Responsabilità del legale rappresentante di una srl per la violazione di numerose disposizioni dettate dalla normativa sulla sicurezza.

Propone ricorso in Cassazione -  la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo i reati estinti per prescrizione.


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P., n. (OMISSIS);

avverso la sentenza del 15 aprile 2009 del Tribunale di Pistoia, sez. dist. Di Pescia;

Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. SARZANO Francesco che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere estinti i reati per prescrizione;

Udito l'avv. BECHINI Luca che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

La Corte osserva:

Fatto

1. P.P. era imputato della violazione delle seguenti numerose disposizioni dettate dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro e segnatamente:

1) D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4; perchè quale legale rappresentante della società Servizi Ecologici s.r.l. non ha redatto la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro dove dovevano essere specificati: i criteri adottati per la valutazione stessa, l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguenti alla valutazione, e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Inoltre, nella qualità di cui sopra, non provvedeva a designare il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; non provvedeva a designare gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; non provvedeva a nominare il medico competente, per il servizio di cui sopra; non provvedeva a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

2) D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 8: perchè quale legale rappresentante della società Servizi Ecologici s.r.l. non provvedeva ad organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione;

3) D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 11: perchè quale legale rappresentante della società Servizi Ecologici s.r.l., che impiega n. 82 dipendenti per lo svolgimento della propria attività, non provvedeva ad effettuare la riunione annuale sulle problematiche della prevenzione;

4) D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 21 e 22: perchè quale legale rappresentante della società Servizi Ecologici s.r.l. non provveda affinchè ciascun lavoratore ricevesse un'adeguata informazione e formazione in materia di prevenzione come previsto dalla normativa citata;

5) D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 41 e 68: perchè quale legale rappresentante della Servizi ecologici s.r.l. non rendeva la griglia dell'impianto di depurazione in oggetto inaccessibile anche quando il pettine meccanico era in azione, e, non essendo detta griglia protetta o segregata o dotata di dispositivi di sicurezza, costituiva un pericolo per i lavoratori in violazione della normativa citata;

6) D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 10, 11, e 26: perchè nella qualità di cui sopra lasciava che un Iato dell'apertura nel suolo dove si sviluppa la scala di accesso alla griglia fosse priva di parapetto con arresto al piede atto ad impedire la caduta delle persone, cosa che costituiva un pericolo per i lavoratori in violazione della normativa citata;

7) D.P.R. n. 547 del 1955, art. 16: perchè nella qualità di cui sopra lasciava che la scala di accesso alla griglia, nel tratto delimitato da due pareti, fosse priva di corrimano, cosa che costituiva un pericolo per i lavoratori in violazione della normativa citata;

8) D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 26 e 374: perchè nella qualità di cui sopra manteneva la carpenteria metallica, (parapetto ed altre strutture), a servizio della griglia dell'impianto di depurazione non in buono stato di conservazione, cosa che costituiva un pericolo per i lavoratori in violazione della normativa citata;

9) D.P.R. n. 547 del 1955, art. 267: perchè nella qualità di cui sopra non provvedeva a che le scatole di derivazione elettrica, situate sul bordo del pozzetto dove sono alloggiate le pompe sommerse, fossero oggetto di manutenzione cosi da garantire la protezione dei lavoratori da contatti accidentali con gli elementi in tensione, in violazione della normativa citata;

10) D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 48: perchè nella qualità di cui sopra lasciava che il paranco a catena per il sollevamento delle pompe non fosse idoneo sia per l'entità dello sforzo fisico che richiede all'operatore (peso approssimativo della pompa sommersa 50 - 60 Kg), sia per la difficoltà che l'operazione di sollevamento presentava con quelle condizioni di carico e nella specifica posizione di lavoro, in violazione della normativa citata;

11) D.P.R. n. 547 del 1955, art. 46: perchè nella qualità di cui sopra lasciava che il motore della girante fosse privo di cuscinetti antivibrazioni cosicchè, nel lungo periodo potevano derivare danni alla struttura in calcestruzzo ed alle installazioni di sicurezza (parapetti) ed, inoltre, sempre per la mancanza dei cuscinetti antivibrazioni veniva causato eccessivo rumore con conseguente rischio per l'udito degli operatori, in violazione della normativa citata;

12) D.P.R. n. 303 del 1956, art. 20 e D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 36 e 79: perchè nella qualità di cui Sopra lasciava che la girante non fosse dotata di schermi p ara spruzzi e pertanto consentiva la dispersione di aerosol costituente un notevole rischio biologico per gli operatori, in violazione della normativa citata;

13)  D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 10, 11 e 374: perchè nella qualità di cui sopra, lasciava che i parapetti e la carpenteria metallica a servizio della vasca di ossidazione e della vasca di sedimentazione fossero corrosi e non tali da garantire i lavoratori dal rischio di cadute dall'alto, in violazione della normativa citata;

14) D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 40 e 41: nella qualità di cui sopra non effettuava la valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi e, non riduceva al minimo il rischio derivante dall'esposizione al rumore dei lavoratori, collocando il compressore in un locale separato da quello in cui sono alloggiati i quadri elettrici o, in alternativa, realizzando una efficace insonorizzazione del compressore, in violazione della normativa citata;

15) D.P.R. n. 547 del 1955, art. 374: perchè nella qualità di cui sopra, lasciava il locale autoclave in precarie condizioni di stabilità, di conservazione e di efficienza, in relazione alle condizioni di uso e alla necessità della sicurezza del lavoro, in violazione della normativa citata;

16) D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 36, 37, 39 e 40 e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 33: perchè nella qualità di cui sopra, non metteva a disposizione dei lavoratori, acqua potabile, ne gabinetti, spogliatoi e lavabi dotati di prodotti detergenti e di mezzi per asciugarsi, in violazione della normativa citata;

17) D.P.R. n. 547 del 1955, art. 328: perchè nella qualità di cui sopra non effettuava la denuncia dell'impianto di messa a terra e le verifiche periodiche dello stesso, in violazione della normativa citata;

18) D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 10, 11 e 26: perchè nella qualità di cui sopra, non proteggeva le due aperture della vasca liquami, con appositi parapetti, in violazione della normativa citata;

19) D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 41 e 68: perchè nella qualità di cui sopra, non rendeva la griglia automatica inaccessibile all'operatore quando era in azione, in quanto non essendo protetta o segregata o dotata di dispositivi di sicurezza, costituiva un pericolo per i lavoratori, in violazione della normativa citata;

20) D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 11, 16 e 26: perchè nella qualità di cui sopra, consentiva che i primi sei gradini della scale che portano alla grigliatura fine, fossero privi di parapetto con arresto al piede sul lato destro e il parapetto posto sull'altro lato della scala era sprovvisto di arresto al piede, per cui il passaggio non era difeso contro la caduta dei lavoratori, in violazione della normativa citata;

21) D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 79 e D.P.R. n. 547 del 1955, art. 374: perchè nella qualità di cui sopra, non manteneva in buono stato di conservazione il fabbricato e le opere destinate a servizi accessori, in quanto: a) consentiva che il manufatto in calcestruzzo, dove viene effettuata la grigliatura fine, presentasse una falla a livello della giunzione di due elementi prefabbricati, consentendo una perdita di liquido e percolamento a terra ben visibile nella zona sottostante alla scala di accesso alla grigliatura, in violazione della normativa citata; b) nel locale quadri elettrici, erano presenti delle infiltrazioni di liquido che risultano particolarmente evidenti in corrispondenza del soffitto e della parete sulla quale è attestato il quadro elettrico generale, così esponendo i lavoratori al rischio di agenti biologici, in violazione della normativa citata;

22) D.P.R. n. 547 del 1955, art. 11: nella qualità di cui sopra, manteneva l'estremità della passerella che passa sopra la vasca di ossidazione ed immette al carroponte della vasca di sedimentazione, priva di parapetto, dato che era presente solo un semplice tubo metallico fissato ad uno dei parapetti laterali, che non costituisce una idonea difesa contro la caduta dei lavoratori, in violazione della normativa citata;

23) D.P.R. n. 547 del 1955, art. 374: perchè nella qualità di cui sopra, manteneva le strutture metalliche che sorreggono le coperture poste sopra - cinque letti di essiccamento dei fanghi - in condizioni precarie cosi da costituire un evidente pericolo per gli operatori, in violazione della normativa citata;

24) D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 40 e 41: perchè nella qualità di cui sopra, lasciava che i compressori alloggiati nella sala quadri, privi di cuscinetti antivibrazioni atti a limitarne la rumorosità, e l'elettropompa (autoclave) per l'acqua, ponessero evidenti problemi sotto il profilo della esposizione al rumore del personale, senza effettuare la valutazione della rumorosità e non riducendo al minimo il rischio derivante dall'esposizione al rumore dei lavoratori mediante la collocazione dei compressori in un locale separato da quello in cui sono alloggiati i quadri elettrici o, in alternativa, realizzando una efficace insonorizzazione dei compressori, in violazione della normativa citata;

25) D.P.R. n. 547 del 1955, art. 267: perchè nella qualità di cui sopra, lasciava che il locale quadri presentasse una scarsa protezione contro l'ingresso di piccoli animali, quali, una volta introdotti nel locale in questione possono entrare in contatto con parti in tensione e provocare un funzionamento anomalo o il fermo dell'impianto, in violazione della normativa citata;

26) D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 36, 37, 39 e 40 e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 33: perchè nella qualità n di cui sopra, non metteva a disposizione dei lavoratori acqua potabile, gabinetti, spogliatoi e lavabi dotati di prodotti detergenti e di mezzi per asciugarsi, in violazione della normativa citata;

27) D.P.R. n. 547 del 1955, art. 10: perchè nella qualità di cui sopra, manteneva le aperture di accesso al pozzo di sollevamento dei liquami ed al vano di manovra delle valvole, (che sono collocate in uno spazio pubblico accessibile liberamente), coperte da botole metalliche fortemente aggredite dalla corrosione che inoltre possono essere sollevate o spostate facilmente, così non assicurando la difesa contro la caduta delle persone, in violazione della normativa citata;

28) D.P.R. n. 547 del 1955, art. 11: perchè nella qualità di cui sopra, non installava un parapetto atto ad impedire la caduta delle persone sul lato sud dell'area in cui si sviluppa la stazione di sollevamento confinante con un fosso profondo circa 1,5 In dal piano di calpestio, in violazione della normativa citata;

29) D.P.R. n. 547 del 1955, art. 14: perchè nella qualità di cui sopra, manteneva la scala di accesso alla griglia, delimitata da due pareti, priva di corrimano, in violazione della normativa citata;

30)  D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 48: perchè nella qualità di cui sopra, non dotava la stazione di sollevamento di mezzi per la rimozione delle pompe pesanti circa 170 Kg., in violazione della normativa citata;

31) D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 28 36 37 39 e 40 e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 33: nella qualità di cui sopra, non dotava i lavoratori di un pacchetto di mediazione, acqua potabile, gabinetti, spogliatoi riscaldati durante la stagione invernale, lavabi dotati di prodotti detergenti e di mezzi per asciugarsi, in violazione della normativa citata.

Tali fatti sono stati accertati in (OMISSIS).

2. A seguito di decreto di citazione diretta in data 6.3.2006, P.P. veniva tratto al giudizio del Tribunale di Pistoia, sez. dist. Di Pescia, per rispondere delle suddette contravvenzioni, precisate in rubrica come riferite a fatti accertati fino al (OMISSIS).

All'esito del dibattimento il Tribunale sentenza del 15 aprile 2009 dichiarava P.P. colpevole dei reati ascrittagli, unificati nel vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena di Euro 13.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

3. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con due motivi illustrati anche con successiva memoria.

Diritto
 
1. Preliminarmente all'esame del ricorso, articolato in due motivi - con cui il ricorrente, con censure non inammissibili nè manifestamente infondate, si duole, sotto il profilo del vizio di motivazione, che l'impugnata sentenza non abbia tenuto conto del fatto che, quale concessionario dell'impianto di depurazione del comune di Buggiano, proprietario dell'impianto stesso e tenuto ai lavori di manutenzione straordinaria, aveva sollecitato l'esecuzione di tali lavori denunciando, senza esito, le carenze alle misure preventive degli infortuni e comunque aveva interdetto ai propri dipendenti l'accesso al cantiere finchè lo stesso non fosse stato messo in sicurezza - deve rilevarsi che i contestati reati contravvenzionali, relativi ad una condotta protrattasi fino al 15 aprile 2004, sono prescritti al 17 marzo 2009  pur tenendo conto della sospensione del decorso del relativo termine dal 23 gennaio 2008 al 28 gennaio 2008 e dal 23 aprile 2008 al 17 settembre 2008.
 
2. Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere estinti i reati per prescrizione.

P.Q.M.

 

La Corte annulla senza invio la sentenza impugnata essendo i reati estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010