicurezza si raccorda), nonché il nesso causale tra illecito e danno, gravando sul datore di lavoro l'onere della prova di aver adempiuto (o, inversamente, di non aver potuto adempiere per causa liberatoria);

V) che la prova della causa liberatoria (dell'inadempimento) non può identificarsi con l'inadempimento dello stesso lavoratore (in quanto anche nei casi di inosservanze delle disposizioni impartite il datore di lavoro è chiamato a rispondere per non aver vigilato sulla corretta applicazione di quelle misure) se non per quelle situazioni in cui la condotta del lavoratore risulti del tutto avulsa dal procedimento predisposto nell'organizzazione del lavoro (si è soliti, perciò, far riferimento ai concetti di abnormità, e assoluta imprevedibilità, della condotta del lavoratore; cfr., tra le tante, Cass. 23 marzo 2007 n. 7127, Cass. 13 settembre 2006 n. 19559, Cass. 25 maggio 2006 n. 12445, cit., Cass. 28 luglio 2004 n. 14270, Cass. 24 marzo 2004 n. 5920);

VI) che, ancora, la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, pur così ricostruita, "... non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi" (cfr., nei termini, Cass. 25 agosto 2003 n. 12467 cui adde, ex plurimis, Cass. 18 febbraio 2000 n. 1886, Cass. 5 febbraio 2000 n. 1307, Cass. 20 ottobre 1998 n. 10405);

VII) che, in particolare, alla responsabilità per inadempimento dell'obbligo contrattuale di sicurezza si applicano (oltre all'art. 1218 cod. civ.) tutte le altre regole sull'inadempimento dell'obbligazione e, dunque, anche l'art. 1227, c. 1, cod. civ. che disciplina il concorso di colpa del creditore (cfr., in specie, Cass. 14 aprile 2008 n. 9817, Cass. 20 agosto 2003 n. 12253, Cass. 19 aprile 2003 n.
6377);

VIII) che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile (per i danni occorsi al lavoratore infortunato), - e la limitazione
dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale (a norma dell'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale), - riguarda le sole componenti del danno coperte dall'assicurazione obbligatoria, così che per le fattispecie (come quella in trattazione) sottratte "ratione
temporis" all'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 (che ha ricondotto il danno biologico nella copertura assicurativa obbligatoria; cfr., anche, C. Cost. nn. 87, 356 e 485 del 1991) le suddette limitazioni riguardano il solo danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica e non si applicano al danno alla salute (o biologico) e al danno morale (di cui all'art. 2059 cod. civ.) che, quali danni di natura non patrimoniale (cfr., ora, anche Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972), il lavoratore ha diritto di vedersi risarcire integralmente (ove, naturalmente, sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro; cfr., ex plurimis, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21022, Cass. 5 maggio 2005 n. 9353, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2889, Cass. 29 ottobre 2003 n. 16250, Cass. 29 gennaio 2002 n. 1114, Cass. 16 giugno 2001 n. 8182, Cass. 12 maggio 2001 n. 6613);

IX) che il "dies a qua" del diritto al risarcimento dei danni (da responsabilità contrattuale) si identifica col momento in cui il diritto poteva esser fatto valere (ai sensi dell'art. 2935 cod. civ.) e, dunque, per le fattispecie di danno alla persona, con l'oggettiva percepibilità (e riconoscibilità) del danno stesso, i successivi aggravamenti patologici (che non siano espressione di un'autonoma causa lesiva) concernendo, poi, il solo contenuto ("recte" il quantum) del danno (né, perciò, comportando traslazione nel tempo del termine di prescrizione decennale; cfr. Cass. 11 settembre 2007 n. 19022, Cass. Cass. 21 febbraio 2004 n. 3498, Cass. 10 giugno 2000 n. 7937, Cass. 13 febbraio 1998 n. 1520, Cass. 20 novembre 1997 n. 11583, Cass. 29 maggio 1997 n. 4774, Cass. S.U. 4 novembre 1996 n. 9522).

Risulta, ora, nella lite contestata:
1) che il primo accidente lesivo (quello del 23 gennaio 1987) da subito rivestiva i caratteri dell'evento traumatico (per stessa deduzione del ricorrente dalla caduta essendo conseguita una grave lesione alla gamba sinistra con iponotrofia e, successivo, deficit flessorio del ginocchio);
2) che l'infortunio del 26 ottobre 1992 si verificava quando il lavoratore era addetto a macchina ("in funzione nello stabilimento dal settembre 1976") che, - alimentata automaticamente "attraverso un condotto obbligato... tramite un sistema di controlama e contromola che accostano la colonna degli anelli alla mola...", - "provvede a diametrare la parte esterna dell'anello esterno dei singoli cuscinetti" (posizione di lavoro, questa, abitualmente coperta dal lavoratore nell'ambito di azienda la cui attività produttiva si identificava con la realizzazione di cuscinetti a sfera; cfr., al fascicolo di parte ricorrente, la relazione ispettiva resa in indagini preliminari cui adde il teste To.An.);
3) che, in particolare, l'evento traumatico di danno conseguiva da un intervento del lavoratore volto a risolvere "l'inceppamento" della macchina per consentire "l'avanzamento degli anelli" (cfr., in specie, il teste To., cit., la relazione ispettiva, cit., e le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal sig. Ev.Ro.), intervento, questo, effettuato a macchina ("recte" mola diametratrice) in movimento perché i sistemi di protezione (dal contatto dell'addetto con parti della macchina in movimento), - "id est" un carter posizionato sul lato anteriore della macchina e una cappa di aspirazione posta sulla parte superiore della macchina (cfr. la relazione ispettiva, cit.), - idonei a prevenire (giustappunto) ogni contatto ma non anche ad assicurare il blocco (in automatico) degli organi della macchina (le due mole, in specie) in movimento (cfr. il teste To., cit., - secondo il quale "All'epoca dei fatti... poteva essere tolto il riparo alla macchina anche quando la mola non si era arrestata completamente... dopo circa sei mesi all'incidente occorso al ricorrente fu introdotto sulla macchina un dispositivo di bloccaggio del riparo che non consentiva l'apertura dello stesso prima del completo arresto della mola...", - cui adde il teste Na.As. nonché la relazione ispettiva, cit.);
4) che la cennata problematica della procedura lavorativa (blocco del sistema di lavorazione "... in quanto si presentano alla lavorazione anelli mal posizionati, con irregolarità nella superficie, coperti da impurità di vario genere..."; cfr. la relazione ispettiva, cit.), - cui, giustappunto, conseguiva la necessità dell'intervento manuale da parte dell'operatore di macchina ("... con un cacciavite per rimuovere l'anello difettoso"; cfr. il teste To., cit., secondo il quale "... Tale problema non era considerato di particolare complessità" e rientrava "... nella mansione del ricorrente... (che)... non doveva rivolgersi al capo squadra..."; cfr., anche, i testi Na., cit., e Ch.Ni.), - costituiva accadimento tutt'altro che occasionale siccome "... nel corso di un turno di 8 ore l'inceppamento poteva verificarsi 2 o 3 volte" (cfr. il teste To., cit., nonché la relazione ispettiva, cit.);
5) che, da ultimo, la posizione di lavoro in discorso (dal lavoratore occupata con maturata esperienza ultraventennale) era segnalata (attraverso apposita cartellonistica) per le procedure da seguire in caso di intervento diretto sulla macchina (con invito ad assicurarsi del previo arresto degli organi di movimento; cfr., in particolare, i testi To., cit., e Fr.Fr.).


Orbene, tanto premesso, pare al Giudice di poter (conseguentemente) rilevare:
a) che tanto le caratteristiche strutturali della macchina, - utilizzata in condizioni operative che, per difetto di ogni approntamento tecnico (pur agevolmente realizzabile così come reso esplicito dai successivi adeguamenti operati; cfr. sub 3) che precede), consentivano il diretto accesso agli organi in movimento (e, per dir meglio, questo accesso né precludevano né sterilizzavano col previo arresto di quegli organi; cfr., anche, le prescrizioni di cui all'art. 72 del D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955),- quanto la stessa tipologia delle lavorazioni realizzate, - e, con questa, la frequenza degli interventi diretti sulla macchina cui l'operatore era chiamato per risolvere le complicazioni del processo automatizzato (con specifico riferimento, proprio, alla eventualità di interruzione dell'alimentazione degli anelli in lavorazione), - integravano, nella fattispecie, grave rischio per il conduttore della macchina che, una volta posto di fronte alla cennata eventualità, non altrimenti avrebbe potuto provvedere se non proprio (e soltanto) direttamente (e manualmente) manovrando per consentire la ripresa (in automatico) della diametrazione degli anelli;
b) che un siffatto rischio, - quale pericolo di grave danno alla persona per chi si fosse venuto a trovare a contatto con organi in movimento della macchina, - poteva essere (agevolmente) prevenuto con l'adozione di accorgimenti tecnici volti (come premesso) ad evitare il contatto con gli organi in movimento della macchina (secondo, dunque, un approntamento di sicurezza che, tecnicamente fattibile, lo stesso processo produttivo segnalava come necessario);
c) che l'accorgimento tecnico in questione, pertanto (e per la sua sola adozione), avrebbe potuto prevenire ogni forma di disattenzione (o di imprudenza) degli stessi addetti, misura prevenzionale, quella in discorso, che si presentava, perciò, come la più idonea (e di radicale eliminazione del rischio);
d) che, peraltro, l'adozione da parte del lavoratore di un modulo operativo (non solo oggettivamente pericoloso, - e in quanto tale non seguito dagli altri colleghi di lavoro, - ma anche) vietato dall'azienda (e, deve ritenersi, contrario alle regole di prudenza che concorrevano ad integrare la professionalità di un lavoratore specificamente preparato alla funzione e, perciò, particolarmente esperto di quella lavorazione) non può non rilevare sul piano del concorso di colpa che, - ricondotto all'ipotesi della cooperazione colposa caratterizzata (diversamente dal concorso di cause indipendenti) dal concorso di autonome condotte nella reciproca consapevolezza di contribuire all'azione o all'omissione altrui (cfr., tra le tante, Cass. S.U. 25 novembre 1998, Lo., Cass. 20 ottobre 1995, Pa.), - va graduato, alla stregua dei rilievi in svolgimento, nella misura del 20%.

Escluso, quindi, che la fattispecie (estintiva) prescrizionale si sia perfezionata a riguardo (e diversamente dall'infortunio verificatosi il 23 gennaio 1987) della responsabilità (contrattuale) relativa all'infortunio del 26 ottobre 1992 (cfr. sub I), II), XI), 1) che precedono; si veda, anche, la comunicazione a controparte, in data 25 gennaio 2002, della richiesta de! tentativo di conciliazione e cfr., poi, Cass. 15 maggio 2006 n. 11116, Cass. 21 gennaio 2004 n. 967), e passando, ora, alla liquidazione dei danni reclamati, ritiene il giudice, - alla stregua dei corretti e coerenti rilievi del C.T.U. (il cui elaborato, congruo ed aderente alla stessa valutazione del decorso clinico della patologia e della sua evoluzione, è rimasto anche incontestato tra le parti) che ha indicato esiti menomativi incidenti sull'integrità psico - fisica in ragione del 10% (per "amputazione traumatica delle falangi media e distale del 2° dito della mano sx e della falange ungueale del 3° dito della mano sx, con modesto deficit flessorio delle dita, in particolare del 3° dito") nonché una temporanea inabilità rispettivamente di gg. 100 (quella totale) e di ulteriori gg. 60 (quella parziale), - di dover liquidare in complessivi Euro 21.691,20 il danno biologico (in misura pari ad Euro 2.169,12 al punto percentuale di invalidità secondo casi analoghi, tenuto conto della giovane età del danneggiato, della entità delle menomazioni e degli esiti subiti, della durata del periodo di inabilità e del rilievo delle specifiche ripercussioni sulla vita di relazione in conseguenza degli esiti sopra individuati); laddove il danno morale, - nella fattispecie ad ogni modo riconoscibile per la riconducibilità della condotta datoriale alla colpa propria del reato di lesioni personali, - può essere conseguentemente liquidato (alla stregua dei rilievi appena svolti in punto di incidenza delle menomazioni fisiche sulla persona del danneggiato ed a riguardo, anche, del rilevante decorso clinico conseguito alle lesioni) in complessivi Euro 5.422,80.
Sicché sulla complessiva somma di Euro 21.691,20 (detratta, dunque, dal complessivo importo di Euro 27.114,00 la quota del 20% corrispondente all'imputazione soggettiva del concorso di colpa sopra
ricostruito), siccome espressa a valori monetari riferiti alla data della liquidazione, andranno corrisposti rivalutazione monetaria, secondo indici istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, ed interessi legali sul rivalutato a decorrere dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo; laddove va, poi, escluso ogni pregiudizio (non solo di natura strettamente patrimoniale, - e, in quanto tale, coperto dall'indennizzo previdenziale erogato in ambito INAIL, - ma anche) cd. esistenziale (ed in difetto, questa volta, di ogni utile allegazione in ordine agli ambiti, alle circostanze e contingenze del deterioramento delle modalità realizzative ed espressive della persona, del suo cd. fare areddituale; cfr. Cass. S.U. 24 marzo 2006 n. 6572 cui adde Cass. SD. U. 11 novembre 2008 n. 26972).

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno conclusivamente disciplinate secondo la soccombenza di parte convenuta.


P.Q.M.


Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Te.Or. nei confronti di SK.In. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., così provvede:
1. condanna SK.In. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Te.Or., della somma di Euro 21.691,20, oltre rivalutazione monetaria, secondo indici istat dei prezzi al
consumo per famiglie di operai ed impiegati, ed interessi legali sul rivalutato a decorrere dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo e sino al soddisfo;
2. condanna SK.In. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Te.Or., delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.837,29 di cui Euro 103,29 per esborsi, Euro 1.564,00 per diritti di procuratore ed Euro 3.170,00 per onorario di avvocato, oltre iva, cap e rimborso spese generali della difesa come per legge;
3. dichiara la sentenza tra le parti provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Cassino, il 5 febbraio 2009.
Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2009.